sommario Educazione civica

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1 educazione civica

2 Educazione civica Questo corso prevede la conoscenza del Sistema italiano, la struttura amministrativa e politica, la cittadinanza, l accesso alle consultazioni politiche, le norme di convivenza e della pluralità religiosa. Gli argomenti trattati sono lo Stato Italiano e i suoi aspetti fondamentali, la Costituzione, la Cittadinanza, gli Organi dello Stato, il Governo, il Parlamento, la Corte Costituzionale, il Presidente della Repubblica, le modalità di elezione degli Organi di Governo, le Regioni, le Province, i Comuni, i Diritti Fondamentali di Uguaglianza e di Libertà. Corsi a cura di Francesca Notaro docente e Brunilda Dhuli tutor Testi a cura di Grazia Cormio, Nicoletta Melchiorre e Francesca Notaro computer grafica Gianni Maragno sommario Carta dei valori della cittadinanza e dell integrazione MODULI 1 Introduzione allo Stato Italiano e ai suoi aspetti fondamentali n. 1 Educazione civica, Stato, struttura della Costituzione italiana 2 Analisi dei principi fondamentali della Costituzione n. 2 Repubblica, democrazia, sovranità popolare, centralità del lavoro, diritti inviolabili dell uomo, formazioni sociali e solidarietà n. 3 Diritto di uguaglianza, uguaglianza formale e sostanziale, diritto- dovere al lavoro, struttura unitaria della Repubblica, autonomie locali n. 4 Tutela delle minoranze linguistiche, libertà e tutela delle confessioni religiose, tutela della cultura, della ricerca e del paesaggio n. 5 Diritto d asilo, divieto di estradizione, ripudio della guerra, cooperazione internazionale, bandiera italiana 3 Diritti e doveri dei cittadini n. 6 Libertà personale, domicilio, corrispondenza, comunicazione, circolazione, soggiorno, riunione, associazione n. 7 Libertà religiosa, di pensiero, divieto di discriminazione, tutela dagli abusi, diritto di accesso alla giustizia, responsabilità penale e dei pubblici poteri n. 8 Famiglia, diritto-dovere all istruzione dei figli, diritto alla salute n. 9 Tutela dei lavoratori, diritto di proprietà n. 10 Cittadini e Stato 4 Ordinamento della Repubblica n. 11 Parlamento e leggi, presidente della Repubblica n. 12 Governo e Magistratura n. 13 Regioni, Province, Comuni 5 Cittadinanza n. 14 Come si diventa cittadini italiani n. 15 Confronto aperto sulla Costituzione

3 Carta dei valori della cittadinanza e dell integrazione Varata con Decreto del Ministro dell Interno il 23 aprile 2007 e Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2007 L ITALIA, COMUNITA DI PERSONE E DI VALORI L Italia è uno dei Paesi più antichi d Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l ebraismo, ha preparato l apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia. I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell impegno di generazioni di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell antisemitismo che ha avvelenato l Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura. La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla Costituzione l Italia ha partecipato alla costruzione dell Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli. La posizione geografica dell Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l Italia è stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversità. Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell italia, le sue bellezze artistiche e naturali, le risorse economiche e culturali, le sue istituzioni democratiche sono al servizio degli uomini, delle donne, dei giovani, e delle future generazioni. La nostra Carta costituzionale tutela e promuove i diritti umani inalienabili, per sostenere i più deboli, per garantire lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona. DIGNITA DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI 1. L Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell esercizio delle libertà fondamentali. 2. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre il suo sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. 3. I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati. E garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione speciale è assicurata alla maternità e all infanzia. Il diritto all istruzione è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l inserimento nella società. 4. L uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia. Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l Italia offre un cammino di integrazione rispettoso delle identità di ciascuno, e che porti coloro che scelgono di stabilirsi nel nostro Paese a partecipare attivamente alla vita sociale. 5. L immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che regolano la nostra società. Vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni. DIRITTI SOCIALI. LAVORO E SALUTE 6. L Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali. 7. L immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell età avanzata, alle condizioni previste dalla legge. Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l integrità della persona. 8. Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana. 9. Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. E punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata. 10. L Italia è impegnata perché tutti possano fruire di una abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle associazioni sindacali per ricevere assistenza e ottenere il rispetto dei propri diritti. DIRITTI SOCIALI. SCUOLA, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE 11. I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni. 12. L insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. Anche per favorire la condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie. 13. La scuola promuove la conoscenza e l integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento 1 2

4 dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni. L insegnamento è impartito nel rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori. 14. Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d informazione favorire la conoscenza dell immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle tradizioni e dei valori basilari della società italiana. 15. E garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in armonia con i principi generali dell istruzione, e i diritti umani che spettano alle persone. Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli. FAMIGLIA, NUOVE GENERAZIONI 16. L Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e considera l educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni. 17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni europee. 18. L ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa. Base dell unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini. 19. L Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali. Il principio di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell espletamento delle attività lavorative. LAICITA E LIBERTA RELIGIOSA 20. L Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo di discriminazione nella vita sociale. 21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna di esse. L Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche. 22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. E esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano. 23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. E pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri. 24. L ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia religiosa, e proibisce l offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. Per la legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione del matrimonio. 25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani. 26. In Italia non si pongono restrizioni all abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell entrare in rapporto con gli altri. L IMPEGNO INTERNAZIONALE DELL ITALIA 27. In coerenza con questi principi l Italia svolge nel mondo una politica di pace e di rispetto di tuffi i popoli, per promuovere la convivenza tra le nazioni, per sconfiggere la guerra e il terrorismo. L Italia è impegnata in campo internazionale per tutelare le ricchezze di vita e di ambiente del pianeta. 28. L Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, le armi di distruzione di massa, e ogni forma di tortura o di pene degradanti per la dignità umana. Essa condanna l antisemitismo, che ha portato al genocidio del popolo ebraico, e ogni tendenza razzista che vuole dividere gli uomini e umiliare i più deboli. L Italia rifiuta tutte le manifestazioni di xenofobia che si esprimono di volta in volta nella islamofobia o in pregiudizi verso popolazioni che vengono da altre parti del mondo. 29. Insieme agli altri Paesi europei, l Italia ha abolito la pena di morte e lavora nelle sedi internazionali perché sia abrogata nel resto del mondo. L abolizione della pena di morte costituisce un traguardo di civiltà che fa prevalere il rispetto della vita sullo spirito di vendetta. 30. L Italia è impegnata a risolvere pacificamente le principali crisi internazionali, in particolare il conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo. L impegno dell Italia è da sempre a favore di una soluzione che veda vivere insieme i popoli della regione, in primo luogo israeliani e palestinesi nel contesto di due Stati e due democrazie. 31. Insieme agli altri Paesi europei, l Italia agisce a livello internazionale per promuovere ovunque il rispetto della dignità e dei diritti umani, e per favorire l affermazione della democrazia politica, come forma di Stato che consente la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e il rispetto crescente dei diritti della persona. accordo_integrazione/carta_dei_valori.html 3 4

