COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
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1 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE SEC( 2004 ) 716 DEFINITIVO BRUXELLES, BILANCIO GENERALE - ESERCIZIO 2004 SEZIONE III - COMMISSIONE TITOLO 01 STORNO DI STANZIAMENTI N. DEC34/2004 SPESE OBBLIGATORIE IN EURO ORIGINE DEGLI STANZIAMENTI DAL CAPITOLO OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO Garanzie della Comunità europea sulle operazioni di prestito VOCE Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi SND DESTINAZIONE DEGLI STANZIAMENTI AL CAPITOLO OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI ARTICOLO Garanzie della Comunità europea sulle operazioni di prestito VOCE Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni SND
2 I. RAFFORZAMENTO a) Denominazione della linea Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni b) Dati in cifre al SND 1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) p.m. 1B. Stanziamenti dell'esercizio (EFTA) 0 2. Storni 0 3. Stanziamenti definitivi dell'esercizio (1A+1B+2) 0 4. Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell'esercizio 0 5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) 0 6. Fabbisogno fino a fine esercizio Rafforzamento proposto Percentuale del rafforzamento rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (7/1A) N/A c) Motivazione dettagliata del rafforzamento 1. Riserva per garanzie L'articolo 15 del regolamento (CE) n. 2040/2000 del Consiglio del 26 settembre 2000 riguardante la disciplina di bilancio indica che "Ogni anno viene iscritta nel bilancio generale dell'unione europea, a titolo di accantonamento, una riserva intesa a far fronte alle necessità d'alimentazione del Fondo di garanzia per le azioni esterne". L'importo della riserva iscritta nel bilancio 2004 è di 221 milioni di euro. L'articolo 2 del regolamento del 31 ottobre 1994 che istituisce un Fondo di garanzia per le azioni esterne indica che "il fondo è alimentato da versamenti del bilancio generale". Lo storno proposto serve ad autorizzare la Commissione - a prelevare sulla linea intitolata "Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi" un importo di 161,76 milioni di euro, - a rafforzare dello stesso importo la linea intitolata "Versamenti al Fondo di garanzia a titolo delle nuove operazioni". All'adozione dello storno, la Commissione procederà all'imputazione in bilancio della spesa in questione allo scopo di alimentare il Fondo di garanzia. 2
3 2. Tasso di copertura Il regolamento (CE, Euratom) n. 1149/99 del Consiglio 1 del 25 maggio 1999 ha modificato il regolamento che istituisce il Fondo di garanzia per le azioni esterne. Risulta dal testo modificato che i versamenti del bilancio generale dell'unione europea che servono ad alimentare il Fondo di garanzia sono pari al 9% dell'importo in capitale delle operazioni. 3. Modalità di versamento al Fondo di garanzia Il punto 3 dell'allegato del regolamento, che riguarda le modalità di versamento al Fondo di garanzia, indica che "per le operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità o di garanzie a organismi finanziari a titolo di un meccanismo quadro articolato su vari anni, a carattere microeconomico e strutturale, i versamenti al Fondo avvengono per frazioni annuali calcolate in base agli importi annui indicati nella scheda finanziaria acclusa alla proposta della Commissione, eventualmente adattati in funzione della decisione del Consiglio". Per le altre "operazioni del tipo assunzione/erogazione di prestiti della Comunità", quali prestiti alla bilancia dei pagamenti di paesi terzi, "effettuate in una o in più frazioni, l'importo da versare al Fondo è calcolato in base all'importo globale dell'operazione decisa dal Consiglio" (punto 2 dell'allegato del regolamento). 4. Correzione degli importi da versare al Fondo L'allegato del regolamento indica (punto 3, terzo comma) che "a decorrere dal secondo anno" (per le operazioni considerate al punto 3, primo comma che precede), "gli importi da versare al fondo sono corretti dello scarto constatato al 31 dicembre dell'anno precedente tra le stime che sono state alla base del precedente versamento e le realizzazioni dei prestiti sottoscritti durante lo stesso anno. L'eventuale scarto relativo all'ultimo anno dà luogo a un versamento l'anno seguente." Il suddetto allegato stabilisce al punto 4 che "allorché avvia una procedura di versamento la Commissione verifica lo stato di esecuzione delle operazioni oggetto di precedenti versamenti e, ove le scadenze d'impegno previste inizialmente non siano state rispettate, propone di tenerne conto nel calcolo del primo versamento da effettuare all'inizio dell'esercizio successivo a titolo