REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE EX ART. 93, D.LGS. N. 163 DEL 12/04/2006 e s.m.i.

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1 REGOLAMENTO PER LA RIPARTIZIONE DEL FONDO PER LA PROGETTAZIONE E L INNOVAZIONE EX ART. 93, D.LGS. N. 163 DEL 12/04/2006 e s.m.i. Premessa Ai sensi dell art. 93, comma 7 bis del D.Lgs. 163/2006, l Università di Cagliari istituisce il Fondo per la progettazione e l innovazione costituito dalle risorse finanziarie derivanti, in misura non superiore al 2%, dagli importi a base di gara di ciascuna opera o lavoro. Tale fondo è ripartito per l 80% tra i soggetti individuati ai sensi dell art. 1, comma 2, del presente regolamento, per il restante 20% è destinato all'acquisto di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali, a progetti di innovazione, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa per centri di costo nonché all'ammodernamento e all'accrescimento dell'efficienza dell attività dell ateneo e dei suoi servizi. Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 92, comma 5, del D.Lgs. 163/06, disciplina le modalità e i criteri di ripartizione degli incentivi nei casi di redazione di progetti di opere o di lavori pubblici, ovvero di atti di pianificazione, a cura del personale della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell Università degli Studi di Cagliari. Dalla ripartizione di detti incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale. 2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti al RUP e al personale incaricato delle attività di progettazione, di progettazione e coordinamento sicurezza, di direzione dei Art. 1 Ambito di applicazione 1. Il presente regolamento, emanato in applicazione dell'articolo 93, D.Lgs. 163/06 e s.m.i., disciplina le modalità e i criteri per la ripartizione della quota del Fondo per la progettazione e l innovazione, destinata al personale della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture e delle altre strutture coinvolte nei lavori e nelle opere dell Università degli Studi di Cagliari. Dalla ripartizione di detti incentivi è escluso il personale con qualifica dirigenziale. 2. Il Fondo per la progettazione e l innovazione è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, tra il RUP, il personale incaricato delle 1

2 lavori, di collaudo, nonché tra i loro collaboratori per tutte le opere pubbliche intese come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione ordinaria e straordinaria di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica; comprese le eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D.Lgs. 163/06, ad eccezione della lett. e). 3. In caso di appalti misti, così come definiti all articolo 14 del D.Lgs. 163/06, l'incentivo è corrisposto per la redazione della progettazione relativa ai lavori e per il corrispondente importo. 4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti solo quando i relativi progetti sono posti a base di gara. attività di progettazione, di progettazione e coordinamento sicurezza, di direzione dei lavori, di collaudo, nonché tra i loro collaboratori per tutte le opere o lavori, intesi come attività di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro di opere ed impianti, anche di presidio e difesa ambientale e di ingegneria ambientalistica; comprese le eventuali perizie di variante e suppletive, nei casi previsti dall'articolo 132, del D.Lgs. 163/06, ad eccezione della lett. e). Sono escluse le attività di manutenzione. 3. In caso di appalti misti, così come definiti all articolo 14 del D.Lgs. 163/06, le quote del fondo sono ripartite solo relativamente all importo dei lavori. 4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito solo quando le opere o i lavori sono posti a base di gara. Art. 2 Criteri di calcolo dell'incentivo 1. Gli incentivi di cui al comma 1, sono calcolati nel limite massimo del 2% dell'importo posto a base di gara per l opera o lavoro. Tale importo è aumentato della parte di somme a disposizione, eventualmente previste nel quadro economico, per imprevisti o per lavori da affidare separatamente dall'appalto principale, in ogni caso al netto dell'i.v.a., per i quali siano eseguite le previste attività professionali. 2. L importo dell incentivo, determinato ai sensi del comma precedente, deve ritenersi comprensivo degli oneri accessori a carico dell amministrazione. Tale importo non è soggetto a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. 3. Le somme occorrenti per la corresponsione Art. 2 Criteri di calcolo del fondo 1. La quota del Fondo per la progettazione e l innovazione oggetto del presente regolamento è determinata nella misura dell 80% calcolato sulla percentuale sino ad un massimo del 2% dell importo a base di gara. Tale quota è comprensiva degli oneri accessori a carico dell amministrazione. 2. La quota determinata ai sensi del precedente comma non è soggetta a riduzione in funzione del ribasso offerto in sede di gara. 3. Le somme destinate al Fondo sono inserite all'interno del quadro economico di ogni opera o lavoro tra quelle a disposizione. 2