5 LEZIONE n. 1 L educazione civica ha l obiettivo di far conoscere l organizzazione dello Stato Italiano e quali sono i comportamenti che ognuno deve seguire per la convivenza sociale. Lo Stato è una organizzazione che impone il rispetto delle regole in un determinato territorio e su un determinato popolo. Lo Stato apparato è l insieme delle Istituzioni e degli Enti che esercitano il potere. Lo Stato comunità è l insieme delle persone che partecipano alla vita della Comunità. Lo Stato è costituito da tre elementi: dal Popolo che è l insieme di cittadini con diritti e doveri decisi dalla legge dal Territorio che è lo spazio geografico sul quale ogni Stato governa dalla Sovranità che è il diritto dello Stato ad applicare e fare rispettare le leggi Lo Stato opera attraverso: il Potere legislativo, esercitato dal Parlamento con il compito di dare vita alle leggi il Potere esecutivo, esercitato dal Governo con il compito di applicare le leggi il Potere giudiziario, esercitato dalla Magistratura con il compito del controllo del rispetto delle leggi da parte delle persone. La Repubblica si ha quando la Sovranità viene esercitata da un cittadino eletto dal popolo, per via diretta o indiretta e per un periodo di tempo limitato. La Monarchia si ha quando la Sovranità viene esercitata da una persona non eletta dal popolo ma per via ereditaria e a vita. La Dittatura si ha quando la Sovranità viene esercitata da una sola persona o da un solo partito che governano attraverso la forza e contro la volontà del Popolo. Lo Stato italiano è una Repubblica Democratica in quanto la Sovranità viene esercitata dal Popolo attraverso la elezione di rappresentanti che, scelti liberamente, formano il Parlamento. La Costituzione italiana è l insieme delle norme fondamentali su cui si fonda lo Stato. La Costituzione italiana fu approvata dall'assemblea Costituente il 22 dicembre del 1947; promulgata dal Capo provvisorio, Enrico De Nicola e pubblicata il 27 dicembre 1947 nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, è entrata in vigore il 1º gennaio Struttura della Costituzione Italiana dall art. 1 al 12 PRICIPI FONDAMENTALI Struttura dello Stato e della Società dall art. 13 al 54 PARTE PRIMA Diritti e Doveri dei cittadini dall art. 13 al 28 rapporti civili dall art. 29 al 34 rapporti etico-sociali dall art. 35 al 47 rapporti economici dall art. 48 al 54 rapporti politici dall art. 55 a1 39 PARTE SECONDA Ordinamento della Repubblica dall art. 55 al 82 Parlamento dall art. 83 al 91 Presidente della Repubblica dall art. 92 al 100 Governo dall art. 101 al 113 Magistratura dall art. 114 al 133 Regioni, province e comuni dall art. 134 al 139 Corte costituzionale e Garanzie costituzionali DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI Norme transitorie sono di durata limitata e garantiscono il passaggio alla nuova Costituzione Norme finali sono norme eccezionali e derogano alle disposizioni generali sui diritti civili e politici Nel tuo paese c è una Costituzione? 5 6

6 LEZIONE n. 2 Art. 1 della Costituzione L Italia è una Repubblica democratica fondata sul lavoro. La sovranità spetta al popolo che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione. La Democrazia è il governo del Popolo e consiste nella partecipazione di tutti i cittadini alla vita politica e sociale del Paese, attraverso l elezione di rappresentanti scelti liberamente. La Sovranità Popolare è l espressione della volontà del Popolo esercitata in maniera diretta, attraverso i referendum e le petizioni o, indirettamente, attraverso l elezione dei propri rappresentanti. L articolo 1 della Costituzione esprime il principio della centralità del lavoro che è alla base della Repubblica Italiana ed è un valore fondamentale per la vita collettiva. E compito dello Stato fare in modo che ci siano uguali possibilità per tutti i cittadini, cercando di incoraggiare e difendere il rispetto del lavoro. Art. 2 della Costituzione La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale. I diritti inviolabili dell Uomo sono l insieme di protezioni riconosciute a livello mondiale e riguardano la salute, il lavoro, l istruzione e il rispetto della dignità di ognuno. I doveri sono gli obblighi che ogni individuo ha nei confronti della Comunità in cui vive, affinché vi sia pacifica convivenza. I diritti inviolabili dell Uomo sono diritti che fanno parte dell essere umano ai quali la persona non può rinunciare (irrinunciabili) né può cedere ad altri (inalienabili). Lo Stato si impegna ad assicurare e difendere questi diritti dell Uomo sia ai singoli individui che ai gruppi sociali. o religiose, associazioni politiche e sindacali che hanno gli stessi Diritti riconosciuti alle singole persone. La solidarietà è il dovere morale a riconoscere ed appoggiare i bisogni degli altri ed è alla base della convivenza civile. I doveri di solidarietà sono di tipo politico, economico e sociale con l obiettivo di migliorare il benessere di tutta la collettività. Sai dire con tue parole cosa vuole dire democrazia? Le formazioni sociali sono insiemi di individui, famiglie, comunità civili 7 8

