AFFIDAMENTI CRITERI APPLICATIVI DEL CONSORZIO

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1 C.I.S.A. Consorzio Intercomunale Socio Assistenziale Comuni di: Rivoli Rosta Villarbasse AFFIDAMENTI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N del 17/11/2003 (B.U. R. 11/12/2003 n 50) CRITERI APPLICATIVI DEL CONSORZIO Approvato dal Consiglio d'amministrazione con deliberazione n. 19 del 18 maggio 2004 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE N del 17/11/2003

2 (B.U. R. 11/12/2003 n 50) "Approvazione Linee d indirizzo per lo sviluppo di una rete di servizi che garantisca livelli adeguati di intervento in materia di affidamenti familiari e di adozioni difficili di minori, in attuazione della Legge 28/3/2001 n. 149" CRITERI APPLICATIVI DEL CONSORZIO PER : Definizione del contributo economico base per l'affidamento famigliare di minori Definizione del contributo economico per l' affidamento a rischio giuridico Criteri di erogazione del contributo economico per l'adozione di: bambini di età superiore a dodici anni bambini con handicap accertato ai sensi della L 104/92 art 3 e 4 Affidamento a parenti Affidamento a famiglie-comunità o reti di famiglie Affido diurno Progetto di affido diurno denominato "Sono con un amico grande" Assicurazione Contribuzione a carico delle famiglie d'origine

3 PREMESSA I criteri del presente atto entrano in vigore il 1 luglio 2004, salvo diversa precisazione annotata in questo stesso documento. Per quanto non previsto si fa riferimento alla D.G.R. n del 17/11/2003 (pubblicata sul B.U.R n 50 del 11/12/2003) DEFINIZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO BASE PER L'AFFIDAMENTO FAMIGLIARE DI MINORI Contributo base Il Consorzio. erogherà alla famiglia /persona affidataria un contributo assistenziale a totale favore del bambino affidato. affinché tale affidamento si possa fondare sulla disponibilità e l'idoneità all'accoglienza indipendentemente dalle condizioni economiche" (art. 80 III Comma L. 184/83 s.m.i.). Il contributo sarà pari all importo della pensione minima dei lavoratori dipendenti e autonomi I.N.P.S. Contributo anno 2004 = Euro 412,00 mensili (arrotondato) Nelle more della definizione di accordi con l'asl, (nell'ambito del tavolo istituito per la definizione dei L.E.A.), il contributo viene erogato dal Consorzio, salvo diverso accordo con il Distretto di competenza, che può partecipare alla spesa nelle situazioni complesse per problematiche di natura fisica, psichica e sensoriale che comportano spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria. Il contributo mensile può essere aumentato, in sede di formulazione del progetto educativo fino al 30% (Anno 2004 = Euro 535,00 mensili) quando si tratti: di situazioni complesse per handicap di natura fisica, psichica e sensoriale che comportino spese rilevanti per la famiglia o la persona affidataria; di neonato (0-24 mesi); di adolescente (dopo i 14 anni). In situazioni molto particolari (ultimo anno di scuola superiore, estrema prossimità al conseguimento dell autonomia abitativa e lavorativa, impossibilità di rientro in famiglia) di affidamenti già avviati in età minorile, può essere valutata la permanenza in affidamento con contributo economico anche oltre la maggiore età, col consenso del ragazzo/a, fino al massimo del compimento del ventunesimo anno di età. fino al 100% (Anno 2004 = Euro 824,00 mensili )quando si tratti: affidamento a famiglia-comunità minori riconosciuti invalidi al 100% dalle apposite commissioni sanitarie e aventi diritto quindi all indennità o assegno di accompagnamento. Questi ultimi benefici devono essere attribuiti integralmente agli affidatari. Inoltre l Ente potrà anticipare agli

