AGENZIA GIOVANI PROVINCIALE
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- Silvana Foti
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1 AGENZIA GIOVANI PROVINCIALE Istituzione Autonoma della Provincia di Caserta ORDINAMENTO L Agenzia, come prescritto dalla legge, è gestita da un Consiglio di Amministrazione, formato da un Presidente (delegato dal Presidente dell A.P.) e da tre Consiglieri, il Segretario Generale ed il Direttore, cui compete la gestione e la responsabilità tecnica della struttura. Partecipa al Consiglio di Amministrazione anche un Sindaco in rappresentanza del Sistema Informativo Provinciale. Il personale consta attualmente di sei operatori (personale dell A.P. distaccato) con specifici settori di competenza. Si avvale, inoltre, del supporto di quattro obiettori di coscienza. - STATUTO - ART. 1 L Agenzia Giovani Provinciale Visti gli artt.14 e 23 (commi 2 e 3) della legge n.142/90 e gli artt.40, 41, 47, 51 e 53 dello Statuto della Provincia di Caserta, è istituita l Agenzia Giovani Provinciale. ART. 2 Sede - Adesioni a) L Agenzia Giovani Provinciale è stabilita in Caserta, presso il Palazzo della Provincia in Corso Trieste n.133, ed è un Istituzione Autonoma dell Amministrazione Provinciale di Caserta b) All Agenzia Giovani Provinciale possono aderire, mediante convenzione, la Regione Campania, gli Enti Pubblici territoriali, Associazioni di volontariato e del privato sociale, Enti, Istituzioni, Società ed Aziende, Associazioni di categoria, Istituti di Credito, Enti di Ricerca, Cooperative Sociali e giovanili;
2 ART. 3 Finalità a) L Agenzia Giovani Provinciale è il Centro del Sistema di rete territoriale informativo per la gioventù degli oltre cento comuni della provincia di Caserta. E l organismo che promuove lo sviluppo e la diffusione dell informazione quale fattore di prevenzione primaria, finalizzato al superamento degli ostacoli di ordine culturale, sociale ed economico che impediscono la piena maturazione, l inserimento e la partecipazione dei giovani. L Agenzia Giovani Provinciale promuove e/o aderisce a nuove strutture o entità di tipo consortile, consociativo o altro, sia con soggetti pubblici che privati, attraverso le quali collabora o si fa promotrice di entità e sistemi di rete extraprovinciali, a livello regionale, nazionale, europeo ed extraeuropeo; b) Dall Agenzia Giovani Provinciale dipendono il Servizio Informagiovani, nonché gli altri servizi e strutture contemplate nel piano programma e/o, comunque, da attivare per le finalità previste; c) l Agenzia Giovani Provinciale è il luogo per la progettazione e la gestione di tutti gli interventi finalizzati alla costituzione ed allo sviluppo dell intera rete informativa provinciale. L Agenzia si propone quale luogo e struttura di sostegno di tutti i processi di informazione e comunicazione nel campo delle politiche a favore della gioventù, attivi o da attivarsi sul territorio della Provincia, garantendo ai soggetti aderenti supporto progettuale ed, ove possibile, infrastrutturale, nell ottica della creazione di un Sistema Informativo Integrato di Informazione e Comunicazione per la Gioventù. L Agenzia può collaborare, se richiesta, a livello di consulenza e supporto tecnico organizzativo nei confronti di servizi e reti di altri territori; d) l Agenzia Giovani Provinciale è la struttura di coordinamento degli Enti territoriali, sia pubblici che privati, di associazioni e/o strutture già aderenti al sistema di rete territoriale e di quanti altri referenti decideranno di aderirvi in futuro; e) l Agenzia Giovani Provinciale è l Istituzione deputata ai processi di formazione e di aggiornamento professionale degli operatori, sia pubblici che del privato sociale, impegnati nella gestione dei Centri e dei Punti Informagiovani, sia a livello cittadino che a livello decentrato, utilizzando personale professionalizzato appartenente sia all apparato istituzionale-amministrativo che del mondo accademico, associativo, volontario, del privato sociale e del privato tout court. L Agenzia è anche l istituzione deputata a favorire i processi di formazione di nuove skill professionali segnatamente nel campo dell informazione, della comunicazione e dei servizi alla persona, progettando, organizzando e gestendo, in proprio o in collaborazione con altri soggetti aderenti, occasioni formative di diverso genere. f) l Agenzia Giovani Provinciale è la struttura abilitata a rappresentare l intero sistema provinciale informativo per la gioventù sia in ambito regionale, nazionale e sovranazionale, nonché nelle strutture di coordinamento presenti ai diversi livelli istituzionali ;
