Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II

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1 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II Deliberazioni - Parte 1 - Anno 2012 Provincia Autonoma di Trento DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE del 27 dicembre 2012, n Legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22 recante "Disciplina dell'assistenza odontoiatrica in provincia di Trento" - Direttive per l'attuazione anno Il Relatore comunica quanto segue, la salute del cavo orale in senso lato, e l assistenza odontoiatrica in particolare, sono caratterizzate da rilevanti implicazioni sanitarie e sociali, soprattutto in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica; ciononostante, il servizio sanitario nazionale ha tradizionalmente dedicato un impegno limitato a questo ambito di tutela. In un quadro caratterizzato da alti costi delle prestazioni offerte nel libero mercato, da indicazioni nazionali (decreto legislativo n. 229/1999 e DPCM 29/11/2001) che limitano la competenza del servizio sanitario nazionale ai programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva e alla assistenza odontoiatrica e protesica a favore di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, da un organizzazione dell offerta odontoiatrica da parte dei servizi sanitari delle regioni assolutamente disomogenea, la Provincia autonoma di Trento con l approvazione della legge provinciale n. 22/2007 recante la Disciplina dell assistenza odontoiatrica in provincia di Trento ha inteso sviluppare l ambito di tutela della salute odontoiatrica. La citata legge provinciale provvede, in particolare, a: - definire i diritti esigibili da parte dei cittadini nel settore delle cure odontoiatriche; - stabilire l impegno prioritario rivolto a categorie di persone in condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale; - consolidare lo sviluppo dell assistenza protesica e dell ortodonzia; - definire il campo di operatività dei fondi integrativi. Per la propria attuazione, la legge provinciale n. 22/2007 dispone all articolo 6, che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione condizioni, limiti e modalità d accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa determinando, in particolare: a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento, sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l'articolazione dell'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa; b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta; le tariffe sono definite sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nonché l'associazione rappresentativa degli odontotecnici; le tariffe possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative ed evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche; c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento; d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti dalla legge; e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico, nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione; f) gli indirizzi per organizzare, in collaborazione fra l'azienda provinciale per i servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale, gli interventi di prevenzione primaria.

2 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 3 Il competente Servizio economia e programmazione sanitaria del Dipartimento Lavoro e Welfare (già Dipartimento politiche sanitarie) in collaborazione con l Azienda provinciale per i servizi sanitari e con le rappresentanze dell Ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Trento (Commissione CAO), degli odontoiatri, degli odontotecnici, degli igienisti dentali e degli studi privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale ha curato l istruttoria tecnica per la valutazione e la determinazione degli elementi richiesti per l attuazione della legge provinciale n. 22/2007, definendo: - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2008, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 25 luglio 2008; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2009, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 25 giugno 2009; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2010, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 30 dicembre 2009; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2011, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 23 dicembre 2010 ed emendate con deliberazione n. 337 di data 25 febbraio 2011 per correzione di errore materiale; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2012, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 30 dicembre Il medesimo Servizio ha altresì elaborato e trasmesso al Consiglio provinciale la Relazione esercizio 2010 e la Relazione esercizio 2011 sullo stato di attuazione della legge provinciale n. 22/2007 che, come stabilito dall articolo 8 della medesima legge, illustrano in modo analitico tutte le attività erogate dall azienda sanitaria, dagli studi convenzionati e dagli studi privati in regime di assistenza indiretta. La Giunta provinciale, con deliberazione n di data 17 Settembre 2010 sulla base dell Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari tra il Ministero della Salute e la Provincia autonoma di Trento (di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sottoscritto in data 23 dicembre 2009 ha assegnato all'azienda provinciale per i servizi sanitari la somma di euro ,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia" finanziato dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1569/2010 ed ammesso al finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di data 10 agosto 2010 come maggiore entrata vincolata a scopi specifici). La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 167/2011 ha assegnato all Azienda sanitaria per l esercizio 2011, tra gli altri, l obiettivo specifico di Definire, un architettura del sistema informativo territoriale - Modulo odontoiatria idonea a identificare degli standard di riferimento ed ad una confrontabilità delle attività di assistenza odontoiatrica svolte dall Azienda direttamente (con le proprie Unità Operative e/o tramite medici specialisti convenzionati interni) rispetto alle attività svolte da soggetti convenzionati. In sede di valutazione, detto obiettivo specifico assegnato al fine di assicurare il monitoraggio completo, puntuale ed efficiente delle attività erogate dalle strutture pubbliche in via diretta è stato considerato pienamente conseguito visti: l avvenuto aggiornamento del software IE odontoiatria per consentire, oltre che la rendicontazione delle attività svolte, l accettazione degli assistiti del SSP aventi diritto alle cure (tramite consultazione dell anagrafica sanitaria per verifica residenza in provincia da almeno tre anni e valore ICEF inferiore o uguale al limite fissato), la pianificazione delle cure e la registrazione delle prestazioni erogate; la progettazione e realizzazione di una iniziativa di aggiornamento monotematico (accreditato ECM) sull addestramento all uso del software IE odontoiatria degli specialisti (odontoiatri convenzionati, degli igienisti dentali e del personale di assistenza alla poltrona) cui hanno partecipato n. 65 professionisti; l individuazione degli indicatori per monitorare l attività degli ambulatori odontoiatrici APSS;

