DEFINIZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI, DELLE IMPOSTE INDIRETTE E DEI RUOLI PREGRESSI

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1 anno V - n180 - DEFINIZIONE DEGLI OMESSI VERSAMENTI, DELLE IMPOSTE INDIRETTE E DEI RUOLI PREGRESSI 1 PREMESSA; 2 DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI; 3 DEFINIZIONE AGEVOLATA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI; 4 DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI Riferimenti Circolare n12/e del 21/02/2003 Legge 289/2002 DL 282/2002 (Legge 27/2003) DLgs 471/1997 DPR 600/1973 DPR 633/1972 Circolare n17 del 21/03/2003 DLgs 241/1997 DPR 602/1973 DL 79/1997 (Legge 140/1997) DL 70/1988 (Legge154/1988) DPR 601/1973; DPR 642/1972 Legge 1216/ PREMESSA "Il Punto" di questa settimana prende in esame i chiarimenti forniti dall'agenzia delle Entrate con la circolare n 12/E del 21 febbraio 2003 in ordine ai provvedimenti contenuti della Legge n 289 del 27 dicembre 2002 (modificata dal DL n 282 del 24 dicembre 2002, convertito con la Legge n 27 del 21 febbraio 2003) relativi alla definizione dei ritardati od omessi versamenti, alla definizione agevolata delle imposte indirette (registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili) ed alla definizione dei carichi di ruolo pregressi 2DEFINIZIONE DEI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI NON ISCRITTI A RUOLO I contribuenti ed i sostituti d'imposta possono, entro il 16 aprile 23003, effettuare i pagamenti delle imposte e delle ritenute risultanti dalle dichiarazioni presentate entro il 31/10/2002 (maggiorate di interessi del 3% annuo), in precedenza omessi, in tutto o in parte In caso di definizione, non si applicano le sanzioni previste per gli omessi o ritardati versamenti (articolo 13 del DLgs 471/1997) Più specificamente, le sanzioni non si applicano se: gli omessi o tardivi versamenti risultano dalle dichiarazioni presentate dal contribuente o dal sostituto d'imposta; pag 1

2 le dichiarazioni siano state presentate entro il 31/10/2002; il termine dei versamenti omessi o tardivi sia scaduto prima del 31/10/2002; contribuenti o sostituti di imposta provvedono: al versamento entro il 16 aprile 2003 delle imposte e delle ritenute non versate alla scadenza originaria, maggiorate degli interessi pari al 3% annuo calcolati a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza originaria; alla presentazione di una dichiarazione integrativa in via telematica, nella quale sono indicate: le imposte e le ritenute dovute, distinte per ciascun periodo di imposta; i dati del versamento effettuato PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE La disapplicazione della sanzione opera anche se il contribuente o il sostituto di imposta hanno versato in ritardo le imposte o le ritenute prima dell'entrata in vigore della finanziaria 2003; se non sono stati versati, in aggiunta alle imposte ed alle ritenute, in tutto o in parte, gli interessi, va eseguito un versamento integrativo entro il 16 aprile 2003; rientrano nella disciplina gli omessi versamenti di imposte e ritenute: esposte in dichiarazione direttamente dal contribuente; emersi a seguito della liquidazione delle dichiarazioni (articoli 36-bis del DPR 600/1973 e 54-bis del DPR 633/1972); emersi a seguito di liquidazione di dichiarazioni presentate prima della riforma operata dal DLgs 241/1997 (a condizione che le imposte e ritenute siano conseguenza delle stesse operazioni di liquidazione previste dalla riforma degli articoli 36-bis del DPR 600 e 54-bis del DPR 633) Sono altresì definibili gli omessi o tardivi versamenti delle imposte dovute a titolo di acconto, dal momento che sono esposte nella dichiarazione annuale (circolare n17/e del 21/03/2003); non possono essere definite le sanzioni correlate: al tardivo o omesso versamento di imposte risultanti da dichiarazioni periodichetuttavia la definizione è applicabile ai tardivi od omessi versamenti delle dichiarazioni periodiche A, purché evidenziati anche nella dichiarazione annuale; a violazioni per omesso versamento delle imposte o ritenute, per le quali il termine del versamento è successivo al 30 ottobre 2002 (ad esempio, imposte per le quali è stata fatta opzione di pagamento rateale ai sensi dell'articolo 20 del DLgs 241/1997) RATEIZZAZIONE Qualora le somme da versare eccedano, per ciascun periodo d'imposta, gli importi di: 3000 euro per le persone fisiche, 6000 euro per gli altri soggetti, gli importi eccedenti: pag 2