7 LEZIONE n. 3 Art 3 della Costituzione Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni poliche, di condizioni personali e sociali. E compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l effetiva partecipazione di tutti i lavoratori all organizzazione politica, economica e sociale del paese. Questo articolo è il cuore della Costituzione italiana perché indica un idea che viene spesso ripresa e sviluppata. Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge vuol dire che tutti devono osservare la legge e che nessuno può essere considerato in modo diverso per motivi di sesso o religione o idee politiche. Il Principio di Uguaglianza dispone di trattare nella stessa maniera i casi che hanno le stesse qualità. L Uguaglianza formale significa che tutti i cittadini hanno la stessa dignità e sono uguali davanti alla legge e significa che la legge si utilizza nello stesso modo per tutti, senza eccezioni o privilegi. L Uguaglianza sostanziale significa che lo Stato si impegna ad eliminare gli ostacoli economici e sociali per assicurare la vera e concreta uguaglianza tra le persone. Art. 4 della Costituzione La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società. Il lavoro è un diritto ed anche un dovere ed è alla base del nostro sistema di leggi. Il lavoro di ogni individuo contribuisce al benessere materiale e morale della società. Il lavoro dà all individuo la possibilità di avere una vita dignitosa perché è il mezzo per soddisfare i bisogni materiali come mangiare, dormire, vestirsi. Il lavoro permette anche di realizzare i desideri, i sogni, le aspirazioni morali dell individuo. E il mezzo per affermare la propria indipendenza ed autonomia. La Repubblica italiana si impegna a superare le difficoltà che impediscono l occupazione, con programmi ed iniziative per i giovani, le donne, le persone che perdono il lavoro. Si impegna a favorire la stabilità del lavoro con politiche adeguate. Si impegna a facilitare e aumentare le possibilità di lavoro con corsi di formazione e riqualificazione. Per chi non ha la possibilità di lavorare o per chi è inabile al lavoro esistono gli istituti della assistenza sociale e della previdenza sociale. L Assistenza sociale assegna aiuti economici a chi ha un reddito inferiore al limite stabilito dalla legge e a chi non può lavorare per problemi di salute, di condizione mentale, di vecchiaia o invalidità. La Previdenza sociale è riservata ai lavoratori e consiste nel mettere da parte somme di denaro, secondo modi, tempi ed importi stabiliti dalla legge, che serviranno per soddisfare esigenze e necessità future del lavoratore sotto forma di pensioni e indennità. Art. 5 della Costituzione La Repubblica, una ed indivisibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo Stato il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi ed i metodi della sua legislazione alle esigenze dell autonomia e del decentramento. Lo Stato italiano è unitario e non soggetto a divisioni; riconosce e appoggia le Autonomie locali ed il loro diritto di regolare alcuni settori della vita delle Comunità. La Repubblica italiana si divide in Regioni, Province e Comuni. Come funzionano le pensioni nel tuo Paese? 9 10

8 LEZIONE n. 4 Art. 6 della Costituzione La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche. In Italia sono presenti numerose comunità immigrate di varia provenienza presenti sul nostro territorio da molti secoli. La Costituzione si preoccupa di conservare le tradizioni linguistiche e culturali di queste comunità. La tutela delle minoranze linguistiche è una importante applicazione del principio di uguaglianza espresso dall art. 3 della Costituzione. Questa norma vieta discriminazioni legate alla lingua e valorizza e promuove il patrimonio linguistico e culturale delle minoranze. La tutela delle minoranze spetta allo Stato, alle Regioni, alle Province e ai Comuni, dove queste comunità vivono. Alcune Regioni, in particolare quelle a Statuto speciale, per la protezione delle minoranze linguistiche, adottano il bilinguismo, cioè la possibilità di insegnare ed utilizzare sia l italiano che la lingua della minoranza o il separatismo linguistico, cioè scuole differenziate e l utilizzo della lingua minoritaria nei rapporti con l autorità pubblica. Art. 7 della Costituzione Lo stato e la chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai Patti Lateranensi. Le modificazioni dei patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione costituzionale. Questo articolo stabilisce che lo Stato italiano e la Chiesa cattolica sono indipendenti e sovrani con rapporti regolati dai patti Lateranensi del Lo Stato e la Chiesa non devono interferire tra loro ed i loro rapporti sono regolati su base paritaria e secondo le relazioni internazionali tra Stati. La Città del Vaticano, sede della Chiesa cattolica, è uno Stato indipendente, con leggi, giudici, organi di polizia, propri. Nel 1984 i patti Lateranensi sono stati modificati e si è affermato che la religione cattolica non è la religione dello Stato. Lo Stato italiano è laico e riconosce la libertà di espressione a tutte le confessioni religiose. Art. 8 della Costituzione Tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l ordinamento giuridico dello stato. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze. Questo articolo afferma il principio del pluralismo delle confessioni religiose e lo Stato italiano, in quanto laico, riconosce l uguaglianza delle religioni dinanzi alla legge e la libertà delle confessioni religiose che non contrastino con i principi dello Stato italiano. Lo Stato italiano nel 1984 ha stipulato accordi con le varie religioni diverse da quella cattolica. Nelle scuole pubbliche italiane non è più obbligatorio l insegnamento della religione cattolica. Art. 9 della Costituzione La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio ed il patrimonio storico ed artistico della Nazione. La costituzione italiana riconosce, promuove e garantisce la libera formazione della cultura e del sapere e sostiene la ricerca in campo scientifico e tecnico. Lo Stato fa in modo che le strutture che lavorano ed operano per la crescita del patrimonio culturale siano libere ed autonome; riconosce ed assicura la libertà di espressione a scrittori, filosofi, autori di cinema e di teatro, attori e in generale a tutti coloro che promuovono la cultura. L Italia promuove ed incentiva la ricerca scientifica con sostegno a Fondazioni ed Enti pubblici e privati. Pensi sia importante la cultura? 11 12

