1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera:
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- Silvio Visconti
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1 Proposta di legge Norme per l emergenza idrica e per la prevenzione della crisi idropotabile Modifiche alla legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche."), alla legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo) Art. 1 Modifiche all art. 7 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81 (Norme di attuazione della legge 5 gennaio 1994, n. 36. "Disposizioni in materia di risorse idriche") 1. Dopo la lettera d) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: d bis) all approvazione del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile, con i contenuti di cui all articolo 7 ter; 2. Dopo la lettera d bis) del comma 2 dell articolo 7 della l.r. 81/1995 è inserita la seguente lettera: d ter) all approvazione dei progetti definitivi delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile anche ai fini di cui all articolo 9 della legge regionale 30/2005. Art. 2 Inserimento dell art. 7 bis della l.r. 81/1995 Art. 7 bis Dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile 1. L Autorità di ATO, qualora in base al monitoraggio della disponibilità della risorsa e dalle previsioni meteo-climatiche, risulti prevedibile il raggiungimento dei valori di soglia individuati in 100 l/ab/g di dotazione effettiva all utenza allacciata per il fabbisogno idropotabile, dichiara lo stato di emergenza idrica idropotabile, previa informazione alle Autorità di Bacino ed alle Province competenti, indicando specificamente l area geografica ed i Comuni interessati. 2. Ai fini della dichiarazione di cui al comma 1, il Gestore del servizio idrico integrato è tenuto a segnalare tempestivamente all Autorità di ATO competente la sussistenza delle condizioni di cui al medesimo comma 1.
2 3. L Autorità di ATO provvede alla immediata comunicazione anche in via telematica della dichiarazione dello stato di emergenza idrica idropotabile alla Regione, alle Province e ai comuni interessati i quali ultimi provvedono alla relativa informazione alla popolazione interessata. 4. Qualora la sussistenza delle condizioni di cui al comma 1 si verifichi nell area geografica di competenza di due o più ATO, le Autorità di ATO competenti provvedono d intesa alle dichiarazioni dello stato di emergenza idrica idropotabile, ciascuna per il proprio ambito. 5. Qualora l intesa non sia raggiunta entro tre giorni dalla segnalazione del gestore del servizio idrico integrato, l Autorità di ATO che intende dichiarare lo stato di emergenza idrica idropotabile richiede la stessa alla Regione, che entro cinque giorni provvede con decreto del Presidente della giunta regionale per l intera area geografica interessata. 6. Al fine di cui al comma 5 l Autorità di ATO che intende dichiarare lo stato di emergenza idrica idropotabile trasmette alla regione gli atti comprovanti la sussistenza delle condizioni di cui all art.7 bis comma L Autorità di ATO, alla cessazione delle condizioni di cui al comma 1, procede alla relativa dichiarazione di superamento dello stato di emergenza idrica idropotabile. Art. 3 Inserimento dell art. 7 ter della l.r. 81/1995 Art. 7 ter Contenuti del piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile 1. Il Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile contiene: a) Una relazione dettagliata di analisi del rischio di crisi idrica e dei suoi effetti redatta secondo i criteri di cui al DPCM ; b) L individuazione e la delimitazione delle aree geografiche e dei corpi idrici interessati; c) le fonti di approvvigionamento idrico alternative legittimamente utilizzabili, in relazione alla dotazione infrastrutturale disponibile, motivando la scelta; d) gli interventi, le opere ed i lavori, puntualmente localizzati, da porre in essere, entro i tempi massimi di esecuzione prefissati, motivando le scelta; e) le misure e le azioni idonee a fronteggiare situazioni di emergenza idrica idropotabile, tenuto conto anche della dotazione infrastrutturale
