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1 ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI APRILE 2012 CAPO I DISPOSIZIONI PRELIMINARI Articolo 1 (Ambito di applicazione) 1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l elezione delle cariche sociali della Banca. 2. La partecipazione del Socio all Assemblea vincola lo stesso alla osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento. CAPO II CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL ASSEMBLEA Articolo 2 (Contenuto dell avviso di convocazione) 1. L avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. 2. All avviso di convocazione può, ove il Consiglio di Amministrazione lo consideri utile ed opportuno, essere allegata un informativa per la illustrazione dei punti all ordine del giorno. Articolo 3 (Pubblicità dell avviso di convocazione) 1. L avviso di convocazione va pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o, in almeno uno dei seguenti quotidiani: Il Resto del Carlino, Il Corriere della Sera, La Repubblica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l Assemblea. 2. Il Consiglio di Amministrazione può, in alternativa alla suddetta pubblicazione, disporre che l avviso di convocazione sia, con mezzi che ne garantiscano l avvenuto ricevimento, inoltrato ai Soci presso il loro domicilio, così come risultante dal libro soci e dalla rispettiva scheda anagrafica e può comunque disporre che l avviso di convocazione sia altresì affisso presso i locali della sede sociale e, ove presenti, delle succursali e delle sedi distaccate della Banca o inviato o recapitato ai Soci presso il loro domicilio. 3. La seconda convocazione dell Assemblea può essere indetta con lo stesso avviso, ove tale data non sia posteriore di oltre trenta giorni dalla prima. Articolo 4 (Luogo e tempo dell adunanza) 1. L assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell avviso di convocazione, scelto preferibilmente all interno delle Province ove la Banca può operare. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari. 2. In considerazione delle materie da trattare, l ora dell adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un adeguata discussione assembleare. CAPO III RAPPRESENTANZA NELL ASSEMBLEA Articolo 5 (Deleghe di voto) 1. Il modulo di delega allegato all avviso di convocazione può ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato. Tale modulo di delega può anche riportare le disposizioni statutarie relative all intervento ed alla rappresentanza in Assemblea. 2. La firma del delegante può essere autenticata dal Presidente della Banca o da un Notaio, ma in conformità al disposto del terzo comma dell art. 25 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione può autorizzare ad autenticare le deleghe di voto i Membri del Consiglio di Amministrazione e/o i Dipendenti. Tale delega all autentica può essere resa nota ai Soci mediante pubblicazione sull avviso di convocazione ove lo stesso venga affisso presso le filiali della banca o fatto loro pervenire a mezzo postale. Tempi e luoghi di autentica delle firme possono essere definiti in un calendario che sarà reso noto ai Soci mediante affissione dello stesso presso i locali della Banca. 3. L autenticazione della firma può, in ogni caso, essere effettuata fino all apertura dei lavori assembleari. 4. La delega o le deleghe, così autenticate, devono essere esibite dal socio all atto della sua presentazione al banco della verifica dei poteri. CAPO IV COSTITUZIONE DELL ASSEMBLEA Articolo 6 (Legittimazione all intervento in assemblea)

