CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI. Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale

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1 CITTÀ di CASALNUOVO di NAPOLI Regolamento sull Ordinamento Generale degli Uffici e dei Servizi. L Avvocatura Municipale Adottato con deliberazione di Giunta Comunale n.238 del 29/10/2010 1

2 Art. 1 - Costituzione e struttura - È istituita l Avvocatura Municipale, giusta deliberazione di G.M. n.. L Avvocatura Municipale è collocata in posizione di Staff, organizzata in struttura autonoma, con sostanziale estraneità all apparato amministrativo, in posizione di totale indipendenza da tutti i settori previsti in organico, nel rispetto dell autonomia professionale forense. La stessa risponde, nell espletamento del mandato professionale, direttamente ed unicamente al Sindaco. La procura alle liti è conferita, per ogni singolo grado di giudizio, dal Sindaco o, in caso di assenza o impedimento del Sindaco, dal Vice Sindaco. L Avvocatura normalmente si domicilia presso la sede dell Ente. Art. 2 - Composizione L Avvocatura Municipale consta: - di un Area Legale, composta da un funzionario avvocato responsabile e da altri dipendenti assegnati all Ufficio, inquadrati col profilo di Avvocato, in possesso dell abilitazione all esercizio della professione ed iscritti nell elenco speciale dell Albo degli Avvocati, di cui all art. 3, comma 4, del R.D.L n. 1578, convertito con L n. 36; - di un Area Amministrativa, composta da un responsabile amministrativo e dal personale amministrativo di supporto per lo svolgimento dell attività non professionale di competenza dell Avvocatura. Al responsabile dell Area Amministrativa sono attribuite le funzioni previste dall art. 107 D.Lgs. 267/2000. Gli Avvocati dell Area Legale non svolgono attività di gestione amministrativa, finanziaria e di personale. In applicazione del Regolamento per la formazione permanente, approvato dal Consiglio Nazionale Forense in data 13 luglio 2007, tutti gli avvocati che compongono l Avvocatura hanno l obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune. In virtù della peculiarità dello status degli avvocati dipendenti dell Ente, impegnati in delicati compiti ed in attività in gran parte svolti all esterno degli uffici comunali, gli stessi vengono esonerati dall obbligo di registrare l inizio e la fine del servizio attraverso il sistema di rilevazione automatica delle presenze. L attestazione della presenza in ufficio da parte dei legali dell Ente avviene attraverso l apposizione della firma su un registro, all uopo predisposto dal Settore Organizzazione e Gestione Risorse Umane. Art. 3 2

3 - Compiti L Avvocatura provvede alla tutela legale dei diritti e degli interessi del Comune, secondo le norme contenute nel presente regolamento. Spettano all Avvocatura la rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio nelle controversie civili, amministrative e speciali, in cui è parte il Comune, ivi comprese le costituzioni di parte civile nell ambito dei procedimenti penali. Gli avvocati esercitano le loro funzioni innanzi alle autorità giudiziarie secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio, previo conferimento d incarico mediante deliberazione di Giunta. L Avvocatura cura, altresì, l istruttoria e la gestione delle controversie stragiudiziali e degli arbitrati. L Avvocatura provvede al recupero dei crediti maturati dall Ente e propone alla Giunta Comunale eventuali dilazioni e rateizzazioni. L Avvocatura, oltre alla tutela legale dei diritti e degli interessi dell Amministrazione, collabora, su richiesta: - con il Segretario Comunale nell espletamento dei compiti di cui al comma 2, art. 97 del T.U. EE. LL.; - con i Dirigenti dell Ente in ordine alla conformità dell azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai Regolamenti. Art. 4 - Altre attività dell Avvocatura Municipale Oltre ai compiti di cui all art. 3, l Avvocatura Municipale fornisce, su richiesta scritta degli Organi di indirizzo politico, del Segretario Generale e dei Dirigenti, consulenza giuridica e pareri legali su questioni di diritto di particolare complessità. Inoltre esprime il proprio parere in merito alla promozione, abbandono, rinuncia e transazione dei giudizi. L Avvocatura predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali, d accordo con gli uffici interessati, ovvero esprime pareri sugli atti di transazione redatti dagli uffici. I pareri sono resi, di norma, entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termini più brevi per motivi di urgenza o più lunghi per questioni di particolare complessità. Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell Ente Ogni articolazione della struttura dell Ente è tenuta a trasmettere all Avvocatura tempestivamente, e comunque nei tempi dalla stessa indicati, tutte le comunicazioni e notificazioni ricevute in relazione ai giudizi in cui il Comune è parte. A tal fine, mediante apposito ordine di servizio, ciascun Responsabile individua nel Settore di competenza un dipendente 3

