Contratto di diritto privato di lavoro autonomo per. collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell art. 22 della

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1 UNIVERSITA DEGLI STUDI DI CAGLIARI Contratto di diritto privato di lavoro autonomo per collaborazione ad attività di ricerca ai sensi dell art. 22 della Legge n. 240 (Tipo B) Tra l Università degli Studi di Cagliari, cod. fisc , in persona del Dirigente per il Personale, dott.ssa Fabrizia Biggio, domiciliata per la carica in Cagliari, Via Università 40 e la Dott.ssa Agnese Gilli, ***** residente ***** codice fiscale: GLLGNS76H63B354T. L anno duemilatredici, il giorno 27 del mese di maggio nella sede del Rettorato in Via Università 40, tra le parti come sopra costituite SI PREMETTE - che l Università degli Studi di Cagliari, ai sensi dell art.22 della Legge n. 240, può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca; - che, sulla base del citato articolo, l Università ha emanato, con D.R. n. 468 del , un proprio Regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione e dal Senato Accademico, rispettivamente, in data e e ratificato dal Senato Accademico il e successivamente modificato con D.R. n. 620 del ; - che il Consiglio del Dipartimento di Scienze Mediche, nella seduta , ha approvato la proposta del Prof. Paolo Usai di attivazione di una selezione per il conferimento di un assegno di ricerca della durata di un anno, sul progetto di ricerca dal titolo Confronto della qualità di vita tra pazienti affetti da Morbo di Crohn,

2 Artrite Reumatoide, Psoriasi+Artrite Psoriasica, in trattamento con farmaci biologici o con immuno modulanti tradizionali, per un importo lordo di Euro ,00 a valere sui fondi del Abb Vie Srl (intestati al Prof. Paolo Usai); - che, con D.R. n. 610 del , è stata indetta una selezione pubblica, per soli titoli, per il conferimento di n. 1 assegno, della durata di un anno, rinnovabile, per lo svolgimento di attività di ricerca nell ambito del progetto Confronto della qualità di vita tra pazienti affetti da Morbo di Crohn, Artrite Reumatoide, Psoriasi+Artrite Psoriasica, in trattamento con farmaci biologici o con immuno modulanti tradizionali, dell Area 06 - Scienze Mediche; SSD: MED/12, Settore Concorsuale: 06/D4 - Malattie Cutanee, Malattie Infettive e Malattie dell'apparato Digerente, responsabile scientifico: Prof. Paolo Usai, pubblicato sul sito Unica Concorsi e Selezioni in data ; - che, con D.R. n. 767 del , pubblicato sul sito UNICA Concorsi e Selezioni in data , sono stati approvati gli atti della suddetta selezione pubblica in cui è risultata vincitrice la Dott.ssa Agnese Gilli; - che la dott.ssa Agnese Gilli ha attestato, ai sensi dell art. 18 della Legge n. 240/2010, di non avere vincoli di parentela od affinità, fino al 4 grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il Rettore, il Direttore Generale o con un componente del Consiglio di Amministrazione dell Ateneo. TUTTO CIO PREMESSO Si conviene e si stipula quanto segue: 2

3 Art. 1 L Università con il presente atto affida alla dott.ssa Agnese Gilli che accetta, la collaborazione all attività di ricerca da svolgersi nell'ambito del progetto Confronto della qualità di vita tra pazienti affetti da Morbo di Crohn, Artrite Reumatoide, Psoriasi+Artrite Psoriasica, in trattamento con farmaci biologici o con immuno modulanti tradizionali, con le modalità specificate nel successivo art. 3. Il compenso annuo per la prestazione ammonta ad Euro ,00 al netto degli oneri a carico di questa Università, che sarà erogato in rate mensili. Art. 2 L attività di collaborazione decorre dalla data del 27/05/2013 per la durata di un anno. Alla Dott.ssa Agnese Gilli, è garantita la partecipazione, senza diritto di voto, ma con facoltà di intervento a verbale, alle sedute del Consiglio di Dipartimento che prevedano all'ordine del giorno la presentazione della relazione annuale sull attività di ricerca svolta al fine di esprimersi positivamente o negativamente in merito al rinnovo o alla risoluzione dell assegno di ricerca. Art. 3 La Dott.ssa Agnese Gilli, dal canto suo, si obbliga a svolgere l'attività di ricerca descritta nel progetto, sotto la diretta responsabilità del responsabile del progetto della ricerca, Prof. Paolo Usai. La Dott.ssa Agnese Gilli, si impegna a svolgere personalmente l attività di ricerca, che deve essere improntata a caratteristiche di flessibilità e svolta in modo continuativo, non meramente occasionale e coordinata con