2 1. Non si può intervenire in Assemblea se non si può votare. Possono intervenire in assemblea e possono esercitare il diritto di voto i Soci che, il giorno dell adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci. 2. Possono intervenire, pur senza avere diritto di voto, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce. Alla Assemblea potranno anche intervenire e prendere la parola, senza diritto di voto, rappresentanti dei Fondi di Garanzia cui la Società aderisce, nei casi e secondo le modalità previsti nello statuto dei fondi medesimi. 3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal consiglio di amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare anche alla discussione assembleare solo se espressamente autorizzati dal presidente dell assemblea. Articolo 7 (Verifica degli intervenuti) 1. La verifica della legittimazione all intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell adunanza, almeno un ora prima dell orario fissato per l inizio dell assemblea, salvo diverso termine stabilito nell avviso di convocazione. 2. Gli incaricati devono annotare, anche con l utilizzo di un supporto informatico, l orario di ingresso di ciascun socio e il numero di deleghe a lui conferite. Devono altresì raccogliere, su un registro o su un attestato di presenza, la firma dei Soci registrati. 3. Verificata la legittimazione all intervento, gli incaricati consegnano al socio l eventuale materiale di voto: cartellini di voto colorati e, in caso di rinnovo delle cariche sociali, un numero di schede pari ai voti esercitabili dal Socio identificato. 4. I cartellini di voto possono essere di colore diverso a seconda che il voto sia espresso in nome proprio o per delega, e a seconda del numero di deleghe conferite al socio. 5. La scheda di voto riporta, anche scritto a mano, il nome del votante in proprio o, nel caso in cui si eserciti il voto per delega, del delegante. Socio votante, quindi, risulta sempre il titolare del diritto di voto, anche se non presente in proprio ma per delega. 6. La autentica preventiva delle schede viene effettuata dai Funzionari della Banca appositamente nominati dal Consiglio. Tali incaricati possono essere gli stessi Componenti la Commissione Elettorale di cui all art. 14, se nominata. 7. In caso di contestazione sulla legittimazione all intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell assemblea. Articolo 8 (Presidente dell assemblea) 1. Ai sensi del primo comma dell art. 26 dello statuto, l assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di sua assenza o impedimento da chi lo sostituisce ai sensi dell art. 40 e, in caso di impedimento anche di questi, da un Consigliere a ciò delegato dal Consiglio ovvero, in mancanza anche di questi, da altra persona designata dall Assemblea. 2. Nel corso dell adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione. 3. Il presidente ha il potere, previo avvertimento, di far allontanare dal luogo dell adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento. 4. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l esercizio dei diritti da parte degli intervenuti. Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo) 1. Il presidente dell assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto e, se questo è raggiunto, dichiara l assemblea validamente costituita, altrimenti la rinvia ad altra convocazione. 2. In caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino, nuovamente, l assemblea entro trenta giorni. 3. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.

3 4. Il socio che esce dal luogo dell adunanza si considera comunque presente, a meno che non abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall assemblea. In tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso. Articolo 10 (Apertura dei lavori) 1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci. 2. L assemblea, su proposta del presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, ove non sia, allo scopo, già presente un notaio, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti. 3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare. 4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio, e prima dell apertura della discussione sulle materie elencate nell ordine del giorno, il presidente può richiedere alla assemblea, che a maggioranza decide, che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente, può altresì richiedere alla assemblea, che a maggioranza accoglie o rigetta la proposta, che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione relativa a ciascuna materia oppure al termine della discussione di tutte o di alcune delle materie indicate nell avviso di convocazione. CAPO V DISCUSSIONE ASSEMBLEARE Articolo 11 (Discussione) 1. Il presidente dell assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. 2. Ogni socio può intervenire su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. 3. Hanno inoltre diritto di intervenire i Componenti il Consiglio di Amministrazione, i Membri del Collegio Sindacale, i Rappresentanti della Federazione Regionale e Nazionale, degli Organismi di Categoria Nazionali e Regionali. 4. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente o semplicemente per alzata di mano, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiari chiusa la relativa discussione. 5. Ogni intervento non può durare, di regola, più di cinque minuti e di tre in caso di replica. 6. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente può invitare l oratore a concludere e, scaduto il termine, può togliergli la parola, così come può toglierla in caso di intervento abusivo o non autorizzato. 7. Il presidente, inoltre, tenuto conto delle materie elencate nell ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, può ridurre, anche in corso di assemblea, la durata degli interventi al fine di garantire che i lavori assembleari si concludano in un unica riunione. 8. Ai quesiti posti con gli interventi il presidente risponde, di prassi, al termine di tutti quelli inerenti lo stesso argomento. 9. E fatto obbligo alla banca di riportare gli interventi dei Soci nel verbale assembleare solo se ciò è espressamente richiesto dagli intervenuti nel momento stesso dell intervento. 10. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione. CAPO VI VOTAZIONI ASSEMBLEARI SEZIONE PRIMA DISPOSIZIONI COMUNI Articolo 12 (Organizzazione della votazione) 1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell art Il presidente sovrintende alle votazioni, predisponendo un idonea organizzazione.

