PIANO CASA REGIONALE LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA L.R.14/2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R.

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1 COMUNE DI CANDIANA Provincia di Padova Regione del Veneto PIANO CASA REGIONALE LIMITI E MODALITÀ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI OGGETTO DELLA L.R.14/2009, COSÌ COME MODIFICATA DALLA L.R. 13/2011 Allegato A alla delibera di Consiglio Comunale del 29/04/2013 N. 8

2 SOMMARIO 1 PREMESSA NORMATIVA E DOCUMENTI UFFICIALI DI RIFERIMENTO LIMITI AGLI INTERVENTI INTERVENTI ESCLUSI DAL PIANO CASA CRITERI E MODALITÁ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI APPLICAZIONE ART.2, COMMA 1 (CALCOLO DI VOLUMI E SUPERFICI IN AMPLIAMENTO) APPLICAZIONE ART.2, COMMA 2 (MODALITÀ REALIZZATIVE, DISTANZE, ALTEZZE, ECC) Ampliamento in aderenza al fabbricato esistente Ampliamento su corpi contigui esistenti Condizioni eccezionali per l ampliamento mediante corpo edilizio separato APPLICAZIONE ART.2, COMMA 3 (RECUPERO DEI SOTTOTETTI) APPLICAZIONE ART.2, COMMA 4 (AMPLIAMENTO EDIFICI A SCHIERA MEDIANTE PIANO GUIDA) APPLICAZIONE ART.2, COMMA 5 (INCENTIVI PER L USO DI FONTI RINNOVABILI) APPLICAZIONE ART.3 (RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE) Vincoli di mantenimento del sedime Vincoli sulle tecniche costruttive APPLICAZIONE ART.7, COMMA 2 (ULTERIORI INCENTIVI COMUNALI PER LA BIOEDILIZIA) APPLICAZIONE ART.9, COMMA 1, LETTERA A) (APPLICAZIONE NEI CENTRI STORICI) APPLICAZIONE ART.9, COMMI 2, 2 BIS, 2 TER (SFORAMENTI DI Z.T.O., CAMBI D USO) APPLICAZIONE ART.9, COMMA 4 (ESISTENZA OPERE URBANIZZAZIONE) APPLICAZIONE ART.9, COMMA 9 (AUMENTO SUPERFICIE UTILE ALL INTERNO DI VOLUMI) APPLICAZIONE ART.10 (DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE) DEFINIZIONI E CHIARIMENTI INTERPRETATIVI ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 2/15

3 1 PREMESSA Questa Amministrazione, considerati i principi e orientamenti espressi sia nel Piano Regolatore Comunale vigente che nel Documento Preliminare del PAT, recentemente approvato, intende definire le modalità applicative lasciate in capo al Comune dalla L.R.14/2009 così così come modificata dalla L.R. 13/2011. Fatte salve le deroghe stabilite dalla L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, per quanto non espressamente disciplinato dalle presenti disposizioni e ad esclusione delle disposizioni non soggette ad alcun limite temporale di efficacia dettate dagli artt. 5, 10 e 12 della legge medesima, si applicano le vigenti norme Regolamentari e di Piano Regolatore Generale/Comunale (regolamento edilizio, norme tecniche di attuazione, ecc.). Sulla base delle specifiche valutazioni di carattere urbanistico, edilizio, paesaggistico ed ambientale già contenute ed esplicitate nel PIANO REGOLATORE COMUNALE vigente, nonché nel PATI DEL CONSELVANO, preso atto che la L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 introduce un insieme sistematico di deroghe alle normative esistenti di vario livello, con il presente documento si intende definire e/o limitare gli interventi che potrebbero compromettere l equilibrio di aree/edificazioni critiche o sensibili, compromettere l obbiettivo di uno sviluppo urbanistico coerente per aree omogenee, oppure precludere la riqualificazione di aree/edifici appositamente individuati. Salvo quanto specificato nel presente documento, per l applicazione della norma regionale si rimanda alle relative note esplicative contenute nella DGRV n 1782/2011 alleg. A. 2 NORMATIVA E DOCUMENTI UFFICIALI DI RIFERIMENTO L.R. 14/2009: Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche. L.R. 13/2011: Modifiche alla legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l utilizzo dell edilizia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche e successive modificazioni, alla legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio e successive modificazioni e disposizioni in materia di autorizzazioni di impianti solari e fotovoltaici. DGRV n 1782/2011 alleg. A: note esplicative regionali alla L.R. 13/2011. Nota dir. urbanistica regionale prot del 11/06/2012. L.R. 36/2012: modifiche alla L.R. 14/2009 circa gli interventi in zona agricola. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 3/15

