REGOLAMENTO PER L INCENTIVAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI ATTIVITA IMPRENDITORIALI

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1 REGOLAMENTO PER L INCENTIVAZIONE DEI NUOVI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI DI ATTIVITA IMPRENDITORIALI POIC (Progetti Operativi di Imprenditorialità Comunale) Approvato con Deliberazione di C.C. n. 49 del

2 INDICE ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE E SCOPO DEL REGOLAMENTO... 3 ART. 2 SOGGETTI BENEFICIARI E REQUISITI... 4 ART. 3 SETTORI STRATEGICI... 6 ART. 4 - AGEVOLAZIONI IN MATERIA DI TRIBUTI COMUNALI... 7 ART. 5 CUMULABILITA E LIMITI... 9 ART. 6 ESCLUSIONI E REVOCHE... 9 ART. 7 PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE -MODALITÀ DI CONCESSIONE DELLE AGEVOLAZIONI ART. 8 ATTIVITÀ DI CONTROLLO ART. 9 TUTELA DEI DATI PERSONALI ART. 10 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO E DEGLI ATTI ART. 11 ENTRATA IN VIGORE

3 Art. 1 Ambito di applicazione e scopo del Regolamento Il presente Regolamento è adottato nell ambito della potestà legislativa e regolamentare del Comune, ai sensi dell art. 7 del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico delle Leggi sull Ordinamento degli Enti Locali). Il Comune di Guspini, nell esercizio della propria autonomia, provvede nelle forme stabilite dalla legge e dal presente Regolamento all erogazione di contributi ed agevolazioni a beneficio di soggetti economici, anche in attuazione dell art. 12 della L. 7 agosto 1990 n. 241, nel pieno rispetto dei principi di equità, imparzialità, trasparenza ed efficacia, con la finalità ultima della più vasta utilità sociale della comunità e del suo sviluppo. Il Regolamento disciplina le agevolazioni previste a favore degli imprenditori che operano nel territorio del Comune di Guspini, con particolare riguardo per i nuovi imprenditori e per l avvio di iniziative economiche nuove o per la creazione di nuova occupazione sul territorio comunale. Sono da intendersi nuovi imprenditori i titolari di imprese già costituite da non più di 36 mesi all atto di presentazione all Ente della domanda di agevolazione a valere sul presente Regolamento. La concessione delle agevolazioni è finalizzata: a stimolare ed incentivare il potenziamento dell economia locale alla tutela dell interesse collettivo individuabile nell incremento del tessuto produttivo ai fini della crescita e del miglioramento della qualità di servizi fruibili da parte della comunità all incremento dimensionale del tessuto produttivo/imprenditoriale complessivo, garantito dall avvio di nuove unità produttive localizzate sul territorio comunale alla possibilità di concedere dei benefici a tutti i soggetti che presentano i requisiti richiesti anche in considerazione del diverso assetto e delle esigenze del territorio comunale. 3

4 Le attività che potranno fruire dei benefici sono quelle artigianali, le piccole e medie imprese come definite con Raccomandazione della Commissione n.96/280/ce), costituite nelle forme previste dalla legge. Le agevolazioni in materia di tributi comunali consistono nella concessione di contributi finalizzati alla copertura totale o parziale di Imposta Municipale Unica (IMU), di Tassa Rifiuti e Servizi (TARES), e di altri tributi comunali (TOSAP e imposte sulla pubblicità), e comunque secondo il titolo e la disponibilità dell immobile vantata dal beneficiario, nel rispetto degli equilibri di bilancio e delle disponibilità di risorse finanziarie all uopo destinate da parte dell Amministrazione Comunale. Le agevolazioni saranno destinate esclusivamente alla compensazione dei tributi versati da parte delle attività di impresa in riferimento ad immobili direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell attività di impresa da parte dei soggetti aventi i requisiti di cui al successivo articolo 2. L ammissione ai benefici avrà durata limitata ai tre anni successivi alla data di concessione delle agevolazioni. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge ed i Regolamenti comunali vigenti in materia di entrate tributarie. 4

5 Art. 2 Soggetti beneficiari e requisiti Possono fruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento i soggetti in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti: avviare una nuova attività di impresa sul territorio comunale di Guspini; avviare sul territorio del Comune di Guspini una nuova unità locale operativa o creare nuova occupazione; essere nuovi imprenditori: con tale espressione sono da intendersi i titolari di imprese già costituite da non più di 36 mesi all atto di presentazione all Ente della domanda di agevolazione a valere sul presente Regolamento. Un ulteriore requisito che dovrà essere posseduto dai soggetti richiedenti congiuntamente alla nuova attività di impresa è la partecipazione al Fondo POIC Fondo Sociale Europeo - Progetti Operativi Per L imprenditorialità Comunale (POIC), certificato dall accesso ai finanziamenti previsti ed erogati dal soggetto attuatore SFIRS SpA. La fruizione dei finanziamenti erogati dalla SFIRS e lo status di nuovo imprenditore devono essere considerati quali condizioni di accesso per poter beneficiare delle agevolazioni di cui al presente Regolamento. 5

