REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

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1 REGOLAMENTO DI ATENEO PER LA FINANZA E LA CONTABILITÀ

2 INDICE TITOLO I -PRINCIPI... 4 Art. 1 Principi generali... 4 Art. 2 Finalità del regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, richiamo alle finalità dei manuali di contabilita e di controllo di gestione e competenze nella modifica delle entita contabili... 4 Art. 3 Principi e finalità del sistema contabile... 4 Art. 4 Patrimonio netto e risultato d esercizio... 4 Art. 5 Gestione finanziaria degli investimenti... 5 TITOLO 2- SISTEMA CONTABILE... 5 Art. 6 Tipi Di Contabilità... 5 Art. 7 Organizzazione e sistema contabile... 6 Art. 8 Centri Gestionali... 6 Art. 9 Centri di Costo... 6 Art. 10 Progetti E Attività... 7 Art. 11 Entità di rilevazione e chiavi contabili... 7 Art. 12 Periodi contabili... 7 Art. 13 Eventi contabili e tipologie di registrazione correlati all utilizzo e all acquisizione delle risorse.. 7 Art. 14 Modalità di registrazione degli eventi contabili... 7 Art. 15 Documenti contabili... 7 Art. 16 Documenti contabili pubblici... 8 Art. 17 Documenti contabili gestionali... 8 Art. 18 Principi di redazione dei documenti contabili previsionali... 8 Art. 19 Principi di redazione dei documenti contabili consuntivi... 9 TITOLO 3 - PROCESSI CONTABILI... 9 Art. 20 Organizzazione e processi contabili... 9 Art. 21 Consiglio di Amministrazione Art. 22 Rettore Art. 23 Organi di Area Art. 24 Direttore generale Art. 25 Centri istituzionali Art. 26 Centri di servizio Art. 27 direzione bilancio TITOLO 4 - PROGRAMMAZIONE Art. 28 Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione Art. 29 Programmazione e Previsione pluriennale Art.30 Definizione delle linee per la programmazione Art. 31 Predisposizione dei budget dei centri gestionali Art. 32 Predisposizione del bilancio di previsione di ateneo Art. 33 Approvazione del bilancio di previsione di ateneo Art. 34 Esercizio provvisorio TITOLO 5 - GESTIONE Art. 35 Finalità del processo di gestione Art. 36 Registrazione degli eventi contabili Art. 37 Verifica delle disponibilità di risorse per i centri gestionali Art. 38 Gestione liquidità Art. 39 Finalità dell analisi della gestione Art. 40 verifica periodica entrate e uscite Art. 41 Analisi degli scostamenti obiettivi-risultati TITOLO 6 CONSUNTIVAZIONE Art. 42 processo di consuntivazione Art. 43 Registrazioni contabili di chiusura Pagina 2 di 16

3 Art. 44 Predisposizione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio di ateneo Art. 45 Valutazione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio di ateneo Art. 46 Apertura dei conti TITOLO 7- REVISIONE DELLA PREVISIONE Art. 47 Finalità del processo di revisione della previsione Art. 48 Modifiche del bilancio di previsione in corso d esercizio Art. 49 Autorizzazione alle variazioni del conto economico di previsione e del conto del patrimonio di previsione TITOLO 8 CONTROLLI E NORME FINALI Art. 50 Il sistema dei controlli Art. 51 Norme finali Pagina 3 di 16

4 TITOLO I PRINCIPI Art. 1 Principi generali 1. L attività amministrativa dell Università degli Studi di Trento è diretta ad assicurare il perseguimento dei fini istituzionali, garantendo l equilibrio economico di breve e lungo periodo, nel rispetto dei più generali principi di imparzialità, efficienza, efficacia nell uso delle risorse. In particolare, i processi amministrativo contabili si ispirano ai principi di legalità, trasparenza, speditezza ed economicità, e tendono alla responsabilizzazione nella gestione delle risorse e al conseguimento degli obiettivi prefissati. 2. L equilibrio economico di cui al comma 1 è definito come salvaguardia del patrimonio netto di cui all art. 4. Art. 2 Finalità del regolamento di Ateneo per la finanza e la contabilità, richiamo alle finalità dei manuali di contabilità e di controllo di gestione e competenze nella modifica delle entità contabili 1. Il presente Regolamento viene adottato in attuazione degli art. 6 e 7 della Legge 9 maggio 1989, n Esso definisce il sistema contabile, la sua struttura e le sue finalità, i diversi processi contabili (programmazione, gestione, consuntivazione e revisione della previsione) e il sistema dei controlli. 