4 3 LIMITI AGLI INTERVENTI In riferimento agli edifici destinati a prima casa di abitazione, l art.8 della legge regionale 13/2011, pur attribuendo ai comuni la facoltà di deliberare in merito all applicazione degli articoli 2 e 3 della legge regionale n. 14/2009, così come da ultimo modificata, esclude la prima casa di abitazione dal novero delle fattispecie su cui le scelte comunali possono incidere. 3.1 INTERVENTI ESCLUSI DAL PIANO CASA Oltre a quanto previsto dall art. 9 della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, sono esclusi dall applicazione le seguenti tipologie di edifici: 1. strutture agricolo-produttive destinate all allevamento così come definite all art. 44, c. 8 della L.R. 11/2004, e gli allevamenti zootecnico-intensivi così come definiti dall art. 44, c. 9 della L.R. 11/2004; 2. attività produttive in zona impropria da trasferire; 3. edifici ricadenti all interno delle aree a tutela delle unità insediative di interesse storico, architettonico ed ambientale in zona agricola (edifici di interesse storico, ambientale e rurale, individuati dal PRG ai sensi degli articoli 10 e 12 della legge regionale 5 marzo 1985 n. 24); 4. edifici esistenti ricadenti in z.t.o. D2: attività commerciali e di servizio, a meno che non si intervenga mediante un piano urbanistico attuativo ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 11/2004, finalizzato alla riqualificazione urbanistica dell area 5. edifici di valore monumentale e testimoniale, nonché le Ville Venete e relative pertinenze e contesti figurativi, disciplinati dagli artt e seguenti delle NTA del PATI citato; 6. le zone limitrofe interessate da stabilimenti a rischio di incidente rilevante ai sensi del D.Lgs 334/99 e D.M. 09/06/2001, come modificati ed integrati con D.lgs. 238/05, gli interventi andranno valutati con riferimento ai rischi definiti nell'elaborato del P.T.C.P. denominato Rischio Tecnologico e alle relative aree di danno. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 4/15

5 4 CRITERI E MODALITÁ APPLICATIVE DEGLI INTERVENTI Col presente documento si intende definire, precisare o specificare i criteri progettuali e ed i vincoli con cui le potenzialità edificatorie concesse dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 possono essere realizzate. In questo modo si manterrà omogeneo e uniforme lo sviluppo del tessuto urbano, criterio di assoluta importanza e data la temporaneità delle deroghe introdotte dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011. Gli interventi previsti dalla L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, in mancanza di specifica disposizione contraria, siano cumulabili con gli altri previsti dal Piano Regolatore Generale Comunale. Il proprietario può, quindi, anche mediante istanze separate, chiedere l'ampliamento residuo di PRG e, sulla base del volume esistente al 31 Maggio 2011, chiedere l'ampliamento del 20% (30%). Sono fatti salvi i limiti inderogabili definiti da disposizioni statali, da qualunque fonte provengano (leggi, decreti, codice civile) né i rapporti negoziali secondo le norme dell'ordinamento civile (diritti di servitù, regolamento contrattuale di condominio). Inoltre si elencano di seguito le ulteriori modalità applicative della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, impostate nella forma della disposizione normativa di ammissione, non ammissione o di precisazione 4.1 APPLICAZIONE ART.2, COMMA 1 (CALCOLO DI VOLUMI E SUPERFICI IN AMPLIAMENTO) Nell applicazione della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, che si conferma per quanto attiene la definizione dei criteri di calcolo del volume urbanistico (per la destinazione residenziale) e della superficie coperta (per le destinazioni non residenziali), viene confermata l applicazione dei vigenti criteri di calcolo del volume urbanistico e della superficie coperta stabiliti dal PRG comunale. 4.2 APPLICAZIONE ART.2, COMMA 2 (MODALITÀ REALIZZATIVE, DISTANZE, ALTEZZE, ECC) Gli interventi consentiti dalla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, relativamente alle distanze dai confini e dai fabbricati, saranno ammessi nel rispetto delle norme del vigente PRG, salvo le deroghe previste dalla stessa norma regionale per gli edifici destinati a prima casa di abitazione. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 5/15

