QUADERNI n 92 di Schede di Aggiornamento. 512 pagine euro 35,00 (IVA inclusa)

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2 QUADERNI n 92 di Schede di Aggiornamento 512 pagine euro 35,00 (IVA inclusa) per acquisti: EUTEKNE S.p.A. Corso Vinzaglio, TORINO telefono fax info@eutekne.it

3 Temi 1729 Visto di conformità sulla dichiarazione IVA ai fini della compensazione dei crediti dal 2010 di Massimo Negro 1 L art. 10 del DL n. 78, convertito nella L n. 102, ha stabilito che, dal 2010, la compensazione di crediti IVA per importi superiori a ,00 euro annui comporta l obbligo di richiedere l apposizione del visto di conformità sulla dichiarazione. Per rilasciare il suddetto visto di conformità, occorre: rientrare tra le categorie professionali previste dalla legge; essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; stipulare un apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile; effettuare un apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate competente, al fine di essere iscritti in un apposito Elenco. I suddetti adempimenti non devono però essere ripetuti qualora siano già stati posti in essere in passato, fermo restando l obbligo di effettuare i necessari adeguamenti e di comunicare le eventuali variazioni. Ai fini del rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA, occorre verificare la corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione. La presente scheda intende riepilogare la disciplina del visto di conformità, con particolare riguardo all obbligo previsto dal prossimo anno in relazione alla compensazione dei crediti IVA. indice 1 PREMESSA 2 SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ 2.1 Professionisti esclusi dal rilascio del visto di conformità 2.2 Limiti al rilascio del visto di conformità da parte dei CAF-imprese Società cooperative e i loro consorzi 3 ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 3.1 Obbligo di stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile Polizze professionali già esistenti 3.2 Comunicazione preventiva all Agenzia delle Entrate Professionista associato Professionista che si avvale di società di servizi Comunicazione delle successive variazioni Rinnovo della polizza e pagamento dei premi Esonero dall adempimento Fac-simile di comunicazione alla DRE per l abilitazione a rilasciare i visti di conformità 4 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ 4.1 Controlli che devono essere effettuati 4.2 Rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA Utilizzo di controlli a campione 4.3 Predisposizione delle dichiarazioni e tenuta delle scritture contabili Professionisti CAF-imprese 4.4 Compilazione del riquadro della dichiarazione 5 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI CON VISTO DI CONFORMITÀ 5.1 Criteri selettivi di controllo 5.2 Comunicazione al professionista 1 m.negro@eutekne.it

4 1730 Temi 6 VIGILANZA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA Sospensione cautelare dell attività 7 SANZIONI 7.1 Sanzioni per il rilascio del visto di conformità infedele Estensione del regime delle sanzioni amministrative tributarie Condizioni di punibilità Violazioni ripetute o particolarmente gravi Pluralità di violazioni Responsabilità solidale del Centro di assistenza fiscale Ravvedimento operoso Ravvedimento operoso del contribuente Contestazione e irrogazione delle sanzioni Integrazione o modifica dell atto di contestazione Versamento della sanzione irrogata Comunicazione agli Ordini professionali dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni Contenzioso avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni Revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di assistenza fiscale da parte dei CAF Violazioni già contestate alla data dell Sanzioni per mancato adeguamento del professionista a seguito di controlli normativa DPR n. 633 (disciplina dell IVA) DPR n. 600 (accertamento delle imposte sui redditi) DPR n. 602 (riscossione delle imposte) DLgs n. 546 (contenzioso tributario) DLgs n. 241 (semplificazione degli adempimenti dei contribuenti) DLgs n. 471 (sanzioni amministrative tributarie) DLgs n. 472 (principi generali delle sanzioni amministrative tributarie) DPR n. 322 (modalità e termini di presentazione delle dichiarazioni) DPR n. 129 (riscossione di crediti tributari di modesta entità) DM n. 164 (regolamento attuativo dell attività di assistenza fiscale) L n. 448 (legge Finanziaria 2002) DLgs n. 139 (costituzione dell Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili) DL n. 203 convertito nella L n. 248 (DL collegato alla legge Finanziaria 2006) L n. 296 (legge Finanziaria 2007) DL n. 78 convertito nella L n. 102 ( manovra d estate 2009) chiarimenti ufficiali C.M n. 180/E C.M n. 23/E C.M n. 87/E C.M n. 134/E C.M n. 89/E Circ. Agenzia delle Entrate n. 31 Circ. Agenzia delle Entrate n. 37 Circ. Agenzia delle Entrate n. 10 Circ. Agenzia delle Entrate n. 25 Circ. Agenzia delle Entrate n. 10 Ris. Agenzia delle Entrate n. 173 Circ. Agenzia delle Entrate n. 11 Circ. Agenzia delle Entrate n. 12 Circ. Agenzia delle Entrate n. 15 Circ. Agenzia delle Entrate n. 26 Circ. Agenzia delle Entrate n. 13 Circ. Agenzia delle Entrate n. 17 Circ. Agenzia delle Entrate n. 52 Ris. Agenzia delle Entrate n. 338 Ris. Agenzia delle Entrate n. 351 Circ. Agenzia delle Entrate n. 11 Circ. Agenzia delle Entrate n. 36 Circ. Agenzia delle Entrate n. 21 Comunicato stampa Agenzia delle Entrate

5 Temi 1731 dottrina Balzanelli M., Meneghetti P. Sanzioni graduali sul «timbro» infedele, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Basilavecchia M. Le nuove regole sulle compensazioni, Corriere Tributario, 30, 2009, p Bongi A. Compensazioni Iva, 300 mila visti, Italia Oggi, , p. 19 Centore P. Recuperi vietati fino al 16 marzo, Il Sole - 24 Ore, , p. 35 Criscione A. Incognita costi sulle compensazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 17 Criscione A. Le associazioni mettono sotto tiro le compensazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 28 Criscione A., Tempestini A. Compensazioni a imbuto, Il Sole - 24 Ore, , p. 6 Dagostino R. Il controllo delle compensazioni dei crediti IVA, Corriere Tributario, 34, 2009, p De Stefani L. Nell F24 di gennaio i risparmi Iva dell estate, Il Sole - 24 Ore, , p. 34 Deotto D. Compensazioni «monitorate», Il Sole - 24 Ore, , p. 11 Deotto D. Sui calcoli senza timbro una penalità del 30%, Il Sole - 24 Ore, , p. 6 Deotto D. Crediti con visto dal 2010, Il Sole - 24 Ore, , p. 31 Deotto D. Compensazioni con il «visto» ma senza esclusive, Il Sole - 24 Ore, , p. 25 Deotto D. Sulle compensazioni la «stretta» guarda al 2010, Il Sole - 24 Ore, , p. 6 Deotto D. Sulle compensazioni Iva il fisco chiude il cerchio, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 3 Gaiani L. Debiti e crediti Iva su un doppio binario, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 36 Gaiani L. Compensazioni con visto, Il Sole - 24 Ore, , p. 4 La Rocca S. Manovra anti-crisi (D.L. 1 luglio 2009, n. 78) - Le novità in materia di compensazioni dei crediti fiscali, Il fisco, 28, 2009, 2, p Micardi F. Il visto sull Iva non convince, Il Sole - 24 Ore, , p. 35 Odorizzi C. La «stretta» parte tra anticipi e attestati, Il Sole - 24 Ore, Le Guide del Professionista, , p. 47 Portale R., Romano G. Il modello Iva anticipato apre alle compensazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 36 Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p Ranocchi G.P., Valcarenghi G. Adempimenti accelerati per utilizzare il credito, Il Sole - 24 Ore, , p. 5 Ranocchi G.P., Valcarenghi G. La rivincita del visto leggero, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Ranocchi G.P., Valcarenghi G. Occorre il controllo delle scritture e della dichiarazione, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1 Ricca F. Compensazioni Iva in garanzia, Italia Oggi, , p. 29 Ricca F. Compensazioni, la stretta dal 2010, Italia Oggi, , p. 23 Ricca F. Compensazioni Iva, basta fiducia, Italia Oggi, , p. 22 Santacroce B. Visto di conformità e online le due armi del monitoraggio, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 3 Siciliotti C. La certificazione richiede un soggetto pubblico, Italia Oggi, , p. 25 Siciliotti C. Compensazioni Iva con visto troppo esteso, Italia Oggi, , p. 29 Tempestini A. Il «visto» sui rimborsi esclude i tributaristi, Il Sole - 24 Ore, , p. 7 1 PREMESSA Dal 2010, la compensazione di crediti IVA per importi superiori a ,00 euro annui comporta l obbligo del visto di conformità sulla dichiarazione. Al fine di contrastare gli abusi verificatisi nell ambito della compensazione di crediti d imposta, l art. 10 del DL n. 78, convertito nella L n. 102, ha introdotto alcuni vincoli in materia di compensazione dei crediti IVA, in particolare: la compensazione nel modello F24 dei crediti IVA di importo superiore a ,00 euro annui potrà essere effettuata solo dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale o dell istanza trimestrale (modello TR); l obbligo, per i soggetti che effettuano la compensazione, nel modello F24, di crediti IVA superiori a ,00 euro annui, di utilizzare per la presentazione dei modelli F24 esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall Agenzia delle Entrate, secondo modalità tecniche che saranno definite con provvedimento della stessa Agenzia; l utilizzo in compensazione di crediti IVA per importi superiori a ,00 euro annui 2 comporta altresì l obbligo che la dichiarazione annuale IVA, dalla quale emerge il credito, rechi l apposizione 2 Si ricorda che il testo originario dell art. 10 del DL 78/2009 prevedeva un limite di importo di ,00 euro, che è stato elevato a ,00 euro in sede di conversione in legge. Come osservato da Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6564, il limite di ,00 euro appare ampiamente insufficiente se confrontato con le posizioni di credito Iva cronico di taluni settori, piuttosto che degli esportatori abituali o dei soggetti di rilevanti dimensioni.

