Giuseppe Piano Mortari ASSOFIN. L offerta di carte di credito nel nuovo quadro normativo tra criticità interpretative e rischi di over regulation
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1 Giuseppe Piano Mortari ASSOFIN L offerta di carte di credito nel nuovo quadro normativo tra criticità interpretative e rischi di over regulation Convegno ABI Carte 2011 Roma, 3/4 novembre 2011
2 IL FRAMEWORK NORMATIVO DISCIPLINA SERVIZI DI PAGAMENTO DISCIPLINA CREDITO AL CONSUMO ULTERIORI FONTI EUROPEE Direttiva PSD 2007/64/CE Direttiva CCD 2008/48/CE Direttiva EMD 2009/110/CE PRIMARIE D.Lgs. 11/2010 D.Lgs. 141/2010 SECONDARIE Sez. VI Trasparenza Disp. attuative Tit.II Decreto MEF 3 febbr Sez. VII Trasparenza Banca d Italia Carte revolving 20 aprile 2010 Disposizioni di Vigilanza IP
3 CARTE CHARGE E CARTE RATEALI Sez. VII Paragrafo 7 Disposizioni trasparenza La Sezione VII (Credito ai consumatori) si applica alle carte di credito diverse dalle c.d. carte di credito charge. La carta di credito si considera charge se: 1. Il rimborso deve avvenire in un unica soluzione ed entro tre mesi dall utilizzo delle somme; 2. Non sono previsti tassi di interesse, nè commissioni significative. Le commissioni (es. canone periodico) non sono significative se: i) remunerano esclusivamente i servizi di pagamento propri di questo strumento e le ulteriori funzioni non creditizie eventualmente connesse (es. servizi di fidelizzazione); ii) non variano in relazione all'ammontare dei fondi trasferiti mediante le operazioni di pagamento effettuate tramite la carta, anche se sono fissate in termini percentuali. CARTE REVOLVING E OPZIONE CARTE CHARGE SERVIZIO DI PAGAMENTO SERVIZIO DI FINANZIAMENTO SERVIZIO DI PAGAMENTO DISCIPLINA PSD DISCIPLINA CCD DISCIPLINA PSD La figura del consumatore vs quella dell utilizzatore
4 LE SPESE PER COMUNICAZIONI Art.126-ter TUB (introdotto da D.Lgs. 11/2010) Ø Divieto di addebitare all utilizzatore spese inerenti all informativa resa ai sensi di legge. Ø Facoltà di concordare spese relative a informazioni fornite su richiesta dell utilizzatore se supplementari / più frequenti / trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Ø Proporzionalità delle spese ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. Art.127-bis TUB (introdotto da D.Lgs. 141/2010) Ø Divieto di addebitare all utilizzatore spese inerenti all informativa resa ai sensi di legge trasmesse con strumenti di comunicazione telematica. Ø Comunicazioni ex art. 118 gratuite indipendentemente dagli strumenti di comunicazione impiegati. Ø Facoltà di concordare spese relative a informazioni fornite su richiesta dell utilizzatore se supplementari / più frequenti / trasmesse con strumenti di comunicazione diversi. Ø Proporzionalità delle spese ai costi effettivi sostenuti dal prestatore di servizi di pagamento. PRINCIPI GENERALI 1. GRATUITA DELLE INFORMATIVE RESE AI SENSI DI LEGGE 2. ONEROSITA (CONVENUTA TRA LE PARTI) DELLE INFORMATIVE RICHIESTE, SE ULTERIORI / PIU FREQUENTI / INVIATE CON MODALITA DIVERSE RISPETTO ALLE PREVISIONI CONTRATTUALI 3. PROPORZIONALITA DELLE SPESE CONVENUTE AI COSTI EFFETTIVAMENTE SOSTENUTI 4. GRATUITA, A PRESCINDERE DALLE MODALITA DI INVIO, DELLE COMUNICAZIONI DI VAR. UNILATERALE
5 LE SPESE DI INCASSO RATA Art. 3 c. 4 D. Lgs. 11/2010 Divieto di surcharge: Il beneficiario non può applicare spese al pagatore per l utilizzo di un determinato strumento di pagamento. La Banca d Italia può stabilire con proprio regolamento deroghe tenendo conto dell esigenza di promuovere l utilizzo degli strumenti di pagamento più efficienti ed affidabili. Par Sez.III - Disp. attuative del Titolo II D.Lgs. 11/2010 Regola share: il pagatore e il beneficiario remunerano ciascuno il proprio prestatore di servizi di pagamento per il servizio prestato (cfr. anche art.3 c.2 del Decreto). DUBBI SULLA POSSIBILITA DI CONTINUARE A RICHIEDERE AI PAGATORI IL RIMBORSO DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAL BENEFICIARIO PER GLI INCASSI DEGLI IMPORTI DOVUTI (ES. SPESE INCASSO RID) CHIARIMENTI OTTENUTI DA BANCA D ITALIA, CONSENTITO SE CONCORDATO TRA LE PARTI NEL CONTRATTO SOTTOSTANTE