4 affidatari, in forma di prestito, su espressa richiesta dei medesimi, l importo dell indennità di accompagnamento prima che sia disposta la liquidazione della stessa da parte dell' Inps e potrà rimborsare le spese preventivamente concordate con il Consorzio e con i Servizi Sanitari competenti, in accordo con l ASL, che gli affidatari sosterranno per visite mediche, trattamenti e interventi specialistici in Italia e all estero, per ausili o protesi non fornite o non rimborsate dal Servizio Sanitario Nazionale. Tale rimborso sarà accordato sulla base della disponibilità finanziaria del Consorzio Sono inoltre previsti rimborsi per spese preventivamente concordate e documentate riguardanti cure ortodontiche e oculistiche non fornite dal Servizio Sanitario Nazionale. NOTA BENE - Le implementazioni, di norma annuali, delle quote di riferimento riportate nella presente delibera quadro saranno variate con apposito provvedimento del Consiglio di Amministrazione, sulla base delle disponibilità finanziarie del Consorzio. AFFIDAMENTO DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER GLI AFFIDAMENTI A RISCHIO GIURIDICO Nel caso di affidamento a rischio giuridico, agli affidatari deve essere erogato un contributo economico pari a quello corrisposto alle famiglie affidatarie fino al decreto di affidamento pre-adottivo. Il contributo economico va erogato con opportuni accorgimenti in modo da evitare che compaiano i dati degli affidatari nella documentazione del Consorzio CRITERI DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO ECONOMICO PER CASI PARTICOLARI DI ADOZIONE In attuazione di quanto previsto dall art.6, comma 8 della L. n. 149/01, il Consorzio corrisponderà un contributo economico su base progettuale e indipendentemente dal reddito, (che potrà essere pari al rimborso spese corrisposto alle famiglie affidatarie), ai genitori che adottano minori italiani o stranieri: di età superiore a 12 anni con handicap accertato ai sensi dell art.3 e 4 della L. n. 104/92 Tale contributo verrà erogato alle famiglie adottive residenti nel territorio del Consorzio precisando che : deve essere stilato un progetto elaborato e concordato, nel caso di minore disabile, con la Commissione Uvap dell'asl5 deve essere stato emanato un provvedimento di affidamento preadottivo o una sentenza di adozione. Il contributo potrà essere erogato fino al raggiungimento della maggiore età dell adottato

5 AFFFIDAMENTO A PARENTI Gli affidamenti a parenti entro il IV grado possono essere consensuali (nel qual caso non è necessaria segnalazione ad alcuna Autorità Giudiziaria) o disposti dall Autorità Giudiziaria. Trattandosi di parenti tenuti agli alimenti, ai sensi dell art.433 del Codice Civile, non dovrebbe essere previsto un contributo economico per gli affidatari, soprattutto nel caso di affidamenti consensuali, perché la famiglia d origine contribuisce spontaneamente al mantenimento del minore presso il parente. Nel caso in cui i parenti non sono in grado di provvedere alle necessità economiche del minore e soprattutto per l affidamento familiare disposto dall Autorità Giudiziaria si può utilizzare come massimale erogabile il 50% delle quote di sostegno economico stabilite nella presente deliberazione. Si precisa che tale contributo non è da erogarsi automaticamente, ma sempre dietro attenta valutazione dell'assistente Sociale che ha in carico il caso. Anno 2004 = Euro 206,00 mensili Per i minori già affidati a parenti il contributo rimane fissato a 275,00 NOTA BENE Di norma non sono compresi tra gli affidi a parenti ( e quindi non può essere erogato alcun contributo) gli affidamenti a parenti di minori stranieri non accompagnati disposti dall'autorità Giudiziaria per tutelarli e poter regolarizzare la loro permanenza nel ns Stato. AFFIDAMENTO A FAMIGLIE-COMUNITÀ O RETI DI FAMIGLIE La Deliberazione della Giunta Regionale n del 17 novembre 2003 ha così definito le caratteristiche della Famiglia Comunità: La Famiglia Comunità è una modalità di accoglienza dei minori in difficoltà caratterizzata dall espressione volontaria di una coppia ed orientata ad una procreazione sociale. La coppia gestisce direttamente ( ) la parte educativa venendo aiutata eventualmente da personale di supporto anche non specialistico. La coppia non vive del frutto del lavoro relativo all accoglienza dei minori, ma ha un reddito proprio. ( ) è gestita da una famiglia o coppia, maschio e femmina, di adulti residenti e conviventi, riconosciuti idonei all affidamento familiare e con almeno 2 anni di esperienza di affidamento.( ) L accoglienza per ogni Famiglia Comunità è prevista per un minimo di 3 minori a cui vanno aggiunti i figli della coppia ospitante, senza superare il tetto massimo di 6 minori. I parametri strutturali sono quelli della civile abitazione. La medesima deliberazione definisce le Reti di Famiglie:

6 "Le reti di famiglie sono aggregazioni di famiglie caratterizzate dalla spinta all accoglienza di minori in difficoltà. Esse possono strutturarsi in varie forme come, ad esempio, il condominio solidale, il vicinato solidale, e così via. Le famiglie aggregate formano un movimento complessivo dentro il quale possono convivere diverse forme di singole aggregazioni famigliari. Esse però si distinguono per un sentire comune definito e sottoscritto in un documento. In quanto forme unitarie le reti di famiglie devono esprimere la loro capacità di rispettare i diritti dei minori nell insieme della loro aggregazione e per ogni singolo nucleo che compone tale rete. Le forme per garantire che l accoglienza dei minori sia rispettosa dei diritti di questi ultimi possono essere diverse. Ogni famiglia deve avere l idoneità all affido, le reti di famiglie si possono dotare di una struttura con supporti professionali. Le reti famigliari si configurano come organizzazioni. Le reti famigliari possono nascere da differenti esperienze, esse rappresentano una risorsa importante per il territorio e possono anche sviluppare progetti con le comunità residenziali in modo da migliorare e potenziare tutto ciò che concerne i minori per cui è necessario l allontanamento dalla propria famiglia. Possono addirittura nascere dalla spinta delle comunità residenziali, sorgere nelle loro vicinanze e così via. Sia l'affidamento famigliare a Famiglia-Comunità, sia l'affidamento a Reti di Famiglie si configurano come provvedimenti di affidamento così come previsto dall'art 4, comma 3 della L 184/83 s.m.i. e sono pertanto soggetti alla vigilanza prevista per tutti gli affidamenti famigliari. Tali affidamenti devono essere nominativi, ad una specifica famiglia, e non generali e generici verso un'associazione. Si ritiene di dover promuovere l inserimento in tali comunità come alternativa alla Comunità Alloggio tradizionale, in quanto soluzione intermedia tra quest ultima e l affidamento a singoli/famiglie, in particolare per situazioni complesse di minori o delle loro famiglie: minori portatori di handicap, affetti da gravi patologie, figli di tossicodipendenti per i quali sono previste frequenti visite dei genitori. Il contributo economico erogato dal Consorzio per tali affidamenti può essere aumentato al massimo del 100% della quota base, ma non può essere intesa come retribuzione. Anno 2004 = Euro 824,00 mensili AFFFIDAMENTO DIURNO L affidamento diurno consiste nell affidamento a volontari presso i quali il minore non va a vivere ma con i quali trascorre parte della giornata (per alcuni o tutti i giorni della settimana) o parte della settimana (ad esempio i weekend). Tale tipo di affidamento può essere strumento utile nelle situazioni in cui la famiglia di origine necessiti di un supporto nell'educazione del minore e non, quindi, per esclusive esigenze di custodia o nei casi in cui sia necessario un intervento educativo professionale.