3 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 4 l identificazione di un referente sanitario e di un referente del Servizio sistemi informativi per le esigenze di aggiornamento del sistema informativo legate alla attività odontoiatrica e, rispettivamente, di carattere tecnico. Il Direttore generale dell Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quadro definito dalla legge provinciale del 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 350/2011 (Individuazione nuovi distretti sanitari) e dalla ridefinizione complessiva dell assetto organizzativo della Azienda sanitaria (nuovo Regolamento di organizzazione APSS) ha provveduto, con deliberazione n. 543 di data 23 ottobre 2012, a definire l assetto organizzativo per l erogazione dell assistenza odontoiatrica da parte delle articolazioni aziendali. Detto nuovo assetto organizzativo: tiene conto della nuova configurazione territoriale dei distretti sanitari (ai quali afferisce il LEA dell assistenza specialistica ambulatoriale), della costituzione del Dipartimento di Prevenzione (che, in integrazione con le attività svolte da altre articolazioni organizzative aziandali, deve garantire la tutela della salute collettiva), della costituzione del Servizio Ospedaliero Provinciale, della ridefinizione dei Dipartimenti (che ha comportato la soppressione del dipartimento di odontostomatologia e l individuazione del dipartimento di neuroscienze-area testa collo comprendente l U.O. Chirurgia Maxillo facciale e odontostomatologia dell ospedale di Trento e l U.O. di Chirurgia orale per disabili e odontoiatria dell ospedale di Borgo) e della necessaria integrazione dell'attività delle strutture della APSS con quella delle strutture accreditate e, nei limiti previsti, con quella delle strutture private; prevede, per la funzione di coordinamento dei professionisti che all interno dell Azienda sanitaria si occupano di rispondere al fabbisogno di assistenza odontoiatrica, la istituzione della rete odontoiatrica provinciale che deve garantire: - il miglioramento della qualità delle prestazioni odontoiatriche; - l uniformità di accesso e di trattamento in tutto il territorio provinciale; - l omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative; - il supporto tecnico alla direzione aziendale nei rapporti con le competenti strutture provinciali. La Provincia intende confermare anche per l esercizio 2013 l assetto organizzativo in essere per l attuazione della legge in argomento e questo: sulla base dei riscontri operativi registrati negli esercizi precedenti circa l andamento complessivo delle attività; alla luce delle valutazioni inerenti alle direttive vigenti espresse dalla Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007 (istituita e regolamentata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n del 24 giugno 2011 e convocata, nel 2012, in cinque sedute: in data martedì 6 marzo 2012, 15 maggio 2012, 29 agosto 2012, 26 settembre 2012 e 6 dicembre 2012). In detto quadro di conferma sostanziale dell assetto applicativo della legge provinciale 22/2007 anche per l esercizio 2013 e sempre nell ottica del continuo miglioramento organizzativo ed erogativo dell assistenza odontoiatrica la Provincia ritiene peraltro necessario, ad integrazione di quanto già progressivamente disposto nelle direttive dagli anni 2008 al 2012 e con la deliberazione della Giunta provinciale n. 666/2012, adottare le seguenti ulteriori misure: 1. fissazione con riferimento agli aspetti relativi alla programmazione (epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva, localizzazione e distribuzione territoriale della rete di studi/ambulatori o- dontoiatrici) in numero di 30, su scala provinciale, del numero di strutture cui è possibile conferire l accreditamento istituzionale per l erogazione dell assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale 22/2007; detto contingente consente il bilanciamento fra l esigenza di governare la domanda di prestazioni e l esigenza di disporre di un numero potenziale di erogatori (autorizzati e accreditati) compatibile con il numero di accordi contrattuali annuali fissato in 25 in funzione della localizzazione distrettuale delle rispettive sedi, per l erogazione delle prestazioni in nome ed a carico del servizio sanitario provinciale; 2. specifiche modifiche di carattere tecnico: - variazioni al nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche per migliorarne l appropriatezza,

4 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 5 l estensione e l efficienza, con particolare riferimento ai settori della conservativa e dell ortodonzia. Le modificazioni ed integrazioni alle direttive vigenti che, come sopra indicate, caratterizzano l assistenza odontoiatrica a partire dall esercizio 2013 sono state presentate, in data 6 dicembre, alle rappresentanze dell Ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Trento (Commissione CAO), degli odontoiatri e degli studi privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale, in occasione della quinta convocazione della Commissione mista di controllo; in detta seduta la Commissione mista, previo articolato dibattito nel merito delle singole variazioni proposte: - ha espresso parere favorevole all unanimità sulle variazioni adottate; - ha deciso di rinviare al 2013 una compiuta analisi del settore inerente all attività di protesica fissa ed alle eventuali e relative modificazioni; - ha deciso di provvede nel corso del 2013 alla revisione e all aggiornamento delle linee guida elaborate dal Dipartimento di Odontostomatologia dell Azienda provinciale per i servizi sanitari (deliberazioni del Direttore generale della medesima azienda n. 1514/2008 del 3 dicembre 2008 e n. 55/2009 del 21 gennaio 2009). Le Direttive applicative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2013, che si propongono all approvazione della Giunta provinciale nel testo descritto nel documento DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22, DI- SCIPLINA DELL ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO Anno 2013, si applicano a decorrere dal 1 gennaio Va altresì rappresentato che le presenti direttive attuative della legge provinciale n.22/2007 per l esercizio 2013 potranno essere modificate, con decorrenza 1 luglio 2013 e secondo le indicazioni adottate in proposito dalla Giunta provinciale, relativamente alla parte dedicata alla determinazione dell indicatore ICEF (compartecipazione alla spesa composizione del nucleo familiare - cfr. paragrafo 2) al fine di un pieno allineamento dei criteri di accesso a tutte le politiche di welfare provinciale. Sul fronte finanziario si rileva che, con deliberazione della Giunta provinciale n di data 7 dicembre 2012 recante le disposizioni per il finanziamento delle funzioni ed attività del servizio sanitario provinciale per il triennio , sono state quantificate nell importo di euro le risorse destinate all attuazione per l anno 2013 delle legge provinciale n. 22/2007. In merito si precisa che le strutture competenti per materia del Dipartimento Lavoro e Welfare (già Dipartimento politiche sanitarie) e dell Azienda provinciale per i servizi sanitari sono tenute ad attuare le opportune procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa. Nel caso in cui si verificassero dinamiche non compatibili con i volumi di spesa previsti, la Giunta provinciale rideterminerà le direttive di cui al presente provvedimento. Sul fronte operativo, si precisa che l Azienda provinciale per i servizi sanitari dovrà predisporre, in tempo utile, le necessarie condizioni tecnico/organizzative propedeutiche all applicazione delle direttive di cui al presente atto, sia con riferimento alle attività in gestione diretta che a quelle erogate attraverso studi convenzionati con il servizio sanitario provinciale. Tutto ciò premesso, LA GIUNTA PROVINCIALE - udita la relazione - visti gli atti citati in premessa; - vista la legge provinciale 12 dicembre 2007, n. 22; - visto il documento DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22, DISCIPLINA DELL ASSISTENZA ODON- TOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO Anno a voti unanimi espressi nelle forme di legge,