2. I dettagli della struttura e delle procedure operative del sistema contabile e del sistema di controllo di gestione sono descritti nei Manuali di contabilità e del Controllo di Gestione a cui il presente Regolamento rinvia. 3. Il Manuale di contabilità definisce, tra l altro, la struttura del piano dei conti di contabilità, del piano delle attività e dei centri di costo. Il Manuale stabilisce poi i principi contabili cui fare riferimento nelle registrazioni contabili, gli schemi adottati e le modalità per la rendicontazione periodica, nonché le procedure e modalità di controllo finanziario. 4. Il Manuale del Controllo di gestione, definisce, tra l altro, nel dettaglio le procedure di costruzione dei budget dei centri di responsabilità, le modalità di gestione degli stessi e le procedure di controllo concomitante e consuntivo, nonché le procedure di ri-programmazione. 5. Il Manuale di contabilità e il Manuale del Controllo di gestione sono proposti dal Direttore generale e sono emanati dal Rettore con proprio provvedimento. 6. Il piano dei conti rappresenta l insieme dei conti di contabilità generale e analitica impiegabili per le registrazioni contabili; il piano dei centri di costo di cui all art. 9, delle attività e dei progetti di cui all art. 10 identifica gli oggetti di aggregazione di costi e proventi cui riferire le singole operazioni contabili; l emanazione e le successive modifiche del piano dei conti e del piano dei centri di costo e attività sono di competenza del dirigente della direzione pianificazione e bilancio. 7. Il piano dei centri gestionali descrive l insieme dei Centri di cui all art. 8 ed è approvato dal Rettore con proprio provvedimento. Art. 3 Principi e finalità del sistema contabile 1. Il sistema contabile dell Università degli Studi di Trento adotta i principi propri della contabilità economico-patrimoniale. 2. Il sistema contabile nel suo complesso risponde alle seguenti esigenze: a. disporre di una strumentazione tecnico-contabile adeguata alla misurazione dell efficienza e dell efficacia della gestione nell utilizzo delle risorse; b. garantire l efficacia dei processi di programmazione, gestione e analisi di gestione; c. consentire meccanismi di decentramento e responsabilizzazione nell uso delle risorse; d. controllare in via preventiva e consuntiva il mantenimento dell equilibrio economico della gestione stessa; e. controllare in via preventiva e durante la gestione l equilibrio finanziario della gestione. 3. La gestione economica e finanziaria dell Università degli Studi di Trento, in tutte le sue articolazioni organizzative, si svolge in base a quanto definito e rilevato attraverso i processi contabili e a quanto contenuto nei documenti contabili. 4. Tutti i movimenti finanziari ed economici devono trovare corrispondenza nelle scritture contabili. 1. Il patrimonio netto è costituito da: Art. 4 Patrimonio netto e risultato d esercizio Pagina 4 di 16

5 a. il Fondo patrimoniale netto; b. il Fondo di riserva. 2. Il Fondo patrimoniale netto è costituito dal patrimonio netto esistente all inizio di ogni periodo e dagli incrementi derivanti dalla destinazione del residuo di bilancio e da particolari contribuzioni. 3. Al termine dell esercizio, in caso di risultato economico positivo, il Consiglio di amministrazione verifica l assegnazione dell utile previsto in sede di bilancio di previsione dell esercizio in corso e: a. nel caso di differenza positiva tra la previsione e il risultato effettivamente realizzato può: destinare l eccedenza secondo quanto previsto dall art. 48 comma 1 lettera b); destinare il residuo al Fondo di riserva; destinare il residuo ad incremento del Fondo patrimoniale netto. b. nel caso di differenza negativa tra la previsione e il risultato effettivamente realizzato può: attivare il disposto dell art. 48 comma 1 lettera b); utilizzare i fondi di riserva se capienti. 