3 disponibile. f) Qualora le aree geografiche o i corpi idrici interessino il territorio di competenza di due o più ATO, i Piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile sono predisposti d intesa tra i gestori, e sono approvati dalle Autorità competenti, ciascuna per il proprio ambito. Art. 4 Inserimento dell art. 7 quater della l.r. 81/ Dopo l art. 7 ter della l.r. 81/1995 è inserito il seguente: Art. 7 quater Procedure di approvazione del Piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile 1. Il Piano di cui all articolo 7 ter è predisposto entro il 28 febbraio e aggiornato annualmente dal gestore del servizio idrico integrato, ed è approvato entro 30 giorni dall Autorità di ATO competente, sentita l Autorità di Bacino, e previa l acquisizione del parere delle Province territorialmente interessate. 2. In mancanza del raggiungimento dell intesa di cui all articolo 7 ter, comma 2, sulla predisposizione dei piani da parte dei gestori, le Autorità di ATO predispongono il piano operativo, ciascuna per il proprio ambito, e lo trasmettono tempestivamente alla giunta regionale che approva un unico piano operativo valido per tutti gli ambiti interessati. 3. L Autorità di ATO trasmette tempestivamente il piano operativo per l emergenza idrica idropotabile alla Regione, che entro 30 giorni verifica la conformità con il Piano regionale di tutela delle acque di cui al decreto legislativo 152/2006, potendo esprimere osservazioni e dare prescrizioni vincolanti all Autorità di ATO. 4. La regione cura la pubblicazione del piano operativo sul B.U.R.T. Art. 5 Inserimento dell art. 7 quinquies della l.r. 81/ Dopo l art. 7 quater della l.r. 81/1995 è inserito il seguente: Art. 7 quinquies Disposizioni in materia di procedure espropriative
4 1. Le Autorità di ATO costituiscono autorità espropriante per la realizzazione delle opere e degli interventi previsti dal piano operativo di emergenza per la crisi idrica idropotabile. 2. Le Autorità di ATO possono delegare l esercizio dei propri poteri espropriativi al gestore del servizio idrico integrato, fatta eccezione: per il decreto di esproprio di cui al D.P.R. 8 giugno 2001, n.327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità), per quello di cui all articolo 22bis, per l atto di disposizione dell occupazione temporanea ai sensi dell articolo 49, e per la relativa indennità di cui all articolo 50, nonché per la determinazione della indennità di espropriazione di cui allo stesso DPR 327/ L atto di approvazione del progetto dell opera o dell intervento da realizzare deve prevedere la delega di cui al comma 2, i cui estremi vanno altresì specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. Art. 6 Inserimento dell articolo 7 sexies Dopo l articolo 7 quinquies della L.R. 81/1995 è inserito il seguente: Art. 7 sexies Disposizioni in materia di Conferenze per l attuazione del piano operativo per l emergenza idrica idropotabile 1. Per l attuazione degli interventi di cui all articolo 7 ter, si provvede con procedimento unico, anche mediante apposita conferenza tra i rappresentanti dei competenti organi delle Amministrazioni interessate, finalizzata alla tempestiva acquisizione dell assenso alla realizzazione degli interventi medesimi. 2. Alla convocazione della conferenza ai sensi del comma 1 provvede l Autorità di ATO competente, anche su proposta del Gestore, che è comunque tenuto a parteciparvi. 3. Ai fini di cui al presente articolo, l Autorità di ATO competente convoca la conferenza entro il giorno successivo al ricevimento della richiesta del gestore; la prima riunione si svolge entro due giorni lavorativi successivi, e si conclude, entro i successivi cinque, con apposita determinazione. 4. Il provvedimento finale, conforme alla determinazione di cui al comma 3 sostituisce, a tutti gli effetti ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso
5 comunque denominato di competenza delle Amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare, ma risultate assenti alla predetta conferenza. 5. In caso di dissenso di una o più Amministrazioni, l ATO assume comunque la determinazione conclusiva del procedimento, dandone adeguata motivazione. 6. La Giunta regionale detta direttive tecniche a cui le AA.SS.LL. devono attenersi per l espressione degli atti di loro competenza per l effettuazione degli interventi previsti dal piano operativo per l emergenza idrica idropotabile. 