Interpretazione Normativa. Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate

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1 Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Torna all'elenco 15/7/2011 Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Vedi anche Storico Il decreto 81/08 (art. 82) sui lavori in tensione prevede che: "È vietato eseguire lavori sotto tensione. Sono però consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di determinate condizioni". Per i sistemi elettrici di II e III categoria, ossia quelli alimentati a a tensione superiore a 1000 V, tra le condizioni da rispettare troviamo la seguente disposizione: "che i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, ad operare sotto tensione". Il decreto 4 febbraio 2011, emanato in attuazione di questa disposizione, definisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni delle aziende che effettuano lavori elettrici sotto tensione ed è entrato in vigore il 26/4/2011. Le imprese, oltre ad essere autorizzate, devono impiegare in questi lavori personale in possesso di idoneità e specifica formazione, i cui contenuti sono definti in un apposito allegato del decreto. Un documento di abilitazione poi viene rilasciato al personale dal datore di lavoro dopo il conseguimento dell'idoneità e dopo l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che quindi per questi lavoratori diventa obbligatoria. A cura di Mara Zavatti Interpretazione Normativa Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Il DM 4/2/2011 è stato emanato in attuazione del decreto 81 (art. 82 co. 2 lett. c). Si compone di 9 articoli e tre allegati ed è entrato in vigore il 26/4/2011 (pubblicato sulla G. U. n. 83 del 11/4/2011). Campo di applicazione (art. 1) Il decreto si applica ai lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: - ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; - alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. Il decreto prevede alcune operazioni che non costituiscono lavori sotto tensione a particolari condizioni e nel rispetto delle norme tecniche. In particolare le seguenti operazioni eseguite sugli impianti elettrici in tensione realizzati nel rispetto delle relative norme tecniche, purché si usino attrezzature e procedure conformi alle norme tecniche 1

2 ed il personale sia adeguatamente formato ed addestrato: a) la manovra degli apparecchi di sezionamento, di interruzione e di regolazione e dei dispositivi fissi di messa a terra ed in cortocircuito, nelle normali condizioni di esercizio; b) la manovra mediante fioretti isolanti degli apparecchi sopraelencati nelle normali condizioni di esercizio; c) l'uso di rivelatori e comparatori di tensione costruiti ed impiegati nelle condizioni specificate dal costruttore o dalle stesse norme; d) l'uso di rilevatori isolanti di distanze nelle condizioni previste di impiego; e) il lavaggio di isolatori effettuato da impianti fissi automatici o telecomandati; f) l'utilizzo di dispositivi mobili di messa a terra ed in cortocircuito; g) lavori nei quali si opera su componenti che fanno parte di macchine o apparecchi alimentati a tensione non superiore a 1000 V anche se funzionanti a tensione superiore. Definizioni (art. 2) Il decreto definisce cosa si intende per: a) lavoro sotto tensione: - lavoro eseguito sulle parti attive di un impianto elettrico che si trovano in tensione o che sono fuori tensione ma non collegate a terra ed in cortocircuito. - ogni altra attività in cui il lavoratore raggiunga con parti del suo corpo, con attrezzi, con equipaggiamenti o con dispositivi che vengono maneggiati, l'interno della zona dei lavori sotto tensione così come definita nella norma CEI EN b) parte attiva: conduttore o parte conduttrice, che in condizioni di servizio ordinario, è in tensione. c) messa a terra e in corto circuito: operazione con la quale le parti attive costituenti un impianto elettrico vengono collegate con la terra, direttamente o tramite un impianto di terra, e tra loro, direttamente o tramite parti conduttrici d) lavoro fuori tensione: lavoro eseguito su parti attive, dopo che queste sono state rese prive di tensione e di carica elettrica, sezionate da ogni possibile fonte di alimentazione e collegate a terra ed in corto circuito e) sperimentazione sotto tensione: attività che prevede lo sviluppo e l applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative propedeutica allo sviluppo di un lavoro sotto tensione. Criteri per il rilascio di autorizzazioni (art. 3) Le aziende per poter effettuare queste attività: - devono possedere autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione (l allegato I ne definisce la composizione, i compiti e l organizzazione) - devono essere in possesso dei requisiti dell allegato II. Le aziende autorizzate lo sono anche all'effettuazione della sperimentazione purché in possesso di specifica documentazione (punto dell allegato II). Effettuazione lavori sotto tensione (art. 4) I lavori sotto tensione sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche (come le CEI EN e CEI 11-15); c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione (artt. 5 e 6 di questo DM); d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto all art 7 di questo DM; e) i DPI rispondenti al decreto 81/08. Formazione e idoneità (art. 5) Il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell'allegato III. I corsi devono prevedere esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale. I soggetti formatori devono possedere i requisiti dell'allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro e salute. Abilitazione dei lavoratori (art. 6) Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro, dopo il: 2