3 possono essere versati in tre rate di pari importo, entro il 30 novembre 2003 (1 dicembre, atteso che il 30 novembre è domenica), 30 giugno 2004 e 30 novembre 2004; vanno maggiorati degli interessi legali del 3%, decorrenti dal 17 aprile 2003 CALCOLO DEGLI INTERESSI C X I X G / DOVE: "C" È IL CAPITALE (IE L'IMPORTO DOVUTO RATEIZZATO) "I" È IL TASSO DI INTERESSE LEGALE DEL 3% "G" È IL NUMERO DI GIORNI DECORRENTI DAL 17/04/03 FINO AL GIORNO DI PAGAMENTO DELLA RATA, CONSIDERANDO CIASCUN RITARDATI OD OMESSI VERSAMENTI NON ISCRITTI A RUOLO Le sanzioni non si applicano ai contribuenti ed ai sostituti d'imposta che abbiano pagato o provvedano a pagare, alle relative scadenze, le imposte e le ritenute non versate iscritte in ruoli già emessi, le cui rate non siano scadute alla data del 16 aprile 2003 PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Rientra nella definizione anche l'ipotesi di pagamento rateale concesso dall'ufficio (articolo 19 del DPR 602/1973); il beneficio della disapplicazione delle sanzioni compete limitatamente alle rate non ancora scadute alla data del 16 aprile 2003, a condizione che le imposte, le ritenute ed i relativi interessi iscritti a ruolo vengano pagati alla scadenza della rata; ai fini dell'individuazione delle rate non scadute delle somme iscritte a ruolo, occorre riferirsi: al 60 giorno successivo alla notificazione della cartella; all'ultimo giorno del mese, nell'ipotesi di pagamento rateale concesso dall'ufficio; rientrano nella definizione solo le sanzioni correlate ad omessi o tardivi versamenti iscritti in ruoli, il cui termine scade non prima del 16 aprile 2003, a condizione che gli stessi siano stati già resi esecutivi alla data del 1 gennaio 2003; la definizione si perfeziona se, alla prevista scadenza del ruolo (successiva al 16/04/2003, secondo la circolare n17/e del 21/03/2003), il contribuente versa: le imposte o ritenute e relativi interessi; soltanto gli interessi iscritti a ruolo, nel caso di sanzioni iscritte a ruolo per tardivo versamento; se i contribuenti o i sostituti d'imposta dimostrano che il mancato, insufficiente o tardivo versamento delle imposte e delle ritenute è stato causato da fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria prima del 31/12/2002, le sanzioni - anche con riferimento alle rate già scadute alla data del 16 aprile non sono dovute; in caso di omessi, carenti o tardivi versamenti iscritti in ruoli consegnati al concessionario per la riscossione entro il 31/12/2000, il contribuente può usufruire dell'apposita modalità di definizione (articolo 12 della stessa Finanziaria) pag 3

4 MODALITÀ DI DEFINIZIONE La definizione dei ritardati od omessi versamenti, iscritti o non iscritti a ruolo, si perfeziona mediante: pagamento dell'imposta e degli interessi; presentazione, in via telematica (direttamente o tramite intermediari) di una dichiarazione integrativa in cui vanno evidenziate: le imposte e le ritenute dovute, distinte per ciascun periodo; i dati del versamento effettuato; nel caso di definizione di importi già iscritti a ruolo, gli estremi identificativi della cartella di pagamento Anche per la definizione in esame sono applicabili le disposizioni in materia di errore scusabile, previste dall'articolo 16 ADEMPIMENTI DEGLI UFFICI A SEGUITO DELLA DEFINIZIONE Gli uffici devono: effettuare lo sgravio delle sanzioni iscritte a ruolo; ovvero annullare le sanzioni iscritte a ruolo se: ne è stato intimato il pagamento e lo stesso non è stato eseguito alla data del 16 aprile 2003; la mancata esecuzione del pagamento non dipende da morosità del contribuente; rimborsare le sanzioni pagate a partire dal 16 aprile 2003 (il rimborso delle sanzioni compete anche nel caso in cui i contribuenti o i sostituti d'imposta dimostrino che il mancato, insufficiente o tardivo versamento sia causato da fatto doloso di terzi, denunciato all'autorità giudiziaria prima del 31/12/2002) 3DEFINIZIONE AGEVOLATA PER IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SUCCESSIONI E DONAZIONI E SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI TRIBUTI AMMESSI ALLA DEFINIZIONE La norma in esame: riguarda l'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili (compresa l'imposta sostitutiva INVIM di cui all'articolo 11, comma 3 del DL 79/ Legge 140/1997); prevede la definizione agevolata: dei valori e degli incrementi di valore dichiarati, soggetti a rettifica; delle violazioni in materia di agevolazioni tributarie pag 4

