SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO

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1 Allegato B alla deliberazione 11 dicembre 2009 ARG/elt 191/09, versione in vigore a partire dal 1 agosto 2015, sostituito dall Allegato 1 alla ARG/elt 219/10, modificato e integrato dalle deliberazioni 99/2012/R/eel, 195/2012/R/eel e 258/2015/R/GAS SISTEMA INDENNITARIO PER L ESERCENTE LA VENDITA USCENTE A CARICO DEL CLIENTE FINALE MOROSO Articolo 1 Definizioni 1.1 Ai fini del presente Allegato B, si applicano le definizioni riportate all articolo 1 del TIV, all articolo 1 della deliberazione ARG/elt 4/08 e all articolo 1 della deliberazione ARG/elt 42/08, integrata dalle seguenti definizioni: Gestore: è il soggetto gestore del Sistema Indennitario; Esercente la vendita entrante: è l esercente la maggior tutela o l utente del dispacciamento nel cui contratto di dispacciamento e di trasporto è inserito a partire dal primo giorno del mese successivo rispetto alla richiesta di indennizzo il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta; Regolamento: è il regolamento disciplinante le modalità di funzionamento del sistema indennitario. Tale regolamento, sino a diversa disposizione dell Autorità, corrisponde alla disciplina semplificata di cui all Allegato 3 della deliberazione ARG/elt 219/10. Articolo 2 Oggetto del sistema indennitario 2.1 Il presente Allegato B definisce i criteri generali di un sistema che garantisca un indennizzo all esercente la vendita uscente in caso di mancato incasso del credito, o di parte di esso, relativo a fatture che contabilizzano consumi e oneri relativi agli ultimi 3 (tre) mesi di erogazione della fornitura prima della data di effetto dello switching per il servizio prestato. 2.2 L esercente la vendita uscente può presentare richiesta di indennizzo, rispetto al credito di cui al comma 2.1 qualora ricorrano tutte le seguenti condizioni: a) il credito sia maturato nei confronti di un cliente finale alimentato in bassa tensione; b) il cliente finale sia stato costituito in mora ai sensi del comma 3.2 della deliberazione ARG/elt 4/08, e che nella comunicazione di costituzione in mora il cliente finale sia stato informato che, in caso di inadempimento, verrà applicato l indennizzo di cui al comma 3.2; c) il cliente finale non abbia adempiuto al pagamento dovuto nel termine di cui al comma 3.2, lettera b), della deliberazione ARG/elt 4/08; 1

2 d) l esercente la vendita abbia adempiuto a tutti gli obblighi connessi alla cessazione del rapporto contrattuale; e) il credito non contabilizzi corrispettivi per ricostruzione dei consumi in seguito ad accertato malfunzionamento del misuratore; f) l esercente la vendita abbia provveduto a fornire una risposta motivata ad una eventuale richiesta di rettifica di fatturazione o ad un reclamo inerente i corrispettivi non pagati, nonché abbia provveduto a pagare gli indennizzi automatici previsti dalla deliberazione ARG/com 164/08, in caso di mancato rispetto dei tempi previsti dalla medesima deliberazione; g) il valore dell indennizzo di cui al comma 3.1 sia almeno pari al valore soglia di 10 (dieci) euro. 2.3 L onere per l indennizzo di cui all Articolo 3 è posto esclusivamente a carico del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l indennizzo è riconosciuto. Articolo 3 Regolazione dell indennizzo 3.1 Il valore dell indennizzo da riconoscere all esercente la vendita uscente è commisurato, per ciascun credito, alla stima della spesa di 2 (due) mesi di erogazione della fornitura del cliente finale nei cui confronti il credito è maturato. Tale valore comprende altresì l eventuale valore del corrispettivo C MOR fatturato al cliente finale e non riscosso. 3.2 L impresa distributrice applica, per ciascun punto di prelievo, unitamente ai corrispettivi di distribuzione di cui alla parte II, titoli 2 e 4 del TIT, il corrispettivo C MOR, fissato pari a: a) il valore dell indennizzo calcolato ai sensi del comma 3.1, per il punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito rispetto al quale l indennizzo è riconosciuto; b) 0,00 euro, in tutti gli altri casi. Articolo 4 Criteri per l operatività del sistema indennitario 4.1 L esercente la vendita uscente presenta al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, una richiesta contenente: a) gli elementi necessari ad identificare il credito per cui richiede l ammissione; b) il valore dell indennizzo di cui al comma 3.1, unitamente agli elementi necessari ai fini del relativo calcolo; c) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del credito, unitamente al corrispondente punto di prelievo; d) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà che, relativamente al credito di cui alla lettera a), ricorrono le condizioni di cui al comma 2.2 lettere a), b), c), d), e) ed f); la dichiarazione è rilasciata dall esercente la maggior tutela o il relativo venditore. 2