3 dell'incentivo devono essere previste nell ambito delle somme a disposizione indicate all'interno del quadro economico di ogni opera. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo: a) il Responsabile del Procedimento; b) il tecnico o i tecnici che in qualità di progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati; c) il Coordinatore per la Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge; d) Il Direttore dei lavori e gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori; e) il Collaudatore e il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo; f) i collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali disegni, computi metrici, etc.; g) il personale amministrativo che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali capitolati, relazioni, etc. Art. 3 Soggetti beneficiari 1. Partecipa alla ripartizione del fondo, il personale della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture e delle altre strutture dell ateneo coinvolte in qualità di: a) Responsabile del Procedimento; b) tecnico o tecnici che in qualità di Progettisti titolari formali dell'incarico e in possesso dei requisiti di legge, assumono la responsabilità professionale del progetto firmando i relativi elaborati; c) coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in possesso dei requisiti previsti dalla legge; d) direttore dei lavori e incaricati dell'ufficio della direzione lavori; e) collaudatore e personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo; f) collaboratori tecnici che, pur non firmando il progetto o il piano di sicurezza, redigono su disposizione dei Tecnici incaricati, elaborati di tipo descrittivo facenti parte del progetto quali disegni, computi metrici, etc.; g) personale amministrativo che, pur non firmando il progetto o la contabilità, partecipa mediante contributo intellettuale e materiale, all attività del RUP e degli altri incaricati di cui alle precedenti lettere. 2. Non partecipa alla ripartizione del fondo il personale con qualifica dirigenziale. 3

4 Art. 4 - Conferimento degli incarichi 1. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione degli incentivi disciplinati dal presente regolamento è effettuato dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell Università degli Studi di Cagliari, garantendo la rotazione degli incarichi, anche tenendo conto dei carichi di lavoro e delle singole capacità e competenze del personale. 2. Lo stesso Dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento e, in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, egli dovrà stabilire l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle e in relazione alle attività che il soggetto incaricato abbia eventualmente svolto nel frattempo. 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare: il nominativo del RUP, nonché quello dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e del personale tecnico e amministrativo che partecipa e/o concorre a dette attività; i compiti assegnati a ciascuno; i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni; le aliquote di ripartizione del compenso incentivante secondo quanto disposto Art. 4 - Conferimento degli incarichi 1. Il conferimento degli incarichi che legittimano la corresponsione delle somme di cui al presente regolamento, è effettuato dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture dell Università degli Studi di Cagliari. Nel conferire gli incarichi il dirigente dovrà tener conto della complessità delle opere e garantire la rotazione degli incarichi, anche sulla base dei carichi di lavoro, delle singole capacità e competenze del personale e delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere. 2. Lo stesso Dirigente può, con provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il Responsabile del Procedimento. Con il medesimo provvedimento stabilisce la quota del fondo da assegnare alle attività svolte sino al momento della revoca o della modifica. 3. L'atto di conferimento dell'incarico deve riportare: il nominativo del RUP, nonché quello dei dipendenti incaricati della progettazione, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, della direzione lavori, del collaudo tecnico-amministrativo e del personale tecnico e amministrativo che partecipa a dette attività; i compiti assegnati a ciascuno; i termini entro i quali devono essere eseguite le prestazioni; le aliquote di ripartizione del fondo secondo quanto disposto agli articoli successivi. 4

5 agli articoli successivi. Art. 5 - Determinazione dell incentivo 1. L aliquota percentuale massima dell incentivo, da applicare per ciascun progetto, è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell opera, inteso come importo dei lavori a base d asta e in funzione della complessità dell opera da eseguire, secondo la seguente tabella: Art. 5 - Determinazione delle quote del fondo 1. L aliquota percentuale massima delle somme da ripartire per ciascun progetto, è stabilita in relazione alla rilevanza economica dell opera, intesa come importo dei lavori a base d asta e in funzione della complessità dell opera, secondo la seguente tabella: Importo a base di gara D D D D Oltre Aliquota massima, complessità Alta Media Bassa 2 % 1,7% 1,3% 1,9% 1,6% 1,2% 1,8% 1,5% 1,1% 1,7% 1,4% 1,0% 1,6% 1,3% 0,9% Importo a base di gara D D D D Oltre Aliquota massima, complessità Alta Media Bassa 2 % 1,7% 1,3% 1,9% 1,6% 1,2% 1,8% 1,5% 1,1% 1,7% 1,4% 1,0% 1,6% 1,3% 0,9% La complessità dell opera, ai fini della determinazione dell aliquota applicabile, è determinata sulla base dei seguenti criteri: La complessità dell opera è determinata sulla base dei seguenti criteri: complessità alta: lavori e opere che richiedono elevato impegno tecnico peritale, ossia 5