4 l attività globale per la realizzazione del progetto in condizioni di autonomia e senza predeterminati vincoli di orario, compatibilmente con la programmazione degli orari di apertura e chiusura delle strutture universitarie, nel rispetto del programma predisposto dal responsabile della ricerca. La Dott.ssa Agnese Gilli può svolgere, con il consenso del responsabile scientifico del progetto, una limitata attività didattica e di didattica integrativa per un massimo di n. 40 ore per anno accademico che non deve in ogni caso compromettere l attività di ricerca. L assegnista potrà superare tale limite orario, previa autorizzazione del Senato Accademico, secondo tempi e modi da concordare fra assegnista e docente responsabile dell assegno di ricerca. Art. 4 L attività di ricerca sarà svolta presso il Dipartimento di Scienze Mediche, così denominato in seguito alla riorganizzazione dei dipartimenti, ai sensi della Legge n. 240/2010, disposta con D.R. n. 172 del Previa autorizzazione del responsabile della ricerca, l attività può essere svolta anche presso altre strutture di ricerca dell Ateneo o presso qualificate strutture e/o aziende italiane o straniere con costi a carico del Dipartimento. Il Dipartimento metterà a disposizione dell assegnista di ricerca le informazioni e gli strumenti tecnici necessari per l espletamento dell attività di ricerca. L assegnista è in tal caso responsabile della buona conservazione e funzionalità dei beni e strumenti a lui affidati con obbligo di risarcire eventuali danni ad essi arrecati ed a lui imputabili. Sarà cura del referente fornire l assegnista dei documenti, delle 4

5 indicazioni e dei materiali necessari, relativi alla prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro. L assegnista si impegna ad espletare la propria attività nel pieno rispetto delle norme in materia di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro ed ad osservare le disposizioni ricevute in relazione ai rischi ed alle interferenze presenti presso la struttura. Art. 5 La Dott.ssa Agnese Gilli dovrà tenere un registro, a partire dall inizio dell attività di collaborazione indicata all art. 2 del presente contratto, nel quale annoterà, con cadenza settimanale, i dati utili per eventuali controlli sull'andamento della ricerca disposti dall'università e che potranno essere oggetto di verifica in sede di valutazione annuale. La Dott.ssa Agnese Gilli è tenuta a redigere, almeno un mese prima della scadenza del contratto, una relazione analitica sull attività di ricerca svolta che, previo parere scritto del responsabile scientifico sui risultati conseguiti, verrà presentata al Consiglio di Dipartimento di quest ultimo che si esprimerà, accertata la disponibilità finanziaria, positivamente o negativamente in ordine al rinnovo dell assegno di ricerca. Art. 6 La mancata presentazione della relazione nei termini previsti all art. 5 del presente atto, comporta la risoluzione del presente contratto e la conseguente decadenza dalla titolarità dell assegno. Qualora, nel corso dello svolgimento della attività di collaborazione, si verificassero condizioni di incompatibilità ai sensi del Regolamento, il

6 contratto si risolve di diritto. Il non corretto adempimento dell attività di ricerca è causa di risoluzione del contratto. Art. 7 La Dott.ssa Agnese Gilli si impegna a stipulare apposita polizza assicurativa per la copertura del rischio di danni a terzi procurati durante lo svolgimento dell attività di ricerca oggetto del presente contratto, nonché polizza assicurativa per infortuni, copia delle quali verrà consegnata a questa Amministrazione. Art. 8 La fruizione dell assegno è incompatibile con l attività di lavoro dipendente, a tempo determinato o indeterminato svolta presso i soggetti di cui all art. 22, comma 1, della L. n. 240/2010, nonché con l attività di lavoro dipendente presso enti privati sia a tempo indeterminato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. L attività di ricerca non può essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da altre istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all estero, l attività dei titolari degli assegni. La titolarità dell assegno di ricerca non è compatibile con l iscrizione a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all estero, e comporta il collocamento in aspettativa senza assegni per il personale dipendente di amministrazioni pubbliche diverse da quelle di cui all art. 22, 1 comma, sopra citato, sia a tempo determinato sia a tempo parziale. La titolarità dell assegno di ricerca è, altresì, incompatibile con coloro che sono stati titolari di rapporti instaurati con qualsiasi Ateneo e le istituzioni ed enti pubblici di ricerca e di sperimentazione, anche per 6