3 4.2 La richiesta di cui al comma 4.1 deve essere presentata nel periodo compreso fra 6 mesi e 12 mesi dalla data di effetto dello switching del punto di prelievo nella titolarità del cliente finale soggetto passivo del credito. Nel caso la richiesta di indennizzo è presentata relativamente ad un punto di prelievo precedentemente disattivato, i termini per la sua presentazione decorrono dalla data indicata dall esercente la vendita uscente nella comunicazione della sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita, ai sensi del comma 5.1 della deliberazione ARG/elt 42/08, a partire dalla quale il punto di prelievo è rimosso dal contratto di trasporto e dispacciamento. 4.3 Il Gestore verifica, entro 2 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma 4.1, che sia stata presentata nei termini previsti al comma 4.2, e che ricorra la condizione di cui al comma 2.2, lettera g). 4.4 Qualora l esito della verifica di cui al comma 4.3 sia positivo, il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, comunica all esercente la vendita uscente che la richiesta di indennizzo è stata accettata, limitatamente al credito oggetto della richiesta e ne informa: a) l esercente la vendita entrante; b) l impresa distributrice nel cui ambito territoriale è connesso il punto di prelievo oggetto della richiesta; c) la Cassa. 4.5 Nella comunicazione all esercente le vendita entrante di cui al comma 4.4, lettera a), il Gestore indica: a) che il cliente finale titolare del punto di prelievo è moroso nei confronti di un esercente la vendita; b) il valore del corrispettivo C MOR da applicare al cliente finale, pari al valore dell indennizzo indicato nella richiesta; 4.6 Nella comunicazione all impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b), il Gestore indica: a) gli elementi identificativi del punto di prelievo oggetto della richiesta; b) il valore del corrispettivo C MOR da applicare, pari a quello indicato nella richiesta. 4.7 Nella comunicazione alla Cassa di cui al comma 4.4, lettera c), il Gestore indica: a) gli elementi necessari ad identificare l esercente la vendita uscente, nonché gli estremi della richiesta di indennizzo; b) il valore dell indennizzo corrispondente alla richiesta; c) gli elementi necessari ad identificare l impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b). 4.8 L impresa distributrice di cui al comma 4.4, lettera b): a) applica all esercente la vendita entrante in occasione della fatturazione immediatamente successiva il termine di cui al comma 4.8bis, il corrispettivo C MOR nel valore indicato dal Gestore; 3

4 b) versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all articolo 5Articolo 5; c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere. 4.8bis. L impresa distributrice applica il corrispettivo C MOR decorsi 7 (sette) mesi dal primo giorno del mese in cui scade il termine entro il quale il Gestore deve effettuare, secondo le modalità previste dal Regolamento, la comunicazione di cui al comma La Cassa, successivamente alla comunicazione di cui al comma 4.7: a) corrisponde all esercente la vendita uscente l indennizzo indicato dal Gestore secondo le modalità di cui all articolo 5; b) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste dal Regolamento, dell adempimento di cui alla precedente lettera a). Articolo 5 Termini e le modalità dei versamenti alla Cassa 5.1 Le imprese distributrici versano alla Cassa, entro i termini, di cui al TIT, parte IV, Titolo 2, Sezione 1 e secondo le modalità dalla medesima definite, l ammontare complessivo dei corrispettivi C MOR applicati nel periodo di riferimento, evidenziando: a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare complessivo; b) l ammontare del corrispettivo C MOR relativo a ciascuna richiesta di indennizzo. 5.2 Il gettito di cui al comma 5.1 alimenta il Conto per il Sistema Indennitario. 5.3 Entro 30 (trenta) giorni dal termine di cui al comma 5.1, la Cassa provvede alla quantificazione e al versamento dell ammontare complessivo dei corrispettivi C MOR spettante a ciascun esercente la vendita. Tale ammontare corrisponde agli importi versati, per ciascun periodo di riferimento, dall impresa distributrice associati a ciascun esercente la vendita. 5.4 Il versamento di cui al comma 5.3 deve essere corredato da una apposita comunicazione in cui la Cassa evidenzia, per ciascun esercente la vendita: a) gli estremi di ciascuna richiesta di indennizzo che concorre alla determinazione del suddetto ammontare definitivo; b) l ammontare complessivo dei corrispettivi C MOR relativo a ciascuna richiesta di indennizzo. 5.5 Nella medesima comunicazione di cui al comma 5.4 la Cassa evidenzia altresì l ammontare relativo agli indennizzi associati a pratiche per le quali la richiesta di indennizzo risulta annullata ai sensi dell Articolo 6. 4

