Procedimenti di prevenzione incendi più semplici e rapidi grazie allo Sportello Unico
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- Nicola Abate
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1 SICUREZZA. Procedimenti di prevenzione incendi più semplici e rapidi grazie allo Sportello Unico GLI EFFETTI DELLA COLLABORAZIONE TRA REGIONE SARDEGNA E VIGILI DEL FUOCO Il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive (1) ha costituito assieme alla modifi ca dell art. 19 della legge sul procedimento amministrativo (2) una sorta di rivoluzione copernicana in merito alla celerità e semplificazione per chi abbia necessità di acquisire un per l esercizio di un attività produttiva. Nell ambito di tale semplificazione, il nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti di prevenzione incendi (3) ha consentito al Corpo nazionale dei Vigili del fuoco di continuare a garantire, attraverso il principio di proporzionalità dell azione amministrativa, elevati standard di sicurezza, diminuendo al contempo gli adempimenti amministrativi per il cittadino e la burocrazia. In Sardegna, tale rivoluzione nell iter amministrativo per il rilascio di un è iniziata nel 2008, con l emanazione della legge regionale 3/2008 (4), anticipando di fatto la procedura introdotta dal DPR 160/10 e stabilendo che le attività soggette al controllo dei Vigili del fuoco fossero espletate attraverso due modalità: a immediato avvio per quelle di tipo semplice, mentre per quelle soggette a Conferenza dei servizi il DPR distingue tra casi a immediato avvio e procedura ordinaria. La disciplina introdotta dalla norma regionale ha trovato una difficile applicazione sino all entrata in vigore del DPR 151/2011, che ha armonizzato perfettamente le procedure di prevenzione incendi con la normativa sul procedimento unico SUAP. La legge regionale ha individuato, a favore dell utente, un metodo ancora più spedito rispetto alla norma statale: le procedure mediante conferenza di servizi, ad esempio, vengono espletate al massimo in 7 più 15 giorni, contro i 60 giorni previsti dal DPR, come riassume la figura 1. Inoltre la Regione ha introdotto un la DUAAP, Dichiarazione Unica Autocertificativa Attività Produttive con un campo di applicazione ancora più ampio della SCIA, prevista dall art. 19 della legge 241/90. La DUAAP, che ha lo stesso status giuridico della SCIA, può infatti essere richiesta anche per attività espressamente escluse dalla legge 241/90 come, ad esempio, i centri commerciali. Tutti i Comuni della Sardegna hanno attivato lo sportello SUAP e aderito al protocollo regionale, stabilendo quindi un unico modello di riferimento per tutti gli utenti della regione; tutte le amministrazioni interessate da endoprocedimenti sono collegate telematicamente ed esprimono i loro pareri con la procedura digitale tramite SUAP. Il coordinamento regionale SUAP ed un gruppo di lavoro istituito dalla Direzione regionale dei Vigili del fuoco della Sardegna, con un primato nazionale, hanno promosso un intesa al fine di definire una modalità di cooperazione organizzativa GLI AUTORI. L ingegnere Angelo Porcu è comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Sassari, dopo aver ricoperto lo stesso incarico a Cagliari, Caserta e Nuoro ed essere stato dirigente dell ufficio di Coordinamento delle risorse informatiche del Dipartimento dei Vigili del fuoco a Roma. antonio.porcu@vigilfuoco.it L ingegnere Luca Manselli è vice comandante dei Vigili del fuoco di Sassari. luca.manselli@vigilfuoco.it Capo III Procedimento automatizzato avvio immediato 0 giorni Comma 22 avvio immediato 0 giorni DPR 160/2010 LR 3/2008 Capo IV Procedimento ordinario 60 giorni Comma 24 Conferenza di servizi giorni Figura 1. Norma nazionale e norma regionale, i tempi previsti. e gestionale per la funzionalità e l operatività del sistema degli sportelli unici e dell endoprocedimento. Tale intesa, secondo il principio di leale collaborazione tra amministrazioni Statali e Regionali, ha assicurato: la standardizzazione dei procedimenti; l unificazione della modulistica utilizzata dalle due amministrazioni; il superamento dei problemi legati all applicazione delle norme statali e regionali; l indicazione di dettaglio per la corretta gestione delle procedure di prevenzione incendi in ambito SUAP. pagina 30