9 LEZIONE n. 5 Art. 10 della Costituzione L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici. La prima parte di questo articolo della Costituzione esprime la volontà dell Italia di adeguarsi e rispettare le leggi di Diritto internazionale generalmente riconosciute, cioè le regole non scritte e le consuetudini che riguardano comportamenti ripetuti nel tempo ed accettati dalla comunità internazionale. La seconda parte assicura e garantisce la tutela dello straniero residente in Italia secondo il rispetto delle regole del Diritto internazionale. Viene affermato e garantito il riconoscimento delle libertà democratiche (libertà, uguaglianza e giustizia) verso gli stranieri che nei loro Paesi non godono delle stesse garanzie previste dalla nostra Costituzione. E riconosciuto e garantito il diritto di asilo, cioè il diritto dello straniero di soggiornare nel territorio italiano per sfuggire alle persecuzioni politiche che subirebbe nel Paese di origine ed esercitare i diritti e le libertà sancite dalla Costituzione italiana e negate nel proprio Paese. Come espressione del principio di solidarietà, l Italia non consente e non permette che uno straniero perseguitato per motivi politici nel proprio Paese venga estradato, cioè rimandato in quel Paese. Il divieto di estradizione riguarda quelle persone che hanno commesso reati politici, cioè legati all espressione delle proprie idee politiche, in un Paese non democratico. Uno straniero può essere estradato solo quando si è macchiato del reato di genocidio, cioè sterminio di gruppo politico, etnico, religioso o di crimini contro l Umanità. Art. 11 della Costituzione L Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali; consente, in condizioni di parità con gli altri stati, alle limitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. Questo articolo esprime il principio pacifista e di Cooperazione internazionale. La Repubblica italiana ripudia la guerra come mezzo di offesa verso gli altri popoli e come modo per risolvere i conflitti politici, giuridici o di qualunque natura con gli altri Paesi. L Italia permette la limitazione della propria sovranità pur di favorire la pace, la libertà e la giustizia. Anche per questo motivo e per raggiungere l obiettivo, sostiene le organizzazioni internazionali che lavorano per assicurare la pace tra le Nazioni. Art. 12 della Costituzione La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni. La Bandiera italiana rappresenta lo Stato e per questo viene esposta su tutti gli edifici pubblici. Fu adottata dalla Repubblica Cispadana a Reggio Emilia il 7 gennaio 1797; nel 1805 Napoleone l adottò come bandiera del Regno d Italia. Nel 1848 diventò la Bandiera del Regno di Sardegna, con lo stemma dei Savoia nella parte bianca e nel 1861 fu la Bandiera del Regno d Italia. Con la nascita della Repubblica è scomparso lo stemma dei Savoia ed è diventata ufficialmente la Bandiera nazionale con l entrata in vigore della Costituzione, il 1 gennaio Puoi descrivere la bandiera del tuo Paese? 13 14

10 LEZIONE n. 6 La Costituzione italiana assicura il rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, cioè dei diritti connaturati alla persona, che permettono all individuo di esprimere liberamente la propria personalità. Si tratta di diritti inviolabili ed originari, patrimonio di ogni uomo e sono riconosciuti a tutte le persone, cittadini e stranieri. All interno della Costituzione italiana vi è un gruppo di norme, dall art. 13 al 28, che si occupa dei rapporti civili e della tutela delle libertà del singolo individuo, che consentono a ciascuno di esprimere la propria personalità. Riguardano la libertà personale, la libertà di domicilio, la libertà di corrispondenza e comunicazione, la libertà di circolazione e di soggiorno, la libertà di riunione ed associazione, la libertà religiosa, la libertà di pensiero, la libertà di accesso alla giustizia, il divieto di discriminazione per ragioni politiche ed il principio della responsabilità penale. Art. 13 La libertà personale è la condizione indispensabile per poter godere di qualsiasi altra libertà; è un diritto inviolabile che nasce insieme alla persone ed è riconosciuto e garantito dallo Stato. Riconosce il diritto di ogni persona di non vedere limitati i propri movimenti, le proprie azioni ed i propri pensieri e va intesa come libertà fisica e morale, non condizionata da minacce o intimidazioni. E vietata ogni forma di restrizione o limitazione della libertà personale tranne nei casi e nei modi previsti dalla legge. I provvedimenti e le misure di restrizione della libertà personale possono essere adottate solo da un Giudice che emette il provvedimento di restrizione della libertà personale, con l obbligo di motivazione, in cui spiega le ragioni e i fatti che hanno portato a privare una persona della libertà personale. In casi eccezionali e di urgenza l autorità di pubblica sicurezza, carabinieri e polizia, può adottare provvedimenti temporanei di limitazione della libertà personale che devono essere comunicati ad un giudice entro 48 ore e convalidati entro le successive 48 ore altrimenti perdono effetto. Sono tutelati i diritti delle persone sottoposte a limitazione della libertà personale ed è vietato l uso di violenza, fisica o psicologica. E previsto anche un termine massimo di restrizione della libertà personale per le persone in attesa di processo e la facoltà che la decisione sia riesaminata dal Tribunale delle Libertà. esercita la sua libertà personale e di vivere la propria vita. Questa libertà può essere limitata per motivi sanitari, economici, fiscali e di incolumità pubblica. Art. 15 La libertà di corrispondenza e di comunicazione tutela la libertà di ogni forma di corrispondenza scritta, telegrafica, telefonica, telematica, informatica e della segretezza dei contenuti. In alcuni casi tale libertà può essere limitata con un provvedimento del giudice. Art. 16 La libertà di circolazione e di soggiorno prevede la libertà di soggiornare e circolare sul territorio nazionale e, a seguito dell adesione dell Italia alla comunità europea, a circolare e stabilirsi sul territorio di qualsiasi stato membro. Per uscire ed entrare nel territorio italiano è necessario essere in possesso di un Passaporto o Carta d identità, validi, a seconda del tipo di accordo dell Italia con il Paese di provenienza. La libertà di circolazione e soggiorno può essere limitata solo per motivi di sanità e sicurezza legati ad un pericolo immediato e concreto. Art. 17 e 18 La libertà di riunione prevede che i cittadini si possono riunire liberamente in luoghi privati, in luoghi aperti al pubblico, piazze e strade, per qualunque motivo. Se la riunione avviene in luogo pubblico bisogna dare comunicazione all autorità pubblica che può vietare la riunione, in caso di pericolo per la sicurezza e l incolumità pubblica. La libertà di associazione prevede che i cittadini possono associarsi liberamente, uniti da un vincolo di idee e di scopi, in modo continuativo, nel tempo. Le associazioni non sono soggette ad alcuna autorizzazione ma non possono essere contrarie alla legge e devono rispettare il limite della non violenza. Hai mai fatto parte di una associazione? Art. 14 La libertà di domicilio riguarda l ambiente ove un individuo 15 16

