Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI

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1 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre PARTE PRIMA LEGGI E REGOLAMENTI REGIONALI (Codice interno: ) LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2014, n. 42 Introduzione del sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive ai sensi della lettera m) del comma 1 dell'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 7 dicembre Il Consiglio regionale ha approvato Il Presidente della Giunta regionale p r o m u l g a la seguente legge regionale: CAPO I Finalità e obiettivi Art. 1 Finalità 1. La presente legge, al fine della ulteriore riduzione dei costi delle istituzioni regionali, del contenimento della spesa pubblica e della tutela delle finanze regionali, detta disposizioni in materia di sistema previdenziale di tipo contributivo per i consiglieri regionali eletti nelle legislature decima e successive. CAPO II Sistema previdenziale di tipo contributivo Art. 2 Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali 1. A decorrere dalla decima legislatura regionale ai consiglieri regionali eletti nella stessa legislatura o nelle legislature successive, cessati dal mandato, spetta una pensione, corrisposta in 12 mensilità, basata su un sistema di calcolo contributivo, con la medesima disciplina prevista per i componenti della Camera dei deputati. 2. L'Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, con propri atti, disciplina le modalità per l'applicazione del sistema contributivo e per la determinazione della pensione, sulla base dei criteri e dei parametri stabiliti dalla presente legge. Art. 3 Sistema contributivo 1. I consiglieri regionali sono assoggettati d'ufficio alla contribuzione previdenziale che si effettua mediante trattenute mensili sull'indennità di carica di cui all'articolo 1 della legge regionale 30 gennaio 1997, n. 5 "Trattamento indennitario dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, con esclusione di qualsiasi ulteriore indennità di funzione o

2 2 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre 2014 accessoria. 2. Per i contributi versati a decorrere dalla decima legislatura regionale non è ammissibile la restituzione. 3. La quota di contributo a carico del consigliere regionale e la quota a carico del Consiglio regionale sono stabilite nella tabella A, allegata come parte integrante alla presente legge, e sono aggiornate dall'ufficio di presidenza, tenuto conto delle medesime quote applicate per i componenti della Camera dei deputati. 4. Il trattamento previdenziale di cui all'articolo 2 è determinato con il sistema contributivo, moltiplicando il montante contributivo individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui alla tabella B, allegata quale parte integrante alla presente legge, relativa all'età del consigliere regionale al momento del conseguimento del diritto a pensione. l coefficienti di trasformazione di cui alla tabella B sono aggiornati dall'ufficio di presidenza, tenuto conto dei medesimi aggiornamenti applicati per i componenti della Camera dei deputati. 5. Le frazioni di anno sono valutate con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'età immediatamente superiore e il coefficiente dell'età inferiore a quella del consigliere ed il numero di mesi. 6. Il montante contributivo individuale è determinato applicando alla base imponibile contributiva l'aliquota di cui al comma 3. La contribuzione così ottenuta si rivaluta su base composta al 31 dicembre di ciascun anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso annuo di capitalizzazione stabilito dall'ufficio di presidenza, tenuto conto del medesimo tasso applicato per i componenti della Camera dei deputati. 7. L'importo della pensione, determinato ai sensi dei commi da 3 a 6 del presente articolo, e degli assegni vitalizi e di reversibilità di cui alla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 "Disciplina dell'assistenza sanitaria, dell'assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei Consiglieri regionali" e successive modificazioni e integrazioni, è rivalutato annualmente, a partire dall'anno 2016, con decorrenza dal 1 gennaio di ciascun anno, sulla base dell'indice ISTAT di variazione dei prezzi al consumo. La rivalutazione relativa all'anno immediatamente successivo a quello della prima decorrenza della pensione è effettuata in dodicesimi, sulla base dei mesi di effettiva percezione. L'Ufficio di presidenza procede, entro il mese di febbraio di ciascun anno, all'accertamento del tasso di rivalutazione sulla base dell'indice ISTAT relativo all'anno precedente. Art. 4 Diritto alla pensione 1. I consiglieri regionali cessati dal mandato conseguono il diritto a pensione al compimento dei 65 anni di età e a seguito dell'esercizio del mandato consiliare per almeno 5 anni effettivi nel Consiglio regionale del Veneto. 2. Per ogni anno di mandato consiliare oltre il quinto anno, l'età richiesta per il conseguimento del diritto a pensione è diminuita di un anno, con il limite all'età di 60 anni. Hanno diritto inoltre a conseguire la pensione i consiglieri che rientrano nelle condizioni previste ai commi 2 e 3 dell'articolo 9 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. 3. Ai fini della maturazione del diritto, la frazione di anno si computa come anno intero purché corrisponda ad almeno sei mesi ed un giorno; non ha effetti se la durata è di sei mesi o inferiore. Ai soli fini della maturazione del diritto minimo, per il periodo computato come mandato deve essere corrisposto il contributo obbligatorio mensile di cui all'articolo 3, comma Gli effetti economici della pensione decorrono dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale il consigliere regionale cessato dal mandato ha compiuto l'età richiesta per conseguire il diritto. 5. Nel caso in cui il consigliere regionale, al momento della cessazione del mandato, sia già in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, gli effetti economici decorrono dal primo giorno del mese successivo. 6. Nel caso di cessazione del mandato per fine di legislatura, i consiglieri che abbiano già maturato il diritto percepiscono la pensione con decorrenza dal giorno successivo alla fine della legislatura stessa. Art. 5 Sistema pro rata