5 Articolo 6 Annullamento e sospensione delle richieste di indennizzo 6.1 La richiesta di indennizzo: a) è annullata qualora il cliente finale provveda a sanare l intera posizione debitoria relativa al rapporto contrattuale con l esercente la vendita uscente; b) può essere annullata su richiesta dell esercente la vendita entrante qualora, decorsi 6 (sei) mesi dal primo giorno del mese in cui scade il termine per la comunicazione di cui al comma 4.4: i. in seguito alla risoluzione del contratto di vendita, il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta risulti disattivato od oggetto di richiesta di disattivazione: - per morosità, - per recesso da parte del cliente finale finalizzato alla disattivazione del punto di prelievo; ii. il punto di prelievo non sia più nella titolarità del cliente finale. 6.2 A seguito del pagamento dell intera posizione debitoria di cui al comma 6.1 lettera a), l esercente la vendita uscente è tenuto a comunicare al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento: a) l annullamento della richiesta di indennizzo; b) qualora la Cassa abbia già provveduto al versamento dell indennizzo, di aver riscosso l indennizzo; c) qualora la Cassa non abbia già provveduto al versamento dell indennizzo, di non aver riscosso l indennizzo. 6.3 Nel caso di cui al comma 6.2, lettera b), l esercente la vendita uscente è tenuto, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dall avvenuto accertamento del pagamento da parte del cliente finale, a: a) restituire il valore dell indennizzo al cliente finale; b) comunicare la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.4 Nel caso di cui al 6.2, lettera c), il Gestore è tenuto a comunicare l annullamento della richiesta di indennizzo alla Cassa, all impresa distributrice e all esercente la vendita entrante. 6.4bis Nei casi di cui al comma 6.1, lettera b): a) l esercente la vendita entrante presenta al Gestore la richiesta di annullamento dell indennizzo. Tale richiesta è presentata, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, tra il primo e il quinto giorno lavorativo del mese in cui la richiesta può essere annullata, ai sensi del comma 6.1, lettera b); b) il Gestore, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, richiede all impresa distributrice di verificare se alla data di cui al comma 6.1, lettera b) sul punto di prelievo oggetto della richiesta di annullamento sussista una delle condizioni di cui al medesimo comma 6.1, lettera b); 5

6 c) l impresa distributrice adempie alla verifica e ne comunica l esito al Gestore nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.4ter A seguito della comunicazione dell esito della verifica dell impresa distributrice ai sensi del comma 6.4bis, lettera c), il Gestore: a) annulla la richiesta di indennizzo per il punto di prelievo per cui sussista una delle condizioni di cui al comma 6.1, lettera b) e comunica tale annullamento all esercente la vendita uscente, all esercente la vendita entrante e alla Cassa, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento; b) rigetta la richiesta di annullamento dell indennizzo, per il punto di prelievo per cui non sussista nessuna delle condizioni di cui al comma 6.1, lettera b), e ne dà comunicazione all esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.5 Le comunicazioni di cui al comma 6.4 devono avvenire entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della richiesta di annullamento di cui al precedente comma 6.2 lettera a) e nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.5bis Le comunicazioni di cui al comma 6.4ter devono avvenire entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell impresa distributrice dell esito della verifica di cui al comma 6.4bis lettera c), nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.6 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, l impresa distributrice: a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C MOR all esercente la vendita entrante, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile; b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C MOR all esercente la vendita entrante, ne sospende l applicazione; c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere. 6.7 Successivamente al ricevimento della comunicazione di cui al comma 6.4, la Cassa: a) restituisce all impresa distributrice il corrispettivo C MOR entro la prima data utile, comunque non oltre il termine del mese successivo il ricevimento della comunicazione di annullamento della richiesta di indennizzo di cui al comma 6.4, secondo le modalità stabilite dalla medesima Cassa; b) comunica la restituzione al Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.7bis Nel caso la verifica di cui al comma 6.4bis lettera c) abbia esito positivo, l impresa distributrice non procede all applicazione all esercente la vendita entrante del corrispettivo C MOR e ne informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 6.8 Successivamente al ricevimento delle comunicazioni di cui ai commi 6.4 e 6.4ter lettera a), l esercente la vendita entrante: a) qualora abbia già applicato il corrispettivo C MOR al cliente finale, storna tale corrispettivo nella prima fattura utile; b) qualora non abbia ancora applicato il corrispettivo C MOR al cliente finale ne sospende l applicazione. 6

