Brescia Bergamo 26 e 26 Settembre 2016

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1 1 Brescia Bergamo 26 e 26 Settembre 2016 Welfare aziendale e detassazione: le precisazioni dell Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro; Cassa integrazione: CIGO operatività INPS CIGS e ispezioni FIS istruzioni operative Appalti: le novità per il lavoro dal nuovo codice degli appalti pubblici; subentro nell appalto e trasferimento d azienda Gabriele Bonati 2 1

2 Cassa integrazione: CIGO operatività INPS CIGS e ispezioni FIS operatività aziende con più di 5 dipendenti PRIMA PARTE 3 CIGO: operatività INPS 2

3 Durata massima CIGO per ogni unità produttiva Durata massima CIGO 52 settimane consecutive 52 settimane non consecutive nel biennio precedente 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile dai lavoratori occupati mediamente nel semestre precedente Non si applicano (*) Si applicano Ore per eventi oggettivamente non evitabili Ore massimo indennizzabili Raggiunto uno dei due limiti cessa la CIGO (*) ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese di cui all'articolo 10, lettere m), n), e o) [edili e Lapidei] Quinquennio mobile Durata massima 24 mesi (CIGO + CIGS, i primi 24 mesi di solidarietà contano al 50%) 30 mesi edilizia e lapidei 5 Criteri di concessione della CIGO Eventi oggettivamente non evitabili e verifica 1/3 delle ore lavorabili (circ. 139/2016) Ai fini della durata complessiva delle 52 settimane nel biennio mobile, non vengano presi in considerazione i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili, ad eccezione delle ipotesi in cui tali trattamenti sono stati richiesti da imprese, industriali ed artigiane dell edilizia ed affini, imprese industriali ed artigiane esercenti l attività di escavazione e/o di lavorazione di materiale lapideo. Tale esclusione ha effetto soltanto ai fini del computo delle 52 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi di CIGO richiesti per eventi oggettivamente non evitabili devono essere invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, comma 1, D.Lgs n. 148/15). Così pure i periodi di CIGO per eventi oggettivamente non evitabili vanno contemplati ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, comma 5), essendo quest ultimo non un limite di durata ma un limite di carattere quantitativo relativo alle ore di integrazione salariale autorizzabili. Le autocertificazioni rese dalle aziende sono valide ai fini del calcolo del limite di 1/3 delle ore ordinarie lavorabili. A tal fine dette autocertificazione devono avere ad oggetto le ore di integrazione salariale effettivamente fruite. 3

4 Cassa integrazione guadagni (ordinaria e straordinaria) Unità produttiva si identifica con la sede legale, gli stabilimenti, le filiali e i laboratori distaccati dalla sede, che abbiano una organizzazione autonoma. Costituiscono indice dell organizzazione autonoma lo svolgimento nelle sedi, stabilimenti, filiali e laboratori distaccati, di un attività idonea a realizzare l intero ciclo produttivo o una sua fase completa, unitamente alla presenza di lavoratori in forza in via continuativa. Quindi l unità produttiva deve essere funzionalmente autonoma, caratterizzata per la sua sostanziale indipendenza tecnica: in essa deve essere svolto e concluso il ciclo relativo ad una frazione o ad un momento essenziale dell'attività produttiva aziendale (Cass , n. 9558; Cass , n. 6117; Cass , n ; Cass , n ; Cass , n. 9881). 7 Criteri di concessione della CIGO Unità produttiva (circ. 139/2016) Con l autocertificazione dell autonomia organizzativa, l azienda dichiara sotto la propria responsabilità che l unità produttiva è lo stabilimento o la struttura finalizzata alla produzione di beni o all erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale, intendendosi con tali accezioni il plesso organizzativo che presenta una fisionomia distinta, ed abbia, in condizioni di indipendenza, un proprio riparto di risorse disponibili così da permettere in piena autonomia le scelte organizzative più confacenti alle caratteristiche funzionali e produttive dell unità. Con l autocertificazione dell idoneità a realizzare l intero ciclo produttivo o una fase completa di esso, l azienda dichiara sotto la propria responsabilità che il plesso organizzativo esplica, in tutto o in parte, l'attività di produzione di beni o servizi dell'impresa medesima, della quale costituisce elemento organizzativo, non limitandosi alla realizzazione di meri scopi strumentali sia rispetto ai generali fini dell impresa sia rispetto ad una fase completa dell attività produttiva della stessa. NB: L unità produttiva deve avere maestranze adibite in via continuativa. 4

5 Criteri di concessione della CIGO Unità produttiva: Cantieri edili (circ. 139/2016) Il limite minimo di durata dell appalto ai fini della qualificazione in unità produttiva dei cantieri edilizi e affini, compresi quelli relativi all impiantistica industriale è fissato in un mese, anziché sei, come in precedenza previsto dal Mess. INPS 736/2015. Criteri di concessione della CIGO Unità produttiva: Cantieri edili (circ. 139/2016) In caso di cantieri edilizi e affini (compresa l impiantistica industriale) qualora le relative attività produttive siano state previste con un contratto di appalto verbale, non potendo, in sede di iscrizione dell unità produttiva cantiere, allegare il contratto di appalto, l azienda stessa dovrà autocertificare che per il plesso organizzativo cui si riferisce la domanda di integrazione salariale è stato stipulato un contratto di appalto verbale. In merito alle aziende di impiantistica industriale, per l individuazione delle unità produttive, si applicano le medesime disposizioni previste per le aziende del settore edilizia ed affini già disciplinate. 5

6 Criteri di concessione della CIGO Il Ministero del lavoro, con il decreto 15/04/2016 n.95442, attuando l art. 16, c. 2 del D.lgs. 148/2015, ha definito i criteri di esame delle domande di concessione della CIGO (provvedimento in G.U. n. 137, ). Le istruzioni operative e i chiarimenti sono stati forniti dall INPS con la circolare 1/08/2016 n.139. Criteri di concessione della CIGO Articolo 16 (Concessione) D.lgs. 148/ A decorrere dal 1 gennaio 2016 le integrazioni salariali ordinarie sono concesse dalla sede dell INPS territorialmente competente. 2. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono definiti i criteri di esame delle domande di concessione. 6

7 Criteri di concessione della CIGO Articolo 11 (Causali) D.lgs. 148/2015 La CIGO dal 2016 viene concessa dall INPS per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori enon imputabili all impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali situazioni temporanee di mercato. Queste causali sono state integrate dalle fattispecie individuate dal decreto ministeriale 15/04/2016 n (vedi slide più avanti) e commentate, ai fini dell operatività. Dall INPS, con la circ. 139/2016. Criteri di concessione della CIGO Decorrenza La nuova disciplina (dettata dal D.M ) trova applicazione per le domande presentate dal 29 giugno Per le domande presentate prima di tale data, si continua ad osservare i criteri di esame e l esibizione della documentazione di corredo come nelle prassi amministrative presenti con il precedente procedimento concessorio gestito dalle Commissioni Provinciali (circ. 20 gennaio 2016, n. 7). 7

8 Criteri di concessione della CIGO Procedimento di concessione, le caratteristiche principali, evidenziate dall INPS (circ. 139/2016): competenza esclusiva delle sedi INPS riguardo la concessione della prestazione con la corrispondente soppressione delle Commissioni provinciali CIGO; individuazione di criteri univoci e standardizzati per la valutazione delle domande; obbligo a carico delle aziende richiedenti di una relazione tecnica dettagliata (anche per le richieste di proroga), resa come dichiarazione sostitutiva dell atto di notorietà, che fornisca gli elementi probatori indispensabili per la concessione (deve dettagliare le ragioni che hanno determinato la sospensione o riduzione dell attività lavorativa nell unità produttiva interessata dimostrando, sulla base di elementi oggettivi attendibili, che la stessa continui ad operare sul mercato). Vedere i facsimili allegati alla circ. INPS 139/2016 facoltà in capo all INPS di un supplemento istruttorio con richiesta di integrazione della documentazione ai fini procedimentali. Criteri di concessione della CIGO TRANSITORIETÀ e TEMPORANEITA La transitorietà della situazione aziendale e la temporaneità della situazione di mercato (condizione necessaria ma non sufficiente dato che un evento di breve durata potrebbe comportare una stasi durevole o addirittura definitiva dell attività lavorativa) sussistono quando è prevedibile, al momento della presentazione della domanda di CIGO, che l impresa riprenda la normale attività lavorativa*. In sostanza, per l INPS, le integrazioni salariali ordinarie erano e rimangono un istituto invocabile per crisi di breve durata e di natura transitoria I suddetti requisiti in fase di istruttoria vengono valutati tenendo conto complessivamente: della natura della causale stessa, del ciclo di produzione interessato, della situazione complessiva del settore e dell azienda, della natura dei prodotti e dei servizi coinvolti. (*) E necessario che sussistano elementi attraverso i quali è possibile l accertamento della ripresa dell attività lavorativa. segue 8

9 Criteri di concessione della CIGO Ripresa dell attività lavorativa Va riferita sempre all azienda o all unità produttiva nel suo complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati. Una volta rilasciata l autorizzazione, il diritto alla prestazione non viene meno se durante il periodo autorizzato intervenga la risoluzione del rapporto di lavoro. Questi lavoratori hanno diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell eventuale risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni o licenziamento, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero di personale che, come tale, non legittima l intervento della CIGO. Criteri di concessione della CIGO Ferie e CIGO In caso di sospensione totale dell attività lavorativa, ovvero a zero ore, il datore di lavoro: può fruire immediatamente della CIGO, posticipando per ciascun lavoratore coinvolto il godimento delle ferie annuali residue, già maturate alla data di richiesta della CIGO stessa. deve comunque concedere ai lavoratori le due settimane di ferie contemplate dall art. 10, D.Lgs. n. 66/2003, nel corso dell anno di maturazione. Riguardo queste due ipotesi, l esercizio del diritto di godimento delle ferie, sia con riferimento alle ferie già maturate sia riguardo a quelle infra annuali in corso di maturazione, può essere posticipato al momento della cessazione dell evento sospensivo coincidente con la ripresa dell attività produttiva. Invece, in caso di CIGO parziale, il datore di lavoro non può differire la concessione delle ferie, residue ed infra annuali, in quanto, in tali circostanze, deve comunque essere garantito al lavoratore il ristoro psicofisico correlato all attività svolta, anche in misura ridotta. 9

10 Criteri di concessione della CIGO TRANSITORIETÀ e TEMPORANEITA Sotto il profilo della temporaneità dell evento bisogna considerare, oltre la durata temporale dello stesso, anche la sua eventuale ciclica riproposizione. La ciclicità delle sospensioni o riduzioni dell attività produttiva denotano infatti una non transitorietà della causale che si ripropone appunto costantemente nel tempo. Non può essere considerato transitorio un evento che si ripresenti nel tempo con dimensioni di consistente entità (circ. 249/90). Le aziende soggette a cicliche contrazioni dell orario di lavoro in periodi ricorrenti causate da particolari caratteristiche del processo produttivo non possono accedere all intervento di CIGO durante tali soste, siano o no le stesse a carattere stagionale. La ciclicità della contrazione produttiva può essere il sintomo: di una non ottimale organizzazione aziendale, e quindi far venir meno anche il requisito della non imputabilità dell evento, di un esubero di personale e come tale non integrabile. Criteri di concessione della CIGO Ripresa dell attività lavorativa e GESTIONE DEGLI ESUBERI Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, come precedentemente accennato, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato venga risolto il rapporto di lavoro. I licenziamenti o le dimissioni: sono potenziali indici di una gestione di fatto degli esuberi. devono essere valutati nel loro complesso per verificare anche se sussiste una gestione di eventuale esubero di personale, non dispiegano alcun effetto sull efficacia dell'autorizzazione stessa e sulla spettanza delle integrazioni salariali sino alla data della risoluzione del rapporto di lavoro, devono essere opportunamente valutati in occasione delle successive richieste d'intervento al fine di verificare che la causale per la quale viene avanzata la nuova richiesta, sia effettivamente riconducibile ad una situazione temporanea di mercato, ovvero ad una situazione transitoria e non funzionale ad un ridimensionamento degli organici. 10

11 Criteri di concessione della CIGO CIGS dopo periodo di CIGO E necessario che CIGO e CIGS si basino su presupposti differenti, ben potendo la situazione su cui era fondata l autorizzazione alla CIGO essere mutata o essersi aggravata nel corso della sospensione. I presupposti del provvedimento di autorizzazione vanno valutati nel momento dell inizio della relativa sospensione, senza che sia possibile desumere, dalla successiva richiesta della CIGS, elementi per una eventuale valutazione retroattiva di non sussistenza del requisito di temporaneità salvo che, non costituisca conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale. Criteri di concessione della CIGO CIGS dopo periodo di CIGO L INPS accoglie l istanza di CIGO, o ritiene legittima l autorizzazione già concessa, anche se la ditta non ha ripreso l attività produttiva prima di ricorrere alla CIGS, e indipendentemente dalla causale relativa a queste ultime. Nel caso in cui una azienda abbia usufruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS per contratto di solidarietà ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, si ritiene che le 52 settimane di contratto di solidarietà possano essere considerate al pari di una ripresa di attività lavorativa in quanto non c è stata una sospensione a zero ore ma l'attività lavorativa è comunque proseguita seppure ad orario ridotto. Resta ferma ovviamente la valutazione sulla ricorrenza dei requisiti necessari per l accoglimento di CIGO. NB: situazioni aziendali preesistenti, coeve o comunque prossime alla domanda di CIGO quali ad esempio l apertura di una procedura di mobilità, la richiesta di concordato preventivo, l istanza di fallimento etc. anche se successivamente emergenti, rispetto all istruttoria, continuano ad essere rilevanti ai fini della decisione della domanda o di un eventuale provvedimento di autotutela in caso di già intervenuto accoglimento. 11

12 Criteri di concessione della CIGO La non imputabilità all impresa o ai lavoratori della situazione aziendale consiste: nella involontarietà, mancanza di imperizia e negligenza delle parti, e nella non riferibilità all organizzazione o programmazione aziendale. Nella valutazione della non imputabilità dell evento deve essere tenuta in considerazione la ciclica riproposizione delle sospensioni o delle riduzioni dell attività produttiva. Infatti la ciclicità non è in molti casi generata da eventi eccezionali, imprevisti e quindi non imputabili, ma bensì è frutto di esigenze che sono espresse dalla natura del ciclo del prodotto o della produzione, legati o meno ad una stagionalità complessiva che coinvolge le attività imprenditoriali (si vedano le slide precedenti sulla ciclicità). Criteri di concessione della CIGO Mono committenza intesa come organizzazione aziendale che lega in maniera esclusiva la produzione di un azienda ad un altra, non può costituire elemento di valutazione ai fini della concessione o meno della CIGO. Pertanto, questa particolare situazione organizzativa in cui può trovarsi l Azienda non incide sulla valutazione relativa all imputabilità al datore di lavoro e quindi non è, di per sé, causa di rigetto della domanda. 12

13 Criteri di concessione della CIGO Sospensione attività e appalto Se nel contratto di appalto è prevista la clausola che stabilisce che il committente ha piena ed insindacabile facoltà di interrompere i lavori programmati per sopravvenute necessità o per eventi imprevisti, ed inoltre che, tali interruzioni non danno diritto all impresa appaltatrice di chiedere compensi o indennizzi, questa non è integrabile, in quanto la sospensione dell attività lavorativa ha la caratteristica della prevedibilità, perché già contemplata nel capitolato di appalto e quindi connessa al rischio di impresa, risultando con ciò riconducibile ai rapporti intercorrenti tra le parti. In questi casi, in linea di massima, la causale non è integrabile. Tuttavia, potrebbe accadere che si verifichino di fatto circostanze del tutto imprevedibili, casi fortuiti o di forza maggiore, che inducono l azienda committente ad ordinare la sospensione dei lavori, in quanto l eccezionalità dell evento, oltre ad escludere la prevedibilità, è tale da superare ogni connessione al rischio di impresa attribuibile alla ditta appaltatrice. Inquesticasilacausaleèintegrabile. Criteri di concessione della CIGO PAGAMENTO DIRETTO Il pagamento diretto è ammesso solo se viene provata la difficoltà finanziaria dell impresa tramite la presentazione obbligatoria, alla competente sede INPS, della documentazione da cui si evincano le medesime difficoltà finanziarie. Tale modalità di erogazione delle prestazioni può essere richiesta dall azienda anche al momento della presentazione della domanda di CIGO e concessa con lo stesso provvedimento di accoglimento, cui dovrà seguire l invio della relativa modulistica (mod. SR41) da parte dell azienda richiedente. 13

14 Criteri di concessione della CIGO 90 giornate di anzianità Il rispetto del requisito dell anzianità lavorativa effettiva di almeno 90 giorni (richiesto per la concessione della CIGO) è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente previsto dall articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 148/2015. Tale disposizione ha effetto sulle domande presentate a decorrere dal 1 gennaio Criteri di concessione della CIGO 90 giornate di anzianità Vanno computati come giorni di effettivo lavoro sia il sabato, in caso di articolazione dell orario di lavoro su 5 giorni a settimana, che il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro cheproseguesenzasoluzionedicontinuità. In caso di cambio di qualifica del lavoratore, l anzianità di effettivo lavoro presso l unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l art.1, comma 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale. 14

15 Criteri di concessione della CIGO Aziende escluse delle disposizioni sulla CIG (Art.3 D.Lgs C.P.S. 869/1947) Sono escluse dall'applicazione delle norme sulla cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria: le imprese armatoriali di navigazione o ausiliarie dell'armamento, le imprese ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, le imprese esercenti autoservizi pubblici di linea o che comunque iscrivono il personale dipendente al Fondo di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di trasporto; le imprese di spettacoli; gli esercenti la piccola pesca e le imprese per la pesca industriale; le imprese artigiane ritenute tali agli effetti degli assegni familiari; le cooperative, i gruppi, le compagnie e carovane dei facchini, portabagagli, birocciai e simili; le imprese industriali degli enti pubblici, anche se municipalizzate, e dello Stato. Criteri di concessione della CIGO Esame delle domande Per fruire della CIGO l impresa: documenta in una relazione dettagliata le ragioni che hanno determinato la sospensione o la riduzione lavorativa (da trasmettere con modalità esclusivamente telematiche circ. 47/2012) dimostra, sulla base di elementi oggettivi, che l impresa continua ad operare sul mercato. Gli elementi oggettivi possono essere supportati da: documentazione sulla solidità finanziaria dell impresa oppure documentazione tecnica concernente: la situazione temporanea di crisi del settore, le nuove acquisizioni di ordini o la partecipazione qualificata a gare di appalto, l analisi delle ciclicità delle crisi e la CIGO già concessa. 15

16 Criteri di concessione della CIGO Esame delle domande L INPS valuta: la particolare congiuntura negativa riguardante la singola impresa, ed eventualmente il contesto economico produttivo in cui l impresa opera, con riferimento all epoca in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell attività lavorativa. NB: La valutazione deve essere fatta solo sulla base degli elementi disponibili all epoca in cui ha avuto inizio la contrazione dell attività lavorativa. L INPS pertanto non tiene conto delle circostanze sopravvenute durante o al termine del periodo per il quale è stata chiesta la CIGO e che hanno impedito la continuazione dell attività dell impresa. NB: Dovranno invece essere valutate eventuali circostanze impeditive della ripresa che, pur sopravvenute durante o al termine del periodo, costituiscono in realtà una conferma di una congiuntura aziendale preesistente alla richiesta dell intervento previdenziale. Criteri di concessione della CIGO Causali Mancanza di lavoro o di commesse sospensione o riduzione dell attività lavorativa derivante dalla significativa riduzione di ordini e commesse La relazione tecnica: documenta l andamento degli ordini di lavoro o delle commesse ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato. a richiesta l impresa produce la documentazione attestante l andamento degli indicatori economico finanziari di bilancio. NB: Restano escluse le imprese che hanno avviato l attività produttiva da meno di 3 mesi (eccetto gli eventi oggettivamente non evitabili e quelli metereologici in edilizia) 16

17 Criteri di concessione della CIGO Causali Crisi di mercato sospensione o riduzione dell attività lavorativa per mancanza di lavoro o di commesse derivante dall andamento del mercato o del settore merceologico a cui appartiene l impresa. La relazione tecnica: documenta l andamento degli ordini di lavoro o delle commesse ad essa può essere allegata la documentazione relativa al bilancio e al fatturato a richiesta l impresa produce la documentazione attestante l andamento degli indicatori economico finanziari di bilancio e il contesto economico produttivo del settore o la congiuntura negativa che interessa il mercato di riferimento. NB: Restano escluse le imprese che hanno avviato l attività produttiva da meno di 3 mesi (eccetto gli eventi oggettivamente non evitabili e quelli metereologici in edilizia) Criteri di concessione della CIGO Mancanza di lavoro o di commesse e crisi di mercato Sono indici di accoglimento (a titolo esemplificativo): A il significativo calo di ordini e commesse, B la diminuzione dei consumi energetici, C l andamento involutivo e/o negativo: del fatturato, del risultato operativo, del risultato di impresa dell'indebitamento rispetto alle due annualità precedenti l anno in cui il periodo di integrazione è richiesto (o al minor periodo in caso di azienda costituita da meno di due anni). 17

18 Criteri di concessione della CIGO Causali Fine cantiere, fine lavoro e fine fase lavorativa Brevi periodi di sospensione dell attività lavorativa tra la fine di un lavoro e l inizio di un altro, non superiori a 3 mesi, e la sospensione dell attività dei lavoratori specializzati addetti ad una particolare lavorazione che, al termine della fase lavorativa, rimangono inattivi in attesa di reimpiego. La relazione tecnica: documenta la durata prevista e la fine dei lavori o della fase lavorativa e, ove necessario, ad essa sono allegati copia del contratto con il committente o del verbale del direttore dei lavori attestante la fine della fase lavorativa Criteri di concessione della CIGO Causali Perizia di variante e suppletiva al progetto sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente e non derivante da necessità di variare il progetto originario o di ampliarlo per esigenze del commettente sopraggiunte in corso d opera. La relazione tecnica: documenta l imprevedibilità della perizia di variante e suppletiva al progetto, comprovata, ove necessario, da idonea documentazione o dichiarazione della pubblica autorità circa l imprevedibilità della stessa. 18