7 periodi non continuativi, come ricercatori a tempo determinato e come titolari di assegni di ricerca, per un periodo superiore ai dodici anni esclusi i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute. Art. 9 L attività oggetto dell assegno di ricerca è sospesa nei periodi di assenza dovuti a maternità ed infortunio. In caso di gravidanza l assegno dovrà essere sospeso per un periodo di tempo non superiore a 5 mesi. La durata del rapporto si protrae per il residuo periodo, riprendendo a decorrere dalla data di cessazione della causa di sospensione. Tale slittamento non potrà avvenire qualora specifiche caratteristiche dell attività di ricerca, documentate per iscritto dal responsabile scientifico, rendano impossibile lo svolgimento del progetto al di là del termine previsto di scadenza del contratto. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l indennità corrisposta dall INPS, ai sensi dell art. 5 del decreto del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del , pubblicato nella G.U. n.247 del , è integrata dall Università fino a concorrenza dell intero importo dell assegno di ricerca. Art. 10 Il presente contratto non è utile ai fini dell assunzione nei ruoli del personale delle Università e Istituti Universitari Italiani. Art. 11 Per tutto quanto non previsto dal presente contratto, le parti rinviano alla disciplina dettata dall art. 22, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 ed

8 alle norme del codice civile in materia di lavoro autonomo, nonché al più volte citato Regolamento dell Università degli Studi di Cagliari. Art. 12 L Università può recedere dal contratto in parola, ancorché sia iniziata l attività (tenendo indenne il collaboratore di ricerca delle spese e del lavoro eseguito), per giusta causa e per inosservanza di alcuna delle disposizioni del presente contratto. Art. 13 L assegnista che intenda recedere dal contratto prima della scadenza è tenuto a darne comunicazione scritta al responsabile scientifico e agli Uffici dell Amministrazione centrale con almeno 30 giorni di preavviso. La mancata comunicazione comporterà la trattenuta di un mese di assegno. Art. 14 Al presente contratto si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all art. 4 della legge 13 Agosto 1984, n 476 e successive modificazioni e integrazioni nonché, in materia previdenziale, le disposizioni di cui all art. 2, commi 26 e seguenti, della legge 8 Agosto 1995, n 335 e successive modificazioni e integrazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità le disposizioni di cui al Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale , pubblicato in G.U. n.247 del ed in materia di congedo per malattia, l art. 1, comma 788, della legge , n.296 e successive modifiche ed integrazioni. Art. 15 L assegnista, con la sottoscrizione del presente contratto, è informato che l Università è titolare dei dati personali conferiti dallo stesso. 8

9 L Università, dal canto suo, effettuerà il trattamento di tali dati con le modalità cartacee ed informatiche per i fini del contratto stesso e degli atti connessi e conseguenti. Art. 16 Il presente contratto, redatto in duplice originale, di cui una viene trattenuta dall Università e l altra viene consegnata all assegnista, è soggetto a registrazione solo in caso d uso per iniziativa ed a spesa della parte che vi ha interesse. Il presente contratto è esente dall imposta di bollo in modo assoluto in base all art. 25 Tabella allegato B di cui al D.P.R. n.642 del e successive modificazioni ed integrazioni. La spesa graverà sui fondi del Abb Vie Srl, Codice Progetto: RICALTRO_2013_USAI, Unità Amministrativa: Dipartimento di Scienze Mediche Mario Aresu, Voce Co.An.: A Letto approvato e sottoscritto F.to L assegnista Dott.ssa Agnese Gilli Direzione per il Personale F.to Il Dirigente Dott.ssa Fabrizia Biggio

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