REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL

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1 REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEL DECRETO DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 23 MARZO 2018 PUBBLICATO IN G.U. N. 128 DEL La Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute ; visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, recante Ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell esercizio delle professioni stesse, come modificato dalla predetta legge n. 3/2018; visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, recante Approvazione del regolamento per la esecuzione del decreto legislativo 13 settembre 1946, n. 233, sulla ricostituzione degli Ordini delle professioni sanitarie e per la disciplina dell esercizio delle professioni stesse ; visto il regio decreto 1 marzo 1928, n. 842, recante Regolamento per l esercizio della professione di chimico, come modificato dalla predetta legge n. 3/2018; visto il decreto del Ministro della Salute del 23 marzo 2018, recante Ordinamento della professione di chimico e fisico, pubblicato sulla G.U. n. 128 del 5 giugno 2018; visto, in particolare, l articolo 6, comma 7, del citato decreto del Ministero della Salute, il quale prevede che la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici emana specifiche disposizioni statutarie o regolamentari al fine di disciplinare le modalità operative per l esecuzione dello stesso decreto; ritenuto di dover dare una prima attuazione all art. 6, comma 7, del citato decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, al fine di disciplinare le modalità operative per consentire agli Ordini dei Chimici e dei Fisici di procedere alla formazione dell «Albo professionale dei Chimici e dei Fisici ed alle relative iscrizioni»; emana il presente regolamento: ART. 1 Prima formazione e aggiornamento dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. Gli Ordini dei Chimici e dei Fisici procedono a far confluire l Albo dell Ordine dei Chimici Sezione A nell «Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sezione A settore Chimica».

2 2. Gli Ordini dei Chimici e dei Fisici procedono a far confluire l Albo dell Ordine dei Chimici Sezione B nell «Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sezione B settore Chimica». 3. I Chimici ed i Chimici Iunior iscritti rispettivamente alla Sezione A e alla Sezione B dell Albo alla data in cui vengono adottate le azioni di cui ai precedenti commi, conservano i diritti acquisiti, consistenti nell anzianità di iscrizione, nell utilizzo del sigillo professionale già rilasciato, nell utilizzo della firma digitale recante l indicazione dell iscrizione all Albo dell Ordine dei Chimici, nell ottenimento di certificati di iscrizione riferiti al precedente Albo dell Ordine dei Chimici, nell uso dell eventuale tesserino professionale già rilasciato, nella certificazione dei crediti di formazione professionale continua acquisiti e nell avvalimento di ogni altro titolo o prestazione derivante dall iscrizione al precedente Albo dell Ordine dei Chimici. 4. Gli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nell adozione delle azioni di cui ai precedenti commi 1 e 2, mantengono invariata la numerazione degli iscritti al precedente Albo dell Ordine dei Chimici, che è unica e progressiva, provvedendo, quindi, all inserimento degli iscritti di cui ai commi 1 e 2 nelle rispettive sezioni dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici in via preliminare rispetto all eventuale numerazione seguente per iscrizione o re-iscrizione di nuovi professionisti. 5. Gli Ordini dei Chimici e dei Fisici indicano per ogni iscritto, oltre al numero progressivo, il numero d ordine corrispondente all anzianità di iscrizione, tenendo conto della data della deliberazione di iscrizione nel precedente Albo dell Ordine dei Chimici. 6. Fermo restando quanto indicato al comma 5 di cui sopra per gli iscritti al precedente Albo dell Ordine dei Chimici, per le nuove iscrizioni o re-iscrizioni all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nella determinazione del numero d ordine corrispondente all anzianità di iscrizione, si tiene conto: a) della data della deliberazione di iscrizione; b) nel caso di parità di tale data, di quella di abilitazione all esercizio professionale e, sussidiariamente, dell età anagrafica. 7. Il Consiglio direttivo di ciascun Ordine dei Chimici e dei Fisici procede alla prima revisione generale dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, formato ai sensi dei commi che precedono, entro il mese di dicembre dell anno 2018, apportando le occorrenti variazioni, nel rispetto dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n ART. 2 Successive formazioni e tenuta dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. L Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici è formato secondo l ordine alfabetico, ferma restando la previsione sulla numerazione di cui all articolo che precede. 2