5 DEFINIZIONE DEI VALORI DICHIARATI Il contribuente, presentando apposita istanza entro il 16 aprile 2003, può definire, con l'aumento del 25%, i valori e gli incrementi di valore dei beni, assoggettabili a procedimento di valutazione, dichiarati negli atti ovvero nelle denunce o dichiarazioni Va evidenziato che: i rapporti tributari interessati sono quelli relativi a: atti pubblici formati e scritture private autenticate; scritture private non autenticate registrate; dichiarazioni e denunce presentate entro il 30 novembre 2002; la definizione automatica: riguarda anche l'ipotesi in cui nell'atto o nella denuncia non sia indicato il corrispettivo o il valore imponibile e vi abbia provveduto l'ufficio (tale valore è da ritenere, infatti, sostitutivo di quello omesso dal contribuente); riguarda soltanto il valore dei beni (nonché l'incremento di valore) per il quale l'ufficio può: esercitare l'attività di accertamento; emettere, quindi, l'avviso di rettifica e di liquidazione della maggiore imposta; spetta anche con riferimento ad alcuni dei beni, oggetto dell'atto o della dichiarazione, assoggettabili a valutazione (ad esempio, se in una successione sono presenti diversi terreni edificabili ed un'azienda, la definizione agevolata può essere chiesta anche per uno solo dei terreni edificabili) VALORI NON AMMESSI ALLA DEFINIZIONE Sono esclusi dalla definizione agevolata i valori dei beni non suscettibili di accertamento da parte degli uffici impositori e, quindi, quelli determinati con criteri automatici IMMOBILI NON ANCORA ISCRITTI AL CATASTO Sono esclusi dalla definizione gli immobili non ancora iscritti al catasto edilizio e urbano con attribuzione di rendita, per i quali il contribuente abbia chiesto l'applicazione del criterio tabellare di determinazione del valore (mediante l'utilizzo delle rendite catastali) ed eseguito tutti gli adempimenti in applicazione dell'articolo 12 del DL 70/1988 (Legge 154/1988) pag 5

6 CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA DEFINIZIONE E' possibile eseguire la definizione agevolata se non è stato notificato avviso di rettifica e liquidazione della maggiore imposta al 1 gennaio 2003 (entrata in vigore della Finanziaria) Se l'avviso di rettifica e liquidazione è stato notificato prima del 1 gennaio 2003 può essere utilizzata la definizione delle: liti potenziali (articolo 15), che può essere utilizzata anche se il contribuente abbia ricevuto entro il 31/12/2002 invito al contraddittorio, per il quale non sia intervenuta la definizione; liti fiscali pendenti (articolo 16) DEFINIZIONE DELLE VIOLAZIONI ALLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE La norma in esame consente la definizione agevolata delle violazioni in materia di agevolazioni tributarie (ad esempio, "prima casa") inerenti atti pubblici formati e scritture private autenticate, nonché scritture private non autenticate registrate e dichiarazioni e denunce presentate entro il 30 novembre 2002, ai fini dell'imposta di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni e sull'incremento di valore degli immobili La definizione: riguarda le violazioni per le quali l'ufficio può recuperare la differenza d'imposta tra gli importi determinati applicando il regime ordinario e quelli calcolati in regime agevolato (fin dall'origine non sussistevano i requisiti previsti dalla legge per fruire dell'agevolazione richiesta o, successivamente, si è verificata una causa di decadenza dai benefici); è ammessa a condizione che il contribuente: presenti entro il 16 aprile 2003 un'istanza con contestuale dichiarazione di non voler beneficiare dell'agevolazione precedentemente richiesta; non abbia ricevuto, entro il 31 dicembre 2002, avviso di liquidazione delle maggiori imposte per diniego o decadenza delle agevolazioni tributarie VERSAMENTO DELLE MAGGIORI IMPOSTE Le maggiori imposte calcolate dagli uffici a seguito delle istanze di: integrazione della base imponibile; non spettanza di agevolazioni tributarie vanno versate entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione Va evidenziato che: l'omesso pagamento entro il termine comporta l'inefficacia della domanda; se il contribuente impugna l'avviso di liquidazione relativo all'istanza di condono, deve versare tutte le imposte richieste entro il termine previsto, per evitare che la domanda di definizione perda di efficacia; pag 6