7. Quanto previsto al comma 5 non si applica se il dissenso è espresso dall Amministrazione preposta alla tutela della salute o della pubblica incolumità, dalle amministrazioni competenti in materia di VIA e dalle amministrazioni statali. Art. 7 Inserimento dell art. 8 bis della legge regionale 81/ Dopo l articolo 8 della l.r. 81/1995 è inserito il seguente articolo: Art 8 bis Disposizioni per la riduzione e l ottimizzazione dei consumi di acqua erogata a terzi dal gestore del Servizio Idrico Integrato 1. La Regione, entro 60 giorni dall entrata in vigore della presente legge, emana un regolamento finalizzato all adozione, da parte degli utenti del Servizio Idrico Integrato, di comportamenti miranti al conseguimento di obiettivi di risparmio e di tutela della risorsa destinata al consumo umano. 2. La violazione degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al comma 1 comporta l applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 300,00 a euro 1800,00 3. Il regolamento di cui al presente articolo definisce altresì i criteri per la costituzione di riserve di acqua da parte di privati, per usi domestici diversi da quello destinato al consumo umano. 4. Le funzioni di vigilanza e controllo sul rispetto degli obblighi e divieti contenuti nel regolamento di cui al presente articolo, nonché le funzioni di applicazione della sanzione amministrativa, e l introito dei relativi proventi spettano alle Autorità di ATO competenti, ai sensi degli articoli 9 e 10 della legge regionale 28
6 dicembre 2000 n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative). 5. Per l esercizio delle funzioni di accertamento delle violazioni degli obblighi e divieti posti ai sensi del presente articolo, le Autorità di ATO si avvalgono degli organi di vigilanza comunale; possono altresì avvalersi del personale delle società che gestiscono il servizio idrico integrato, espressamente incaricato e munito di apposito documento di riconoscimento rilasciato dalla società, la quale è tenuta altresì a comunicare i nominativi dei dipendenti incaricati del controllo all Autorità di ATO. 6. Restano ferme le competenze dei soggetti cui sono attribuiti i poteri di accertamento e contestazione di illeciti amministrativi in base alle vigenti leggi. Art. 8 Inserimento del comma 1 bis dell articolo 14 della legge regionale 11 dicembre 1998 n. 91 (Norme per la difesa del suolo) 1. Dopo il comma 1 dell articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente comma: 1 bis. Le Province, a seguito della dichiarazione di stato di emergenza idrica idropotabile di cui all articolo 7 bis della l.r.81/1995 sono tenute: a) a sospendere il rilascio di nuove concessioni o autorizzazioni al prelievo idrico per usi diversi da quello idropotabile, nelle aree e per i tempi previsti dalla dichiarazione di emergenza idrica idropotabile; b) a provvedere tempestivamente all emanazione dei provvedimenti limitativi di propria competenza, in materia di usi idrici diversi da quello idropotabile. 2. Dopo il comma 1.bis dell articolo 14 della l.r. 91/1998 è inserito il seguente comma: 1ter. Le Province sono altresì tenute, nell ambito dello svolgimento delle funzioni ad esse attribuite in materia di demanio idrico, a segnalare alla Regione, ovvero, in caso di fenomeno a carattere esclusivamente locale, ai Comuni interessati, i dati e le informazioni in loro possesso che possano costituire presupposto per l emanazione delle ordinanze contingibili e urgenti di cui all art. 50, comma 5, del D.Lgs.18 agosto 2000 n. 267 (Testo unico delle leggi sull ordinamento degli enti locali). Art 9 Disposizioni transitorie
7 1. Ai sensi e per gli effetti di cui alla presente legge, per il 2007 è dichiarato lo stato di emergenza idrica idropotabile di cui all articolo 7 bis della l.r. 81/1995; a tal fine, i gestori del servizio idrico integrato provvedono immediatamente alla presentazione dei piani operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile alla competente Autorità di ATO, per l approvazione. 2. Ai fini di cui alla presente legge, restano ferme le previsioni di cui ai piani di prevenzione dell emergenza idrica idropotabile disciplinati dall articolo 24bis della deliberazione del Consiglio regionale n.8 del 2005, già approvati dalle competenti Autorità di ATO, i quali sono equiparati per il 2007 ai Piani Operativi di emergenza per la crisi idrica idropotabile.
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