3 - conseguimento del certificato di idoneità, - l attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che quindi diventa obbligatoria. L abilitazione: - è personale, - deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, - deve essere rinnovata annualmente, - è soggetta a revoca per inosservanza alle norme di sicurezza del lavoratore o di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento di abilitazione vale limitatamente alle attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato. Procedure obbligatorie per la gestione delle attrezzature per i lavori sotto tensione (art. 7) Le aziende autorizzate devono: - stabilire idonee procedure per l identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti, - per le verifiche periodiche devono rivolgersi a laboratori di prova accreditati, esterni o interni all'azienda. In mancanza di leggi o norme tecniche per una specifica attrezzatura, l uso della stessa è consentito purchè il datore di lavoro dell azienda autorizzata abbia effettuato un adeguata e documentata valutazione del rischio che assicuri l esistenza di necessarie condizioni di sicurezza. Diritto di riconoscimento per aziende già operanti (art. 8) Le aziende già operanti sulla base: - del DM 9 giugno 1980 Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ente nazionale per l'energia elettrica ; e - del DM 13 luglio 1990, n. 442 Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra e Volts, hanno diritto al riconoscimento, purchè entro 24 mesi (26/4/2013) si adeguino al DM, altrimenti perdono l abilitazione. I DM sopra citati sono abrogati dal 26/4/2011. Allegati I, II e III L allegato I definisce la Commissione per i lavori sotto tensione in termini di composizione, compiti e organizzazione. L allegato II prevede le modalità per l'autorizzazione, i requisiti minimi delle aziende e del controllo delle aziende. Per ottenere l autorizzazione le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi tra cui: - sistemi di organizzazione e controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN e CEI certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001: dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc. L autorizzazione ha validità triennale rinnovabile. L allegato III definisce le Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori. Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI (quali in particolare CEI EN e CEI 11-15). I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi. Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. La parte teorica non deve essere inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. E previsto un corso di aggiornamento periodico, ogni 5 anni, della durata non inferiore a 20 ore. Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Sono poi stabiliti anche i requisiti dei soggetti formatori e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione che, anche in questo caso, ha validità triennale e può essere rinnovata. 3

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5 Ti trovi in: CNA Interpreta / Ambiente e sicurezza / Sicurezza / Impianti elettro-termo-idraulici / Aspetti generali per Impianti elettro-termo-idraulici Imprese Lavori elettrici sotto tensione - requisiti imprese autorizzate Il decreto 81/08 (art. 82) sui lavori in tensione prevede che: "È vietato eseguire lavori sotto tensione. Sono però consentiti nei casi in cui le tensioni su cui si opera sono di sicurezza, secondo quanto previsto dallo stato della tecnica o quando i lavori sono eseguiti nel rispetto di determinate condizioni". Per i sistemi elettrici di II e III categoria, ossia quelli alimentati a a tensione superiore a 1000 V, tra le condizioni da rispettare troviamo la seguente disposizione: "che i lavori su parti in tensione siano effettuati da aziende autorizzate, con specifico provvedimento del Ministero del Lavoro, ad operare sotto tensione". Il decreto 4 febbraio 2011, emanato in attuazione di questa disposizione, definisce i criteri di rilascio delle autorizzazioni delle aziende che effettuano lavori elettrici sotto tensione ed è in vigore dal 26/4/2011. Le imprese, oltre ad essere autorizzate, devono impiegare in questi lavori personale in possesso di idoneità e specifica formazione, i cui contenuti sono definti in un apposito allegato del decreto. Un documento di abilitazione poi viene rilasciato al personale dal datore di lavoro dopo il conseguimento dell'idoneità e dopo l'attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che quindi per questi lavoratori diventa obbligatoria. Il decreto si applica ai lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V. In particolare si applica: - ai lavori sotto tensione eseguiti da parte di operatori agenti dal suolo, dai sostegni delle parti in tensione, dalle parti in tensione, da supporti isolanti e non, da velivoli e da qualsiasi altra posizione atta a garantire il rispetto delle condizioni generali per l'esecuzione dei lavori in sicurezza; - alla sperimentazione sotto tensione che preveda lo sviluppo e l'applicazione di modalità, di tipologie di intervento e di attrezzature innovative. Il decreto prevede poi alcune operazioni che non costituiscono lavori sotto tensione a particolari condizioni e nel rispetto delle norme tecniche. Le aziende per poter effettuare queste attività: - devono possedere autorizzazione da parte del Ministero del lavoro e Ministero della salute che si avvalgono a tal fine della Commissione per i lavori sotto tensione (l allegato I ne definisce la composizione, i compiti e l organizzazione) - devono essere in possesso dei requisiti dell allegato II. Le aziende autorizzate lo sono anche all'effettuazione della sperimentazione purché in possesso di specifica documentazione (punto dell allegato II). Effettuazione lavori sotto tensione (art. 4) I lavori sotto tensione sono consentiti se eseguiti nel rispetto delle seguenti condizioni: a) i lavori siano effettuati da aziende autorizzate; b) l'organizzazione e le procedure di lavoro adottate siano tali da garantire la sicurezza dei lavori sotto tensione secondo le pertinenti norme tecniche (come le CEI EN e CEI 11-15); c) l'esecuzione dei lavori sia affidata dal datore di lavoro dell'azienda autorizzata a lavoratori in possesso del documento di abilitazione (artt. 5 e 6 di questo DM); d) le attrezzature utilizzate siano conformi a quanto disposto all art 7 di questo DM; e) i DPI rispondenti al decreto 81/08. 5