7 la definizione agevolata conseguente al versamento dei tributi richiesti dall'ufficio ha efficacia nei confronti di tutti i coobbligati per i medesimi tributi (anche quando l'istanza di condono sia stata presentata e la relativa imposta assolta da uno solo dei coobbligati) ADEMPIMENTI DEL CONTRIBUENTE Ai fini della definizione il contribuente deve: presentare in carta semplice o spedire entro il 16 aprile 2003 (in plico, senza busta, raccomandato a/r) apposita istanza entro il 16/04/03 (quello presso il quale è stata presentata la dichiarazione o registrato l'atto, in relazione al quale è prodotta l'istanza); indicare: i dati anagrafici (nome, cognome, denominazione sociale, luogo e data di nascita, residenza, sede legale, codice fiscale e partita A); gli elementi identificativi dell'atto o della dichiarazione (estremi di registrazione dell'atto, nominativo del notaio, data di stipula, repertorio, estremi di presentazione delle dichiarazioni); richiedere la definizione agevolata: mediante integrazione del 25% del valore dichiarato in atto, specificando: i beni per i quali si chiede la definizione agevolata, il valore degli stessi, i tributi interessati; delle violazioni connesse alla fruizione di benefici fiscali, specificando i beni per i quali si intende chiedere la sanatoria e dichiarando di non voler beneficiare delle agevolazioni in precedenza richieste; E' utile rammentare che: la definizione agevolata dell'imposta di registro è inscindibile da quella concernente le imposte ipotecaria e catastale; la definizione agevolata dell'imposta di successione è inscindibile da quella concernente l'imposta sostitutiva dell'invim e le citate imposte ipocatastali; per gli atti a titolo oneroso è possibile definire l'invim separatamente dalle imposte di registro e ipocatastali Pertanto, il venditore deve precisare nell'istanza per quali tributi intende chiedere la definizione agevolata; dichiarare di non aver ricevuto al 31 dicembre 2002: avviso di accertamento e liquidazione delle imposte o invito al contraddittorio, in caso di integrazione dei valori; avviso di liquidazione, in caso di istanza per violazioni relative ad agevolazioni; pag 7

8 firmare l'istanza ed apporre la data; versare l'imposta entro 60 giorni dal ricevimento dell'avviso di liquidazione dell'imposta dovuta ISTANZA E RELATE ISTRUZIONI Un fac-simile dell'istanza e le relative istruzioni sono reperibili sul sito ADEMPIMENTI DELL'UFFICIO L'ufficio, ricevute le istanze di definizione, deve: liquidare e notificare l'avviso di liquidazione delle imposte dovute per la definizione agevolata dei valori e delle violazioni relative all'applicazione delle agevolazioni tributarie (tenendo conto di quanto corrisposto in via principale, senza applicare sanzioni ed interessi); porre in essere tutti gli adempimenti per il recupero delle maggiori imposte, sanzioni e interessi, dovute a seguito del procedimento di valutazione o di decadenza dalle agevolazioni, qualora la domanda di definizione sia priva di effetti, per l'omesso pagamento dell'imposta entro 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione ATTITÀ DI ACCERTAMENTO E LIQUIDAZIONE PROROGA DEI TERMINI Qualora l'istanza non sia stata presentata ovvero sia priva di effetti per l'omesso pagamento delle maggiori imposte entro il termine di 60 giorni, gli uffici locali dell'agenzia possono svolgere la normale attività di accertamento e liquidazione sugli atti, denunce e dichiarazioni per i quali è ammessa la definizione agevolata, con i termini decadenziali prorogati di 2 anni (la proroga di 2 anni opera anche per le violazioni relative all'applicazione di agevolazioni tributarie) ADEMPIMENTO DELLE FORMALITÀ OMESSE La disposizione riguarda tutti coloro che al 1 gennaio 2003 non hanno ancora: adempiuto: alle formalità di registrazione; alla presentazione delle dichiarazioni e denunce; provveduto ad eseguire il relativo pagamento Restano esclusi dal provvedimento gli atti, dichiarazioni e denunce già presentati agli uffici entro il 31 dicembre 2002 Il contribuente per beneficiare della disposizione in esame: deve entro il 16 aprile 2003: adempiere alle formalità omesse; pag 8