6 complessità alta: edifici e loro pertinenze informati a elevato impegno tecnico peritale, ossia richiedenti specialistiche esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche; complessità media: edifici e loro pertinenze informati a medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche; complessità bassa: edifici e loro pertinenze informati a grande semplicità, non richiedenti particolari esigenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. richiedenti specialistiche competente tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. complessità media: lavori e opere che richiedono medio impegno tecnico peritale, ossia richiedenti ordinarie competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. complessità bassa: lavori e opere caratterizzati peri i quali non sono richieste particolari competenze tecniche architettoniche, strutturali ed impiantistiche. Art. 6 - Ripartizione del compenso incentivante 1. La ripartizione dell incentivo tra i soggetti incaricati, ai sensi del precedente comma 4, è operata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture, nel rispetto delle aliquote massime indicate della tabella di cui all articolo precedente e nel rispetto delle quote minime e massime individuate nell Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. 2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti, l importo dell incentivo dovrà essere suddiviso in parti uguali o ripartito in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi soggetti. 3. Nel caso in cui alcune parti o livelli di progettazione o consulenze su specifiche problematiche vengano affidate all'esterno, l importo dell incentivo dovrà essere determinato proporzionalmente all impegno del personale interno. La quota dell incentivo non corrisposta costituirà una economia di Art. 6 - Ripartizione del fondo 1. La ripartizione delle risorse finanziarie del fondo tra i soggetti incaricati, ai sensi del precedente art. 4, è operata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture, nel rispetto delle aliquote massime indicate nella tabella di cui all articolo precedente e nel rispetto delle quote minime e massime individuate nell Allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento. Le risorse sono ripartite tenendo conto delle responsabilità effettivamente assunte, anche se non rientranti nella qualifica funzionale ricoperta 2. Nel caso in cui lo stesso incarico sia affidato a più soggetti, l importo dell incentivo dovrà essere suddiviso in parti uguali o ripartito in funzione della quota di partecipazione/responsabilità, tra gli stessi. 3. Le quote parti dell incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dal personale universitario, in quanto affidate a personale esterno all organico dell amministrazione, ovvero prive del predetto accertamento, 6

7 spesa. costituiscono economie. Art. 7 - Penalità per errori od omissioni progettuali 1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 163/06, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e ove l incentivo sia già stato corrisposto l Amministrazione provvederà al recupero delle somme. Art. 7 - Penalità per errori, omissioni progettuali, ritardi e maggiorazione dei costi. 1. Qualora, durante l'esecuzione di lavori relativi a progetti esecutivi redatti dal personale interno, insorga la necessità di apportare varianti in corso d'opera per le ragioni indicate dall'articolo 132, comma 1, lettera e) del D. Lgs. 163/06, non si provvederà alla corresponsione dell'incentivo al Responsabile del Procedimento nonché ai firmatari del progetto e ove l incentivo sia già stato corrisposto l Amministrazione provvederà al recupero delle somme. 2. In caso di mancato rispetto, in fase di realizzazione dell opera, dei tempi e dei costi previsti contrattualmente, le risorse finanziarie da ripartire saranno ridotte: del 10%, nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano inferiori di 1/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti; del 20% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri siano maggiori di 1/5 e comunque inferiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti; del 30% nel caso in cui i ritardi o i maggiori oneri superiori di 2/5 rispetto ai tempi e ai costi previsti. 3. Ai fini della riduzione delle risorse finanziarie ai sensi del precedente comma, non sono computati nei termini di esecuzione dell opera i tempi conseguenti a sospensioni per cause di forza maggiore, avverse condizioni climatiche e altre circostanze speciali non imputabili al personale incaricato ai sensi del presente regolamento, comprese 7