7 6.9 La richiesta di indennizzo può essere sospesa su richiesta dell esercente la vendita entrante qualora, decorsi 6 ( sei) mesi dal primo giorno del mese in cui scade il termine per la comunicazione di cui al comma 4.4, il punto di prelievo oggetto della medesima richiesta sia sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura Nei casi di cui al comma 6.9: a) l esercente la vendita entrante presenta al Gestore la richiesta di sospensione dell indennizzo. Tale richiesta è presentata, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, tra il primo e il quinto giorno lavorativo in cui la richiesta può essere sospesa ai sensi del comma 6.9; b) il Gestore, nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento, richiede all impresa distributrice di verificare se, alla data di cui al comma 6.9, il punto di prelievo relativo alla richiesta di sospensione dell indennizzo risulti sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura; c) l impresa distributrice adempie alla verifica di cui alla precedente lettera b), e ne comunica l esito al Gestore nei termini e con le modalità previste nel Regolamento A seguito della comunicazione dell impresa distributrice dell esisto della verifica di cui al precedente comma 6.10, lettera c), il Gestore: a) sospende la richiesta di indennizzo per il punto di prelievo che risulta sospeso od oggetto di una richiesta di sospensione della fornitura e a ne dà comunicazione all esercente la vendita uscente e all esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento; b) rigetta la richiesta di sospensione dell indennizzo, per il punto di prelievo che risulta attivo e non è oggetto di richieste di sospensione, e ne dà comunicazione all esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Le comunicazioni di cui al precedente comma 6.11, devono avvenire entro 7 (sette) giorni dalla comunicazione dell impresa distributrice dell esito della verifica di cui al precedente comma 6.10, lettera c), nei termini e con le modalità previste nel Regolamento Nel caso la verifica dell impresa distributrice di cui al comma 6.10, lettera c) abbia esito positivo, l impresa distributrice sospende l applicazione del corrispettivo C MOR all esercente la vendita entrante, e informa il Gestore del relativo adempimento, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento In seguito all eventuale sopravvenuta riattivazione del punto di prelievo oggetto della sospensione dell indennizzo di cui al comma 6.11, o alla revoca della richiesta di sospensione della fornitura del suddetto punto: a) l impresa distributrice comunica al Gestore lo stato del punto al primo giorno del mese successivo la sopravvenuta riattivazione, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, b) il Gestore procede, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), con la revoca della sospensione dell indennizzo e comunica tale revoca all esercente la vendita uscente e all esercente la vendita entrante, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento. 7