6 1732 Temi del visto di conformità di cui all art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs n. 241 (c.d. visto leggero ) da parte di un soggetto abilitato (es. dottore commercialista, esperto contabile o consulente del lavoro), oppure la sottoscrizione del soggetto cui è demandato il controllo contabile di cui all art bis c.c. (es. Collegio sindacale), attestante la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione 3, 4. Come chiarito dal comunicato stampa Agenzia delle Entrate , le nuove disposizioni sulle compensazioni dei crediti IVA sono efficaci a decorrere dall , anche con riferimento ai crediti IVA trimestrali. Le novità in esame riguardano i soli crediti IVA 5. In relazione alla compensazione degli altri crediti tributari (es. IRPEF, IRES e IRAP), ovvero contributivi (es. eccedenze di contributi INPS e di premi INAIL), rimangono ferme le precedenti disposizioni. L art. 10 del DL 78/2009 ha quindi previsto un caso particolare di obbligo di rilascio del visto di conformità c.d. leggero 6. Per il resto, si applica la disciplina ordinaria del visto di conformità, contenuta: nel DLgs n. 241; nel DM n Per il rilascio del visto di conformità devono quindi essere rispettati tutti i requisiti e gli adempimenti previsti dalla suddetta disciplina, che costituiscono un necessario presupposto anche per il rilascio del visto di conformità ex art. 10 del DL 78/2009; in particolare, occorre: rientrare tra le categorie previste dalla legge che possono rilasciare il visto; essere abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni; stipulare un apposita polizza assicurativa per la responsabilità civile; effettuare un apposita comunicazione preventiva alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) competente, al fine di essere iscritti in un apposito Elenco Come osservato da Basilavecchia M. Le nuove regole sulle compensazioni, Corriere Tributario, 30, 2009, p. 2424, le disposizioni in esame intendono attribuire a soggetti terzi tra contribuente e Amministrazione finanziaria il compito di anticipare e in parte surrogare il controllo che sulle singole dichiarazioni gli Uffici dell Agenzia sono chiamati a svolgere. È una linea di tendenza che può in effetti lasciare perplessi, quanto a onerosità per il contribuente, e che sembra avere palesemente l effetto di indirizzare i contribuenti sulla scelta del rimborso, che non comporta l obbligo del visto di conformità o della sottoscrizione dell organo di controllo contabile. Si vedano anche Ranocchi G.P., Valcarenghi G. La rivincita del visto leggero, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1, i quali affermano che è chiara l intenzione del legislatore di strutturare un sistema nel quale l attestazione di un soggetto terzo, che diviene così obbligatoriamente e non facoltativamente parte attiva nella partita fra fisco e contribuente, garantisce la formale «bontà» dei crediti Iva che vengono spesi in compensazione. Un controllo preventivo con oneri a carico del contribuente e una funzione di tutela degli interessi erariali e che si tratta del solito rimedio all italiana che, in caso di carenza di efficacia dei controlli degli organi preposti, coinvolge soggetti terzi mediante l istituto dell apposizione di visti o sottoscrizioni aventi valore temporaneamente liberatorio ( Adempimenti accelerati per utilizzare il credito, Il Sole - 24 Ore, , p. 5). Secondo quanto riportato da Bongi A. Compensazioni Iva, 300 mila visti, Italia Oggi, , p. 19, i contribuenti interessati al nuovo obbligo dovrebbero essere circa Come evidenziato da La Rocca S. Manovra anti-crisi (D.L. 1 luglio 2009, n. 78) - Le novità in materia di compensazioni dei crediti fiscali, Il fisco, 28, 2009, 2, p. 4679, questi ultimi adempimenti, invece, non sono stati previsti per il caso in cui la compensazione dell Iva a credito infrannuale sia richiesta attraverso la presentazione di istanze di rimborso ; analogamente De Stefani L. Nell F24 di gennaio i risparmi Iva dell estate, Il Sole - 24 Ore, , p. 34, il quale afferma che questa regola non riguarda, però, le richieste di compensazione/rimborso Iva trimestrali (modelli Iva TR) ; contra, invece, Dagostino R. Il controllo delle compensazioni dei crediti IVA, Corriere Tributario, 34, 2009, p Al riguardo, si osserva che il dato letterale della disposizione in esame (art. 10 co. 1 lett. a) n. 7 del DL 78/2009) fa riferimento solo alle dichiarazioni e non anche alle istanze, come invece avviene nel precedente n. 1 dello stesso art. 10, laddove si consente la compensazione di crediti IVA superiori a ,00 euro solo dopo la presentazione della dichiarazione o dell istanza da cui il credito emerge; inoltre, la disciplina del visto di conformità riguarda solo le dichiarazioni e nel modello IVA TR attualmente vigente (approvato con il provv. Agenzia delle Entrate ) non è previsto alcun campo per l apposizione di tale visto, né per la sottoscrizione dell organo di controllo contabile. Come evidenziato da La Rocca S. Manovra anti-crisi (D.L. 1 luglio 2009, n. 78) - Le novità in materia di compensazioni dei crediti fiscali, Il fisco, 28, 2009, 2, p e da Ranocchi G.P., Valcarenghi G. Adempimenti accelerati per utilizzare il credito, Il Sole - 24 Ore, , p. 5, è in tale comparto che sono maggiormente diffuse le violazioni in materia di compensazione. La disciplina in esame non riguarda quindi la certificazione tributaria (c.d. visto pesante ), di cui all art. 36 del DLgs n. 241 e relative disposizioni attuative.

7 Temi 1733 La presente scheda intende quindi riepilogare la disciplina del visto di conformità, con particolare riguardo all obbligo previsto dal prossimo anno in relazione alla compensazione dei crediti IVA 7. 2 SOGGETTI CHE POSSONO RILASCIARE IL VISTO DI CONFORMITÀ Il visto di conformità può essere rilasciato da professionisti in possesso di determinati requisiti o dai responsabili dell assistenza fiscale dei CAF. In relazione alle dichiarazioni IVA, il visto di conformità leggero può essere rilasciato: dai seguenti professionisti, previsti dall art. 3 co. 3 lett. a) e b) del DPR 322/98 e abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, per le dichiarazioni da loro predisposte e le scritture contabili da loro tenute (art. 35 co. 3 del DLgs. 241/97 e art. 23 del DM 164/99): dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro, iscritti negli appositi Albi; soggetti iscritti alla data del nei ruoli dei periti ed esperti tenuti dalle Camere di commercio per la subcategoria tributi, in possesso della laurea in giurisprudenza o economia, o equipollenti, ovvero del diploma di ragioneria; dal responsabile dell assistenza fiscale dei CAF-imprese 8, per le dichiarazioni predisposte dal Centro (art. 35 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97) 9. Si ricorda che il testo originario dell art. 10 del DL 78/2009 prevedeva che, ai fini in esame, il visto di conformità potesse essere rilasciato esclusivamente dai soggetti indicati nell art. 3 co. 3 lett. a) del DPR 322/98, ossia solo dai dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro 10. A seguito delle modifiche apportate in sede di conversione, invece, la norma in esame, non riportando più il riferimento all art. 3 co. 3 lett. a) del DPR 322/98, non pone specifiche limitazioni ai soggetti che possono apporre il visto di conformità sulla dichiarazione IVA del contribuente, ammettendo, pertanto, che il visto possa essere apposto da tutti i soggetti ammessi ordinariamente al rilascio dello stesso PROFESSIONISTI ESCLUSI DAL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Il visto di conformità non può quindi essere rilasciato da professionisti diversi da quelli sopra indicati, anche se sono abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, sulla base dei DM emanati ai sensi dell art. 3 co. 3 lett. e) del citato DPR 322/98; si tratta, in particolare: degli altri soggetti che esercitano abitualmente l attività di consulenza fiscale (previsti dal DM ); dei soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili di cui al DLgs n. 88 (previsti dal DM ); degli iscritti negli Albi degli avvocati (previsti dal DM ); degli iscritti negli Albi dei dottori agronomi e dei dottori forestali, degli agrotecnici e dei periti agrari (previsti dal DM ) Secondo De Stefani L. Nell F24 di gennaio i risparmi Iva dell estate, Il Sole - 24 Ore, , p. 34, se a fine dicembre 2009 non è stato completamente usato il credito Iva annuale del 2008, questo potrà essere utilizzato in compensazione in F24 anche nel 2010 e per importi superiori a 15mila euro (codice tributo 6099 e anno 2008), solo se il modello Iva relativo al 2009 è stato presentato con il visto di conformità. Al riguardo, in attesa di chiarimenti ufficiali sulla disciplina in esame, occorre però osservare che sussiste il dubbio se le nuove disposizioni siano applicabili solo alle compensazioni, effettuate dall , che comportino l utilizzo di crediti IVA maturati nel corso del 2009, oppure a qualsiasi compensazione di crediti IVA operata a partire da tale data, riguardante quindi anche l eventuale credito residuo relativo al Centri di assistenza fiscale di cui all art. 32 co. 1 lett. a), b) e c) del DLgs. 241/97. Il visto di conformità sulle dichiarazioni IVA non può invece essere rilasciato dal responsabile dell assistenza fiscale dei CAFdipendenti (Centri di assistenza fiscale di cui all art. 32 co. 1 lett. d), e) ed f) del DLgs. 241/97), in quanto tali Centri non possono prestare assistenza fiscale a contribuenti titolari di partita IVA (si veda l art. 34 co. 2 e 4 del DLgs. 241/97). Al riguardo, si vedano Tempestini A. Il «visto» sui rimborsi esclude i tributaristi, Il Sole - 24 Ore, , p. 7, Criscione A., Tempestini A. Compensazioni al buio, Il Sole - 24 Ore, , p. 6 e Siciliotti C. La certificazione richiede un soggetto pubblico, Italia Oggi, , p. 25. Si veda Deotto D. Compensazioni con il «visto» ma senza esclusive, Il Sole - 24 Ore, , p. 25 e Sulle compensazioni la «stretta» guarda al 2010, Il Sole - 24 Ore, , p. 6.