6 Il personale che opera sotto tensione deve essere formato attraverso corsi di formazione con caratteristiche e contenuti definiti nell'allegato III. I corsi devono prevedere esami finali per il rilascio del relativo certificato personale di idoneità alla effettuazione dei lavori sotto tensione. L idoneità deve essere riferita alle effettive mansioni cui è destinato il personale. I soggetti formatori devono possedere i requisiti dell'allegato III e devono essere autorizzati dai Ministeri del lavoro e salute. Il documento di abilitazione è rilasciato dal datore di lavoro, dopo il: - conseguimento del certificato di idoneità, - l attivazione della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente, che quindi diventa obbligatoria. L abilitazione: - è personale, - deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato, - deve essere rinnovata annualmente, - è soggetta a revoca per inosservanza alle norme di sicurezza del lavoratore o di giudizio di non idoneità espresso dal medico competente. Il documento di abilitazione vale limitatamente alle attività svolte dall'azienda autorizzata che lo ha rilasciato. Le aziende autorizzate devono: - stabilire idonee procedure per l identificazione delle responsabilità e la rintracciabilità delle azioni per la scelta, l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle attrezzature secondo le indicazioni e dei fabbricanti, - per le verifiche periodiche devono rivolgersi a laboratori di prova accreditati, esterni o interni all'azienda. In mancanza di leggi o norme tecniche per una specifica attrezzatura, l uso della stessa è consentito purchè il datore di lavoro dell azienda autorizzata abbia effettuato un adeguata e documentata valutazione del rischio che assicuri l esistenza di necessarie condizioni di sicurezza. Le aziende già operanti sulla base: - del DM 9 giugno 1980 Riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per i lavori elettrici effettuati sotto tensione dall'ente nazionale per l'energia elettrica ; e - del DM 13 luglio 1990, n. 442 Regolamento recante riconoscimento di efficacia di un sistema di sicurezza per lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale con tensione nominale di esercizio compresa tra e Volts, hanno diritto al riconoscimento, purchè entro 24 mesi (26/4/2013) si adeguino al DM, altrimenti perdono l abilitazione. Allegati I, II e III L allegato I definisce la Commissione per i lavori sotto tensione in termini di composizione, compiti e organizzazione. L allegato II prevede le modalità per l'autorizzazione, i requisiti minimi delle aziende e del controllo delle aziende. Per ottenere l autorizzazione le aziende devono poter dimostrare il possesso dei requisiti minimi tra cui: - sistemi di organizzazione e controllo e procedure rispondenti a quanto stabilito dalle norme CEI, quali in particolare le norme CEI EN e CEI certificazione UNI EN ISO 9001:2000 e OHSAS 18001: dimostrare di avere attrezzature, personale, assicurazioni, esperienza ecc. L autorizzazione ha validità triennale rinnovabile. L allegato III definisce le Caratteristiche, indirizzi e requisiti dei corsi di formazione, requisiti dei soggetti formatori e modalità di autorizzazione dei soggetti formatori. Si considerano idonei i corsi realizzati secondo quanto stabilito dalle norme tecniche del CEI (quali in particolare CEI EN e CEI 11-15). I corsi possono differenziarsi per livello e complessità dei lavori da eseguirsi. Ogni corso di formazione deve essere di tipo teorico-pratico. 6

7 La parte teorica non deve essere inferiore a 120 ore per il primo corso di idoneità. E previsto un corso di aggiornamento periodico, ogni 5 anni, della durata non inferiore a 20 ore. Le esercitazioni pratiche devono consentire a tutti di comprendere le tecniche e sviluppare le abilità operative per realizzare in sicurezza quanto previsto dagli obiettivi del corso. Sono poi stabiliti anche i requisiti dei soggetti formatori e le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione che, anche in questo caso, ha validità triennale e può essere rinnovata. 7

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