11 LEZIONE n. 7 Art. 19 e 20 La libertà religiosa è riconosciuta a chi risiede sul territorio italiano, sia cittadini che stranieri. Tutti possono professare liberamente la propria religione in modo individuale e come associazione, con la partecipazione a funzioni o attività che tendono a far conoscere il proprio credo religioso e acquisire nuovi seguaci. Riguarda anche la libertà di non rivelare la propria religione, di non professarne alcuna (diritto di ateismo) e di esercitare il diritto all obiezione di coscienza cioè il diritto a non compiere attività o azioni che sono in contrasto con le proprie convinzioni religiose. Lo Stato non può svolgere attività discriminatorie nei confronti di enti o associazioni religiose né può imporre tasse o tributi che ne rendano troppo gravoso il loro funzionamento. Art. 21 La libera manifestazione del pensiero è la base di ogni Paese democratico; consente ad ogni persona di esprimere o no le proprie idee e di confrontarsi con gli altri. Tale diritto può essere esercitato con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione come la stampa, la televisione, la radio, gli spettacoli pubblici, internet etc. E riconosciuta anche la libertà di informazione che è il diritto ad essere informati totalmente ed in modo corretto, senza influenze politiche, economiche di qualunque tipo, su ciò che accade nel Paese e nel mondo. Il diritto di esprimere il proprio pensiero è limitato solo da motivi di buon costume, di violazione della riservatezza e della onorabilità degli altri, del segreto giudiziario, di Stato e militare. Art. 22 Il divieto di discriminazione per ragioni politiche vuole dire che nessuno, per motivi politici, può essere privato della capacità giuridica di essere titolare di diritti e doveri, del proprio nome e della cittadinanza. Art. 23 La tutela dagli abusi stabilisce che solo lo Stato, attraverso le leggi, può imporre prestazioni personali o patrimoniali. Le prestazioni personali sono le attività che lo Stato può chiedere per difendere la Patria, testimoniare in un processo, offrire assistenza ai malati da parte dei medici. Le prestazioni patrimoniali riguardano il dovere delle persone di versare allo Stato, sotto forma di tasse, somme di denaro adeguate alle entrate di ciascuno, per contribuire alle spese pubbliche. Art. 24 Il diritto di accesso alla giustizia riconosce a tutti di agire in giudizio per la tutela dei propri diritti e interessi legittimi. Un diritto, in senso soggettivo, è la possibilità, tutelata dalla legge, di far valere la propria facoltà nei confronti di altri soggetti. Un interesse legittimo è un interesse tutelato dallo Stato perché oltre a riguardare un singolo soggetto, corrisponde ad un interesse Pubblico. La difesa è un diritto inviolabile di uguaglianza, sancito dall art. 3 della Costituzione ed assicurato in ogni grado del procedimento. Permette di dire le proprie ragioni, presentare prove, conoscere tutte le vicende del processo, sapere cosa viene contestato e quali sono gli argomenti delle altre parti. Questo diritto è assicurato anche con l assistenza di un avvocato, garantito gratuitamente dallo Stato per chi non può sostenere le spese di un processo. Chi viene condannato ingiustamente, per un errore giudiziario, ha diritto ad un adeguato risarcimento da parte dello Stato. Art. 25 La garanzia del giudice naturale ed il principio di legalità penale tutelano contro gli abusi dei pubblici poteri; stabiliscono che si può essere puniti solo per un reato previsto dalla legge; che i divieti siano indicati in modo chiaro e comprensibile a tutti; che la legge penale non può essere applicata per reati precedenti all entrata in vigore della legge. Art. 27 La responsabilità penale stabilisce che si è responsabili solo delle proprie azioni e non si può essere puniti per fatti compiuti da altri. Il principio della presunzione di innocenza stabilisce che non vi è colpevolezza fino all ultimo grado di giudizio in Cassazione. Sono vietate le punizioni corporali e le torture; la reclusione del condannato deve essere occasione di rieducazione, recupero e reinserimento nella società. In Italia è abolita la pena di morte anche quando prevista dai codici penali militari di guerra. Art. 28 La responsabilità dei pubblici poteri prevede che i soggetti che lavorano negli Enti statali e pubblici sono personalmente responsabili degli atti illeciti contro i diritti delle persone. Chi viene danneggiato da tali comportamenti può ottenere un risarcimento dei danni rivolgendosi alla pubblica amministrazione. Hai subito qualche volta discriminazioni? 17 18

12 LEZIONE n. 8 Art. 29 della Costituzione La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'uguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. La famiglia è il primo nucleo di persone che la Costituzione riconosce e tutela. E fondata su principi di assistenza, cura, protezione e rispetto tra i coniugi e poi tra genitori e figli; vi si attuano i principi di collaborazione, solidarietà ed aiuto reciproco. La famiglia viene considerata una società naturale, cioè l unione spontanea della coppia alla quale si riconoscono diritti e doveri reciproci; i componenti della famiglia sono tenuti a contribuire con il proprio lavoro, anche domestico, alle necessità. Al marito e alla moglie è riconosciuta parità; devono guidare insieme la famiglia e fissare le regole per l educazione e l istruzione dei figli. Quelli della famiglia sono diritti fondamentali: non possono essere trasmessi ad altri nè si perdono con il tempo. La famiglia è riconosciuta dalla legge tramite il matrimonio, l atto giuridico solenne con cui la coppia decide di condividere la propria vita e assume gli impegni necessari al benessere reciproco. Il matrimonio può essere civile, regolato dalla legge dello Stato e concordatario o religioso, regolato dal diritto della chiesa cattolica e valido anche per la legge italiana se trascritto nei registri dello stato civile. Per contrarre matrimonio bisogna aver compiuto 18 anni, avere la capacità di intendere e volere (non può contrarre matrimonio l infermo di mente), non essere già sposati o aver sciolto o annullato il precedente matrimonio, non essere legati da vicoli di parentela o affinità. Nel 1974 è stato introdotto il divorzio che consente alle persone sposate di dividersi. La famiglia di fatto è un nuovo modello di unione tra persone basata sulla convivenza di due persone e sulla eventuale presenza di figli naturali riconosciuti. Queste famiglie, se stabili, sono tutelate dalla legge che riconosce i diritti tra i conviventi e l uguaglianza tra i figli legittimi, nati all interno del matrimonio, e i figli naturali riconosciuti. Art. 30 della Costituzione E` dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio. Nei casi di incapacità dei genitori, la legge provvede a che siano assolti i loro compiti. La legge assicura ai figli nati fuori del matrimonio ogni tutela giuridica e sociale, compatibile con i diritti dei membri della famiglia legittima. La legge detta le norme e i limiti per la ricerca della paternità. La legge italiana riconosce l uguaglianza tra figli legittimi, nati durante il matrimonio, figli naturali, nati fuori dal matrimonio e riconosciuti da entrambi o un solo genitore e figli adottivi. I genitori devono soddisfare i bisogni materiali, morali ed affettivi dei figli e, in accordo tra loro, scegliere come educarli, mandarli a scuola, indirizzarli secondo le attitudini e le capacità. In Italia l obbligo scolastico è fino a 16 anni. I genitori che non rispettano il loro obbligo di mantenere, educare ed istruire i figli possono essere puniti dalla legge, fino a perdere la potestà genitoriale. Art. 32 della Costituzione La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti. Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana. Il diritto alla salute fa parte dei diritti inviolabili dell uomo e riguarda l integrità fisica e mentale dell essere umano. La salute rappresenta un diritto sia per il singolo individuo che per la collettività. Lo Stato tutela il diritto alla salute e quindi il diritto all assistenza sanitaria. Nel 1978 è stato istituito il Servizio Sanitario Nazionale, costituito da strutture pubbliche che si occupano della cura e della prevenzione delle malattie. Le prestazioni sanitarie prevedono, a volte, il pagamento di un ticket stabilito in base reddito. Le cure sanitarie devono rispettare l integrità fisica della persona, essere erogate nel rispetto della dignità, della riservatezza e del rispetto della volontà del malato, salvo i casi di tutela pubblica della salute. Il malato ha il diritto di essere informato delle proprie condizioni di salute, delle conseguenze dei trattamenti sanitari e delle possibili alternative. Di quanti anni è l obbligo scolastico nel tuo Paese? 19 20