6 Per quanto riguarda le altezze, gli ampliamenti consentiti dalla presente legge saranno ammessi nel rispetto delle norme del vigente PRG per le singole z.t.o., salvo le deroghe previste dalla stessa norma regionale per gli edifici destinati a prima casa di abitazione. Per superficie coperta esistente, quale parametro per la quantificazione dell ampliamento ammesso dalla legge, si intende la superficie lorda di pavimento di ogni piano utile. Per superficie coperta in ampliamento ai sensi della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 si intendono anche gli ampliamenti in sopraelevazione, e non quindi solo l utilizzo alla quota campagna di nuovo sedime. Per ampliamento del 20% della superficie coperta, se adibito ad usi diversi dal residenziale, si intende di rendere ammissibili gli interventi di ampliamento mediante l utilizzo alla quota campagna esistente (quota da definire e riportare graficamente negli elaborati) di nuovo sedime sviluppabile in altezza nei limiti massimi ammessi dal vigente PRG; Ampliamento in aderenza al fabbricato esistente La L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 prevede che l ampliamento deve essere realizzato in aderenza rispetto al fabbricato esistente o utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente. Questo criterio è la regola sistematica per la realizzazione degli interventi. La L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 prevede solo due casi in cui si può autorizzare (facoltà di autorizzazione) la costruzione di un corpo edilizio separato: 1. l ampliamento in aderenza non risulti possibile ; 2. l ampliamento comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente La presenza di almeno una di queste due condizioni (che in seguito sono definite condizioni ostative ) non è sufficiente per motivare l autorizzazione: infatti, nelle note esplicative si chiarisce che in ogni caso, nella realizzazione di corpi edilizi separati deve essere garantito il collegamento funzionale con l edificio ampliato. Spetta al comune di regolamentare tale collegamento. Nell apposito paragrafo viene definito come dimostrare la presenza di almeno una delle due condizioni necessarie e come si intende garantito il collegamento funzionale con l edificio ampliato Ampliamento su corpi contigui esistenti L ampliamento su corpo edilizio contiguo esistente NON deve necessariamente determinare la realizzazione di una nuova unità abitativa. L ampliamento utilizzando un corpo edilizio contiguo già esistente può essere realizzato indipendentemente dalla destinazione d uso del medesimo corpo edilizio contiguo, accostando ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 6/15