5 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 6 delibera 1. di approvare le Direttive per l attuazione della legge provinciale n. 22/2007 così come definite e descritte nell allegato documento DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22, DISCIPLINA DELL ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO Anno 2013, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento; 2. di stabilire che le Direttive 2013, oggetto del presente provvedimento, si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013; 3. di stabilire che le presenti direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l esercizio 2013 potranno essere modificate, con decorrenza 1 luglio 2013 e secondo le indicazioni adottate in proposito dalla Giunta provinciale, relativamente alla parte dedicata alla determinazione dell indicatore ICEF (compartecipazione alla spesa composizione del nucleo familiare - cfr. paragrafo 2) al fine di un pieno allineamento dei criteri di accesso a tutte le politiche di welfare provinciale; 4. di dare atto che il fabbisogno finanziario complessivo per l anno 2013, relativo all applicazione del presente provvedimento, è pari ad euro ,00 e trova copertura finanziaria nell ambito del riparto del fondo sanitario provinciale disposto con la deliberazione delle Giunta provinciale n di data 7 dicembre 2012; 5. di disporre che, per le motivazioni espresse in premessa, l Azienda sanitaria deve assicurare in via prioritaria il monitoraggio di tutte le attività rese in ambito pubblico, le attività di prevenzione odontoiatrica in età evolutiva (di competenza esclusiva dell Azienda sanitaria sia per gli aspetti organizzativi che erogativi), l aumento della produttività delle proprie strutture erogative anche in coerenza con l iniziativa di potenziamento degli ambulatori odontoiatrici realizzato in forza dello specifico Accordo di programma ex articolo 20, legge 67/1988), il miglioramento della qualità delle prestazioni odontoiatriche, l uniformità di accesso e di trattamento in tutto il territorio provinciale e l omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative; 6. di disporre che le strutture competenti per materia del Dipartimento Lavoro e Welfare e dell Azienda provinciale per i servizi sanitari, sono tenute ad attuare le opportune procedure per garantire il monitoraggio dei flussi di spesa, anche al fine di opportunamente rideterminare le presenti direttive per l esercizio 2013 nel caso in cui si verificassero dinamiche non compatibili con i volumi di finanziamento previsti la Giunta provinciale; 7. di rinviare a successivo provvedimento la disciplina necessaria all attuazione dell art. 7 della L.P. n. 22/2007, riguardante l attivazione di fondi integrativi per l erogazione di prestazioni odontoiatriche; 8. di trasmettere la presente deliberazione all Azienda provinciale per i servizi sanitari per la tempestiva adozione di tutti gli adempimenti di competenza, inerenti la predisposizione delle condizioni organizzative indicate nelle presenti Direttive, sia con riferimento alle attività in gestione diretta che a quelle erogate attraverso studi convenzionati con il servizio sanitario provinciale; 9. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA LORENZO DELLAI LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO SEGRETERIA DELLA GIUNTA ED ELEZIONI PATRIZIA GENTILE

6 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 7 Provincia Autonoma di Trento Assessorato alla Salute e Politiche sociali Servizio Economia e programmazione sanitaria DIRETTIVE DELLA GIUNTA PROVINCIALE PER L ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 12 DICEMBRE 2007, N. 22, DISCIPLINA DELL ASSISTENZA ODONTOIATRICA IN PROVINCIA DI TRENTO Direttive per l anno 2013 (decorrenza dal 1 gennaio 2013)

7 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 8 INDICE PREMESSA PAG INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, ATTIVITÀ EROGATE E CONDIZIONI DI ACCESSO DEFINIZIONE MODALITÀ DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA, SECONDO L INDICATORE DELLA CAPACITÀ ECONOMICO- PATRIMONIALE (I.C.E.F.) 3. STRUMENTI A SUPPORTO DELLE ATTIVITÀ ODONTOIATRICHE LIBRETTO ODONTOIATRICO 3.2 PROTOCOLLO D ACCESSO ALL ATTIVITÀ DI ORTODONZIA 3.3 LINEE GUIDA OPERATIVE DEFINIZIONE AMBITI D ATTIVITÀ DEI SOGGETTI EROGATORI E DEFINIZIONE DI PRESTAZIONI E TARIFFE DEFINIZIONE AMBITI DI ATTIVITÀ 4.2 DEFINIZIONE PRESTAZIONI E RELATIVE TARIFFE 5. AUTORIZZAZIONE ALL ESERCIZIO DI ATTIVITÀ SANITARIA E ACCREDITAMENTO DEGLI STUDI E AMBULATORI ODONTOIATRICI PRIVATI DA CONVENZIONARE CON IL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE 5.1 CONVENZIONAMENTO ACCORDO NEGOZIALE CON SSP FABBISOGNO DI STRUTTURE ODONTOIATRICHE RISORSE FINANZIARIE DISPONIBILI ASSISTENZA DIRETTA: MODALITÀ DI ACCESSO, PRESA IN CARICO E CURA ASSISTENZA INDIRETTA: MODALITA D ACCESSO, PRESA IN CARICO E CURA 8. MONITORAGGIO E CONTROLLO INDICE ALLEGATI AMBITI DI TUTELA ODONTOIATRICA LEGGE PROVINCIALE N. 22/2007 PAG INDICE DI NECESSITÀ DI TRATTAMENTO ORTODONTICO (IOTN) NOMENCLATORE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA - LEGGE PROVINCIALE N. 22/2007 SCHEMA ACCORDO NEGOZIALE PER EROGAZIONE PRESTAZIONI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA - LEGGE PROVINCIALE N. 22/2007 CERTIFICAZIONE ICEF - LEGGE PROVINCIALE N. 22/2007 CON QUOTA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA DA PARTE DELL UTENTE E DEL SERVIZIO SANITARIO PROVINCIALE

