Prestazioni di tipo accessorio BUONI LAVORO VOUCHER

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1 Prestazioni di tipo accessorio BUONI LAVORO VOUCHER A cura della Commissione Lavoro Dott. Leonello Fontana Ordine Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Viterbo Viterbo, 16 Aprile 2014

2 Disciplina del Lavoro accessorio Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente.

3 Disciplina del Lavoro accessorio D.L. 76/13 convertito in L. 99/13 Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente.

4 Disciplina del Lavoro accessorio D.L. 76/13 convertito in L. 99/13 Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo

5 Disciplina del Lavoro accessorio D.L. 76/13 convertito in L. 99/13 Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente. Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo N.B.: con circolare n. 176 del l INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo 1 gennaio 31 dicembre.

6 Disciplina del Lavoro accessorio Cosa è: D.L. 76/13 convertito in L. 99/13 Art. 70 D. Lgs. 276/03 - (Definizione e campo di applicazione). 1. Per prestazioni di lavoro accessorio si intendono attività lavorative di natura meramente occasionale che non danno luogo, con riferimento alla totalità dei committenti, a compensi superiori a euro nel corso di un anno solare, annualmente rivalutati sulla base della variazione dell indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati intercorsa nell anno precedente Superato il carattere occasionale della prestazione è rimasto esclusivamente il limite del compenso annuo N.B.: con circolare n. 176 del l INPS ha precisato che, nella regolamentazione del lavoro accessorio, per anno solare si intende il periodo 1 gennaio 31 dicembre.

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9 Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito: Dichiarazione del prestatore Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo.

10 Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito: Dichiarazione del prestatore Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo. Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ , prot. 37/ e Inps, circ n. 49)

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12 Come cautelarsi dallo sforamento del limite di reddito: Dichiarazione del prestatore Il committente, in attesa della modifica delle procedure che consentiranno all Inps di verificare il numero di voucher effettivamente fruiti dal prestatore, può richiedere a quest ultimo una dichiarazione circa il rispetto del massimale di reddito annuo. Tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio purchè abbia regolarmente effettuato i vigenti adempimenti comunicazionali. (Min. Lav., Lett. Circ , prot. 37/ e Inps, circ n. 49) La stessa, anche dopo l avvenuto aggiornamento delle procedure informatiche, è ancora necessaria dato che è possibile che non siano evidenziati in tempo reale i voucher trasmessi da poste, tabaccai e banche(inps., circ n. 176)

13 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...)

14 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...) Prestatore: euro nette (6.740 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti

15 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...) Prestatore: euro nette (6.740 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti Nota! Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a euro nette (4.000 lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti

16 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...) Prestatore: euro nette (6.740 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti Nota! Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a euro nette (4.000 lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti Committente: se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 nette riferito alla totalità dei committenti.

17 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...) Prestatore: euro nette (6.740 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti Nota! Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a euro nette (4.000 lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti Committente: se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 nette riferito alla totalità dei committenti. Cosa accade al superamento del limite economico?

18 Limiti di compenso annui 2014 (per anno solare...) Prestatore: euro nette (6.740 lorde) per prestatore, con riferimento alla totalità dei committenti Nota! Se il prestatore percepisce misure di sostegno del reddito il limite si abbassa a euro nette (4.000 lorde), sempre con riferimento alla totalità dei committenti Committente: se è imprenditore commerciale o libero professionista, il limite economico diventa per il 2014, di 2020 euro nette (pari a 2690 lorde) PER SINGOLO COMMITTENTE, fermo restando il limite complessivo di 5050 nette riferito alla totalità dei committenti. Cosa accade al superamento del limite economico? Si ha la violazione della disciplina in materia di lavoro accessorio con trasformazione In rapporto di lavoro subordinato a tempo pieno e indeterminato e applicazione di sanzioni civili e amministrative.