7 anche destinazioni d uso diverse da quella esistente, fermo restando il rispetto delle vigenti normative in materia, con particolare riferimento alle disposizioni di carattere igienicosanitarie Condizioni eccezionali per l ampliamento mediante corpo edilizio separato La facoltà di autorizzare l edificazione di copri edilizi separati, come sopra anticipato, prevede innanzitutto che sia dimostrata nella documentazione di progetto la sussistenza di almeno uno delle condizioni ostative alla realizzazione di un ampliamento in aderenza: 1. l ampliamento in aderenza non risulti possibile ; 2. l ampliamento comprometta l armonia estetica del fabbricato esistente In particolare, la compromissione dell armonia estetica del fabbricato esistente va dimostrata dal progettista incaricato, attraverso la predisposizione di un fascicolo da allegare alla DIA contenente la documentazione fotografica dell'edificio e dell'intorno dello stato dei luoghi, dei prospetti comparativi e del fotorendering dello stato ante e post intervento. Pertanto, ciascuno di questi due casi, non può costituire unico elemento valutativo di ammissibilità dell ampliamento mediante la costruzione di un nuovo corpo edilizio separato (in quanto elemento soggettivo, discrezionale, non normato): infatti, nelle note esplicative si chiarisce che in ogni caso, nella realizzazione di corpi edilizi separati deve essere garantito il collegamento funzionale con l edificio ampliato. Spetta al comune di regolamentare tale collegamento. Pertanto, si definiscono i seguenti criteri per garantire il collegamento funzionale: 1. La pratica edilizia venga presentata come permesso di costruire in cui l avente Titolo risulti proprietario/comproprietario del fabbricato generatore e dell area sulla quale verrà realizzato il corpo edilizio separato ; 2. l edificio esistente e l ampliamento di progetto che ne deriva siano contemporaneamente e completamente inscrivibili in un cerchio avente diametro massimo D= 130 m; 3. il corpo edilizio separato, da realizzarsi in ogni caso nella stessa z.t.o del fabbricato generatore, sia collocato in area tale da non pregiudicare la viabilità di accesso delle aree edificabili previste dagli strumenti urbanistici vigenti; 4. ai fini dell applicazione degli incrementi volumetrici previsti dall art. 2 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, con la comunicazione di fine lavori allegata alla prima richiesta di agibilità, sussiste l'obbligo da parte del ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 7/15

8 Committente e del Direttore dei Lavori di rendere congiuntamente una ulteriore dichiarazione per i seguenti casi: dell'avvenuta installazione dell'impianto con utilizzo di fonti di energia rinnovabile con potenza non inferiore a 3 kw nel caso di utilizzo dell incremento volumetrico del 10% previsto dal comma 5 art. 2 della citata regionale; della certificazione energetica attestante l avvenuto conseguimento della prestazione energetica almeno in classe B dell edificio generatore, nel caso di utilizzo dell incremento volumetrico del 15% previsto dal comma 5bis art. 2 della citata legge regionale. In zona agricola va comunque salvaguardata la tipologia rurale. 4.3 APPLICAZIONE ART.2, COMMA 3 (RECUPERO DEI SOTTOTETTI) Per una miglior comprensione interpretativa dell articolo 2 comma 3 si rimanda alla circolare del Presidente della Regione Veneto n 4/2009 (note esplicative alla L.R. 14/2009). 4.4 APPLICAZIONE ART.2, COMMA 4 (AMPLIAMENTO EDIFICI A SCHIERA MEDIANTE PIANO GUIDA) L'ampliamento delle unità immobiliari a schiera potrà essere eseguito previa presentazione di un progetto unitario (cd Piano Guida ) sottoscritto da tutti gli interessati aventi titolo così come previsto dal co. 4, ultimo periodo, dell'art. 2, L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/ APPLICAZIONE ART.2, COMMA 5 (INCENTIVI PER L USO DI FONTI RINNOVABILI) Per una miglior comprensione interpretativa dell articolo 2 comma 5 si rimanda alla circolare del Presidente della Regione Veneto approvata come allegato A alla DGRV 1782/2011 (note esplicative alla L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011). ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 8/15