19 Criteri di concessione della CIGO Fine cantiere, fine lavoro e fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva L azienda deve descrivere nella relazione tecnica dettagliata: per la causale fine cantiere o fine lavoro, la prevista durata dei lavori nonché la fine degli stessi; per la fine fase lavorativa, la descrizione della stessa; per la perizia di variante e suppletiva, l imprevedibilità della variante al progetto e la sua non imputabilità alle parti o al committente. Laddove necessario possono essere presentati o richiesti i seguenti ulteriori elementi: copia del contratto con il committente per la fattispecie che integra la causale fine cantiere/fine lavoro ; il verbale del direttore dei lavori attestante la fine fase lavorativa; la documentazione probante o dichiarazione della pubblica autorità circa l'imprevedibilità della variante per le richieste motivate da perizia di variante e suppletiva. «Finefaselavorativa»la causale è integrabile qualora la sospensione non interessi l intera maestranza ma esclusivamente lavoratori specializzati in una particolare lavorazione (es: carpentieri, imbianchini..), che terminata la fase di lavoro cui sono addetti, rimangono inattivi in attesa di un nuovo reimpiego. Le domande relative ad intere maestranza non sono accoglibili. Criteri di concessione della CIGO Fine cantiere, fine lavoro e fine fase lavorativa, perizia di variante e suppletiva L integrabilità della fattispecie Fine cantiere/fine lavoro è dimostrata qualora il periodo tra la fine di un lavoro e l'inizio di un altro, non sia superiore a 3 mesi, conseguentemente le soste superiori non sono integrabili. La fattispecie che integra la causale perizia di variante e suppletiva, si riferisce alle sospensioni dell attività lavorativa dovute a situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Questa causale è dimostrata quando la sospensione non derivi da necessità di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi per esigenze della committenza sopraggiunte in corso d opera, ma da situazioni di accertata imprevedibilità ed eccezionalità non imputabile alle parti o al committente. Non sono pertanto integrabili sospensioni dovute ad esigenze della committenza di variare i progetti originari o di ampliare gli stessi sopraggiunte in corso d opera (ampliamento dei lavori per l utilizzo dei ribassi delle basi d asta, modifiche progettuali, necessità di provvedere a nuovi calcoli ecc.). 19

20 Criteri di concessione della CIGO Causali Mancanza di materie prime o componenti sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a mancanza di materie prime o di componenti necessari alla produzione non imputabile all impresa. La relazione tecnica: documenta le modalità di stoccaggio e la data dell ordine delle materie prime o dei componenti, nonché le iniziative utili al reperimento delle materie prime o dei componenti di qualità equivalente, indispensabili all attività produttiva, ivi comprese le attività di ricerca di mercato sulla base di inidonei mezzi di comunicazione, intraprese senza risultato positivo. Criteri di concessione della CIGO Mancanza di materie prime/componenti L integrabilità della fattispecie è dimostrata dalle ricerche di mercato effettuate (tramite e mail, contatti epistolari etc. ) rimaste senza esito a fronte di oggettive e sopravvenute impossibilità di reperimento delle materie stesse. Di contro, in caso di inadempienze contrattuali o di inerzia del datore di lavoro la domanda viene rigettata perché la fattispecie è imputabile al datore di lavoro. 20

21 Criteri di concessione della CIGO Causali Eventi meteo sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a eventi metereologici La relazione tecnica: documenta l evento meteorologico e illustra l attività e la fase lavorativa in atto al verificarsi dell evento, nonché le conseguenze che l evento stesso ha determinato. Sono allegati i bollettini meteo rilasciati dagli organi accreditati Criteri di concessione della CIGO Eventi meteo In merito ai «bollettini meteo» al fine di agevolare le Aziende nell espletamento di questo nuovo onere e di rendere coerenti le eventuali verifiche da parte dell INPS, le Direzioni regionali potranno fornire indicazioni sugli enti o organismi usualmente consultati dalle Sedi territoriali per la verifica della sussistenza degli eventi meteo. Se le domande per eventi meteo sono presentate da imprese industriali svolgenti attività di impiantistica non al coperto, le stesse sono tenute a provare che l attività aziendale espletata è,neicasidispecie,taleche per le sue concrete modalità di svolgimento in presenza di detti eventi non è possibile la normale prosecuzione dell attività stessa, senza un aumento dei costi, prolungamento dei tempi di lavoro, pregiudizio per la qualità dei prodotti o dei servizi resi. Tale onere probatorio consente di qualificare gli eventi meteo ancheinquesticasicomeoggettivamentenonevitabili(cass. n. 6415/2002; 4299/2001; 2506/1993). 21

22 Criteri di concessione della CIGO Eventi meteo Criteri per considerare gli eventi meteo rilevanti per la concessione della CIGO (Mess. INPS 28336/1998) Pioggia In linea di massima sono da ritenersi incidenti sul regolare svolgimento del lavoro, in rapporto alla stagione nonché all'orario in cui si è verificato l'evento le precipitazioni: tra i mm. 2 e i mm. 3 per i lavori di costruzione veri e propri, comprensivi delle fasi concernenti le armature, la messa in opera di carpenteria e di prefabbricati, l'impianto e il disarmo dei cantieri; di mm. 1,5 per lavori di escavazione, fondazioni, movimento terra, lavori stradali, arginamento fiumi. In questo caso deve essere valutata anche la quantità di pioggia caduta nei giorni precedenti. mm. 1 per lavori esterni di intonacatura, verniciatura, pavimentazione e impermeabilizzazione. Anche in questi casi deve essere presa in considerazione la pioggia dei giorni precedenti. Neve Criteri analoghi si applicano per la neve. Per determinati tipi di lavoro (es. lavori stradali, scavi, ecc. ) va tenuto conto anche della eventuale presenza di neve al suolo. Criteri di concessione della CIGO Eventi meteo Criteri per considerare gli eventi meteo rilevanti per la concessione della CIGO (Mess. INPS 28336/1998) Nebbia e foschia non sono normalmente valutate atte a determinare una contrazionedellavoro.setuttaviatalifenomenisipresentanoconun carattere di particolare intensità ed eccezionalità oppure nei casi di alcune tipologie di lavorazioni (ad esempio lavori di manutenzione e segnaletica orizzontale stradale) possono essere valutabili per la concessione del trattamento integrativo. Oscurità non è considerata fattispecie integrabile quando è collegata al fisiologico accorciamento delle giornate in determinati periodi dell'anno. Vento viene presa in considerazione, di norma, la velocità pari o superiore ai 30 nodi (oltre i 50 Km/h). Può essere valutata positivamente anche una velocità inferiore per lavorazioni particolari, quali quelli svolti ad una altezza elevata, sulle gru e quelli che richiedono l'uso della fiamma ossidrica. Alte temperature di norma superiori ai 35/40 gradi, costituiscono un motivo che dà titolo all'intervento, tenuto conto del tipo di lavoro e della fase lavorativa in atto. 22

23 Criteri di concessione della CIGO Causali Sciopero di un reparto o di una impresa sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a sciopero e picchettaggio di maestranze non sospese dall attività lavorativa all interno della medesima impresa o di sciopero di altra impresa la cui attività è strettamente collegata all impresa richiedente la CIGO La relazione tecnica: documenta gli effetti dello sciopero sui reparti per i quali è stata chiesta la CIGO e sull impresa e, in caso id sciopero di altra impresa, il collegamento dell attività con quest ultima La domanda viene accolta se dalla documentazione emerge che: lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiesta la CIGO, vi sono ordini non evasi per effetto delle sciopero (in caso di sciopero di altra impresa) il collegamento con l attività di quest ultima Criteri di concessione della CIGO Sciopero di un reparto/di altra impresa Il richiamo allo sciopero di altra impresa strettamente legata all impresa richiedente consente di estendere l integrabilità anche ai casi di picchettaggio di lavoratori estranei all impresa richiedente, purché: dipendenti da imprese strettamente collegate a quest ultima, motivato da rivendicazioni che non coinvolgono le maestranze per le quali è stata chiesta l integrazione salariale. Per l integrabilità della fattispecie è necessario provare che lo sciopero non ha riguardato il reparto per il quale è stata richiestalacigoe che dallo stesso è derivata la mancata evasione di ordini ovvero, in caso di sciopero di altra impresa, il collegamento dell attività con quest ultima. In caso di picchettaggio l azienda dovrà altresì allegare alla relazione tecnica, dichiarazione di pubblica autorità attestante l impossibilità per i lavoratori di accedere in azienda. 23

24 Criteri di concessione della CIGO Causali Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica sospensione o riduzione dell attività lavorativa per evento non doloso e non imputabile alla responsabilità dell impresa La relazione tecnica: documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell attività d impresa o ai lavoratori Ad essa sono allegati, ove necessario, i verbali e le attestazioni delle autorità competenti, quali i vigili del fuoco e gli enti erogatori comprovanti la natura dell evento Criteri di concessione della CIGO Causali Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità sospensione o riduzione dell attività lavorativa per eventi improvvisi e di rilievo, quali alluvioni o terremoti La relazione tecnica: documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell attività d impresa o ai lavoratori; Allegando, ove necessario, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l attività lavorativa. 24

25 Criteri di concessione della CIGO Causali Sospensione o riduzione dell attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all impresa o ai lavoratori sospensione o riduzione dell attività lavorativa per fatti sopravvenuti, non attribuibili ad inadempienza o responsabilità dell impresa o dei lavoratori, dovuti ad eventi improvvisi e di rilievo o da ordini della pubblica autorità determinati da circostanze non imputabili all impresa La relazione tecnica: documenta la non imputabilità della sospensione o riduzione dell attività d impresa o ai lavoratori Allegando, ove necessario, le dichiarazioni della pubblica autorità, quali le ordinanze, che attestano l impraticabilità dei locali e le cause che hanno determinato la decisione di sospendere l attività lavorativa. Criteri di concessione della CIGO Incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica Impraticabilità dei locali anche per ordine di pubblica autorità Sospensione o riduzione dell attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all impresa o ai lavoratori In alcune delle fattispecie su indicate potrebbe essere necessario produrre anche i verbali e le attestazioni delle competenti autorità comprovanti la natura dell'evento (VV.FF., Entierogatori, etc.) e per l impraticabilità dei locali o la sospensione dell attività per ordine di pubblica autorità, anche la dichiarazione (es. ordinanze) circa l'impraticabilità dei locali e le cause che ne hanno determinato la decisione. In caso di mancata fornitura dell energia elettrica deve inoltre risultare che la stessa sia stata imprevista ed imprevedibile. I provvedimenti giudiziali e amministrativi d urgenza ancorché provvisori escludono l integrabilità della causale. 25

26 Criteri di concessione della CIGO Causali Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a guasto ai macchinari causato da un evento improvviso e non prevedibile e la sospensione o riduzione dell attività lavorativa dovuta a revisione e sospensione di impianti con carattere di eccezionalità e urgenza che non rientra nella normale manutenzione La relazione tecnica: documenta la puntuale effettuazione della manutenzione e l imprevedibilità del guasto; Allegando l attestazione dell impresa che è intervenuta per riparare il guasto, il tipo di intervento effettuato e la non prevedibilità del guasto (per la fattispecie guasti ai macchinari). Allegando l attestazione dell impresa intervenuta da cui risulti l eccezionalità dell intervento, non riferibile ad attività di manutenzione ordinaria e programmabile (per la fattispecie manutenzione straordinaria) Criteri di concessione della CIGO Guasti ai macchinari e manutenzione straordinaria In entrambi i casi deve risultare dalla relazione tecnica allegata all istanza, la non imputabilità degli eventi all azienda e/o ai lavoratori, e deve essere quindi documentata la puntuale effettuazione della manutenzione, secondo la normativa vigente. 26

27 Criteri di concessione della CIGO Non consentono il ricorso alla CIGO a) mancanza di fondi; b) chiusura per ferie; c) preparazione campionario; d) infortunio o morte del titolare; e) sosta stagionale, inventario; f) mancanza di fondi impresa committente. Criteri di concessione della CIGO Codici evento Per i nuovi codici evento da utilizzare nelle istanze sono riportati nella tabella Allegato 11 alla circolare INPS 139/

28 Criteri di concessione della CIGO Consultazione sindacale Viene confermata la sussistenza dell obbligo di informazione delle organizzazioni sindacali e, in caso di richiesta di esame congiunto, l ulteriore obbligo di trattativa che, comunque, può anche concludersi senza addivenire ad un accordo. Pertanto il mancato espletamento della procedura di informazione e consultazione sindacale determina la declaratoria di inammissibilità della richiesta. L azienda deve indicare nell apposito campo della domanda telematica (quadro N procedura di consultazione sindacale) le informazioni richieste e deve inoltre allegare, pena l inammissibilità della domanda stessa, copia della comunicazione (PEC, raccomandata) inviata alle organizzazioni sindacali ed eventuale copia del verbale di consultazione nel caso di esperimento della stessa. N.B. Per le imprese dell'industria e dell'artigianato edile e dell'industria e dell'artigianato lapidei, le disposizioni riguardanti la procedura sindacale si applicano limitatamente alle richieste di proroga dei trattamenti con sospensione dell'attività lavorativa oltre le 13 settimane continuative Criteri di concessione della CIGO Consultazione sindacale Procedura di informazione e consultazione sindacale (art. 14 D.lgs. 148/2015) Nei casi di sospensione o riduzione dell attività produttiva, invio comunicazione alle RSA/RSU, ove esistenti, e alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, delle cause di sospensione o di riduzione dell orario di lavoro, dell entità e della durata prevedibile e il numero dei lavoratori interessati. se una delle parti richiede la consultazione (sulla situazione avente a oggetto la tutela degli interessi dei lavoratori in relazione alla crisi dell impresa) se nessuna della parti richiede la consultazione presentazione all INPS di copia del verbale di consultazione, anche in caso di mancato accordo presentazione all INPS di copia della comunicazione inviata 28

29 Criteri di concessione della CIGO Eventi oggettivamente non evitabili e contributo addizionale Il contributo addizionale non è dovuto quando la CIGO è autorizzata per eventi oggettivamente non evitabili (EONE) ossia quelle fattispecie che integrano causali determinate da casi fortuiti, improvvisi, non prevedibili e non rientranti nel rischio di impresa, per i quali risulti evidente la forza maggiore. Si considerano tali: eventi meteo, indipendentemente dal settore di appartenenza dell impresa richiedente. incendi, alluvioni, sisma, crolli, mancanza di energia elettrica impraticabilità dei locali, anche per ordine di pubblica autorità sospensione dell attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all azienda e/o ai lavoratori. N.B. Per quanto concerne la disciplina del contributo addizionale si rinvia alle istruzioni tecniche e operative che verranno illustrate con apposita circolare. Criteri di concessione della CIGO Cumulo CIGO e contratto di solidarietà La CIGO può essere concessa anche nelle unità produttive in cui è in corso una riduzione dell orario di lavoro a seguito di stipula dei contratti di solidarietà, purché: si riferisca a lavoratori distinti e non abbia una durata superiore a 3 mesi Restanosalviicasidieventioggettivamentenon evitabili. 29

30 Criteri di concessione della CIGO Cumulo CIGO e contratto di solidarietà Se nella stessa unità produttiva sono stati richiesti sia il trattamento ordinario che quello straordinario di integrazione salariale, ai fini del computo della durata massima pari a 24 mesi nel quinquennio, le giornateincuiviècoesistenzatracigoecigsper contratto di solidarietà sono computate per intero come giornate di CIGO. Criteri di concessione della CIGO Cumulo CIGO e contratto di solidarietà La diversità tra i lavoratori fruitori della CIGO e dei CDS deve sussistere sin dall inizio e per l intero periodo di concomitanza tra i due trattamenti. Le suddette nuove regole differiscono pertanto dalla precedente disciplina che consentiva la concomitanza tra CIGO e CdS in capo allo stesso lavoratore nello stesso periodo. 30

31 Criteri di concessione della CIGO Conclusione della procedura Il provvedimento di concessione della CIGO o di rigetto, totale o parziale, della domanda deve contenere una motivazione adeguata che dia conto degli elementi documentali e di fatto presi in considerazione, anche con riferimento alla prevedibilità della ripresa della normale attività lavorativa. Criteri di concessione della CIGO Supplemento di istruttoria L INPS può chiedere all impresa di fornire entro 15 giorni dalla ricezione della richiesta, gli elementi necessari al completamento dell istruttoria e può sentire le organizzazioni sindacali che hanno partecipato alla consultazione sindacale. Le suddette comunicazioni con le aziende dovranno avvenire tramite PEC o cassetto bidirezionale. La mancata risposta a tali richieste entro 15 giorni costituirà un ulteriore indice di valutazione da evidenziare nella stesura della motivazione del provvedimento. 31

32 Criteri di concessione della CIGO Proroga Anche la richiesta di proroga della domanda originaria deve essere accompagnata dalla relazione tecnica obbligatoria poiché è considerata comunque domanda distinta e per la sua concessione devono essere presenti gli elementi probatori che manifestino il perdurare delle ragioni di integrazione presentate nella prima istanza. Criteri di concessione della CIGO Richiesta della CIGO con i ticket L Inps, con il messaggio n del 20 aprile 2016, comunica che a partire dal 23 maggio 2016 il nuovo sistema di gestione della CIG con ticket è diventato obbligatorio per tutte le domande di CIG ordinaria industria presentate mediante acquisizione online. Tale obbligo viene esteso alle domande trasmesse off line mediante file.xml a partire dal 6 settembre segue 32

33 Criteri di concessione della CIGO Richiesta della CIGO con i ticket Per quanto riguarda le domande di CIGO edilizia, l Inps rilascerà a breve la possibilità per le aziende di utilizzare le suddette modalità di presentazione che diverranno obbligatorie, per l acquisizione online e offline sempre a partire dal 6 settembre c.a. L Uniemens sarà pertanto lo strumento cui ricondurre ogni informazione che i datori di lavoro rendono all Inps in ordine alle vicende relative ai rapporti di lavoro subordinato anche ai fini della gestione delle integrazioni salariali ordinarie a conguaglio. Per le domande di CIGO a pagamento diretto le richieste di pagamento successive alla domanda potranno essere trasmesse con le consuete modalità. Si ricorda che per inviare le domande di CIGO con ticket Uniemens è disponibile l applicazione UNICIGO, richiamabile all interno delle funzioni di CIG Ordinaria dalla voce Flusso web sul link Domanda semplificata (UNICIGO). segue Criteri di concessione della CIGO Richiesta della CIGO con i ticket Per l invio di una domanda telematica CIGO è necessario associare a questa uno specifico codice ( ticket ) prelevato dalla stessa applicazione UNICIGO oppure dalla procedura UNIEMENS dove è identificato da <IdentEventoCIG>. Il predetto codice dovrà essere utilizzato anche su UNIEMENS in fase di esposizione degli eventi di cig richiesta. Nella compilazione della domanda telematica CIGO andrà obbligatoriamente indicata l Unità Produttiva interessata alla richiesta di prestazione, selezionandola tra quelle censite su UNIEMENS. Tra le Unità Produttive UNIEMENS selezionabili risulterà sempre presente quella corrispondente alla Sede Principale dell azienda. Qualora l Unità Produttiva interessata non sia tra quelle selezionabili, occorrerà effettuarne la definizione sulla procedura UNIEMENS. 33

34 CIGS e ispezioni SECONDA PARTE CIGS e ispezioni Il D.lgs. n. 148/2015, che ha riordinato la normativa in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro, ha introdotto rilevanti novità con riferimento al procedimento amministrativo per la concessione della CIGS. Il Ministero del lavoro, con la circolare n. 27 dell 8 agosto 2016, aseguitodeld.m , ha fornito indicazioni ai propri ispettori con riferimento alle verifiche da effettuare nell ambito dei procedimenti di concessione della CIGS. 34

35 CIGS e ispezioni Oggetto di verifica Gli organi ispettivi devono effettuare verifiche che riguardano: l accertamento del mantenimento degli impegni aziendali assunti in sede di presentazione del programma di CIGS (da effettuare per ciascun procedimento di concessione della CIGS); l accertamento della sussistenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto del trattamento ai lavoratori (da effettuare solo se l impresa ha espressamente richiesto il pagamento diretto in sede di presentazione dell istanza di CIGS). NB: Gli organi ispettivi sono chiamati a verificare l effettiva attuazione del programma presentato dall impresa in sede di invio dell istanza. L accertamento ispettivo non può mai limitarsi ad una verifica c.d. documentale, ma presuppone sempre l accesso sul luogo di lavoro. CIGS e ispezioni Invio telematico L invio dell istanza per tutte le causali d intervento, tramite il sistema informatico CIGSonline, è necessaria in considerazione delle nuove norme sul procedimento amministrativo che prevedono che gli organi ispettivi effettuino le verifiche di competenza con riferimento a tutti i procedimenti amministrativi di concessione del trattamento CIGS per tutte le causali di concessione (crisi, riorganizzazione e contratto di solidarietà), a prescindere, quindi, dalla circostanza che l azienda abbia richiesto il pagamento diretto del trattamento ai lavoratori. 35

36 CIGS e ispezioni Riorganizzazione aziendale Il programma di riorganizzazione presentato dall azienda deve: essere caratterizzato dalla presenza di un piano d interventi volto a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale o produttiva. contenere indicazioni sugli investimenti e sull eventuale attività di formazione essere finalizzato a un consistente recupero occupazionale del personale interessato alle sospensioni o alle riduzioni dell orario di lavoro. Gli ispettori verificheranno l attuazione del programma di interventi, come illustrato dall azienda in sede di presentazione dell istanza e approvato dal Ministero. CIGS e ispezioni Riorganizzazione aziendale Poiché l approvazione del programma di riorganizzazione aziendale richiede che il valore medio annuo degli investimenti previsti sia superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente, gli ispettori verificheranno: l entità degli investimenti effettuati dall azienda nel biennio precedente (mediante ad esempio l acquisizione di ordini e fatture realizzate nei due anni che precedono) e dichiarati in sede di presentazione della domanda, della stessa tipologia rispetto a quelli previsti nel programma relativo alle unità aziendali interessate all intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi UE. l ammontare degli investimenti effettuati nel periodo temporale di cui al programma presentato e confrontata la media annuale degli investimenti effettuati nel biennio precedente e la media annuale degli investimenti programmati ed effettuati. NB: Il documento specifica che tale condizione confronto del valore medio annuo degli investimenti non trova applicazione nel caso in cui la prima istanza presentata dall impresa ai sensi del d.lgs. n. 148/2015 segua un precedente intervento di CIGS autorizzato in forza della disciplina previgente. 36

37 CIGS e ispezioni Riorganizzazione aziendale Il programma di interventi può: contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale rivolta al recupero e alla valorizzazione delle risorse interne. Gli ispettori verificheranno: che gli investimenti effettuati ad esempio per interventi di razionalizzazione, rinnovo e aggiornamento tecnologico su impianti fissi ed attrezzature, riguardino quelli direttamente impegnati nel processo produttivo. la coerenza del tipo di formazione svolta con il programma presentato e con gli altri investimenti. Quando la formazione riguarda i lavoratori sospesi, deve essere verificata la ricollegabilità tra la formazione effettuata e le sospensioni. In particolare, gli ispettori verificheranno che l attività produttiva sia realmente sospesa con evidente riduzione della produzione e che il percorso di formazione sia finalizzato esclusivamente ad apprendimento e aggiornamento e non anche alla produzione ordinaria. CIGS e ispezioni Riorganizzazione aziendale La formazione sul luogo di lavoro è giustificata: quando il lavoratore è adibito a compiti o mansioni differenti da quelli cui è ordinariamente impiegato o agli stessi compiti o mansioni ma con l utilizzo di nuove apparecchiature, quando sussiste un progetto formativo che prevede una parte teorica e un applicazione pratica, tra loro collegate e connesse, ove previsto, alle nuove mansioni o all utilizzo di nuove apparecchiature, quando vi sia l idoneità dei soggetti investiti a rivestire il ruolo di formatori, quando si riscontri l assistenza durante la formazione effettuata da un tutor da intendersi quale lavoratore già esperto nei nuovi compiti o mansioni o nell utilizzo delle nuove tecnologie, di un istruttore o altra figura analoga. 37