4 responsabile dei rapporti con l Avvocatura, cui la stessa si rivolgerà per richiedere quanto previsto nel presente articolo. Le singole strutture dell Ente sono tenute a fornire all Avvocatura tutti i chiarimenti, le notizie ed i documenti necessari per l adempimento dei suoi compiti, con particolare riguardo alla costituzione in giudizio, al fine di consentire il più proficuo svolgimento del mandato difensivo e scongiurare decadenze e prescrizioni che potrebbero ledere gli interessi dell Ente. Gli uffici sono anche tenuti a fornire, a richiesta, gli eventuali supporti tecnici e professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell avvocato interno e/o esterno incaricato di seguire i giudizi. Art. 6 - Compensi dell Avvocatura Municipale Sono corrisposti i compensi professionali, nella misura e secondo le modalità di seguito individuate, agli Avvocati in servizio presso l Avvocatura Municipale, iscritti nell elenco speciale annesso all Albo degli Avvocati con esercizio limitato agli affari del Comune di Casalnuovo di Napoli, che assumono in modo continuativo incarichi di rappresentanza e difesa dell Ente, innanzi a tutti gli organi di giurisdizione ordinaria, amministrativa e speciale nonché nei procedimenti arbitrali e stragiudiziali. Art. 7 - Presupposti per i compensi Ai sensi e per gli effetti dell art. 27 del CCNL del Personale non dirigente, i compensi di natura professionale sono dovuti a seguito di pronuncia favorevole all Ente. Si considera favorevole al Comune la decisione emessa da Giudice Ordinario, Amministrativo o Speciale, che in ogni fase e procedimento - cautelare, di cognizione, di esecuzione ed eventuale opposizione ed in ogni grado, anche di appello, lascia sostanzialmente intatto il provvedimento di cui si contende, ossia: a) la sentenza che contenga il rigetto delle pretese di controparte o l accoglimento della domanda dell Amministrazione, con espressa condanna della controparte al pagamento in favore del Comune delle spese di giudizio nonché dei diritti e degli onorari di avvocato; b) la sentenza con spese compensate, o che non contenga il regolamento delle spese di giudizio, non di soccombenza, anche interlocutoria. Rientra, quindi, in tale categoria anche la sentenza che dichiara l improcedibilità, l estinzione, la perenzione, l inammissibilità, il difetto di legittimazione ad agire, la carenza di interesse ed altre formule analoghe, o in cui siano sostanzialmente respinte le domande formulate da controparte, lasciando intatto il provvedimento impugnato; c) la sentenza nella quale controparte abbia rinunciato alla domanda o agli atti del giudizio; 4