9 4.6 APPLICAZIONE ART.3 (RINNOVAMENTO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE) Gli interventi previsti da questo articolo sono applicabili anche agli edifici residenziali ubicati in zona agricola e non collegati a nessuna azienda o imprenditore agricolo, in quanto, l obiettivo che la legge si propone è quello di promuovere il rinnovamento del patrimonio edilizio esistente e l adeguamento agli attuali standard qualitativi ed energetici. Il concetto di zona territoriale propria richiesto dalla legge (e richiamato anche dalle note esplicative) per l'ammissibilità dell'intervento deve essere inteso come compatibilità di zona e l edificato residenziale esistente in zona agricola deve ritenersi, generalmente, compatibile Vincoli di mantenimento del sedime La demolizione (anche parziale) e ricostruzione prevista dall'art. 3, co. 2, deve avvenire mantenendo almeno una porzione del sedime esistente. Infatti, le note esplicative chiariscono che per quanto poi concerne la localizzazione dell edificio ricostruito, ove integralmente demolito, si evidenzia che esso, fatte salve le variazioni conseguenti all ampliamento, deve mantenere un rapporto con la sua localizzazione originaria, utilizzando almeno parzialmente il vecchio sedime. Essendo possibile una demolizione anche parziale, ne consegue che, in tale ipotesi, l ampliamento ammesso in fase di ricostruzione, sarà calcolato sulla sola parte demolita (note esplicative). Il sedime dell ampliamento può ricadere in z.t.o. diversa rispetto a quella su cui insiste il manufatto che dà origine all ampliamento, a condizione che la destinazione d uso del nuovo volume risultante dall ampliamento sia compatibile con la z.t.o. su cui viene realizzato. Non è comunque ammessa la realizzazione degli ampliamenti di cui alla legge n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 in zona agricola nel caso in cui gli ampliamenti medesimi siano generati da altre z.t.o. di PRG Vincoli sulle tecniche costruttive Gli interventi previsti dall art.3 prevedono l utilizzo delle tecniche costruttive definite dalla Giunta Regionale con deliberazione n del 4 agosto 2009, nella quale è stato stabilito: 1. al fine della verifica del rispetto dei requisiti di bioedilizia, un sistema di valutazione diversificato tra edifici residenziali ed edifici non residenziali; 2. la graduazione della volumetria e della superficie coperta in ampliamento sulla base del punteggio realizzato dall'edificio in applicazione della scala prestazionale relativa alle tecniche costruttive utilizzate; ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 9/15

10 3. il mantenimento in capo alla Amministrazione Comunale della fissazione dei criteri necessari per stabilire se e quando elevare fino al 50% la possibilità di ampliare il volume o la superficie coperta esistente; Sulla base del terzo punto testé specificato si sancisce che gli ambiti da sottoporre alla riqualificazione urbanistica, in applicazione del 3 comma dell'art. 3, verranno individuati con specifica deliberazione di Consiglio Comunale su richiesta dei proprietari o aventi titolo, nell'arco temporale di validità della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 (10 luglio 2011). In merito al contenuto di cui all'art. 3, co. 4, della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, considerato che questa tipologia di interventi è strettamente collegata a specifici particolari costruttivi che determinano un punteggio in base al quale viene riconosciuta una potenzialità edificatoria in ampliamento, l'avvenuta ricostruzione verrà valutata sulla reale possibilità di applicare alle parti residue non ancora edificate, le tecniche costruttive di bioedilizia individuate dalla deliberazione di G.R. sopra indicata in modo che l'intervento rientri nei parametri minimi per l'accesso al bonus volumetrico. (punteggio complessivo = 1). Risulta ovvio che se l'edifico è concluso in ogni sua parte, anche se privo di agibilità, l'articolo 3 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 non troverà applicazione. Si potrà verificare, comunque, l'applicabilità dell'art. 2 della L.R. n. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011. Se non diversamente previsto dal Piano Regolatore Generale/Comunale, la ricostruzione degli edifici potrà prevedere l'aumento del numero delle unità immobiliari fermo restando la verifica dei requisiti edilizi ed igienico sanitari, nonché degli standard urbanistici e di progetto (parcheggi pertinenziali) previsti dalla vigenti norme di Legge, Regolamentari e di Piano Regolatore Generale. Anche in questo caso gli ampliamenti in zona agricola, come peraltro già previsto dall'art. 44 della L.R11/04, dovranno essere eseguiti nel rispetto integrale della tipologia originaria, uniformandosi all'altezza dell'edificio esistente o, in alternativa, realizzando al massimo n. 2 piani (Piano Terra e Piano Primo). 4.7 APPLICAZIONE ART.7, COMMA 2 (ULTERIORI INCENTIVI COMUNALI PER LA BIOEDILIZIA) Nel caso in cui l ampliamento residenziale oppure l intero edificio residenziale ampliato sia classificato e/o certificato con le seguenti modalità: sistema A.N.A.B. SB100 (e successivi eventuali aggiornamenti) standard CasaClima NATURE (e successivi eventuali aggiornamenti) l importo complessivo degli oneri, se dovuti, è ridotto del 30%. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 10/15