3 g) l Agenzia Giovani Provinciale è l Istituzione che promuove, coordina e gestisce politiche di interventi integrati a favore della gioventù nella provincia di Caserta, progetti integrati mirati alle fasce deboli, nonché tutti i processi tesi a realizzare sinergie e reti di servizi informativi con diverse componenti del sistema locale di riferimento, segnatamente in relazione al mondo della formazione e del lavoro; h) l Agenzia Giovani Provinciale è la struttura che concorre, nel quadro delle indicazioni e delle normative vigenti, alla realizzazione di un Sistema informativo regionale per la gioventù integrato in un più ampio sistema nazionale ed europeo; ART. 4 Funzioni dell Agenzia Giovani Provinciale L Agenzia Giovani Provinciale persegue i seguenti obiettivi: a) svolge compiti di Centro Risorse Locale rispetto alla Rete Provinciale dei Servizi Informagiovani, acquisendo e distribuendo, mediante supporti informatici, cartacei ed audiovisivi, dati ed informazioni inerenti i principali settori di interesse giovanile: formazione, lavoro, professioni, vita sociale, tempo libero, cultura, orientamento scolastico e professionale, sport, integrazione e mobilità internazionale; b) offre ai giovani una vasta gamma di servizi, iniziative e promozioni in grado di facilitare scelte autonome per l inserimento lavorativo e sociale; c) garantisce lo sviluppo ed il consolidamento di rapporti e scambi con enti, istituzioni (pubbliche, private e del privato sociale), istituti culturali e di ricerca, associazioni e gruppi che direttamente e/o indirettamente interagiscono con l universo giovanile; d) offre assistenza, consulenza, progettazione, promozione e sostegno a tutte le realtà ed organismi aderenti, istituzionali e non, per l attivazione di Centri e Punti Informagiovani, per lo sviluppo delle politiche sociali giovanili e per le fasce deboli, per la realizzazione di sistemi e reti informative a sostegno del mondo del lavoro e della formazione; e) svolge compiti di osservatorio e di monitoraggio del pianeta giovanile, partecipando alla programmazione di tutte le attività, istituzionali e non, riguardanti i giovani; f) ricerca ed istruisce le procedure per il reperimento delle risorse pubbliche, utilizzando tutti i percorsi esistenti al fine di ottenere contributi regionali, nazionali e comunitari; g) coinvolge sugli obiettivi operativi e sui servizi offerti collaborazioni interdisciplinari con uffici statali, istituzioni universitarie, associazioni, associazioni di volontariato e cooperative sociali, gruppi giovanili, esperti e strutture del privato (aziende, società, ecc.); h) adotta un organizzazione del lavoro improntata a garantire efficacia ed economicità degli interventi, migliorando la qualità della comunicazione nei momenti informativi di
4 orientamento e di consulenza e garantendo orari, spazi e servizi di qualità oltre che flessibilità degli operatori in modo funzionale agli obiettivi; i) privilegia, per il conseguimento dei propri obiettivi, i rapporti con il privato, sociale e tout court, definendo rapporti di partnership con soggetti che garantiscano professionalità comprovata, efficacia ed economicità degli interventi, per realizzare le necessarie sinergie e garantire il miglior rapporto costo/beneficio negli interventi programmati. ART. 5 Organi dell Agenzia Giovani Provinciale Gli Organi dell Agenzia Giovani Provinciale sono: a) Consiglio di Amministrazione b) Presidente c) Direttore ART. 6 Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione dura in carica 5 anni e comunque fino alla nomina dei successori ed è composto da: Presidente dell Amministrazione Provinciale, che lo presiede, o da suo delegato ; Tre Consiglieri Provinciali, di cui due della maggioranza e uno della minoranza ; Il Segretario Generale della Provincia; Il direttore dell Agenzia Giovani; Un Sindaco od un Assessore, in rappresentanza delle strutture aderenti al Sistema Informativo provinciale per la gioventù. I componenti