4 3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, e normalmente per alzata di mano. La maggioranza si computa per differenza, sottraendo al totale dei votanti i voti dei contrari e degli astenuti. 4. E fatto obbligo al socio dissenziente od astenuto di comunicare la propria identità durante o subito dopo la votazione avvicinandosi allo scopo agli scrutatori. 5. La votazione per le cariche sociali avviene a mezzo scheda intestata al socio con le modalità descritte al comma 6 dell art. 7 (La scheda di voto riporta, anche scritto a mano, il nome del votante in proprio o, nel caso in cui si eserciti il voto per delega, del delegante. Socio votante, quindi, risulta sempre il titolare del diritto di voto, anche se non presente in proprio ma per delega). Tuttavia l Assemblea, su proposta del Presidente, può deliberare, con la maggioranza dei presenti, che l elezione delle cariche sociali avvenga mediante votazione per alzata di mano, richiedendo che il voto venga espresso per ciascun candidato. 6. Il voto viene comunque esercitato senza la predisposizione di cabine di voto anche in caso di rinnovo delle cariche sociali a mezzo utilizzo delle schede di voto. 7. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, esse si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più d una di queste norme. Per le norme con testi alternativi, il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal consiglio di amministrazione e poi gli eventuali altri testi, dopo averne verificata, però, la coerenza interna. 8. In caso di rinnovo delle cariche sociali, la scheda utilizzata dal Socio verrà depositata nelle apposite urne, che saranno, allo scopo, predisposte ed ubicate negli spazi più comodi ed opportuni. 9. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni. SEZIONE SECONDA ELEZIONI DELLE CARICHE SOCIALI Articolo 13 (Diritto di candidarsi) 1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendone i relativi requisiti. 2. Entro la fine di febbraio dell anno in cui l assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca può rammentare le prossime elezioni affiggendo in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate, un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi o, più semplicemente, il presente regolamento nella sua interezza. Articolo 14 (Commissione elettorale) 1. Al fine di garantire l ordinato svolgimento delle operazioni elettorali, il consiglio di amministrazione può nominare una commissione elettorale composta da un numero di persone, diverse dai consiglieri e scelti anche tra il personale della Banca, che appaia congruo ad assicurare un buon svolgimento delle operazioni. 2. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l elezione delle cariche sociali e i suoi componenti possono coadiuvare gli scrutatori nominati dalla assemblea nelle operazioni di spoglio delle schede elettorali di voto. 3. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura. Articolo 15 (Presentazione delle candidature) 1. Al Consiglio uscente viene riconosciuto il diritto di presentare una propria lista. 2. Nella determinazione delle candidature, può costituire titolo preferenziale, a parità di condizioni, il requisito di esperienza derivante dall essere stato componente dei Comitati Soci Locali. 3. Per essere debitamente proposta all Assemblea, la lista del Consiglio, così come quelle alternative, deve contenere almeno due nominativi di Amministratori attualmente non in carica. 4. La lista presentata dal Consiglio di Amministrazione, così come quelle presentate dai Soci come alternative, devono comprendere candidati che garantiscano una rappresentanza dell intero territorio di competenza della Banca (montagna, città, pianura). Articolo 16 (Requisiti per candidarsi come amministratore) 1. Avendo i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e quelli richiesti dallo statuto, si possono candidare alla carica di amministratore i soci:

5 a. il cui nome sia iscritto nel libro dei soci da almeno 360 giorni dalla data di presentazione della candidatura; b. operino in modo significativo con la Banca, avendo almeno la titolarità di un rapporto bancario o finanziario nominativo, acceso da almeno 360 giorni; c. partecipino con continuità alla vita ed alle iniziative sociali, in particolare siano stati presenti alle Assemblee Sociali che si sono tenute dal momento in cui gli è sia stata data facoltà di parteciparvi. 2. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo. 3. Non può candidarsi l amministratore uscente che non abbia conseguito, durante il proprio mandato triennale, i crediti formativi, la cui definizione e quantità minima è stabilita dal Consiglio con apposita delibera da assumersi entro il mese di gennaio di ogni anno. 4. Il Consiglio può attribuire valore di credito formativo anche ad eventi, acquisizioni e partecipazioni diversi da quelli deliberati come sopra in occasione di particolari accadimenti ed eventi. 5. Lo stesso Consiglio predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall obbligo di formazione permanente di uno o più amministratori, ove ricorrano motivate ragioni. 6. Coerentemente ai divieto di cui all art. 32 dello Statuto ed in conformità alle Disposizioni di Vigilanza della Banca d Italia, si definisce con i commi a seguire il numero massimo di incarichi che può essere assunto da un Amministratore della Emil Banca in società finanziarie, bancarie ed assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento. 7. Sono escluse dal cumulo, in ragione della funzionalità e delle sinergie per la banca, le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia. 8. Al fine del cumulo delle cariche, gli Amministratori si dividono in Consiglieri Esecutivi e Non Esecutivi, intendendo per Esecutivi coloro i quali sono membri del Comitato Esecutivo e sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali. 9. Un Amministratore Esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella banca, non può ricoprire più di 10 (dieci) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 5 (cinque) di amministratore esecutivo. 10. Un Amministratore Non Esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella banca, non può ricoprire più di 15 (quindici) incarichi di Amministratore o Sindaco in altre società, di cui non più di 7 (sette) di amministratore esecutivo. 11. Si stabilisce che sono considerate Società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro (venticinque milioni di euro), in base all ultimo bilancio approvato. E data facoltà al Consiglio di Amministrazione di effettuare una diversa valutazione tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione del bilancio d esercizio. 12. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli Amministratori informano tempestivamente il Consiglio di Amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell interesse della banca e invita l amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento. 13. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l Amministratore deve informarne il Consiglio di Amministrazione della banca. 14. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al Bilancio d Esercizio e potrà proporre alla Assemblea determinazioni al riguardo. 15. L Assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca.