11 4.8 APPLICAZIONE ART.9, COMMA 1, LETTERA A) (APPLICAZIONE NEI CENTRI STORICI) Salvo le esclusioni previste dall art. 9 della legge regionale, è consentita l applicazione della L.R. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011 anche a tutti gli edifici all interno del centro storico che non ricadono tra quelli esclusi dal presente documento e che risultino privi di grado di protezione, ovvero con grado di protezione di demolizione e ricostruzione, di ristrutturazione o sostituzione edilizia, di ricomposizione volumetrica o urbanistica, anche se soggetti a piano urbanistico attuativo. Gli interventi di ampliamento in centro storico devono sottostare ai criteri edificatori del PRG vigente (altezze, distanze, ecc.). 4.9 APPLICAZIONE ART.9, COMMI 2, 2 BIS, 2 TER (SFORAMENTI DI Z.T.O., CAMBI D USO) Il comma 2 consente, per gli interventi di cui agli articoli 2, 3, 4, il cambio di destinazione d uso degli edifici a condizione che lo strumento urbanistico comunale ammetta la nuova destinazione richiesta dall interessato. il comma 2bis che prevede che, ove l istanza riguardi edifici con destinazione impropria essa può essere accolta limitatamente al volume che potrebbe essere realizzabile secondo la disciplina di zona, salvo aggiungere a questo la percentuale di ampliamento prevista per l intervento specifico. Le norme del comma 2 e 2bis non consentono, invece, il cambio di destinazione d uso in zona agricola tranne che nella sola ipotesi eccezionale di ampliamento di un edificio residenziale realizzato mediante l utilizzo anche parziale di un annesso rustico già esistente. Per quanto riguarda il comma 2 ter, la norma dispone che per gli interventi disciplinati dal comma 2 bis e cioè per interventi su edifici situati in zona impropria, ovviamente diversa da quella agricola, per i quali sia richiesto il cambio di destinazione d uso, risulta necessario un piano urbanistico attuativo ai sensi dell articolo 20 della legge regionale 11/ APPLICAZIONE ART.9, COMMA 4 (ESISTENZA OPERE URBANIZZAZIONE) Per quanto attiene gli interventi assoggettati ad intervento edilizio diretto, per esistenza delle opere di urbanizzazione primaria deve intendersi riferita alle infrastrutture e ai relativi sottoservizi, ammettendo la monetizzazione degli standards a verde e parcheggio. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 11/15