38 CIGS e ispezioni Riorganizzazione aziendale Gli ispettori verificheranno che le sospensioni dal lavoro siano motivatamente ricollegabili nell entità e nei tempi al processo di riorganizzazione da realizzare. A tal fine, potranno essere acquisite anche le dichiarazioni dei lavoratori per accertare se vi è collegamento tra la professionalità dei medesimi e la sospensione. Gli ispettori verificheranno anche che sia stato effettivamente rispettato il recupero occupazionale (nella misura minima del 70%) dei lavoratori interessati dalle sospensioni o riduzioni di orario. Per recupero occupazionale si intende: il rientro in azienda dei lavoratori sospesi, il riassorbimento dei medesimi nell ambito di unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi residui gli ispettori verificheranno le modalità di gestione alla luce del piano di gestione illustrato in sede di presentazione dell istanza (ad esempio potranno essere confrontate le dichiarazioni aziendali in merito con le banche dati disponibili). CIGS e ispezioni Crisi aziendale Gli ispettori verificheranno: l attuazione del piano di risanamento presentato dall impresa in sede di invio dell istanza, con particolare riguardo agli interventi correttivi intrapresi dall azienda per fronteggiare gli squilibri e finalizzati a garantire la continuazione dell attività e la salvaguardia, anche parziale, dell occupazione. La verifica potrà essere attuata, ad esempio, acquisendo riscontri documentali quali la relazione degli amministratori, documentazione fiscale, contabile e/o commerciale. il ridimensionamento o quanto meno la stabilità dell organico aziendale nel biennio precedente l intervento della CIGS, con riferimento all unità produttiva nell ambito della quale è in corso il trattamento. l assenza di nuove assunzioni con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. 38

39 CIGS e ispezioni Crisi aziendale Se l impresa ha assunto personale, gli ispettori verificheranno la necessità delle suddette assunzioni nonché la compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell istituto della CIGS. Se l impresa ha previsto nel corso dell intervento di CIGS o al termine dello stesso esuberi strutturali e ha conseguentemente presentato il piano di gestione degli esuberi, gli ispettori verificheranno l attuazione in concreto di quanto predisposto e descritto dall azienda nel piano di gestione degli esuberi. Ad esempio, potranno essere confrontate la relazione prodotta dall azienda con le banche dati disponibili. Se il trattamento CIGS è stato richiesto per crisi aziendale per evento improvviso ed imprevisto gli ispettori verificheranno anche quanto rappresentato in ordine all evento stesso. CIGS e ispezioni Contratti di solidarietà difensivi La stipula di un contratto di solidarietà difensivo è divenuta autonoma causale di concessione della Cigs (Art. 21, c.5, DLgs 148/2015). La riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati al contratto di solidarietà. Per ciascun lavoratore, la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% (inteso come media di riduzione nell arco dell intero periodo per ciascun lavoratore) nell arco dell intero periodo per il quale il contratto di solidarietà è stipulato. Gli ispettori verificheranno: il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria come previsto in accordo e in istanza (controllando ad esempio LUL, timbrature e incrociando tali dati con le dichiarazioni dei lavoratori). l eventuale lavoro straordinario dei lavoratori posti in solidarietà che, in linea generale, non è ammesso. Il lavoro straordinario si può considerare correttamente utilizzato solo in presenza di situazioni eccezionali da motivare e giustificare. che la procedura di licenziamento collettivo, se attivata, sia avvenuta con la non opposizione dei lavoratori. 39

40 CIGS e ispezioni Contratti di solidarietà difensivi Imprese Gli ispettori verificheranno che la appaltatrici sospensione dal lavoro o l effettuazione di un di servizi di orario ridotto siano in diretta connessione mensa e con la contrazione dell attività della servizi di committente. A tal fine, potranno essere pulizia acquisiti il contratto di appalto o subappalto in essere e ulteriore documentazione di Imprese artigiane natura contabile. Gli ispettori verificheranno la diretta connessione con la sospensione o riduzione dell attività dell impresa che esercita l influsso gestionale prevalente. CIGS e ispezioni Contratti di solidarietà difensivi Partiti politici In caso di presentazione di un programma di riorganizzazione e movimenti aziendale, gli ispettori verificheranno l attuazione del programma politici e loro rispettive articolazioni e sezioni territoriali di interventi predisposto dall azienda e presentato in sede di invio dell istanza, nonché l effettiva coerenza delle sospensioni con il programma di riorganizzazione e l attuazione del piano di gestione delle eventuali eccedenze di personale. In caso di presentazione di istanza per crisi aziendale gli ispettori verificheranno l attuazione delle azioni volte alla ripresa dell attività e l attuazione del piano di gestione non traumatica delle eventuali eccedenze di personale. In caso di stipula di un contratto di solidarietà gli ispettori verificheranno il rispetto dei contenuti del contratto di solidarietà con riferimento alla corretta applicazione delle modalità di riduzione oraria come previsto in accordo e in istanza. Procedure concorsuali Il procedimento amministrativo e le verifiche ispettive seguono le disposizioni previste per la causale invocata a supporto dell istanza (sussistendone i presupposti). 40

41 CIGS e ispezioni Mancato rispetto dei criteri di rotazione Il mancato rispetto dei criteri di rotazione comporta l aumento dell 1% del contributo addizionale per ogni singolo lavoratore a cui non è stata applicata la rotazione e limitatamente al periodo temporale per cui è accertata la violazione (art. 24, c.6, D.lgs. 148/2015). Gli ispettori verificheranno il rispetto delle modalità di rotazione, ad esempio, confrontando i dati forniti dall azienda (LUL, timbrature, resoconto consuntivo della rotazione) con le dichiarazioni dei lavoratori. Se la rotazione non è stata rispettata la DTL commina la sanzione e trasmette gli esiti all INPS che provvede ad applicarla. CIGS e ispezioni Pagamento diretto Il pagamento diretto da parte dell Inps viene concesso in caso di serie e documentate difficoltà finanziarie (art. 7, c.5, D.lgs. 148/2015). Gli ispettori verificheranno se l impresa versa in situazioni di difficoltà di ordine finanziario che impediscono di anticipare il trattamento d integrazione salariale. In caso contrario verrà disposta la revoca del pagamento diretto a decorrere dalla data della relazione ispettiva. Gli ispettori, in particolare verificheranno l indice di liquidità dell impresa istante riferita all anno in corso, come rilevabile dalla lettura dei bilanci pur provvisori dell ultimo anno, che deve essere manifestamente negativo, come risulta dal rapporto tra liquidità immediate e passività correnti. Se dalla verifica contabile non può essere espressa una valutazione, gli ispettori potranno avvalersi dei verbali del CdA e delle relazioni del rappresentante aziendale da cui si evincono le difficoltà finanziarie. 41

42 CIGS e ispezioni Pagamento diretto Per la verifica contabile sono prese in considerazione le seguenti voci di bilancio: 1) liquidità immediata: a) contanti in cassa e assegni; b) conto corrente bancario; c) titoli facilmente negoziabili sul mercato; 2) passività correnti: a) debiti di fornitura; b) debiti per finanziamenti a breve e debiti verso banche; c) debiti diversi (debiti per IVA, per imposte sul reddito, verso dipendenti, verso istituti previdenziali etc.); d) ratei e risconti passivi; e) partite passive da liquidare; f) quote di finanziamenti a medio e lungo termine che abbiano a scadere entro 12 mesi. CIGS e ispezioni Termini procedimentali 1 verifica degli impegni assunti in sede di presentazione del programma di CIGS nei tre mesi antecedenti la conclusione dell intervento di CIGS sono effettuate le verifiche finalizzate all accertamento degli impegni aziendali; entro 30 giorni dell intervento di CIGS autorizzato deve essere trasmessa la relazione ispettiva. Se dalla relazione ispettiva emerge il mancato svolgimento in tutto o in parte del programma presentato, si apre un nuovo procedimento amministrativo volto al riesame del decreto di concessione che dovrà concludersi, nei 90 giorni successivi alla ricezione della relazione, con decreto direttoriale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, fatte salve eventuali ulteriori sospensioni che si rendano necessarie ai fini istruttori. 42

43 CIGS e ispezioni Termini procedimentali 2 verifica dei presupposti per il pagamento diretto entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza agli Uffici, la DTL territorialmente competente invia alla Direzione Generale Ammortizzatori Sociali e I.O. Divisione IV la relazione comprovante le serie e documentate difficoltà finanziarie dell impresa istante. NB: mentre il primo tipo di verifica ispettiva deve essere effettuata in fase di conclusione del programma, tale tipo di accertamento deve invece avvenire in un momento immediatamente successivo alla presentazione dell istanza in quanto la relazione ispettiva deve pervenire alla Divisione IV della DG ASIO, tramite il canale CIGS on line, entro 30 giorni dalla presentazione dell istanza. Anche in questo caso il rispetto dei termini procedimentali è di fondamentale rilevanza in quanto, trattandosi di revoca con decorrenza dalla data della relazione ispettiva, una relazione trasmessa in fase di conclusione del trattamento o a trattamento già concluso che dovesse accertare l assenza dei presupposti per la concessione del pagamento diretto renderebbe inefficace la conseguente revoca. CIGS e ispezioni Competenza territoriale A L accertamento dei presupposti per la concessione del pagamento diretto, verrà effettuato: qualora sia coinvolta nel programma di Cigs una sola unità produttiva ovvero più unità produttive ubicate nella stessa provincia, dal servizio ispettivo competente per territorio; Qualora l intervento coinvolga più unità produttive ubicate in territori di province diverse ovvero in più Regioni, dal servizio ispettivo competente in cui ha sede legale l impresa. B Le verifiche ispettive finalizzate all accertamento della realizzazione del programma aziendale, saranno effettuate da ciascuna DTL nel cui territorio è ubicata l unità produttiva interessata dal programma di sospensione. Pertanto, qualora siano coinvolte dal programma di CIGS più unità produttive collocate sul territorio, le verifiche saranno effettuate da ciascuna DTL competente per territorio, fatta salva l ipotesi in cui il Ministero autorizzi espressamente l accentramento ispettivo presso un unica unità produttiva. 43

44 CIGS e ispezioni Regime transitorio Per quanto attiene ai procedimenti e alle istanze presentate ai sensi della previgente normativa (legge 223/1991, decreto legge n. 726/1984 convertito in legge n. 863/1984, DPR 218/2000), gli accertamenti ispettivi seguono le rispettive regole procedimentali. Pertanto, per le causali crisi e per la concessione del trattamento a seguito di stipula di contratto di solidarietà non è previsto alcun accertamento ispettivo a meno che non sia stato richiesto, in sede di presentazione dell istanza, il pagamento diretto. Per quanto attiene alle causali di riorganizzazione, ristrutturazione e conversione aziendale di cui alla legge 223/1991, i termini e le tempistiche procedimentali rimangono quelli di cui alla normativa previgente (articolo 4 DPR 218/2000). FIS: Istruzioni operative 44

45 FIS: ultimi chiarimenti INPS Disposizioni normative A norma dell art. 29 del D.lgs. 148/2015, il Fondo residuale a decorrere dal 1 gennaio 2016 assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale (FIS). Ad esso risultano applicabili, in aggiunta alle norme disciplinanti il Fondo residuale, altresì le previsioni di cui all art. 29 del D.lgs n. 148/2015. Sempre a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono abrogati i commi 20, 20 bis e 21 dell art. 3, della legge n. 92/2012 ed è abrogato,altresì,il decreto istitutivo del Fondo di solidarietà residuale (DM n /2014). Con Decreto n del 3 febbraio 2016, pubblicatoing.u.n.74 del 30/03/2016, ed entrato in vigore il 14/04/2016, il Fondo di solidarietà residuale è stato adeguato, a decorrere dal 1 gennaio 2016, alle disposizioni del D.lgs. 148/2015 e ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale. FIS: ultimi chiarimenti INPS Disposizioni normative Con la circ. n. 22/2016 e con il messaggio n. 1986/2016 l INPS ha fornito: le prime indicazioni in merito all operatività del Fondo di integrazione salariale in attesa del completamento dell iter amministrativo relativo all adozione del Decreto interministeriale di adeguamento di cui al citato articolo 28, c. 4, le modalità di presentazione delle istanze di accesso alle prestazioni garantite dal Fondo. Con i messaggi n. 306/ 2016 e n. 548/2016, l INPS ha fornito: le prime indicazioni in merito alle aliquote di finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo alcune precisazioni in riferimento al computo della media occupazionale. 45

46 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Il FIS prosegue, pertanto, la medesima funzione del Fondo residuale, del quale eredita la gestione, continuando a rappresentare l unico modello di Fondo di solidarietà obbligatorio per legge che prescinde da un accordo costitutivo delle parti sociali rappresentative, ricomprendendo nel proprio campo di applicazione tutti i datori di lavoro che: mediamente occupano più di 5 dipendenti; non sono soggetti alla disciplina della CIGO e della CIGS; appartengono a settori nell ambito dei quali non sono stati stipulati accordi volti all attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale (art. 26), ovvero a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo (art. 27 del D.lgs. 148/2015). FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Con le note prot. n. 203 del 14 gennaio 2016 e prot.n.998del18 gennaio 2016 il Ministero del lavoro ha precisato che possono accedere alle prestazioni del Fondo di Integrazione Salariale (circ. INPS n. 22/2016) a decorrere: dal 1 gennaio 2016 le imprese che risultavano già iscritte al Fondo residuale per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa intervenuti dal 1 gennaio 2016; dal 14 aprile 2016 (data di entrata in vigore del decreto interministeriale) i datori di lavoro con più di quindici dipendenti non iscritti al Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa (circ. n. 100/2014) per eventi intervenuti dal 30 marzo 2016; dal 1 luglio 2016: i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a quindici dipendenti per eventi intervenuti dalla medesima data (art. 29 c. 11, D.lgs. 148/2015). 46

47 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione I fondi già istituiti alla data di entrata in vigore del D.lgs. n. 148/2015 (24 settembre 2015), sulla base della previgente normativa, per il perseguimento delle finalità ora previste dall art. 26, c. 1, del citato decreto legislativo (assicurare tutele a sostegno del reddito in costanza di rapporto di lavoro), a norma del successivo comma 8 dovevano adeguarsi mediante accordo delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale alle disposizioni entro il 31 dicembre In mancanza di tale accordo, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, sarebbero confluiti, a decorrere dal 1 gennaio 2016, nel Fondo di integrazione salariale. In condivisione con il Ministero del lavoro, con circ. n. 201/2015, è stato specificato che tale adeguamento non è necessario per i Fondi che già individuano tra i destinatari della propria disciplina i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, in conformità alla nuova normativa. Ad oggi risulta che tutti i fondi bilaterali già costituiti ai sensi della legge n. 92/2012 si siano adeguati alle disposizioni dell art. 26, c. 7 del D.lgs. n. 148/2015. FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Non rientrano nel campo di applicazione del FIS: a) i settori nell ambito dei quali sono già stati istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità di cui all art. 26, c. 1, del D.lgs n. 148/2015. Nello specifico: settore del personale dipendente dalle imprese assicuratrici e delle società di assistenza; settore del personale dipendente di Poste Italiane spa e delle società del Gruppo Poste italiane; settore del personale delle Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane; settore del personale dipendente da aziende del credito cooperativo; settore del personale dipendente di aziende del settore del credito; settore dei servizi della riscossione dei tributi erariali; settore marittimo SOLIMARE; settore trasporto pubblico; settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani. segue 47

48 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione b) i settori per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all art. 27 del D.lgs citato: settore dell artigianato; settore della somministrazione di lavoro; c) le imprese rientranti nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria o straordinaria, come individuate nella circ. n. 197/2015 e nelle circ. n. 24/2015 e n. 30/2015 del Ministero del Lavoro. FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Un elencazione delle aziende rientranti nella disciplina del Fondo di solidarietà residuale (ora FIS), con specifico riferimento a codice statistico contributivo, codice di autorizzazione e codice Ateco2007, era contenuta in una apposita tabella allegata al messaggio n. 8673/2014, ora sostituita da quella allegata alla circolare 176/2016 (vedi slide successive). NB: Rispetto al Fondo residuale, l ambito di applicazione è stato esteso a tutti i datori di lavoro. Pertanto, risulta non più attuale la seconda tabella allegata al messaggio n. 8673/2014 contenente elencazione di codici Ateco2007 che determinavano l esclusione dal Fondo di solidarietà residuale. 48

49 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione In considerazione dell avvenuto ampliamento della platea dei datori di lavoro destinatari del Fondo anche ai soggetti con forza aziendale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, sono ad includersi nell ambito di applicazione anche le aziende con le seguenti classificazioni: e con ca 2E ausiliari dei servizi ferroviari con 3X Imprese appaltatrici di servizi di mensa con 5J Imprese di vigilanza con 5K Imprese appaltatrici di servizi di pulizia FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Sono obbligatoriamente iscritte al Fondo di solidarietà bilaterale alternativo dell Artigianato (decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 9 gennaio 2015 n , pubblicato sulla G.U. n.56 del ) e non al FIS (indipendentemente dal contratto collettivo applicato): le imprese operanti nel settore dell artigianato e che hanno le caratteristiche proprie delle imprese artigiane di cui alla legge n. 443/1985, le Confederazioni di settore e le Società di servizio alle imprese associate, dalle stesse costituite, partecipate o promosse e i correlativi enti bilaterali di livello nazionale e territoriale, indipendentemente dal settore di inquadramento. 49

50 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione Le imprese prive delle caratteristiche di cui alle legge n. 443/1985, se operanti in settori non coperti dalla normativa in materia di integrazione salariale o da altri fondi di solidarietà, anche se applicano i contratti collettivi sottoscritti dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative del settore artigiano, saranno iscritte al FIS nel caso in cui occupino più di cinque dipendenti. Sono esclusi dall ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale gli operai e impiegati dipendenti da titolari iscritti negli elenchi dei coltivatori diretti. Tali dipendenti risultano essere destinatari dei trattamenti delle integrazioni salariali agricole di cui all articolo 8 della legge n. 457/1972. FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione elenco aziende rientranti nell ambito di applicazione del FIS (a titolo indicativo) Settore CSC CA Industria 1.XX.XX con 4A e se 3X solo tra +5 e 15 con 1D escluso se 1M o 3T e se 3X solo tra +5 e 15 con 1E o 1F e se 3X solo tra +5 e escluso se 2X e con 2E solo tra +5 e 15 Enti escluso se 1M XX.XX con 0V (o comunque non pubblica amministrazione) 50

51 FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione elenco aziende rientranti nell ambito di applicazione del FIS (a titolo indicativo) Settore CSC CA Credito, Assicurazioni, Tributi Terziario 6.01.XX escluso se 3D o 3F 6.02.XX escluso se 2V con 1L (se non rientranti nel Regolamento del Fondo di solidarietà Tributi) 7.01.XX 7.02.XX solo tra +5 e se con 3X o 3B solo tra +5 e escluso se 9U se con 3X solo tra +5 e escluso se 9A se5je5ksolose+5e XX con 4A e se con 5K e 5J solo se +5 e escluso se 1M FIS: ultimi chiarimenti INPS Ambito di applicazione elenco aziende rientranti nell ambito di applicazione del FIS (a titolo indicativo) NB: Sono escluse le imprese rientranti nell ambito di applicazione di Fondi di solidarietà già istituiti, indipendentemente dall inquadramento previdenziale: 3R (Gruppo Poste italiane spa); 3F (Credito cooperativo); 2M (Società del gruppo FS); 4P (Trasporto aereo e sistema aeroportuale); 2V (Assicurativo e di assistenza); 3D (Credito); 6L (Trasporto pubblico locale); 8V (Solimare); 2P (Ormeggiatori e Barcaioli) 51

52 FIS: ultimi chiarimenti INPS Requisito dimensionale La soglia dimensionale (più di 5 dipendenti) deve essere verificata mensilmente con riferimento alla media occupazionale nel semestre precedente. Nella determinazione del numero dei dipendenti occupati devono essere ricompresi: i lavoratori di qualunque qualifica (lavoranti a domicilio, dirigenti, ecc.) gli apprendisti (le tre tipologie contrattuali), con esclusione dei lavoratori con contratto di inserimento e reinserimento lavorativo (cfr. msg n. 548/2016). ilavoratoriatempoparziale(computati in proporzione all'orario svolto, rapportato al tempo pieno, con arrotondamento secondo le modalità disciplinate dall articolo 9 del D.lgs n. 81/2015). i lavoratori intermittenti (conteggiati in proporzione all'orario effettivamente svolto nel semestre, secondo le modalità disciplinate dall articolo 18 del citato D.lgs. n. 81/2015). FIS: ultimi chiarimenti INPS Requisito dimensionale i lavoratori ripartiti, (computati come parti di un unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing). Per quelli già in forza essendo stato abrogato dall 55 c. 1 lett. d) del D.lgs. 81/2015 a decorrere dal 24 giugno il lavoratore assente ancorché non retribuito (es. per servizio militare, gravidanza e puerperio) escluso dal computo dei dipendenti solo nel caso in cui in sua sostituzione sia stato assunto un altro lavoratore; ovviamente in tal caso sarà computato il sostituto. NB: Nel determinare la media occupazionale, devono essere ricompresi nel semestre anche i periodi di sosta di attività e di sospensioni stagionali. Per le aziende di nuova costituzione il requisito si determinerà in relazione ai mesi di attività, se inferiori al semestre. Per il primo mese di attività si farà riferimento alla forza occupazionale di detto mese. 52

53 FIS: ultimi chiarimenti INPS Requisito dimensionale Il requisito occupazionale, parametrato su un arco temporale di sei mesi, può comportare una fluttuazione dell'obbligo contributivo, nel caso di oscillazione del numero delle unità occupate in più o fino a cinque. In tal caso l'obbligo sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, più di cinque dipendenti e non sussiste nel periodo di paga successivo al semestre nel quale sono stati occupati, in media, fino a cinque dipendenti. FIS: ultimi chiarimenti INPS Destinatari Sono destinatari delle prestazioni del Fondo di integrazione salariale: i lavoratori con contratto di lavoro subordinato, gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante, con esclusione: dei dirigenti dei lavoratori a domicilio. dei lavoratori con contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, dei lavoratori con contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca. 53