2 Istanza con 50 posti letto 0 giorni (DPR 160/10) 0 giorni (LR 3/08) Attività Categoria A INFORMAZIONE 124 D. U. A. P. immediato avvio controlli a campione o in base a programmi settoriali dei visita positiva verbale visita tecnica Figura 2. Attività in Categoria A: la procedura. Al termine dei lavori, le due Amministrazioni hanno emanato una circolare indirizzata ai rispettivi uffici, dal contenuto comune, per sancire definitivamente gli accordi raggiunti. L applicazione dell accordo I SUAP sono coinvolti in tutte le procedure amministrative di prevenzione incendi riferite alle attività soggette ai controlli dei Vigili del fuoco (elencate in maniera puntuale nel DPR 151/2011), quando si tratta di attività produttive di beni e servizi ed impianti produttivi (5). Le attività che non rientrano nella tipologia detta, cioè quelle che non hanno carattere imprenditoriale, seguono le procedure ordinarie, descritte sempre dal DPR 151/2011, con istanze dirette ai Comandi provinciali dei Vigili del fuoco e senza alcun coinvolgimento dei SUAP. Al fine di garantire una più efficace azione amministrativa degli Uffici di Prevenzione incendi dei Comandi, e per migliorare l interfaccia con i SUAP presenti sul territorio, la circolare ha riportato le fasi procedurali in cui sono coinvolti i SUAP. La sul progetto. La prima fase, in cui deve essere ta la conformità dell attività alle regole di sicurezza antincendio, è una documentale sul progetto. Essa è obbligatoria per tutte le attività di categoria B e C, indipendentemente dal fatto che sia prevista o meno l effettuazione di lavori edilizi, mentre non è richiesta per le attività di categoria A. Quando è prevista la su progetto, il SUAP avvierà il procedimento in conferenza di servizi, utilizzando il modello A6 della modulistica SUAP. Per quanto attiene alla corrispondenza dei modelli SUAP e PIN, si veda la tabella 1. La SCIA preventiva. Prima dell avvio effettivo di qualsiasi attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi, è necessario presentare una SCIA, immediatamente efficace. La SCIA è necessaria per tutte le categorie di attività, ma occorre precisare che: per le attività di categoria A, la SCIA è l unico adem- Comando nazionale Vigili del fuoco Regione Sardegna scopo PIN A 6 Esame progetto B e C Conferenza di servizi PIN SCIA PIN asseverazione PIN rinnovo periodico PIN asseverazione per rinnovo periodico di conformità PIN voltura F 20 F 8 F10 SCIA A SCIA B e C, dopo A6 Rinnovo (SCIA CPI) categorie A B C Variazione intestazione (SCIA CPI) Tabella 1. La corrispondenza fra i moduli delle due amministrazioni per i procedimenti di prevenzione incendi. pagina 31
3 Istanza con 100 posti letto richiesta valutazione progetto 60 giorni (DPR 160/10) giorni (LR 3/08) Attività Categoria B Sicurezza risultanze conferenza Comando provinciale immediato avvio controlli a campione o in base a programmi settoriali dei visita positiva Figura 3. Attività in Categoria B: la procedura. verbale visita tecnica pimento necessario e pertanto la stessa può essere presentata direttamente prima dell avvio dell esercizio, purché i locali siano già allestiti e pronti per l apertura; ai SUAP sarà presentato il modello F20, che contiene i modelli PIN 2 e PIN 2.1 (figura 2); per le attività di categoria B e C, la SCIA può essere presentata solo dopo l acquisizione del parere su progetto (con relativa conclusione del procedimento SUAP in conferenza di servizi) e solo a seguito dell effettuazione degli eventuali lavori di adeguamento e dell allestimento dei locali. Anche in questo caso, dopo la conferenza di servizi, sarà presentato al SUAP il modello F20 (figura 2 e figura 3). Oltre che per l avvio di nuove attività, la SCIA può essere presentata, per tutte le tipologie di attività (categoria A, B o C) anche per l introduzione di modifiche relative ad attività esistenti ed in possesso di un regolare di prevenzione incendi (SCIA o CPI), quando i mutamenti non comportino un aggravio delle condizioni di sicurezza antincendio. In questo caso, che può essere riscontrato analizzando il quadro 2 del modello F20, la SCIA può essere presentata direttamente (senza previo esame del progetto) anche per le attività di categoria B o C (figura 5). Per la SCIA si segue il procedimento di immediato avvio a zero giorni, utilizzando il modello F20 della modulistica SUAP, unitamente a tutti i documenti e le attestazioni previste per le procedure di prevenzione incendi. Per le sole attività di categoria C, il Comando dei Vigili del fuoco, a seguito delle verifi che, provvederà all emissione di un Certifi cato di Prevenzione Incendi (CPI), che trasmetterà direttamente all interessato ed al SUAP. Non è comunque necessario attendere il rilascio di tale atto al fi ne di poter avviare l attività. Il rinnovo periodico. Alla scadenza dei titoli abilitativi in materia di prevenzione incendi, l attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio dovrà essere presentato per via telematica al SUAP, utilizzando il modello F8 (in cui devono essere compilati in particolare gli allegati A e B), oltre ai restanti documenti eventualmente necessari. La voltura. Per la variazione della titolarità del titolo abilitativo in materia di prevenzione incendi dovrà essere presentato per via telematica al SUAP il modello F10 (in cui dovrà essere compilato in particolare l allegato A), oltre ai restanti documenti eventualmente necessari Casi non soggetti a procedura SUAP. È opportuno ricordare che il procedimento di deroga in materia di prevenzione incendi (art. 7 del DPR 151/2011) è escluso dal procedimento SUAP: in questo caso deve essere attivata invece la procedura ordinaria. Il nulla osta di fattibilità di cui all art. 8 del DPR 151/2011 può essere richiesto dall interessato direttamente al Comando dei Vigili del Fuoco, oppure può confluire nel più generale iter SUAP per la richiesta del parere preliminare di cui all art. 9, del DPR 160/2010. È esclusa dalla procedura SUAP anche la richiesta di in corso d opera, che viene inoltrata direttamente ai Comandi senza passare dal SUAP. Modulistica Al fine di armonizzare gli adempimenti di prevenzione incendi con il più generale procedimento SUAP, ed in particolare per la gestione telematica delle relative pratiche, sono state riportate sulla modulistica SUAP i contenuti dei modelli ministeriali di prevenzione incendi relativi ai diversi adempi- pagina 32
4 Istanza con 200 posti letto richiesta valutazione progetto 60 giorni (DPR 160/10) giorni (LR 3/08) Attività Categoria C risultanze conferenza INFORMAZIONE 124 Comando provinciale immediato avvio controlli obbligatori da parte dei certificato prevenzione incendi esito positivo Figura 4. Attività in Categoria C: la procedura. menti amministrativi, ed in particolare: il modello A6 per l avvio delle verifi che su progetto, conforme al modello ministeriale PIN1-2012; il modello F20 per la presentazione della SCIA, conforme ai contenuti dei modelli PIN e PIN ; il modello F8 per il rinnovo periodico, conforme ai contenuti dei modelli PIN e PIN ; il modello F10 per la volturazione di un precedente CPI o SCIA, conforme al modello ministeriale PIN Poiché i moduli regionali contengono la totalità delle informazioni contenute nei modelli approvati con D.M. 7 agosto 2012, non sarà necessario presentare anche i modelli PIN sopra indicati, quando siano presenti i moduli regionali correttamente compilati. Nei modelli menzionati non sono stati riportati i restanti modelli PIN, che devono quindi essere allegati alle pratiche in cui si rendono necessari. SUAP e verifiche La circolare ha sensibilizzato in particolar modo i SUAP sulla documentale delle istanze presentate riguardanti l endoprocedimento evidenziando la necessità di accertare, con particolare attenzione, la presenza di tutti i documenti richiesti ai sensi del D.M. 7 agosto 2012, secondo la tipologia del procedimento. In particolare i SUAP dovranno accertare, nelle verifi che sul progetto, la presenza di elaborati grafi ci specifici volti a illustrare le condizioni di sicurezza dell impianto produttivo, nonché una relazione tecnica specifica per la prevenzione incendi. Per la SCIA, i SUAP dovranno re la presenza di tutte le certificazioni e dichiarazioni atte a comprovare che gli elementi costruttivi, i prodotti, i materiali, le attrezzature, i dispositivi e gli impianti rilevanti ai fini della sicurezza antincendi, siano stati realizzati, installati o posti in opera secondo la regola dell arte, ed in conformità alla vigente normativa in materia di sicurezza antincendio. Per le attività di categoria A, sarà richiesta anche una relazione tecnica ed elaborati grafici illustrativi (non essendovi un esame progetto preventivo, è necessario allegare alla SCIA anche gli elaborati progettuali). È stato inoltre richiesto che i SUAP verifichino l avvenuto pagamento dei diritti di esame progetto, acquisendo la ricevuta del versamento a favore della Tesoreria provinciale dello Stato. In particolare è stato comunicato agli uffici comunali che, in assenza del pagamento, il Comando dei Vigili del fuoco non potrà avviare alcuna, con la conseguenza che la pratica SUAP non potrà proseguire il suo iter, né per i casi di immediato avvio né per quelli in conferenza di servizi. In tale ipotesi la richiesta di perfezionamento del pagamento è da intendersi come una regolarizzazione della pratica e non come richiesta di integrazioni, che precluderebbe la eventuale richiesta di ulteriore documentazione. Documentazione e tempi È stato precisato che l endoprocedimento di prevenzione incendi deve essere attivato soltanto per le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi. L assoggettabilità dell attività ai controlli dei deve essere dichiarata dall interessato nel pagina 33