6 Art. 3 Settori strategici Ai fini della concessione delle agevolazioni di cui al presente Regolamento una specifica premialità verrà attribuita alle imprese attive nei settori ed attività di seguito elencate, ritenuti strategici dall Amministrazione Comunale: TURISMO Con particolare riferimento alle attività di: _ Turismo ambientale e culturale; _ Ippoturismo; _ Cicloturismo e più in generale Turismo attivo (es. trekking, windsurf, kayak, arrampicata, deltaplano, paracadutismo, parapendio, nordic walking); Con esclusione di: Turismo rurale, Attività ricettive extra alberghiere come definite dalla L.R. 12 agosto 1998 n. 27, attività ricettive alberghiere. ARTIGIANATO Artigianato come definito dalla Legge 8 Agosto 1985 nr. 443 Legge-Quadro sull'artigianato, con particolare riferimento all Artistico e tradizionale, come definito dal D.P.R. 25 maggio 2001 n. 288, alle attività tradizionali in genere ed a quelle di produzione di prodotti tipici locali; di servizio, direttamente collegato al settore turistico culturale della valorizzazione della tradizione locale. Con esclusione: delle attività di: Servizio di barbiere, parrucchiere ed affini, Acconciatori, Lavoranti in capelli, Truccatori, centri estetici ed estetiste. SERVIZI _ Culturali e del sociale (servizi alla persona); _ Ambientali; _ Turistici. Restano comunque escluse le attività di ristorazione, bar ecc. 6

7 ATTIVITA CONNESSE ALLA GREEN ECONOMY _ Recupero, smaltimento e riutilizzo rifiuti 1. Le attività devono avere il carattere della novità e non devono costituire mera prosecuzione di attività svolte precedentemente da altri soggetti e non ricadere in altre cause di esclusione, come meglio specificato al successivo art L impresa dovrà avere la sede operativa nel Comune di Guspini, nel medesimo immobile per il quale vengono richieste le agevolazioni di cui al presente Regolamento e che deve essere direttamente ed interamente utilizzato per lo svolgimento della nuova attività. 3. Tutti i requisiti devono essere posseduti per tutto il periodo durante il quale il soggetto beneficia dei contributi di cui al presente Regolamento. Art. 4 Agevolazioni in materia di tributi comunali e criteri di ripartizione Fondo 1. Per i tre anni di attività successivi alla concessione delle agevolazioni, nel rispetto degli equilibri di bilancio e della disponibilità di risorse finanziarie all uopo destinate dall Amministrazione Comunale di Guspini, i soggetti beneficiari potranno richiedere delle agevolazioni finalizzate alla copertura, parziale o totale, dell Imposta Municipale Unica (IMU), della Tassa Rifiuti e Servizi (TARES), della TOSAP (Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche), dell Imposta sulla Pubblicità, o degli eventuali tributi locali che dovessero essere istituiti in sostituzione di quelli elencati ed anche in deroga al limite minimo stabilito dalla legge al momento in cui le deliberazioni sono assunte. 7

8 Si specifica che, sempre nel pieno rispetto degli equilibri di bilancio e della disponibilità di risorse finanziarie all uopo destinate dall Amministrazione, le agevolazioni saranno destinate al rimborso (parziale o totale) dei tributi locali attraverso la seguente articolazione: quota del 35 % del fondo disponibile ripartita fra tutte le imprese ritenute ammissibili a seguito di apposita valutazione degli uffici comunali competenti; quota del 65% del fondo disponibile ripartita fra tutte le imprese attive nei settori ritenuti strategici dall Amministrazione e indicati all art.3. Eventuali risorse finanziarie non utilizzate in ambito di una delle tre categorie sopra indicate verranno automaticamente traslate in maniera proporzionale sulle altre. Gli immobili per i quali viene richiesta l agevolazione dovranno essere posseduti e direttamente ed interamente utilizzati per lo svolgimento dell'attività da parte dei soggetti beneficiari. 2. I soggetti che usufruiscono dell'agevolazione di cui al precedente comma 1 sono comunque tenuti ad osservare termini e modalità vigenti per la presentazione delle denunce, nonché di ogni altro atto e adempimento richiesto in materia di tributi comunali. Il mancato rispetto delle regole di cui sopra comporterà l'applicazione delle sanzioni vigenti L'agevolazione cessa di avere efficacia a decorrere dal quarto anno successivo alla concessione dell agevolazione. 4. L agevolazione, sotto forma di rimborso, sarà corrisposta nell anno solare successivo a quello di riferimento, previa verifica dei requisiti richiesti e secondo modalità stabilite direttamente dal Responsabile del Servizio. 8

