SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL
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1 SCUOLA FORENSE ORDINE DEGLI AVVOCATI DI TREVISO INCONTRO DEL Gli indici della natura subordinata del rapporto di lavoro Relazione dell Avv. Paolo Valla * * * Traccia dei casi da trattare Controversia Fallimento B. Srl / X Con ricorso ex art.98 L.F. il sig. X proponeva opposizione avverso il decreto con cui il Giudice Delegato del fallimento B. Srl aveva respinto la sua domanda diretta ad ottenere l ammissione del passivo del fallimento della somma di ,60 in via privilegiata ex art.2751 bis n.1 c.c.. A fondamento della domanda l opponente evidenziava che l attività di lavoro dallo stesso svolta dal gennaio 2002 al luglio 2005, pur formalmente qualificata quale rapporto di consulenza, presentava tutti i requisiti del rapporto di lavoro subordinato, sostanziandosi nelle mansioni di direttore dell ufficio commerciale inquadrabile nella qualifica di quadro 7 livello secondo la declaratoria del C.C.N.L. Metalmeccanici Industria applicato dalla B. Srl. Affermava poi che il recesso dal rapporto di lavoro attuato a seguito della dichiarazione di fallimento era da considerarsi quale licenziamento illegittimo in quanto difettava di forma scritta ed era privo di giusta causa o giustificato motivo. Chiedeva quindi di essere ammesso al passivo per il credito derivante da differenze retributive, indennità sostitutiva del mancato preavviso, risarcimento danni da illegittimo licenziamento, indennità sostitutiva della reintegra. Si costituiva la Curatela del fallimento B. Srl contestando le domande dell opponente e rilevando che lo stesso aveva intrattenuto con la B. Srl esclusivamente un rapporto di lavoro autonomo in forza del contratto di consulenza stipulato in data
2 La Curatela rilevava che: - con il contratto di consulenza era stato conferito al sig. X l incarico di costituire una rete di vendita in Italia e all estero e di mettere in essere tutte le migliori azioni di marketing e commerciali ai fini di sviluppare le vendite; - fin dall inizio il rapporto di era costituito e svolto, per comune volontà delle parti, nelle forme di una collaborazione coordinata e continuativa che escludeva ogni vincolo di subordinazione; - l opponente era libero di determinare i tempi e le modalità di svolgimento delle proprie prestazioni, non era tenuto al rispetto di alcun vincolo d orario, non osservava l orario di lavoro dei dipendenti della B. Srl e non doveva chiedere permessi o autorizzazioni in caso di assenza; - a fronte dei compensi percepiti l opponente aveva emesso fatture imputando i predetti compensi alle prestazioni professionali effettuate. Il Giudice Istruttore riteneva di non ammettere le prove per testi articolate dalle parti in quanto irrilevanti e la causa veniva decisa dal Tribunale di Treviso. La domanda di ammissione al passivo del fallimento dell asserito credito veniva respinta con la seguente motivazione: Occorre premettere che, per costante interpretazione giurisprudenziale, al di là della qualificazione formale avanzata dalle parti, l elemento che contraddistingue il rapporto di lavoro subordinato rispetto al rapporto di lavoro autonomo e che assume la funzione di parametro di individuazione della natura subordinata del rapporto stesso é il vincolo di soggezione personale del lavoratore al potere organizzativo, direttivo e disciplinare del datore di lavoro (che necessita della prova di idonei indici rilevatori, incombente sullo stesso lavoratore), mentre altri elementi quali la continuità della prestazione, l osservanza di un orario, la forma della retribuzione e l assenza di rischio, assumono natura meramente sussidiaria e non decisiva, ben potendo sussistere
3 sia nel rapporto di lavoro subordinato che in quello di lavoro autonomo. Tanto chiarito, venendo al caso in esame, le pretese dell opponente conseguenti alla qualificazione del rapporto di lavoro dallo stesso intrattenuto con la società poi fallita come di tipo subordinato, non possono trovare accoglimento, non risultando dimostrato in giudizio il vincolo di subordinazione, ossia il potere dispositivo, direttivo, di controllo disciplinare cui il sig. X sarebbe stato sottoposto nel periodo di lavoro prestato in favore della B. Srl. Né a tale fine potevano, come possono, rivelarsi determinanti le prove per testi richieste dall opponente, vertendo tutte le circostanze dedotte nei capitoli articolati sull orario osservato, sulla