3 2. Per ogni iscritto sono indicati: il cognome, il nome, il luogo e la data, di nascita; la cittadinanza, ove si tratti di sanitario straniero; il domicilio; la data di iscrizione nell Albo; il titolo in base al quale ha avuto luogo l iscrizione, con indicazione dell Autorità del luogo e della data del suo rilascio. 3. In apposita colonna dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici sono riportati i titoli di specializzazione previsti dalla vigente normativa, indicando l Autorità, il luogo e la data del rilascio. 4. Fino all aggiornamento annuale ed alla conseguente pubblicazione dell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, nel rispetto dell articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, le cancellazioni e le variazioni si annotano a fianco del nome degli iscritti ai quali si riferiscono. ART. 3 Domanda di iscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. La domanda di iscrizione è diretta all Ordine dei Chimici e dei Fisici nella cui circoscrizione il richiedente ha la sua residenza o il suo domicilio o l esercizio della propria attività professionale. 2. La domanda di iscrizione è corredata da dichiarazioni sostitutive di certificazione, sottoscritte dall interessato ed attestanti ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 i seguenti stati, qualità personali e fatti: a) data e luogo di nascita; b) cittadinanza; c) pieno godimento dei diritti civili; d) assenza a proprio carico di condanne penali e di provvedimenti che riguardano l applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa; e) carenza o, ove sussistenti, indicazione di procedimenti penali pendenti a proprio carico e di cui si ha conoscenza; f) conseguimento dell abilitazione all esercizio professionale a norma delle disposizioni in vigore; g) residenza e domicilio professionale nella circoscrizione dell Ordine; 3

4 h) eventuale possesso di titoli di specializzazione previsti dalla vigente normativa, con indicazione dell Autorità, del luogo e della data del rilascio; i) codice fiscale. 3. In mancanza di normativa e/o di accordi internazionali che prevedano diverse modalità equiparabili a quelle di cui al comma 2 che precede, i professionisti con cittadinanza straniera presentano la domanda di iscrizione nei modi previsti dal precedente comma 1 e producono i seguenti documenti o gli equipollenti documenti previsti dalla normativa straniera: a) certificato di nascita; b) certificato di cittadinanza; c) attestato comprovante il pieno godimento dei diritti civili; d) titolo di abilitazione professionale a norma delle disposizioni in vigore; e) certificato generale del casellario giudiziale; f) certificato di buona condotta; g) certificato di residenza e documento attestante il domicilio e il domicilio professionale nella circoscrizione dell Ordine; h) eventuali titoli di specializzazione previsti dalla vigente normativa, con indicazione dell Autorità, del luogo e della data del rilascio; i) ogni altro documento previsto dalla normativa e/o accordi internazionali, anche per il riconoscimento della qualifica professionale. 4. Resta inteso che in attuazione dell art. 6, commi 4 e 5, del decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, possono iscriversi i soggetti ivi indicati secondo le modalità di cui sopra. 5. Resta, altresì, inteso che i commi di cui sopra riportano in via esclusiva le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici e che, pertanto, costituiscono requisiti necessari, essenziali ed indispensabili per la medesima iscrizione soltanto quelli di cui al comma 3 dell articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, nonché quelli di cui alla normativa in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all estero, di ingresso e di soggiorno in Italia. 6. Per la domanda ed i documenti di iscrizione si osservano le norme vigenti in materia di imposta di bollo e di legalizzazione di cui al decreto del Presidente della 4

5 Repubblica 26 ottobre 1972, n Alla domanda di iscrizione sono allegati, in originale, gli attestati di pagamento della tassa di concessione governative, della quota di iscrizione alla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, della quota di iscrizione all Ordine dei Chimici e dei Fisici territoriale. ART. 4 Divieto di iscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. Non possono essere iscritti nell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici coloro che si trovino in una delle condizioni che, ai sensi degli articoli 42 o 43 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, importino la radiazione dal medesimo Albo o la sospensione dall esercizio professionale, salvo che sussistano le condizioni previste dall art. 50 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n. 221, ai fini della riammissione nell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. ART. 5 Delibera di iscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. Sulla domanda di iscrizione nell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici, il Consiglio direttivo dell Ordine competente delibera nel termine di tre mesi decorrenti dalla sua presentazione. 2. Accertata la sussistenza delle condizioni richieste, il Consiglio direttivo dell Ordine dei Chimici e dei Fisici competente dispone l iscrizione nell Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici. 3. Il rigetto della domanda di iscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per motivi di condotta, ai sensi dell art. 3, comma 2, lettere d ed e, o comma 3, lettera f, non può essere pronunciato dal Consiglio direttivo dell Ordine competente se non dopo aver sentito il richiedente nelle sue giustificazioni. 4. La deliberazione del Consiglio direttivo dell Ordine dei Chimici e dei Fisici competente deve essere in ogni caso motivata. 5. La deliberazione sulla iscrizione è resa esecutiva e trasmessa ai sensi dell articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 5 aprile 1950, n Avverso la deliberazione di rigetto della domanda di iscrizione l interessato può ricorrere alla Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, la quale decide in merito alla iscrizione. 7. In ogni caso, decorso inutilmente il termine di novanta giorni dalla data di presentazione della domanda di iscrizione senza che il Consiglio direttivo dell Ordine dei Chimici e dei Fisici competente abbia deliberato per il suo accoglimento o rigetto, è 5