8 1734 Temi L abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, pertanto, costituisce un requisito necessario, ma non sufficiente, per poter effettuare la richiesta di abilitazione al rilascio del visto di conformità. 2.2 LIMITI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ DA PARTE DEI CAF-IMPRESE Il rilascio del visto di conformità da parte del responsabile dell assistenza fiscale del CAF-imprese può comunque riguardare solo le dichiarazioni relative ai contribuenti titolari di reddito d impresa 12 che possono avvalersi dell assistenza fiscale dei CAF stessi. Ai sensi dell art. 34 co. 1 del DLgs. 241/97, infatti, i CAF-imprese non possono svolgere attività di assistenza fiscale nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d impresa: soggetti all IRES e tenuti alla nomina del Collegio sindacale (es. spa, sapa, srl con determinati requisiti 13 ); oppure ai quali non sono applicabili le disposizioni concernenti gli studi di settore (es. con ricavi superiori a determinate soglie, inizio o cessazione dell attività nel corso del periodo d imposta, periodo di non normale svolgimento dell attività, ecc.). Società cooperative e i loro consorzi Rientrano comunque nella competenza dei CAF-imprese le società cooperative e i loro consorzi che, unitamente ai propri soci, fanno riferimento alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute in base al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato n (c.d. Centrali cooperative ) ADEMPIMENTI PRELIMINARI AL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ L abilitazione al rilascio del visto di conformità richiede la stipula di un apposita polizza assicurativa della responsabilità civile e l invio di una comunicazione alla DRE competente, al fine dell iscrizione in un apposito Elenco. Prima di poter svolgere l attività di rilascio del visto di conformità leggero, il professionista rientrante nelle previste categorie deve porre in essere alcuni adempimenti preliminari. Si tratta, nello specifico, di: stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile; effettuare un apposita comunicazione all Agenzia delle Entrate. 3.1 OBBLIGO DI STIPULARE UNA POLIZZA ASSICURATIVA DELLA RESPONSABILITÀ CIVILE Ai sensi dell art. 22 del DM 164/99, il professionista che intende svolgere l attività di rilascio dei visti di conformità deve stipulare una polizza assicurativa della responsabilità civile, al fine di garantire ai propri clienti il risarcimento dei danni eventualmente provocati, con massimale: adeguato al numero dei contribuenti assistiti e al numero dei visti di conformità rilasciati; comunque non inferiore a ,80 euro 15, 16. La suddetta polizza 17 : Si ricorda che i soggetti titolari di redditi di lavoro autonomo ai sensi dell art. 53 co. 1 del TUIR sono comunque esclusi dalla possibilità di ricorrere all assistenza fiscale prestata dai CAF. Si veda il combinato disposto degli artt e 2435-bis c.c. Ai fini del riconoscimento delle suddette associazioni nazionali, si veda ora l art. 3 del DLgs n Poiché la stipula della polizza in esame è un adempimento preventivo, come osservato da Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6565, potrebbe non essere possibile conoscere il numero dei visti che saranno rilasciati e pertanto, dovrebbe essere confermato che il massimale indicato, almeno in prima istanza, sia sempre sufficiente allo scopo. Del resto, andrebbe anche chiarito quali siano i parametri che rendano sufficiente o meno il massimale, in ipotesi come quella prospettata ove l apposizione del visto rappresenta solo un eventualità, peraltro dipendente da circostanze non dominabili dal professionista. Le imprese di assicurazione devono dare immediata comunicazione all Agenzia delle Entrate di ogni circostanza che comporti il venire meno della garanzia assicurativa (art. 22 co. 2 del DM 164/99). Si vedano anche i chiarimenti forniti dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 21 ( 3.1.1).

9 Temi 1735 deve garantire la totale copertura degli eventuali danni subiti dal contribuente, cioè non deve contenere franchigie o scoperti 18 ; deve prevedere, per gli errori commessi nel periodo di validità della polizza stessa, il risarcimento nei cinque anni successivi alla scadenza del contratto; può essere stipulata: sia dal professionista; sia dall associazione professionale (studio associato) alla quale lo stesso aderisce, a garanzia dell attività svolta dal singolo professionista. Polizze professionali già esistenti Se il professionista possiede già una polizza assicurativa della responsabilità civile per i rischi professionali, può utilizzare tale polizza, prevedendo un autonoma copertura assicurativa: al fine di garantire il risarcimento dei danni eventualmente provocati ai contribuenti dall attività di rilascio dei visti di conformità; con un massimale almeno pari a quello sopra indicato. 3.2 COMUNICAZIONE PREVENTIVA ALL AGENZIA DELLE ENTRATE Ai sensi dell art. 21 del DM 164/99 19, ai fini del rilascio del visto di conformità, il professionista deve effettuare una comunicazione preventiva: alla Direzione Regionale delle Entrate (DRE) territorialmente competente, in ragione del proprio domicilio fiscale; in carta libera; allegando la prevista documentazione. La comunicazione in esame deve contenere: i dati anagrafici; i requisiti professionali; il numero di codice fiscale e la partita IVA; il domicilio e gli altri luoghi ove viene esercitata l attività professionale. Alla suddetta comunicazione devono essere allegati: la copia della polizza assicurativa di cui all art. 22 del DM 164/99 20 ; la dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dell Ordine professionale di appartenenza; la dichiarazione relativa alla sussistenza dei seguenti requisiti di onorabilità 21 : non avere riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell art. 444 c.p.p. (c.d. patteggiamenti ), per reati finanziari; non avere procedimenti penali pendenti nella fase del giudizio per reati finanziari; non avere commesso violazioni gravi e ripetute, per loro natura ed entità, alle disposizioni in materia di imposte sui redditi e IVA; non trovarsi in una delle condizioni previste dall art. 15 co. 1 della L n. 55, ora art. 58 co. 1 del DLgs n Peraltro, dovrebbe essere ammissibile una polizza che preveda specifiche clausole in base alle quali le franchigie non vengano applicate al cliente ma solo recuperate sul professionista (in tal senso si vedano Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6565). Si vedano anche le precisazioni contenute nella C.M n. 134/E ( 4). Si veda il precedente 3.1. Si veda l art. 8 del DM 164/99. Ad esempio, non aver riportato condanne definitive per i delitti di associazione mafiosa (art. 416-bis c.p.), di peculato (artt. 314 e 316 c.p.), di malversazione a danno dello Stato (art. 316-bis c.p.), di concussione (art. 317 c.p.), di corruzione (artt. 318, 319, 319-ter e 320 c.p.), per altri delitti commessi con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un