5 modello DUAAP. La di attività soggette ai può essere riscontrato anche dall elenco presente sui modelli A6 ed F20. La circolare ha chiarito che il SUAP, nei casi in cui l interessato dichiara che l attività non rientra fra quelle soggette ai controlli di prevenzione incendi, non deve trasmettere alcuna documentazione al Comando dei Vigili del fuoco. Solo in particolari casi, qualora sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese in seno alla pratica SUAP, è possibile che l ufficio comunale richieda una verifi ca dell esclusione dell attività dagli obblighi in materia di prevenzione incendi (nei limiti di quanto ciò possa essere effettivamente riscontrabile dalla documentazione presentata). In tali casi occorrerà che il SUAP invii al Comando dei Vigili del fuoco una nota formulata ai sensi dell art. 16 della legge 241/1990, e non una generica trasmissione della pratica, analoga a quella che viene effettuata per i procedimenti di diretta competenza. Nell accordo è stato inoltre specificato che tutti i Comuni, nei procedimenti in conferenza di servizi, dovranno tener presente che per l esame istruttorio dei progetti di prevenzione incendi sono necessari tempi congrui: ciò al fine di rispettare i tempi previsti per la convocazione delle conferenze di servizi, ed evitare la trasmissione contestuale alla convocazione, in tempi eccessivamente ristretti. In particolare è stato raccomandato di trasmettere la documentazione tecnica non meno di dieci giorni lavorativi prima della seduta fissata per la conferenza stessa (si ricorda che, ai sensi della L.R. 3/2008, dalla data di trasmissione della documentazione alla data della seduta possono trascorrere fino a venti giorni). Integrazioni documentali Con la circolare è stato inoltre raccomandato a tutti i Comuni di voler provvedere alla trasmissione ai Comandi dei Vigili del fuoco dei soli documenti integrativi o sostitutivi che siano di loro potenziale interesse ai fini della di sicurezza antincendio, evitando di notificare la trasmissione di documenti palesemente non di interesse (quali comunicazioni di inizio e fine lavori, moduli, ricevute di versamento e documenti inerenti alle materie di competenza di altri uffici). Inoltre è stato chiarito che - nei casi di conferenza di servizi - la trasmissione di elaborati progettuali integrativi nei giorni immediatamente precedenti la seduta della conferenza non ne consente un esame completo. Angelo Porcu, Luca Manselli Modifiche per un albergo rilevanti secondo la sicurezza antincendi? aggravio sicurezza antincendi? immediato avvio Modello F8 integrato con Pin Figura 5. Modifica di attività esistenti. immediato avvio Categoria A Modello F20 Sicurezza comunicazione nell ambito del rinnovo del Modello F8 Categorie B C Modello F8 - Modello F20 TE. 1) Decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 160: Regolamento per la semplifi cazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive, ai sensi dell articolo 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n ) Legge 7 agosto 1990 n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifi che ed integrazioni. 3) Decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151 Regolamento recante semplifi cazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modifi cazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n ) Regione Sardegna, legge 5 marzo 2008, n. 3 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione, art. 1, c ) La LR 3/2008 fornisce le seguenti defi nizioni in merito: - attività economiche produttive di beni e servizi : tutte le attività che confi gurano la realizzazione di un bene materiale o di un servizio, comprese le attività commerciali, di somministrazione, le attività economiche svolte in forma artigianale o industriale, le attività agricole, le attività turistico ricettive, l edilizia e i servizi di cui all art. 4 della Direttiva 2006/123/CE; - impianti produttivi : gli insediamenti relativi a tutte le attività di produzione di beni e servizi, ivi incluse le attività agricole, commerciali e artigianali, le attività turistiche e alberghiere, ogni attività imprenditoriale di edilizia residenziale, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari fi nanziari e i servizi di telecomunicazione. pagina 34
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