8 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 9 PREMESSA La salute del cavo orale in senso lato, e l assistenza odontoiatrica in particolare, sono caratterizzate da rilevanti implicazioni sanitarie e sociali, soprattutto in termini di qualità della vita e di sostenibilità economica; ciononostante, il servizio sanitario nazionale ha tradizionalmente dedicato un impegno limitato a questo ambito di tutela. In un quadro caratterizzato da alti costi delle prestazioni offerte nel libero mercato, da indicazioni nazionali (decreto legislativo n. 229/1999 e DPCM 29/11/2001) che limitano la competenza del servizio sanitario nazionale ai programmi di tutela della salute odontoiatrica in età evolutiva e alla assistenza odontoiatrica e protesica a favore di soggetti in condizione di particolare vulnerabilità, da un organizzazione dell offerta odontoiatrica da parte dei servizi sanitari delle regioni assolutamente disomogenea, la Provincia autonoma di Trento con l approvazione della legge provinciale n. 22/2007 recante la Disciplina dell assistenza odontoiatrica in provincia di Trento ha inteso sviluppare l ambito di tutela della salute odontoiatrica. La citata legge provinciale provvede, in particolare, a: - definire i diritti esigibili da parte dei cittadini nel settore delle cure odontoiatriche; - stabilire l impegno prioritario rivolto a categorie di persone in condizioni di particolare vulnerabilità sanitaria e sociale; - consolidare lo sviluppo dell assistenza protesica e dell ortodonzia; - definire il campo di operatività dei fondi integrativi. Per la propria attuazione, la legge provinciale n. 22/2007 dispone, all articolo 6, che la Giunta provinciale individua con propria deliberazione annualmente e per ciascuna tipologia di prestazione condizioni, limiti e modalità d accesso, ivi inclusa l'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa determinando, in particolare: a) gli indirizzi per la valutazione della situazione economico-patrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e dell'articolo 7 della legge provinciale n. 2 del 1997, e l'articolazione dell'eventuale compartecipazione degli assistiti alla spesa; b) le tariffe, a remunerazione delle prestazioni degli ambulatori e degli studi odontoiatrici privati, erogate nell'ambito dell'assistenza diretta e indiretta; le tariffe sono definite sentito l'ordine provinciale dei medici chirurghi e degli odontoiatri nonché l'associazione rappresentativa degli odontotecnici; le tariffe possono essere differenziate in relazione a specifiche esigenze curative ed evidenziano la remunerazione delle eventuali prestazioni odontotecniche; c) le prestazioni aggiuntive rispetto ai livelli essenziali di assistenza definiti dalla normativa nazionale, da riservare agli iscritti al servizio sanitario provinciale residenti in provincia di Trento; d) la specificazione dei soggetti in condizione di particolare vulnerabilità e, ove occorra, degli altri destinatari degli interventi previsti dalla legge; e) le caratteristiche e i contenuti del libretto sanitario odontoiatrico, nel quale è inserito il piano individuale di prevenzione; f) gli indirizzi per organizzare, in collaborazione fra l'azienda provinciale per i servizi sanitari e gli altri enti ed istituzioni operanti sul territorio provinciale, gli interventi di prevenzione primaria.

9 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 10 Il competente Servizio economia e programmazione sanitaria del Dipartimento Lavoro e Welfare (già Dipartimento politiche sanitarie) in collaborazione con l Azienda provinciale per i servizi sanitari e con le rappresentanze dell Ordine dei medici e chirurghi della provincia di Trento (Commissione CAO), degli odontoiatri, degli odontotecnici, degli igienisti dentali e degli studi privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale ha curato l istruttoria tecnica per la valutazione e la determinazione degli elementi richiesti per l attuazione della legge provinciale n. 22/2007, definendo: - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2008, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 25 luglio 2008; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2009, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 25 giugno 2009; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2010, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 30 dicembre 2009; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2011, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 23 dicembre 2010 ed emendate con deliberazione n. 337 di data 25 febbraio 2011 per correzione di errore materiale; - le direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2012, approvate dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n di data 30 dicembre Il medesimo Servizio ha altresì elaborato e trasmesso al Consiglio provinciale la Relazione esercizio 2010 e la Relazione esercizio 2011 sullo stato di attuazione della legge provinciale n. 22/2007 che, come stabilito dall articolo 8 della medesima legge, illustrano in modo analitico tutte le attività erogate dall azienda sanitaria, dagli studi convenzionati e dagli studi privati in regime di assistenza indiretta. La Giunta provinciale, con deliberazione n di data 17 Settembre 2010 sulla base dell Accordo di programma integrativo per il settore degli investimenti sanitari tra il Ministero della Salute e la Provincia autonoma di Trento (di concerto con il Ministero dell economia e delle finanze e d intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano) sottoscritto in data 23 dicembre 2009 ha assegnato all'azienda provinciale per i servizi sanitari la somma di euro ,00 per la realizzazione dell'intervento denominato "Strutture di assistenza odontoiatrica: potenziamento della rete degli ambulatori pubblici per l'assistenza odontoiatrica presso gli ospedali e i distretti della provincia" finanziato dallo Stato ai sensi dell'art. 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (approvato con deliberazione della Giunta provinciale n.1569/2010 ed ammesso al finanziamento con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute di data 10 agosto 2010 come maggiore entrata vincolata a scopi specifici). La Giunta provinciale con propria deliberazione n. 167/2011 ha assegnato all Azienda sanitaria per l esercizio 2011, tra gli altri, l obiettivo specifico di Definire, un architettura del sistema informativo territoriale - Modulo odontoiatria idonea a identificare degli standard di riferimento ed ad una confrontabilità delle attività di assistenza odontoiatrica svolte dall Azienda direttamente (con le proprie

