DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE. Esame delle principali novità relative alle sanzioni amministrative e penali
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- Brigida Morelli
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1 DECRETI ATTUATIVI DELLA DELEGA FISCALE Esame delle principali novità relative alle sanzioni amministrative e penali Relatori Guido BERARDO, Commercialista Andrea MILANI, Avvocato penalista Coordina i lavori Salvatore REGALBUTO, Commercialista 17 novembre 2015
2 D.LGS. 158/2015
3 LA DECORRENZA ART. 32 D.LGS. 158/2015: LE NUOVE DISPOSIZIONI SI APPLICANO A DECORRERE DAL 1 GENNAIO 2017 L ART. 11, COMMA 11, DDL DI STABILITÀ 2016, INVECE, NE ANTICIPA LA DECORRENZA AL COMUNQUE ESCLUSA L EFFICACIA «A TEMPO» DAL 2016 AL 2017 ( A PARTIRE DAL 1 GENNAIO 2016 E FINO AL 31 DICEMBRE 2017 )
4 I PRINCIPI ISPIRATORI DELLA RIFORMA IL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ LE SANZIONI AMMINISTRATIVE TRIBUTARIE SONO GRADUATE IN RAGIONE DELLA GRAVITÀ DELLE VIOLAZIONI COMMESSE DAL CONTRIBUENTE: - PIU LIEVI PER COMPORTAMENTI NON FRAUDOLENTI - PIU PESANTI PER COMPORTAMENTI FRAUDOLENTI IL FAVOR REI ART. 3 D.LGS. 472/97: SI APPLICHERA IL FAVOR REI DALL ENTRATA IN VIGORE DELLE NORME
5 LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA ENTRO IL TERMINE DELLA DICHIARAZIONE SUCCESSIVA MA PRIMA DELL INIZIO DI UN ATTIVITÀ DI CONTROLLO E/O DI ACCERTAMENTO: RIDUZIONE DELLA SANZIONE AL 50%: DAL 60% AL 120% DELLE IMPOSTE DOVUTE (INVECE DELLE ORDINARIE SANZIONI DAL 120% AL 240%) SE NON SONO DOVUTE IMPOSTE: SANZIONE FISSA DA EURO150 AD EURO 500
6 LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI OMESSA DICHIARAZIONE E STATO MODIFICATO L ART. 7 DEL D.LGS. 472/97: SALVO QUANTO DIVERSAMENTE DISPOSTO DA SINGOLE LEGGI DI RIFERIMENTO, IN CASO DI PRESENTAZIONE DI UNA DICHIARAZIONE O DI UNA DENUNCIA ENTRO TRENTA GIORNI DALLA SCADENZA DEL RELATIVO TERMINE, LA SANZIONE È RIDOTTA DELLA METÀ. CRITERIO GENERALE APPLICABILE ANCHE ALLE VIOLAZIONI DICHIARATIVE, PER CUI: R.O. ENTRO IL = 1/10 DI EURO 125 (50% DI EURO 250) R.O. DAL AL = 1/10 DI EURO 250
7 LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE SANZIONE BASE: DAL 90% AL 180% (ATTUALMENTE DAL 100% AL 200%) IN CASO DI FALSO, OPERAZIONE INESISTENTE, FRODE: AUMENTO DEL 50% (PER CUI DAL 135% AL 270%) SE LA MAGGIORE IMPOSTA ACCERTATA È: - INFERIORE AL 3% IMPOSTA DICHIARATA (ENTRO LA SOGLIA MASSIMA DI EURO) - NEL CASO DI ERRORE NELLA COMPETENZA RIDUZIONE DELLA SANZIONE DI 1/3 (CIOE PARI AL 60% IN LUOGO DEL 90%) SE NON VI E ALCUN DANNO PER ERARIO: SANZIONE FISSA DI EURO 250