9 versare tutti i tributi dovuti alla registrazione o presentazione; non deve versare entro tale termine i tributi da corrispondere a seguito di avviso di liquidazione dell'ufficio TRIBUTI PER I QUALI È POSSIBILE ADEMPIERE ALLE FORMALITÀ OMESSE SENZA IL PAGAMENTO DI SANZIONI ED INTERESSI IMPOSTE DI REGISTRO, IPOTECARIA, CATASTALE, SULLE SUCCESSIONI E DONA- ZIONI, SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (INDICATE IN RUBRICA); ALTRI TRIBUTI INDIRETTI PER I QUALI È PREVISTA LA PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE O DENUNCIA AD ESEMPIO: IMPOSTA SOSTITUTA DELLE IMPOSTE DI REGISTRO, DI BOLLO, IPOTECARIA E CATASTALE E DELLE TASSE SULLE CONCESSIONI GOVERNATE, DOVUTA PER LE OPERAZIONI DI FINANZIAMENTO A MEDIO E LUNGO TERMINE - ARTICOLI 15 E SEGUENTI DEL DPR 601/1973; BOLLO PAGATO IN MODO VIRTUALE - ARTICOLO 15 DEL DPR 642/1972; IMPOSTA SULLE ASSICURAZIONI - LEGGE 1216/1961 CONTRATTI DI LOCAZIONE DI DURATA PLURIENNALE Il contribuente può sanare il mancato pagamento dell'imposta da assolvere annualmente per i contratti di locazione di durata pluriennale versando, entro il 16 aprile 2003, la sola imposta relativa ad una o più annualità per le quali al 1 gennaio 2003 risultava omesso il versamento 4DEFINIZIONE DEI CARICHI DI RUOLO PREGRESSI DEFINIZIONE DEI RUOLI La definizione agevolata: riguarda i rapporti derivanti dalla richiesta di pagamento di somme incluse in ruoli: emessi da uffici statali, affidati ai concessionari del servizio nazionale della riscossione entro il 31 dicembre 2000; si effettua mediante il pagamento: di una somma pari al 25% dell'importo iscritto a ruolo (capitale, interessi e sanzioni); delle somme dovute al concessionario a titolo di rimborso delle spese dallo stesso sostenute per l'espletamento di procedure esecutive Non sono dovuti gli interessi di mora maturati; pag 9