54 FIS: ultimi chiarimenti INPS 90 giornate di effettivo lavoro Al fine di poter beneficiare delle prestazioni del FIS, è richiesto che i suddetti lavoratori abbiano alla data di presentazione della domanda di concessione del trattamento di integrazione salariale un anzianità di almeno 90 giorni di effettivo lavoro presso l unità produttiva in riferimento alla quale è stata presentata la domanda. Sono compresi: i periodi di sospensione dal lavoro derivanti da ferie, festività e infortuni, i periodi di maternità obbligatoria (Corte di Cassazione: pronunce n.16235/2002 e n.453/2003), il sabato, in caso di articolazione dell orario di lavoro su 5 giorni a settimana, il riposo settimanale (domenica o altro giorno infrasettimanale), in quanto tali giornate sono comprese nel normale corso del rapporto di lavoro che prosegue senza soluzione di continuità. FIS: ultimi chiarimenti INPS 90 giornate di effettivo lavoro Cambio di qualifica del lavoratore l anzianità di effettivo lavoro presso l unità produttiva è considerata in modo unitario e pertanto si considera anche il periodo anteriore la variazione, indipendentemente dalla qualifica precedentemente posseduta dal lavoratore, in quanto l art.1, c. 2, del decreto legislativo n. 148/15 fa riferimento all anzianità lavorativa maturata dal lavoratore presso l unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento di integrazione salariale. Trasferimento d azienda (art c.c.) ai fini della verifica della sussistenza del requisito dell anzianità di effettivo lavoro dei 90 giorni, si terrà conto anche del periodo trascorso presso l imprenditore alienante. NB: Il requisito dei 90 giorni è escluso, per gli eventi oggettivamente non evitabili, in tutti i settori produttivi e, quindi, non solo nel settore industriale, come originariamente previsto dall articolo 1, c. 2, del D.lgs. 148/

55 FIS: ultimi chiarimenti INPS Unità produttiva L unità produttiva è utilizzata quale parametro di riferimento per la sussistenza del diritto alla prestazione relativamente ai seguenti ambiti: computo dell anzianità di effettivo lavoro di almeno 90 giorni dalla data di presentazione della domanda (art. 3, c. 1, D.I. n /2016); computo dei limiti temporali massimi complessivi di utilizzo della prestazione, relativamente al limite del quinquennio mobile (art. 8, D.I. n /2016); computo del limite delle 26 settimane nel biennio mobile per l assegno ordinario (art. 7, c. 3, D.I. n /2016); computo del limite di un terzo delle ore lavorabili in tema di assegno ordinario (art. 12, c. 5, D.lgs 148/2015); computo del limite 12 mesi in un biennio mobile per l assegno di solidarietà (art. 6, c. 3, D.I. n /2016); computo della riduzione media oraria e della percentuale di riduzione complessiva per singolo lavoratore per l assegno di solidarietà (art. 6, c. 4, D.I. n /2016). per individuare le strutture territoriali INPS competenti per il pagamento della prestazione. FIS: ultimi chiarimenti INPS Compatibilità con trattamenti in deroga e con contratti di solidarietà di tipo B I datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al FIS possono scegliere di accedere, nei limiti temporali e finanziari previsti dalle rispettive normative (Min. lavoro note n. 3223/2016 e n. 3763/2016): agli ammortizzatori sociali in deroga. al contratto di solidarietà di cui all art. 5, del D.L. n. 148/1993, convertito nella legge 236/1993 (tipologia B). L art.46, c. 3, del D.lgs. 148/2015 ne ha disposto l abrogazione dal 1 luglio Il contratto di solidarietà ai sensi dell art. 21, comma 1, del D.lgs. 148/2015 è individuato come una causale della CIGS. alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Così come precisato con circ. n. 56/2016: ai fini del computo dei rispettivi periodi di fruizione, i singoli istituti devono essere conteggiati in maniera autonoma; il datore di lavoro non può presentare domande di integrazione salariale in deroga o domande per il contributo di solidarietà e domande per i trattamenti garantiti dal Fondo di integrazione salariale aventi ad oggetto periodi d intervento parzialmente o totalmente coincidenti. Spetta all INPS verificare che la fruizione da parte del datore di lavoro degli istituti sopra descritti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte. 55

56 FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno di solidarietà L assegno di solidarietà è una prestazione a sostegno del reddito garantita ai lavoratori dipendenti da datori di lavoro che, al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo, di cui all art. 24 della legge n. 223/91, o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo, stipulano con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative accordi collettivi aziendali che stabiliscono una riduzione di orario. FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno di solidarietà L assegno di solidarietà decorre: per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1 gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti già rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 30 marzo 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti inizialmente non rientranti nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa; per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1 luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque e sino a 15 dipendenti. 56

57 FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno di solidarietà L assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile. Al fine della verifica di quest ultimo si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 52 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. In ogni caso la riduzione media oraria non può essere superiore al 60% dell orario giornaliero, settimanale o mensile dei lavoratori interessati. Per ciascun lavoratore la percentuale di riduzione complessiva dell orario di lavoro non può essere superiore al 70% nell arco dell intero periodo per il quale l accordo di solidarietà è stipulato. FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno di solidarietà Gli accordi collettivi aziendali, nell eventualità sia necessario soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, devono inoltre specificare le modalità attraverso le quali il datore di lavoro può modificare in aumento, sempre nei limiti del normale orario di lavoro, l orario ridotto. NB: Il maggior lavoro prestato, naturalmente, comporta una corrispondente riduzione dell assegno di solidarietà. Per l ammissione all assegno di solidarietà i datori di lavoro devono presentare domanda esclusivamente in via telematica alla struttura territoriale INPS competente per unità produttiva entro 7giornidalla data dell accordo sindacale e la riduzione dell attività lavorativa deve avere inizio entro il 30 giorno successivo alla data di presentazione della domanda. 57

58 FIS: ultimi chiarimenti INPS Assegno di solidarietà Esempio: Accordoconclusoil7 gennaio 2016; Data termine presentazione domanda (entro 7 giorni): 14 gennaio 2016; Domanda presentata il 13 gennaio 2016; Decorrenza riduzioni (entro 30 gg. Dalla presentazione della domanda) : entro il 12 febbraio FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario L assegno ordinario è una prestazione a sostegno del reddito che il Fondo garantisce, oltre all assegno di solidarietà, ai dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o riduzioni dell orario di lavoro, posti in sospensione o riduzione di attività per le seguenti causali: situazioni aziendali dovute a eventi transitori e non imputabili all impresa o ai dipendenti, escluse le intemperie stagionali; situazioni temporanee di mercato; riorganizzazione aziendale; crisi aziendale, ad esclusione dei casi di cessazione dell attività produttiva dell azienda o di un ramo di essa. 58

59 FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario Ciascun intervento per riduzione o sospensione dell attività lavorativa è corrisposto fino ad un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile. Al fine della verifica del biennio mobile si calcolano le 103 settimane a ritroso dalla fine della prima settimana di riduzione di orario. Se in tale arco di tempo sono state già usufruite 26 settimane di riduzione, la domanda non potrà essere accolta. Stante l applicabilità nei limiti della compatibilità della disciplina in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria, espressamente prevista dall art. 7, c. 9, del D.I. n /2016, all assegno ordinario sono, inoltre, applicabili le seguenti disposizioni stabilite dall art. 12 del D.lgs 148/2015: il datore di lavoro che abbia fruito di 26 settimane consecutive di assegno ordinario, può proporre una nuova domanda, per la medesima unità produttiva per la quale l assegno è stato concesso, solo qualora sia trascorso un periodo di almeno 78 settimane di normale attività lavorativa; in ogni caso, nei limiti di durata di 26 settimane in un biennio mobile, non possono essere autorizzate ore di integrazione salariale eccedenti il limite di un terzo delle ore lavorabili nel biennio mobile; FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario gli interventi determinati da eventi oggettivamente non evitabili non sono considerati nel predetto computo delle 26 settimane nel biennio mobile, ad eccezione dei trattamenti richiesti da imprese industriali e artigiane dell edilizia e affini, imprese industriali esercenti l'attività di escavazione e/o lavorazione di materialelapideoeimpreseartigianechesvolgonoattivitàdiescavazioneedi lavorazione di materiali lapidei (con esclusione di quelle che svolgono tale attivitàdilavorazioneinlaboratoriconstruttureeorganizzazionedistintedalla attività di escavazione). NB: Tale esclusione è rilevante ai soli fini del computo delle 26 settimane nel biennio mobile. Pertanto, i periodi di integrazione salariale determinati da eventi oggettivamente non evitabili sono invece computati ai fini della durata massima complessiva dei 24 mesi nel quinquennio mobile (art. 4, c. 1, D.lgs n. 148/15) e ai fini del calcolo del limite di un terzo delle ore ordinarie lavorabili nel biennio mobile (art. 12, c. 5). Ciò in considerazione del fatto che tali ultimi limiti rappresentano nonunlimitedi durata, ma un limite di carattere quantitativo relativo al periodo massimo complessivo di fruizione sia dell assegno ordinario che dell assegno di solidarietà, sia al numero massimo di ore di integrazione salariale autorizzabili. 59

60 FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario La domanda di accesso all assegno ordinario, a prescindere dalla causale invocata, deve essere presentata alla Struttura INPS territorialmente competente in relazione all unità produttiva non prima di 30 giorni e non oltre il termine di 15 giorni dall inizio della sospensione o riduzione dell attività lavorativa. Entrambi i termini su richiamatati hanno natura ordinatoria, pertanto il mancato rispetto degli stessi non determina la perdita del diritto alla prestazione,ma: nel caso di presentazione prima dei 30 giorni, l irricevibilità della stessa, nel caso di presentazione oltre i 15 giorni, uno slittamento del termine di decorrenza della prestazione. In caso di presentazione tardiva, in virtù del generale richiamo all applicazione della normativa in materia di integrazioni salariali ordinarie, prevista dall art. 30, c. 1 del d.lgs. 148/15, si applica il disposto di cui all art. 15, c. 3, in base al quale l eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente). Per il computo dei termini di presentazione della domanda, si tiene conto della disciplina generale dettata dall art del c.c. pertanto: non si computa il giorno nel corso del quale cade il momento iniziale del termine; se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario Esempio Per il periodo di sospensione dal 01/01/2016 al 31/03/2016 il termine ultimo utile per la presentazione della domanda è il 16/01/2016. Per effetto dell applicazione del richiamato disposto di cui all art. 15, c. 3, la presentazione della domanda oltre tale termine non comporta la perdita del diritto alla prestazione, ma uno slittamento del termine di decorrenza della stessa, che può decorrere non prima di una settimana dalla presentazione della domanda (cioè dal lunedì della settimana precedente). Così, continuando nell esempio sopra riportato, l eventuale presentazione della domanda in data 20/01/2016, oltre il termine ordinatorio indicato dalla norma, comporta la decorrenza della prestazione dal giorno lunedì 11/01/2016. In quest ultimo caso il datore di lavoro dovrà comunicare le ore di sospensione/riduzione dell attività lavorativa riferite al periodo non indennizzabile dal 01/01/2016 al 10/01/

61 FIS: ultimi chiarimenti INPS Prestazioni: Assegno ordinario In caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare le ore non indennizzabili, ovverosia le ore di sospensione/riduzione effettuate dalla data di inizio della sospensione/riduzione richiesta in domanda al lunedì della settimana precedente la data di presentazione della domanda. FIS: ultimi chiarimenti INPS Misura delle prestazioni L importo dell assegno di solidarietà e dell assegno ordinario sono calcolati in misura pari all 80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell orario contrattuale. L importo così determinato è ridotto dell'importo derivante dall'applicazione delle aliquote contributive previste a carico degli apprendisti, adoggiparial5,84%,e non può superare gli importi massimi mensili determinati dall art. 3, c. 5, del D.lgs 148/2015 (vedi slide successiva). 61

62 FIS: ultimi chiarimenti INPS Importi massimi Retribuzione (euro) Tetto Importo lordo (euro) Importo al netto del 5,84% (euro) Inferiore o uguale a Basso 971,71 914, ,24 Superiore a 2.102,24 Alto 1.167, ,70 FIS: ultimi chiarimenti INPS Durata massima delle prestazioni Per ciascuna unità produttiva i trattamenti di assegno ordinario e di assegno di solidarietà non possono superare la durata massima complessiva di 24 mesi in un quinquennio mobile. In ogni caso ai fini della durata massima complessiva, la durata dell assegno di solidarietà, entro il limite di 24 mesi nel biennio mobile, viene computato nella misura della metà. Oltra tale limite la durata dei trattamenti viene computata per intero. Pertanto a titolo esemplificativo sarà possibile, nel rispetto del biennio mobile riferito alle singole prestazioni, avere le seguenti durate massime, anche se non continuative, nel quinquennio mobile: 36 mesi di assegno di solidarietà; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + altri 6 mesi di assegno ordinario; 24 mesi di assegno di solidarietà + 6 mesi di assegno ordinario + 6 mesi di assegno di solidarietà. 62

63 FIS: ultimi chiarimenti INPS INPS competente a definire le istanze 1) Unità produttiva ubicata nella medesima provincia dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell istanza è quella presso cui è iscritto il datore di lavoro; 2) unità produttiva ubicata in una provincia diversa da quella dove è iscritto il datore di lavoro: la struttura INPS territorialmente competente alla definizione dell istanza è quella presso cui è ubicata l unità produttiva; 3) in caso datori di lavoro plurilocalizzati: la struttura INPS territorialmente compente alla definizione dell istanza è quella nel cui territorio insiste la sede legale del datore di lavoro o presso la quale il medesimo ha richiesto l accentramento contributivo. Una volta emesso il provvedimento di definizione, le strutture INPS territorialmente competenti in relazione alla singola unità produttiva, come individuate ai precedenti punti 1) e 2), emetteranno conforme autorizzazione al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro ovvero, nei casi espressamente previsti, al pagamento diretto. FIS: ultimi chiarimenti INPS Pagamento Il pagamento è effettuato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto alla fine di ogni periodo di paga e rimborsato dall INPS al datore di lavoro o da questo conguagliato sulla base delle norme per il conguaglio tra contributi dovuti e prestazioni corrisposte. Il conguaglio o le richieste di rimborso delle integrazioni corrisposte ai lavoratori dal datore di lavoro devono essere effettuate, a pena di decadenza entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata. 63

64 FIS: ultimi chiarimenti INPS Pagamento Esempio 1: periodo di autorizzazione assegno ordinario dal 16/06/2016 al 15/06/2017; data autorizzazione INPS: 20/07/2016; data decorrenza termine: 30/06/2017 (fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine di decadenza: 31/12/2017; ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza dicembre Dalla data del provvedimento di concessione, se successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione. Per data del provvedimento di concessione si intende la data dell autorizzazione, rilasciata dalla competente struttura territoriale INPS, propedeutica al conguaglio o al rimborso delle somme anticipate dal datore di lavoro. FIS: ultimi chiarimenti INPS Pagamento Esempio 2: periodo di autorizzazione assegno ordinario: dal 16/06/2016 al 15/06/2017; data autorizzazione INPS: 20/07/2017; data decorrenza termine: 20/07/2017 (data autorizzazione INPS successivo al periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata); termine di decadenza: 21/01/2018; ultima denuncia utile per operate il conguaglio: competenza gennaio

65 FIS: ultimi chiarimenti INPS Pagamento Una volta intervenuto il termine decadenziale, il conguaglio non sarà più operabile né su denuncia ordinaria né su flussi di regolarizzazione. Nelle more del completamento della procedura che dovrà occuparsi della gestione end to end del processo amministrativo sotteso all erogazione delle prestazioni a carico dei fondi di solidarietà e delle opportune istruzioni Uniemens per procedere al pagamento a conguaglio delle stesse, al fine di garantire continuità di reddito ai lavoratori sospesi ovvero in riduzione di orario, in fase di prima applicazione, il pagamento dell assegno ordinario e dell assegno di solidarietà avverrà esclusivamente con la modalità del pagamento diretto. NB: Con successivo messaggio verrà resa nota la data a decorrere dalla quale il pagamento delle prestazioni sarà anticipato dal datore di lavoro ai dipendenti aventi diritto, alla fine di ogni periodo di paga. Il datore di lavoro provvederà a porre a conguaglio l importo anticipato nella denuncia contributiva mensile. FIS: ultimi chiarimenti INPS Contribuzione ordinaria a) per i datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti: un contributo ordinario dello 0,65 per cento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore; b) per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di cinque a quindici dipendenti: un contributo ordinario dello 0,45 percento della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti (esclusi i dirigenti e i lavoratori a domicilio), di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore. 65

66 FIS: ultimi chiarimenti INPS Contribuzione ordinaria L esonero contributivo che riguarda gli apprendisti assunti con differente tipologia contrattuale decorre dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (settembre 2015). Le istruzioni operative relative alla modalità di recupero di eventuali somme indebitamente versate sono state fornite con messaggio n. 3112/2016. Tali indicazioni attengono al solo aspetto contributivo mentre, per quanto attiene al computo dei lavoratori si applicherà l articolo 26, c. 7, del decreto legislativo n. 148/2015 che stabilisce che ai fini del raggiungimento della soglia dimensionale vengono computati anche gli apprendisti. Pertanto, tutte le tipologie di apprendistato concorrono al raggiungimento del requisito occupazionale fissato in alcuni decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà. NB: Ai contributi di finanziamento si applicano le disposizioni vigenti in materia di contribuzione previdenziale obbligatoria, compreso l articolo 3, c. 9, della legge n. 335/1995, ad eccezione di quelle relative agli sgravi contributivi. FIS: ultimi chiarimenti INPS Contribuzione addizionale Nel caso in cui siano previste le prestazioni di assegno ordinario e assegno di solidarietà, è dovuto dal datore di lavoro che ricorre alle sospensioni o riduzioni di attività lavorativa, un contributo addizionale, calcolato in rapporto alle retribuzioni perse, nella misura del 4% della retribuzione persa. Questa è pari alla differenza tra la retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito qualora non fossero intervenuti gli eventi tutelati e quella che effettivamente viene data in rapporto all'orario ridotto o sospeso. 66

67 FIS: ultimi chiarimenti INPS Codifica aziende I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di cinque dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione: 6G che assume il nuovo significato di Azienda con più di 5 dipendenti e fino a 15 che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi al Fondo di integrazione salariale. FIS: ultimi chiarimenti INPS Codifica aziende I datori di lavoro che operano con più posizioni contributive sul territorio nazionale e realizzano il requisito occupazionale di più di quindici dipendenti computando i lavoratori denunciati su più matricole, dovranno dare comunicazione alle strutture territoriali INPS di competenza per consentire l attribuzione alle matricole con numero di dipendenti inferiore a tale limite, oppure l eventuale modifica, del seguente codice di autorizzazione: 2C che assume il nuovo significato di Azienda che opera su più posizioni tenuta al versamento dei contributi relativi ai Fondi di solidarietà, nel caso di azienda con più di 15 dipendenti che opera su più posizioni. 67

68 FIS: ultimi chiarimenti INPS Codifica aziende E stato necessario istituire due diversi codici di autorizzazione per le aziende che realizzano il requisito occupazionale computando i lavoratori denunciati su più matricole in quanto le aliquote contributive sono differenziate in base al raggiungimento di uno dei diversi limiti occupazionali. In entrambi i casi viene escluso, da parte della procedura, il controllo del limite occupazionale. Ogni variazione della media occupazionale tale da determinare una variazione del codice di autorizzazione dovrà essere comunicata alla sede Inps competente a cura del datore di lavoro. Si ricorda che, qualora un medesimo datore di lavoro eserciti attività plurime connotate da autonomia funzionale, gestionale e organizzativa e, quindi, classificate in settori diversi, il requisito occupazionale di norma deve essere determinato in relazione al numero di dipendenti distintamente occupati in ognuna delle attività. FIS: ultimi chiarimenti INPS Codifica aziende Se per l esercizio di attività economiche autonome l una dall altra si è in presenza di inquadramenti previdenziali in ambiti diversi, sprovvisti di ammortizzatori sociali (CIGO/CIGS/Fondi di solidarietà), rispetto ai quali opera il Fondo di integrazione salariale ai fini del requisito occupazionale (+5 o +15 dipendenti), dovranno essere sommati tutti i lavoratori mediamente occupati (senza arrotondamenti) nelle posizioni aperte in relazione alle attività in questione (es. 1 posizione nel Commercio con 3,83 dip. in media e 1 posizione nel Terziario con 1,33 dip. in media totale 5,16 dip. in media). 68

69 FIS: ultimi chiarimenti INPS Contribuzione Per le imprese con più di quindici dipendenti già rientranti nell ambito di applicazione del Fondo di solidarietà residuale, l aliquota contributiva pari allo 0,65% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti, è stata aggiornata a far data dal 1 gennaio Per i datori di lavoro con media occupazionale tra più di 5 e 15 dipendenti, a decorrere dal mese di ottobre 2016, lacontribuzione ordinaria, pari allo 0,45%, sarà calcolata nell aliquota complessiva applicata sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti. FIS: ultimi chiarimenti INPS Compilazione Unimens In relazione ai contributi dovuti per le mensilità da gennaio a settembre 2016, per la compilazione del flusso Uniemens si dovrà tener conto delle indicazioni che seguono. Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeranno all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M149 avente il significato di "Contributo ordinario Fondo di Integrazione salariale gennaio settembre 2016"; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l importo del contributo, pari allo 0,45% dell imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti). 69

70 FIS: ultimi chiarimenti INPS Regolarizzazione Sono,inoltre,tenutiallaregolarizzazionedeiversamentiidatoridilavorocuiè stato esteso l ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, ad opera del D.I. n 94343/2016, con decorrenza 1 gennaio 2016, (es. datori di lavoro non costituiti in forma di impresa). Ai fini del versamento del contributo ordinario, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2016, le aziende valorizzeranno all interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> l elemento <AltreADebito> ed indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice M131 o M149 ; in <Retribuzione> l importo dell imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l importo del contributo pari allo 0,45% dell imponibile contributivo (da >5 a 15 dipendenti); pari allo 0,65% dell imponibile contributivo (da >15 dipendenti); FIS: ultimi chiarimenti INPS Regolarizzazione La regolarizzazione delle competenze arretrate, relative al periodo da gennaio a settembre 2016, dovrà avvenire entro il giorno 16 dicembre Resta ferma la possibilità, per gli interessati, di proporre istanza di rateazione dei debiti contributivi in fase amministrativa, secondo le regole generali, con aggravio degli interessi di dilazione nella misura vigente alla data di presentazione della domanda. Le aziende tenute al versamento anche delle quote a carico di dipendenti hanno facoltà di recuperare ratealmente la quota sospesa nei confronti del lavoratore, qualora presentino istanza di dilazione entro il 16 dicembre

71 Welfare aziendale e detassazione: le istruzioni dell Agenzia delle entrate e del Ministero del lavoro TERZA PARTE 141 Welfare e premio di risultato Piano di welfare Assegnazione di benefit Premio di risultato e distribuzione utili Volontarietà Regolamento aziendale contratto/accordo aziendale Obbligatorio l accordo sindacale di secondo livello (aziendale territoriale) Da depositare in DTL (procedura telematica) entro 30 gg. Destinatari: generalità o categorie omogenee di dipendenti Imposta sostitutiva del 10% (massimo su o se partecipazione dei lavoratori) Sostituibili anche con voucher Esenzioni fiscali e contributive se si sostituisce il premio con benefit da welfare (art. 51, cc. 2 e 3 ultimo periodo, del TUIR)

72 Welfare aziendale 143 Welfare aziendale Definizione: In via generale, i commentatori, identificano nel welfare aziendale una serie azioni finalizzate a mettere a disposizione dei lavoratori, e loro familiari, beni, prestazioni, opere e servizi, non monetari (benefit), con lo scopo di migliorare, oltre all immagine, all appartenenza e il clima aziendale, il benessere dei lavoratori