10 1736 Temi La presentazione della comunicazione in esame è un adempimento ulteriore rispetto alla richiesta di abilitazione alla trasmissione telematica delle dichiarazioni e non può essere sostituita da quest ultima. La DRE verifica la sussistenza di tutti i requisiti richiesti e, in caso di esito positivo, iscrive il professionista in un apposito Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Ogni altro professionista che non sia personalmente iscritto nell Elenco dei soggetti abilitati tenuto dalle DRE non è autorizzato ad apporre il visto di conformità Professionista associato Nel caso in cui il professionista eserciti l attività nell ambito di un associazione professionale (studio associato), nella predetta comunicazione devono essere indicati, oltre ai dati del singolo professionista, anche quelli dell associazione di cui fa parte. In tal caso 23, nell apposito Elenco informatizzato è iscritto il singolo professionista e, conseguentemente: solo questi (e non l associazione) è abilitato al rilascio del visto di conformità; ogni altro professionista appartenente all associazione che non sia personalmente iscritto nell Elenco non è autorizzato ad apporre il visto di conformità. Pertanto, ogni professionista appartenente all associazione che intende rilasciare i visti di conformità, se in possesso dei requisiti, deve presentare la suddetta comunicazione alla DRE Professionista che si avvale di società di servizi Qualora, per lo svolgimento dell attività, il professionista si avvalga di una o più società di servizi, la comunicazione deve comprendere anche le seguenti informazioni: denominazione o ragione sociale delle società di servizi; dati anagrafici dei soci e dei componenti del consiglio di amministrazione e, ove previsto, del Collegio sindacale, delle società di servizi; indicazione delle specifiche attività da affidate alle società stesse Comunicazione delle successive variazioni Ai sensi dell art. 21 co. 3 del DM 164/99 24, per mantenere la propria iscrizione nell Elenco informatizzato dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità, il professionista deve provvedere a comunicare alla Direzione regionale delle Entrate competente: qualsiasi variazione relativa ai requisiti, alle informazioni o agli atti contenuti nella comunicazione preventiva; entro 30 giorni da quando la variazione si verifica. Rinnovo della polizza e pagamento dei premi A tali fini, il professionista è tenuto a far pervenire alla suddetta Direzione Regionale 25 : il rinnovo o l adeguamento della prevista polizza assicurativa della responsabilità civile 26 ; gli attestati di quietanza di pagamento dei premi: in caso di tacito rinnovo della polizza assicurativa alla scadenza; qualora il premio relativo alla polizza sia stato suddiviso in rate pubblico servizio; non essere stati oggetto di applicazione, con provvedimento definitivo, di una misura di prevenzione in quanto indiziati di appartenere ad una delle associazioni mafiose. Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 21 ( 3.1.1). Si veda anche la circ. Agenzia delle Entrate n. 21 ( 3.1.1). Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 21 ( 3.1.1). Come osservato da Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6565, andrebbe anche chiarito quali siano i reali casi di necessità di rinnovo/aggiornamento dei dati precedentemente comunicati ; infatti, se il numero dei visti rilasciati venisse considerato un dato rilevante, ogni anno si potrebbe essere chiamati al rinnovo della comunicazione e a un presunto aggiornamento della polizza (questo ovviamente solo nel caso di incremento della clientela). Anche ciò appare onestamente non utile e, quindi, sarebbe gradita una esclusione in tal senso.

11 Temi Esonero dall adempimento In seguito all estensione della facoltà di prestare assistenza fiscale, mediante l elaborazione dei modelli 730, a taluni professionisti (dottori commercialisti ed esperti contabili 27, consulenti del lavoro 28 ), che comporta l obbligo per il professionista di rilasciare il visto di conformità sui modelli elaborati 29, l Agenzia delle Entrate ha chiarito che il professionista stesso è esonerato dall effettuare una nuova comunicazione in esame, relativa ai modelli 730, qualora l abbia già posta in essere con riferimento al rilascio del visto di conformità sui modelli UNICO 30. Tale principio deve ritenersi applicabile anche in relazione al rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, ai sensi dell art. 10 del DL 78/2009, in quanto, come visto in precedenza 31, si tratta di un ulteriore caso particolare di obbligo del visto. Pertanto, deve ritenersi che non sia necessaria una ulteriore comunicazione alla DRE ai fini del rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, in applicazione dell art. 10 del DL 78/2009: qualora tale comunicazione sia già stata effettuata in passato, in relazione ai modelli UNICO o ai modelli 730; fermo restando l obbligo di comunicare eventuali variazioni, anche derivanti dalla necessità di adeguare la copertura assicurativa 32. In sostanza: gli adempimenti in esame riguardano i professionisti che, per la prima volta, intendono abilitarsi al rilascio del visto di conformità; in caso di professionisti già iscritti nel suddetto Elenco tenuto dalla DRE, invece, è sufficiente comunicare solo le eventuali variazioni; se tali professionisti non devono segnalare variazioni, non occorre quindi effettuare alcuna comunicazione Fac-simile di comunicazione alla DRE per l abilitazione a rilasciare i visti di conformità Di seguito si propone un fac-simile della comunicazione alla DRE che deve essere effettuata da parte del professionista che intende rilasciare i visti di conformità. All Agenzia delle Entrate Direzione Regionale del OGGETTO: Comunicazione di cui all art. 21 del D.M n. 164 per l esercizio della facoltà di rilasciare il visto di conformità. Il/La sottoscritto/a nato/a a il residente in Via/Piazza Codice fiscale Partita IVA iscritto all Ordine dei di n., con studio in, abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, Art. 7-quinquies co. 1 del DL n. 203 convertito nella L n. 248, che ha aggiunto la lett. f-bis) all art. 1 co. 4 del DLgs n. 139, relativo all attuazione della delega contenuta nella L n. 34 per l unificazione degli Albi dei dottori commercialisti e dei ragionieri e periti commerciali, mediante la costituzione dell Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Si segnala che la suddetta lett. f-bis) è stata inserita nel comma che disciplina le competenze degli iscritti alla Sezione B dell Albo unico (Esperti contabili), ma per il richiamo contenuto nel co. 3 lett. q) dello stesso art. 1 del DLgs. 139/2005, la relativa competenza è automaticamente estesa anche agli iscritti nella Sezione A dell Albo unico (Commercialisti). Art. 3-bis co. 10 del DL n. 203 convertito nella L n. 248, che ha inserito un nuovo comma all art. 2 della L n. 12, disciplinante l ordinamento della professione di consulente del lavoro. Ai sensi dell art. 35 co. 2 lett. b) del DLgs. 241/97. Si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 13 ( 3.1), n. 17 ( 3.1), n. 36 ( 3.1) e n. 21 ( 3.1.1). Si veda il precedente 1. Si veda il precedente

12 1738 Temi COMUNICA che intende esercitare, ai sensi dell art. 21 del D.M n. 164, la facoltà di rilasciare il visto di conformità, previsto dall art. 35 del D.Lgs n. 241; ALLEGA copia della polizza assicurativa di cui all art. 22 del D.M. 164/99; dichiarazione relativa all insussistenza di provvedimenti di sospensione dall Ordine professionale di appartenenza; dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all art. 8, comma 1, del D.M. 164/99 SI IMPEGNA a comunicare eventuali future variazioni dei dati, degli elementi e degli atti di cui sopra, entro 30 giorni dalla data in cui si verificano, nonché a produrre il rinnovo della polizza assicurativa (in caso di tacito rinnovo) ovvero gli attestati delle quietanze (qualora il pagamento sia suddiviso in rate). Luogo e data (Firma del professionista) 4 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ Il visto di conformità attesta la corrispondenza dei dati della dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e delle eventuali scritture contabili. Il visto di conformità è l attestazione dell effettuazione di determinati controlli. 4.1 CONTROLLI CHE DEVONO ESSERE EFFETTUATI Il rilascio del visto di conformità comporta 33 : il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d imposta e lo scomputo delle ritenute d acconto; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e IVA; la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione; l effettuazione di controlli finalizzati a evitare errori materiali e di calcolo nella determinazione degli imponibili, delle imposte e delle ritenute, nonché nel riporto delle eccedenze risultanti dalle precedenti dichiarazioni. Il rilascio del visto di conformità presuppone, quindi, che nella dichiarazione elaborata 34 : Si vedano l art. 35 co. 1 lett. a) e 2 del DLgs. 241/97, l art. 2 del DM 164/99 e la C.M n. 134/E. Si vedano la C.M n. 87/E ( 1.4 e 3.2), la C.M n. 89/E ( 1.5 e 3.2), le circ. Agenzia delle Entrate n. 31 ( 3.3 e 3.4), n. 10 ( 3.3 e 3.4), n. 10 ( 3.3 e 3.4), n. 11 ( 3.4 e 3.5), n. 12 ( 3.4 e 3.5), n. 13 ( 3.4 e 3.5), n. 17 ( 3.4 e 3.5), n. 36 ( 3.5) e n. 21 ( 3.6). Le suddette circolari riguardano il rilascio del visto di conformità sui modelli 730 (che, si ricorda, è un obbligo da parte del soggetto che elabora la

