DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA
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- Marcella Carboni
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1 COMUNE DI CORATO REGOLAMENTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE VOTIVA Regolamento approvato con delibera di C.C. N.43 del
2 INDICE Art. 1 Oggetto del Regolamento pag. 1 Art. 2 Modalità di svolgimento del Servizio pag. 1 Art. 3 Campo di applicazione pag. 1 Art. 4 Orario del Servizio Sospensione del Servizio pag. 1 Art. 5 Tariffe pag. 1 Art. 6 - Modalità di pagamento del canone pag. 2 Art. 7 Durata della convenzione pag. 2 Art. 8 Richiesta di utenza Intestazione pag. 2 Art. 9 Riattivazione dell impianto pag. 3 Art. 10 Allacciamenti speciali pag. 3 Art. 11 Caratteristiche delle lampade pag. 3 Art. 12 Divieti pag. 3 Art. 13 Reclami pag. 4 Art. 14 Responsabilità del Gestore pag. 4 Art. 15 Entrata in vigore pag. 4 Art. 16 Pubblicità del Regolamento pag. 4 Art. 17 Leggi ed atti regolamentari pag. 4 Art. 18 Abrogazione di precedenti disposizioni pag. 4 2
3 CAPO I NORME GENERALI Art. 1 Oggetto del Regolamento 1. Il presente Regolamento disciplina il servizio di illuminazione votiva presso il Cimitero comunale. Art.2 Modalità di svolgimento del servizio 1. Il servizio di illuminazione votiva nel Cimitero comunale è gestito in economia dal Comune. E fatta salva la possibilità di individuare, da parte dell Amministrazione, altra forma di gestione consentita dalla legge. CAPO II ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO Art.3 Campo di applicazione 1. Limitatamente alle zone già servite da linea principale, il servizio è assicurato, a richiesta degli interessati, per l illuminazione votiva: a) dei campi di inumazione; b) dei loculi cimiteriali individuali; c) delle tombe di famiglia; d) di cellette ossario e nicchie cinerarie. 2. Le opere di ampliamento e di manutenzione del Cimitero devono comprendere gli impianti di illuminazione. 3. La predisposizione dell impianto per l illuminazione votiva nelle tombe di famiglia è a carico del titolare della concessione. 4. Il servizio è attivato esclusivamente per sepolture complete in ogni loro parte. Art.4 Orario di servizio Sospensione del servizio 1. Il servizio di illuminazione votiva è continuativo (giorno e notte). 2. Le eventuali sospensioni del servizio, per interruzione dell energia elettrica, per lavori o per qualsiasi causa di forza maggiore, non comportano rimborso agli utenti. 3
4 Art.5 Tariffe 1. Il servizio a domanda individuale è assicurato con l applicazione delle specifiche tariffe approvate annualmente dall Organo competente entro il termine di legge stabilito per l approvazione del bilancio di previsione, con effetto 1 gennaio dell anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe si intendono prorogate di anno in anno. Qualora le tariffe non siano approvate entro il termine dell anno precedente sono applicate in via provvisoria per l anno successivo le tariffe in vigore. 2. Le tariffe sono costituite da: A) Spese fisse di impianto che comprendono: a) le spese contrattuali; b) la compartecipazione alle spese di allacciamento; c) la fornitura della lampada. B) Canone di abbonamento, per ogni punto luce, che comprende: a) la manutenzione degli impianti; b) il ricambio delle lampade; c) l erogazione dell energia elettrica. 3. In caso di modifica delle tariffe l utente può esercitare il diritto di disdetta, ai sensi del successivo art. 7. In ogni caso le tariffe approvate ai sensi del n.1 del presene articolo si applicano a tutti gli utenti, per l intero anno in corso. Art.6 Modalità di pagamento del canone 1. Il pagamento del canone avviene in unica soluzione anticipata, mediante versamento su conto corrente, ovvero in contanti o con altre modalità consentite, presso l Ufficio Comunale o l Ufficio indicato dal Concessionario, ove il servizio sia affidato in concessione. 2. L Amministrazione comunale, ogni anno, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del bilancio, provvede, attraverso pubblico manifesto, a far conoscere tariffe e canone dovuti per l erogazione del servizio, nonché le modalità ed i termini entro i quali deve avvenire il pagamento. 3. Alla scadenza del termine fissato per il versamento delle somme dovute, l Ufficio competente procede alla ricognizione dei mancati pagamenti e diffida gli utenti morosi ad ottemperare entro il termine di 15 giorni. Decorso inutilmente detto termine, si procede alla sospensione della erogazione dell energia elettrica ed alla rimozione dell impianto, senza che l utente possa pretendere indennizzi di alcun genere. Art.7 Durata della convenzione 1. La durata minima del rapporto di utenza deve comprendere un anno solare intero (1.1/31.12) decorrente dalla data dell attivazione del servizio. L impianto di illuminazione votiva, ove non ostino cause di forza maggiore, è attivato entro cinque giorni lavorativi dalla data della richiesta di attivazione. 2. Per il primo periodo di utenza, il canone di abbonamento viene fissato in dodicesimi, portando la scadenza al 31 dicembre dello stesso anno. 3. I rapporti di utenza s intendono tacitamente rinnovati in assenza di disdetta entro il 30 novembre. 4. La disdetta ha effetto dal 1 gennaio successivo. 4