6 IL RECESSO Art.126-septies c.1 TUB (introdotto da D. Lgs. 11/2010) L utilizzatore di servizi di pagamento ha sempre la facoltà di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura. Art.125-quater c.1 TUB (introdotto da D. Lgs. 141/2010) ( ) nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese. Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. Sez. VII Paragrafo 8 Disposizioni trasparenza ( ) ai contratti di credito a tempo indeterminato conclusi prima del termine previsto dall articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni si applicano: Ø i seguenti articoli del capo II del titolo VI del T.U., come sostituiti dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, e successive modificazioni: ( ) 125-quater ( )
7 I CANALI DI VENDITA Art.114-septies c.3 TUB (introdotto da D.Lgs. 11/2010) Per la prestazione dei servizi di pagamento in Italia gli istituti di pagamento possono avvalersi soltanto degli agenti in attività finanziaria ( ) Art. 28 c.4 D. Lgs.141/2010 ABROGATO DA NB: L abrogazione ha effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione dell art.128-quater comma 6 del TUB in materia di agenti in attività finanziaria. Art.128-quater c.1 e Art.128-sexies c.1 TUB (introdotti da D.Lgs. 11/2010) Art.128-quater c.1: E' agente in attivita' finanziaria il soggetto che promuove e conclude contratti relativi alla concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma o alla prestazione di servizi di pagamento ( ). Art.128-sexies c.1: E' mediatore creditizio il soggetto che mette in relazione, anche attraverso attivita' di consulenza, banche o intermediari finanziari previsti dal titolo V con la potenziale clientela per la concessione di finanziamenti sotto qualsiasi forma ( )". IMPOSSIBILITA PER I MEDIATORI DI COLLOCARE CONTRATTI RELATIVI AI SERVIZI DI PAGAMENTO
8 I CANALI DI VENDITA Comunicazione di Banca d Italia del 20 aprile 2010 Credito Revolving concesso con carte di credito: cautele e indirizzi per gli operatori Si rammenta che gli intermediari finanziari, ai fini della promozione e conclusione di contratti di finanziamento, si devono avvalere degli agenti in attività finanziaria ( ) ( ) deroga a tale obbligo solo per la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l acquisto di propri beni e servizi ( ) L attività di promozione e conclusione di contratti di credito revolving non rientra nella richiamata deroga, poiché tale tipologia di finanziamento non configura un credito finalizzato, e non può pertanto essere affidata a fornitori di beni e servizi, ma soltanto ai richiamati agenti in attività finanziaria. DIVIETO DI COLLOCARE CARTE DI CREDITO RATEALI TRAMITE ESERCIZI COMMERCIALI CONVENZIONATI D. Lgs. 141/2010 (Titolo IV, Art. 12) 1. Non costituisce esercizio di agenzia in attivita' finanziaria, ne' di mediazione creditizia: a) la promozione e la conclusione, da parte di fornitori di beni e servizi, di contratti di finanziamento unicamente per l'acquisto di propri beni e servizi sulla base di apposite convenzioni stipulate con le banche e gli intermediari finanziari. In tali contratti non sono ricompresi quelli relativi al rilascio di carte di credito; ESTENSIONE DEL DIVIETO DI COLLOCAMENTO A TUTTE LE CARTE DI CREDITO
9 LE CARTE PRIVATIVE (STRUMENTI A SPENDIBILITA LIMITATA) Art.2 c.2 D. Lgs. 11/2010 Il presente decreto non si applica nel caso di: ( ) m) servizi basati su strumenti che possono essere utilizzati per acquistare beni o servizi solo nella sede utilizzata dall emittente o in base ad un accordo commerciale con l emittente, all interno di una rete limitata di prestatori di servizi o per una gamma limitata di beni o servizi; Par Sez.II - Disp.attuative del Titolo II D.Lgs. 11/2010 Strumenti di pagamento che possono essere utilizzati esclusivamente: a) per l acquisto di beni o servizi presso l emittente; b) sulla base di un accordo commerciale con l emittente: b.1) per l acquisto di beni o servizi all interno di una rete limitata di prestatori di servizi; b.2) per l acquisto di una gamma limitata di beni o servizi. strumenti di pagamento spendibili presso catene di esercizi commerciali (ad esempio carte fedeltà o similari), indipendentemente dall estensione della catena stessa e dalla natura giuridica del rapporto tra i singoli punti vendita e la casa madre, purché: (i) si tratti di entità legate da accordi di natura commerciale che prevedano l utilizzo di un medesimo marchio che renda pienamente riconoscibile dal pubblico l esistenza di una relazione giuridicamente rilevante tra la casa madre e i punti di accettazione degli strumenti di pagamento emessi; e (ii) il suddetto marchio sia utilizzato dai punti vendita e sia presente sulla carta spendibile presso gli stessi.