13 Temi 1739 l ammontare delle ritenute di acconto indicate, anche a titolo di addizionali regionali e comunali all IRPEF, corrisponda a quello delle relative certificazioni esibite; l ammontare dei redditi dichiarati corrisponda a quello esposto nelle certificazioni dei sostituti d imposta; sono quindi esclusi dal controllo i redditi che non devono essere certificati; le deduzioni dal reddito non superino i limiti previsti dalla legge e corrispondano alle risultanze della documentazione esibita e intestata al contribuente o, se previsto dalla normativa, ai familiari a carico, e siano state sostenute nel periodo d imposta relativo alla dichiarazione; le detrazioni d imposta non eccedano le misure previste dalla legge e corrispondano ai dati risultanti dalla dichiarazione stessa ovvero alle risultanze della relativa documentazione esibita; i crediti d imposta non eccedano le misure previste dalla legge e quelle spettanti sulla base dei dati risultanti dalla stessa dichiarazione. 4.2 RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ SULLE DICHIARAZIONI IVA Con specifico riferimento alle dichiarazioni IVA, il rilascio del visto di conformità comporta quindi: l acquisizione dei registri IVA e dei relativi documenti contabili 35 ; la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini IVA; il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nelle scritture contabili ai fini IVA con i relativi documenti contabili (es. fatture di acquisto e di vendita); il riscontro della corrispondenza dei dati contenuti nella dichiarazione IVA con quelli delle relative scritture contabili; il controllo delle detrazioni; il controllo del riporto delle eccedenze pregresse 36. Sulla base di quanto chiarito dall Amministrazione finanziaria 37, il rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione annuale IVA non comporta, invece: valutazioni di merito riguardo a spese o situazioni soggettive che incidono ai fini della determinazione dell IVA dovuta, ma il solo riscontro formale della loro corrispondenza in ordine all ammontare rilevante; controlli sulla regolarità dei versamenti. Come osservato in dottrina, sarebbe comunque opportuna una precisazione in merito agli adempimenti che dovranno essere posti in essere all atto pratico; posto, infatti, che si tratta di affermare l esistenza formale del credito, sarebbe auspicabile che venisse esplicitamente esclusa (come già risulta) qualsiasi responsabilità del professionista in merito alla eventuale difformità di comportamento del cliente sull applicazione delle regole di detrazione (si pensi al caso delle autovetture, piuttosto che della telefonia mobile o delle spese di rappresentanza), oltre che in merito all individuazione dell inerenza di determinate spese o, ancor peggio, ai casi di fatture per operazioni inesistenti, circostanza di cui il professionista non può certo essere a conoscenza. Tuttavia, anche limitando l analisi alla conformità della dichiarazione annuale alle risultanze dei registri e a quelle dei documenti (fatture di acquisto e di vendita), non appare chiaro se ci si debba spingere, ad esempio, anche alla verifica della presenza/assenza di doppie registrazioni del medesimo documento (caso frequente che può accadere nelle ipotesi di anticipazione del documento a mezzo fax) dichiarazione), ma i chiarimenti forniti devono ritenersi applicabili, in quanto compatibili, anche al rilascio del visto di conformità sulla dichiarazione IVA. Si vedano Ranocchi G.P., Valcarenghi G. Occorre il controllo delle scritture e della dichiarazione, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1. Come osservato da Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6564, in relazione al corretto riporto del credito dalla precedente dichiarazione sarebbe bene sapere se, in relazione a quel credito, si debba solo verificare la presenza formale sul modello del precedente anno, oppure anche gli utilizzi in compensazione indicati ed effettuati (magari ricorrendo alla consultazione del cassetto fiscale del contribuente). Si vedano la C.M n. 134/E ( 3.1 e 5) e, da ultimo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 21 ( 3.6.3). Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p Si veda anche Bongi A. Compensazioni Iva, 300 mila visti, Italia Oggi, , p. 19, dove, nel riportare le affermazioni effettuate da un dirigente dell Agenzia delle Entrate ad un convegno, si afferma che il visto non consiste in un controllo puntuale nel merito di

14 1740 Temi Utilizzo di controlli a campione In considerazione delle dimensioni dei contribuenti che presentano la dichiarazione IVA e dell ampiezza dei controlli che devono essere svolti per il rilascio del relativo visto di conformità, che possono comportare la verifica di una mole ingente di documentazione, deve ritenersi possibile, da un punto di vista operativo, procedere a controlli a campione 39. Sul punto appare comunque opportuna una conferma ufficiale PREDISPOSIZIONE DELLE DICHIARAZIONI E TENUTA DELLE SCRITTURE CONTABILI Professionisti Ai fini del rilascio del visto di conformità, l art. 23 del DM 164/99 stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili debbano essere state predisposte e tenute dal professionista. Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal professionista anche quando sono predisposte e tenute: direttamente dallo stesso contribuente, ovvero da una società di servizi di cui uno o più professionisti 41 possiedano la maggioranza assoluta del capitale sociale, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità dello stesso professionista. Al riguardo, in dottrina è stato posto il problema di chiarire se possano rientrare nelle suddette previsioni anche altre fattispecie, frequenti nella pratica, in particolare 42 : contribuente che, anziché elaborare in proprio la contabilità (a mezzo dipendenti), affidi tale compito a un soggetto terzo (non iscritto ad Albi) munito di partita IVA e si faccia assistere, per la consulenza e la elaborazione delle dichiarazioni, dal professionista di fiducia; professionista che partecipi a un centro elaborazione dati, cui è affidata la mera elaborazione contabile, in misura inferiore a quella di maggioranza; professionista che si avvalga di un centro elaborazione dati (cui non partecipa al capitale) per le mere attività di registrazione. Sulla base del tenore letterale della norma in esame, infatti, tali situazioni non potrebbero consentire al professionista il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA, comportando, di fatto, un blocco della possibilità di utilizzare in compensazione il relativo credito 43. Su tali aspetti appaiono quindi necessari chiarimenti ufficiali CAF-imprese Ai fini del rilascio del visto di conformità, l art. 12 del DM 164/99 stabilisce che le dichiarazioni e le scritture contabili debbano essere state predisposte e tenute dal CAF-imprese ogni singola operazione rilevante ai fini del credito Iva stesso ma in un controllo sulla effettiva corrispondenza del credito stesso rispetto alla contabilità aziendale. Deve tenersi presente, infatti, che prima del DL 78/2009 il rilascio del visto di conformità sulle dichiarazioni IVA era sempre facoltativo (e quindi scarsamente utilizzato), mentre l unico caso di obbligo di rilascio del visto di conformità riguardava i modelli 730. Pertanto, anche a livello di prassi dell Amministrazione finanziaria, i chiarimenti emanati successivamente alla C.M n. 134/E, in relazione ai controlli da effettuare per il rilascio del visto di conformità, hanno riguardato solo più i modelli 730, quindi dichiarazioni relative a contribuenti senza obblighi contabili, in relazione ai quali non è configurabile un controllo a campione della relativa documentazione. In senso favorevole si vedano Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p. 6564, i quali affermano che potrebbe essere utile affermare che sia legittimo il ricorso a quelle tecniche di campionamento che già si adottano per lo svolgimento dei doveri di revisione contabile. Cioè i soggetti che possono essere abilitati al rilascio del visto di conformità (si veda il precedente 2). Si vedano Pellegrino S., Valcarenghi G. Compensazione dei crediti Iva dal 2010: profili problematici, Il fisco, 40, 2009, 1, p Secondo i suddetti Autori, infatti, occorrerebbe dare la prevalenza alla ratio della disposizione in esame, che sarebbe da individuare nel fatto che il professionista che rilascia il visto debba semplicemente assumersi la responsabilità delle scritture contabili, non potendo scaricare su terzi soggetti (non qualificati e garantiti, secondo quanto vuole intendere la disposizione qui in commento) l eventuale responsabilità per gli errori che dovessero avere determinato il rilascio di un visto di conformità infedele. L obbligo della tenuta delle scritture contabili non riguarda comunque i CAF-dipendenti, in quanto tali Centri possono prestare

