CORSO TEORICO E PRATICO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO
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- Natalia Mariotti
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1 CORSO TEORICO E PRATICO PER AMMINISTRATORE DI SOSTEGNO Le successioni Successioni, iter di gestione Disposizione dei beni acquisiti in via successoria I rapporti con un Beneficiario psichiatrico Il supporto per il beneficiario psichiatrico Interviene: Dott. Paolo Antonio Giovannelli Psichiatra - Psicoterapeuta
2 DECESSO FAMILIARE BENEFICIARIO ITER PROCEDIMENTALE Comunicazione decesso; Organizzazione funerale; Inumazione, tumulazione o cremazione; Eventuale pubblicazione testamento; Dichiarazione di successione; Eventuali ulteriori adempimenti tributari; Accettazione eredità; Divisione eredità.
3 COMUNICAZIONE DECESSO Decesso in casa: Avvisare il medico curante affinché accerti le cause della morte e compili il certificato ISTAT Chiamare il medico necroscopo incaricato dalla Asl competente il quale, non prima di 15 ore dal decesso ma non oltre le 30 ore dallo stesso, procederà all accertamento della morte e a redigere apposito certificato. Un parente (se l unico è il Beneficiario, l Ads) o una persona a ciò delegata, entro le 24 ore dal decesso, deve recarsi presso l ufficio dello Stato Civile in Comune a denunciare la morte del proprio congiunto consegnando i due certificati sopra menzionati. Decesso in ospedale o casa di cura: La struttura sanitaria provvede ad approntare le due certificazioni Un parente (se l unico è il Beneficiario, l Ads) o una persona a ciò delegata consegna in Comune le predette certificazioni all atto della denuncia di morte. Se si incarica delle esequie un impresa di pompe funebri, la stessa può farsi carico di ottenere i precedenti certificati
4 ORGANIZZAZIONE FUNERALE Contattare impresa di pompe funebri: Questa si occupa di prendere contatti con il medico curante o con la struttura sanitaria per l ottenimento delle certificazioni; Il funerale non può essere celebrato prima di 24 ore dalla morte. Le spese del funerale sono a carico di tutti gli eredi secondo le percentuali previste dalla legge o dal testamento, salvo diverso accordo fra gli stessi [In caso di decesso del Beneficiario, alcuni decreti prevedono l autorizzazione dell Ads all organizzazione del funerale ed al pagamento dello stesso con le sostanze del Beneficiario] Per le persone indigenti o appartenenti a famiglie bisognose, nonché qualora gli eredi abbiano tutti rinunciato all eredità o se ne disinteressino, la legge prevede un sistema gratuito di inumazione, ossia seppellimento sotto terra, nel campo comune del cimitero oppure di cremazione. Contattare in tal caso il Comune del luogo ove è avvenuto il decesso o il comune di residenza.
5 INUMAZIONE TUMULAZIONE E CREMAZIONE Celebrato il funerale è necessario occuparsi della salma. Prima del funerale deve scegliersi se procedere a: INUMAZIONE: seppellimento sotto terra. La bara deve essere biodegradabile; TUMULAZIONE: apposizione del feretro dentro apposito loculo concesso in proprietà privata o in concessione dal cimitero stesso per una durata di tempo limitata e rinnovabile. In tal caso la bara deve avere un rivestimento interno in metallo;
6 INUMAZIONE TUMULAZIONE E CREMAZIONE CREMAZIONE: incenerimento della salma. La bara deve essere idonea a tal fine. La cremazione deve essere autorizzata dal Sindaco sulla base della volontà del defunto espressa nel testamento o altra disposizione del defunto, espressa in vita, in tal senso. In caso di mancanza di testamento oppure di disposizioni, i familiari possono esprimere la volontà di cremare il cadavere del defunto attraverso una apposita dichiarazione resa davanti a un Notaio o all Ufficiale dello Stato Civile del Comune. L autorizzazione alla cremazione viene concessa quando il defunto risulta iscritto ad apposita associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini anche quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati. In questo caso basta presentare al Comune la scheda di adesione all associazione nonché il certificato del medico curante con firma autenticata dal coordinatore sanitario dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato.