continuità della prestazione, sulla mancata partecipazione agli utili della società, sulle modalità di erogazione del compenso, sulla natura delle prestazioni svolte, elementi questi, per come evidenziato, affatto decisi per individuare la natura subordinata del rapporto stesso. La richiamata sentenza ha fatto applicazione del principio giurisprudenziale secondo cui quando le parti, nel regolare i loro reciproci interessi, hanno dichiarato di voler escludere l elemento della subordinazione, non si può pervenire ad una diversa qualificazione del rapporto se non si dimostra che in concreto l elemento predetto si sia di fatto realizzato nello svolgimento del rapporto medesimo. Una volta qualificato dalle parti il rapporto come autonomo, l onere di provare la natura subordinata del rapporto, specie quando lo stesso ben si presti ad essere svolto sia in regime di subordinazione che di autonomia, incombe rigorosamente sulla parte che assume una diversità della situazione di fatto rispetto a quella risultante dalla pattuizione. Ripetutamente la giurisprudenza ha affrontato l ipotesi in cui i collaboratori e i consulenti hanno preteso di qualificare come subordinato, dopo la sua cessazione, un rapporto al quale avevano contrattualmente attribuito natura autonoma. Nella soluzione di tali questioni la giurisprudenza ha ritenuto di costruire nell indagine
4 fattuale la subordinazione come espressione di un vincolo contrattuale preesistente e non meramente emergente a posteriori come insieme di circostanze: ciò perché l indagine che a posteriori riguarda i singoli eventi successivi, attribuendo loro arbitrariamente un unità che é determinata solo da una mera collocazione temporale, non é ritenuta qualificante, appunto perché vincolata ad indizi che qualificanti non sono, in quanto comuni sia alla tipologia del lavoro subordinato sia a quella del lavoro autonomo. Sotto tale profilo si é ritenuto che la conformità tra il comportamento ed il significato che tale comportamento assume rende contraria ai doveri di buona fede la contestazione del regolamento di interessi attuata solo ex post, e cioé a relazioni terminate, quando ormai dalla subordinazione possono essere tratti dal prestatore i soli vantaggi della normativa in tema di risoluzione del rapporto e delle contribuzioni, senza subirne, nel vincolo, gli obblighi. Controversia D.P. Srl / Inps La D.P. Srl proponeva opposizione avverso la cartella esattoriale emessa dall Inps di Belluno a seguito di un verbale di accertamento con il quale si contestava la legittimità di alcuni contratti di collaborazione coordinata e continuativa a progetto/programma. Si costituiva l Inps sostenendo la natura subordinata del rapporto intercorso fra la D.P. Srl e i collaboratori a progetto. La ricorrente evidenziava che: - i contratti a progetto/programma escludevano la soggezione dei collaboratori al potere direttivo, di controllo e disciplinare del committente; - i predetti contratti non prevedevano alcun orario di lavoro né altri vincoli tipici del rapporto di lavoro subordinato; - i collaboratori a progetto erano del tutto liberi di determinare i tempi e le modalità di svolgimento della propria attività.
5 Venivano quindi assunte le prove testimoniali. La causa veniva decisa con sentenza del Giudice Unico del Lavoro del Tribunale di Belluno che dichiarava l infondatezza della pretesa dell Inps nei confronti della ricorrente. La richiamata sentenza, dopo aver rilevato che dall escussione dei testi era emerso che gli stessi avevano prestato la loro collaborazione senza alcun vincolo di subordinazione, riteneva la validità ed efficacia dei contratti stipulati ai sensi degli art D. Lgs. n.276/2003. Le predette disposizioni definiscono il lavoro a progetto come quello riconducibile ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o parti di esso, determinati dal committente e gestiti autonomamente dai collaboratori in funzione del risultato. Il contratto di lavoro a progetto o a programma può avere ad oggetto la realizzazione di qualsiasi opera o la prestazione di servizi di qualunque natura, a condizione che ricorra il presupposto dell autonomia del collaboratore. Sulla base delle risultanze istruttorie, la richiamata sentenza ha fatto quindi applicazione del principio secondo cui é impossibile ricondurre alla categoria del lavoro dipendente rapporti caratterizzati dall assenza di qualsiasi elemento di subordinazione.
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