73 Welfare aziendale Definizione: A mio avviso, oltre alle finalità di cui alla precedente slide, il programma di welfare aziendale si inserisce a pieno titolo: nella politica retribuiva aziendale (oltre naturalmente alla politica legata all immagine aziendale) finalizzata a dare una maggior soddisfazione ai lavoratori, sia in termini di gestione del rapporto (flessibilità) sia in termini prettamente economici (attraverso un maggior potere di acquisto del netto a pagare in busta paga); nella finalità di ottimizzare i costi aziendali (applicando in modo attento le agevolazioni/flessibilità offerte dalla vigente normativa); nel premiare, collettivamente (applicando le relative agevolazioni) o individualmente, la produttività. Lo si rileva anche leggendo attentamente la circolare 28/ Welfare aziendale Attivazione del programma La politica di welfare aziendale (collettiva) può essere attivata: Volontariamente dal datore di lavoro (anche in modo saltuario e occasionale); Con regolamento aziendale (azione di politica retributiva strutturale impegna l azienda, seppur modificabile); Mediante (facoltà) contratto/accordo aziendale sindacale collettivo (l accordo di secondo livello è invece obbligatorio se il welfare aziendale deve essere abbinato al premio di risultato L. 208/2015 D.M )

74 Welfare aziendale Welfare aziendale Benefit: Beni, servizi, opere e prestazioni non monetari (da intendersi in modo non diretto) A favore dei dipendenti e dei loro familiari (da art. 12 del TUIR) Finalità del Piano Soddisfazione/benessere del dipendente ottimizzazione dei costi aziendali Attraverso: Scelta volontaria del D.L. Regolamento aziendale Accordo/contratto collettivo (abbinabile anche ai premi di risultato) Benefici: dipendente: esenzione totale/parziale da imposte e contributi Datore: esenzione contributiva totale/parziale; deducibilità dal reddito d impresa totale/parziale 147 Welfare aziendale Attivazione del programma La politica di welfare aziendale oltre ad essere collettiva (premiante ai fini delle agevolazioni fiscali e contributive) può essere anche premiante (per scelta del datore di lavoro) ai fini individuali. In quest ultima ipotesi, l ottimizzazione del potere di acquisto della busta paga e dei costi aziendali è limitata ad alcuni benefit. Tale scelta aziendale, abbinabile al piano collettivo, in ogni caso è quella di premiare, con attenzione, la singola produttività ottimizzandone, ove possibile, i costi e la soddisfazione del dipendente

75 Welfare aziendale Welfare aziendale Piano collettivo Scelte aziendali su base individuale Vedere lo schema precedente Benefit con agevolazioni fiscali e contributive Benefit come retribuzione a tutti gli effetti Costi e soddisfazione del lavoratore ottimizzati Costi pieni Azienda: predispone (ovvero regolamenta/concorda, per la parte collettiva) l elenco dei benefit da offrire ai dipendenti assegna la dotazione finanziaria per la generalità o categoria omogenea di dipendenti (parte collettiva) ovvero per il singolo dipendente (parte individuale, ove possibile), come costo aziendale. Dipendenti: nel budget di costo assegnato, scelgono il/i benefit 149 Welfare aziendale L intervento della legge di stabilità 2016 A seguito delle ultime modifiche apportate all art. 51 del TUIR dalla legge 208/2015 (art. 1, c. 190) i piani di welfare aziendale, ai quali applicare (a determinate condizioni) le esclusioni dalle basi imponibili fiscale e contributiva (totali/parziali), si è ampliata e rende quindi più interessante il ricorso a dette politiche retributive integrative

76 Welfare aziendale L intervento della legge di stabilità 2016 La circ. 28/2016 dell A.E. ha precisato: In particolare, il comma ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di utilità tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze. La disposizione ha ampliato le ipotesi di somme e valori che non concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, attraverso un intervento sistematico nell articolo 51 del TUIR. In particolare, ha modificato le lettere f) ed f bis) del comma 2, ha introdotto la lettera f ter) nel medesimo comma nonché il comma 3 bis, in base al quale i benefit indicati nei commi 2 e 3 possono essere erogati mediante la attribuzione di titoli di legittimazione. 151 Welfare aziendale Le analisi preliminari da attuare Al fine di raggiungere gli obiettivi, soddisfazione dei lavoratori e ottimizzazioni dei costi, occorre analizzare attentamente: La composizione del proprio organico, ai fini della scelta delle prestazioni/servizi da inserire nel piano (collettivo e individuale) I riflessi retributivi, fiscali e contributivi che le prestazioni/servizi scelti possono generare; Le modalità con la quale istituire il piano e il coinvolgimento dei lavoratori nella scelta del/dei benefit Il budget dei costi complessivi sostenibili dall azienda e la relativa assegnazione (per categoria omogena o, singolo dipendente)

77 Welfare aziendale Le analisi preliminari da attuare Preliminarmente, occorre quindi analizzare la normativa di riferimento, scegliere cosa inserire nel piano (collettivo e individuale) nel rispetto dei costi sostenibili e infine scegliere la procedura da attivare. 153 Aspetti retributivi

78 Nozione di retribuzione La retribuzione (nelle varie forme previste dalla vigente normativa compresa la retribuzione in natura fringe benefit) costituisce il corrispettivo della prestazione resa dal lavoratore a favore del datore del lavoro, in dipendenza del rapporto di lavoro (nella normativa fiscale e previdenziale in relazione del rapporto di lavoro ) e deve essere equa e sufficiente per garantire al lavoratore e alla sua famiglia un esistenza libera e dignitosa (art. 36 della Costituzione). 155 La retribuzione e strumenti di riferimento La legge La contrattazione collettiva (nazionale, territoriale, aziendale) La contrattazione individuale La politica retributiva aziendale (collettiva e individuale)

79 Autonomia negoziale delle parti (art. 3, c. 1, L. 402/96) La retribuzione contrattuale (accordi collettivi di qualsiasi livello) non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento, come definiti negli accordi stessi, dalle parti stipulanti (autonomia negoziale) Sono quindi ammesse clausole contrattuali che regolamentano: - La non computabilità di compensi negli istituti contrattuali diretti o indiretti (diversi da quelli di legge); - La qualificazione degli emolumenti comprensiva dell incidenza degli istituti contrattuali diretti o indiretti (anche dovuti in forza di legge) Ai fini dell'applicazione delle predette clausole i relativi contratti devono essere depositati dalle parti firmatarie presso la direzione provinciale del lavoro e le sedi degli istituti previdenziali interessati, entro 30 giorni dalla stipula 157 Retribuzione in natura Incidenza nei vari istituti retributivi I fringebenefitssono retribuzione a tutti gli effetti (art c.c.). Conseguentemente incidono nelle voci retributive dirette, indirette, differite (compreso il TFR) come qualsiasi altra voce retributiva in denaro (fatte salve le specifiche esclusioni). La Corte di Cassazione ha confermato che gli stessi costituiscono una componente in natura della retribuzione (si vedano Cass. n /2006 e n. 1428/1998 in materia di incidenza sul TFR, nonché la sentenza n /2002 ai sensi della quale il controvalore in denaro dell auto deve essere computato nella base di calcolo del TFR)

80 Retribuzione in natura Cassazione, sentenza 26 luglio 2006, n In tema di base di calcolo per il TFR, ai fini della individuazione della retribuzione annua utile deve tenersi conto, ai sensi dell'art cod. civ., di tutti gli emolumenti corrisposti in dipendenza del rapporto di lavoro, a titolo non occasionale, e quindi anche del controvalore in denaro delle prestazioni in natura erogate. 159 Retribuzione in natura Cassazione, sentenza 15 novembre 2002, n Il valore dell'uso e della disponibilità, anche a fini personali, di un'autovettura concessa contrattualmente dal datore di lavoro al lavoratore come beneficio in natura, indipendentemente dalla effettiva utilizzazione, rappresenta il contenuto di un'obbligazione che, anche ove non ricollegabile ad una specifica prestazione, è suscettibile di essere considerata di natura retributiva, con tutte le relative conseguenze, se pattiziamente inserita nella struttura sinallagmatica del contrattodilavorocuiessaaccede.pertantoil controvalore in denaro deve essere computato nella base di calcolo dell'indennità di fine rapporto

81 Retribuzione in natura Incidenza nei vari istituti retributivi Occorre anche verificare il CCNL applicato nella parte in cui regola quali sono gli elementi retributivi utili al calcolo delle mensilità aggiuntive, alla valorizzazione delle ferie e all incidenza del TFR. Per i predetti fini, la retribuzione da prendere in considerazione non è quella convenzionale utile ai fini fiscali e contributivi, ma quella corrispondente al valore normale del benefit. Il valore convenzionale è regolamentato ai fini fiscali e contributivi. 161 Retribuzione in natura Tredicesima mensilità CCNL (metalmeccanici industria art. 7, sezione quarta) L'azienda è tenuta a corrispondere per ciascun anno al lavoratore, in occasione della ricorrenza natalizia, una tredicesima mensilità di importo ragguagliato alla retribuzione globale di fatto (La retribuzione globale di fatto deve essere intesa comprensiva anche della parte di retribuzione conferita in natura.)

82 Retribuzione in natura Trattamento di fine rapporto CCNL (Alimentari industria art. 73) (...) La retribuzione annua da prendere a base per la determinazione della quota di cui al 1 comma del vigente articolo 2120 c.c. è quella composta esclusivamente dalle somme erogate a specifico titolo di: - minimo contrattuale; - aumenti periodici di anzianità e scatti consolidati; - aumenti di merito e/o superminimi; - contingenza ex legge n. 297/1982; - premio di produzione (numeri 1 e 2 - punto 19 "Disposizioni specifiche per gli addetti all'industria saccarifera"); - E.r.s (per i VV.PP.); - indennità di turno continuativa di cui all'articolo 31; - cottimi; (segue) 163 Retribuzione in natura Trattamento di fine rapporto CCNL (Alimentari industria art. 73) - provvigioni, interessenze, target e incentivi di carattere non occasionale per i VV.PP.; - 13ª e 14ª mensilità; - indennità sostitutiva di mensa; - indennità di alloggio; - indennità maneggio denaro; - indennità sostitutiva generi in natura; - parte tassabile della diaria per i VV.PP. N.B. In tale ipotesi i benefit potrebbero rientrare negli incentivi di carattere non occasionale. Oppure l articolo contrattuale potrebbe essere interpretato che esclude i valori derivanti da fringe benefit

83 Retribuzione in natura Trattamento di fine rapporto CCNL (Ceramica industria art. 67) (...) La retribuzione annua da prendere in considerazione agli effetti del trattamento di fine rapporto è quella composta esclusivamente dai seguenti elementi: minimo contrattuale; I.P.O.; scatti di anzianità; aumenti di merito ed altre eccedenze mensili sul minimo contrattuale; premio di produzione (ex art. 6 C.C.N.L. 31 ottobre 1990); compenso per lavoro discontinuo sino alle 50 ore settimanali; (segue) 165 Retribuzione in natura Trattamento di fine rapporto CCNL (Ceramica industria art. 67) indennità per specifiche circostanze: indennità di alloggio, indennità per lavorazioni nocive, indennità mensa; provvigioni, interessenze, cottimo; 13ª mensilità e gratifica feriale; maggiorazioni per il lavoro notturno per gli addetti al ciclo continuo; maggiorazioni per i turni avvicendati lettera c) art. 25). N.B. - In tale ipotesi sembrerebbero già essere esclusi i valori derivanti da fringe benefit

84 Aspetti retributivi legati agli usi aziendali 167 Uso aziendale In che modo la giurisprudenza inquadra la prassi aziendale consistente, ad esempio, nel riconoscimento spontaneo da parte del datore di lavoro di emolumenti aggiuntivi? In linea di massima possono essere individuati due orientamenti differenti: 1. Le erogazioni assumono la natura di emolumento dovuto per uso aziendale; 2. L uso aziendale è equiparato, nei suoi effetti, al contratto collettivo aziendale

85 Uso aziendale Primo orientamento: «Le erogazioni del datore di lavoro non imposte da legge, né dal contratto collettivo, né da espresse pattuizioni individuali devono considerarsi come facenti parte dell ordinaria retribuzione se corrisposte continuativamente ad una generalità di dipendenti, atteso che esse per effetto della prassi, anche se limitata ad una sola azienda assumono la natura di emolumento dovuto per uso aziendale, riconducibile alla natura degli usi negoziali o di fatto, i quali debbono ritenersi inseriti (ex art c.c.) non già nel contratto collettivo (alle cui eventuali successive modifiche sono insensibili), ma salva un espressa volontà contraria delle parti in quello individuale, di cui integrano il contenuto in senso modificativo o derogativo ( in melius per il lavoratore) della contrattazione collettiva». I benefici o trattamenti migliorativi addizionali (anche stabiliti da regolamento) sono riconducibili alla clausola d uso ex art c.c., con effetti di inserimento e d integrazione del contenuto delle obbligazioni verso quei lavoratori nei cui confronti l uso si era formato, senza estensibilità alla generalità dei lavoratori o ai nuovi assunti che in futuro si fossero trovati nelle stesse condizioni. Si vedano le seguenti sentenze: Cass , n. 3220; Cass , n. 2589; Cass. sez. un , n. 3134; Cass. sez. un , n Uso aziendale Secondo orientamento: «L uso aziendale è stato dalla giurisprudenza configurato non solo nel caso in cui un determinato comportamento sia stato reiteratamente tenuto dall imprenditore nei confronti di tutti i suoi dipendenti, ma anche quando esso sia tenuto nei confronti di una ristretta cerchia di dipendenti che abbiano una determinata qualifica, o nei confronti di ciascun dipendente in un unica vicenda del rapporto di lavoro (es. la cessazione del rapporto, n.d.r.). In tali ipotesi il reiterato comportamento del datore di lavoro fa sorgere l obbligazione non solo nei confronti dei beneficiari di tale comportamento, ma anche nei confronti degli altri dipendenti, che, in tempi diversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o si troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto». Gli usi aziendali hanno valenza ed efficacia collettiva, analoga a quella dei trattamenti derivanti da contratti collettivi aziendali. Il reiterato comportamento del datore di lavoro fa sorgere l obbligazione anche nei confronti degli altri dipendenti, che, in tempi diversi e successivi, conseguiranno la medesima qualifica o si troveranno ad affrontare la stessa vicenda del rapporto. Si vedano le seguenti sentenze: Cass. n. 9690/1996; Cass. n /

86 Uso aziendale Le sentenze più recenti Cassazione n /2008 Gli usi aziendali che rappresentano un reiterato comportamento del datore di lavoro il quale riconosce spontaneamente e in via continuativa a tutti i dipendenti, ovvero a ristrette e omogenee categorie di lavoratori, un trattamento non previsto né dalla contrattazione collettiva né dai contratti individuali di lavoro vanno inclusi tra le cd. fonti sociali eteronome del rapporto di lavoro, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi aziendali sia i regolamenti aziendali, essendo diretti a conseguire una disciplina uniforme dei rapporti con riferimento alla collettività impersonale dei lavoratori dell'azienda; detti usi possono essere modificati unilateralmente solamente in melius. Cassazione n. 8240/2010 L'uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell'azienda con lo stesso contenuto, e non è escluso da eventuali differenziazioni, giustificate dalla diversità delle mansioni o delle qualifiche, purché tali differenziazioni abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione e non siano fondate su eventi pressoché unici costituenti negazione dell'uso. 171 Uso aziendale Le sentenze più recenti Cassazione n. 8342/2010 La reiterazione costante e generalizzata di un comportamento favorevole del datore di lavoro nei confronti dei propri dipendenti che si traduca in un trattamento economico o normativo di maggior favore rispetto a quello previsto dai contratti (individuali o collettivi) integra, di per sé, gli estremi dell'uso aziendale, il quale, in ragione della sua appartenenza al novero delle cosiddette fonti sociali tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi sia il regolamento d'azienda [...] agisce sul piano dei singoli rapporti individuali allo stesso modo e con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale. Ne consegue che ove la modifica in melius del trattamento dovuto ai lavoratori trovi origine nell'uso aziendale, a essa non si applica né l'art c.c [...] né, comunque, l'art. 2077, comma 2, c.c., con la conseguente legittimazione delle fonti collettive (nazionali e aziendali) di disporre una modifica in peius del trattamento in tal modo attribuito

87 Aspetti fiscali e contribuivi 173 La definizione di reddito da lavoro dipendente ai fini fiscali e contributivi (parzialmente unificata) Ai fini fiscali (art. 49, DPR 917/86) 1. sono redditi di lavoro dipendente quelli che derivano da rapporti aventi per oggetto la prestazione di lavoro, con qualsiasi qualifica, alle dipendenze e sotto la direzione di altri, compreso il lavoro a domicilio quando è considerato lavoro dipendente secondo le norme della legislazione sul lavoro Ai fini contributivi (art. 12, L. 153/69) Percepiti nel periodo d imposta (art. 51, DPR 917/86) 2. Costituiscono, altresì, redditi di lavoro dipendente: a) le pensioni di ogni genere e gli assegni ad esse equiparati; b) le somme di cui all art. 429, ultimo comma, del codice di procedura civile. Maturati nel periodo di riferimento (art. 12, L. 153/69)

88 Determinazione del reddito di lavoro dipendente Ai fini fiscali (Art. 51 dpr 917/86) Ai fini contributivi (Art.12, L.153/69) Secondo il criterio di cassa Secondo il criterio di competenza Il reddito di lavoro dipendente è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro (con esclusione, totale o parziale, di una serie di emolumenti individuati dalla legge). Deroga al criterio di cassa: si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d imposta successivo a quello cui si riferiscono (non più come facoltà). Imponibile convenzionale: lavoro all estero, continuativo ed esclusivo, per più di 183 giorni nell arco di 12 mesi Il reddito di lavoro dipendente (salvo non siano previsti salari convenzionali) è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro, al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta (con esclusione, totale o parziale, di una serie di emolumenti individuati dalla legge). Deroga al criterio di competenza: le gratificazioni annuali e periodiche, i conguagli di retribuzione spettanti a norma di legge e di contratto aventi effetto retroattivo e i premi di produzione sono in ogni caso assoggettati a contribuzione nel mese di corresponsione. Detta deroga è applicabile a condizione che vengano rispettati i termini legalmente o contrattualmente stabiliti. 175 Retribuzione imponibile ai fini contributivi Retribuzione effettiva determinata a norma dell art. 12 della L. 153/1969, e successive modificazioni In ogni caso non può essere inferiore a quanto stabilito contrattualmente, che a sua volta non può essere inferiore al minimale legale Salvo non siano fissati salari convenzionali

89 Massimale contributivo per IVS Lavoratori assunti dal e privi di anzianità contributiva: (anno 2016) Valore non frazionabile a mese Altri lavoratori: vedere l ordinamento previdenziale di appartenenza 177 Armonizzazione delle basi imponibili Dal 1 gennaio 1998 (D. Lgs. 314/1997), per effetto dell armonizzazione (parziale) nella determinazione delle basi imponibili fiscale e contributiva, le modalità di valorizzazione dei fringe benefit secondo le normativa fiscale valgono anche ai fini contributivi, previdenziali assistenziali e assicurativi (fatte salve quelle situazioni in cui ai fini contributivi rimane, per esempio, l esenzione totale con obbligo di pagare il contributo di solidarietà oppure la base imponibile è calcolata con il metodo convenzionale)

90 Fringe benefit Fanno parte della retribuzione del lavoratore Costituiscono reddito imponibile ai fini fiscali e previdenziali, assistenziali e assicurativi In via generale, per il loro valore normale In via particolare, per il valore convenzionale definito dalla legge A determinate condizioni, possono essere applicate le corrispondenti esenzioni (totali o parziali) 179 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma2 Non concorrono a formare reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e ter) (vedere il testo nella slide successiva); (segue)

91 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Art. 10 del TUIR comma 1: (..) e ter) i contributi versati, fino ad un massimo di euro 3.615,20, ai fondi integrativi del Servizio sanitario nazionale istituiti o adeguati ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo 30 dicembre, n. 502, e successive modificazioni, che erogano prestazioni negli ambiti di intervento stabiliti con decreto del Ministro della salute da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera a). Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12, che si trovino nelle condizioni ivi previste, la deduzione spetta per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito; 181 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma2 Non concorrono a formare reddito: c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; N.B. La circ. 28/2016, conferma che L importo dei buoni pasto che eccede il citato limite di 5,29 euro, o 7 euro per i ticket elettronici, concorre pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente. (segue)

92 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Buono Pasto Il buono pasto,alparidelvoucher,non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per l intero valore facciale (lettera d) ed e) del d.p.r. n. 207 del 2010); per i buoni pasto, a differenza di quanto previsto per i voucher dall articolo 6, comma 1, del Decreto , non è preclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente. Il benefit deve essere rivolto alla generalità dei dipendenti o a categorie omogenee di dipendenti (segue) 183 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 2 Non concorrono a formare reddito: d) leprestazionidiserviziditrasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici. N.B. la circ. A.E. 28/2016, ha precisato che l esenzione da imposta può riguardare gli abbonamenti annuali ai mezzi di trasporto pubblico, per la tratta abitazione/luogo di lavoro e viceversa, a condizione che risultino rispettate le indicazioni fornite dall Amministrazione Finanziaria con i documenti di prassi e, in particolare, con la circolare n. 326 del 23 dicembre I servizi di trasporto non contemplati dalla lettera d), richiesti in sostituzione del premio agevolato, possono essere detassati ai sensi dell ultimo periodo del comma 3 dell articolo 51, nel limite di euro 258, 23. (segue)

93 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 2 Non concorrono a formare reddito: f) l utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell articolo 12 (v. slide successiva) per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100 (v. slide successiva); (segue) 185 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Articolo 100, comma1, del TUIR Oneri di utilità sociale 1. Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti volontariamente sostenute per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi. Vi rientrano ad esempio: offerta di corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza (da circ. 28/2016). Vi possono rientrare anche: rette scolastiche, libri di testo, corsi di specializzazione (anche non inerenti all attività), check up sanitari, manifestazioni religiose, tessere per palestre, club, licenze, viaggi, ecc

94 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Familiari di cui all art. 12 del TUIR (secondo la circolare Min. Fin. 238/2000, non necessariamente a carico confermato dalla circ. 28/2016) Coniuge non legalmente ed effettivamente separato (vi rientra anche il partner nelle unioni civili L. 76/2016) Figli, compresi i naturali riconosciuti, i figli adottivi o affidati Persone indicate nell articolo 433 del c.c. (che conviva con il contribuente?? nel silenzio della circ. 28/2016 si ritiene di prendere a riferimento la stessa circolare Min. Fin. 238/2000, p. 2.2, con la quale tale condizione era stata esclusa) Articolo 433 c.c. Persone obbligate All' obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; (3) 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; (4) 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali 187 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Lettera f) N.B. L erogazione dei benefit in conformità a disposizioni di contratto, di accordo o di regolamento che configuri l adempimento di un obbligo negoziale determina quindi la deducibilità integrale dei relativi costi da parte del datore di lavoro ai sensi dell articolo 95 del TUIR, e non nel solo limite del cinque per mille, secondo quanto previsto dall articolo 100 del medesimo testo unico. Tale limite di deducibilità continua ad operare, invece, in relazione alle ipotesi in cui le opere ed i servizi siano offerti volontariamente dal datore di lavoro. (segue)