3 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre Per i consiglieri eletti nelle legislature regionali precedenti alla decima e che siano successivamente rieletti, l'importo del trattamento previdenziale è determinato dalla somma della quota di assegno vitalizio definitivamente maturato alla data della fine della nona legislatura regionale, secondo la normativa vigente, e della quota calcolata con il sistema contributivo riferita agli ulteriori anni di mandato consiliare esercitato. Art. 6 Reversibilità 1. Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina della reversibilità stabilita per gli assegni vitalizi dalla legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni. Art. 7 Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale 1. Al trattamento previdenziale di cui alla presente legge si applica la disciplina di esclusione di cui all'articolo 7, commi 2, 3 e 4 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 e la disciplina di sospensione di cui all'articolo 15 della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni. Art. 8 Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale 1. Le disposizioni della presente legge si applicano anche ai componenti della Giunta regionale, ivi inclusi quelli che non rivestono la carica di consiglieri regionali. CAPO III Disposizioni finali Art. 9 Trasparenza 1. I nominativi dei soggetti che percepiscono la pensione, l'assegno vitalizio, la reversibilità, e la misura delle somme a tal fine erogate, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consiglio regionale secondo le modalità stabilite dall'ufficio di presidenza. Art. 10 Norma finale 1. L'accertamento e la certificazione dello stato di inabilità permanente ai fini di cui alla presente legge e della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 e successive modificazioni e integrazioni sono effettuati dalla azienda unità locale socio sanitaria territorialmente competente mediante i relativi organi medici. 1. Sono o restano abrogati: a) l'articolo 1 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4; Art. 11 Norma di abrogazione

4 4 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre 2014 b) il comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4; c) il comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47; 2. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 14 il riferimento all'articolo 9 è soppresso. 1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte: Art. 12 Norma finanziaria a) a decorrere dall'esercizio finanziario 2016 e relativamente alle previsioni di cui al comma 7 dell'articolo 3, con le maggiori entrate derivanti al bilancio del Consiglio regionale dalla quota di contributo a carico dei consiglieri regionali di cui all'allegato A), parte integrante della presente legge; b) con riferimento al trattamento previdenziale di tipo contributivo previsto per i consiglieri regionali eletti a decorrere dalla decima legislatura regionale, con gli stanziamenti iscritti nel bilancio regionale per il funzionamento del Consiglio regionale per gli esercizi finanziari afferenti all'undicesima e successive legislature regionali. Art. 13 Entrata in vigore 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta. Venezia, 23 dicembre 2014 Luca Zaia INDICE CAPO I - Finalità e obiettivi Art. 1 - Finalità CAPO II - Sistema previdenziale di tipo contributivo Art. 2 - Trattamento previdenziale dei consiglieri regionali Art. 3 - Sistema contributivo Art. 4 - Diritto alla pensione Art. 5 - Sistema pro rata Art. 6 - Reversibilità Art. 7 - Sospensione ed esclusione dell'erogazione del trattamento previdenziale