5 d) i provvedimenti giudiziari di natura decisoria che definiscono una fase del procedimento (ad esempio procedimenti speciali, ordinanze ex art. 700 cod. proc. civ., ordinanze cautelari dei Giudici Amministrativi, ecc). Alle sentenze favorevoli sono equiparati i decreti ingiuntivi non opposti, i lodi arbitrali e gli altri provvedimenti nei quali sono sostanzialmente accolte le domande dell Ente (solo a titolo meramente esemplificativo: domanda di insinuazione al passivo ex art. 93 L.F., dichiarazione tardiva di credito ex art. 101 L.F., opposizione allo stato passivo ex art. 98 L.F., azioni possessorie, azioni petitorie, richieste di provvedimenti cautelari), le sentenze penali di condanna al risarcimento del danno in favore dell Ente costituito parte civile, nonché le transazioni giudiziali comunque favorevoli all Amministrazione in relazione alle pretese di controparte, ossia quando l importo corrisposto alla controparte sia inferiore alla metà della domanda, nonché le transazioni stipulate a seguito di sentenze favorevoli appellate dalla controparte. Art. 8 - Fondo - Il fondo dei compensi professionali dell Avvocatura Municipale, denominato Fondo speciale avvocatura comunale, è costituito da: 1. l importo, ridotto delle spese generali riconosciute in sentenza, degli onorari e delle competenze, liquidate dall Organo Giudiziario a seguito di decisioni favorevoli all Ente; 2. l importo dei compensi professionali calcolati ai sensi del 2 comma dell art.9, ove sia intervenuta la compensazione delle spese fra le parti o laddove non siano state regolate le spese di giudizio. I compensi di cui al punto 2 del precedente comma dovranno essere approvati con determina dal Responsabile dell Area Amministrativa dell Avvocatura Comunale. Una quota pari al 10% dell importo dei compensi professionali spettanti all Avvocatura Municipale è destinata ad incentivi a favore del personale amministrativo alla stessa assegnato, con esclusione del personale titolare di posizione organizzativa. La liquidazione degli incentivi a favore del personale amministrativo verrà disciplinata annualmente in relazione al conseguimento degli obiettivi contenuti in apposito progetto/obiettivo. Quanto precede scaturisce dall applicazione analogica del principio, sancito per l Avvocatura dello Stato dalla L. n. 69/2009 e dal D.P.C.M n. 200, secondo cui una quota dei compensi professionali dell Avvocatura può essere destinata al personale amministrativo di supporto. Il Responsabile dell Area Amministrativa provvederà alla liquidazione della restante quota del fondo, entro il primo trimestre dell anno successivo, fra i dipendenti non avvocati, sulla base del grado di raggiungimento dei risultati stabiliti nel progetto/obiettivo. 5

6 Art. 9 - Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi In applicazione delle vigenti norme in materia di corresponsione dei compensi professionali dovuti a seguito di sentenza favorevole per l Ente, di cui all art. 27 del vigente C.C.N.L., nonché in ossequio ai principi di cui al R.D.L. n del , ai legali vanno riconosciuti i compensi professionali, ai sensi dell art. 6 e 7 del presente regolamento, con le seguenti modalità: 1) Per i giudizi conclusi con sentenza favorevole per l Ente e condanna di parte avversa, agli avvocati dell Ente vanno corrisposti i compensi di natura professionale recuperati dalla controparte, secondo gli importi liquidati in sentenza, detratte le spese generali; 2) per i giudizi conclusi con sentenza favorevole all Ente, o con uno dei provvedimenti equiparati secondo la specificazione di cui all articolo 7, che disponga la compensazione delle spese, ovvero per gli atti transattivi che comportino la cancellazione della causa dal ruolo, la rinunzia al giudizio pendente o la rinunzia ad intraprendere azione giudiziaria, con relativa compensazione delle spese legali, all avvocato dell Ente spettano i compensi professionali. Ai fini della quantificazione dei compensi maturati al verificarsi di una delle condizioni di cui al n. 2 del comma che precede, l Avvocatura redigerà, all esito di ogni giudizio, la notula relativa ai diritti ed onorari maturati in relazione all attività svolta, prevedendo un compenso di misura pari ai minimi ridotti del 20%, delle vigenti tariffe professionali deliberate periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense per onorari di avvocato oltre ai diritti di procuratore, secondo i principi di cui al R. D , n ed in riferimento al giudice adito, al valore della causa e alle prestazioni svolte, ed in ogni caso non superiore all importo massimo di per ciascun incarico. In caso di controversie di cui sia quantificabile il valore, l importo dei compensi professionali dovuti non potrà in ogni caso superare il 30% di tale valore L importo massimo dei compensi da corrispondere ai singoli avvocati dell ente, nell arco dell intero anno finanziario, viene determinato annualmente con decreto sindacale sulla base dei risultati conseguiti nell esercizio precedente e in rapporto alla funzione ricoperta all interno dell Area Legale dell Avvocatura. In caso di capienza del Fondo, il valore complessivo da corrispondere ai singoli avvocati dell ente non potrà essere 6