95 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Lettera f) Perplessità e incongruenze della circolare riguardo alla deducibilità Lacircolare(sivedaslideprecedente)prevede l integrale deducibilità dal reddito d impresa dei costi sostenuti per i benefit qualora gli stessi siano erogati a seguito di contratto, accordo o regolamento che configuri l adempimento di un obbligo negoziale, mentre continua ad operare l art. 100 qualora i citati benefit siano offerti volontariamente dal datore di lavoro. Le perplessità riguardano: il termine regolamento abbinato all obbligo negoziale e il termine volontariamente che sicuramente è abbinabile al regolamento. (segue) 189 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Lettera f) Al riguardo si ritiene si possano fare le seguenti considerazioni: la lettera f) recita:.. riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contrattoodiaccordoodiregolamentoaziendale,.. per le finalità di cui all articolo 100 ; l art. 100 lega la deducibilità dal reddito d impresa entro il 5% del costo del lavoro, se i benefit sono riconosciuti volontariamente" dal datore di lavoro; Nella lettera f) il termine volontariamente è indicato in modo ben distinto da quello del regolamento; (segue)

96 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Lettera f) Al riguardo si ritiene si possano fare le seguenti considerazioni: Per la deducibilità integrale, in presenza dl regolamento, occorre che quest ultimo rappresenti un atto che impegni il datore di lavoro alla sua osservanza non solo per i lavoratori destinatari presenti in azienda ma anche per quelli che verranno assunti successivamente e che il documento venga reso noto ai dipendenti (affissione allegato alla lettera di assunzione, ecc.). Inoltre, a mio avviso, pur essendo il regolamento un atto unilaterale (ovvero un atto negoziale unilaterale), anche se nulla vieta che possa essere condiviso/concordato con il sindacato, la sua soppressione o la sua modifica in peius potrebbe far scattare, confermato in giurisprudenza, il concetto di "uso aziendale (tale interpretazione rafforza il concetto che il regolamento, a differenza di un semplice atto volontario, impegna l azienda alla stregua di un accordo per esempio, la Cass /2008, ha precisato che Gli usi aziendali vanno inclusi tra le cd. fonti sociali eteronome del rapporto di lavoro, tra le quali vanno considerati sia i contratti collettivi aziendali sia i regolamenti aziendali,. vedere l apposto spazio). 191 Welfare aziendale Lettera f) : modalità operative (circ. 28/2016) Le opere ed i servizi contemplati dalla norma possono essere messi a disposizione direttamente dal datore o, come chiarito con risoluzione 34/E del 2004 per il servizio di checkup medico, da parte di strutture esterne all azienda ma a condizione che il dipendente resti estraneo al rapporto economico che intercorre tra l azienda e il terzo erogatore del servizio. Analogamente a quanto previsto dalla precedente formulazione (v. anche prec. Circ. 34/2004), la disposizione si differenzia dalle successive lettere f bis) ed f ter) in quanto non comprende le somme di denaro erogate ai dipendenti a titolo di rimborsi di spese, anche se documentate, da impiegare per opere e servizi aventi le citate finalità

97 Welfare aziendale Art. 51 DPR 917/1986, comma 2, non concorrono a formare reddito Testo precedente (fino al Nuovo testo (dal Note 31/12/2015) ) f) L utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo 100 (1) da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 13 (ora art. 12) N.B. Min. Fin. Circ, 238/E, , p.2.2:. Tale esclusione opera anche con riferimento all'utilizzo delle predette opere e dei servizi da parte dei soggetti indicati nell'articolo 12 del TUIR, cioè del coniuge del dipendente nonché dei suoi figli e delle altre persone indicate nell articolo 433 del codice civile, indipendentemente dalle condizioni di familiare fiscalmente a carico, di convivenza con il dipendente e di percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'autorità giudiziaria. f) L utilizzazione delle opere e dei servizi riconosciuti dal datore di lavoro volontariamente o in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, offerti alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti e ai familiari indicati nell articolo 12 per le finalità di cui al comma 1 dell articolo 100 L esenzione, ora, opera non solo a seguito di volontarietà del datore di lavoro ma anche a seguito a disposizioni di contratto o di accordo collettivo o regolamento aziendale. Le finalità sono ancora le stesse: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Il limite di deducibilità dal reddito d impresa rimane confermato nella misura del 5 per mille del costo del lavoro solo qualora la scelta del piano sia di tipo volontario. 193 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma2 Non concorrono a formare reddito: f bis) lesomme,iservizieleprestazionierogatidaldatore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12 (v. apposita slide), dei servizi di educazione e istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; (segue)

98 Welfare aziendale Lettera f bis) La circ. 28/2016 ha precisato che le modifiche apportate alla precedente formulazione sono principalmente volte ad ampliare e meglio definire i servizi di educazione ed istruzione fruibili dai familiari del dipendente, anche fiscalmente non a carico (e, a nostro avviso anche non conviventi). Il nuovo testo, in particolare, consente di comprendere tra i servizi di istruzione ed educazione, oltre agli asili nido già previsti in precedenza, le scuole materne, precedentemente escluse in quanto non contemplate; inoltre, sostituisce la locuzione colonie climatiche, ormai desueta, con centri estivi e invernali e ludoteche. 195 Welfare aziendale Lettera f bis) Borse di studio (circ. 28/2016) La menzione delle borse di studio a favore dei familiari dei dipendenti, presente anche nella precedente disposizione, completa la gamma dei benefit con finalità didattiche e di istruzione, per la cui definizione possono tornare utili i chiarimenti forniti con la circolare n. 238 del 2000, con la quale è stato precisato che rientrano nella lettera f bis) le erogazioni di somme corrisposte al dipendente per assegni, premidimeritoesussidiperfinidistudioafavoredifamiliaridi cui all articolo 12. In tale nozione possono essere ricompresi i contributi versati dal datore di lavoro per rimborsare al lavoratore le spese sostenute per le rette scolastiche, tasse universitarie, libri di testo scolastici, nonché gli incentivi economici agli studenti che conseguono livelli di eccellenza nell ambito scolastico

99 Welfare aziendale Lettera f bis) Campo di azione (circ. 28/2016) Data l ampia formulazione della lettera f bis), sono riconducibili alla norma il servizio di trasporto scolastico, il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l offerta anche sotto forma di rimborso spese di servizi di babysitting. Vi possono rientrare anche: grest estivi, campus, colonie e simili, settimane bianche, ecc. 197 Welfare aziendale Lettera f bis) Modalità operative (circ. 28/2016) Per quanto concerne le modalità di erogazioni delle prestazioni, l attuale formulazione della lettera f bis) conferma la possibilità (circ. 238/2000) che il datore di lavoro eroghi i servizi di educazione ed istruzione direttamente o tramite terzi, nonché attraverso la corresponsione ai dipendenti di somme di denaro da destinare alle finalità indicate anche a titolo di rimborso di spese già sostenute, sempreché acquisisca e conservi la documentazione comprovante l utilizzo delle somme da parte del dipendente coerentemente con le finalità per le quali sono state corrisposte

100 Welfare aziendale Art. 51 DPR 917/1986, comma 2, non concorrono a formare reddito Testo precedente (fino al 31/12/2015) f bis) Le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza degli asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché' per borse di studio a favore dei medesimi familiari; Nuovo testo (dal ) f bis) le somme, i servizi e le prestazioni erogati dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione, da parte dei familiari indicati nell articolo 12, dei servizi di educazione e istruzione (finalità presenti anche nella lettere f)) anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché per la frequenza di ludoteche e di centri estivi e invernali e per borse di studio a favore dei medesimi familiari; Note Ampliato il campo di applicazione oltre che aver reso più attuale la finalità: servizi educazione e istruzione, anche in età prescolare (compresi i servizi integrativi e la mensa), al posto di asili nido; ludoteche e centri estivi/invernali al posto di colonie climatiche. Non hanno limitazioni di deducibilità anche dal reddito d impresa (A nostro avviso anche in presenza di scelta volontaria del Datore di lavoro. Secondo l A.E., precisazione verbale, si deve invece osservare lo stesso regime previsto per la lettera f)) 199 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 2 Non concorrono a formare reddito: f ter) lesommeeleprestazionierogatedaldatoredilavoroalla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12 (v. apposita slide). Il mancato riferimento ai servizi non appare significativo, posto che questi possono comunque rientrare nella previsione della lettera f) (A.E. circ. 28/2016). (lettera inserita dalla L. 208/2015, con decorrenza ) N.B. Secondo l A.E. (circ. 28/2016), la norma, nell intento di conciliare le esigenze della vita familiare del dipendente con quelle lavorative, consente di detassare le prestazioni di assistenza per i familiari anziani o non autosufficienti erogate anche sotto forma di somme a titolo di rimborso spese. (segue)

101 Welfare aziendale Lettera f ter) Condizione di non autosufficienza (circ. 28/2016) Con circolaren.2/e/2005èstatoprecisatocheisoggettinon autosufficienti sono coloro che non sono in grado di compiere gli atti della vita quotidiana quali, ad esempio, assumere alimenti, espletare le funzioni fisiologiche e provvedere all'igiene personale, deambulare, indossare gli indumenti. Inoltre, deve essere considerata non autosufficiente la persona che necessita di sorveglianza continuativa. Lo stato di non autosufficienza può essere indotto dalla ricorrenza anche di una sola delle condizioni esemplificativamente richiamate e deve risultare da certificazione medica. L esenzione dal reddito pertanto non compete per la fruizione dei servizi di assistenza a beneficio di soggetti come i bambini, salvo i casi in cui la non autosufficienza si ricolleghi all esistenza di patologie. 201 Welfare aziendale Lettera f ter) Le condizioni familiare anziano (circ. 28/2016) Per quanto concerne la individuazione dei familiari anziani, in assenza di richiami normativi si può ritenere, in via generale, di fare riferimento ai soggetti che abbiano compiuto i 75 anni, limite di età considerato ai fini del riconoscimento di una maggiore detrazione d imposta dall articolo 13, comma 4, del TUIR

102 Welfare aziendale Art. 51 DPR 917/1986, comma 2, non concorrono a formare reddito Testo precedente Nuovo testo (dal ) Note (fino al 31/12/2015) f ter) le somme e le prestazioni erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell articolo 12 (2) Non hanno limitazioni di deducibilità anche dal reddito d impresa (A nostro avviso anche in presenza di scelta volontaria del Datore di lavoro. Secondo l A.E., precisazione verbale, si deve invece osservare lo stesso regime previsto per la lettera f)) 203 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 2 Non concorrono a formare reddito: g) il valore delle azioni (azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa) offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a 2.065,83 euro, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; N.B. Se inserito nel piano di welfare che può sostituirsi al premio di produttività parzialmente detassato deve essere così gestito: premio maturato 2.000: conversione in azioni, con esenzione, massimo 2.065,83; la differenza può essere tassata con l imposta sostitutiva del 10%. (segue)

103 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 2 Non concorrono a formare reddito: h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all articolo 10 e alle condizioni ivi previste (per esempio contributi versati alla previdenza complementare ai sensi delle lettere e bis e d v. circ. A.E. 28/2016 in ogni caso le somme versate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di iscrizione dei propri dipendenti, anche volontariamente sono interessate dai limiti di deducibilità di cui al D. lgs. 252/2005 v. apposite slide) nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b) (v. slide successiva). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; (segue) 205 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Articolo 10, comma1, lettera b), del TUIR Oneri deducibili b) le spese mediche e quelle di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione, sostenute dai soggetti indicati nell'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o di premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d'imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo; si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito;

104 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 3 Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell art. 13 (ora art. 12 v. apposta slide), o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell articolo 9 (v. slide successiva). Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti è determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a euro 258,23 (tale limite a carattere generale Min.Fin. Circ. 326/1997); se il predetto valore è superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 207 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Articolo 9, comma 3, del TUIR Per valore normale, salvo quanto stabilito nel comma 4 per i beni ivi considerati (azioni e obbligazioni), si intende il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui i beni o servizi sono stati acquisiti o prestati, e, in mancanza, nel tempo e nel luogo più prossimi. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d'uso. Per i beni e i servizi soggetti a disciplina dei prezzi si fa riferimento ai provvedimenti in vigore

105 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR N.B. Per quanto riguarda il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti (comma 3, art. 51, del TUIR) esso è costituto dal prezzo mediamente praticato dall'azienda al grossista (meno quanto pagato dal dipendente). La disposizione è applicabile solo ai dipendenti delle aziende che producono beni e che effettuano cessioni ai grossisti, o all'ingrosso e al dettaglio. Sono quindi esclusi i dipendenti di artisti o professionisti e quelli delle aziende che producono beni per la vendita solo al dettaglio, di aziende che producono servizi e di quelle che effettuano soltanto commercializzazione di beni. Si deve fare riferimento ai listini dell'azienda, senza tenere conto degliscontid'uso. 209 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Il valore normale del fringe benefit (A.E. ris 26/2010) Al forum lavorodelmesedifebbraio2010èstatochiestodiconosceresepuò essere considerato valore normale il prezzo ridotto, rispetto all effettivo valore (per effetto di convenzioni), pagato dal datore di lavoro per acquistare beni (o servizi) da assegnare ai propri dipendenti. La risposta dell Agenzia delle Entrate (Ris. 26/2010) ha evidenziato che: non è possibile attribuire rilevanza, in via interpretativa, a criteri alternativi di valorizzazione di beni e servizi offerti ai dipendenti; nel caso prospettato, visto il richiamo della norma in questione agli sconti d uso si ritiene che il valore normale per i fini di cui alla citata norma, possa essere costituito dal prezzo scontato che il fornitore dei beni o servizi pratica sulla base di apposite convenzioni, usualmente correnti nella prassi commerciale

106 Azionariato diffuso e stock option La normativa fiscale e previdenziale Art. 51, lettera g), DPR 917/86 (azionariato diffuso) Art. 51, lettera g-bis), DPR 917/86 (stock option) Non concorre alla formazione del reddito il valore delle azioni offerte anche alla generalità dei dipendenti e/o collaboratori per un importo non superiore, nel periodo d'imposta, a 2.065,83 e sempre che le azioni vengano detenute per almeno un triennio, non vengano riacquistate dal datore di lavoro o dalla società emittente. Il beneficio può essere estero agli ex dipendenti (A.E. Ris. 97/2005) Abrogata con decorrenza dal (art. 82, D.L. 112/2008, L. 133/2008) Dalla predetta data il valore delle stock option è interamente imponibile ai fini fiscali Dalla predetta data il valore delle stock option non concorre, in deroga al principio dell armonizzazione, a formare imponibile ai fini contributivi (INPS, Msg /2010) 211 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 3 bis Ai fini dell applicazione dei commi 2 (somme che non concorrono a formare reddito) e 3 (beni ceduti e servizi prestati limite annuo di esenzione 258,23), l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale. N.B. La circ. 28/2016, ha precisato che i titoli che che rappresentano i benefit, anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro. L oggetto della prestazione deve quindi consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro

107 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 3 bis Circ. 28/2016 L uso del voucher agevola l utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali, come già detto, il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto. 213 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 3 bis Circ. 28/2016 La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher

108 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 4 Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'automobile club d'italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; (segue) 215 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 4 Ai fini dell'applicazione del comma 3: b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno (attualmente 0,00%) el'importodegliinteressi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1 gennaio 1997, per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n.108 o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto legge 31 dicembre 1991, n. 419 convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; (segue)

109 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati l Ministero delle finanze, riguardo alle modalità di applicazione del prelievo, ha precisato che il sostituto d'imposta calcolerà il fringebenefit in ciascun periodo di paga tenendo conto del TUR vigente alla fine del periodo d'imposta precedente, salvo conguaglio a fine anno o alla cessazione del rapporto di lavoro tenendo conto del TUR vigente al termine del periodo d'imposta o alla data di cessazione (circ. 98/2000). La norma si applica anche ai finanziamenti concessi da terzi con i quali il datore di lavoro abbia stipulato accordi o convenzioni, anche in assenza di oneri specifici da parte dello stesso. (segue) 217 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati In tale ipotesi il soggetto terzo (esempio banca) è tenuto a comunicare il valore del fringe benefit al datore di lavoro che provvederà (se non rientra nel limite di esenzione) a farlo concorrere nella base imponibile. L' assoggettamento deve essere effettuato al momento del pagamento delle singole rate. Nei casi di restituzione del capitale in un'unica soluzione oltre il periodo d' imposta, l importo maturato va comunque assoggettato a tassazione in sede di conguaglio di fine anno (segue)

110 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore L Agenzia delle Entrate (risoluzione n. 46 del ), rispondendo a uno specifico quesito, ha precisato che possono rientrare nella fattispecie prevista dall art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (determinazione del reddito convenzionale derivante dalla concessione ai dipendenti di prestiti agevolati) anche i contributi concessi ai dipendenti, in conto interessi sui prestiti/mutui dagli stessi accesi presso istituti di credito autonomamente scelti (nel rispetto delle prescritte condizioni). (segue) 219 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Il quesito All Agenzia delle Entrate è stato chiesto di conoscere se la concessione di un contributo in conto interessi sui mutui/prestiti stipulati dai propri dipendenti (secondo la procedura di seguito riportata) possa rientrare tra i prestiti agevolati previsti dall art. 51, c. 4, lettera b), del DPR 917/1986 (fringe benefit convenzionale anziché al valore normale): il dipendente presenta all azienda il preventivo di mutuo/prestito rilasciato dall istituto di credito (scelto autonomamente); l azienda comunica l accoglimento della richiesta e invia l informativa all istituto di credito che erogherà un contributo al dipendente in conto interessi; (segue)

111 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Il quesito il dipendente consegna all azienda il piano di ammortamento del mutuo/prestito definitivo e il numero del conto corrente, sul quale verranno addebitate le rate del mutuo/prestito; l azienda provvede ad accreditare (con valuta coincidente con quella dell addebito della rata), nel predetto conto corrente il contributo concesso dall azienda in conto interessi; il 31 gennaio (ovvero alla data di cessazione) il dipendente fornisce all azienda la certificazione dell istituto di credito che attesta l avvenuto pagamento delle rate di mutuo. (segue) 221 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Prestiti agevolati Tramite istituto di credito scelto volontariamente dal lavoratore Il quesito Anche la situazione prospettata nella risoluzione in questione, secondo l Agenzia delle Entrate, può rientrare tra i prestiti ai quali risulta applicabile il sopra citato comma 4, lettera b), dell art. 51 del TUIR. Inparticolare, l Agenzia delle Entrate ha precisato: la procedura individuata dall azienda (descritta nelle precedenti slide Il quesito ) realizza un collegamento immediato e univoco tra l erogazione aziendale e il pagamento degli interessi, tale da ritenere soddisfatto il requisito che l importo pagato dall azienda non entri, di fatto, nelle disponibilità diretta del dipendente; il rapporto intercorrente tra azienda e istituto di credito fa si che l azienda stessa non risulti estranea all operazione di finanziamento posta in essere dai dipendenti (vale a dire che lo scambio di informazioni tra azienda e istituto di credito può soddisfare la condizione della convenzione )

112 Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l ex TUR (vigente al 31/12 dell anno precedente durante i singoli periodi di paga vigente al 31/12 dell anno corrente o vigente alla data dell eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) 5 (0,05%) (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito 425 (4,25%) + (più) Il contributo erogato dall azienda in conto interessi 420 (4,20%) = (uguale) Beneficio per il dipendente 0 (zero) x (per) 50% = (uguale) Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi 0 (zero) 223 Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l ex TUR (vigente al 31/12 dell anno precedente durante i singoli periodi di paga vigente al 31/12 dell anno corrente o vigente alla data dell eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) 5 (0,05%) (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito 425 (4,25%) + (più) Il contributo erogato dall azienda in conto interessi 425 (4,25%) = (uguale) Beneficio per il dipendente 5 (0,05%) x (per) 50% = (uguale) Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi 2,

113 Prestiti agevolati ai dipendenti Trovandosi nella predetta situazione, il fringe benefit che concorre a formare reddito di lavoro dipendente (sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi) dovrà essere così calcolato: Interessi calcolati utilizzando l ex TUR (vigente al 31/12 dell anno precedente durante i singoli periodi di paga vigente al 31/12 dell anno corrente o vigente alla data dell eventuale cessazione del rapporto, in sede di conguaglio) 0 (0,00%) (meno) Gli interessi praticati dalla banca che ha concesso il mutuo/prestito 425 (4,25%) + (più) Il contributo erogato dall azienda in conto interessi 425 (4,25%) = (uguale) Beneficio per il dipendente 0 x (per) 50% = (uguale) Reddito imponibile sia ai fini fiscali sia ai fini contributivi Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 4 Ai fini dell'applicazione del comma 3: c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; (segue)

114 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Fabbricati Esempio L azienda affitta un abitazione per il proprio dipendente non per servizio (affitto pagato dall azienda 6.000) Rendita catastale Spese inerenti il fabbricato Addebito al dipendente Il fringe benefit è pari a: = (base imponibile fiscale e contributiva) 227 Esenzioni totali e parziali: e regole fiscali Art. 51 del TUIR Comma 8 bis In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, è determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all articolo 4 comma 1, del decreto legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n

115 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art Il finanziamento delle forme pensionistiche complementari può essereattuatomedianteilversamentodicontributiacaricodel lavoratore, del datore di lavoro o del committente e attraverso il conferimento del TFR maturando. Nel caso di lavoratori autonomi e di liberi professionisti il finanziamento delle forme pensionistiche complementari è attuato mediante contribuzioni a carico dei soggetti stessi. Nel caso di soggetti diversi dai titolari di reddito di lavoro o d'impresa e di soggetti fiscalmente a carico di altri, il finanziamento alle citate forme è attuato dagli stessi o dai soggetti nei confronti dei quali sono a carico. 229 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art Ferma restando la facoltà per tutti i lavoratori di determinare liberamente l'entità della contribuzione a proprio carico, relativamente ai lavoratori dipendenti che aderiscono ai fondi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere da a) a g) e di cui all'articolo 12, con adesione su base collettiva, le modalità e la misura minima della contribuzione a carico del datore di lavoro e del lavoratore stesso possono essere fissati dai contratti e dagli accordi collettivi, anche aziendali; gli accordi fra soli lavoratori determinano il livello minimo della contribuzione a carico degli stessi. Il contributo da destinare alle forme pensionistiche complementari è stabilito in cifra fissa oppure: per i lavoratori dipendenti, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR o con riferimento ad elementi particolari della retribuzione stessa; per i lavoratori autonomi e i liberi professionisti, in percentuale del reddito d'impresa o di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF, relativo al periodo d'imposta precedente; per i soci lavoratori di società cooperative, secondo la tipologia del rapporto di lavoro, in percentuale della retribuzione assunta per il calcolo del TFR ovvero degli imponibili considerati ai fini dei contributi previdenziali obbligatori ovvero in percentuale del reddito di lavoro autonomo dichiarato ai fini IRPEF relativo al periodo d'imposta precedente