10 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 11 Unità Operative e/o tramite medici specialisti convenzionati interni) rispetto alle attività svolte da soggetti convenzionati. In sede di valutazione, detto obiettivo specifico assegnato al fine di assicurare il monitoraggio completo, puntuale ed efficiente delle attività erogate dalle strutture pubbliche in via diretta è stato considerato pienamente conseguito visti: l avvenuto aggiornamento del software IE odontoiatria per consentire, oltre che la rendicontazione delle attività svolte, l accettazione degli assistiti del SSP aventi diritto alle cure (tramite consultazione dell anagrafica sanitaria per verifica residenza in provincia da almeno tre anni e valore ICEF inferiore o uguale al limite fissato), la pianificazione delle cure e la registrazione delle prestazioni erogate; la progettazione e realizzazione di una iniziativa di aggiornamento monotematico (accreditato ECM) sull addestramento all uso del software IE odontoiatria degli specialisti (odontoiatri convenzionati, degli igienisti dentali e del personale di assistenza alla poltrona) cui hanno partecipato n. 65 professionisti; l individuazione degli indicatori per monitorare l attività degli ambulatori odontoiatrici APSS; l identificazione di un referente sanitario e di un referente del Servizio sistemi informativi per le esigenze di aggiornamento del sistema informativo legate alla attività odontoiatrica e, rispettivamente, di carattere tecnico. Il Direttore generale dell Azienda provinciale per i servizi sanitari nel quadro definito dalla legge provinciale del 23 luglio 2010, n. 16 (Tutela della salute in provincia di Trento), dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 350/2011 (Individuazione nuovi distretti sanitari) e dalla ridefinizione complessiva dell assetto organizzativo della Azienda sanitaria (nuovo Regolamento di organizzazione APSS) ha provveduto, con deliberazione n. 543 di data 23 ottobre 2012, a definire l assetto organizzativo per l erogazione dell assistenza odontoiatrica da parte delle articolazioni aziendali. Detto nuovo assetto organizzativo: tiene conto della nuova configurazione territoriale dei distretti sanitari (ai quali afferisce il LEA dell assistenza specialistica ambulatoriale), della costituzione del Dipartimento di Prevenzione (che, in integrazione con le attività svolte da altre articolazioni organizzative aziandali, deve garantire la tutela della salute collettiva), della costituzione del Servizio Ospedaliero Provinciale, della ridefinizione dei Dipartimenti (che ha comportato la soppressione del dipartimento di odontostomatologia e l individuazione del dipartimento di neuroscienze area testa collo comprendente l U.O. Chirurgia Maxillo facciale e odontostomatologia dell ospedale di Trento e l U.O. di Chirurgia orale per disabili e odontoiatria dell ospedale di Borgo Valsugana) e della necessaria integrazione dell'attività delle strutture della APSS con quella delle strutture accreditate e, nei limiti previsti, con quella delle strutture private; prevede, per la funzione di coordinamento dei professionisti che all interno dell Azienda sanitaria si occupano di rispondere al fabbisogno di assistenza odontoiatrica, la istituzione della rete odontoiatrica provinciale che deve garantire: - il miglioramento della qualità delle prestazioni odontoiatriche; - l uniformità di accesso e di trattamento in tutto il territorio provinciale; - l omogeneizzazione delle pratiche tecniche e organizzative; - il supporto tecnico alla direzione aziendale nei rapporti con le competenti strutture provinciali.

11 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 12 La Provincia conferma anche per l esercizio 2013 l assetto organizzativo in essere per l attuazione della legge in argomento e questo: sulla base dei riscontri operativi registrati negli esercizi precedenti circa l andamento complessivo delle attività; alla luce delle valutazioni inerenti alle direttive vigenti espresse dalla Commissione mista di controllo sulle attività erogate ai sensi della legge provinciale n. 22/2007 (istituita e regolamentata dalla Giunta provinciale con propria deliberazione n del 24 giugno 2011 e convocata, nel 2012, in cinque sedute: in data martedì 6 marzo 2012, 15 maggio 2012, 29 agosto 2012, 26 settembre 2012 e 6 dicembre 2012). In detto quadro di conferma sostanziale dell assetto applicativo della legge provinciale 22/2007 anche per l esercizio 2013 e sempre nell ottica del continuo miglioramento organizzativo ed erogativo dell assistenza odontoiatrica la Provincia ritiene peraltro necessario, ad integrazione di quanto già progressivamente disposto nelle direttive adottate dagli anni 2008 al 2012, introdurre le seguenti ulteriori misure: 1. fissazione con riferimento agli aspetti relativi alla programmazione (epidemiologia, fabbisogno di cure, offerta complessiva, localizzazione e distribuzione territoriale della rete di studi/ambulatori odontoiatrici) in numero di 30, su scala provinciale, del numero di strutture cui è possibile conferire l accreditamento istituzionale per l erogazione dell assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale 22/2007; detto contingente consente il bilanciamento fra l esigenza di governare la domanda di prestazioni e l esigenza di disporre di un numero potenziale di erogatori (autorizzati e accreditati) compatibile con il numero di accordi contrattuali annuali fissato in 25 in funzione della localizzazione distrettuale delle rispettive sedi, per l erogazione delle prestazioni in nome ed a carico del servizio sanitario provinciale; 2. specifiche modifiche di carattere tecnico: - variazioni al nomenclatore delle prestazioni odontoiatriche per migliorarne l appropriatezza, l estensione e l efficienza, con particolare riferimento ai settori della conservativa e dell ortodonzia. Le modificazioni ed integrazioni alle direttive vigenti che, come sopra indicate, caratterizzano l assistenza odontoiatrica a partire dall esercizio 2013 sono state presentate, in data 6 dicembre, alle rappresentanze dell Ordine dei medici e chirurghi della Provincia di Trento (Commissione CAO), degli odontoiatri e degli studi privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale, in occasione della quinta convocazione della Commissione mista di controllo; in detta seduta la Commissione mista, previo articolato dibattito nel merito delle singole variazioni proposte: - ha espresso parere favorevole all unanimità sulle variazioni adottate; - ha deciso di rinviare al 2013 una compiuta analisi del settore inerente all attività di protesica fissa ed alle eventuali e relative modificazioni; - a deciso di provvede nel corso del 2013 alla revisione e all aggiornamento delle linee guida elaborate dal Dipartimento di Odontostomatologia dell Azienda provinciale per i servizi sanitari (deliberazioni del Direttore generale della medesima azienda n. 1514/2008 del 3 dicembre 2008 e n. 55/2009 del 21 gennaio 2009). Le Direttive attuative della legge provinciale n. 22/2007 per l anno 2013 contenute nel presente documento si applicano a decorrere dal 1 gennaio 2013.