13 LEZIONE n. 9 Art. 35 della Costituzione La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale, e tutela il lavoro italiano all'estero. Questo articolo si riferisce ai lavoratori subordinati che hanno un lavoro regolato da un contratto e svolgono un attività manuale o intellettuale, alle dipendenze di un datore di lavoro. Le garanzie dei lavoratori dipendenti sono: diritto alla retribuzione adeguata al lavoro svolto e tale da assicurare una vita dignitosa, secondo quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro orario di lavoro stabilito per legge con un limite massimo di otto ore giornaliere e 40 ore settimanali, con limitazione per i minori e le madri lavoratrici diritto ad una giornata di riposo settimanale e ad un periodo di ferie annuali a tutela della salute fisica e mentale del lavoratore. Art. 37 La tutela delle donne lavoratrici e dei minori è garantita dalla Costituzione che riconosce uguaglianza di diritti tra il lavoratore e la lavoratrice donna e di uguale retribuzione a parità di lavoro. Alla donna lavoratrice è garantita la possibilità di svolgere la funzione di madre con il riconoscimento di periodi di assenza retribuiti, durante e dopo la gravidanza ed il divieto di licenziamento in caso di gravidanza e fino al compimento di un anno del bambino. La legge tutela il lavoro minorile prevedendo, come età minima per l ingresso nel mondo del lavoro, 14 anni e il divieto di svolgere lavori pericolosi, faticosi ed insalubri. Art. 42 della Costituzione La proprietà è pubblica o privata. I beni economici appartengono allo Stato, ad enti o a privati. La proprietà privata è riconosciuta e garantita dalla legge, che ne determina i modi di acquisto, di godimento e i limiti allo scopo di assicurarne la funzione sociale e di renderla accessibile a tutti. La proprietà privata può essere, nei casi preveduti dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale. La legge stabilisce le norme ed i limiti della successione legittima e testamentaria e i diritti dello Stato sulle eredità. La Costituzione riconosce sullo stesso piano la proprietà pubblica, che appartiene allo Stato o agli enti e quella privata. La proprietà privata è tutelata dalla legge ma gli interessi del singolo proprietario si perdono nel caso di interesse della collettività o di un altro bene tutelato dalla Costituzione e ritenuto più importante, come ad esempio la tutela del paesaggio o del patrimonio storico o artistico. I beni economici, oggetto di proprietà, sono le cose che servono a soddisfare i bisogni dell uomo e che hanno un prezzo. La legge regolamenta i modi in cui i beni possono essere acquistati e usati. La proprietà deve avere anche una funzione sociale e soddisfare non solo l interesse del singolo proprietario ma anche quello della collettività. La Costituzione stabilisce che la legge deve rendere la proprietà accessibile a tutti, per esempio attraverso le agevolazioni per l acquisto della propria abitazione. Una proprietà privata che deve essere utilizzata per interesse pubblico, viene espropriata e viene riconosciuta al proprietario una somma di denaro che lo compensa della perdita subita. Nel tuo Paese a quanti anni è consentito lavorare? 21 22

14 LEZIONE n. 10 Art. 48 della Costituzione Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età. Il voto è personale ed eguale, libero e segreto. Il suo esercizio è dovere civico. La legge stabilisce requisiti e modalità per l'esercizio del diritto di voto dei cittadini residenti all'estero e ne assicura l'effettività. A tale fine è istituita una circoscrizione Estero per l'elezione delle Camere, alla quale sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e secondo criteri determinati dalla legge. Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di indegnità morale indicati dalla legge. La Costituzione regola i rapporti tra cittadini e Stato in ambito politico richiamando il diritto e il dovere a partecipare alla vita ed allo sviluppo del Paese, attraverso l esercizio del diritto di voto, la possibilità di candidarsi alle elezioni, se in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e la scelta di far parte di un partito politico. La Costituzione prevede anche di osservare le leggi, di difendere la Patria, di essere fedeli alla Costituzione. Con il voto i cittadini esprimono la preferenza per la politica che pensano più adatta al Paese. Possono esercitare il diritto di voto tutti i cittadini, uomini e donne che abbiano compiuto i 18 anni. Il voto è personale, libero e segreto. Non può votare chi è ritenuto incapace, chi ha sentenze nelle quali è prevista la perdita del diritto al voto, chi si è reso indegno moralmente. Poiché votare è un diritto, non un dovere, ogni cittadino può decidere di astenersi dal voto. Nel tuo Paese chi può votare? Art. 53 della Costituzione Tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività. Si pagano le tasse per partecipare alle spese che lo Stato deve sostenere per soddisfare i bisogni e le necessità della collettività; le tasse sono proporzionate ai guadagni e alla ricchezza di ognuno. Pagano le tasse anche i cittadini stranieri che risiedono in Italia e svolgono un attività lavorativa. Il dovere di partecipare alle spese pubbliche rientra nei principi di solidarietà. Nel tuo paese come funziona il sistema delle tasse? 23 24