15 Temi 1741 Le dichiarazioni e le scritture contabili si intendono predisposte e tenute dal CAF-imprese anche quando sono predisposte e tenute: direttamente dallo stesso contribuente, ovvero da una società di servizi c.d. collegata 45, a condizione che tali attività siano effettuate sotto il diretto controllo e la responsabilità del CAF stesso. 4.4 COMPILAZIONE DEL RIQUADRO DELLA DICHIARAZIONE Il visto di conformità è apposto mediante la compilazione del riquadro Visto di conformità contenuto nel frontespizio del modello di dichiarazione, attestante il rilascio del visto di conformità ai sensi dell art. 35 del DLgs. 241/ Negli appositi spazi di tale riquadro, il professionista o il responsabile dell assistenza fiscale del CAF deve: indicare il proprio codice fiscale 47 ; apporre la propria firma. 5 CONTROLLI SULLE DICHIARAZIONI CON VISTO DI CONFORMITÀ Per il controllo formale delle dichiarazioni con il visto di conformità sono definiti appositi criteri selettivi. Come sottolineato dalla C.M n. 134/E ( 5), il rilascio del visto di conformità leggero : garantisce ai contribuenti assistiti il corretto assolvimento di taluni adempimenti tributari; agevola l Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da controllare e nell esecuzione dei controlli di propria competenza. Infatti, come evidenziato dalla suddetta circolare, i controlli effettuati al fine del rilascio del visto di conformità leggero corrispondono in buona parte con quelli previsti dagli artt. 36-bis 48 e 36-ter 49 del DPR 600/73 e dall art. 54-bis 50 del DPR 633/72. Pertanto, dai controlli automatici eseguiti dall Amministrazione finanziaria ai sensi dei citati articoli dovrebbero emergere unicamente eventuali irregolarità o discordanze in ordine alla congruità e alla tempestività dei versamenti dovuti, il cui controllo non rientra fra quelli necessari per il rilascio del visto CRITERI SELETTIVI DI CONTROLLO L art. 26 co. 1 del DM 164/99 stabilisce che, per il controllo formale delle dichiarazioni, ai sensi dell art. 36-ter del DPR 600/73, sono definiti appositi criteri selettivi finalizzati a verificare la correttezza del visto di conformità rilasciato assistenza fiscale solo a contribuenti che non sono soggetti ad obblighi contabili (es. dipendenti, pensionati e titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente). Il cui capitale sociale sia posseduto a maggioranza assoluta dalle associazioni o dalle organizzazioni che hanno costituito il CAF o dalle organizzazioni territoriali di quelle che hanno costituito il CAF, ovvero sia posseduto interamente dagli associati alle predette associazioni e organizzazioni (art. 11 co. 1 del DM 164/99). In relazione al costo che il contribuente deve sostenere per avere il visto di conformità sulla dichiarazione IVA e alla mancanza di una precisa voce nell ambito delle tariffe professionali vigenti, si vedano Criscione A. Incognita costi sulle compensazioni, Il Sole - 24 Ore, , p. 17 e Ranocchi G.P., Valcarenghi G. Occorre il controllo delle scritture e della dichiarazione, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1. In caso di assistenza fiscale prestata dal CAF, deve essere indicato anche il codice fiscale di quest ultimo. Rubricato Liquidazioni delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni. Rubricato Controllo formale delle dichiarazioni. Rubricato Liquidazione dell imposta dovuta in base alle dichiarazioni. Si veda il precedente 4.2. Come osservato da Ranocchi G.P., Valcarenghi G. La rivincita del visto leggero, Il Sole - 24 Ore, Norme e Tributi, , p. 1, prima dell obbligo introdotto dall art. 10 del DL 78/2009, il visto di conformità non ha riscosso grande successo sul campo, alla luce della sperequazione sostanziale tra benefici e oneri (leggasi responsabilità e costo) per l apposizione della «certificazione».

16 1742 Temi 5.2 COMUNICAZIONE AL PROFESSIONISTA In caso di controllo o di richiesta di documenti e di chiarimenti al contribuente, sarà contestualmente informato anche il professionista o il responsabile dell assistenza fiscale del CAF che ha rilasciato il visto di conformità (art. 26 co. 3 del DM 164/99). La C.M n. 134/E ( 5) stabilisce che la comunicazione al professionista può avvenire anche telematicamente e che tale informazione consentirà al soggetto che ha rilasciato il visto di assistere il contribuente nei rapporti con l Amministrazione finanziaria e di conoscere l avvio di un attività istruttoria dalla quale potrebbe scaturire la constatazione di violazioni allo stesso imputabili. 6 VIGILANZA DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA L Agenzia delle Entrate vigila sul corretto svolgimento dell attività di rilascio dei visti di conformità sulle dichiarazioni. L art. 25 del DM 164/99 disciplina lo svolgimento dell attività di vigilanza da parte dell Amministrazione finanziaria nei confronti dei professionisti che rilasciano i visti di conformità. I competenti uffici dell Agenzia delle Entrate possono chiedere ai professionisti tutti gli atti e i documenti necessari per verificare il corretto svolgimento dell attività di assistenza fiscale. I professionisti, in luogo della consegna della documentazione, possono chiedere che l esame della stessa sia effettuato presso di loro, ovvero presso le sedi delle società di servizi di cui gli stessi professionisti eventualmente si avvalgano. Se, a seguito dell attività di controllo, il competente ufficio dell Agenzia delle Entrate riscontra delle violazioni, viene redatto processo verbale di constatazione da notificare al professionista. Nel processo verbale sono indicate le irregolarità riscontrate e viene assegnato un termine non superiore a 90 giorni entro il quale il professionista deve: eliminare le suddette irregolarità, dandone comunicazione all ufficio stesso; ovvero produrre le proprie osservazioni. Decorso inutilmente tale termine, l ufficio, ove non ritenga soddisfacenti le osservazioni eventualmente prodotte dal professionista, ovvero non abbia ricevuto la documentazione dalla quale risulti che il professionista si è adeguato a quanto prescritto, ordina al professionista stesso di eliminare le irregolarità riscontrate nel processo verbale, entro 30 giorni. Decorso l ulteriore termine di 30 giorni senza che il professionista si sia adeguato, l ufficio invia la documentazione relativa alle suddette irregolarità ai soggetti competenti per l irrogazione delle previste sanzioni 53. Sospensione cautelare dell attività Nel caso di irregolarità che presentino aspetti di particolare gravità può essere disposta la sospensione cautelare dell attività di assistenza fiscale. 7 SANZIONI Il rilascio del visto di conformità infedele è punito con una sanzione amministrativa pecuniaria. L irrogazione delle sanzioni è comunicata all Ordine di appartenenza del professionista, per l eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di carattere disciplinare. Le violazioni commesse possono essere oggetto di ravvedimento operoso. 7.1 SANZIONI PER IL RILASCIO DEL VISTO DI CONFORMITÀ INFEDELE Ai sensi dell art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 54, salvo che il fatto costituisca reato e ferma restando l irrogazione delle sanzioni per le violazioni di norme tributarie, ai soggetti che rilasciano il visto di conformità leggero infedele si applica la sanzione amministrativa da 258,00 a 2.582,00 euro Si veda il successivo 7.2. Come modificato dall art. 1 co. 33 lett. a) della L n. 296 (Finanziaria 2007).

17 Temi Estensione del regime delle sanzioni amministrative tributarie Per effetto del co. 1-bis dell art. 39 del DLgs. 241/97 55, alle suddette violazioni si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del DLgs n. 472, contenente le disposizioni generali in materia di sanzioni amministrative tributarie. In precedenza, infatti, alla sanzione amministrativa per la violazione in esame era stata negata la natura tributaria 56, con la conseguenza che: non potevano essere applicati i principi del citato DLgs n. 472, in particolare: il ravvedimento operoso di cui all art. 13; la definizione agevolata di cui all art. 16; erano invece applicabili i principi in materia di sanzioni amministrative di cui alla L n. 689, ad esempio: il cumulo giuridico di cui all art. 8, consistente nell irrogazione della sanzione stabilita per la violazione più grave, aumentata fino al triplo; l oblazione ai sensi dell art. 16, consistente nel versamento, entro 60 giorni dalla notifica del verbale di accertamento, di una sanzione ridotta pari ad un terzo del massimo della sanzione prevista, ovvero, se più favorevole, al doppio del minimo, oltre alle spese del procedimento Condizioni di punibilità L art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 stabilisce che la violazione di rilascio di visto di conformità infedele è punibile in caso di: liquidazione delle imposte, dei contributi, dei premi e dei rimborsi dovuti in base alle dichiarazioni, di cui all art. 36-bis del DPR 600/73; controllo ai sensi degli artt. 36-ter e seguenti dello stesso DPR 600/73; liquidazione dell imposta dovuta in base alle dichiarazioni e di controllo di cui agli artt. 54 e seguenti del DPR 633/72. Pertanto, come chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 2), in caso di infedeltà del visto di conformità il professionista o il responsabile del CAF sono punibili soltanto se: dalle attività di liquidazione, controllo formale o sostanziale delle dichiarazioni, per le quali sono stati rilasciati il visto, emergano somme dovute a carico del contribuente dichiarante; vi sia altresì discordanza tra quanto attestato tramite il rilascio del visto di conformità e i dati emersi a seguito della liquidazione o del controllo, in quanto i controlli necessari al rilascio del visto di conformità non coprono tutti i casi che possono dar luogo a rettifiche della dichiarazione a carico del contribuente. Tuttavia, come precisato dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 14.1), la punibilità è esclusa nel caso in cui: il contribuente provveda a presentare una dichiarazione integrativa o correttiva, ai sensi dell art. 2 co. 8 o 8-bis del DPR 322/98, rispetto a quella per la quale fu rilasciato il visto di conformità in maniera infedele; con tale dichiarazione vengano eliminate le cause che hanno determinato l infedeltà del visto. Inoltre, la norma stabilisce che la violazione in esame è punibile solo a condizione che non trovi applicazione l art. 12-bis del DPR 602/73, in materia di esclusione dall iscrizione a ruolo per gli importi inferiori ad un determinato ammontare. L art. 12-bis del DPR 602/73, infatti, stabilisce che non si procede all iscrizione a ruolo per somme inferiori a: 10,33 euro; ovvero al diverso importo previsto con apposito regolamento Inserito dall art. 1 co. 33 lett. c) della L n. 296 (Finanziaria 2007). Si vedano la circ. Agenzia delle Entrate n. 37 ( 2), la circ. Agenzia delle Entrate n. 25 ( 3) e la ris. Agenzia delle Entrate n. 173.