di operazioni già in corso". Nei due casi, l'obiettivo è di mantenere, in qualsiasi momento, la copertura dei rischi legati ai prestiti o alle garanzie di prestiti a titolo di operazioni già in corso o che potrebbero ragionevolmente essere avviate nel corso dell'anno. 5. Base di calcolo delle operazioni di prestito interessate dallo storno I calcoli dei versamenti per ogni decisione interessata dallo storno sono i seguenti: (1) BEI - Paesi dell'europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica: Decisione del Consiglio del 22 dicembre 1999 che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti in caso di perdite derivanti da prestiti a favore di progetti realizzati fuori della Comunità (Europa centrale ed orientale, paesi mediterranei, America latina ed Asia, Sudafrica) limitata ad un importo massimo globale di prestito di milioni di euro su un periodo di 7 anni, che inizia il 1 febbraio 2000 per l'europa centrale ed orientale, i paesi mediterranei ed i paesi dell'america latina e dell'asia ed il 1 luglio 2000 per il Sudafrica e che si conclude il 31 gennaio 2007 per tutte le regioni. 1 GU L 139 del , pag. 1. 3
4 Conformemente alla decisione del Consiglio, questi prestiti della BEI sono oggetto di una garanzia limitata al 65 % del totale dei crediti aperti. La garanzia della Comunità per i prestiti assegnati è limitata al 65% del massimale globale di milioni di euro, massimale aumentato in seguito all'adozione da parte del Consiglio di decisioni successive che modificano la decisione iniziale. Per il 2003, l'importo dei prestiti coperti era di milioni di euro, quello dei prestiti firmati al di milioni di euro. La divergenza constatata tra la stima alla base dei versamenti al Fondo e la realizzazione dei prestiti firmati al è di 181 milioni di euro. La BEI ritiene di essere in grado di firmare per il 2004 un importo di prestiti di milioni di euro. Tenuto conto del tasso di garanzia e delle correzioni operate, la base di copertura per il 2004 è di 1 728,35 milioni di euro, cioè un importo da coprire di 155,55 milioni di euro. (2) BEI Regioni baltiche della Russia: Decisione del Consiglio del 6 novembre 2001 (2001/777/CE) che accorda una garanzia della Comunità alla Banca europea per gli investimenti per le perdite derivanti da un'operazione speciale di prestito per la realizzazione di progetti ambientali selezionati nella parte russa del bacino del Mar Baltico che rientra nella "dimensione settentrionale". L'importo dell'aiuto, sotto forma di prestiti della BEI, è di 100 milioni di euro (GU n. L 292/41 del 9 novembre 2001, pagg. 41/42). Ai sensi dell'articolo 2 della decisione del Consiglio del 6 novembre 2001, la garanzia della Comunità per i prestiti assegnati è eccezionalmente portata al 100% del massimale globale di 100 milioni di euro deciso dal Consiglio. Per il 2003, l'importo dei prestiti coperti era di 40 milioni di euro. Poiché un prestito di 25 milioni di euro è stato firmato nel corso del 2003, la divergenza constatata tra la stima alla base dei versamenti al Fondo e la realizzazione dei prestiti firmati nel corso dell'esercizio 2003 è di 15 milioni di euro. La BEI ritiene d'altra parte di essere in grado di firmare nel corso del 2004 un importo di prestiti di 75 milioni di euro. Tenuto conto del tasso di garanzia e delle correzioni operate, la base di copertura per il 2004 è di 60 milioni di euro, cioè un importo da coprire di 5,4 milioni di euro. (3) Assistenza a medio termine all'albania: Decisione del Consiglio del 29 aprile 2004 riguardante un aiuto macrofinanziario a favore dell'albania. Questa decisione accorda a titolo della componente prestito un importo di 9 milioni di euro. La garanzia della Comunità per i prestiti assegnati in materia di operazioni d'assistenza finanziaria è del 100%. Tenuto conto del tasso di garanzia applicato, occorre predisporre per il 2004 la copertura per un importo di 0,81 milioni di euro. 4
5 II. PRELIEVO a) Denominazione della linea OPERAZIONI E STRUMENTI FINANZIARI Voce Riserva per prestiti e garanzie di prestiti a favore di e nei paesi terzi b) Dati in cifre al SND 1A. Stanziamenti dell'esercizio (bilancio iniziale + BR) B. Stanziamenti dell'esercizio (EFTA) 0 2. Storni 0 3. Stanziamenti definitivi dell'esercizio (1A+1B+2) Esecuzione degli stanziamenti definitivi dell'esercizio 0 5. Stanziamenti non utilizzati/disponibili (3-4) Fabbisogno fino a fine esercizio * 0 7. Prelievo proposto Percentuale del prelievo rispetto agli stanziamenti dell'esercizio (7/1A) (*) Senza oggetto per una linea di stanziamenti accantonati o in riserva 73,19% c) Motivazione dettagliata del prelievo Cfr. le motivazioni del punto 1 del rafforzamento. 5
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