15 LEZIONE n. 11 Lo Stato italiano opera attraverso i seguenti Organi: Parlamento che ha la funzione legislativa, cioè il potere di creare le leggi; Governo che esercita la funzione esecutiva cioè il potere di applicare le leggi; La magistratura che esercita la funzione giudiziaria cioè il potere di far rispettare le leggi ai membri della collettività. Art. 55 della Costituzione Il Parlamento si compone della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere nei soli casi stabiliti dalla Costituzione. Il Parlamento italiano è un organo eletto direttamente dai cittadini ed è una importante espressione della volontà e della sovranità popolare; dura in carica 5 anni. E formato dalla Camera dei Deputati e dal Senato della Repubblica che hanno gli stessi poteri e le stesse competenze. I Deputati sono 630. Possono essere eletti deputati i cittadini italiani che hanno compiuto 25 anni, da elettori che hanno compiuto 18 anni. La sede della Camera è Palazzo Montecitorio, a Roma. I Senatori sono 315. Possono essere eletti Senatori i cittadini italiani che hanno compiuto 40 anni, da elettori che hanno compiuto 25 anni. La sede del Senato è Palazzo Madama, a Roma. I Deputati e i Senatori eleggono, al loro interno, i Presidenti di Camera e Senato che svolgono importanti funzioni di organizzazione e controllo dell attività parlamentare. Sono Senatori di diritto i presidenti della repubblica, a fine mandato. Il Presidente della Repubblica può eleggere 5 senatori a vita tra le persone che hanno raggiunto grandi meriti in campo sociale, scientifico, artistico e letterario. La funzione legislativa, cioè il potere di creare le leggi, è esercitata dalle due Camere del Parlamento. L iter legislativo delle leggi ha varie fasi l iniziativa legislativa è la fase con cui viene proposto un progetto per una legge; se è proposto dal governo si chiama disegno di legge, se è proposto dal parlamento si chiama proposta di legge, se da un minimo di cinquantamila cittadini si chiama proposta di iniziativa popolare l approvazione è la fase in cui la camera dei deputati e dei senatori approvano lo stesso testo di legge la promulgazione è la fase in cui il Presidente della Repubblica dichiara che la legge è stata approvata dalle due Camere ed ordina la pubblicazione e l osservanza. Le leggi vengono pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale ed entrano in vigore, cioè diventano valide ed obbligatorie per tutti i cittadini, dopo 15 giorni dalla loro pubblicazione. Art. 83 della Repubblica Il Presidente della Repubblica è eletto dal Parlamento in seduta comune dei suoi membri. All'elezione partecipano tre delegati per ogni Regione eletti dal Consiglio regionale in modo che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze. La Valle d'aosta ha un solo delegato. L'elezione del Presidente della Repubblica ha luogo per scrutinio segreto a maggioranza di due terzi dell'assemblea. Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta. Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato ed è eletto dal Parlamento; rappresenta l unità nazionale, giura fedeltà alla Repubblica, vigila sul rispetto della Costituzione. Resta in carica sette anni e può essere rieletto. Può essere eletto presidente della Repubblica ogni cittadino o cittadina italiano, che abbia compiuto 50 anni e abbia il godimento dei diritti civili e politici. La sede della Presidenza della Repubblica è il palazzo del Quirinale, a Roma. Come funziona il Parlamento nel tuo Paese? 25 26

16 LEZIONE n. 12 Art. 92 della Costituzione Il Governo della Repubblica è composto del Presidente del Consiglio e dei ministri, che costituiscono insieme il Consiglio dei ministri. Il Presidente della Repubblica nomina il Presidente del Consiglio dei ministri e, su proposta di questo, i ministri. Il Governo è un organo esecutivo dello Stato; è formato dal Presidente e dai Ministri ed insieme formano il Consiglio dei Ministri. Il Governo, per funzionare, deve avere la fiducia del Parlamento, cioè dei rappresentanti del Popolo. Il presidente della Repubblica incarica una persona di prestigio di formare il Governo con un programma politico che viene sottoposto alla Camera e al Senato; se la maggioranza dei deputati e dei senatori giudica favorevolmente quel programma, cioè vota la fiducia, allora il Governo può iniziare la sua attività. Quando la fiducia viene meno il Governo si deve dimettere e bisogna costituire un nuovo Governo. Fanno parte del Governo i Ministri che dirigono singoli settori dell amministrazione statale, detti Ministeri. La sede della Presidenza del Consiglio è Palazzo Chigi a Roma. Il Governo, in casi di necessità e urgenza, può fare i decreti legge che sono di immediata attuazione, dal momento della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ma provvisori perché devono essere convertiti in legge entro 60 giorni; può anche fare i decreti legislativi che sono provvedimenti, emanati dal parlamento che delega il governo a regolare nei particolari una determinata materia. Gli organi della Giustizia civile sono il Giudice di pace, il Tribunale, la Corte d appello, la Cassazione. La giustizia penale interviene, su iniziativa dello Stato, per l accertamento di un reato e la punizione di chi lo ha commesso. Nel Processo Penale il pubblico ministero è il magistrato che esercita l azione penale, l imputato è il soggetto accusato di aver commesso un reato e la parte civile è la persona che ha subito un danno dall imputato e va a processo per ottenerne il risarcimento. Gli organi del processo penale sono: nel giudizio di primo grado- il giudice di pace, il tribunale, la corte d assise nel giudizio di secondo grado- la corte d appello, la corte d assise di appello nel giudizio di legittimità o terzo grado- la Cassazione La giustizia amministrativa riguarda la lesione di un interesse legittimo del cittadino. Gli Organi sono il Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) e il Consiglio di Stato. La Corte costituzionale è un Organo costituito da Giudici che assicurano il rispetto dei principi contenuti nella Costituzione e può, attraverso i Giudici, dichiarare incostituzionale quella legge che risulta in contrasto con la Costituzione. Come funziona il Governo nel tuo Paese? Art. 101 della Costituzione La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge. Il potere giudiziario è esercitato, in modo autonomo e indipendente, dalla Magistratura che è l insieme degli organi della giustizia civile, penale ed amministrativa. I Magistrati hanno il compito di applicare in modo corretto e concreto la legge e quando non viene rispettata, di applicare le pene previste. La Giustizia civile interviene nei contrasti tra i privati su proprietà, contratti, successioni, separazione, divorzio, affidamento dei figli etc