9 Art. 5 Cumulabilità e limiti 1. Le agevolazioni di cui al presente Regolamento sono cumulabili con altri tipi di incentivi previsti da altri Enti o Istituti pubblici o privati. I contributi di cui sopra rientrano nel campo di applicazione del regime de minimis di cui al Regolamento dell Unione Europea Regolamento CE n. 1998/2006 (GUCE L. 379/5 del 28 dicembre 2006), pertanto per poter usufruire dell agevolazione è necessario che non siano superati i limiti previsti per ciascuna impresa, tale condizione dovrà essere certificata da apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. 2. In nessun caso potranno essere riconosciuti rimborsi corrispondenti ad un importo superiore ai tributi locali corrisposti dalle imprese all Amministrazione Comunale nell annualità precedente. Art. 6 Esclusioni e revoche 1. Restano escluse dalle presenti agevolazioni le attività di cui all art. 1 che siano cessate e nuovamente iniziate, riconducibili allo stesso soggetto fisico anche se in forma giuridica diversa, seppur in locali diversi, entro due anni dalla sua precedente cessazione. 2. Analogamente restano escluse le attività avviate da uno stesso soggetto, anche se in forma giuridica diversa, a cui sia riconducibile già altra attività dello stesso tipo già esistente nel territorio comunale, qualora quest ultima venga cessata nei due anni successivi all apertura della nuova. 3. Restano infine escluse le attività considerate come mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti. Tale fattispecie si verifica quando l attività viene svolta, ancorchè da un altro soggetto, in sostanziale continuità con la 9

10 precedente, presentando il carattere della novità unicamente sotto l aspetto formale. A titolo esemplificativo, devono comunque ritenersi mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti le seguenti situazioni di inizio attività, verificatesi entro due anni: a) acquisto o affitto d azienda b) successione o donazione d azienda c) operazione di trasformazione d) operazione di scissione e fusione d azienda. 4. I soggetti che intendono usufruire delle agevolazioni di cui al presente Regolamento, per tutto il periodo interessato dalle stesse, devono essere in regola con tutti i versamenti dovuti a qualsiasi titolo al Comune di Guspini. 5. La mancanza anche di uno solo dei requisiti dettagliati all art. 2 comporterà l automatica esclusione ovvero la decadenza dal beneficio ottenuto. 6. L agevolazione si intende revocata ove l attività cessi prima dei tre anni successivi alla concessione dell agevolazione o non sia esercitata per almeno sei mesi per ciascun anno solare. Il mancato rispetto di tali prescrizioni determina la decadenza dal beneficio ed il recupero delle eventuali somme erogate. Art. 7 Presentazione delle domande - Modalità di concessione delle agevolazioni 1. I soggetti che intendono avvalersi delle agevolazioni di cui al presente Regolamento devono presentare domanda-autocertificazione ai sensi del D.P.R , n. 445, al Comune di Guspini entro il termine indicato dall Amministrazione e stabilito con Determinazione del Responsabile del competente Servizio, utilizzando l apposito modulo autocertificazione disponibile presso il Comune di Guspini e sul sito internet istituzionale all indirizzo sezione modulistica, mediante il quale 10

11 dovranno attestare la sussistenza delle condizioni di diritto e di fatto di cui al presente Regolamento. 2. Le domande-autocertificazioni devono essere inoltrate a mezzo servizio postale con raccomandata A.R.o consegnate a mano all Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di apertura al pubblico al Comune di Guspini Vai Don Minzoni Guspini (VS) o inviate tramite PEC (protocollo@pec.comune.guspini.vs.it) 3. Nel caso di spedizione a mezzo posta fa fede la data di spedizione risultante dal timbro postale, qualora la spedizione avvenga via pec farà fede la ricevuta di accettazione e la ricevuta di avvenuta consegna. Qualora il termine ultimo coincida con un giorno festivo, lo stesso si intende prorogato al primo giorno feriale immediatamente successivo. 4. Il termine indicato tramite l atto di cui al precedente comma 1 è perentorio. Le domande pervenute oltre il predetto termine saranno considerate irricevibili. Art. 8 Attività di controllo 1. Il Comune di Guspini, provvederà al controllo delle domande - autocertificazioni di cui al precedente articolo 7, entro il termine indicato dall Amministrazione e stabilito con Determinazione del Responsabile del competente Servizio. 2. I richiedenti devono risultare in possesso di tutti i requisiti richiesti dal presente Regolamento per tutta la durata dell agevolazione. La mancanza o la perdita anche di uno solo di detti requisiti, determinerà l immediata revoca del beneficio. 11

12 Art. 9 Tutela dei dati personali 1. Il Comune di Guspini garantisce che il trattamento dei dati personali in suo possesso si svolgerà nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, ai sensi del D.lgs , n. 196 e successive modifiche ed integrazioni e successive modifiche ed integrazioni. Art. 10 Pubblicità del Regolamento e degli atti 1. Copia del presente Regolamento, a norma dell art. 22 della Legge , n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento. Il presente Regolamento verrà pubblicato nel sito internet istituzionale del Comune di Guspini. Art. 11 Entrata in vigore 1. Il presente regolamento entra in vigore una volta divenuta esecutiva la deliberazione che lo approva. 12

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