8 quelle per gli accadimenti elencati all art. 132, comma 1, lett. a), b), c) e d). Art. 8 - Pagamento dell incentivo 1. Il pagamento della quota di incentivo è disposto per stati d avanzamento lavori dal Direttore Generale, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria e previa verifica e attestazione dei contenuti della relazione a lui presentata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche nella quale sono indicati: i nominativi del personale coinvolto, le specifiche attività svolte per le quali deve essere attestata la conclusione di ogni singola attività incentivante e gli importi di spettanza. 2. Gli incentivi verranno liquidati, salva la presenza di motivi oggettivi che ne ritardino o impediscano l erogazione e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, entro il mese di luglio, successivo all anno di riferimento delle attività 3. Con riferimento alle attività di progettazione, l'incentivo corrisposto al singolo dipendente, ai sensi e per le finalità del presente regolamento, non potrà superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Art. 8 - Pagamento dell incentivo 1. Il pagamento del compenso a valere sul fondo è disposto per stati d avanzamento lavori dal Direttore Generale, previa attestazione della copertura finanziaria da parte del Dirigente della Direzione Finanziaria e previa verifica e attestazione dei contenuti della relazione a lui presentata dal Dirigente della Direzione Opere Pubbliche nella quale sono indicati: i nominativi del personale coinvolto, le specifiche attività svolte per le quali deve essere attestata la conclusione di ogni singola attività incentivante, gli importi di spettanza e il rispetto/mancato rispetto dei tempi e dei costi previsti nel progetto esecutivo. 2. Gli incentivi verranno liquidati, salva la presenza di motivi oggettivi che ne ritardino o impediscano l erogazione e nel rispetto dei tempi tecnici necessari, entro il mese di luglio, successivo all anno di riferimento delle attività. 3. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l importo del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo. Art. 9 Relazione periodica sull applicazione del regolamento Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture invia al Direttore Generale una relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento, con l indicazione: Art. 9 Relazione periodica sull applicazione del regolamento Entro il mese di febbraio di ogni anno, il Dirigente della Direzione Opere Pubbliche e Infrastrutture invia al Direttore Generale una relazione sullo stato di attuazione del presente regolamento, con l indicazione: 8

9 dei progetti affidati nell anno precedente, con il relativo importo a base di gara; dell importo dell incentivo liquidato nell anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi; di eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato. dei progetti affidati nell anno precedente, con il relativo importo a base di gara; dell importo dell incentivo liquidato nell anno precedente, ripartito tra i destinatari con la specificazione dei relativi incarichi; di eventuali vizi riscontrati nei lavori progettati o di eventuali contestazioni o controversie sorte per cause imputabili alla responsabilità del personale interno incaricato. Art. 10 Approvazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento, sottoposto al parere delle organizzazioni sindacali, è approvato dal Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore alla data della sua emanazione. 2. Per effetto dell entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il Regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 della Legge Quadro sui lavori pubblici, emanato con D.R. n. 2378/99. Art. 10 Approvazione ed entrata in vigore 1. Il presente regolamento, recepisce la contrattazione sindacale per la parte relativa ai criteri e alle modalità di ripartizione del fondo, è approvato dal Senato Accademico acquisito il parere del Consiglio di Amministrazione ed entra in vigore alla data della sua emanazione. Art. 11- Disposizioni transitorie 1. Per gli incarichi già formalizzati all entrata in vigore del presente regolamento, la liquidazione dei relativi compensi dovrà essere effettuata secondo quanto previsto dal Regolamento per la ripartizione del fondo ex art. 18 della Legge Quadro sui lavori pubblici, emanato con D.R. n. 2378/99. Art. 11- Disposizioni transitorie 1. Ferma restando l esclusione dalla ripartizione del fondo del personale con qualifica dirigenziale, per gli incarichi già formalizzati all entrata in vigore del presente regolamento, emanato con D.R. n. 908 del 18 luglio 2014, si applica la disciplina vigente al momento del conferimento dell incarico. Art. 12 Rinvii Art. 12 Rinvii 9

10 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 163/06 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 84 del 17/03/2008 nonché alle altre disposizioni normative vigenti. 1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente regolamento si rimanda alle disposizioni del D.Lgs. 163/06 e s.m.i. nonché alle altre disposizioni normative vigenti. 10

11 ALLEGATO 1 ATTIVITA % DETTAGLIO ATTIVITA Responsabile del Procedimento 7% - Progettazione 27% Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva Coordinamento sicurezza 8% Coordinamento sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione Direzione lavori 30% Direzione lavori Attività tecniche di supporto alla progettazione e alla D.L. 15% Collaudi 5% Atti di collaudo e certificati di regolare esecuzione Attività amministrative di supporto a quelle precedenti 8% 11

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