dal 3. al 5. partecipano con voto consultivo. Alle riunioni del C.d A. assiste un segretario verbalizzante, designato dal Direttore tra il personale dell Agenzia, al quale potrà essere corrisposto unicamente il compenso per il lavoro straordinario effettuato nei limiti di legge. Ai partecipanti alle riunioni del C.d A. spetta un gettone di presenza di importo pari a quello previsto per i Consiglieri Provinciali. ART. 7 Funzioni del Consiglio di Amministrazione Il Consiglio di Amministrazione svolge le seguenti funzioni: a) approva ed aggiorna il regolamento per il funzionamento dell Agenzia Giovani Provinciale; b) predispone il bilancio preventivo e consuntivo di ciascun anno di attività, sottoponendolo alla definitiva approvazione del Consiglio Provinciale; c) delibera, nell ambito delle somme disponibili, le spese che impegnano il bilancio;
5 d) delibera le adesioni dei membri, pubblici e privati, all Agenzia Giovani Provinciale; e) decide su eventuali rapporti di collaborazione, accordi e/o protocolli di intesa, convenzioni, contratti e quant altro ritenuto necessario e/o indispensabile al funzionamento dell Agenzia Giovani Provinciale, privilegiando in maniera prioritaria l utilizzo di cooperative sociali (legge 381/91) per la gestione dei servizi diretti al pubblico e di quelli indiretti attivati dall Agenzia; f) propone al Consiglio Provinciale eventuali modifiche allo Statuto; g) adotta tutti gli atti necessari per il perseguimento dei fini dell Agenzia Giovani Provinciale. ART. 8 Convocazione del Consiglio di Amministrazione e validità delle deliberazioni Il C.d.A è convocato dal Presidente ogni volta che lo ritenga necessario o quando ne venga fatta richiesta da almeno due componenti del Consiglio Le riunioni sono valide allorché alle stesse intervengono la metà più uno dei membri. Le deliberazioni si intendono adottate se riportano il voto favorevole della maggioranza dei membri presenti. In caso di parità di voto, prevale il voto del Presidente. Delle sedute e delle deliberazioni vengono redatti appositi verbali, riportati in appositi registri. ART. 9 Funzioni e compiti del Presidente Il Presidente del Consiglio di Amministrazione assolve ai seguenti compiti: a) ha la rappresentanza legale dell Agenzia Giovani Provinciale e pertanto potere di firma in atti necessari ed attinenti al mandato; b) sottoscrive convenzioni per l erogazione e la gestione di servizi dell Agenzia, privilegiando in maniera prioritaria l utilizzo di cooperative sociali (legge 381/91) per la gestione dei servizi diretti al pubblico e di quelli indiretti attivati dall Agenzia; c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione; d) convoca e presiede l Assemblea Generale degli Organismi aderenti; e) cura e provvede, in collaborazione con il Direttore dell Agenzia Giovani Provinciale, ai rapporti con gli Enti aderenti; f) cura e provvede a quanto necessario allo sviluppo dell Agenzia Giovani Provinciale e dell intero Sistema Informativo. In caso di impedimento o di assenza del Presidente esso è sostituito da un membro del Consiglio di Amministrazione all uopo delegato. ART. 10 Funzioni e compiti del Direttore
6 Il direttore dell Agenzia è nominato dall A.P. di Caserta tra i funzionari in servizio nella carriera direttiva e deve possedere conoscenza nel campo delle politiche sociali e di prevenzione al disagio giovanile. Il Direttore dell Agenzia Giovani Provinciale assolve ai seguenti compiti: a) dirige e coordina l organizzazione del lavoro dell Agenzia Giovani Provinciale e dei servizi ed attività ad essa collegate; b) coordina il lavoro del personale dell Agenzia Giovani Provinciale e dei servizi da essa dipendenti e ne assegna compiti, funzioni e responsabilità; supervisiona il personale appartenente a cooperative sociali (legge 381/91) nella gestione dei servizi al pubblico; c) cura la tenuta dei verbali delle deliberazioni e dei registri e degli altri libri che si renderanno necessari; d) coordina i lavori della Commissione Tecnica di Coordinamento e provvede alla sua convocazione, previa autorizzazione del Presidente ; e) propone la nomina, d intesa con il Presidente, degli eventuali esperti da affiancare all attività dell Agenzia e propone l affidamento della gestione di servizi al pubblico dell Agenzia Giovani Provinciale