8 6.15 L impresa distributrice, successivamente all invio della comunicazione di cui al precedente comma 6.14, lettera a): a) applica all esercente la vendita entrante in occasione della prima fatturazione disponibile, il corrispettivo C MOR nel valore indicato dal Gestore; b) versa alla Cassa gli importi di cui alla lettera a) secondo le modalità di cui all Articolo 5articolo 5; c) informa il Gestore, nei termini e con le modalità previste nel Regolamento, degli adempimenti di cui alle precedenti lettere Qualora il punto di prelievo oggetto di sospensione dell indennizzo, ai sensi del comma 6.11, venga successivamente disattivato per sopravvenuta risoluzione del contratto di vendita per inadempimento del cliente finale o su richiesta del cliente finale, si applicano le disposizioni del comma 6.4bis. In questi casi la richiesta di annullamento deve essere presentata non oltre il quinto giorno lavorativo del mese successivo alla data di disattivazione e la verifica dell impresa di distribuzione deve riferirsi al primo giorno del mese successivo alla data di disattivazione Qualora il cliente finale provveda al pagamento all esercente la vendita entrante del corrispettivo C MOR, successivamente all avvenuto annullamento della richiesta di indennizzo, l esercente la vendita entrante è tenuto a darne comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento, al Gestore che è tenuto a revocare l annullamento dell indennizzo In seguito alla revoca dell annullamento dell indennizzo di cui al comma 6.17, il Gestore ne dà comunicazione, nei termini e con le modalità previsti dal Regolamento: a) all impresa distributrice, che provvede alla fatturazione del corrispettivo C MOR all esercente la vendita entrante alla prima fattura utile, b) alla Cassa, c) all esercente la vendita uscente. Articolo 7 Regolamento del sistema indennitario 7.1 Le modalità di funzionamento del Sistema Indennitario vengono disciplinate dal Regolamento. Il Regolamento può essere modificato e aggiornato secondo le modalità contenute nel presente articolo. 7.2 Il Gestore, sulla base di indicazioni formulate dai soggetti interessati o su richiesta della Direzione Mercati dell Autorità, sottopone alla Direzione Mercati le proposte di modifica del Regolamento, unitamente ad una relazione tecnica che illustri le motivazioni poste alla base delle soluzioni proposte. 7.3 Decorsi 60 giorni dalla presentazione delle proposte di cui al comma 7.2, il Gestore pubblica nel sito internet per la consultazione dei soggetti interessati, le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento. Le proposte di modifica e aggiornamento del Regolamento pubblicate recepiscono le eventuali osservazioni fatte dalla Direzione Mercati dell Autorità. 8

9 7.4 Il Gestore, in esito alla consultazione dei soggetti interessati, sottopone all Autorità per l approvazione il Regolamento aggiornato e modificato, unitamente a: a) una sintesi delle osservazioni pervenute nell ambito della consultazione; b) le principali esigenze emerse dalla consultazione, evidenziando quelle che il Gestore ha ritenuto di non considerare, con le motivazioni correlate. 7.5 Il Regolamento aggiornato è approvato e pubblicato nel sito internet dell Autorità ed acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Articolo 8 Disposizioni transitorie per il funzionamento semplificato del sistema indennitario 8.1 Fino alla piena operatività del SII valgono le disposizioni transitorie di cui al comma 8.2 e La richiesta di indennizzo, in luogo a quanto previsto ai sensi del comma 4.1, deve riportare: a) gli elementi necessari ad identificare il cliente finale soggetto passivo del Credito; b) il valore del Credito; c) il valore dell indennizzo. 8.3 In luogo al comma 4.3, il Gestore verifica, entro 7 giorni dal suo ricevimento, che la richiesta sia completa degli elementi di cui al comma Per il periodo compreso tra l 1gennaio 2011 e la piena operatività del Sistema Informatico Integrato l esercente la vendita entrante è identificato, secondo i tempi e le modalità previste nel Regolamento, dall impresa distributrice cui risulta connesso il punto di prelievo del cliente finale oggetto passivo del credito. Articolo 9 Monitoraggio del sistema indennitario 9.1 L Autorità svolge le attività di monitoraggio del sistema indennitario che comprendono tra l altro il monitoraggio del fenomeno della morosità riguardante i corrispettivi C MOR. 9.2 Con cadenza trimestrale l esercente la vendita entrante comunica un rendiconto sintetico al Gestore, con riferimento all insieme delle pratiche per cui è stata richiesta l applicazione del corrispettivo C MOR, indicando per ciascun mese del trimestre precedente le seguenti informazioni: a) il numero totale e l importo totale dei corrispettivi C MOR fatturati al cliente finale; b) il numero totale e l importo totale dei corrispettivi C MOR fatturati al cliente finale e non riscossi; c) il numero totale e l importo totale dei corrispettivi C MOR per i quali è stata richiesta la sospensione del punto di prelievo per morosità del cliente finale. 9

10 9.3 Le comunicazioni di cui al comma 9.2 avvengono nei termini e con le modalità previsti nel Regolamento. 9.4 Il Gestore, al fine di supportare le attività di monitoraggio di cui al presente articolo, fornisce trimestralmente alla Direzione Mercati dell Autorità una relazione complessiva dell andamento del sistema indennitario comprendente anche una sintesi dei rendiconti ricevuti dagli esercenti la vendita entranti, indicando altresì, per ciascun mese del trimestre precedente, le informazioni riguardanti il numero totale e l importo totale dei corrispettivi C MOR che ciascuna impresa distributrice ha applicato a ciascun esercente la vendita e di quelli che è previsto che applichi. 10

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