12 Per quanto attiene gli interventi subordinati alla preliminare redazione di un piano urbanistico attuativo (nei casi in cui, cioè, di ampliamenti fino al 40-50%), devono essere adeguate e/o incrementate le opere di urbanizzazione primaria attinenti all intero insediamento (intendendo sia le volumetrie esistenti che quelle in ampliamento) per quanto attiene ai sottoservizi; la realizzazione degli standards a verde e a parcheggio primario è prescritta per le volumetrie in ampliamento di cui alla legge nr. 14/2009 così come modificata dalla L.R. 13/2011, e non quindi per le volumetrie esistenti APPLICAZIONE ART.9, COMMA 9 (AUMENTO SUPERFICIE UTILE ALL INTERNO DI VOLUMI) Quanto disposto dall articolo 9 comma 9 è da ritenere applicabile per tutte le destinazioni d uso, vincolando l ammissibilità dell intervento al reperimento degli standards urbanistici di norma, e nel rispetto delle destinazioni d uso ammesse dal vigente PRG per le diverse z.t.o APPLICAZIONE ART.10 (DEFINIZIONE DI RISTRUTTURAZIONE) L art. 10, dedicato alla ristrutturazione edilizia, fa parte del gruppo di disposizioni a regime, non sottoposte cioè al limite temporale di scadenza del piano casa, oggi indicato al 30 novembre 2013, ed applicabili quindi a tempo indeterminato, ancorché nelle more dell approvazione della nuova disciplina regionale sull edilizia. La lett. a) di tale articolo precisa che nel novero degli interventi di ristrutturazione edilizia contemplati dall articolo 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 380/2001, devono farsi rientrare anche quelli che comportano integrale demolizione e ricostruzione con il medesimo volume o con volume inferiore e all interno della sagoma del fabbricato precedente ; rientrano in tale categoria gli interventi spesso indispensabili per consentire l utilizzo di nuove tecniche costruttive, ad esempio per realizzare strutture antisismiche o per adeguare le fondazioni di vecchi edifici. In ogni caso l edificio ricostruito (in tal senso va intesa l espressione nuova costruzione ) deve mantenere il medesimo volume e restare all interno della sagoma originaria, fatta salva l applicazione della normativa antisismica nei limiti di cui al DPR 380/2001 nonché l utilizzo di nuove tecniche costruttive. Va altresì precisato che il concetto di ricostruzione implica che tale intervento debba avvenire sulla medesima area di sedime. La lett. b) stabilisce che per la parte nella quale l intervento mantiene i volumi e la sagoma dell edificio preesistente, esso è assoggettato per quanto attiene alle prescrizioni in materia di indici di edificabilità ed agli ulteriori parametri di carattere quantitativo alla stessa disciplina della ristrutturazione edilizia mentre, per la parte nella quale l intervento costituisce ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 12/15

13 ampliamento, esso è assoggettato sempre riguardo agli indici ed ai parametri quantitativi sopra detti alla disciplina propria della nuova costruzione. La parte di edificio demolita e ricostruita con lo stesso volume e all interno della sagoma originari, mantiene una condizione privilegiata (per esempio, la possibilità di mantenere le distanze preesistenti) propria del fabbricato nella sua conformazione originaria, mentre l ampliamento viene assoggettato alle eventuali più restrittive disposizioni pianificatorie vigenti. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 13/15

