La Giunta Comunale. Visto il D.P.R n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche;
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- Gerardo Grande
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1 Oggetto: Definizione linee di indirizzo per accesso in consultazione alla banca dati informatizzata dell Anagrafe del Comune di Teglio ed utilizzo dei dati anagrafici da parte degli Uffici comunali. La Giunta Comunale Richiamata la legge anagrafica n. 1228; Visto il D.P.R n. 223 Regolamento Anagrafico e sue modifiche; Visti: il Decreto Legge n. 6 convertito in Legge n. 63; il D.P.C.M sull attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità; il D.Lgs n. 196 Codice della Privacy ; il D.Lgs n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale e s.m.i; Vista la delibera di Consiglio Comunale n. 15 del avente per oggetto approvazione Regolamento per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari ai sensi del codice in materia di protezione dei dati personali; Richiamata la delibera di Giunta Comunale n. 51 del relativa alla nuova organizzazione degli Uffici e dei Servizi del Comune di Teglio; Ritenuto necessario, per motivazioni di pubblica utilità rappresentate, consentire la consultazioni informatica in rete di atti anagrafici da parte di soggetti interni al Comune diversi da quelli preposti all Ufficio Demografico; Ravvisata l opportunità di individuare tali soggetti nei Responsabili di Servizio legittimamente qualificati al perseguimento di finalità di interessi pubblico; Ritenuto altresì stabilire modalità e limiti d accesso nel rispetto della normativa vigente; Vista la proposta del Responsabile del Servizio n. 2 Demoanagrafico; Preso atto che il presente provvedimento non comporta alcun onere aggiuntivo a carico del Bilancio Comunale; Acquisito l allegato parere favorevole di cui all art. 49 del T.U. n. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica del presente atto; Con voti unanimi espressi in forma palese; Delibera 1) di definire idonee procedure d accesso ai dati anagrafici da parte di Uffici interni all Ente diversi da quello Demografico; 2) di approvare le allegate linee di indirizzo, quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per l accesso, consultazione e fruizione dei dai anagrafici all interno dell Ente;
2 3) di demandare al Responsabile del Servizio n. 2 Demoanagrafico Annetta Bulfer l adozione degli atti conseguenti alla realizzazione degli obiettivi citati in premessa. 4) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell art. 134, quarto comma, del T.U. n. 267/2000.
3 COMUNE DI TEGLIO (Provincia di Sondrio) LINEE DI INDIRIZZO per l accesso, consultazione e fruizione dei dati anagrafici all interno dell Ente
4 DEFINIZIONI Consultazioni dei dati: possibilità di accedere al dato in sede di visualizzazione e lettura senza che esista un sistema tecnologico che ne consenta l estrazione. Il dato rimane, pertanto, nel sistema informativo proprietario. Fruizione dei dati: possibilità di utilizzare il dato anche trasportandolo nei sistemi informativi autorizzati esterni alla rete. Il trasferimento del dato non ne modifica la titolarità. NORMATIVA DI RIFERIMENTO E DISCIPLINA DELLA MATERIA L art. 117 della Costituzione definisce l Anagrafe servizio di competenza statale, assegnandone esclusivamente allo Stato la potestà legislativa. Al Ministro dell Interno sono attribuite funzioni di vigilanza ed indirizzo (D.Lgs n. 300). La materia dell accesso e della consultazione degli atti anagrafici è disciplinata dal Regolamento Anagrafico approvato con D.P.R n. 223 (artt. 33, 34 e 37) e s.m.i. Si richiamano, in ordine di tempo, i seguenti provvedimenti legislativi nazionali e regolamentari interni: Decreto Legge n. 6 convertito in Legge n. 63; D.P.C.M sull attivazione dei collegamenti telematici tra Comuni ed organismi che esercitano attività di prelievo contributivo e fiscale o che erogano servizi di pubblica utilità; D.Lgs n. 196 Codice della Privacy ; D.Lgs n. 82 Codice dell Amministrazione Digitale e s.m.i; Il Sindaco, quale Ufficiale di Governo, e l Ufficiale d Anagrafe delegato, garantiscono la perfetta conservazione degli archivi anagrafici dell Ente. L accesso alla banca dati anagrafica informatizzata è consentita: a soggetti interni all Ente, individuati nei Responsabili di Servizio e loro incaricati, previa richiesta di attivazione e sottoscrizione di apposito Protocollo d Intesa stipulato dal Responsabile del Servizio Demoanagafico; a soggetti esterni all Ente autorizzati dall Autorità Giudiziaria e alle forze di polizia; a soggetti esterni all Ente, legittimamente qualificati e per motivi di pubblica utilità. Apposita regolamentazione e convenzioni, stipulata tra il Comune nella persona del Responsabile del Servizio Demoanagrafico e i