18 1744 Temi Attualmente, per i crediti relativi ai tributi erariali, comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, l art. 1 del DPR n. 129 ha stabilito il predetto importo limite in 16,53 euro per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d imposta 57. In definitiva, qualora dalle attività di liquidazione e controllo delle dichiarazioni emerga un maggior debito a carico del dichiarante, la sanzione può essere applicata soltanto se il debito superi il limite di 16,53 euro e sia conseguenza di quelle irregolarità che avrebbero dovuto essere rilevate attraverso i controlli necessari al rilascio del visto Violazioni ripetute o particolarmente gravi L art. 39 co. 1 lett. a) del DLgs. 241/97 stabilisce inoltre che: in caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta, a carico del professionista o del responsabile del Centro di assistenza fiscale, la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione amministrativa; in caso di ripetute violazioni commesse successivamente al periodo di sospensione, è disposta l inibizione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità Pluralità di violazioni Qualora, nei confronti del medesimo soggetto, vengano riscontrate più violazioni degli obblighi relativi al rilascio del visto di conformità, la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 4.2) ha chiarito che: le violazioni daranno luogo all applicazione di sanzioni distinte per ciascuna di esse; ferma restando l applicabilità, al ricorrere dei presupposti, delle disposizioni contenute nell art. 12 co. 2 del DLgs. 472/97, qualora si possa configurare, rispetto alle violazioni commesse, il vincolo della progressione. Il suddetto co. 2, infatti, stabilisce che è punito con la sanzione che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata da un quarto al doppio, chi, anche in tempi diversi, commette più violazioni che, nella loro progressione, pregiudicano o tendono a pregiudicare la determinazione dell imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo. Come chiarito dalla C.M n. 180/E ( 13), per la norma, quindi, ciò che rileva è la commissione di violazioni che, in forza del loro legame strutturale, ovvero in ragione della loro connessione funzionale ed oggettiva, sono riunibili in ragione della loro progressione da comportamento prodromico ad evasione. Al riguardo, è stato ulteriormente chiarito che: il richiesto legame strutturale ovvero la connessione funzionale ed oggettiva tra le violazioni non possano ricorrere nel caso di più visti di conformità rilasciati in maniera infedele relativamente alle dichiarazioni presentata da differenti contribuenti 59 ; il vincolo della progressione può quindi configurarsi solo rispetto a violazioni riferibili al medesimo contribuente Responsabilità solidale del Centro di assistenza fiscale Per effetto del citato co. 1-bis dell art. 39 del DLgs. 241/97, il Centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 5) ha chiarito che: il soggetto cui applicare la sanzione per visto di conformità infedele è esclusivamente il responsabile dell assistenza fiscale del CAF, il quale risponderà delle violazioni commesse in solido con il CAF stesso; per tale responsabilità solidale operano le regole previste dal combinato disposto degli artt. 5 e 11 del DLgs. 472/ Si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 2). Circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 2). Circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 6.2). Si vedano le circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 4.2) e n. 11 ( 6.2).

19 Temi Ravvedimento operoso Ai fini dell applicabilità alla violazione di rilascio di visto di conformità infedele dell istituto del ravvedimento operoso di cui all art. 13 del DLgs. 472/97, la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 4.1.2) ha chiarito che: il ravvedimento deve avvenire entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione; occorre inviare all Agenzia delle Entrate, entro il suddetto termine, una comunicazione in cui devono essere indicati: i dati identificativi del contribuente; il tipo e il numero di protocollo telematico della dichiarazione; i motivi per i quali l autore della violazione (professionista o responsabile dell assistenza fiscale del CAF) intende ravvedersi 61 ; deve essere versata la sanzione prevista per ogni singola violazione, ridotta ad un decimo del minimo 62, quindi una sanzione di 25,80 euro per ogni visto infedele rilasciato. Per il versamento della suddetta sanzione ridotta con il modello F24, la ris. Agenzia delle Entrate n. 338: ha istituito il codice tributo 8925 ; ha stabilito che tale codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario : esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati ; con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno in cui si realizza la violazione, espresso nel formato AAAA. Ravvedimento operoso del contribuente Poiché gli errori e le omissioni in esame possono rilevare anche a carico del contribuente, in sede di liquidazione automatica, controllo formale e controllo sostanziale della dichiarazione, la circolare in esame ha precisato che anche quest ultimo, informato dall autore della violazione della propria volontà di ravvedersi, potrà sanare le irregolarità e le omissioni che hanno inciso sulla determinazione dell imponibile o sulla liquidazione del tributo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale è stata commessa la violazione. Le modalità con cui informare il contribuente dell errore riscontrato sono rimesse alla libera iniziativa delle parti Contestazione e irrogazione delle sanzioni Per effetto del co. 2 dell art. 39 del DLgs. 241/97 64, le suddette violazioni sono contestate e le relative sanzioni sono irrogate dalla Direzione Regionale dell Agenzia delle Entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, anche sulla base delle segnalazioni inviate dagli uffici locali della medesima Agenzia. Al riguardo, è stato chiarito che: in caso di variazione del domicilio fiscale del trasgressore in corso d anno, ai fini dell individuazione della Direzione regionale competente alla contestazione ed alla successiva irrogazione della sanzione, occorre fare riferimento al domicilio fiscale del trasgressore al momento di commissione della violazione 65 ; Le modalità di presentazione di tale comunicazione non sono state precisate; analogamente a quanto era stato chiarito dalla C.M n. 23/E (cap. III, 2.6.1) in relazione al ravvedimento operoso per la mancata sottoscrizione della dichiarazione da parte del membro dell organo di controllo contabile, dovrebbe trattarsi di una comunicazione in carta libera, da inviare al competente ufficio dell Agenzia delle Entrate. Art. 13 co. 1 lett. b) del DLgs. 472/97, come modificato dall art. 16 co. 5 lett. b) del DL n. 185, convertito nella L n. 2. Circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 14.2). Come sostituito dall art. 1 co. 33 lett. d) della L n. 296 (Finanziaria 2007). Circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 6).