10 IL CONTO DI PAGAMENTO Art. 1 c. 1, lettera l, D. Lgs. 11/2010 Definizione di conto di pagamento Un conto intrattenuto presso un prestatore di servizi di pagamento da uno o più utilizzatori di servizi di pagamento per l esecuzione di operazioni di pagamento. Gli istituti di pagamento detengono ( ) le somme di denaro della clientela in conti di pagamento utilizzati esclusivamente per la prestazione dei servizi di pagamento. Le somme di denaro immesse nei conti di pagamento non costituiscono fondi con obbligo di rimborso ( ), né moneta elettronica ( ) (Art.114 duodecies TUB) ASPETTI SALIENTI Ø i fondi possono esclusivamente essere destinati ai servizi di pagamento (non si configura raccolta) Ø sul conto di pagamento non maturano interessi Ø l Istituto di pagamento può applicare spese di gestione del conto e può concedere aperture di credito in conto Ø il cliente può effettuare depositi di contante, rimesse di denaro, bonifici, accreditare lo stipendio Ø non è prevista l emissione di assegni I CONTI UTILIZZATI DAGLI INTERMEDIARI AI FINI DELL ANNOTAZIONE DELLE VOCI DI DARE E AVERE DEL CLIENTE NELL AMBITO DELLE LINEE DI CREDITO CONNESSE ALL USO DI UNA CARTA DI CREDITOè DUBBIO SUL FATTO CHE COSTITUISCANO CONTI DI PAGAMENTO, SONO SOLO SCRITTURE CONTABILI E NON CONSENTONO DI ESEGUIRE OPERAZIONI DI PAGAMENTO
11 LO STATUS GIURIDICO 107 Intermediazione assicurativa Concessione di finanziamenti Servizi di pagamento IP Raccolta di risparmio Moneta elettronica IMEL Strumenti finanziari
12 LO STATUS GIURIDICO Art.114-novies c.4 TUB (introdotto da D.Lgs. 11/2010) La Banca d Italia ( ) può autorizzare alla prestazione dei servizi di pagamento soggetti che esercitino altre attività imprenditoriali, a condizione che per l attività relativa ai servizi di pagamento sia costituito un patrimonio destinato con le modalità e agli effetti stabiliti dall articolo 114-terdecies (...). Art.114-terdecies c.1 TUB (introdotto da D.Lgs. 11/2010) Gli Istituti di pagamento che svolgano anche attività imprenditoriali diverse dalla prestazione dei servizi di pagamento, autorizzati ai sensi dell art.114 novies, comma 4, devono costituire un patrimonio destinato per la prestazione dei servizi di pagamento e per le relative attività accessorie e strumentali ( ). 1. Separazione delle scritture contabili 2. Specifica indicazione dei beni e dei rapporti riconducibili all attività di prestazione dei servizi di pagamento 3. Definizione di regole di allocazione per i costi c.d. indivisi (es. immobili, hardware, software, personale)
13 Giuseppe Piano Mortari ASSOFIN L offerta di carte di credito nel nuovo quadro normativo tra criticità interpretative e rischi di over regulation Convegno ABI Carte 2011 Roma, 3/4 novembre 2011
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