5 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre Art. 8 - Applicazione del trattamento previdenziale ai componenti della Giunta regionale CAPO III - Disposizioni finali Art. 9 - Trasparenza Art Norma finale Art Norma di abrogazione Art. 12- Norma finanziaria Art Entrata in vigore

6 6 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre 2014 CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO IX LEGISLATURA ALLEGATO ALLA LEGGE REGIONALE RELATIVA A: INTRODUZIONE DEL SISTEMA PREVIDENZIALE DI TIPO CONTRIBUTIVO PER I CONSIGLIERI REGIONALI ELETTI NELLE LEGISLATURE DECIMA E SUCCESSIVE AI SENSI DELLA LETTERA M) DEL COMMA 1 DELL ARTICOLO 2 DEL DECRETO LEGGE 10 OTTOBRE 2012, N. 174, CONVERTITO CON LEGGE N. 213 DEL 7 DICEMBRE 2012 ALLEGATI TABELLE A - B

7 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre TABELLA A DI CUI ALL ARTICOLO 3, COMMA 3 QUOTE DI CONTRIBUTO A CARICO DEL CONSIGLIERE REGIONALE E DEL CONSIGLIO REGIONALE La quota di contributo a carico del consigliere regionale è pari al venticinque per cento della base imponibile come definita all articolo 3, comma 1, della presente legge. La quota a carico del Consiglio regionale è pari a 1,4 volte la quota a carico del consigliere regionale. TABELLA B DI CUI ALL ARTICOLO 3, COMMA 4 COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE Divisore Età Valore 20, ,798% 20, ,940% 19, ,093% 19, ,257% 18, ,432% 17, ,620% Per ogni anno di età dopo il sessantacinquesimo si applica un incremento di valore pari allo 0,2 per cento. 1

8 8 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre 2014 Dati informativi concernenti la legge regionale 23 dicembre 2014, n. 42 Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni. Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati: 1 - Procedimento di formazione 2 - Relazione al Consiglio regionale 3 - Note agli articoli 4 - Struttura di riferimento 1. Procedimento di formazione - La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 4 dicembre 2014, dove ha acquisito il n. 481 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ruffato, Grazia, Cortelazzo, Caner, Bottacin, Peraro, Pipitone, Toscani, Teso, Bonfante, Valdegamberi, Tiozzo, Bortoluzzi, Conta, Pettenò e Bortolussi; - Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare; - La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 11 dicembre 2014; - Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente del Consiglio regionale, consigliere Clodovaldo Ruffato, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 16 dicembre 2014, n Relazione al Consiglio regionale Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente del Consiglio regionale, consigliere Clodovaldo RUF- FATO, nel testo che segue: Signor Presidente, colleghi consiglieri, LE RECENTI MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DI FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI REGIONALI Con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 (Abolizione dell istituto dell assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali) il Consiglio regionale aveva provveduto, tra l altro, ad abolire gli istituti dell assegno vitalizio e dell assegno di reversibilità: Articolo 1 - Abolizione dell istituto dell assegno vitalizio e dell assegno di reversibilità. 1. A decorrere dalla decima legislatura, nell ambito della disciplina di cui al titolo terzo della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9 Disciplina dell assistenza sanitaria, dell assicurazione infortuni e del trattamento indennitario differito in favore dei consiglieri regionali e successive modificazioni: a) è abolito l istituto dell assegno vitalizio; b) è abolito l istituto dell assegno di reversibilità; c) è abrogato l articolo 8, comma 1, lettera a), della legge regionale 10 marzo 1973, n. 9, e successive modificazioni. Successivamente, con la legge regionale 21 dicembre 2012, n. 47 (Disposizioni per la riduzione e il controllo delle spese per il funzionamento delle istituzioni regionali, in recepimento e attuazione del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174 Disposizioni urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone terremotate nel maggio 2012, convertito con modificazioni dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e istituzione e disciplina del collegio dei revisori dei conti della Regione del Veneto), il Consiglio regionale aveva, tra l altro, ribadito che con l abolizione dell istituto del vitalizio non trovavano più applicazioni le disposizioni contenute nella lettera m) dell articolo 2, comma 1, del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, relative all introduzione per il consiglieri regionali di un sistema previdenziale di tipo contributivo: Articolo 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio. 1. La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 Abolizione dell istituto dell assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali ha abolito l istituto dell assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera m). ULTERIORI E PIÙ ORGANICHE MISURE PER LA RIDUZIONE DEI COSTI DELLE ISTITUZIONI REGIONALI Il presente progetto di legge prevede reca ulteriori e più organiche misure per la riduzione dei costi dell assemblea legislativa regionale, al fine di contribuire al contenimento della spesa pubblica e di tutelare la finanza regionale (Capo I). SISTEMA CONTRIBUTIVO A PARTIRE DALLA DECIMA LEGISLATURA REGIONALE Il Capo II dispone l introduzione di un trattamento previdenziale basato su un sistema di calcolo contributivo per i consiglieri regionali eletti nella decima legislatura e nelle successive.

