CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA E (AZIENDA/ENTE)... PER L INSERIMENTO DELLA UNITA OPERATIVA DI

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1 CONVENZIONE TRA L UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA E (AZIENDA/ENTE)... PER L INSERIMENTO DELLA UNITA OPERATIVA DI (CODICE NSIS ) NELLA RETE FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN:... DEL DIPARTIMENTO/ FACOLTA DI.. (struttura complementare fuori Regione) L Università degli Studi di Ferrara (di seguito denominata Università ), C.F con sede legale in Ferrara, Via Ariosto 35, rappresentata dal Magnifico Rettore pro tempore Prof. Giorgio Zauli nato a Forlì il 10/10/1960 C.F. ZLAGRG60R10D704F e L Azienda/Ente...(di seguito denominata Azienda/Ente ) rappresentata dal Direttore Generale... nato/a a... il... per la carica domiciliato/a in... ed accreditata/o con documento n... del... e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980 VISTO l art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92; VISTO il Decreto legislativo n. 368 del e successive modifiche ed integrazioni; VISTO il Decreto MIUR n. 270 del Regolamento recante norme concernenti l autonomia didattica degli atenei ; VISTO il Decreto interministeriale n. 68 del concernente il Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria ; VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria;

2 premesso che - L Università degli Studi di Ferrara ha istituito la Scuola di Specializzazione in.. ai sensi del DR.. - l Azienda/Ente dichiara che le strutture messe a disposizione per le finalità della presente convenzione non fanno parte delle reti formative di altre Scuole di Specializzazione della medesima tipologia di altri Atenei. LE PARTI CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ART.1 Premesse Le premesse fanno parte integrante e sostanziale della presente convenzione. ART. 2 Oggetto della convenzione Le parti si impegnano a collaborare per l ampliamento della rete formativa della Scuola di specializzazione in..., avvalendosi delle strutture e dei Dirigenti dell Azienda/Ente per lo svolgimento di attività formative e professionalizzanti della suddetta scuola. ART. 3 Impegni dell Azienda/Ente Per l attuazione del rapporto di collaborazione l Azienda/Ente si impegna a: 1. mettere a disposizione dell Università le proprie strutture, ritenute dalle parti adeguate al fine di raggiungere o completare l attività necessaria alla formazione dei medici in formazione specialistica così come definite ai successivi artt. 4 e 5; 2. garantire l espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all art. 38, comma 2 del D. Lgs. n 368/99 e all'art. 3, comma 4 del D. I n. 68/2015, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica; 3. garantire l accesso alla mensa e/o altre strutture convenzionate con l Azienda/Ente che svolgono attività di ristorazione alle medesime condizioni e tariffe stabilite per il personale dipendente; 4. fornire il vestiario di servizio ai medici in formazione specialistica; 5. dotare il medico in formazione specialistica di un apposito timbro personalizzato riportante la dicitura Medico in Formazione Specialistica, a seguito di esplicita richiesta del Direttore della Scuola. Il suddetto timbro dovrà essere restituito all Azienda/Ente alla conclusione del ciclo di studi specialistici. ART. 4 Impegni dell Università L Università si impegna a: 1. definire modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica, di concerto con l Azienda/Ente, nell ambito delle rispettive competenze;

3 2. verificare il soddisfacimento del debito orario previsto dal D.Lgs. 368/99 per i medici in formazione specialistica con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle presenza, anche informatici; 3. corrispondere, in maniera esclusiva, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, art.39 del D.Lgs. n. 368/99, il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica. L Università inoltre può attribuire ai Dirigenti dell Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto a titolo gratuito, per lo svolgimento di attività didattica nell ambito dei corsi di insegnamento previsti dall ordinamento didattico della Scuola, secondo la normativa vigente. ART. 5 - Formazione prevista per i medici in formazione specialistica La formazione del medico in formazione specialistica, ai sensi del D.Lgs. n. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal tutor. L attività dei medici in formazione specialistica non deve essere utilizzata per sopperire carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione. In ogni caso il medico in formazione specialistica non può essere impiegato in totale autonomia nell assunzione di competenze di natura specialistica. L Azienda/Ente si impegna a consentire allo medico in formazione specialistica l effettuazione delle attività assistenziali previste, in affiancamento al tutor assegnatogli. Il Responsabile dell Unità Operativa presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell attività svolta dallo medico in formazione specialistica ed è tenuto a documentarla. Il monitoraggio e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, deve essere documentato, come previsto dal D. Lgs. 368/99 e successive modifiche e integrazioni e del D.I. n. 68/2015, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docentetutore le attività svolte dal medico in formazione specialistica nonché il giudizio sulle competenze, capacità ed attitudini dal medesimo acquisite. ART. 6 - Definizione delle attività di formazione Le attività di formazione, le modalità di svolgimento e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale del medico in formazione specialistica, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all inizio dell anno accademico. Il medico in formazione specialistica viene assegnato ai reparti dell Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali previste dal piano formativo.