116 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art Nel caso di forme pensionistiche complementari di cui siano destinatari i dipendenti della pubblica amministrazione, i contributi alle forme pensionistiche debbono essere definiti in sede di determinazione del trattamento economico, secondo procedure coerenti alla natura del rapporto. 231 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art I contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell'articolo 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57; i contributi versati dal datore di lavoro usufruiscono altresì delle medesime agevolazioni contributive di cui all'articolo 16; ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all'articolo 105, comma 1, del citato TUIR (v. slide successiva). Per la parte dei contributi versati che non hanno fruito della deduzione, compresi quelli eccedenti il suddetto ammontare, il contribuente comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l'importo non dedotto o che non sarà dedotto nella dichiarazione dei redditi

117 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art. 8 Previdenza complementare La previdenza complementare può rientrare a pieno titolo nel welfare anche partendo dal comma 2, lettera h), dell art. 51 del TUIR e conseguentemente nella possibilità di sostituirsi al premio di risultato. La circ. 28/2016 ha formulato il seguente esempio: il lavoratore può chiedere al datore di lavoro di versare il premio di risultato al fondo di previdenza complementare di cui alla lettera e bis) del comma 1 dell articolo 10 del TUIR, cui risulta iscritto il dipendente, oppure al coniuge separato, a titolo di assegno alimentare. 233 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art. 8 Previdenza complementare sostituzione premio di risultato Nell ipotesi in questione, le medesime somme se fossero corrisposte al lavoratore e da questo versate al fondo di previdenza o al coniuge costituirebbero oneri deducibili ai sensi dell articolo 10, lettera e bis) o lettera d), e come tali non concorrerebbero alla formazione del suo reddito imponibile. Conseguentemente tale ipotesi è soggetta ai limiti di esenzione previsto per l onere ma non anche al limite di esenzione previsto per la sostituibilità dei premi di risultato. esempio in caso di premio di risultato di euro 4.000, convertito in contributi alla previdenza complementare, euro 2000 sono detassati ai sensi del comma 184 (imposta sostitutiva de l10%), ed euro 2000 sono dedotti dal reddito complessivo ai sensi della lettera e bis) dell articolo 10 del TUIR, o non concorrono al reddito ai sensi della lettera h) dell articolo 51 del TUIR

118 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art. 8 Art. 105, comma 1, del TUIR Accantonamenti di quiescenza e previdenza 1. Gli accantonamenti ai fondi per le indennità di fine rapporto e ai fondi di previdenza del personale dipendente istituiti ai sensi dell articolo 2117 del codice civile (v. slide successiva), se costituiti in conti individuali dei singoli dipendenti, sono deducibili nei limiti delle quote maturate nell'esercizio in conformità alle disposizioni legislativeecontrattualicheregolanoilrapportodilavorodei dipendenti stessi. 235 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art. 8 Articolo 2117 Fondi speciali per la previdenza e l'assistenza I fondi speciali per la previdenza e l'assistenza che l'imprenditore abbia costituiti, anche senza contribuzione dei prestatori di lavoro, non possono essere distratti dal fine al quale sono destinati e non possono formare oggetto di esecuzione da parte dei creditori dell'imprenditore o del prestatore di lavoro

119 Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art Per i contributi versati nell'interesse delle persone indicate nell'articolo 12 del TUIR (v. apposita slide), che si trovino nelle condizioni ivi previste, spetta al soggetto nei confronti del quale dette persone sono a carico la deduzione per l'ammontare non dedotto dalle persone stesse, fermo restando l'importo complessivamente stabilito nel comma Previdenza complementare D. Lgs. 252/2005 art Ai lavoratori di prima occupazione successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto e, limitatamente ai primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche complementari, è consentito, nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione a tali forme, dedurre dal reddito complessivo contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione alle forme pensionistiche e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. (...)

120 Esenzioni totali e parziali: le regole contributive Art. 12, L. 153/1969 (art. 6, D. lgs. 314/1997) Disposizioni specifiche ai fini contributivi (fuori dall armonizzazione) (...) 4. Sono esclusi dalla base imponibile: N.B. Le somme di seguito riportate sono da escludere esclusivamente dalla base imponibile contributiva, ma non hanno rilevanza ai fini dei piani di welfare, se non per le parti già richiamate nelle slide precedenti (si riportano per completare il concetto di retribuzione imponibile). c) i proventi e le indennità conseguite, anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni; (segue) 239 Esenzioni totali e parziali: le regole contributive Art. 12, L. 153/1969 (art. 6, D. lgs. 314/1997) Disposizioni specifiche ai fini contributivi (fuori dall armonizzazione) 4. Sono esclusi dalla base imponibile: d) le somme poste a carico di gestioni assistenziali e previdenziali obbligatorie per legge; le somme e le provvidenze erogate da casse, fondi e gestioni di cui al successivo punto f) e quelle erogate dalle Casse edili di cui al comma 6; i proventi derivanti da polizze assicurative; i compensi erogati per conto di terzi non aventi attinenza con la prestazione lavorativa; (segue)

121 Esenzioni totali e parziali: le regole contributive Art. 12, L. 153/1969 (art. 6, D. lgs. 314/1997) Disposizioni specifiche ai fini contributivi (fuori dall armonizzazione) 4. Sono esclusi dalla base imponibile: f) i contributi e le somme a carico del datore di lavoro, versate o accantonate, sotto qualsiasi forma, a finanziamento delle forme pensionistiche complementari di cui al decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni (ora la previdenza complementare è regolata dall art. 16 della L. 252/2005 v. slide successiva), eacasse,fondi,gestioniprevistedacontratticollettiviodaaccordioda regolamenti aziendali, al fine di erogare prestazioni integrative previdenziali o assistenziali a favore del lavoratore e suoi familiari nel corso del rapporto o dopo la sua cessazione. I contributi e le somme predetti, diverse dalle quote di accantonamento al TFR, sono assoggettati al contributo di solidarietà del 10 per cento di cui all articolo 9 bis del decreto legge 29 marzo 1991, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 e al citato decreto legislativo n. 124 del 1993 e successive modificazioni e integrazioni, a carico del datore di lavoro e devoluto alle gestioni pensionistiche di legge cui sono iscritti i lavoratori. (segue) 241 Ininfluenza dei fringe benefit ai fini fiscali e contributivi Il valore dei fringe benefit, così come tutte le altre erogazioni, non influenza le basi imponibili (fiscale e contributiva) in tutte quelle situazioni in cui sono previsti, per i predetti fini, salari/stipendi convenzionali

122 Polizze assicurative 243 Polizze assicurative Tipo polizza Trattamento contributivo Premi assicurativi Trattamento fiscale Copertura di rischi professionali Non concorrono a formare reddito imponibile Non concorrono a formare reddito imponibile

123 Polizze assicurative Tipo polizza Trattamento contributivo Premi assicurativi Trattamento fiscale Copertura di rischio infortunio extra professionale (morte e invalidità permanente) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (contribuzione ordinaria) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile con diritto alla detrazione d imposta del 19% (massimo su 530,00) (*). Per le polizze stipulate o rinnovate dal la detrazione si applica sulla quota parte del premio che copre il rischio di invalidità permanente dal 5% (*) il valore resta confermato a 1.291,14 euro per i premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana. 245 Welfare aziendale L Agenzia delle entrate, ris. 391/2007, con riferimento ai contributi versati a una cassa/fondo di assistenza (nel caso di specie al fondo unico nazionale LTC), ha precisato quanto segue: l'importo dei contributi in questione rappresenta un componente positivo del reddito di lavoro dipendente ai sensi dell'art. 51, c. 1 del TUIR, restando l'applicazione del comma 3 del medesimo articolo, in base al quale il valore dell'emolumento in natura (nel caso di specie, l'importo dei contributi) non concorre alla formazione del reddito di lavoro dipendente se, sommato al valore degli eventuali beni e servizi in natura concessi ai dipendenti, non supera l'importo complessivo di 258,23 euro nel periodo d'imposta; tenuto conto che nel caso di stipula di un contratto di assicurazione L.T.C. da parte del singolo lavoratore dipendente ovvero di stipula una polizza collettiva da parte del datore di lavoro, i lavoratori hanno diritto a fruire della detrazione d'imposta... si ritiene, analogamente, che anche per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell'art. 51, c. 1, del TUIR, i lavoratori possano fruire del beneficio della detrazione d'imposta

124 Welfare aziendale Se il datore di lavoro, anziché stipulare polizze dirette, versa la contribuzione a una cassa di assistenza, che provvede poi a stipulare polizze a favore dei dipendenti, detta contribuzione. Non concorre interamente a formare base di calcolo della contribuzione obbligatoria; deve essere assoggettata al contributo di solidarietà del 10% (art. 12, L. 153/1969); Concorre interamente (senza alcuna deduzione e detrazione), per il dipendente, a formare reddito ai fini fiscali (art. 51, TUIR). 247 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento contributivo Trattamento fiscale Polizze vita Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (contribuzione ordinaria) - rischio morte, vedere precedente punto; - a capitalizzazione: concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile (con diritto alla detrazione del 19%, se stipulate o rinnovate entro il )

125 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento Trattamento fiscale contributivo Polizza sanitaria Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile 249 Polizze assicurative Tipo polizza Premi assicurativi Trattamento Trattamento fiscale contributivo Polizza (non professionale) per rischio furto, RC auto, ecc. (fringe benefit) Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile Concorrono integralmente alla formazione del reddito imponibile

126 Le scelte per il welfare 251 Welfare aziendale Le schede che seguono, in funzione di quanto analizzato nelle slide precedenti, riportano i benefit che potrebbero far parte del piano di welfare aziendale, mettendo in evidenza le agevolazioni fiscali/contributive e se i benefit stessi devono (obbligatoriamente) essere contenuti nel piano collettivo ovvero possono essere assegnati anche per scelta individuale

127 Emolumento Contributi a fondi di assistenza sanitaria integrativa (dipendenti e familiari) Welfare aziendale esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale nota 9) Solid. impresa 10% (per IRAP v. Collettivo Individuale contributi Fiscale Fino a 3.615,25 SI SI SI Trasporto collettivo SI SI SI Utilizzazione di opere e servizi (dipendenti e familiari). Finalità: educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria oculto (4) SI In alcune situazioni, entro 5 per mille del costo del lavoro (1) SI 253 Welfare aziendale Emolumento Somme, servizi e prestazioni per i familiari. Finalità: educazione, istruzione (anche prescolare), servizi integrativi, mensa, frequenza ludoteche, centri estivi e invernali e borse di studio (5) esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale 9) Solid. impresa (per 10% IRAP v. nota Collettivo Individuale SI SI (dubbio: deducibilità al 5 per mille in caso di scelta volontaria dell azienda?) (8) SI

128 Welfare aziendale Emolumento Somme, servizi e prestazioni per i familiari. Finalità: assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti (6) Spese mediche e assistenziali per portatori di handicap esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale 9) Solid. impresa (per 10% IRAP v. nota Collettivo Individuale SI SI (dubbio: deducibilità al 5 per mille in caso di scelta volontaria dell azienda?) (8) SI SI SI SI 255 Welfare aziendale Emolumento Benefit in generale Prestiti agevolati (contributo in conto interessi) esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale nota 9) Solid. impresa 10% (per IRAP v. Collettivo Individuale SI, entro 258,23 nel periodo d imposta (7) SI, tassazione convenzionale (50% degli interessi pari al TUR rimangono imponibili) SI SI SI SI SI SI

129 Welfare aziendale Emolumento Fabbricati in locazione, in uso oin comodato esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale nota 9) Solid. impresa 10% (per IRAP v. Collettivo Individuale SI, tassazione convenzionale (il valore pari alla rendita catastale più le spese rimangono imponibili) (2) SI SI SI 257 Emolumento Contributi alla previdenza complementare Polizze vita e infortuni extraprofessionali (gestite da cassa di assistenza Welfare aziendale esenzione Deducibilità Welfare aziendale Ctr. reddito totale parziale nota 9) Solid. impresa 10% (per IRAP v. Collettivo Individuale contributi contributi Fiscale Fino a 5.164,57 (3) Ipremi sono imponibili ai fini fiscali, salvo non si rimanga entro il limite di 258,23 SI SI SI SI SI SI SI

130 Welfare aziendale Note: 1) Si attende conferma dall A.E.. (scelta volontaria probabilmente SI accordo sindacale probabilmente NO regolamento aziendale si ritiene di NO) 2) Dal valore imponibile convenzionale si detrae quanto trattenuto al dipendente. Per i fabbricati concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento del valore convenzionale 3) I lavoratori di prima occupazione successiva all , nei venti anni successivi al quinto anno di partecipazione al fondo, possono dedurre dal reddito complessivo anche i contributi eccedenti il limite di 5.164,57 euro pari alla differenza positiva tra l'importo di ,85 euro e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni di partecipazione al fondo e comunque per un importo non superiore a 2.582,29 euro annui. 4) Vi rientrano, ad esempio: corsi di lingua, di informatica, di musica, teatro, danza, rette scolastiche, scuole materne, libri di testo, corsi di specializzazione (anche non inerenti all attività), check up sanitari, LTC, manifestazioni religiose, tessere per palestre, club, licenze, viaggi, ecc. 259 Welfare aziendale Note: 5) Vi rientrano, oltre a quanto già specificato per educazione e istruzione alla nota 4), ad esempio: asili nido, mense scolastiche, trasporto scolastico, grest estivi, campus, colonie e simili, settimane bianche, ecc.. Sono altresì riconducibili alla norma, secondo la circ. A.E. 28/2016), il rimborso di somme destinate alle gite didattiche, alle visite d istruzione ed alle altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica nonché l offerta anche sotto forma di rimborso spese diservizidibaby sitting. 6) Vi rientrano, ad esempio: costi per badanti (pagando, per esempio la contribuzione), costi per macchinari che servono a soggetti non autosufficienti, costi infermiere domiciliare, ecc. 7) Se si supera, anche con altri benefit imponibili, il valore diventa interamente imponibile

131 Welfare aziendale Note: 8) In un incontro con le aziende, l Agenzia delle entrate ha chiarito, verbalmente, che essendo le lettere f bis) e f ter) un di cui della lettera f), l erogazione volontaria fa scattare la deducibilità parziale di cui all art. 100 (interpretazione, in ogni caso non condivisibile; nella circolare 28/2016 non si evince espressamente che le lettere f bis) e f ter) integrano la lettera f) come di cui ). 9) E prevista anche la deducibilità dall IRAP: integrale per i lavoratori a tempo indeterminato (buoni solo per la parte esente); 70% per gli stagionali impiegati per almeno 120 gg. Per due periodi d imposta, a decorrere dal secondo contratto stipulato con lo stesso datore di lavoro (stabilità 2016); da chiarire se deducibili solo entro il 5 per mille i benefit di cui alla lettera f) 261 Welfare aziendale N.B. Ai fini dell applicazione dei commi 2 (somme che non concorrono a formare reddito) e 3 (beni ceduti e servizi prestati limite annuo di esenzione 258,23), l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi da parte del datore di lavoro può avvenire mediante documenti di legittimazione, in formato cartaceo o elettronico, riportanti un valore nominale (quindi si possono fare convenzioni dirette o avvalersi di soggetti specializzati che propongono già una serie di convenzioni, fornendo i corrispondenti voucher)

132 Welfare aziendale Procedure previste per l attivazione del welfare: Volontariamente dal datore di lavoro (anche in modo saltuario e occasionale); Con regolamento aziendale (azione di politica retributiva); Mediante (facoltà) accordo sindacale collettivo (l accordo di secondo livello è invece obbligatorio se il welfare aziendale deve essere abbinato al premio di risultato L. 208/2015 D.M ) 263 Welfare aziendale Generalità e categoria di dipendenti Il requisito (richiesto dalla normativa: lettere f, f bis e f ter, dell art. 51 del TUIR) della generalità dei dipendenti o categorie omogenee di dipendenti (per l individuazione dell esenzione fiscale/contributiva dei benefit inseriti nel piano di welfare), non necessariamente deve essere soddisfatto con riferimento alla categoria legale (dirigenti, quadri, impiegati e operai), ma può essere soddisfatto anche mediante l individuazione di un gruppo omogeneo di dipendenti, per esempio: venditori; addetti a ; quelli della filiale/ reparto.; dipendenti con familiari a carico; dipendenti con più di... anni di anzianità; ecc.. La circ. 28/2016 dell A.E. ha aggiunto anche: a prescindere dalla circostanza che in concreto soltanto alcuni di essi ne usufruiscono

133 Welfare aziendale Generalità e categoria di dipendenti In ogni caso, la circolare, precisa che detti benefit devono essere offerti alla generalità o categoria omogenea di dipendenti con la conseguenza che le medesime erogazioni messe a disposizione solo di taluni lavoratori concorrono, anche in base alle nuove previsioni normative, alla formazione del reddito di lavoro dipendente (cfr. circolare 326 del 1997, par ). N.B. Nell art.51,c.2,deltuir,sonoperòpresenti alcuni benefit (agevolati fiscalmente e contirbutivamente) anche se riconosciuti a singoli lavoratori (v. prestiti agevolati e assimilati) 265 Welfare aziendale Generalità e categoria di dipendenti Si ritiene il requisito soddisfatto anche qualora si scelgano dei benefit da mettere a disposizione della generalità dei dipendenti e si lascia a questi ultimi la scelta, rimandendo, in ogni caso, nel costo unitario fissato dall azienda (o dall accordo). Comportamento possibile secondo una lettura attenda della circolare 28/2016 (punto 2): In particolare, il comma 190 dell articolo 1 della legge di Stabilità ha apportato modifiche alla disciplina del reddito di lavoro dipendente, rilevanti anche per i piani di welfare aziendale o di flexible benefit, ovvero i piani che mettono a disposizione del dipendente un paniere di utilità tra i quali questi può scegliere quelle più rispondenti alle proprie esigenze

134 Detassazione dei premi di risultato 267 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La normativa I commi da 182 a 189, della legge 208 del , hanno ripristinato (in via strutturale), con decorrenza 2016, la parziale detassazione (imposta sostitutiva del 10%) da applicarsi ai premi di produttività (sostituibili in benefit). Il Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, ha emanato il D.M. 25 marzo 2016 (comunicato in G.U. del , n. 112 testo pubblicato il nella sezione pubblicità legale del Ministero del lavoro), attuativo dei citati commi dell unico articolo della L. 208/2015. Le istruzioni operative sono contenute nella circolare A.E. n. 28 del (d intesa con il Min. Lav.)

135 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Parziale detassazione dal 2016 Somme interessate Lavoratori interessati 1) premi variabili di risultato la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili 2) somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa 3) Possibile optare, se previsto dall accordo, per beni e/o servizi di welfare aziendale Del settore privato, titolari di reddito di lavoro dipendente di importo non superiore, nell'anno 2015, a N.B. devono derivare da accordi di secondo livello Limite massimo Incrementato a lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro Si applica l imposta sostitutiva, di IRPEF e addizionali, del 10% (in caso di opzione per beni e servizi di welfare aziendale si applicano le relative esenzioni) 269 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: somme interessate dalla parziale detassazione: possono essere oggetto di parziale detassazione i premi di risultato di ammontare variabile la cui corresponsione sia legata ad incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, misurabili e verificabili sulla base dei criteri individuati dal D.M , nonché le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell'impresa

136 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: somme interessate dalla parziale detassazione e Concetto di variabile I premi devono essere legati al raggiungimento degli obiettivi prefissati (misurati concretamente), conseguentemente i valori concordati possono essere corrisposti (obiettivi raggiunti), corrisposti parzialmente (obiettivi parzialmente raggiunti) o non corrisposti (obiettivi non raggiunti). Il concetto di variabilità non deve essere intesa necessariamente come gradualità dell erogazione. N.B. Rispetto all ultima normativa in materia di detassazione (ultimo anno 2014), il benefico è circoscritto ai premi di risultato variabili (una forma di armonizzazione con lo sgravio contributivo di cui alla L. 247/2007, il cui fondo, peraltro, per l anno 2016, è stato azzerato) e non più, genericamente, agli emolumenti legati alla produttività (che potevano ricomprendere straordinari, le indennità di turni, la monetizzazione dei permessi, ecc.) 271 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: somme interessate dalla parziale detassazione e criteri incrementali Il D.M rinvia, per la definizione, all accordo aziendale o territoriale, che deve: prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, che possono consistere nell aumento della produzione o in risparmi dei fattori produttivi ovvero nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi, anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale modalità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto ad un periodo congruo definito dall accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati

137 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Distinzione tra strutturazione dei premi e incrementalità degli obiettivi prefissati Strutturazione dei premi l insieme delle condizioni previste negli accordi al verificarsi delle quali matura il diritto alla corresponsione di una data somma. La combinazione delle varie condizioni può avvenire in vari modi ed è regolata esclusivamente dalla contrattazione collettiva. Incrementalità degli obiettivi Ai fini dell applicazione del beneficio fiscale all ammontare complessivo del premio di risultato erogato, tuttavia, è necessario che, nell arco di un periodo congruo definito nell accordo, sia stato realizzato l incremento di almeno uno degli obiettivi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione richiamati dalla norma e che tale incremento possa essere verificato attraverso indicatori numerici definiti dalla stessa contrattazione collettiva, che dovranno essere riportati nella sezione 6 del modello allegato al Decreto (per il deposito dei contratti) al momento della presentazione della dichiarazione di conformità. 273 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Indicatori e congedo di maternità Va altresì rilevato che la legge di Stabilità prevede espressamente che ai fini della determinazione dei premi di risultato sia computato il periodo obbligatorio di congedo di maternità, escludendo quindi che eventuali indicatori stabiliti dalla contrattazione di secondo livello, riferiti ai giorni di presenza, possano penalizzare le assenze di maternità

138 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Concetto di produttività (rendimento/competitività) Misurazione della quantità di prodotti/servizi in un dato periodo temporale in relazione ai mezzi impiegati (non necessariamente collegato all aumento del fatturato). Si differenzia dall aumento di produzione che interessa solo la produzione di più beni/servizi. Valore aggiunto: per lavoratore/reparto/macchina/ora di lavoro Rapporto: Produzione costi (risorse necessarie mezzi) Organizzazione Tecnologia Benessere dei lavoratori Ecc. 275 Parziale detassazione premi di risultato 2016 N.B. I premi di produttività possono prevedere anche l erogazione di benefit (somme e valori). Questi ultimi, se rientranti tra quelli esenti di cui all art. 51, c. 2 (non solo le lettere f, f bis e f ter; per esempio il lavoratore può chiedere al proprio datore di lavoro di versare il premio di risultato o gli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale ai sensi della lettera a) dell articolo 51 del TUIR, eventualmente in aggiunta ai contributi giàversatidaldatoredilavoroodallostessodipendente)e ultimo periodo del c. 3, del TUIR, continuano ad essere esenti, nel rispetto dei limiti indicati dai commi citati (non è quindi dovuta sia l IRPEF sia l imposta sostitutiva in commento), anche nell eventualità in cui siano fruiti per scelta del lavoratore. Trattasi di un aggancio alle nuove disposizione legate alla miglior gestione del c.d. Welfare Aziendale. (segue)