9 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre La nuova disciplina è proposta in analogia a quella prevista per i componenti della Camera dei deputati a partire dal 2012, prevedendo una contribuzione obbligatoria e non restituibile in capo al consigliere e una contribuzione in capo al Consiglio regionale. In legge sono determinate le regole basilari del nuovo trattamento previdenziale, mentre tutti gli aggiornamenti necessari per adeguare il sistema alle dinamiche economiche sono demandati ad atti dell Ufficio di presidenza. Il progetto di legge è da questo punto di vista compatibile con la previsione di una gestione speciale per i consiglieri regionali istituita presso l INPS. Misura, questa, auspicabile per dare omogeneità al trattamento dei consiglieri regionali in tutto il territorio nazionale, ma dipendente in toto da una normativa statale essendo la materia previdenziale di competenza esclusiva dello Stato nazionale. TRASPARENZA Nel Capo III viene sancito in legge l obbligo di pubblicazione nominativa nel sito internet del Consiglio regionale di tutti i vitalizi diretti e in erogazione; misura peraltro già disposta nella scorsa estate con atto amministrativo dell Ufficio di presidenza. La Prima Commissione nella seduta n. 167 dell 11 dicembre 2014 ha approvato il provvedimento all unanimità con i voti favorevoli dei rappresentanti dei gruppi consiliari LV-LN-P, PDL-Fi verso il Veneto, Nuovo Centro Destra, PDV, Misto, Unione Nordest.. 3. Note agli articoli Nota all articolo 3 - Il testo dell art. 1 della legge regionale n. 5/1997 è il seguente: Art. 1 - Indennità dei consiglieri. 1. L indennità di carica lorda spettante ai componenti del Consiglio regionale è pari a euro 6.600, Spetta ai consiglieri regionali che svolgono le funzioni sottoelencate una indennità lorda di funzione così determinata: a) euro 2.700,00 per i presidenti del Consiglio regionale e della Giunta regionale; b) euro 2.400,00 per i vicepresidenti del Consiglio regionale, per il vicepresidente e gli altri membri della Giunta regionale, per i consiglieri segretari del Consiglio regionale, per i presidenti delle commissioni consiliari permanenti, dei gruppi consiliari e per il portavoce dell opposizione; c) euro 2.100,00 per i vicepresidenti dei gruppi consiliari, per i vicepresidenti e i consiglieri segretari delle commissioni consiliari permanenti e per i consiglieri revisori dei conti. 3. L indennità mensile lorda di cui al comma 2 è corrisposta ad ogni consigliere per una sola delle funzioni ricoperte e per l incarico con percentuale più alta. 4. Al consigliere regionale che nel corso del mandato sia proclamato membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale o europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data di proclamazione in altra assemblea sino alla eventuale opzione per la carica regionale. 5. Al membro di una delle due Camere o del Parlamento europeo che sia proclamato consigliere regionale e che fruisca del trattamento economico connesso alla carica di parlamentare nazionale od europeo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non spetta dalla data della proclamazione fino alla eventuale opzione per la carica regionale. 6. Ferma restando la disciplina delle incompatibilità previste dalla vigente normativa statale e regionale, nonché la normativa statale in materia di disciplina del cumulo per la elezione o nomina in organi appartenenti a diversi livelli di governo o di previsione di carattere onorifico delle relative cariche, è vietato il cumulo di indennità o emolumenti, comunque denominati, per la partecipazione a commissioni od organi collegiali derivante dalle cariche di Presidente della Regione, di Presidente del Consiglio regionale, di assessore o di consigliere regionale, ivi comprese le partecipazioni previste di diritto in ragione della carica ricoperta; nelle more della comunicazione della opzione per il trattamento indennitario di cui al presente articolo, il trattamento indennitario di cui al presente articolo non è corrisposto.. Note all articolo 7 - Il testo dell art. 7 della legge regionale n. 47/2012 è il seguente: Art. 7 - Attuazione delle disposizioni di cui all articolo 2, comma 1, lettere m) ed n), del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, in materia di assegno vitalizio. 1. La Regione del Veneto con la legge regionale 13 gennaio 2012, n. 4 Abolizione dell istituto dell assegno vitalizio, riduzione e semplificazione del trattamento indennitario dei consiglieri regionali ha abolito l istituto dell assegno vitalizio e, pertanto, in conformità a quanto previsto dalla lettera m) del comma 1 dell articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con legge n. 213 del 2012, non trovano applicazione le disposizioni contenute nella medesima lettera m). 2. È esclusa, ai sensi degli articoli 28 e 29 del Codice penale, l erogazione dell assegno vitalizio in favore di chi sia condannato in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione. 3. Il titolare dell assegno vitalizio è tenuto a certificare l insussistenza di condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione e, in caso di sopravvenute condanne in via definitiva per delitti contro la pubblica amministrazione, è tenuto a darne comunicazione entro cinque giorni, fatta salva la possibilità di procedere in via d ufficio. 4. L Ufficio di presidenza emana disposizioni attuative delle norme di cui al presente articolo..