12 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II INDIVIDUAZIONE BENEFICIARI, ATTIVITÀ EROGATE E CONDIZIONI DI ACCESSO. Le prestazioni d assistenza odontoiatrica, ortodontica e protesica disciplinate dalla legge provinciale n. 22/2007 ed individuate nell Allegato n. 1, sono erogate in via diretta dalle seguenti strutture sanitarie operanti nell'ambito del territorio provinciale: a) strutture ospedaliere pubbliche; b) ambulatori odontoiatrici pubblici, che devono trovare adeguata collocazione in ogni distretto sanitario; c) ambulatori e studi odontoiatrici privati convenzionati con il servizio sanitario provinciale; la convenzione stabilisce in particolare le linee guida, i protocolli e le tariffe da applicare alle prestazioni previste. L accesso all assistenza indiretta presso ambulatori e studi odontoiatrici privati non convenzionati è ammesso nel caso in cui non sono rispettati i tempi d attesa massimi prestabiliti per la presa in carico dei pazienti (cfr. paragrafo 7), nel rispetto delle linee guida e dei protocolli applicati dal Servizio sanitario provinciale e secondo le modalità definite al successivo paragrafo 8. La legge provinciale n. 22/2007, all articolo 3, comma 5, individua l indicatore ICEF come paramentro per individuare i nuclei in condizione economicopatrimoniale bassa (vulnerabilità per reddito), rinviando alla Giunta provinciale la determinazione della soglia di accesso. A questo proposito e nell ambito della disciplina dell assistenza odontoiatrica erogata ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, si precisa - con riferimento alle modalità di erogazione e alla compartecipazione dell utente alla spesa delle prestazioni determinata dal coefficiente ICEF - che: 1. l utente corrisponde, rispetto alle prestazioni fruite ai sensi della legge provinciale n. 22/2007, la quota di compartecipazione alla spesa in base al proprio coefficiente ICEF tempo per tempo vigente; 2. le cure iniziate nel periodo di riferimento sono completate con l applicazione delle tariffe determinate dal coefficiente ICEF; 3. in caso di variazione del coefficiente ICEF dovuto a ravvedimento su iniziativa del cittadino, si applica il nuovo valore del coefficiente ICEF per la determinazione della compartecipazione ma non si procede al ricalcolo della compartecipazione per le prestazioni già erogate; 4. nel caso in cui il piano di cura ordotontica si prolunghi oltre i 18 anni, l utente ha diritto al completamento di detto piano. In merito alle attività di verifica delle domande di accesso all assistenza odontoiatrica ai sensi delle legge provinciale n. 22/2007, si stabilisce che la verifica della veridicità delle dichiarazioni ICEF è demandata al competente Nucleo provinciale.

13 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 14 In merito all individuazione dei beneficiari della presente legge si richiamano le disposizioni di cui all articolo 16, comma 5, della legge provinciale 23 luglio 2010, n. 16 precisando, in proposito, che la condizione di cui al citato articolo (residenza in provincia di Trento da almeno 3 anni) è richiesta per le prestazioni che si qualificano come aggiuntive rispetto ai livelli di assistenza stabiliti a livello statale. I beneficiari delle prestazioni aggiuntive nell ambito dell assistenza odontoiatrica del servizio sanitario provinciale sono individuati negli assistiti iscritti all anagrafe sanitaria trentina, residenti in provincia di Trento da non meno di tre anni al momento della richiesta di accesso alle predette prestazioni. A titolo di guida per l interpretazione del requisito della residenza triennale in casi particolari, si forniscono le seguenti indicazioni: per il computo dei suddetti tre anni, i periodi caratterizzati da cambio di residenza derivante dall esecuzione di misure restrittive della libertà personale (che comportano detenzione in carcere, in ospedale psichiatrico giudiziario, ecc.) non interrompono il periodo necessario a maturare il requisito della residenza; il minore adottato o in affidamento residente da meno di tre anni al momento della richiesta può accedere alle cure odontoiatriche se i genitori hanno la residenza da almeno tre anni; il minore residente da meno di tre anni al momento della richiesta, può accedere alle cure odontoiatriche qualora i genitori ai quali si ricongiunge abbiano la residenza da almeno tre anni. 2. DEFINIZIONE DELLE MODALITA DI COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SECONDO L INDICATORE DELLA CAPACITA ECONOMICO- PATRIMONIALE (I.C.E.F) INDIVIDUAZIONE DEGLI ELEMENTI VARIABILI DA CONSIDERARE NELLA VALUTAZIONE DELLA CONDIZIONE ECONOMICA FAMILIARE AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DELLA COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI ASSISTENZA ODONTOIATRICA Ai sensi dell art. 6, lettera a) della citata legge provinciale n. 22/2007, la Giunta provinciale determina gli indirizzi per la valutazione della situazione economicopatrimoniale del nucleo familiare di riferimento sulla base dei criteri previsti dall'articolo 6 della legge provinciale n. 3 del 1993 e della deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 giugno S individuano di seguito gli elementi variabili da considerare per la valutazione della condizione economica familiare ai fini della compartecipazione alla spesa relativa agli interventi di assistenza odontoiatrica. Per quanto non indicato si applicano le disposizioni generali approvate con deliberazione della Giunta provinciale 1339 di data 22 giugno 2012 e le disposizioni