4. In sede di bilancio consuntivo eventuali risultati economici negativi non previsti o eccedenti quelli previsti nel bilancio di previsione devono trovare copertura attraverso l utilizzo del fondo di riserva, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione. Nel caso di perdite superiori a quanto accantonato nel Fondo di riserva, il Consiglio di amministrazione può, previo parere favorevole del Collegio dei Revisori: rinviare all esercizio successivo la copertura delle perdite; identificare delle fonti di copertura di natura straordinaria; operare una diminuzione del Fondo patrimoniale netto. Art. 5 Gestione finanziaria degli investimenti 2. Il conto di previsione degli investimenti riporta l ammontare degli investimenti previsti nell esercizio e la copertura finanziaria necessaria. Non possono essere programmati investimenti in assenza di adeguata copertura finanziaria. 3. Le risorse finanziarie residue che si prevede risulteranno non utilizzate nel programma degli investimenti dell esercizio possono essere, previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione, confermate quali disponibilità per l esercizio successivo. 4. Al termine dell esercizio, in caso di differenza tra disponibilità di finanziamenti e investimenti programmati nell anno, il Consiglio di amministrazione ridetermina l avanzo che era stato stimato in sede di bilancio di previsione dell esercizio in corso e può deliberare che: a. l eventuale maggiore disponibilità finanziaria rispetto a quanto previsto sia destinata a ulteriori programmi di investimento; b. l eventuale minore disponibilità finanziaria residua comporti o una riduzione del programma di investimenti in corso o il reperimento di ulteriori idonee risorse finanziarie. 5. Eventuali maggiori oneri per investimenti imprevisti che emergessero nel corso dell esercizio richiedono l indicazione delle risorse finanziarie aggiuntive necessarie alla loro copertura e/o a una riduzione degli investimenti programmati. Tali variazioni sono approvate del Consiglio di amministrazione su proposta del Rettore. TITOLO II SISTEMA CONTABILE Art. 6 Tipi di contabilità 1. Il sistema contabile adottato dall Università degli Studi di Trento è di tipo economico-patrimoniale ed è costituito al proprio interno da : a. la contabilità generale e le contabilità sezionali clienti e fornitori; b. la contabilità analitica (consuntiva e previsionale); c. un sistema di controllo economico- finanziario. 2. La contabilità generale si svolge secondo il metodo della partita doppia e registra le variazioni del patrimonio, i costi e i proventi in base al principio della competenza economica; essa rileva gli eventi contabili a consuntivo ed è finalizzata alla classificazione di elementi del patrimonio (attività e passività), costi e proventi secondo la loro natura. Le determinazioni dei costi e dei ricavi di competenza economica dell esercizio avvengono secondo le raccomandazioni dei principi contabili vigenti, eventualmente integrate da quanto previsto nel Manuale di contabilità. Le contabilità sezionali clienti e fornitori Pagina 5 di 16

6 accolgono le registrazioni riferite ai rapporti di credito e debito verso terzi, riepilogate in contabilità generale. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità generale consentono, a fine esercizio, dopo le rettifiche di chiusura, la determinazione dei risultati economici consuntivi e della consistenza del patrimonio dell Ateneo nel suo complesso. 3. La contabilità analitica classifica costi e proventi in base alla loro destinazione, in parte riclassificando costi e proventi registrati in contabilità generale e, in parte, in base a rilevazioni proprie. I riepiloghi delle registrazioni di contabilità analitica consentono, in corso d anno e a fine esercizio, di determinare i risultati economici consuntivi con riferimento ai Centri di cui all art. 8, oltre che all Ateneo nel suo complesso. Essa ha primariamente lo scopo di permettere le analisi economiche volte alla verifica e al miglioramento dell efficienza e dell efficacia della gestione. In sede previsionale la contabilità analitica è utilizzata per accogliere i valori contabili preventivi per la costruzione dei budget dei centri di cui all art La contabilità analitica è tenuta utilizzando costi effettivi, costi standard e proventi effettivi. I costi standard identificano dei costi normalizzati rispetto a particolari fenomeni indipendenti dalla gestione. Essi sono impiegati per la valorizzazione dell impiego di determinate risorse da parte dei Centri gestionali nelle registrazioni di contabilità analitica. Il Manuale del controllo di gestione identifica le risorse la cui valorizzazione deve essere attuata sulla base degli standard e le modalità della definizione e dell aggiornamento degli stessi. 