7 PUBBLICAZIONE TESTAMENTO Se il defunto ha redatto prima un testamento occorre procedere alla sua pubblicazione per renderlo efficace nei confronti di tutti gli eredi e legatari. L operazione si svolge dinnanzi al Notaio, quello presso cui il defunto aveva fatto o depositato il proprio testamento o quello scelto dagli eredi se questi ultimi sono in possesso di un testamento olografo. La pubblicazione del testamento non comporta accettazione dell eredità. Diversamente implica che i legatari dei beni assegnati dal testatore diventino proprietari degli stessi a partire dal giorno della morte del testatore. La successione seguirà le disposizioni contenute nel testamento salvo violazione della quota di legittima (quota di eredità che la legge attribuisce in ogni caso ai parenti prossimi)
8 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
9 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE
10 DICHIARAZIONE DI SUCCESSIONE Per il pagamento delle imposte è necessario avere la disponibilità di somme adeguate: Le somme le liquide cadute in eredità presenti in banca possono essere liberate solo dopo la presentazione della dichiarazione di successione; La dichiarazione di successione non può essere depositata se prima non si pagano le imposte di successione; Occorre reperire le somme per le imposte di successione nel patrimonio dell erede. Se tali somme non sono disponibili, può chiedersi alla banca il rilascio di un finanziamento o un fido a tal fine.
11 ULTERIORI COMUNICAZIONI TRIBUTARIE TARSU/TARES/TASI In caso di decesso del titolare di un immobile bisogna avvisare il Comune della modifica del soggetto passivo d imposta, da individuarsi negli eredi subentranti, con apposita comunicazione all ufficio competente. Canone RAI In caso di morte dell abbonato, l erede non ancora titolare di canone TV deve richiedere l intestazione a proprio nome del canone già intestato al defunto inviando una lettera raccomandata all indirizzo: Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale I di Torino, Ufficio Territoriale di Torino 1 Sportello S.A.T., Casella postale Torino (To). In tal modo l erede beneficerà del periodo per il quale il canone era già stato pagato. Se l erede è già titolare di un canone RAI deve richiedere, con lo stesso mezzo della raccomandata, l annullamento di quello intestato al defunto indicando la data e il luogo di decesso dell intestatario. Gli eventuali arretrati non corrisposti sono in ogni caso a carico dell erede.
12 ACCETTAZIONE EREDITA L accettazione dell eredità è l atto di volontà con il quale il chiamato all eredità acconsente a divenire erede del defunto. Con tale dichiarazione lo stesso entra in possesso della sua quota ereditaria. La successione, ai sensi dell art. 459 cod. civ. si completa con l accettazione. L accettazione dell eredità può essere: Pura e semplice: si realizza una confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell erede, in forza della quale gli stessi diventano un unico patrimonio. L erede succede sia nei rapporti attivi che in quelli passivi. Egli, pertanto, è tenuto al pagamento dei debiti del defunto anche se superino l attivo che gli perviene dall eredità.
13 ACCETTAZIONE EREDITA L accettazione dell eredità può essere: Con beneficio d inventario: non si ha confusione dei patrimoni e si verificano gli effetti disciplinati dall articolo 490 codice civile: l erede conserva verso l eredità tutti i diritti e gli obblighi che aveva verso il defunto, tranne quelli estinti per effetto della morte; l erede non è tenuto al pagamento dei debiti ereditari e dei legati oltre il valore dei beni a lui pervenuti; i creditori del defunto e i legatari hanno preferenza sul patrimonio ereditario di fronte ai creditori dell erede. Questi ultimi, se non vogliono perdere tale preferenza nel caso in cui l erede decada dal beneficio, hanno l onere di domandare la separazione dei beni del defunto da quelli dell erede ai sensi degli artt. 512 cod. civ.
14 ACCETTAZIONE EREDITA L accettazione espressa: mediante atto pubblico o scrittura privata con cui il chiamato all'eredità dichiara di accettarla, oppure assume il titolo di erede (articolo 475 codice civie).