7 L'affidamento diurno o a tempo parziale si configura pertanto come un processo attraverso il quale il minore ha la possibilità di avere esperienze integrative positive che la sua famiglia non è in grado di fornirgli quali, ad esempio, l'essere seguito in attività educativo-scolastiche e di inserimento sociale. Tale intervento può essere utile anche nei casi in cui il minore, in fase pre - adolescenziale o adolescenziale, rifiuti l affidamento familiare residenziale ma necessiti comunque di sostegno. L affido diurno o a tempo parziale è previsto come effettuabile solo da terzi e non da parenti entro il IV grado del minore. L'affido può attuarsi solo sulla base di uno specifico progetto che coinvolga gli operatori sociosanitari territoriali, l'affidatario e la famiglia d'origine. Occorre porre grande attenzione all'eventuale divario sociale e culturale tra le due famiglie, affinchè l'intervento possa essere dal minore positivamente integrato e non creare fratture e conflitti tra le due famiglie. Tale progetto dovrà essere soggetto a verifica almeno trimestrale e annualmente va inviata documentazione all Ufficio Centrale. Non è necessaria comunicazione ad alcuna Autorità Giudiziaria. Gli affidatari possono essere famiglie, singoli o comunità di tipo famigliare individuati tra quelli che offrono la loro disponibilità per questo tipo di sostegno, secondo le modalità di reperimento precedentemente indicate. Gli affidatari possono accogliere fino ad un massimo di 2 minori, derogabile fino a 3 solo ed esclusivamente in caso di rapporto di fratellanza. Il Consorzio erogherà un contributo a totale favore del minore/i quale rimborso spese preventivamente concordato nel progetto elaborato dall'assistente sociale in accordo con i volontari e la famiglia d'origine. Tale contributo potrà avere come massimale il 50% della quota base di sostegno per l affidamento residenziale. Anno 2004 = Euro 206,00 mensili PROGETTO DI AFFIDO DIURNO DENOMINATO "Sono con un amico grande" Il progetto si affianca come una nuova risorsa ai tradizionali affidi diurni e residenziali e vuole essere una nuova possibilità di sperimentare forme di affido, così come previsto dalla Regione Piemonte, in particolar modo quello educativo, centrato in prevalenza su un obiettivo di inserimento sociale ; Il progetto è frutto del lavoro svolto dal Gruppo Affidi del Consorzio, che è riuscito a reperire delle preziose opportunità di collaborazione da parte di volontari singoli o studenti disponibili a seguire dei ragazzi in alcuni momenti della giornata;

8 Il gruppo ha altresì constatato che la fascia adolescenziale è la più critica per proporre affidamenti di tipo tradizionale; La disponibilità di queste persone non può essere equiparabile a quella classica di un affido diurno, tuttavia essi possono essere una preziosa risorsa di affiancamento ai ragazzi in diversi momenti della giornata o nei week-end; Il progetto prevede la selezione degli affidatari tramite colloqui con il personale del gruppo affidi e avvalendosi della consulenza di uno/a psicologo/a privato che oltre la selezione possa seguire il progetto nel suo complesso; Il progetto prevede un rimborso spese a favore del volontario ed una copertura assicurativa; Il progetto di affido dovrà avere il consenso della famiglia del minore o del suo tutore; Riepilogo del progetto Requisiti Maggiore età Presentazione domanda al Consorzio Valutazione positiva del gruppo affidi Attivazione Scheda controfirmata dai genitori di approvazione del progetto con indicazione del periodo, dei giorni e delle attività svolte. Eventuale autorizzazione della famiglia ad utilizzare automobile del volontario. Approvazione progetto del Responsabile di Area e comunicazione a famiglia, volontario, ufficio ragioneria/amministrativi per pagamenti e attivazione assicurazione. Assicurazione a infortunio volontario: per morte o invalidità permanente carico del Consorzio infortunio minore: no per: per danni causati da volontario a minore affidato o a terzi : per danni causati dal minore al volontari : per danni causati dal minore a terzi :solo se c è affido Aut. Giud. Pagamenti In automatico a fine mese Criteri rimborso spese per il progetto Fascia A Impegno richiesto Importo mensile Note Minimo due contatti settimanali Incontro mensile di programmazione verifica 70,00. In tale quota è compreso un rimborso forfettario per spese di socializzazione pari a 10,00 Si può seguire solo un minore