5 CAPO III RAPPORTO DI UTENZA Art.8 Richiesta di utenza Intestazione della convenzione 1. La richiesta di utenza può essere presentata in qualsiasi momento e l attivazione avviene nei termini stabiliti dall art.7, comma 1, solo per le zone già servite di impianto di illuminazione. 2. Per le zone non servite, agli interessati è comunicato immediatamente l eventuale programma di estensione del servizio. 3. All atto della richiesta di attivazione, l utente deve versare le spese fisse di impianto di cui all art.5 comma 2 lett.a), oltre che il canone, determinato in dodicesimi, fino al 31 dicembre, secondo le tariffe vigenti. 4. Ogni utenza può essere riferita ad una o più lampade votive, anche per sepolture non contigue. 5. Le spese fisse di impianto ed il canone sono dovuti per ogni lampada votiva. 6. Nel caso di morte dell utente intestatario del contratto, l erede è tenuto a regolarizzare a proprio favore l intestazione della convenzione in essere. 7. Qualsiasi variazione dell intestazione della convenzione, nell ambito del nucleo familiare, comporta la partecipazione alla stipula della nuova convenzione dell utente e del nuovo intestatario. Art. 9 Riattivazione dell impianto 1. Per la riattivazione dell impianto, a seguito del trasferimento del defunto presso altra sepoltura, è dovuto un contributo di trasferimento pari all importo per spese di allacciamento, oltre IVA. 2. La richiesta, da chiunque avanzata, di riattivazione dell impianto a seguito di sospensione del servizio per mancato pagamento di quanto previsto in tariffa, ovvero per danni imputabili all utente è subordinata al pagamento, oltre che delle somme dovute, di un contributo di riattivazione pari all importo per spese di allacciamento. 3 E fatto obbligo all utente di comunicare tempestivamente al soggetto gestore (Comune o Concessionario) ogni variazione del proprio domicilio, restando l Amministrazione estranea ad ogni disguido che dovesse verificarsi a causa della mancata comunicazione. Art.10 Allacciamenti speciali 1. Per gli allacciamenti per i quali si richiede la posa in opera di impianti speciali e straordinari, l Amministrazione, dopo aver verificato caso per caso la possibilità dell installazione, si riserva di stabilire gli importi dovuti in misura corrispondente a quelli occorrenti per le opere straordinarie. Art.11 Tipo di lampadina 1. Il servizio è assicurato con lampade da 1 a 3 Watt, alimentate con tensione non superiore a 48 Volt. Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per l Amministrazione di variare il tipo di lampada e la tensione di funzionamento. 5
6 2. Gli impianti elettrici e di illuminazione utilizzati nelle cappelle devono garantire le esigenze di isolamento degli impianti stessi. Art.12 Divieti 1. E assolutamente vietato agli utenti di manomettere gli impianti e di asportare o sostituire le lampade. I contravventori sono tenuti al risarcimento dei danni, salva la facoltà di azioni civili e penali e di interruzione del servizio. Art.13 Reclami 1. Ogni eventuale reclamo, da segnalarsi in forma scritta direttamente all Ufficio competente, non comporta per l utente il diritto di sospendere il pagamento. E fatta salva, tuttavia, la possibilità di eventuali rimborsi, qualora ne venga riconosciuto il diritto da parte del Comune. Art.14 Responsabilità del Gestore 1. L Amministrazione è esonerata da responsabilità per eventuali interruzioni dipendenti dal fornitore dell energia elettrica, per guasti e danni causati da forza maggiore, da temporali, da incendi e da ogni altro fatto imprevedibile causato da terzi. In tali casi l utente non può pretendere rimborsi o riduzioni né sospendere il pagamento del canone. CAPO IV NORME FINALI Art.15 Entrata in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della conseguita esecutività della relativa deliberazione di approvazione. Art.16 Pubblicità del Regolamento 1. Copia del presente Regolamento è tenuta a disposizione dei cittadini perché ne possano prendere visione in qualsiasi momento. 2. Di una copia del presente Regolamento sono dotati tutti gli uffici comunali cui è affidato il servizio, compreso, in ogni caso, l ufficio di Polizia Municipale. Art.17 Leggi ed Atti regolamentari 1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano: -il T.U. delle leggi sanitarie (R.D. n. 1265/1934) e successive modifiche ed integrazioni; 6
7 -il R.D. n. 396/2000 e s.m.i. sull ordinamento dello Stato Civile; -il DPR n. 285/1990 recante Approvazione del Regolamento di Polizia Mortuaria ; -il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria; - ogni altra disposizione di legge e regolamentare in vigore che abbia attinenza con la materia. Art.18 Abrogazione di precedenti disposizioni 1. Il presente Regolamento disciplina compiutamente la materia. Tutte le precedenti disposizioni con esso contrastanti debbono intendersi abrogate. 2. Restano in vigore le speciali disposizioni di carattere igienico-sanitario previste in altre norme regolamentari non contemplate dal presente Regolamento. 7
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