15 ACCETTAZIONE EREDITA L'accettazione tacita: si perfeziona senza specifiche dichiarazioni, ma per effetto del mero compimento di atti che comportino la volontà di accettare, costituendo prerogativa della qualità di erede e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede (articolo 476 codice civile). E indispensabile, però, che il chiamato sia consapevole dell esistenza di una delazione in suo favore e abbia l intenzione di disporre dei beni dell eredità. Gli effetti che ne conseguono sono gli stessi dell'accettazione pura e semplice.
16 ACCETTAZIONE EREDITA L accettazione presunta: deriva dalla volontà del chiamato, ma è la legge stessa a considerarla avvenuta in conseguenza di determinate situazioni: mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dall'apertura della successione da parte del chiamato all'eredità che è nel possesso dei beni; mancata redazione dell'inventario nel termine di tre mesi dalla dichiarazione di accettazione con beneficio di inventario da parte del chiamato all'eredità che non è nel possesso dei beni (in tale caso si considera avvenuta un'accettazione pura e semplice anziché con beneficio di inventario).
17 ACCETTAZIONE EREDITA TERMINE Il diritto di accettare l eredità si prescrive in dieci anni. Tale termine decorre dal giorno dell apertura della successione e nel caso d istituzione condizionale dal giorno in cui si verifica la condizione. Chiunque vi ha interesse può chiedere all'autorità giudiziaria che sia fissato un termine entro il quale il chiamato deve dichiarare se accetta o rinunzia all'eredità. Trascorso tale termine senza che la dichiarazione sia stata fatta il chiamato perde il diritto di accettare.
18 ACCETTAZIONE EREDITA INVENTARIO Il chiamato all'eredità che sia nel possesso dei beni deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione. Se entro questo termine egli ne ha iniziato le operazioni senza terminarle può ottenere dal Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che non deve eccedere i tre mesi. Trascorso tale termine senza che l'inventario si sia compiuto il chiamato all'eredità viene considerato erede puro e semplice. Qualora invece egli abbia compiuto l'inventario ma non abbia ancora fatto la dichiarazione di accettazione ha un termine di quaranta giorni da quello del compimento dell'inventario medesimo per decidere se accettare o rinunciare all'eredità. Trascorso tale termine senza che abbia deciso egli è considerato erede puro e semplice. L inventario dei beni del defunto da redigersi a cura di un Notaio designato da uno degli eredi oppure dal Cancelliere del Tribunale o da un Notaio nominato appositamente dal giudice su ricorso di uno degli eredi.
19 DIVISIONE EREDITA In caso di più eredi può essere necessario o opportuno procedere a divisione dei beni contenuti nell eredità. A tal dine si procede ai sensi degli artt.: 375 C.C. Autorizzazione del tribunale Il tutore non può senza l'autorizzazione del tribunale : 1) allineare beni, eccettuati i frutti e i mobili soggetti a facile deterioramento ; 2) costituire pegni o ipoteche ; 3) procedere a divisione o promuovere i relativi giudizi ; 4) fare compromessi e transazioni o accettare concordati. L'autorizzazione è data su parere del giudice tutelare.
20 DIVISIONE EREDITA In caso di più eredi può essere necessario o opportuno procedere a divisione dei beni contenuti nell eredità. A tal dine si procede ai sensi degli artt.: 747 C.P.C. Autorizzazione alla vendita dei beni ereditari L'autorizzazione a vendere beni ereditari si chiede con ricorso diretto [per i mobili al pretore e per gli immobili] al tribunale del luogo in cui si è aperta la successione. (1) Nel caso in cui i beni appartengano a incapaci deve essere sentito il giudice tutelare. Il giudice provvede sul ricorso con decreto, contro il quale è ammesso reclamo a norma dell' articolo 739. Se l'istanza di autorizzazione a vendere riguarda l'oggetto d'un legato di specie, il ricorso deve essere notificato al legatario.
21 DIVISIONE EREDITA È prevista l'autorizzazione del Tribunale del luogo in cui si è aperta la successione non soltanto per la vendita, unica operazione espressamente prevista dall art. 747 c.p.c., ma per tutti gli altri atti di disposizione e di straordinaria amministrazione, come ad una permuta, una datio in solutum, la costituzione di diritti reali o un'eventuale divisione ereditaria, che sono idonei ad incidere sulla capienza dell'asse ereditario;
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