6 16. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i Sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società. 17. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell Assemblea. Art. 17 (Modalità di Presentazione delle Candidature) 1. Le candidature alternative a quelle proposte nella lista del Consiglio uscente devono essere presentate alla Banca mediante appositi moduli predisposti dalla Banca stessa, e da questa forniti al Socio richiedente, e trasmessi dal candidato, personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, presso la sede legale entro e non oltre il 31 Marzo precedente la data dell Assemblea di Rinnovo delle Cariche. 2. Il suddetto modulo di presentazione della candidatura deve essere sottoscritto con firma autenticata da amministratori in carica o da soggetti pubblici per legge a ciò delegati, e deve contenere, tra l altro, le seguenti dichiarazioni del candidato: l attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida; l accettazione preventiva dell incarico, in caso di elezione; l impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità; l impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l obbligo di formazione permanente; la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società; l eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati. 3. Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un numero di soci non inferiore al 5% (cinque per cento) dei Soci che possono esercitare il diritto di voto nell assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali. 4. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata da amministratori in carica o da soggetti pubblici per legge a ciò delegati. 5. Ciascun socio può concorrere a presentare un numero massimo di candidature pari a quelle eleggibili. In caso di inosservanza di tale disposizione, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcuno dei candidati da lui sostenuto. 6. Il consiglio di amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate. 7. I cognomi ed i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con, nel caso di più liste, l eventuale indicazione di quali siano i nominativi proposti dal consiglio di amministrazione uscente e quali siano i nominativi, alternativi, candidatisi come presidente del consiglio di amministrazione, come componente il consiglio, il collegio sindacale (sindaco effettivo o supplente), il collegio dei probiviri, (proboviro effettivo o supplente). 8. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali, eventualmente individuati in accordo con gli interessati. 9. Nella scheda elettorale deve essere inoltre stampato anche un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone e, in caso di omonimia, anche la data di nascita, negli appositi spazi in bianco». 10. Il presente articolo si applica solo se l assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Articolo 18 (Sindaci) 1. La lista dei candidati alla carica di Sindaco (effettivo, supplente e presidente) deve, sia nella lista del Consiglio che in quella alternativa, contenere almeno un nominativo nuovo rispetto ai cinque sindaci in carica. 2. Anche nel rispetto dell art del Codice Civile, i Sindaci, (come già gli altri esponenti aziendali), accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

7 Articolo 19 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati) 1. L elenco di tutti i candidati è affisso almeno 15 giorni prima della data fissata per l assemblea elettiva, in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro redatti e fatti pervenire allo scopo. Articolo 20 (Modalità di votazione) 1. In caso di rinnovo dell intero consiglio di amministrazione, l assemblea, mediante votazione ordinaria per alzata di mano, prima che venga dichiarata aperta la relativa votazione, determina in ottemperanza all art. 32 dello Statuto Sociale, ed eccezion fatta per i periodi di vigenza di eventuali disposizioni transitorie, il numero di amministratori da eleggere. 2. L elezione del consiglio di amministrazione, del collegio sindacale e del collegio dei probiviri avviene poi mediante una o più schede elettorali, a meno che, come disposto dall art. 12, l Assemblea non abbia, nonostante l avvenuta consegna delle schede, su proposta del Presidente, deliberato, con la maggioranza dei presenti, che l elezione delle cariche sociali avvenga mediante votazione per alzata di mano, esprimendo il voto per ciascun candidato. CAPO VII SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI Articolo 21 (Scrutinio) 1. Il presidente sovrintende allo scrutinio, predisponendo un idonea organizzazione. 2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall assemblea, eventualmente coadiuvati da personale dipendente della Banca, ed i Soci presenti in assemblea possono assistervi. In caso di contestazioni, decide il presidente dell assemblea. 3. Sulla scheda elettorale, il voto è espresso apponendo una croce a fianco dei singoli candidati prescelti, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome ed il nome delle persone non candidatesi e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita. 4. Non è ammesso il voto di lista. 5. Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. 6. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l individuazione univoca della volontà del votante. 7. Le operazioni di scrutinio dovranno avvenire nel rispetto del regolamento di spoglio, che sarà consegnato in anticipo agli Scrutatori, affinché vi si attengano durante le operazioni di spoglio. Il suddetto regolamento consta dei casi sotto riportati: CASI SOLUZIONE