5. Il sistema di controllo economico- finanziario si realizza: a. attraverso il controllo della disponibilità dei fondi dei singoli centri; b. attraverso il controllo dei flussi di cassa di Ateneo. Art. 7 Organizzazione e sistema contabile 1. Il sistema contabile riflette la struttura organizzativa dell Ateneo attraverso la definizione di entità di imputazione dei risultati della gestione economico-patrimoniale. 2. Le entità di imputazione sono: a. Centri gestionali: b. Centri di costo; c. Progetti e Attività. Art. 8 Centri gestionali 1. I Centri gestionali sono unità organizzative che utilizzano le risorse messe a loro disposizione e rispondono della corretta gestione di queste e del raggiungimento degli obiettivi programmati. 2. Le tipologie di Centri gestionali sono: a. Centri istituzionali; b. Centri di servizio. 3. Sono Centri istituzionali: a. le Facoltà; b. i Dipartimenti; c. i Centri interdipartimentali; d. i Centri interfacoltà. 4. Per ciascun Centro istituzionale deve essere univocamente identificato il responsabile del Centro. 5. Sono Centri di servizio: a. le Direzioni dell area tecnico-amministrativa; b. il Sistema bibliotecario d Ateneo. 6. Per ciascun Centro di servizio deve essere chiaramente identificato il responsabile del Centro. 7. Il Consiglio di amministrazione può istituire ulteriori centri istituzionali o di servizio anche per periodi definiti con riferimento a particolari strutture o iniziative aventi carattere pluriennale. Per ciascuno di questi centri deve essere identificato il responsabile, nonché l organo d area di riferimento. 8. Ciascun Centro gestionale è strutturato in Centri di costo. Progetti e Attività possono essere riferiti direttamente ai Centri gestionali o ai Centri di costo. Art. 9 Centri di costo 1. I Centri di costo sono entità contabili cui sono riferiti direttamente costi e proventi e che possono essere identificati con riferimento a unità organizzative formalmente definite oppure rappresentare aggregati di Pagina 6 di 16

7 costi e proventi, utili ai fini della rilevazione analitica di valori contabili che non corrispondono ad alcuna unità organizzativa reale. Art. 10 Progetti e attività 1. I Progetti individuano iniziative temporalmente definite con obiettivi, budget e risorse assegnati. A conclusione il Progetto deve essere rendicontato. 2. Le Attività identificano ambiti di intervento permanenti rispetto ai quali si realizzano analisi periodiche. Art. 11 Entità di rilevazione e chiavi contabili 1. Le entità di rilevazione del sistema contabile identificano la natura e la destinazione delle risorse acquisite e impiegate. Tali entità sono coerenti con lo schema organizzativo richiamato all art. 7 e ne seguono l evoluzione. 2. Le entità di rilevazione della contabilità economico-patrimoniale sono i Centri di costo, i Progetti e le Attività e i Conti. I Centri di costo dettagliano la destinazione di costi e proventi all interno dei Centri gestionali. I Progetti e le Attività rappresentano entità contabili a cui possono essere attribuiti costi e proventi anche in associazione con l attribuzione ai Centri di costo. I Conti individuano la natura del costo, del provento, delle attività e delle passività. Il piano dei conti è unico per le contabilità generale e analitica e permette di specificare per ciascun Conto l appartenenza a conti di contabilità solo generale, solo analitica o ad entrambi. L insieme di queste entità costituisce la chiave contabile economico-patrimoniale. 3. Ai fini del controllo della disponibilità le entità di rilevazione sono i Fondi. I Fondi individuano gli ambiti di destinazione delle risorse assegnate e costituiscono le entità a livello delle quali il sistema verifica la disponibilità di budget per i singoli Centri gestionali. Le disponibilità nei fondi sono quantificate dal bilancio di previsione e dalle sue modificazioni di cui all art. 48. Art. 12 Periodi contabili 1. L esercizio contabile va dal 1 gennaio al 31 dicembre. 