6 dato ricorso alla stessa Commissione centrale per gli esercenti le professioni sanitarie, ai fini dell iscrizione. ART. 6 Trasferimento dall Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. L iscritto in un Albo tenuto da un Ordine dei Chimici e dei Fisici può chiedere il trasferimento nell Albo tenuto da un Ordine dei Chimici e dei Fisici nella cui circoscrizione ha trasferito o intenda trasferire la propria residenza o il proprio domicilio o il domicilio professionale. 2. La domanda di trasferimento deve essere presentata all Ordine dei Chimici e dei Fisici della circoscrizione nella quale il professionista intenda trasferirsi. 3. L Ordine a cui l iscritto chiede il trasferimento provvede ad acquisire dall Ordine di provenienza dello stesso iscritto, apposito certificato del Presidente di quest ultimo, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare di rango superiore, attestante con riferimento all interessato: a) la non sussistenza di alcuna delle cause preclusive indicate dal successivo comma 7, su conforme deliberazione del Consiglio direttivo dell Ordine nel cui Albo l interessato si trova iscritto; b) la regolarità della iscrizione con la indicazione della data e del titolo di essa; c) gli eseguiti pagamenti dei contributi dovuti ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n Il Consiglio direttivo dell Ordine nel cui Albo l interessato intenda trasferirsi delibera sulla base delle attestazioni di cui al precedente comma 3, debitamente certificate dal Presidente dell Ordine nel cui albo l interessato si trova iscritto. 5. Si applicano per il resto le disposizioni dei precedenti articoli, con la conseguenza che l iscrizione per trasferimento decorrerà dalla data della deliberazione dell iscrizione stessa da parte del Consiglio direttivo dell Ordine nel cui Albo l interessato intenda trasferirsi. 6. L iscrizione conseguita nel nuovo Albo è comunicata all Ordine di provenienza dell iscritto, che provvede alla conseguente cancellazione e trasmette all Ordine di trasferimento la documentazione dell interessato, contenente anche quella storica dell istante. 7. Non è ammesso il trasferimento dell iscrizione per il professionista che si trovi sottoposto a procedimento penale o a procedimento per l applicazione di una misura 6

7 di sicurezza o a procedimento disciplinare o che sia sospeso dall esercizio della professione. ART. 7 Cancellazione e reiscrizione all Albo degli Ordini dei Chimici e dei Fisici 1. La cancellazione dall Albo è deliberata dal Consiglio direttivo dell Ordine dei Chimici e dei Fisici che tiene il medesimo Albo d ufficio, oppure, su richiesta del Ministro della Salute o del Procuratore della Repubblica nei casi: a) di perdita del godimento dei diritti civili; b) di accertata carenza dei requisiti professionali di cui all articolo 5, comma 3, lettera b) del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; c) di rinunzia all iscrizione; d) di morosità nel pagamento dei contributi previsti dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233; e) di trasferimento all estero, salvo quanto previsto dall articolo 5, comma 5, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n La cancellazione, tranne nei casi di cui al precedente comma 1, lettera c), non può essere pronunziata se non dopo aver sentito l interessato, ovvero dopo mancata risposta del medesimo a tre convocazioni per tre mesi consecutivi. 3. Non si può pronunciare la cancellazione per rinunzia all iscrizione quando sia in corso procedimento penale o disciplinare. 4. La cancellazione ha efficacia in tutto il territorio nazionale. 5. Il professionista cancellato dall Albo è, a sua richiesta, reiscritto quando siano cessate le cause che hanno determinato la cancellazione. 6. Per la reiscrizione sono applicabili le disposizioni che regolano le iscrizioni. ART. 8 Disposizioni finali 1. Il presente regolamento viene comunicato al Ministero della Salute ai sensi dell articolo 6, comma 7, del decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 ed entra definitivamente in vigore trascorsi novanta giorni dalla sua trasmissione in mancanza di osservazioni da parte del Dicastero. 7

8 2. Ai sensi dell articolo 1, comma 2, del decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018 ed ai fini dell immediata applicazione del presente regolamento, gli Ordini dei Chimici esistenti alla data di entrata in vigore della legge 11 gennaio 2018, n. 3 assumono la denominazione di «Ordini dei Chimici e dei Fisici» mediante adozione di delibera del Consiglio direttivo che ne determina le conseguenze giuridiche, indipendentemente dal termine di cui al comma che precede. *** Il presente Regolamento è stato approvato dalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici nella seduta di consiglio del 7-8 giugno 2018 a Palermo. 8

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