20 1746 Temi nel caso di soggetti che esercitano attività in sedi distaccate, la constatazione delle violazioni può essere effettuata dagli uffici audit esterno della Direzione regionale nel cui territorio è situata la sede secondaria, ferma restando la necessità di inviare il relativo verbale alla Direzione regionale competente per la contestazione e l irrogazione delle sanzioni Integrazione o modifica dell atto di contestazione L atto di contestazione è unico per ciascun anno solare di riferimento e, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla medesima Direzione Regionale. Al riguardo, la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 6) ha chiarito che: il carattere dell unicità va interpretato come contestualità, in un unico atto, della contestazione delle violazioni di cui agli artt. 7-bis e 39 co. 1 e 3 del DLgs. 241/97 67 commesse da un medesimo soggetto nello stesso periodo, sicché in un unico atto possono confluire, ai fini della contestazione, violazioni eterogenee quanto a comportamento illecito e trattamento sanzionatorio; ferma restando la suddetta contestualità in un unico atto della contestazione di tutte le violazioni commesse in un determinato anno di riferimento, in presenza di nuovi o ulteriori elementi, di cui la Direzione regionale venga a conoscenza successivamente all emanazione dell atto di contestazione, si potrà procedere all emanazione di un nuovo atto che integrerà o modificherà il precedente senza sostituirsi ad esso; anche tale successivo atto di integrazione dovrà essere unico nel senso sopra indicato, ossia dovrà contenere la contestazione di tutte le suddette violazioni di cui la Direzione regionale sia successivamente venuta a conoscenza; in sede di integrazione o modifica si terrà ovviamente conto degli effetti derivanti dal riconoscimento del cumulo giuridico o dalla progressione 68. La successiva circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ha invece chiarito che: nelle ipotesi di violazioni commesse in più anni solari, occorre contestare tali violazioni con tanti atti quanti sono gli anni solari nei quali sono state commesse ( 8.1); resta rimesso alla valutazione dell organo procedente attendere l esito dell attività di controllo a carico dei contribuenti prima di provvedere alla contestazione della violazione, onde evitare il moltiplicarsi degli atti di contestazione ( 8.2); in caso di violazioni per il rilascio del visto di conformità in maniera infedele e di violazioni per il tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni, commesse nello stesso anno solare, occorrerà notificare: un atto di contestazione per tutte le violazioni di tardivo od omesso invio telematico delle dichiarazioni, solo al CAF; un atto di contestazione per tutte le violazioni di infedele rilascio del visto di conformità, al responsabile dell assistenza fiscale e al CAF in qualità di responsabile in solido ( 8.3); nell atto di integrazione o modifica è possibile richiamare le violazioni già contestate o rinviare semplicemente al precedente atto di contestazione ( 9.2); a fronte di diverse violazioni contestate è possibile definire talune fattispecie 69 e presentare ricorso per altre ( 9.1); qualora il soggetto intenda definire solo alcune violazioni dovrà individuare nell atto di contestazione l importo delle relative sanzioni e provvedere al loro versamento in misura ridotta entro il termine per la presentazione del ricorso ( 9.3) Circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 2.2). Si tratta quindi delle violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni da parte degli intermediari (art. 7-bis), di rilascio infedele del visto di conformità, dell asseverazione per gli studi di settore e della certificazione tributaria (art. 39 co. 1), nonché in materia di obblighi di assistenza fiscale da parte dei sostituti d imposta (art. 39 co. 3). Ai sensi dell art. 12 del DLgs. 472/97. Ai sensi dell art. 16 del DLgs. 472/97.

21 Temi 1747 Versamento della sanzione irrogata Per il versamento, tramite il modello F24, della sanzione relativa al rilascio di visto di conformità infedele, derivante da atti di contestazione e irrogazione a seguito di attività di controllo, la ris. Agenzia delle Entrate n. 351: ha istituito il codice tributo 9589 ; ha stabilito che tale codice tributo deve essere esposto nella sezione Erario : esclusivamente in corrispondenza delle somme indicate nella colonna importi a debito versati ; indicando, negli appositi campi, il codice atto ed il codice ufficio della Direzione Regionale che ha emesso l atto, riportati nel provvedimento notificato; con l indicazione, quale anno di riferimento, dell anno di irrogazione della sanzione, espresso nel formato AAAA Comunicazione agli Ordini professionali dei provvedimenti di irrogazione delle sanzioni I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono trasmessi agli Ordini professionali di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione, per l eventuale adozione di ulteriori provvedimenti di natura disciplinare Contenzioso avverso il provvedimento di irrogazione delle sanzioni I provvedimenti di irrogazione delle sanzioni sono impugnabili presso le competenti Commissioni tributarie Revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di assistenza fiscale da parte dei CAF L art. 39 co. 4 del DLgs. 241/97 prevede la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di assistenza fiscale da parte dei CAF, quando: sono commesse gravi e ripetute violazioni di norme tributarie e delle disposizioni di cui agli artt. 34 e 35 dello stesso DLgs., tra cui quindi quelle riguardanti il rilascio dei visti di conformità; gli elementi forniti all Amministrazione finanziaria risultano falsi o incompleti rispetto alla documentazione fornita dal contribuente. Nei casi di particolare gravità è disposta la sospensione cautelare. La circ. Agenzia delle Entrate n. 11 ( 15.1) ha chiarito che la revoca dell autorizzazione all esercizio dell attività di assistenza fiscale, in quanto sanzione accessoria, può essere eseguita soltanto quando il provvedimento di irrogazione è divenuto definitivo Violazioni già contestate alla data dell In via transitoria, in relazione alle violazioni già contestate alla data dell , l art. 1 co. 34 della citata L. 296/2006 stabilisce che non si dà luogo alla restituzione di quanto eventualmente pagato. La circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 7) ha chiarito che se, alla data dell , la violazione è stata già contestata, anche se non è divenuta definitiva, ed il contribuente ha pagato, anche soltanto in parte, la sanzione: non ha diritto ad avere il rimborso di quanto versato; anche se il trattamento sanzionatorio, applicabile alla violazione commessa in base alle nuove disposizioni, risulti più favorevole Si vedano l art. 39 co. 2 ultimo periodo del DLgs. 241/97 e la circ. Agenzia delle Entrate n. 52 ( 6). Per effetto dell art. 12 co. 2 della L n. 448 (Finanziaria 2002), che ha sostituito l art. 2 del DLgs n. 546, la giurisdizione delle Commissioni tributarie sussiste dall , anche se alla sanzione amministrativa in esame non era riconosciuta natura tributaria (si veda la circ. Agenzia delle Entrate n. 25). Tale norma, infatti, ha esteso l ambito della giurisdizione delle Commissioni tributarie a tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie, ivi comprese quelle in materia di sanzioni comunque irrogate da uffici finanziari. In virtù del principio generale sancito dall art. 19 co. 7 del DLgs. 472/97. Data di entrata in vigore della L n. 296 (Finanziaria 2007), che ha modificato l art. 39 del DLgs. 241/97.

22 1748 Temi 7.2 SANZIONI PER MANCATO ADEGUAMENTO DEL PROFESSIONISTA A SEGUITO DI CONTROLLI Ai sensi dell art. 25 co. 3 del DM 164/99, se il professionista abilitato alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, che sia stato oggetto di controllo dell attività svolta, ha fatto decorrere l ulteriore termine di 30 giorni senza adeguarsi a quanto previsto dal verbale di constatazione di violazioni 74, l ufficio competente alla vigilanza invia la documentazione relativa alle suddette irregolarità: all ufficio competente ai fini della revoca dell abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica; all Ordine professionale per l eventuale adozione di ulteriori provvedimenti. 74 Si veda il precedente 6.

23 Gentile Collega, rinnovando entro il avrà l opportunità di beneficiare di alcune nostre vantaggiose proposte: prezzo dell abbonamento per il 2010 invariato a 240 euro IVA inclusa (abbonamenti già attivi lo scorso anno); La Settimana in Breve, rassegna settimanale on line dei principali argomenti di attualità. SCHEDE DI AGGIORNAMENTO Campagna rinnovi 2010 L offerta inoltre comprende: le Schede di Aggiornamento on line + cartaceo; l abbonamento alla banca dati delle Schede di Aggiornamento; i Codici on line; il Quaderno La Finanziaria In tutti gli altri casi, le condizioni di abbonamento sono le seguenti: rivista cartacea e versione on line limitata ai numeri dell'abbonamento in corso (240 euro IVA inclusa); rivista cartacea e versione on line di tutti i numeri della rivista a partire dal 1996 (400 euro IVA inclusa). Come di consueto, l'abbonamento potrà essere rinnovato: con carta di credito sul sito con versamento sul c/c postale n intestato a Eutekne spa - C.so Vinzaglio, Torino; l attestazione di versamento sul c/c postale è valida come documento fiscale di spesa con bonifico sul c/c SANPAOLO - Sede di Via Monte di Pietà - IBAN IT12G intestato a Eutekne spa - C.so Vinzaglio, Torino; invio assegno. Eutekne per la professione rinnovo abbonamento annuale (11 numeri) a Schede di Aggiornamento, con decorrenza dal mese di... al prezzo di 240,00 (compresa IVA 4%) Nominativo Indirizzo Cap: città: partita IVA Tel: fax:

24 Il volume raccoglie una serie di formule il cui utilizzo si rende possibile nell ambito del procedimento di controllo, nella fase in cui la pretesa dell ente impositore non si è ancora materializzata con la notifica di un atto. Ciascuna formula è corredata da una selezione di prassi e giurisprudenza specificamente relativa all istituto o alla fase del procedimento che registra l intervento del contribuente. Un secondo formulario di prossima pubblicazione sarà invece dedicato alle formule proprie della difesa nel processo. Le formule sono sono disponibili anche on line. Eutekne, ottobre pagine 35 Il presente volume prende in esame le operazioni di: conferimento d azienda; fusione; scissione. Si tratta delle operazioni che rappresentano oggi il fulcro dei possibili strumenti mediante i quali procedere sia all implementazione di strategie di mera riorganizzazione aziendale, sia all implementazione di strategie di vera e propria aggregazione aziendale. Nel volume vengono analiticamente affrontati: i profili di carattere valutativo che investono le tre operazioni in esame; gli aspetti procedurali, contabili e fiscali delle operazioni di conferimento d azienda; gli aspetti procedurali, contabili e fiscali delle operazioni di fusione; gli aspetti procedurali, contabili e fiscali delle operazioni di scissione Eutekne, settembre pagine 70 per acquisti

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