2. In relazione agli scopi delle diverse contabilità, il sistema contabile gestisce: a. periodo contabile corrispondente all esercizio contabile (annualità); b. periodo contabile corrispondente a suddivisioni dell esercizio contabile (infrannualità); c. periodo contabile corrispondente a più esercizi contabili (pluriennalità). Art. 13 Eventi contabili e tipologie di registrazione correlati all utilizzo e all acquisizione delle risorse 1. L assunzione di decisioni che comportano l utilizzo di risorse genera la registrazione di un impegno o di una prenotazione delle risorse assegnate sul budget del Centro gestionale. 2. La stipula di un contratto di vendita, la formale comunicazione di un finanziamento subordinato all'effettuazione di una prestazione o la formale comunicazione di un'assegnazione contributiva generano una conferma o modifica del budget assegnato e l eventuale convalida degli stanziamenti soggetti a condizione. 3. In ogni caso la contabilità generale rileva unicamente gli accadimenti che generano una variazione finanziaria certa, assimilata o presunta. Le operazioni di cui al punto 1 e 2 non generano quindi alcuna rilevazione in contabilità generale finché l impegno contrattuale non genera un credito o un debito, un incasso o un pagamento. 4. Il Manuale di Contabilità specifica la sequenza delle operazioni di registrazione. Art. 14 Modalità di registrazione degli eventi contabili 1. Gli eventi contabili sono rilevati nel sistema contabile una sola volta, producendo le opportune registrazioni per i diversi tipi di contabilità. Art. 15 Documenti contabili 1. I documenti contabili si dividono in due categorie: documenti pubblici e documenti gestionali. Pagina 7 di 16

8 I documenti contabili pubblici sono redatti esclusivamente per l Ateneo nel suo complesso, mentre quelli gestionali attengono ai Centri gestionali. I documenti contabili pubblici hanno valenza informativa sia interna sia esterna e sono caratterizzati da un iter di formazione e da regole di approvazione specifici, delineati nel presente Regolamento e dettagliati nel Manuale di contabilità. I documenti contabili gestionali hanno valenza primariamente interna, di informativa e di strumento di gestione, e sono soggetti a procedure di formazione e di valutazione meno strutturate. 2. La struttura dei documenti consuntivi, pubblici e gestionali, è definita all interno del Manuale del controllo di gestione e di contabilità. Art. 16 Documenti contabili pubblici 1. I documenti contabili pubblici sono redatti per l Ateneo nel suo complesso, sia a livello preventivo che consuntivo, secondo i principi di redazione generalmente accettati. Essi costituiscono il Bilancio di Previsione di Ateneo e il Bilancio Consuntivo di Ateneo. 2. Sono definiti i seguenti documenti contabili pubblici. a. Conto Economico Il Conto Economico di Ateneo (di previsione e consuntivo) evidenzia i costi e i proventi dell esercizio o di un periodo contabile pluriennale in base ai principi della competenza economica. Esso è redatto secondo uno schema a struttura scalare coerente con le finalità informative del bilancio stesso. b. Stato Patrimoniale Il Conto del Patrimonio di Ateneo (di previsione e consuntivo) espone la consistenza degli elementi patrimoniali attivi e passivi al termine di un determinato esercizio contabile. Esso è redatto secondo uno schema a sezioni contrapposte (attività contrapposte a passività e patrimonio netto). La loro rappresentazione contabile determina la consistenza del patrimonio netto come differenza tra attività e passività, la cui composizione è stata definita dall art. 4. c. Rendiconto finanziario Il Rendiconto finanziario è il prospetto che riassume le relazioni tra fonti e impieghi di risorse finanziarie per effetto delle variazioni finanziarie avvenute nel periodo. La struttura del Rendiconto evidenzia le variazioni di liquidità, ossia gli incrementi e gli utilizzi di disponibilità liquide espresse dalla cassa o suoi assimilati. La struttura del rendiconto permette di analizzare i flussi di cassa secondo quattro fondamentali categorie: il flusso di cassa operativo corrente, il flusso di cassa da immobilizzazioni, il flusso di cassa del debito e il flusso di cassa del capitale netto. d. Relazione Integrativa La Relazione Integrativa fornisce informazioni complementari a quelle riportate nei documenti sopra descritti, necessarie a dare una rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e dell andamento economico, nonché a illustrare i criteri di valutazione adottati, sia a preventivo che a consuntivo. I documenti contabili pubblici, approvati dal Consiglio di amministrazione, accompagnano la relazione annuale sullo stato dell Ateneo di cui all art. 4 comma 7 lettera k) dello Statuto. Art. 17 Documenti contabili gestionali 1. I documenti contabili gestionali sono redatti sia a preventivo sia a consuntivo. 