10 prevede il versamento: di almeno l'80% delle somme dovute entro il 16 aprile 2003; dell'importo residuo entro il 16 aprile 2004 RUOLI AMMESSI ALLA DEFINIZIONE La definizione riguarda tutte le tipologie di ruoli affidati ai concessionari entro il 31 dicembre 2000 ESEMPI DI RUOLI AMMESSI ALLA DEFINIZIONE RUOLI CON I QUALI SI CHIEDE IL PAGAMENTO DI SANZIONI NON CORRELATE AI TRIBUTI; RUOLI OGGETTO DI PROVVEDIMENTI DI SOSPENSIONE DELLA RISCOSSIONE; RUOLI EMESSI A SEGUITO DI: LIQUIDAZIONE DELLE IMPOSTE (ARTICOLO 36-BIS DEL DPR 600/1973), CONTROLLO FORMALE DELLE DICHIARAZIONI (ARTICOLO 36-TER DEL DPR 600/1973) RUOLI OGGETTO DI CONTROVERSIE DEFINIBILI EX ARTICOLO 16 La definizione dei carichi di ruolo pregressi è applicabile anche ai ruoli oggetto di controversie definibili ai sensi dell'articolo 16 E' il caso del contribuente che non intende chiudere la lite pendente, ma vuole definire il ruolo In questi casi le conseguenze possono essere: L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA È LO STESSO RUOLO DEFINITO AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 L'OGGETTO DELLA CONTROVERSIA È L'ATTO DI ACCERTAMENTO IN BASE AL QUALE È STATO FORMA- TO IL RUOLO DEFINIBILE L'INTERVENUTA DEFINIZIONE COMPORTA LA DICHIARAZIONE DI ESTINZIONE DELLA CONTROVERSIA LA CONTROVERSIA PROSEGUE IL SUO ITER NEI MODI ORDINARI E, AI FINI DELLA LIQUIDA- ZIONE DELLE SOMME EVENTUALMENTE DOVUTE ALL'ESITO DEL PROCEDIMENTO, GLI IMPORTI ISCRITTI NEI RUOLI DEFINITI AI SENSI DELL'ARTICOLO 12 SI CONSIDERANO INTERAMENTE VERSATI Non è in alcun caso ammessa la restituzione degli importi previsti per effetto della disposizione in esame Sono comunque dovute per intero le somme relative ai dazi, costituenti risorse dell'unione Europea pag 10

11 MODALITÀ PER LA DEFINIZIONE Per avvalersi delle disposizioni agevolative, i contribuenti interessati devono: pagare l'importo dovuto: direttamente agli sportelli dei concessionari, a mezzo di apposito bollettino; sottoscrivere un apposito modello da: consegnare, spedire a mezzo posta o via faxal competente concessionario RUOLI CONSEGNATI AI CONCESSIONARI TRA 01/01/1997 E 31/12/2000 ANTERIORMENTE AL 01/01/1997 COMUNICAZIONI AL DEBITORE I CONCESSIONARI INVIANO AL DEBITORE: UN INVITO AD AVVALERSI DEI BENEFICI PREVISTI DAL- L'ARTICOLO 12, IL BOLLETTINO DI PAGAMENTO DA UTILIZZARE NON E' PREVISTO UNO SPECIFICO OBBLIGO DI COMUNI- CAZIONE DA PARTE DEI CONCESSIONARI SE QUESTI NON PROVVEDONO ALL'INVIO DELL'INVITO ALLA DEFINIZIONE, I DEBITORI DEVONO RECARSI DIRETTA- MENTE PRESSO GLI SPORTELLI DELLE SOCIETÀ CONCESSIO- NARIE, DOVE POTRANNO PROVVEDERE AGLI ADEMPIMENTI NECESSARI AL PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE La comunicazione al debitore deve elencare analiticamente gli importi iscritti a ruolo e non pagati Anche per la definizione in esame sono applicabili le disposizioni in materia di errore scusabile, previste dall'articolo 16 DEFINIZIONE DEI RUOLI DI CARICO PREGRESSI, LIMITATAMENTE AD ALCUNI ADDEBITI Nel caso in cui: il debitore intende avvalersi della disposizione agevolativa solo limitatamente ad alcuni degli addebiti ivi contemplati; fra gli stessi ve ne siano alcuni di natura fiscale, per i quali risulta pendente una lite ed in quanto tali definibili ai sensi dell'articolo 16, il debitore deve recarsi presso gli sportelli del concessionario per sottoscrivere l'atto ed effettuare il versamento pag 11

12 MAGGIORI RATEAZIONI In caso di: maggiore rateazione in atto; effettuazione di pagamenti parziali delle somme iscritte a ruolo la definizione dei ruoli trova applicazione limitatamente agli importi ancora da pagare alla data del versamento PRECISAZIONI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE Nel computo delle somme dovute per la definizione agevolata, non vanno considerati gli importi relativi al carico residuo di interessi calcolati (articolo 21 del DPR 602/1973); le garanzie eventualmente prestate a fronte del rilascio della dilazione possono essere svincolate previo assenso dell'ufficio che ha emesso il ruolo, al quale va fornita l'attestazione del concessionario circa il corretto assolvimento degli obblighi connessi alla definizione; a seguito del versamento del debitore, il concessionario dovrà sospendere la riscossione del residuo importo iscritto a ruolo, nell'attesa che il competente ufficio provvede all'annullamento di tale residuo pag 12

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