CAMERA DEI DEPUTATI PROPOSTA DI LEGGE. d iniziativa del deputato JANNONE. Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto

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1 Atti Parlamentari 1 Camera dei Deputati CAMERA DEI DEPUTATI N PROPOSTA DI LEGGE d iniziativa del deputato JANNONE Disposizioni per l erogazione di incentivi per l acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione, nonché per l acquisto di un terreno edificabile Presentata il 19 ottobre 2009 ONOREVOLI COLLEGHI! La presente proposta di legge prevede disposizioni per favorire lo sviluppo del settore edilizio, in particolare per quanto riguarda l acquisto o la costruzione della prima casa di abitazione e l acquisto di un terreno edificabile. Tali disposizioni prendono spunto da quanto è già stato realizzato in Francia, grazie all entrata in vigore del «Pass Foncier», dispositivo atto a garantire incentivi statali a coloro che acquistano la prima casa o un terreno edificabile. Precedenti progetti di legge sulla materia presentati alle Camere si incentravano, invece sull istituto del mutuo sociale, uno strumento molto dispendioso per le casse dello Stato: infatti, in base alle disposizioni sul mutuo sociale, lo Stato costruisce quartieri residenziali i cui immobili destinati a uso abitativo sono dati in affitto sulla base di apposite graduatorie di edilizia residenziale pubblica, con un limite massimo determinato in proporzione al reddito degli assegnatari, prevedendo che le quote versate per lo stesso affitto siano valutate ai fini del riscatto di ciascun immobile. Sembra quindi più opportuno rifarsi al citato «Pass Foncier» francese, stabilendo una serie di incentivi volti ad agevolare coloro che vogliono acquisire o costituire la prima casa, oppure un terreno edificabile. Potranno godere di tali incentivi coloro i quali rispondono ai requisiti stabiliti dal Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con decreto emanato annualmente. Gli incentivi sono erogati da un apposito fondo, istituito ai sensi dell articolo 1 della proposta di legge, il Fondo prima casa. Tra i requisiti per accedere agli incentivi a carico di tale Fondo si sotto-

2 Atti Parlamentari 2 Camera dei Deputati 2825 linea quello di essere proprietario della prima casa di abitazione, intendendosi per tale il soggetto che acquista non essendo già proprietario di alcun immobile. Sono poi previste norme particolari in caso di persone disabili o di prime case inagibili a causa sinistri. Gli incentivi del Fondo prima casa sono erogati nella misura dell 1 per cento del valore dell immobile calcolato al prezzo vigente di mercato al momento dell acquisto e la stessa percentuale si applica al valore del terreno edificabile sempre secondo il prezzo vigente di mercato. Le modalità di erogazione degli incentivi sono le seguenti: sovvenzione alla ditta edile; bonifico bancario; prestito per l acquisto del terreno edificabile, con la riserva che il terreno acquistato non può essere ceduto in affitto a un terzo soggetto. Gli incentivi saranno poi restituiti da ogni soggetto beneficiario, senza la maturazione di interessi bancari, entro quindici o venticinque anni dalla data della loro erogazione.

3 Atti Parlamentari 3 Camera dei Deputati 2825 PROPOSTA DI LEGGE ART. 1. (Istituzione del Fondo prima casa). 1. Nello stato di previsione del Ministero dell economia e delle finanze è istituito, con decreto del Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 1 o gennaio 2010, il Fondo prima casa, di seguito denominato «Fondo», finalizzato all erogazione di incentivi per l acquisto o per la costruzione della prima casa di abitazione, nonché per l acquisto di un terreno edificabile. 2. L ammontare del Fondo per l anno 2010, è stabilito con il decreto di cui al comma 1 ed è aggiornato annualmente, entro il 31 gennaio, a decorrere dall anno 2011 con decreto emanato ai sensi del medesimo comma Il Ministro dell economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ART. 2. (Incentivi). 1. Gli incentivi erogati dal Fondo ammontano all 1 per cento del valore della prima casa di abitazione o del terreno edificabile, dichiarato nell atto di acquisto, che deve corrispondere al prezzo vigente di mercato. 2. In caso di costruzione della prima casa di abitazione gli incentivi erogati dal Fondo ammontano all 1 per cento del valore dell immobile calcolato al prezzo vigente di mercato. ART. 3. (Beneficiari del Fondo). 1. Possono accedere agli incentivi erogati dal Fondo i proprietari dell immobile

4 Atti Parlamentari 4 Camera dei Deputati 2825 destinato a prima casa di abitazione o del terreno edificabile. 2. I proprietari di cui al comma 1 non devono possedere alcun immobile al di fuori di quello per cui è stata presentata la richiesta di incentivi a carico del Fondo. 3. La disposizione del comma 2 non si applica in caso di persone dichiarate invalide con una percentuale di invalidità superiore al 74 per cento, ovvero in caso di inagibilità della prima casa di abitazione a causa di sinistri. 4. Coloro i quali richiedono incentivi per l acquisto di un terreno edificabile devono dichiarare, nell atto di acquisto del medesimo, di iniziare la costruzione nei sei mesi successivi la stipula del contratto, pena la revoca degli incentivi. 5. Coloro i quali beneficiano degli incentivi devono presentare una dichiarazione con la quale si impegnano a restituire le somme ricevute, senza interessi bancari, con cadenza mensile, trimestrale o semestrale, entro quindici o venticinque anni dalla data della loro erogazione. ART. 4. (Requisiti economici). 1. Il Ministro dell economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, emana annualmente, a decorrere dal 31 gennaio 2010, un decreto recante i requisiti necessari per accedere agli incentivi di cui all articolo I requisiti di cui al comma 1 sono stabiliti sulla base del reddito complessivo del nucleo familiare, del numero dei componenti lo stesso, nonché dell eventuale presenza di persone dichiarate invalide con una percentuale di invalidità superiore al 74 per cento. 3. In caso di mancata rispondenza ai requisiti stabiliti ai sensi del presente articolo o di falsa dichiarazione, il colpevole è tenuto alla restituzione delle somme eventualmente già percepite e decade dal diritto di richiedere nuovi incentivi a carico del Fondo.

5 Atti Parlamentari 5 Camera dei Deputati 2825 ART. 5. (Modalità di erogazione). 1. Gli incentivi di cui all articolo 2 possono essere erogati con le seguenti modalità: a) come sovvenzione alla ditta edile che si occupa della costruzione dell immobile destinato a prima casa di abitazione. In tale caso l ammontare degli incentivi è decurtato dal costo dell immobile, che deve corrispondere al prezzo vigente di mercato; b) come bonifico bancario all intestatario del contratto di acquisto del terreno edificabile o della prima casa di abitazione; c) come prestito per l acquisto del terreno edificabile, con la riserva che il terreno acquistato non può essere ceduto in affitto a un terzo soggetto. 2. La richiesta e l ammontare degli incentivi devono essere dichiarati nel contratto di acquisto dell immobile destinato a prima casa di abitazione o del terreno edificabile, nonché del contratto di costruzione del medesimo immobile. ART. 6. (Regolamento di attuazione). 1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri dell economia e delle finanze e dell interno e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, adotta, con proprio decreto, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il relativo regolamento di attuazione. ART. 7. (Entrata in vigore). 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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