2. I documenti a preventivo sono su base pluriennale. 3. I documenti contabili gestionali sono articolati coerentemente con la struttura dei centri gestionali. Ulteriori articolazioni possono essere definite nel Manuale del Controllo di Gestione. 4. Sono definiti documenti contabili gestionali: a. Il Conto Economico gestionale Il Conto Economico gestionale (preventivo e consuntivo) evidenzia i costi e i proventi dell esercizio o di un periodo contabile pluriennale o infrannuale in base ai principi della competenza economica. b. Il Conto degli Investimenti Il conto degli investimenti riepiloga le operazioni di investimento programmate e realizzate. Sono considerate operazioni di investimento quelle rivolte a modificare la consistenza quantitativa e qualitativa delle immobilizzazioni, materiali ed immateriali. Art. 18 Principi di redazione dei documenti contabili previsionali 1. I documenti contabili previsionali devono essere redatti con chiarezza, rispettando gli schemi definiti all interno del Manuale del controllo di gestione, nonché rappresentare in modo veritiero e corretto: Pagina 8 di 16

9 a. la situazione patrimoniale dell Ateneo che si prevede avere al termine dell esercizio in oggetto; b. l evoluzione della gestione prevista nell esercizio; c. la situazione finanziaria dell Ateneo prevista nell esercizio. 2. Al fine di pervenire a tale veritiera e corretta rappresentazione si applicano i seguenti principi contabili generali: a. si devono iscrivere in bilancio di previsione tutti i costi, anche quelli con bassa probabilità di manifestazione e solo i proventi caratterizzati da un elevata probabilità di manifestazione; b. proventi, costi, entrate e spese vanno previsti nel periodo a cui si riferiscono; c. la continuazione dell attività dell Ateneo guida la definizione dei criteri da adottare nella previsione delle quote di spese pluriennali e nella previsione delle poste di bilancio che richiedono valutazione. 3. I principi sopra esposti sono in particolare esplicitati e applicati nel Manuale del Controllo di Gestione. Art. 19 Principi di redazione dei documenti contabili consuntivi 1. I documenti contabili consuntivi devono essere redatti con chiarezza, rispettando gli schemi definiti all interno del Manuale di contabilità, nonché rappresentare in modo vero e corretto: a. la situazione patrimoniale dell Ateneo alla data di riferimento; b. l andamento economico della gestione nell esercizio; c. la situazione finanziaria dell Ateneo alla data di riferimento. 2. Al fine di pervenire a tale veritiera e corretta rappresentazione sono riportati i seguenti principi: a. principio della prudenza, volto ad evitare una sopravvalutazione dei proventi di competenza dell esercizio ma non ancora materialmente concretizzatisi e una sottovalutazione dei costi e delle spese di competenza di futura manifestazione, nonché la definizione di criteri valutativi dei rischi e delle perdite presunte; b. principio della competenza economica, in base al quale proventi e costi, vanno attribuiti al periodo a cui si riferiscono; c. principio della continuazione dell attività dell Ateneo, che guida la definizione dei criteri da adottare nella ripartizione delle spese pluriennali e nella determinazione delle poste di bilancio che richiedono valutazione. 3. I principi sopra esposti sono in particolare esplicitati e applicati nel Manuale di contabilità. TITOLO III PROCESSI CONTABILI Art. 20 Organizzazione e processi contabili 1. I processi contabili attengono alla definizione e allo svolgimento delle attività necessarie al perseguimento delle finalità del sistema contabile e sono tra loro correlati costituendo, nel loro insieme, il macro-processo contabile di Ateneo. 2. I processi contabili di Ateneo sono: a. programmazione; b. gestione; c. consuntivazione; d. revisione della previsione. 3. All interno del presente regolamento i processi contabili sono descritti con riferimento a: a. finalità del processo; b. modalità e tempi di svolgimento; 4. Le strutture organizzative con funzioni di programmazione sono: a. Consiglio di amministrazione; b. Rettore; c. Organi d Area; d. Centri Istituzionali; e. Direttore generale. 5. Le funzioni di gestione sono riconducibili alle seguenti strutture organizzative, che pertanto godono di autonomia e responsabilità gestionale: a. Rettore; b. Centri Istituzionali; c. Centri di Servizio. Pagina 9 di 16