soggetti richiedenti, disciplinano l accesso e la fruizione dei dati anagrafici informatizzati. OGGETTO DELLE PRESENTI LINEE DI INDIRIZZO Il Comune autorizza l accesso alla banca dati degli archivi anagrafici informatizzati ed eventuale trasmissione degli stessi per specifiche finalità istituzionali, secondo modalità e limiti individuati nei paragrafi successivi. A tal fine i soggetti autorizzati si impegnano: ad utilizzare l accesso alla banca dati per la consultazione delle sole informazioni la cui conoscenza è necessaria, pertinente e non eccedente ai fini dello svolgimento delle operazioni di trattamento richieste e finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di interesse pubblico assegnati; ad eseguire il servizio di consultazione nel rispetto della normativa vigente e secondo modalità contenute nel presente atto. TITOLARITA DELLA BANCA DATI L Ufficio Demografico conserva la piena ed esclusiva proprietà delle informazioni contenute nella banca dati anagrafica del sistema di ricerca: ha l esclusiva competenza di gestire, definire e modificare i sistemi di elaborazione, rappresentare e riorganizzare dei dati; ha altresì facoltà di variare la base informatica in relazione alle esigenze istituzionali, organizzative e tecnologiche; qualora intervenissero modificazioni delle circostanze di fatto e di diritto ha facoltà di interrompere l accesso alla propria banca dati. CONDIZIONI PER L ACCESSO E prevista una visione parziale, in sola lettura e sotto forma di visura, delle generalità e dati anagrafici degli iscritti nel registro della popolazione: cognome e nome; luogo e data di nascita; codice fiscale; ultimo indirizzo anagrafico nel Comune; composizione della famiglia anagrafica di attuale appartenenza; cambi di indirizzo all interno del territorio comunale; immigrazione ed emigrazione; iscrizione A.I.R.E completa di ultimo indirizzo estero conosciuto. PRINCIPI E LIMITAZIONI DELL ACCESSO Sono vietati la consultazione e il flusso indiscriminato dei dati anagrafici. L accesso informatico alla banca dati anagrafica da parte degli altri uffici comunali diversi da quello Demografico deve essere uniformato a precise cautele e limiti evitando improprie consultazioni da parte di personale comunale e di soggetti esterni all Ente non autorizzati. E consentita pertanto una consultazione filtrata, pertinente ai compiti assegnati e alle finalità di interesse pubblico perseguite dagli uffici autorizzati. MODALITA D ACCESSO Alla banca dati anagrafica informatizzata vi accedono esclusivamente i soggetti interni autorizzati (Responsabili ed Incaricati del trattamento) dotati di credenziali di accesso (username e password). La banca dati è resa disponibile tramite software installato su server comunale.
5 MISURE DI SICUREZZA Sono vietate la cessione, distribuzione, duplicazione, divulgazione o anche la semplice comunicazione dei dati anagrafici consultati a soggetti interni ed esterni all Ente non autorizzati o non attinenti con le finalità pubbliche perseguite. Le postazioni di lavoro collegate con la banca dati anagrafica devono essere collocate in luogo non accessibile al pubblico e sotto la diretta responsabilità dei rispettivi Responsabili ed Incaricati del trattamento. OBBLIGO ALLA RISERVATEZZA Il trattamento dei dati anagrafici da parte degli altri Uffici comunali è effettuato esclusivamente per lo svolgimento delle proprie funzioni istituzionali (art. 18 D.Lgs n. 196) in conformità alle norme e regolamenti vigenti in materia di raccolta ed elaborazione dei dati personali. Responsabili ed Incaricati del trattamento utilizzano pertanto le informazioni ottenute secondo principi di tutela della riservatezza delle informazioni anagrafiche consultate ed adottando ogni misura necessaria ad evitare indebiti utilizzi. COSTI La consultazione della banca dati non comporta l assunzione di alcun onere a carico dell Ente. L attivazione del collegamento e di allestimento delle postazioni di lavoro, con tutti i componenti hardware e software necessari, sono effettuati dal personale in sevizio presso l Ente addetto alla gestione del sistema informativo comunale. LIMITAZIONE DELLE RESPOSABILITA DEGLI OPERATORI APPARTENENTI ALL UFFICIO DEMOGRAFICO COMUNALE L Ufficiale d Anagrafe è sollevato da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti che possano derivare dall uso improprio e/o illegittimo dei dati attinti dall archivio anagrafico informatizzato e alle conseguenti eventuali richieste di risarcimento da parte di terzi. DISPOSIZIONI FINALI Le presenti linee di indirizzo entrano in vigore dalla data di pubblicazione del provvedimento all Albo Pretorio on line sino a revoca o rettifica delle stesse in presenza di intervenute modifiche legislative e/o organizzative.
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