7 inferiore alla retribuzione tabellare in godimento al 31/12 dell anno precedente. La liquidazione dei compensi avrà luogo con cadenza trimestrale con apposita determina del Responsabile dell Area amministrativa dell Avvocatura. Il Servizio Finanziario provvederà a decurtare dai compensi riconosciuti agli avvocati gli oneri riflessi a carico dell Ente, nonché ad assoggettare i detti compensi alle ritenute di legge ed al loro pagamento. I detti compensi gravano sul capitolo di spesa del bilancio comunale appositamente istituito dal Responsabile del Servizio Finanziario, meglio specificato all art. 9. Analoga attività il Servizio Finanziario provvederà a svolgere in relazione ai compensi riconosciuti al personale dell Area amministrativa. Art Recupero delle spese di giustizia E fatto carico all Avvocatura di avviare le necessarie azioni tese al recupero delle somme liquidate, a qualsiasi titolo, da sentenze favorevoli al Comune. Art Incarichi ad avvocati esterni L Avvocatura del Comune, nell ambito delle proprie specifiche competenze, assicurerà l assistenza e la difesa dell Ente dinanzi a tutte le Autorità giudiziarie ed in ogni fase del giudizio. Per le controversie di particolare delicatezza, complessità e/o specialità, in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all interno dell Avvocatura, ovvero in caso di eccessivo aggravio del lavoro e di impossibilità da parte dell Ufficio di garantire la difesa dell Ente, oppure in fattispecie in cui sia inopportuna o incompatibile la difesa da parte dell avvocato o degli avvocati dell Ente, ovvero qualora si ravvisino conflitti d interessi, o comunque in relazione ad altra situazione eccezionale congruamente motivata, la rappresentanza, il patrocinio e l assistenza in giudizio del Comune possono essere conferiti dal Sindaco, autorizzato dalla Giunta Comunale, ad avvocati esterni. Per la disciplina del conferimento degli incarichi agli avvocati esterni si rimanda al Regolamento per gli incarichi agli avvocati esterni, approvato con Deliberazione C.S. n. 51 del , modificato con deliberazione C.S. n. 138 del , tuttora vigente. Art Pratica forense presso l Avvocatura Comunale Presso l Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l esercizio dell attività professionale di Avvocato anche da soggetti non dipendenti del Comune. 7

