Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 1 del
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1 REGOLAMENTO CONSORTILE PER L INSERIMENTO DI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI Approvato con deliberazione del C.d.A. n. 1 del
2 S O M M A R I O ART. 1 - OGGETTO...3 ART. 2 - FINALITÀ...3 ART. 3 - MINORI INSERIBILI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI...3 ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE IN CUI INSERIRE I MINORI...4 ART. 5 - PROCEDURE PER L INSERIMENTO DI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI...5 2
3 ART. 1 - OGGETTO Il presente regolamento disciplina, nell ambito dei principi dell ordinamento e nel rispetto della normativa e dello Statuto, i criteri e le procedure per l inserimento di minori nelle strutture residenziali. ART. 2 - FINALITÀ L'inserimento in presidi residenziali si realizza attraverso un servizio attuato da strutture, regolarmente autorizzate, volto a fornire una adeguata accoglienza ai minori temporaneamente privi di ambiente familiare idoneo, offrendo loro prestazioni specifiche ed un'organizzazione rispondente ai loro bisogni. L inserimento dei minori è da ricondursi alle Comunità educative di tipo familiare, case-famiglia, altre strutture comunitarie per minori secondo i criteri stabiliti dalla normativa regionale in materia, regolamento n. 6 del pubblicato sul B.U.R.C. della Regione Campania n. 1 del ART. 3 - MINORI INSERIBILI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI Il Consorzio mette in atto preventivamente e prioritariamente interventi di sostegno al nucleo familiare con minori in situazione di rischio di abbandono, devianza ed emarginazione attraverso l'erogazione di contributi di assistenza economica, l'assistenza domiciliare, il sostegno educativo, l'affidamento diurno e/o residenziale presso famiglie, la collaborazione con l'autorità giudiziaria ai sensi delle leggi 184/1983 e149/2001, la collaborazione con le associazioni di volontariato anche attraverso la stipulazione di apposite convenzioni. Il servizio sociale professionale di base provvede alla realizzazione degli interventi sostitutivi del nucleo familiare dei minori in situazioni di disagio per i quali risulti indispensabile procedere ad un allontanamento dal nucleo stesso secondo quanto disposto dall Autorità Giudiziaria. Gli inserimenti in presidi socio-assistenziali sono attuabili per minori residenti nel territorio consortile o con regolare permesso di soggiorno, fatti salvi gli interventi 3
4 disposti dall'autorità Giudiziaria per minori comunque presenti sul territorio e minori stranieri che vengano segnalati in stato di abbandono dalle forze dell ordine.. Gli inserimenti, anche in presidi socio-assistenziali, di minori affetti da disturbi psichici, malattie croniche e invalidanti, AIDS e malattie oncologiche devono prevedere l intervento dell U.V.I.. La permanenza in comunità deve avere carattere di temporaneità in vista di un rientro presso la famiglia di origine o di un affidamento familiare o, nei casi in cui si giunge alla dichiarazione di adottabilità, in vista di un'adozione. In situazioni particolari, quando l'ingresso in comunità avviene già in fase adolescenziale (15-18 anni), la permanenza può protrarsi sino alla maggiore età. In situazioni particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell'autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia...) può essere valutata la permanenza in comunità anche oltre la maggiore età, col consenso del ragazzo/a sino al raggiungimento del ventunesimo anno. ART. 4 - CRITERI PER L'INDIVIDUAZIONE DELLA STRUTTURA RESIDENZIALE IN CUI INSERIRE I MINORI L individuazione della struttura in cui inserire i minori è effettuata: tra quelle regolarmente autorizzate ad accogliere la specifica tipologia di utenza; privilegiando le strutture più vicine al luogo di residenza del soggetto o dei parenti e quelle gestite da Enti non aventi fini di lucro. Per quanto riguarda gli inserimenti in Comunità alloggio e Comunità educative si ritiene debbano essere privilegiate nella scelta le strutture in cui il progetto di gestione prevede l'affiancamento di famiglie di volontari, soprattutto nei casi di minori per i quali non è prevedibile un rientro a casa a breve termine. Inoltre si ritiene debbano essere privilegiate le comunità in cui è previsto un lavoro di sostegno/recupero delle famiglie d'origine, che va ad integrare il lavoro svolto dagli operatori di territorio in tal senso. L inserimento del minore nelle strutture residenziali può essere disposto nelle 4
5 strutture con le quali il Consorzio abbia disposto convenzioni o accordi e che rispondano soprattutto alle specifiche esigenze del progetto individuale predisposto dai servizi. E da considerare, infatti, che gli interventi di allontanamento possono essere effettuati in presidi operanti sul territorio o fuori dal territorio, a seconda delle problematiche del minore, dei legami sani o patologici con i gruppi dei pari, della scuola frequentata e delle caratteristiche specifiche della struttura. ART. 5 - PROCEDURE PER L INSERIMENTO DI MINORI NELLE STRUTTURE RESIDENZIALI La procedura di inserimento di minori in strutture residenziali è di norma attivata a seguito di provvedimenti dell Autorità Giudiziaria o da procedimenti di allontanamento urgente disposto dall Autorità locale in base all art. 403.c.c. Gli operatori possono altresì concordare con la famiglia l inserimento del minore in struttura residenziale per un limitato periodo dopo aver comprovato di avere esperito tutti i tentativi per attuare gli interventi alternativi all'istituzionalizzazione. In particolare in mancanza di un provvedimento di allontanamento emanato dalla competente Autorità Giudiziaria è indispensabile che l'assistente sociale: a) acquisisca formale consenso degli esercenti la potestà genitoriale all'inserimento del minore in struttura residenziale e l eventuale impegno a contribuire al pagamento della retta; c) acquisisca copia della documentazione attestante il possesso dell autorizzazione al funzionamento da parte della struttura residenziale individuata. In ogni caso l opportunità dell'inserimento e la scelta della struttura deve essere concordata con l Ufficio di Piano. A seguito dell inserimento, l operatore che ha in carico la situazione deve, inoltre, provvedere alla stesure di relazioni periodiche di aggiornamento (almeno trimestrale) all Autorità Giudiziaria e al Direttore-Coordinatore dell Ufficio di Piano. 5
6 Nelle situazioni in cui la famiglia d origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile e le altre forme di contribuzione non economica: corredo, libri ecc. Nei casi in cui l allontanamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni il Consorzio dei Servizi Sociali comparteciperà alla spesa sostenuta dai Comuni in relazione alle disponibilità di risorse appostate nella programmazione dell annualità precedente. 6
********** IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE. - VISTA la L. n. 184 del 04/05/83 Disciplina dell adozione e dell affidamento dei minori ;
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