14 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 15 per la compilazione delle dichiarazioni ICEF approvate con deliberazione della Giunta provinciale 1407 di data 28 giugno Composizione del nucleo familiare Fanno parte del nucleo familiare i soggetti componenti la famiglia anagrafica ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, fatto salvo quanto segue. 1. I soggetti a carico ai fini IRPEF, anche se componenti altra famiglia anagrafica, fanno parte del nucleo familiare della persona alla quale sono a carico. 2. Quando un soggetto risulta a carico ai fini IRPEF di più persone, si considera, tra quelle di cui è a carico, componente il nucleo familiare: a) della persona della cui famiglia anagrafica fa parte; b) se non fa parte della famiglia anagrafica di alcuna di esse, della persona tenuta agli alimenti ai sensi degli articoli 433 e seguenti del codice civile, secondo l'ordine ivi previsto; in presenza di più persone obbligate agli alimenti nello stesso grado, si considera componente il nucleo familiare di quella tenuta in misura maggiore ai sensi dell'articolo 441 del codice civile. 3. I coniugi che hanno la stessa residenza, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare; nei loro confronti si applica il solo criterio anagrafico. 4. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica, anche se risultano a carico ai fini IRPEF di altre persone, fanno parte dello stesso nucleo familiare, identificato sulla base della famiglia anagrafica di uno dei coniugi che è considerata di comune accordo corrispondente alla residenza familiare. Detti criteri di attrazione non operano nei seguenti casi: a) quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale ai sensi dell'articolo 711 del codice di procedura civile, ovvero quando e' stata ordinata la separazione ai sensi dell'articolo 126 del codice civile; b) quando la diversa residenza è consentita a seguito dei provvedimenti temporanei ed urgenti di cui all'articolo 708 c.p.c.; c) quando uno dei coniugi è stato escluso dalla potestà sui figli o è stato adottato, ai sensi dell'articolo 333 del codice civile, il provvedimento di allontanamento dalla residenza familiare; d) quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1 dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed e' stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; e) quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali. 5. Il figlio minore di anni 18, anche se a carico ai fini IRPEF di altre persone, fa parte del nucleo familiare del genitore con il quale risulta residente. 6. Il minore che si trova in affidamento preadottivo, o in affidamento temporaneo presso terzi disposto o reso esecutivo con provvedimento amministrativo o del giudice, fa parte del nucleo familiare dell'affidatario, ancorchè risulti in altra famiglia anagrafica o risulti a carico ai fini IRPEF di altro soggetto. 7. Il minore in affidamento e collocato presso comunità e' considerato nucleo familiare a sé stante. 8. Il soggetto che si trova in convivenza anagrafica ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, è considerato nucleo familiare a sé stante, salvo che debba essere considerato componente del

15 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 16 nucleo familiare del coniuge, ovvero del nucleo familiare della persona di cui è a carico ai fini IRPEF, ai sensi delle disposizioni del presente articolo. Se della medesima convivenza anagrafica fanno parte il genitore e il figlio minore, quest'ultimo è considerato componente dello stesso nucleo familiare del genitore. 9. Ciascun soggetto può appartenere ad un solo nucleo familiare. Definizione di nucleo autonomo E da ritenere ammissibile la presenza di un nucleo autonomo (composto da una sola persona) solo se sussistono contestualmente due condizioni: a) residenza esterna all unità abitativa del nucleo familiare da un periodo minimo di almeno due anni; b) possesso di un reddito minimo necessario per la sopravvivenza, fissato nel limite per determinare lo status di persona fiscalmente a carico ( 2.840,51). In mancanza di tali requisiti, il soggetto che dichiara di formare un nucleo autonomo viene considerato solo apparentemente tale e ricondotto nell ambito della famiglia di origine: conseguentemente la valutazione della condizione economica va riferita all intero nucleo. Definizione di chi può essere il richiedente ed il beneficiario Ai fini delle presenti disposizioni, beneficiano dell assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio sanitario provinciale gli assistiti d età compresa fra i 18 e i 65 anni, residenti in provincia di Trento da almeno 3 anni, appartenenti ad un nucleo familiare con un indicatore ICEF non superiore al valore di 0,20. A titolo esemplificativo, tenendo conto della scala d equivalenza approvata con deliberazione della Giunta provinciale n di data 22 giugno 2012, un indice ICEF pari a 0,20 corrisponde ai seguenti limiti di reddito netto in funzione della numerosità del nucleo familiare. Componenti il nucleo familiare scala di limite di equivalenza reddito netto 1 1, , , , , Per ogni componente in più 0, Note: - per reddito netto si intende il reddito complessivo lordo da dichiarare ai fini ICEF al netto delle deduzioni previste dalla deliberazione 1339 di data 22 giugno 2012; - si presuppone una situazione patrimoniale pari a zero oppure il possesso di un patrimonio inferiore alle franchigie previste da questa politica agevolativa. Peso del reddito e del patrimonio in relazione alla parentela con il beneficiario Il reddito ed il patrimonio dei componenti il nucleo familiare sono valutati al 100%.

16 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 17 Altri parametri ICEF (valori in Euro): Franchigia sul valore dell Abitazione di Residenza FAR ,00 Franchigia sul Patrimonio Mobiliare familiare FPM 0,00 Limite Superiore del primo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa franchigia su patrimonio mobiliare e sull abitazione di residenza LS1 Limite Superiore del secondo scaglione sul patrimonio mobiliare e immobiliare familiare esclusa l abitazione di residenza LS ,00 infinito Prima ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL1 Seconda ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL2 Terza ALiquota di conversione del patrimonio complessivo in reddito equivalente AL3 20% 60% - Calcolo dell indicatore della condizione economica familiare L indicatore della condizione economica familiare è calcolata considerando i dati contenuti nelle dichiarazioni ICEF dei componenti il nucleo familiare da valutare, dei parametri fissati dalle disposizioni generali approvati con deliberazione della giunta provinciale n del 22 giugno 2012 e dei parametri fissati da queste disposizioni utilizzando l algoritmo di calcolo approvato con deliberazione della Giunta provinciale. Limiti ICEF per l accesso al beneficio La compartecipazione alla spesa da parte dell assistito SSP è determinata in relazione agli indicatori ICEF di seguito indicati: Indicatore ICEF Misura della compartecipazione alla spesa 0-0,095 Nessuna compartecipazione alla spesa. > 0,095-0,20 L assistito compartecipa alla spesa in maniera crescente e continua, rispetto all ICEF, fino ad un massimo del 70%. Calcolo del beneficio La misura della compartecipazione alla spesa con riferimento alla tariffa massima, per ICEF compreso tra 0,095 e 0,20 è il seguente: 1) Calcolo della compartecipazione massima C_MAX = ARROTONDA.ECCESSO ( 0,7 * TARIFFA ; 0,50 )