8 CASO 1 Apposizione di una croce solo sul quadrato Il voto sarà valido solo per quel corrispondente ad un determinato nominativo. determinato nominativo. CASO 2 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e Il voto sarà valido solo per i designazione di nominativi alternativi, previa cancellazione nominativi alternativi. solo dei nominativi di lista su riga corrispondente a quella dei nuovi. CASO 3 Apposizione di nessuna croce su nessun quadrato e Il voto sarà valido solo per i designazione di nominativi alternativi, senza cancellazione nominativi alternativi. dei nominativi di lista corrispondenti. CASO 4 Apposizione di croci su alcuni quadrati, e Il voto sarà valido per i nominativi cancellazione di alcuni nominativi di lista con designazione di lista corrispondenti ai quadrati di nominativi alternativi, in corrispondenza di quadrati sui con croce e per i nominativi quali non è stata apposta la croce. alternativi designati. CASO 5 Apposizione di croci su tutti i quadrati, e Il voto sarà valido per i nominativi designazione di uno o più nominativi alternativi, in di lista corrispondenti ai quadrati corrispondenza di quadrati sui quali è stata apposta la croce, con croce e per il o i nominativi senza cancellazione del nominativo sostituito. alternativi designati. CASO 6 Apposizione della scritta Presidente di fianco ad uno La scheda sarà nulla. dei nominativi candidati a Consigliere. CASO 7 Apposizione di altro nome di fianco al candidato Il voto sarà valido per tutti i Presidente, previa cancellazione dello stesso, e, al contempo, nominativi di lista. apposizione della croce sullo stesso nominativo quale Per il nominativo designato come candidato a Consigliere. Presidente il voto sarà valido solo come Presidente e non come Consigliere. I casi in parola hanno titolo esemplificativo e non esaustivo. La validità del voto espresso in eventuali ulteriori modi non definiti a priori e non classificabili tra quelli sopra riportati, è affidata alla discrezionalità degli scrutatori e in caso di dubbio, al Presidente e valutata sempre in considerazione della volontà dell elettore. Articolo 22 (Proclamazione) 1. Al termine dello scrutinio, il presidente proclama il risultato della votazione. 2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti. 3. Se non diversamente stabilito, risultano eletti presidenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale i più votati e, a parità di voti, i più anziani. 4. Gli stessi criteri selettivi valgono per individuare i sindaci e i probiviri effettivi e quelli supplenti. 5. La persona non candidatasi, se eletta ad una o più cariche sociali, deve comunicare alla Banca l accettazione dell incarico entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina. In mancanza di tale accettazione, si intende nominato il primo dei non eletti. CAPO VIII CHIUSURA DELL ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI Articolo 23 (Chiusura dei lavori) 1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l adunanza. 2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l adunanza se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell art. 8, riscontra l impossibilità di funzionamento dell assemblea. 3. In caso di proroga dell assemblea ai sensi dell art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella prorogata. In tal caso, qualora non sia ancora iniziato lo scrutinio dei voti, il presidente dell assemblea provvede a far apporre i sigilli alle urne. Articolo 24 (Pubblicità dei lavori) 1. Il verbale dell assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. 2. I documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto, sono conservati presso la sede sociale.

9 CAPO IX DISPOSIZIONI FINALI Articolo 25 (Modificazioni del regolamento) 1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale argomento è stato previamente inserito nell'ordine del giorno da trattarsi in quella assemblea. Articolo 26 (Pubblicità del regolamento) 1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e, ove presenti, presso le succursali e le sedi distaccate della Banca. 2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si può fare menzione in ogni avviso di convocazione dell assemblea dei soci.

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