14 5 DEFINIZIONI E CHIARIMENTI INTERPRETATIVI Si elencano una serie di definizioni e chiarimenti interpretativi sugli aspetti su cui si inizia ad avere un orientamento chiaro ed una giurisprudenza univoca, a chiarimento degli aspetti più controversi: 1. PRIMA ABITAZIONE DEL PROPRIETARIO, PRIMA CASA DI ABITAZIONE: per prima abitazione del proprietario e prima casa di abitazione, si riporta la definizione di cui all Art. 8 L.R. 26/2009, come modificato dalla L.R. 13/2011: si intendono le unità immobiliari in proprietà, usufrutto o altro diritto reale in cui l avente titolo, o i suoi familiari, risiedano oppure si obblighino a stabilire la residenza ed a mantenerla almeno per i ventiquattro mesi successivi al rilascio del certificato di agibilità. ; 2. FAMILIARI: per familiari si intendono i coniugi e i parenti di 2 grado. Nel caso in cui il familiare debba spostare la residenza nell ampliamento realizzato mediante piano-casa, il cambio di residenza dovrà essere richiesto contestualmente/allegato alla domanda di rilascio del certificato di agibilità; 3. AMPLIAMENTI SIMULTANEI AI SENSI L.R. 14/2009 ED ART. 44 C. 5 L.R. 11/2004: Nel caso di ampliamento fabbricato esistente in zona agricola, per il quale la volumetria massima assentibile e realizzabile sia quella prevista dall art. 44 comma 5 della L.R. n 11/2004 (sino a 800 mc), da attuarsi mediante edificazione di un corpo edilizio separato o su di un corpo contiguo esistente, è consentito accorpare all ampliamento di cui alla L.R.14/2009 e s.m.i. anche l ampliamento spettante al fabbricato esistente ai sensi della predetta L.R. 11/2004. Rimane ferma invece l esclusione da tale possibilità per gli edifici non destinati a prima abitazione, ovvero nel caso non si ricorra al contestuale utilizzo della norma straordinaria del Piano Casa, con l obbligo di realizzare l ampliamento, di cui alla L.R.11/2004, in aderenza al fabbricato esistente. Si conferma che entrambi gli ampliamenti (L.R. 14/2009/L.R. 11/2004 e s.m.i.), sono concessi agli edifici che rispettano le caratteristiche determinate dalle rispettive norme. L efficacia di tale applicazione si esaurisce con i termini di validità definiti dalla L.R. 14/2009 così come modifica dalla L.R. 13/2011; ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 14/15

15 4. RIDUZIONE DI ONERI E CONTRIBUTI: poiché l art. 7, comma 1, della L.R. n. 14/2009 stabilisce che per gli interventi di cui agli artt. 2 e 3 della stessa Legge, il contributo di costruzione è ridotto del 60% nell ipotesi di edificio o unità immobiliari destinati a prima abitazione del proprietario o dell avente titolo, mentre ai sensi dell art. 17, comma 3 lett. b) del D.P.R. 06/06/2001 n. 380, detto contributo di costruzione non è dovuto per gli interventi di ristrutturazione e ampliamento in misura non superiore al 20% di edifici unifamiliari, risulta necessario chiarire che quest ultima esenzione non opera in caso di applicazione delle agevolazioni plani volumetriche ammesse ai sensi della L.R. n. 14/2009, così come modificata dalla L.R. n. 13/2011, trattandosi di normativa speciale, eccezionale e temporanea; 5. OBBLIGO AL MANTENIMENTO DI RESIDENZA: nei casi in cui i soggetti si obbligano a stabilire e mantenere la residenza almeno per i ventiquattro mesi successivi alla data di rilascio dell agibilità, deve essere costituita cauzione mediante Polizza Fidejussoria bancaria o assicurativa (primaria compagnia da concordare con l Amministrazione comunale) che dovrà espressamente prevedere e specificare i seguenti requisiti: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art c.c., comma 2, l operatività delle medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta da parte dell Ente garantito, senza che nessuna eccezione possa essere opposta; il mancato pagamento delle rate annuali di premio e/o rinnovo non potrà essere invocato dal fidejussore (Banca/Compagnia Assicurativa) quale rifiuto alla corresponsione dell indennizzo in caso di escussione; il tacito rinnovo fino alla lettera di svincolo di questo Comune; l'importo complessivo garantito pari al 180% della riduzione del contributo di costruzione goduta, a garanzia sia del contributo di costruzione non versato, sia delle sanzioni per mancati/ritardati pagamenti come previsto ai sensi del combinato disposto art. 81 L.R. n. 61/85 ed art. 42 D.P.R. n. 380/01. Se l importo coperto dalla polizza non fosse escutibile per ragioni indipendenti dall operato del Comune, si provvederà alla riscossione coattiva. ALLEGATO A alla delibera di C.C. n. 8/2013 Pag. 15/15

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