17 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 18 dove: C_MAX = compartecipazione massima ovvero il 70% della tariffa da convenzione arrotondato ai 50 centesimi di euro per eccesso. TARIFFA = tariffa da convenzione 2) Calcolo della percentuale rispetto alla compartecipazione massima C_MAX in funzione dell ICEF dell assistito. dove: P ICEF P = ARROTONDA ( ( ICEF 0,095 ) / ( 0,2 0,095 ) ; 3 ) = percentuale di compartecipazione dell assistito in funzione dell ICEF (percentuale tra 0% e 100% con 1 decimale). = valore ICEF del nucleo di riferimento a 4 decimali. 3) Calcolo della compartecipazione dove C P C = ARROTONDA.DIFETTO ( P * C_MAX ; 0,50 ) SE ( C <= 5 ) ALLORA 0 ALTRIMENTI C = compartecipazione dell assistito = percentuale di compartecipazione dell assistito in funzione dell ICEF (percentuale tra 0% e 100% con 1 decimale). C_MAX = compartecipazione massima ovvero il 70% della tariffa da convenzione arrotondato ai 50 centesimi di euro per eccesso. LA TARIFFA UTENTE NON È DOVUTA PER IMPORTI INFERIORI O UGUALI AD EURO 5,00 (FASCIA ESENZIONE). La formula di calcolo va applicata alla singola prestazione odontoiatrica richiesta (di cui all Allegato 3).

18 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 19 SCHEMA di MODULO di domanda PER L ACCESSO ALLE PRESTAZIONI ODONTOIATRICHE ai sensi delle legge provinciale n. 22/2007 Provincia Autonoma di Trento AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI Domanda per l accesso alle prestazioni di assistenza odontoiatrica erogate dal Servizio sanitario provinciale Il Sottoscritto/a beneficiario/a dell agevolazione Cognome I Nome I Codice fiscale I I I I I I I I I I I I I I I Sesso M F Data di nascita I Prov. I Comune/stato estero I Indirizzo residenza I N civico I Prov. residenza I Comune I CAP I Telefono (facoltativo) I Cittadinanza ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa CHIEDE l accesso all assistenza odontoiatrica erogata dal Servizio sanitario provinciale, per sé e per gli altri componenti del proprio nucleo familiare come sotto identificati e riportati e per i quali non sia già assicurata l assistenza odontoiatrica nell ambito dei livelli essenziali di assistenza. A tal fine, consapevole delle sanzioni penali nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, nonché della decadenza dai benefici conseguenti al provvedimento eventualmente emanato sulla base della dichiarazione non veritiera, qualora dal controllo effettuato emerga la non veridicità del contenuto di taluna delle dichiarazioni rese (art. 75 D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445).

19 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 20 DICHIARA - che ai sensi della deliberazione della Giunta provinciale n. del. il nucleo familiare è composto dai seguenti componenti: Cognome Nome Data di nascita Parentela con il beneficiario Codice fiscale Residente in Provincia di Trento da almeno 3 anni Attesta zione ICEF n. di data I SI NO I I SI NO I SI NO I SI NO I SI NO I Il sottoscritto/a Present ata a DICHIARA INOLTRE - che il nucleo familiare in cui risiede presenta le seguenti caratteristiche: sono presenti n. I invalidi non deambulanti o con bisogno di assistenza continua e ciechi assoluti. sono presenti n. I sordi e ciechi con residuo visivo. sono presenti n. I invalidi civili al 100% ed equiparati. sono presenti n. I invalidi civili da 66% a 99%. sono presenti n. I minori invalidi civili con assegno. sono presenti n. I altri invalidi 65 anni e oltre. è presente un solo genitore con figli minori limitatamente alle seguenti situazioni: morte del coniuge, genitore non coniugato, divorzio attestato da apposito atto, separazione legale da almeno tre anni rispetto all anno di riferimento dei redditi. numero I componenti di sesso femminile che hanno svolto attività lavorativa per 12 mesi nell anno di riferimento dei redditi. numero I figli minori e/o studenti a carico con meno di 25 anni. in presenza di figli minori, entrambi i genitori hanno svolto attività di lavoro o di impresa per almeno sei mesi nell anno di riferimento dei redditi. (luogo e data) (firma dell interessato)

20 Supplemento n. 3 al B.U. n. 4/I-II del 22/01/2013 / Beiblatt Nr. 3 zum Amtsblatt vom 22/01/2013 Nr. 4/I-II 21 Informativa ai sensi del decreto legislativo 196/2003, articolo 13 Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 Le forniamo le seguenti indicazioni: 1. i dati da Lei forniti verranno trattati esclusivamente con riferimento al procedimento per il quale ha presentato la documentazione; 2. il trattamento sarà effettuato con supporto cartaceo e/o informatico; 3. il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso alla procedura di Suo interesse; 4. titolare del trattamento è la Provincia Autonoma di Trento la quale provvederà a comunicare i medesimi all Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari per l erogazione delle prestazioni; 5. responsabili del trattamento sono i soggetti pubblici o privati che collaborano al procedimento di acquisizione e gestione della domanda; 6. in ogni momento Lei potrà esercitare i suoi diritti nei confronti del titolare del trattamento, ai sensi dell'art 7 del decreto legislativo 196/2003. RISERVATO ALL UFFICIO DOMANDA N. I DELL ENTE I Io sottoscritto/a I addetto/a all ufficio I dichiaro che: Ai sensi dell'articolo 38 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000, la presente dichiarazione è stata: sottoscritta in mia presenza sottoscritta e presentata unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore PROTOCOLLO ICEF N. (luogo e data) (timbro dell Ente e firma dell addetto) I Copia della presente domanda è disponibile, per eventuali controlli, presso questo ufficio, e le informazioni in essa contenute sono trasmesse al sistema informativo dell ICEF presso la Provincia autonoma di Trento.

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