4 ART.7 Assicurazione I medici in formazione specialistica durante lo svolgimento delle attività formative sono coperti dall'università di Ferrara con assicurazione contro gli infortuni (assicurazione INAIL integrata con quella privata), nonché con assicurazione per responsabilità civile per i danni che dovessero involontariamente causare a terzi (persone e/o cose). (In ottemperanza a quanto previsto dall art. 41 del D. Lgs. 368/99, l Azienda/Ente provvede invece, con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all attività assistenziale svolta dal medico in formazione specialistica presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio connesso allo svolgimento di attività assistenziale (compreso l infortunio in itinere), l Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente. Le Parti si impegnano, ciascuna per quanto di propria competenza, ad integrare le coperture assicurative di cui ai precedenti commi con quelle ulteriori che si rendessero eventualmente necessarie in relazione alle particolari esigenze poste dalle specifiche attività che verranno di volta in volta realizzate, previa verifica di sostenibilità finanziaria. ART. 8 - Sorveglianza sanitaria L Azienda/Ente assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l attività presso le proprie strutture. L Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest ultima, in base al D.Lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall art. 2 del D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell inizio delle attività stesse. Allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro, di cui al D. lgs , n. 81 e ss.mm.ii., si stabilisce che i datori di lavoro delle Parti si debbano coordinare in riferimento alla valutazione dei rischi, alla sorveglianza sanitaria, alla formazione per i rischi specifici, alla dotazione dei DPI, alle misure di prevenzione e protezione da adottare e ad ogni aspetto previsto dal Testo Unico, relativamente a tutto il personale coinvolto. ART. 9 - Verifica della corretta applicazione della convenzione Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, e a tal fine conducono le opportune e necessarie verifiche.

5 ART Modifiche alla convenzione Eventuali modifiche alla presente convenzione dovranno essere preventivamente concordate dal Direttore della Scuola e dal Responsabile della struttura interessata (Dirigente Unità Operativa o struttura assimilabile), sottoposte all esame dei rispettivi Organi deliberanti ed essere formalizzati con successivo accordo scritto. ART Trattamento dei dati personali Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR). Le Parti contraenti sono tenute a mettere in atto misure tecniche ed organizzative adeguate a garantire che il trattamento sia conforme al GDPR, verificando ed aggiornando periodicamente le politiche di protezione dei dati ai sensi degli artt. 24 e 25; sono inoltre soggette a tutti gli obblighi propri dei titolari del trattamento, in particolare quello del rilascio agli interessati di apposita informazioni ai sensi degli artt I medici in formazione specialistica che accederanno alle strutture messe a disposizione dall Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività. Il Titolare del trattamento dei dati è l Università degli Studi di Ferrara, insieme a. ART Controversie Le parti concordano di definire in via amichevole qualsiasi controversia dovesse insorgere dall interpretazione e dalla applicazione del presente accordo. Le parti convengono che, non perfezionata tale amichevole composizione, ogni controversia in materia di diritti ed obblighi, interpretazione e applicazione dell accordo medesimo sarà rimessa alla competenza dell autorità giudiziaria e che sarà competente in via esclusiva il Foro di Ferrara. ART Entrata in vigore e durata Il presente atto, sottoscritto in via telematica con firma digitale ai sensi dell art. 15, co. 2bis, della L. n. 241/90, entra in vigore a partire dalla data dell ultima sottoscrizione ed ha durata pari a... anni con possibilità di rinnovo alla scadenza per pari periodi di tempo, tramite scambio di lettere tra le parti, nelle medesime forme previste per la sua stipula, previa delibera dei rispettivi organi competenti. ART. 14 Imposta di bollo Il presente atto è soggetto all imposta di bollo, ai sensi dell art. 2, parte I del D.P.R. 16/10/1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni ed è soggetto a registrazione solo in caso d uso, ai sensi dell art. 10 della parte 2^ della Tariffa allegata al D.P.R. 26/04/1986, n Le spese di bollo sono solidalmente a carico delle Parti e saranno rimborsate pro-quota alla Parte che, previo accordo per le vie brevi, le abbia assolte, senza che nulla sia dovuto alla stessa per costi amministrativi e/o di segreteria. Le eventuali spese di registrazione saranno a carico della parte che ha interesse a richiederla.

6 Università degli Studi di Ferrara Firmato digitalmente Il Rettore Azienda/Ente... Firmato digitalmente Il. Prof. Giorgio Zauli

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