8 LE NUOVE SANZIONI AMMINISTRATIVE IN CASO DI INFEDELE DICHIARAZIONE E STATA SOPPRESSA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA MAGGIORATA NEL CASO DI ERRORI SIGNIFICATIVI RIGUARDANTI GLI STUDI DI SETTORE: CHI OMETTE DI PRESENTARE IL MODELLO STUDI ANCHE A SEGUITO DI SPECIFICO INVITO DELLE ENTRATE (ART. 8 CO. 1 ULTIMO PERIODO DEL DLGS. 471/97) SANZIONE FISSA IN MISURA MASSIMA (EURO 2.065) NEL CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO E DALL ELABORAZIONE DELLO STUDIO EMERGE UN MAGGIOR REDDITO ACCERTABILE SUPERIORE AL 10% RISPETTO AL DICHIARATO, LA SANZIONE VARIABILE È MAGGIORATA DEL 50% SE IL MODELLO STUDI È PRESENTATO CON DATI NON CORRETTI O È INDICATA UNA CAUSA DI ESCLUSIONE O DI INAPPLICABILITÀ NON SUSSISTENTE E DALL ELABORAZIONE DELLO STUDIO EMERGE UN MAGGIOR REDDITO ACCERTABILE SUPERIORE AL 10% RISPETTO AL DICHIARATO, LA SANZIONE PER INFEDELE DICHIARAZIONE È MAGGIORATA DEL 10% RESTA LA POSSIBILITA DELL ACCERTAMENTO INDUTTIVO PURO EX 39, COMMA 2, DPR 600/73 IN CASO DI OMESSA PRESENTAZIONE DEL MODELLO S.D.S.
9 ALTRE NOVITA IN SINTESI NON E STATA CONFERMATA LA SANZIONE AMMINISTRATIVA DAL 10% AL 50% DELLE SOMME NEL CASO DI OMESSA INDICAZIONE DEL BENEFICIARIO IN CASO DI ACCERTAMENTI BANCARI SANZIONI CU (PRECOMPILATA): E STATO FISSATO UN TETTO MASSIMO INDEBITE COMPENSAZIONI: CREDITO INESISTENTE SE MANCA IL PRESUPPOSTO COSTITUTIVO. LA INDEBITE COMPENSAZIONI INTERCETTABILI CON IL CONTROLLO AUTOMATIZZATO SONO SANZIONATE AL 30% (ART. 15). NO SANZIONE MASSIMA SE SUPERIORE AD EURO ; RESPONSABILITÀ DEI REVISORI: 30% DEL COMPENSO E COMUNQUE NON SUPERIORE ALL IMPOSTA EFFETTIVAMENTE ACCERTATA;
10 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 INTRODUCE LA RIDUZIONE GENERALIZZATA DELLA SANZIONE AMMINISTRATIVA DEL 30% PER IL RITARDATO OD OMESSO VERSAMENTO DEI TRIBUTI PER I VERSAMENTI EFFETTUATI CON UN RITARDO NON SUPERIORE AI 15 GIORNI DI 1/15 PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO (= 2% AL GIORNO)
11 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 IN PRATICA SE UN VERSAMENTO È EFFETTUATO IN RITARDO, MA AL MASSIMO ENTRO 15 GIORNI DALLA RELATIVA SCADENZA, LA SANZIONE ORDINARIA IRROGABILE È PARI AL 2% PER OGNI GIORNO DI RITARDO, FINO AD ARRIVARE, AL QUINDICESIMO GIORNO, ALLA SANZIONE DEL 30%. ESEMPIO: DEBITO EURO RITARDO DI 1 GIORNO: SANZIONE IRROGABILE PARI A 20 EURO RITARDO DI 10 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 200 EURO RITARDO DI 14 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 280 EURO RITARDO DI 15 GIORNI: SANZIONE IRROGABILE PARI A 300 EURO
12 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 CIRCOLARE N. 41/E DEL 2011: SI RICORDA INFINE CHE, COME CHIARITO DALLA CIRCOLARE N. 138/E DEL 5 LUGLIO 2000, LA DIMINUZIONE IN ESAME SPETTA INDIPENDENTEMENTE DAL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI RICHIESTE PER IL RAVVEDIMENTO. CIÒ SIGNIFICA CHE ANCHE NEI CASI IN CUI NON OPERA IL RAVVEDIMENTO OPEROSO L UFFICIO APPLICHERÀ LA SANZIONE DI CUI ALL ARTICOLO 13 DEL D.LGS. N. 471 DEL 1997 TENENDO CONTO, AL VERIFICARSI DEI PRESUPPOSTI, DELLA RIDUZIONE AD UN QUINDICESIMO PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO.