17 LEZIONE n. 13 Art. 114 della Costituzione La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione. Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento. Le autonomie territoriali sono le Regioni, le Province e i Comuni. Lo Stato si basa sul principio della divisione dei poteri tra lo Stato centrale e l Amministrazione periferica. Gli enti territoriali sono dotati di proprie funzioni e competenze ed hanno il diritto di regolamentare in modo autonomo determinate materie. Godono di autonomia politica, normativa, amministrativa, finanziaria e sono dotati di uno Statuto che ne regola l organizzazione. Il Comune è il primo livello di governo dei cittadini e permette alla comunità di autogovernarsi. Esercita funzioni nei servizi alla persona ed alla comunità, istruzione ed assistenza scolastica, assetto ed utilizzazione del territorio, sviluppo economico. Gli organi del Comune sono il Consiglio comunale che è eletto dai cittadini, resta in carica 5 anni ed esercita funzioni politiche ed amministrative; la Giunta comunale è composta da assessori, nominati e revocati dal sindaco, che hanno competenza su un ramo specifico della amministrazione del Comune. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini, dura in carica 5 anni e rappresenta il Comune. L edificio che ospita gli uffici comunali si chiama Municipio. La Provincia è un ente territoriale intermedio tra Comuni e Regione. Comprende un insieme di Comuni e svolge un ruolo di coordinamento su difesa di suolo e ambiente, prevenzione delle calamità naturali, tutela e valorizzazione delle risorse idriche ed energetiche, beni culturali, viabilità e trasporti, protezione di parchi e riserve naturali, caccia e pesca, smaltimento rifiuti, istruzione secondaria superiore e formazione professionale. Gli organi della Provincia sono il Consiglio provinciale che è eletto dai cittadini della provincia, resta in carica 5 anni, dà indirizzo e svolge controllo politico ed amministrativo; la Giunta provinciale che è l organo esecutivo ed è composta da assessori nominati dal presidente; il Presidente è eletto ogni 5 anni dai cittadini ed è il rappresentante dell ente. Le regioni italiane sono 20 di cui 15 a Statuto ordinario e 5 a Statuto speciale. Sono a Statuto ordinario: Piemonte, Lombardia, Veneto, Liguria, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria. Sono a Statuto speciale: Friuli Venezia Giulia, Sardegna, Sicilia, Trentino-Alto Adige/Südtirol e Valle d'aosta/vallee d'aoste. La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano. Le Regioni hanno una grande autonomia, anche legislativa e possono emanare proprie leggi in tutte le materie, salvo quelle di competenza esclusiva dello Stato, secondo quanto previsto dall art. 117 della Costituzione. Le Regioni a Statuto speciale godono di particolari forme di autonomia. Gli organi della Regione sono il Consiglio regionale che è eletto dai cittadini residenti nella regione e dura in carica 5 anni. Tra i compiti principali vi è l esercizio del potere legislativo, la approvazione e modifica dello Statuto, l approvazione del bilancio, la formulazione di proposte di legge alle Camere dello Stato Centrale. La Giunta regionale è l Organo esecutivo della Regione e compie gli atti relativi all organizzazione amministrativa. E formata dal Presidente della Regione che, eletto direttamente dai cittadini ogni 5 anni, nomina gli Assessori e rappresenta la Regione nei rapporti con lo Stato e con le altre Regioni. Come è diviso il tuo Paese? Come funziona? 29 30

18 LEZIONE n. 14 La cittadinanza è la condizione dell individuo al quale lo Stato italiano riconosce la pienezza dei diritti civili e politici. Si diventa cittadini italiani secondo quanto previsto dalla Legge n. 91 del 5 febbraio 1992 Al momento della nascita Per diritto di sangue, acquista la cittadinanza italiana il figlio di madre o padre in possesso della cittadinanza italiana, indipendentemente dal luogo in cui avviene la nascita. Per diritto di suolo è cittadino italiano qualunque soggetto nasce su territorio italiano da genitori ignoti, apolidi o stranieri che, secondo le leggi del proprio Paese, non trasmettono la propria cittadinanza ai figli. Successivamente alla nascita Per adozione, acquisisce la cittadinanza italiana il minore straniero adottato da un cittadino italiano. Per matrimonio può acquisire la cittadinanza italiana il coniuge straniero o apolide di cittadino italiano che ne fa richiesta ed è in possesso di determinati requisiti dopo due anni di matrimonio se residenti legalmente in Italia dopo tre anni di matrimonio se residenti all estero. Per benefici di legge acquisisce la cittadinanza lo straniero i cui genitori o un parente in linea di secondo grado siano stati cittadini italiani; chi presta servizio militare o assume un pubblico impiego in Italia, dichiarando di voler acquisire la cittadinanza italiana; lo straniero nato in Italia, che ha risieduto fino ai 18 anni, che fa richiesta entro un anno dal compimento della maggiore età. Per naturalizzazione Si può chiedere la cittadinanza italiana dopo 10 anni di residenza legale, in assenza di precedenti penali ed in presenza di adeguate risorse economiche. di residenza in Italia. Il Presidente della Repubblica può concedere, con decreto, la cittadinanza a stranieri o apolidi che abbiano reso particolari servizi all Italia. E competente per la cittadinanza la Prefettura della Provincia di residenza dello straniero. Nel tuo Paese come funziona la Cittadinanza? I rifugiati in Italia possono chiedere la cittadinanza dopo cinque anni 31 32

19 LEZIONE n. 15 Confronto aperto sulla Costituzione 1 - Cosa ti sembra più importante della Costituzione italiana? 2 - Quali Principi della Costituzione non sono realizzati? 3 - Quali differenze ci sono fra la Costituzione italiana ed il Sistema dello Stato dove sei nato? 4 - Pensi che sarebbe utile studiare a scuola la Costituzione? 5 - L idea di famiglia espressa nella Costituzione è simile a quella del tuo Paese di provenienza? 6 - Ti sei mai sentito discriminato per essere immigrato? 33 34

20 7 - Pensi che le cose che hai imparato in questi mesi ti serviranno? 8 - Ti senti più inserito nella Società italiana, ora? Riflessioni siti utili

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