9 Fascia B Impegno richiesto Importo mensile Fascia C Impegno richiesto Importo mensile Minimo tre contatti settimanali Incontro mensile di programmazione verifica 120,00 In tale quota è compreso un rimborso forfettario per spese di socializzazione pari a 15,00 Minimo quattro contatti settimanali Incontro mensile di programmazione verifica 180,00 In tale quota è compreso un rimborso forfettario per spese di socializzazione pari a 20,00 ASSICURAZIONE Il Consorzio provvede a stipulare a favore dei minori affidati una polizza di assicurazione per gli infortuni, limitatamente ai casi di morte e invalidità permanente. L'assicurazione è prestata per un capitale di ,84. Il Consorzio risponde civilmente dei danni arrecati a terzi dai minori assistiti. Per tale responsabilità verso i terzi il Consorzio ha stipulato idonea polizza assicurativa con un massimale di ,90. CONTRIBUZIONE Nelle situazioni in cui la famiglia d origine risulti in condizioni economiche tali da consentirle di contribuire in tutto o in parte alle spese di mantenimento e di educazione del figlio, il servizio concorda con essa l entità e le modalità di corresponsione del contributo mensile (secondo i criteri previsti per gli inserimenti in presidi- vedi oltre) e le altre forme di contribuzione non economica : corredo, libri ecc. Il conteggio sarà effettuato in base all'indicatore I.S.E.E. in corso di validità. A chi non presenta l'i.s.e.e. verrà assegnata la quota massima. In particolare nei casi in cui non è prevista nessuna contribuzione economica per valore dell I.S.E.E. inferiore a 2.500,00 Euro, è compito dell Assistente Sociale concordare una forma di contribuzione in natura significativa per il mantenimento del minore, definendo per quanto possibile di quali spese in concreto si continuerà ad occupare la famiglia (corredo, attività sportive.).

10 Da I.S.E.E. 0 a 2.500,00 Da I.S.E.E ,01 a 4.000,00 Da I.S.E.E ,01 a 4.000,00 Da I.S.E.E ,01 a 5.000,00 Da I.S.E.E ,01 a 6.000,00 Da I.S.E.E ,01 a 8.000,00 Da I.S.E.E ,01 a ,00 Da I.S.E.E ,01 a ,00 Da I.S.E.E ,01 a ,00 Oltre a I.S.E.E ,00 0 di contribuzione.30,00 di contribuzione.50,00 di contribuzione.80,00 di contribuzione.130,00 di contribuzione.180,00 di contribuzione.230,00 di contribuzione.300,00 di contribuzione.400,00 di contribuzione.500,00 di contribuzione In presenza di redditi propri del minore questi, su valutazione del Consorzio e autorizzazione del Giudice competente, potranno totalmente o parzialmente essere utilizzati per il suo mantenimento. Il contributo della famiglia d'origine non può comunque superare quanto eroga il Consorzio alla famiglia affidataria. I rapporti economici con la famiglia affidataria sono tenuti esclusivamente dal Consorzio. Le somme a carico della famiglia d'origine dovranno essere versate al Consorzio e non alla famiglia affidataria. In presenza di famiglia d'origine con reddito tale da poter garantire il pagamento delle spese di mantenimento, il rifiuto della stessa di contribuire può costituire sintomo di abbandono e di per sé giustificare una segnalazione al Tribunale per i Minorenni per mancata assistenza materiale del bambino. Nei casi in cui l affidamento è disposto dal Tribunale per i Minorenni ed è presente un persistente livello di conflittualità tra famiglia e servizi o nei casi di affidamenti a rischio giuridico nessun contributo è richiesto alla famiglia d origine..

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