10 10 Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto n. 122 del 23 dicembre Il testo dell art. 15 della legge regionale n. 9/1973 è il seguente: Art. 15 La corresponsione dell assegno vitalizio è sospesa se il titolare rientri a far parte del Consiglio Regionale del Veneto. Alla scadenza del mandato, l assegno verrà rideterminato secondo la maggiore misura frattanto maturata. L assegno vitalizio è altresí sospeso se il titolare viene eletto al Parlamento Nazionale, al Parlamento Europeo o ad altro Consiglio regionale; l assegno stesso è ripristinato con la cessazione dell esercizio dei relativi mandati. L assegno vitalizio è inoltre sospeso se il titolare viene eletto alla carica di Difensore civico o di titolare dell ufficio di protezione e pubblica tutela dei minori di cui rispettivamente alle leggi regionali 6 giugno 1988, n. 28 e 9 agosto 1988, n. 42; ovvero qualora assuma incarico di Segretario generale della programmazione, di Segretario generale del Consiglio regionale, di Segretario regionale, di Direttore di ente dipendente dalla Regione, di Direttore generale dell Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto, di Direttore generale di Unità locale socio-sanitaria o di Azienda ospedaliera. L assegno è ripristinato con la cessazione dall incarico. La corresponsione dell assegno vitalizio è sospesa anche su richiesta del titolare; l assegno stesso è ripristinato a richiesta dell avente titolo, senza diritto di rivalsa per il periodo di sospensione. L Ufficio di Presidenza definisce termini e modalità per la presentazione di richiesta di sospensione dell assegno vitalizio e di richiesta di ripristino della sua corresponsione.. 4. Struttura di riferimento Servizio affari generali del Consiglio regionale

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