8 La pratica non dà alcun titolo per l ammissione all impiego presso l Amministrazione comunale e neppure dà diritto ad oneri economici diretti o indiretti; la stessa cessa al momento del conferimento dell abilitazione professionale, fatto salvo quanto stabilito all art. 13. L effettuazione della pratica forense da parte di dipendenti del Comune è consentita, previa intesa fra i dirigenti delle strutture interessate e formale atto di assegnazione alla struttura da parte del Dirigente alle Risorse Umane, al fine di assicurare equità di trattamento, la salvaguardia dei carichi di lavoro e il funzionamento delle strutture. La selezione dei praticanti avvocati avviene mediante avviso pubblico, redatto secondo lo schema approvato con determina dell Ufficio Avvocatura. La medesima selezione avverrà previa valutazione dei curricula degli aspiranti e previo colloquio. Il rapporto tra l Ente e il praticante sarà disciplinato con apposita convenzione concordata col Consiglio dell Ordine di Nola. I praticanti selezionati si iscriveranno nel registro tenuto dall Ordine degli Avvocati, quali esercenti la pratica forense presso uno degli avvocati interni dell Ufficio Avvocatura. Art Interruzione del rapporto di praticantato In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell Ente ovvero per esigenze dovute a motivi di riorganizzazione degli uffici, ovvero in caso di violazione da parte del praticante delle previsioni della convenzione di cui all art.12, l Ente ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento, con preavviso di quindici giorni, il rapporto di praticantato. Art Borsa di studio La Giunta Comunale, compatibilmente con le risorse finanziarie dell Ente, potrà prevedere la corresponsione di una borsa di studio in favore dei praticanti, a titolo di rimborso spese. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica. Art. 15 Sostituti d udienza E istituito presso l Ente l Elenco degli avvocati esterni sostituti di udienza, a cui ricorrere, in caso di necessità, per il contenzioso del Comune di Casalnuovo di Napoli presso gli uffici giudiziari. L Elenco è distinto nelle seguenti categorie, secondo le materie di specializzazione dell avvocato: 8

9 a) civile; b) amministrativo; c) penale; d) lavoro; f) tributario. L iscrizione in tale elenco, di validità annuale, avviene su dichiarazione di disponibilità presentata da professionisti singoli o associati a seguito di pubblicazione di apposito avviso. Ai fini dell inserimento nell Elenco, il professionista dovrà dichiarare una sola materia di specializzazione. La revisione dell Albo avviene entro il 31 dicembre di ogni anno sulla base di dichiarazione di disponibilità, da presentare inderogabilmente entro tale data. Ai fini dell iscrizione nel detto elenco, sono richiesti i seguenti requisiti: a) Anzianità d iscrizione all Albo Professionale non superiore a dodici anni dalla data di presentazione della domanda; b) Iscrizione, al momento della domanda, al Consiglio dell Ordine di Nola o di Napoli; c) Competenza per trattare le questioni proprie dell Ente nella materia dichiarata nell istanza. Art Diritto di accesso Ai sensi dell art. 24, comma 1, della L n. 241 ss.mm.ii., in virtù del segreto professionale già previsto dall ordinamento, nonché al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e difesa, sono sottratti all accesso i seguenti documenti: - Pareri legali; - Atti difensivi e relative consulenze tecniche; - Corrispondenza relativa agli affari sub 1) e 2); - Rapporti ed atti di promozione di azioni di responsabilità davanti alle competenti Autorità giudiziarie e contabile. Art Incompatibilità - Oltre alle incompatibilità previste per i dipendenti degli enti locali ex art. 53 L. n. 165/2001, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel D.P.R , n. 584, recante norme sugli incarichi consentiti e vietati agli avvocati dello Stato. Art Norma finale e di rinvio- 9

10 Per quanto non previsto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni contenute nel R.D.L. 30 ottobre 1933 n convertito con L n. 36 ss.mm.ii.. INDICE Art. 1 - Costituzione e struttura. Art. 2 - Composizione. Art. 3 Compiti. Art. 4 - Altre attività dell Avvocatura Municipale. Art. 5 - Rapporti con le altre strutture dell Ente. Art. 6 - Compensi dell Avvocatura Municipale. Art. 7 Presupposti per i compensi. Art. 8 - Fondo. Art. 9 Ammontare e modalità di liquidazione dei compensi. Art. 10 Recupero spese di giustizia. Art. 11 Incarichi ad avvocati esterni. Art. 12 Pratica forense presso l Avvocatura Comunale. Art Interruzione del rapporto di praticantato. Art Borsa di studio. Art. 15 Sostituti d udienza. Art Diritto di accesso. Art. 17 Incompatibilità. Art Norma finale e di rinvio. 1

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