19 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni:

20 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti

21 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati

22 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito

23 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

24 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici

25 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici impresa familiare

26 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici impresa familiare appalti o lavori di somministrazione

27 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici impresa familiare appalti o lavori di somministrazione lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia

28 Categorie di prestatori: Anche se il lavoro accessorio si applica alla generalità di attività e di soggetti vanno fatte alcune precisazioni: studenti pensionati percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito committenti pubblici impresa familiare appalti o lavori di somministrazione lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti in Italia Lavoratori part-time e full time

29 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio

30 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio Dove si acquistano: Sedi INPS territoriali;

31 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio Dove si acquistano: Sedi INPS territoriali; Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS- FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie;

32 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio Dove si acquistano: Sedi INPS territoriali; Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS- FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie; Procedure telematiche(c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito

33 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio Dove si acquistano: Sedi INPS territoriali; Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS- FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie; Procedure telematiche(c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito Banche popolari abilitate;

34 VOUCHER Buoni lavoro con cui vengono pagate le prestazioni di lavoro accessorio Dove si acquistano: Sedi INPS territoriali; Tabaccai che aderiscono alla convenzione INPS- FIT, visualizzabili tramite apposite vetrofanie; Procedure telematiche(c.d. buono lavoro virtuale), accedendo al sito Banche popolari abilitate; Uffici postali di tutto il territorio nazionale.

35 LORDO VS. NETTO Valore nominale: 10 euro 7,5 euro al lavoratore 1,3 contributi previdenziali 0,7 assicurazione INAIL 0,5 copertura spese dei gestori Procedura informatica o cartacea in base alle esigenze di flessibilità del committente Contrattazione tracommittente eprestatore per valore/tempo del Voucher con limite di 10 euro/ora, salvo che per il settore agricolo Procedura per ricorrere al lavoro accessorio Comperare i voucher Aprire la posizione INPS (attivazione) Pagare il lavoratore Riscossione dei voucher

36 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva)

37 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS

38 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

39 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Contact Center Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

40 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Contact Center Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA

41 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Contact Center Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA sede

42 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Contact Center Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. sede

43 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) Contact Center Dichiarazione di inizio attività lavorativa - Committente comunicazione obbligatoria all INPS IN MODALITA ESCLUSIVAMENTE TELEMATICA La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. sede A decorrere dal 15 gennaio 2014 è cessato l adempimento a carico del committente della comunicazione all INAIL pertanto non sono più operativi il fax Inail e la sezione del sito

44 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.

45 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010).

46 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010). In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della prestazione.

47 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010). In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della prestazione. Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate parti della prestazione Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato.

48 Adempimenti preliminari all inizio dell attività produttiva (Da effettuare anche il giorno stesso purchè prima dell inizio dell attività produttiva) La mancata comunicazione all INPS/INAIL prevede l applicazione della maxisanzione, di cui all art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010 (c.d. Collegato Lavoro ), come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010. La maxisanzione per lavoro nero trova applicazione in riferimento ai rapporti per i quali non è richiesta comunicazione al centro per l' impiego, sulla base della effettuazione dei prescritti adempimenti formali nei confronti della pubblica amministrazione (circ. n. 38/2010). In particolare, nell' ambito del lavoro accessorio, è irrogabile la maxisanzione laddove il committente ometta la comunicazione preventiva all' Inps per l' attivazione della prestazione. Nota: nel caso in cui non vengano dichiarate parti della prestazione Il Ministero ha ritenuto inapplicabile la maxisanzione in quanto il rapporto, seppure irregolare, è comunque stato dichiarato. Rimane in ogni caso applicabile la sanzione civilistica consistente nell' assunzione a tempo pieno e indeterminato del lavoratore(nota Min. Lav. n del )

49 L' apparato sanzionatorio in materia di lavoro in nero o irregolare è stato modificato dall' art. 14 del DL n. 145 del 23 dicembre 2013 Ambito/settore di attività Categorie di prestatori Fattispecie Contestazione ordinaria (prestazione lavorativa completamente in nero) Periodo di cessazione della condotta Ante Dal Da a euro euro al giorno Da a euro euro al giorno Contestazione attenuata (sussistenza di periodi lavorativi regolari successivi al periodo contestato) Da a euro + 30 euro al giorno Da a euro + 39 euro al giorno Diffida ad adempiere Applicabile Non applicabile

50 Tutele sociali del lavoro accessorio: Il versamento contributivo relativo al lavoro accessorio incide solo ai fini pensionistici ed in particolare sulla pensione di vecchiaia, di inabilita` e ai superstiti nonché ai fini dell assegno d invalidità. Sono pertanto esclusi i trattamenti previdenziali inerenti la maternita`, la malattia, gli assegni al nucleo familiare ed i permessi per l assistenza di familiari con disabilità (L.104/92).

51 Vantaggi del lavoro accessorio: Pochissima burocrazia Compenso esente da imposizione fiscale Esclusione dal calcolo ISEE/ISE Non cumulabile ai redditi per il calcolo di alcune prestazioni a sostegno del reddito (esempio ANF) Compatibile con la percezione di ammortizzatori sociali.

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