13 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 23, COMMA 31, DEL DL 98/11 IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS. 472/97: SE IL VERSAMENTO IN RITARDO È EFFETTUATO CON LE MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIOE PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI RIDOTTE), OLTRE AL CALCOLO DELLA SANZIONE NELLA MISURA DEL 2% GIORNALIERO, SI PUÒ FRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE NELLA MISURA DI 1/10 FINO A 30 GIORNI ESEMPIO: VERSAMENTO DI EURO RITARDO DI 1 GIORNO: SANZIONE DI 2 EURO RITARDO DI 10 GIORNI: SANZIONE DI 20 EURO RITARDO DI 14 GIORNI: SANZIONE DI 28 EURO RITARDO DI 15 GIORNI: SANZIONE DI 30 EURO
14 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 15, COMMA 1, DEL D.LGS. 158/15 NUOVO ART. 13 DLGS. 471/97 PER I VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO 90 GIORNI LA SANZIONE ORDINARIA VIENE RIDOTTA ALLA METÀ (15% IN LUOGO DEL 30%). RESTA, INOLTRE CONFERMATO CHE PER I VERSAMENTI EFFETTUATI ENTRO 15 GIORNI LA SANZIONE BASE È RIDOTTA A UN IMPORTO PARI A 1/15 PER CIASCUN GIORNO DI RITARDO ED E ESPERIBILE IL RAVVEDIMENTO OPEROSO
15 OMESSI/TARDIVI VERSAMENTI IL C.D. RAVVEDIMENTO BREVE ARTICOLO 15, COMMA 1, DEL D.LGS. 158/15 NUOVO ART. 13 DLGS. 471/97 IN CASO DI RAVVEDIMENTO OPEROSO EX ART. 13 D.LGS. 472/97: SE IL VERSAMENTO IN RITARDO È EFFETTUATO CON LE MODALITÀ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO (CIOE PAGAMENTO ANCHE DEGLI INTERESSI E DELLE SANZIONI RIDOTTE), OLTRE AL CALCOLO DELLA SANZIONE ORDINARIA NELLA MISURA RIDOTTA, SI PUÒ FRUIRE DELLA RIDUZIONE DELLA SANZIONE NELLA MISURA DI 1/10 FINO A 30 GIORNI O 1/9 FINO A 90 GIORNI ESEMPIO: RITARDO DA 1 A 14 GIORNI: SANZIONE = 0,1% AL DI (1/10 DEL 15% X 1/15) RITARDO DA 15 A 30 GIORNI: SANZIONE = 1,5% (1/10 DEL 15%) RITARDO DA 31 A 90 GIORNI: SANZIONE = 1,67% (1/9 DEL 15%) RITARDO OLTRE 90 GIORNI: SANZIONE = 3, 75% (1/8 DEL 30%)
16 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE D.LGS. 158/2015 IN VIGORE DAL
17 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 3 D.LGS. 74/2000 LA DICHIARAZIONE FRAUDOLENTA MEDIANTE ALTRI ARTIFICI COMPIMENTO DI OPERAZIONI SIMULATE OGGETTIVAMENTE O SOGGETTIVAMENTE OVVERO DI UTILIZZO DI DOCUMENTI FALSI O DI ALTRI MEZZI FRAUDOLENTI IDONEI AD OSTACOLARE L ACCERTAMENTO E AD INDURRE IN ERRORE L AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA DOCUMENTI FALSI : E DIVENTATO ELEMENTO AUTONOMO E NON CONCORRENTE, IDONEO ANCHE ALL INDUZIONE IN ERRORE DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA COMMISSIONE REATO MEDIANTE UTILIZZO DI DOCUMENTI FALSI QUANDO ESSI SONO REGISTRATI NELLE SCRITTURE CONTABILI OBBLIGATORIE O SONO DETENUTI AI FINI DI PROVA NEI CONFRONTI DELL AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA.