in primo luogo a cooperative sociali (legge 381/91); f) segue gli aspetti amministrativi dell Agenzia Giovani Provinciale e predispone gli atti necessari al suo funzionamento. In caso di vacanza, assenza o impedimento del Direttore, l A.P. potrà nominare con le medesime modalità un vicedirettore con funzioni vicarie, che abbia gli stessi requisiti per la nomina a Direttore. In ogni caso, in caso di vacanza del posto, il Direttore potrà essere nominato entro il periodo massimo di tre mesi dalla data in cui la vacanza stessa si è verificata. La direzione dell A.G.P. ha sede presso la sede sita in Corso Trieste n.4,ex Palazzina Pollio. Il direttore dell A.G.P. risponde, per la parte gestionale, direttamente al C.d A. e, per la parte inerente il personale distaccato, direttamente al Segretario Generale dell A.P- ART. 11 Personale Il Personale amministrativo è composto da personale dell Amministrazione provinciale distaccato all A.G.P. ART.12 Il patrimonio dell Agenzia Giovani Provinciale Il patrimonio dell Agenzia Giovani Provinciale è costituito: a) dal capitale strumentale e finanziario della Provincia impegnato sul Servizio Provinciale di informazione e documentazione per i giovani; b) quote iniziali e successive degli organismi aderenti all Agenzia Giovani Provinciale; c) da tutte le eventuali entrate derivanti da sponsorizzazioni, contribuzioni, donazioni, lasciti e finanziamenti finalizzati; d) dalle somme ed economie derivate dalla produzione e gestione di servizi e/o attività vincolate al patrimonio dell Agenzia Giovani Provinciale; e) dalle entrate di vario genere non determinabili aprioristicamente.
7 ART. 13 Collegio dei revisori dei conti L attività di controllo e revisione dei conti è esercitata dal Collegio dei Revisori dei Conti dell Amministrazione Provinciale di Caserta (art.23, comma 7, legge 142/90). ART. 14 Il Bilancio Il Bilancio di Previsione ed il Conto Consuntivo sono disposti, esaminati ed approvati dal C.d A. e sottoposti all approvazione del Consiglio Provinciale Tanto il bilancio preventivo quanto il consuntivo devono essere corredati da una relazione illustrativa delle finalità e dei risultati/obiettivi raggiunti e da raggiungere. Il Bilancio Consuntivo dovrà essere presentato entro il 30 Maggio, mentre quello di previsione entro il 30 settembre, salvo variazioni delle disposizioni in materia di finanza locale. ART.15 Quote di adesione Per il funzionamento dell Agenzia Giovani Provinciale e per il perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui agli artt.3 e 4, gli enti aderenti sono tenuti, per un periodo non inferiore ad anni quattro, a versare una quota di adesione annuale stabilita secondo i seguenti criteri generali: (tre milioni) per comuni fino a abitanti; (sei milioni) per comuni fino a abitanti; (nove milioni) per comuni con oltre abitanti; ART. 16 Economato La funzione di cassa è svolta dall Ufficio Economato dell Amministrazione Provinciale, tramite apposito conto corrente bancario all uopo attivato. Per far fronte alle spese minute ed urgenti, l Ufficio Economato disporrà di un fondo di ART.17 Ripartizione del patrimonio
8 In caso di cessazione dell Agenzia Giovani Provinciale, il patrimonio è ripartito tra singoli Enti, salvo i diritti di terzi e previa deduzione delle passività, in proporzione dei rispettivi conferimenti, iniziali e successivi. Anche gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti con l applicazione del criterio sopraddetto. ART. 18 Assemblea generale degli organismi aderenti Gli organismi aderenti avranno un proprio organismo di coordinamento e di supervisione nell ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ORGANISMI ADERENTI qualora il numero degli organismi aderenti superi il limite di venti unità. Funzioni, ruolo e compiti dell Assemblea Generale degli Organismi Aderenti saranno in seguito definiti ed organizzati dal Consiglio di Amministrazione. Al di sotto della soglia di venti organismi aderenti verrà svolta unicamente la funzione di coordinamento tra gli stessi a cura del Direttore dell Agenzia Giovani Provinciale. ART. 19 Disposizioni finali Nessuna modifica al presente Statuto è apportabile se non su proposta del Consiglio di Amministrazione ed il consenso unanime degli stessi.
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