139 Parziale detassazione premi di risultato 2016 L art. 6 del D.M , in attuazione di quanto sopra indicato, ha precisato che: l erogazione di beni, prestazioni, opere e servizi di cui all art. 51, comma 3 bis, del TUIR, può avvenire anche attraverso il rilascio di documenti di legittimazione nominativi, in formato cartaceo o elettronico, riportanti il valore nominale (voucher). Detti tioli anche se connotati da un valore nominale, non configurano denaro (Circ. A.E. 28/2016). (segue) 277 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Detti documenti non possono essere utilizzati da persona diversa dal titolare, non possono essere monetizzati o ceduti a terzi e devono dare diritto a un solo bene, prestazione, opera o servizio per l intero valore nominale senza integrazioni a carico del titolare. La disposizione individua il documento di legittimazione come un titolo rappresentativo di una specifica utilità; la previsione secondo cui il documento deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio per l intero valore nominale prefigura una esatta corrispondenza tra il valore indicato nel documento di legittimazione ed il valore della prestazione offerta che, ai sensi della prima parte del comma 3 dell articolo 51 del TUIR, deve essere determinato in base al valore normale, come definito dall articolo 9 del TUIR. Si ricorda che con risoluzione n. 26/E del 2010 è stato chiarito che il valore normale può essere costituito anche dal prezzo scontato, praticato dal fornitore sulla base di apposite convenzioni stipulate dal datore. (segue)

140 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Pertanto, i voucher: 1) non possono essere emessi a parziale copertura del costo della prestazione, opera o servizio e quindi non sono integrabili; 2) non possono rappresentare più prestazioni opere o servizi di cui all articolo 51, comma 2, del TUIR (voucher monouso). I voucher hanno lo scopo di identificare il soggetto che ha diritto alla prestazione sottostante e richiedono pertanto la previa intestazione del titolo all effettivo fruitore della prestazione, opera o servizio anche nei casi di utilizzo da parte dei familiari del dipendente. L oggetto della prestazione alla quale il titolo può dare diritto, deve consistere in un bene o un servizio e, pertanto, il voucher non può essere rappresentativo di somme di denaro. (segue) 279 Parziale detassazione premi di risultato 2016 L uso del voucher agevola l utilizzo di strutture di soggetti terzi per erogare ai dipendenti le prestazioni e i servizi rappresentati, alle quali il datore di lavoro può fare ricorso a condizione che il dipendente non intervenga nel rapporto economico con la struttura che eroga la prestazione, potendo altrimenti configurarsi un aggiramento del divieto di erogare la prestazione in denaro ove non previsto. Anche nel caso dei voucher il dipendente assume la veste di mero destinatario della prestazione, estraneo al contratto in virtù del quale acquista il relativo diritto. (segue)

141 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La prestazione rappresentata dal voucher, fruibile presso una delle strutture convenzionate, deve essere individuata nel suo oggetto e nel suo valore nominale e può consistere anche in somministrazioni continuative o ripetute nel tempo, indicate nel loro valore complessivo, quali, ad esempio, abbonamenti annuali a teatri, alla palestra, cicli di terapie mediche, pacchetto di lezioni di nuoto. Non rilevano ai fini in esame, eventuali corrispettivi pagati dal dipendente alla struttura che eroga il benefit, a seguito di un rapporto contrattuale stipulato autonomamente dal dipendente. Ad esempio se la prestazione ricreativa erogata dal datore di lavoro mediante voucher consiste in dieci ingressi in palestra, il pagamento dell undicesimo ingresso contrattato direttamente dal dipendente non costituisce integrazione del voucher. (segue) 281 Parziale detassazione premi di risultato 2016 L art. 6 del D.M , in attuazione di quanto sopra indicato, ha precisato che: Si può derogare da quanto indicato al precedente punto qualora il valore complessivo dei beni rimane entro il limite di esenzione di cui all ultimo periodo del comma 3 del citato art. 51 (vale a dire entro il limite di 258,23). Detta deroga costituisce una eccezione al divieto di cumulo, potendo un unico voucher rappresentare più beni e servizi, di importo complessivo non superiore a 258, 23 euro. La pluralità di beni e servizi erogabili attraverso l utilizzo di un unico voucher si riflette sulle modalità di individuazione dei beni e servizi rappresentati dal titolo di legittimazione. Mentre il voucher monouso deve dare diritto ad un solo bene, prestazione, opera o servizio, predeterminato ab origine e definito nel valore, il voucher cumulativo può rappresentare una pluralità di beni, determinabili anche attraverso il rinvio ad esempio ad una elencazione contenuta su una piattaforma elettronica, che il dipendente può combinare a sua scelta nel carrello della spesa, per un valore non eccedente 258,23 euro. Qualora il valore dei fringe benefit, complessivamente erogati nel periodo d imposta sia sotto forma di voucher che nelle modalità ordinarie superi il citato limite di 258,23 euro, l intero valore concorre a formare il reddito. (segue)

142 Parziale detassazione premi di risultato 2016 L art. 6 del D.M , in attuazione di quanto sopra indicato, ha precisato che: L affidamento e la gestione dei servizi sostitutivi di mensa continuano ad essere disciplinati dal DPR 207/2010. Pertanto, i voucher previsti dal decreto costituiscono uno strumento distinto dalle prestazioni sostitutive del servizio di mensa (c.d. buoni pasto o ticket), le quali non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente.fino all importo complessivo giornaliero di euro 5,29, aumentato a euro 7 nel caso in cui le stesse siano rese in forma elettronica. L importo eccedente concorre pertanto alla formazione del reddito di lavoro dipendente. (segue) 283 Parziale detassazione premi di risultato 2016 L A.E. (circ. 28/2016) ha precisato che, riguardo alle caratteristiche del c.d. buono pasto, anche nel contesto delle norme disciplinanti la conversione dei premi di risultato il buono pasto potrà continuare ad essere utilizzato durante la giornata lavorativa anche se domenicale o festiva, esclusivamente dai prestatori di lavoro subordinato, a tempo pieno o parziale, anche qualora l orario di lavoro non prevede una pausa per il pasto (articolo 285, comma 4, lettera c), del d.p.r. n. 207 del 2010). Dai predetti richiami si possono trarre le seguenti conclusioni: Il buono pasto, al pari del voucher, non è cedibile, commercializzabile, cumulabile o convertibile in denaro ed è utilizzabile esclusivamente per l intero valore facciale ; per i buoni pasto,adifferenzadiquantoprevistoperivoucher,nonèpreclusa la possibilità di integrazione monetaria da parte del dipendente. L emissione del buono pasto, a differenza di quella del voucher, è riservata esclusivamente dalle società aventi i requisiti di cui al comma 1 dell articolo 285 del D.P.R. n. 207 del 201 (società di capitali con capitale sociale versato non inferiore a euro)

143 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Servizi e prestazioni in sostituzione del premio di risultato/riparto degli utili La circ. 28/2016, precisa che la fungibilità tra la componente monetaria e i beni e servizi deve essere contemplata dai contratti aziendali o territoriali; l applicazione del regime di favore in esame, pertanto, è sottratto alla libera disposizione delle parti essendo subordinato alla condizione che sia la contrattazione collettiva di secondo livello ad accordare al dipendente la facoltà di scegliere se ricevere i premi in denaro oinbenieservizi. In considerazione della circostanza che né la legge né il DM dettano ulteriori regole, si deve ritenere, precisa l A.E., che l eventuale disciplina di dettaglio, riguardante ad esempio le modalità di esercizio di tale scelta o la possibilità di revoca, resta demandata alla autonomia delle parti o al contratto stesso. 285 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Servizi e prestazioni in sostituzione del premio di risultato/riparto degli utili La portata della norma in esame, limitata ai soli premi di risultato e agli utili assoggettabili ad imposta sostitutiva, richiamati al comma 182, risulta, inoltre, confermata dal fatto che non sono presenti né nella relazione tecnica alla legge di Stabilità né nel DM elementi che possano far emergere una diversa volontà del legislatore. Pertanto, la disposizione secondo cui i beni e servizi restano detassati anche se fruiti in sostituzione di somme resta limitata all ipotesi in cui ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: le somme costituiscano premi o utili riconducibili al regime agevolato; la contrattazione di secondo livello attribuisca al dipendente la facoltà di convertire i premi o gli utili in benefit

144 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Servizi e prestazioni in sostituzione del premio di risultato/riparto degli utili Il benefit erogato in sostituzione del premio di risultato dovrà essere valorizzato ai sensi dell articolo 9 del TUIR (valore normale) e potrà consistere anche in una somma di denaro, ove ciò sia previsto dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 51 del TUIR (es. rimborso spese scolastiche), o essere erogato mediante voucher. La parte di premio non sostituita dal benefit sarà assoggettata all imposta sostitutiva o alla tassazione ordinaria, a scelta del prestatore di lavoro. 287 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Servizi e prestazioni in sostituzione del premio di risultato/riparto degli utili La norma (art. 1, c. 184, L. 208/2015) non trova applicazione (in quanto disciplina le fattispecie in cui sia contemplata la possibilità di conversione di premi o utili in benefit di cui ai commi 2 e 3, ultimo periodo, dell articolo 51 del TUIR) nei seguenti casi: 1. Conversione tra remunerazione monetaria e benefit prevista al di fuori delle condizioni stabilite per l applicazione dell imposta sostitutiva. Ad esempio nel caso in cui i beni e servizi siano erogati a dipendenti con un reddito superiore, nell anno precedente a quello di erogazione, ad euro in sostituzione dei premi di risultato o utili, o siano erogati a dipendenti con reddito inferiore, nell anno precedente quello di erogazione, ad euro in sostituzione di premi non correlati ad incrementi di produttività, qualità ed efficienza. In tali casi i beni e servizi concorrono alla determinazione del reddito di lavoro dipendente, secondo le disposizioni di cui all articolo 51, comma 1, del TUIR. (segue)

145 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Servizi e prestazioni in sostituzione del premio di risultato/riparto degli utili 2. I benefit sono erogati senza possibilità di conversione monetaria. L obbligazione del datore di lavoro ha, quindi, ad oggetto,). In tal casosindalsuonascere,laerogazionedibenieserviziepuò essere adempiuta solo con tale modalità (quindi senza opzione con premi in denaro, i beni e servizi attribuiti ai lavoratori, anche a titolo premiale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente se rientrano nelle fattispecie esentative dei commi 2 e 3 dell articolo 51 del TUIR (costruzione di un piano di welfare al di fuori della fattispecie del premio di produttività). Ciò sempreché l erogazione in natura non si traduca in un aggiramento degli ordinari criteri di determinazione del reddito di lavoro dipendente in violazione dei principi di capacità contributiva e di progressività dell imposizione. 289 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Principi di capacità contributiva e di progressività dell imposizione Art. 10 bis L. 212/2000 (abuso del diritto) 1. Configurano abuso del diritto una o piu' operazioni prive di sostanza economica che, pur nel rispetto formale delle norme fiscali, realizzano essenzialmente vantaggi fiscali indebiti. Tali operazioni non sono opponibili all'amministrazione finanziaria, che ne disconosce i vantaggi determinando i tributi sulla base delle norme e dei principi elusi e tenuto conto di quanto versato dal contribuente per effetto di dette operazioni. 2. Ai fini del comma 1 si considerano: a) operazioni prive di sostanza economica i fatti, gli atti e i contratti, anche tra loro collegati, inidonei a produrre effetti significativi diversi dai vantaggi fiscali. Sono indici di mancanza di sostanza economica, in particolare, la non coerenza della qualificazione delle singole operazioni con il fondamento giuridico del loro insieme e la non conformità dell'utilizzo degli strumenti giuridici a normali logiche di mercato; b) vantaggi fiscali indebiti i benefici, anche non immediati, realizzati in contrasto con le finalità delle norme fiscali o con i principi dell'ordinamento tributario. 3. Non si considerano abusive, in ogni caso, le operazioni giustificate da valide ragioni extrafiscali, non marginali, anche di ordine organizzativo o gestionale, che rispondono a finalità di miglioramento strutturale o funzionale dell'impresa ovvero dell'attività professionale del contribuente

146 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Ovviamente, per effetto dell armonizzazione delle basi imponibili, continuando detti benefit ad essere esenti da IRPEF si potrà continuare a considerarli esenti anche da contribuzione obbligatoria, fatta eccezione per l eventuale contributo di solidarietà del 10 %, ove dovuto. L utilizzo dei citati benefit (in sostituzione si somme in denaro), come remunerazione a titolo di premio di produttività, determina, quindi, anche un vantaggio per il datore di lavoro in termini di costo del lavoro (visto l azzeramento del fondo per la parziale decontribuzione) 291 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: somme interessate dalla parziale detassazione e i criteri di misurazione: L art. 2 del D.M ha precisato (attuando la legge di stabilità) che i contratti collettivi aziendali o territoriali (di cui all art. 51 del D. Lgs. 81/2015) devono prevedere criteri di misurazione e verifica degli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, che possono consistere: Nell aumento della produzione; in risparmi di fattori produttivi; Nel miglioramento della qualità dei prodotti e dei processi; anche attraverso la riorganizzazione dell orario di lavoro non straordinario o il ricorso al lavoro agile quale mobilità flessibile di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, rispetto a un periodo congruo definito dall accordo, il cui raggiungimento sia verificabile in modo obiettivo attraverso il riscontro di indicatori numerici o di altro genere appositamente individuati

147 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Criteri di misurazione Un aiuto alle aziende per l individuazione dei parametri di misurazione della produttività, redditività, qualità, efficienza e innovazione, può arrivare (in attesa di avere le istruzioni operative da parte dell Agenzia delle entrate) dal modulo da utilizzare per il deposito dei contratti collettivi, allegato al D.M , nel quale vengono individuati una serie di indicatori utilizzati nei citati contratti per il raggiungimento degli obiettivi programmati (vedere slide successiva) 293 Parziale detassazione premi di risultato

148 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Partecipazione agli utili: L art. 3 del D.M ha precisato che le somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell impresa (che possono essere oggetto di detassazione) si intendono gli utili distribuiti ai sensi dell art del c.c.. Ai predetti utili si applica l art. 95, c. 6, del DPR 917/1986. Non si tratta dell attribuzione di quote di partecipazione al capitale sociale bensì della modalità di erogazione della retribuzione, prevista dal libro V del codice civile nell ambito della disciplina del rapporto di lavoro nell impresa, secondo la quale il prestatore di lavoro può essere retribuito in tutto o in parte anche con partecipazione agli utili. 295 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Articolo 2102 (Partecipazione agli utili) Se [le norme corporative o] la convenzione non dispongono diversamente,lapartecipazioneagliutilispettantealprestatoredi lavoro è determinata in base agli utili netti dell'impresa, e, per le imprese soggette alla pubblicazione del bilancio, in base agli utili netti risultati dal bilancio regolarmente approvato e pubblicato. Articolo 95, DPR 917/1986 (Spese per prestazioni di lavoro) 1. Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito comprendono anche quelle sostenute in denaro o in natura a titolo di liberalità a favore dei lavoratori, salvo il disposto dell articolo 100, comma 1 (Le spese relative ad opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o categorie di dipendenti. per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, sono deducibili per un ammontare complessivo non superiore al 5 per mille dell'ammontare delle spese per prestazioni di lavoro dipendente risultante dalla dichiarazione dei redditi)

149 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Partecipazione agli utili: L A.E. evidenzia che in base alla formulazione della norma e dello stesso DM , la partecipazione agli utili dell impresa costituisce una fattispecie distinta dalla corresponsione dei premi di produttività ed è quindi ammessa all agevolazione a prescindere dagli incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione. Tali elementi devono, invece, ricorrere in caso di corresponsione dei premi di risultato, agevolabili anche per le imprese in perdita. Anche l erogazione di somme sotto forma di partecipazione agli utili d impresa deve risultare dalla compilazione dell apposita Sezione contenuta nel modello di dichiarazione (per il deposito) allegato al Decreto. 297 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Ristorni La circolare A.E., come in passato, ritiene di ammettere al beneficio anche i ristorni ai soci di cooperativa (art. 1, L. 142/2001), nella misura in cui siano conformi alla L. 208/2015 e al D.M (vedere anche circ, Min. Lav. 14/2014). In tale ipotesi, la cooperativa è tenuta a depositare, in luogo del contratto, il verbale con il quale l assemblea dei soci ha deliberato la distribuzione dei ristorni, secondo le modalità di cui all articolo 5 del Decreto. Anche la distribuzione dei ristorni deve risultare dal modello di dichiarazione allegato al Decreto (utile al deposito), attraverso la compilazione della sezione relativa alla partecipazione agli utili dell impresa che, in questo caso, potrà essere utilizzata anche per i ristorni ai soci lavoratori di cooperative

150 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Limiti alla parziale detassazione: In ogni caso, dette somme (premi di risultato e utili ripartiti), sono interessate dall agevolazione fiscale (applicazione dell imposta sostitutiva dell IRPEF e delle addizionali, del 10%) entro il limite di importo complessivo di lordi. Il limite è incrementato a lordi per le aziende che coinvolgono pariteticamente i lavoratori nell'organizzazione del lavoro N.B. Nell ipotesi di erogazione sia di premi che di utili il limite va applicato alla somma delle due componenti e non è superabile neanche in presenza di più rapporti di lavoro L art. 4 del D.M ha precisato che l incremento del limite detassabile è riconosciuto qualora i contratti collettivi prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso un piano che stabilisca, a titolo esemplificativo, la costituzione di gruppi di lavoro nei quali operano responsabili aziendali e lavoratori finalizzati al miglioramento o all innovazione di aree produttive o sistemi di produzione e che prevedano strutture permanenti di consultazione e monitoraggio degli obiettivi da perseguire e delle risorse necessarie nonché la predisposizione di rapporti periodici che illustrino le attività e i risultati raggiunti. Non costituiscono strumenti e modalità utili ai fini di cui sopra i gruppi di lavoro di semplice consultazione, addestramento o formazione. (segue) 299 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Coinvolgimento dei lavoratori (L Agenzia delle entrate e il Min. Lav., hanno precisato che, al fine di beneficiare dell incremento dell importo su cui applicare l imposta sostitutiva, è quindi necessario che i lavoratori intervengano, operino ed esprimano opinioni che, in quello specifico contesto, siano considerate di pari livello, importanza e dignità di quelle espresse dai responsabili aziendali che vi partecipano con lo scopo di favorire un impegno dal basso che consenta di migliorare le prestazioni produttive e la qualità del prodotto e del lavoro. In presenza di tali forme di coinvolgimento paritetico dei lavoratori l agevolazione può essere riconosciuta nel maggior limite di premio o di utile di euro a tutti i lavoratori dell azienda. (segue)

151 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Limiti alla parziale detassazione Il calcolo: Il sostituto d imposta (conferma contenuta nella circ. 28/2016) calcola le ritenute fiscali da operare dopo avere sottratto dalla retribuzione da assoggettare ad imposta sostitutiva le trattenute previdenziali obbligatorie. La ritenuta del 10 per cento deve essere applicata sulla parte di retribuzione che residua dopo aver operato le trattenute previdenziali. Pertanto, per calcolare il limite massimo di 2.000/2.500 euro sul quale applicare l imposta sostitutiva, il sostitutodeveconsideraregliimportierogatialdipendenteallordo dell imposta sostitutiva, ma al netto delle trattenute previdenziali obbligatorie. 301 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Contratti collettivi utili all applicazione della detassazione: Lesommedi cui alla slide precedente, per rientrare nell agevolazione devono essere erogate in esecuzione dei contratti aziendali o territoriali stipulati di cui all art. 51 del D. lgs. 81/2015. Art. 51, D. lgs. 81/2015 Salvo diversa previsione, ai fini del presente decreto, per contratti collettivi si intendono i contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e i contratti collettivi aziendali stipulati dalle loro rappresentanze sindacali aziendali ovvero dalla rappresentanza sindacale unitaria. L espressa menzione dei contratti aziendali o territoriali esclude dall agevolazione gli elementi retributivi premiali erogati in attuazione di accordi o contratti collettivi nazionali di lavoro ovvero di accordi individuali tra datore di lavoro e prestatore di lavoro

152 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Contratti collettivi utili all applicazione della detassazione Icitati contratti collettivi (territoriali e/o aziendali) devono regolamentare espressamente: I criteri di misurazione degli indici incrementali; gli strumenti e le modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell organizzazione del lavoro ai fini dell incremento da a euro dell importo massimo agevolabile; la possibilità di erogare i benefit (abbinamento al welfare) in sostituzione del premio agevolato, su richiesta del dipendente, sottraendo in tal modo alla contrattazione individuale una scelta che per il dipendente determinerebbe ripercussioni anche sul piano previdenziale. 303 Parziale detassazione premi di risultato 2016 N.B. Va altresì ricordato che l art.14 del D. lgs. 151/2015 (decreto semplificazioni) ha stabilito quanto segue: I benefici contributivi o fiscali e le altre agevolazioni connesse con la stipula di contratti collettivi aziendali o territoriali sono riconosciuti a condizione che tali contratti siano depositati in via telematica presso la Direzione territoriale del lavoro competente, che li mette a disposizione, con le medesime modalità, delle altre amministrazioni ed enti pubblici interessati

153 Parziale detassazione premi di risultato 2016 La nuova parziale detassazione è così strutturata: Deposito e monitoraggio dei contratti collettivi: L art.5del D.M ha precisato che, ai fini dell applicazione dell art. 14 del D. Lgs. 151/2015 (v. slide precedente), il deposito (con modalità telematiche) presso la DTL (in attesa dell Ispettorato Nazionale del lavoro) competente deve essere effettuato entro 30 giorni dalla sottoscrizione dei contratti collettivi aziendali o territoriali, unitamente alla dichiarazione di conformità del contratto alle disposizioni in commento da redigersi in conformità al modello allegato al citato decreto (v. slide successiva). Entro il (v. cliclavoro) per chi alla data di pubblicazione ( ) del decreto non avesse ancora depositato l accordo. 305 Parziale detassazione premi di risultato 2016 Deposito contratti: Il Ministero del lavoro ( ) ha precisato (confermato anche dalla circ. A.E. 28/2016 e dalla nota 4274 del ) che il deposito dei contratti aziendali e territoriali di secondo livello deve avvenire esclusivamente in modalità telematica, utilizzando la procedura messa a disposizione nella sezione Servizi del sito internet istituzionale dello stesso Ministero del lavoro all indirizzo: (che rinvia al sito Per avviare la procedura telematica è necessario compilare l apposito modello (nella sezione presente in cliclavoro) indicando i dati del datore di lavoro,ilnumerodeilavoratoricoinvoltiegliindicatorideiparametri prefissati. Andrà, infine, allegato il contratto nel formato pdf. Soltanto in questo modo, il modello perverrà automaticamente alla DTL competente e il datore di lavoro potrà dichiarare la conformità del contratto ai principi fissati nell'articolo 1, commi della Legge 208/2015 e alle disposizioni del decreto interministeriale 25 marzo A partire dall'8 giugno 2016 non è più necessario associare l utenza dell azienda a quella del Legale rappresentate o Amministratore delegato

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