18 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 4 D.LGS. 74/2000 DICHIARAZIONE INFEDELE INCREMENTO DELLA SOGLIA DELL IMPOSTA EVASA DA EURO AD EURO CON SOGLIA DELL AMMONTARE COMPLESSIVO DEGLI ELEMENTI ATTIVI SOTTRATTI ALL IMPOSIZIONE SUPERIORE AL 10% O COMUNQUE A TRE MILIONI (anziché 2 mln) PREVISIONE DELLA RILEVANZA DELL INDICAZIONE DI ELEMENTI PASSIVI INESISTENTI IN LUOGO DI FITTIZI IRRILEVANZA, AI FINI DEL REATO, DI TALUNE CONDOTTE ESPRESSIVAMENTE PREVISTE DALLA LEGGE
19 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 4 D.LGS. 74/2000 DICHIARAZIONE INFEDELE LE CONDOTTE IRRILEVANTI NON CORRETTA CLASSIFICAZIONE VALUTAZIONE DI ELEMENTI ATTIVI O PASSIVI, OGGETTIVAMENTE ESISTENTI, RISPETTO AI QUALI I CRITERI CONCRETAMENTE APPLICATI SONO STATI COMUNQUE INDICATI NEL BILANCIO OVVERO IN ALTRA DOCUMENTAZIONE RILEVANTE AI FINI FISCALI VIOLAZIONE DEI CRITERI DI DETERMINAZIONE DELLA COMPETENZA; NON INERENZA NON DEDUCIBILITÀ DEGLI ELEMENTI PASSIVI REALI
20 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 5 D.LGS. 74/2000 OMESSA DICHIARAZIONE INCREMENTO DELLA SOGLIA DELL IMPOSTA RILEVANTE AI FINI DELL ILLECITO DA EURO AD EURO AUMENTO DELLA PENA (RECLUSIONE) ORA PREVISTA DA UN ANNO E SEI MESI A QUATTRO ANNI (anziché da 1 a 3 anni) NUOVO REATO, PUNITO CON LA RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A QUATTRO ANNI, DI OMESSA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE DI SOSTITUTO D IMPOSTA QUANDO L AMMONTARE DELLE RITENUTE NON VERSATE È SUPERIORE AD EURO : ATTENZIONE, GIA AL 770/2015
21 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 10 D.LGS. 74/2000 OCCULTAMENTO O DISTRUZIONE DI DOCUMENTI CONTABILI INCREMENTO DELLA PENA CHE PASSA DA «da sei mesi a cinque anni» A «DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI».
22 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 10BIS D.LGS. 74/2000 OMESSO VERSAMENTO DI RITENUTE CERTIFICATE INCREMENTO DELLA SOGLIA DELL IMPOSTA RILEVANTE AI FINI DELL ILLECITO DA EURO AD EURO PER CIASCUN PERIODO D IMPOSTA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI PER CHIUNQUE NON VERSA ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ANNUALE DI SOSTITUTO DI IMPOSTA RITENUTE DOVUTE SULLA BASE DELLA STESSA DICHIARAZIONE O RISULTANTI DALLA CERTIFICAZIONE RILASCIATA AI SOSTITUTI
23 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 10TER D.LGS. 74/2000 OMESSO VERSAMENTO DI IVA INCREMENTO DELLA SOGLIA DELL IMPOSTA RILEVANTE AI FINI DELL ILLECITO DA EURO AD EURO PER CIASCUN PERIODO D IMPOSTA RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI PER CHIUNQUE NON VERSA ENTRO IL TERMINE PREVISTO PER IL VERSAMENTO DELL ACCONTO RELATIVO AL PERIODO DI IMPOSTA SUCCESSIVO L IVA DOVUTA IN BASE ALLA DICHIARAZIONE ANNUALE
24 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 10QUATER D.LGS. 74/2000 INDEBITA COMPENSAZIONE INTRODOTTA DISTINZIONE TRA CREDITI «NON SPETTANTI» ED «INESISTENTI» RECLUSIONE DA SEI MESI A DUE ANNI PER CHIUNQUE NON VERSA LE SOMME DOVUTE, UTILIZZANDO IN COMPENSAZIONE, AI SENSI DELL ART. 17 DEL DLGS. 241/97, CREDITI NON SPETTANTI PER UN IMPORTO ANNUO SUPERIORE AD EURO RECLUSIONE DA UN ANNO E SEI MESI A SEI ANNI PER CHIUNQUE NON VERSA LE SOMME DOVUTE, UTILIZZANDO IN COMPENSAZIONE, AI SENSI DELL ART. 17 DEL D. LGS. 241/97, CREDITI INESISTENTI PER UN IMPORTO ANNUO SUPERIORE AD EURO
25 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 12BIS D.LGS. 74/2000 CONFISCA IN CASO DI CONDANNA O PATTEGGIAMENTO SEMPRE ORDINATA LA CONFISCA DEI BENI CHE COSTITUISCONO PREZZO O PROFITTO DEL REATO (SALVO CHE APPARTENGANO A PERSONA ESTRANEA AL REATO) ANCHE PER EQUIVALENTE NON OPERA PER LA PARTE CHE IL CONTRIBUENTE SI IMPEGNA A VERSARE ALL ERARIO
26 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 13 D.LGS. 74/2000 CAUSE DI NON PUNIBILITÀ REATI DI OMESSO VERSAMENTO PUNIBILITÀ ESCLUSA SE, PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, I DEBITI TRIBUTARI, COMPRESE SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI, RISULTA ESTINZIONE DEBITO ANCHE A SEGUITO DELLE SPECIALI PROCEDURE CONCILIATIVE E DI ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE, NONCHÉ DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO REATI DI INFEDELE O OMESSA DICHIARAZIONE PUNIBILITÀ ESCLUSA SE I DEBITI TRIBUTARI, COMPRESE SANZIONI E INTERESSI, SONO STATI ESTINTI MEDIANTE INTEGRALE PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI, A SEGUITO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO O DELLA PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE OMESSA ENTRO IL TERMINE DI PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE RELATIVA AL PERIODO D'IMPOSTA SUCCESSIVO (A CONDIZIONE CHE LA REGOLARIZZAZIONE SIA INTERVENUTA PRIMA CHE L'AUTORE DEL REATO ABBIA AVUTO FORMALE CONOSCENZA DI ACCESSI, ISPEZIONI, VERIFICHE O DELL'INIZIO DI QUALUNQUE ATTIVITÀ DI ACCERTAMENTO AMMINISTRATIVO O DI PROCEDIMENTI PENALI).
27 LA RIFORMA DELLE SANZIONI PENALI TRIBUTARIE ART. 13BIS D.LGS. 74/2000 CIRCOSTANZE DEL REATO - FUORI DAI CASI DI NON PUNIBILITA', LE PENE PER I DELITTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO SONO DIMINUITE FINO ALLA META' E NON SI APPLICANO LE PENE ACCESSORIE INDICATE NELL'ARTICOLO 12 SE, PRIMA DELLA DICHIARAZIONE DI APERTURA DEL DIBATTIMENTO DI PRIMO GRADO, I DEBITI TRIBUTARI, COMPRESE SANZIONI AMMINISTRATIVE E INTERESSI, SONO STATI ESTINTI MEDIANTE INTEGRALE PAGAMENTO DEGLI IMPORTI DOVUTI, ANCHE A SEGUITO DELLE SPECIALI PROCEDURE CONCILIATIVE E DI ADESIONE ALL'ACCERTAMENTO PREVISTE DALLE NORME TRIBUTARIE - PER I DELITTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO L'APPLICAZIONE DELLA PENA AI SENSI DELL'ARTICOLO 444 DEL CODICE DI PROCEDURA PENALE (PATTEGGIAMENTO) PUO' ESSERE CHIESTA DALLE PARTI SOLO QUANDO RICORRA LA CIRCOSTANZA DI CUI AL COMMA 1, NONCHE' IL RAVVEDIMENTO OPEROSO, FATTE SALVE LE IPOTESI DI CUI ALL'ARTICOLO 13, COMMI 1 E 2 - LE PENE STABILITE PER I DELITTI DI CUI AL TITOLO II SONO AUMENTATE DELLA META' SE IL REATO E' COMMESSO DAL CONCORRENTE NELL'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' DI CONSULENZA FISCALE SVOLTA DA UN PROFESSIONISTA O DA UN INTERMEDIARIO FINANZIARIO O BANCARIO ATTRAVERSO L'ELABORAZIONE O LA COMMERCIALIZZAZIONE DI MODELLI DI EVASIONE FISCALE.
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