10 6. La Direzione con responsabilità in materia di finanza, contabilità, bilancio e programmazione, di seguito Direzione bilancio, è la struttura che si occupa della realizzazione e del supporto per il corretto svolgimento dei processi contabili. Art. 21 Consiglio di amministrazione 1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Consiglio di amministrazione, così come previste nello Statuto, sono: a. approvare, su proposta del Rettore, le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale; b. approvare il programma di sviluppo e il bilancio di previsione, predisposto dal Rettore in conformità con linee, criteri e vincoli di cui al comma precedente; c. approvare il bilancio consuntivo. 2. Il Consiglio di amministrazione esercita inoltre le funzioni di sua competenza nelle procedure di cui ai successivi art. 48 e 49 comma 1. Art. 22 Rettore 1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Rettore, così come stabilite dallo Statuto, sono: a. proporre al Consiglio di amministrazione le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale; b. predisporre il programma di sviluppo pluriennale in concerto con il Direttore generale per l analisi delle implicazioni sulle attività di servizio e per le proiezioni economiche, patrimoniali e finanziarie; c. predisporre in concerto con il Direttore generale la proposta di bilancio di previsione annuale dell Ateneo e le proposte di modifica del bilancio di previsione di cui all art. 48 e 49 comma 1; d. predisporre la relazione annuale sullo stato dell'ateneo con riferimento agli obiettivi contenuti nella programmazione di cui al punto precedente; e. monitorare in concerto con il Direttore generale l andamento generale della gestione economica. Art. 23 Organi di Area 1. Gli Organi di Area sono gli organi di governo delle finalità istituzionali dell Università, ricerca e didattica. Tali organi, con riferimento all attuale statuto, sono il Senato accademico e la Commissione per la ricerca scientifica. 2. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono agli Organi d Area sono: a. formulare proposte sulla ripartizione delle risorse nella loro area di competenza ai fini della predisposizione della programmazione dell Ateneo e nell ambito delle linee di indirizzo approvate dal Consiglio di amministrazione; b. esprimere parere obbligatorio sul programma di sviluppo dell Ateneo, sul bilancio di previsione e sulle proposte di modifica del bilancio di previsione di cui all art. 48; c. monitorare sull andamento generale della gestione economica dell area di competenza. Art. 24 Direttore generale 1. Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono al Direttore generale sono: a. tradurre in termini economici, patrimoniali e finanziari le linee strategiche annuali e pluriennali definite dal Rettore; b. definire di concerto con il Rettore le linee, i criteri ed i vincoli per la programmazione annuale e pluriennale per l area dei servizi tecnico-amministrativi; c. predisporre in concerto con il Rettore la proposta di bilancio di previsione annuale dell Ateneo e le proposte di modifica del bilancio di previsione di cui all art. 48 e 49 comma 1; d. curare l attuazione dei programmi valutandone l impatto economico sulla gestione; e. monitorare in concerto con il Rettore l andamento generale della gestione economica. Art. 25 Centri istituzionali 1. I Centri istituzionali sono individuati secondo le previsioni dell art. 8 comma Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono a ciascun Centro sono: Pagina 10 di 16

11 a. programmare l uso delle risorse assegnate in base a quanto previsto nelle linee per la programmazione di Ateneo; b. vigilare sull andamento generale della gestione economica di propria competenza. 3. I Centri istituzionali dispongono di autonomia gestionale nell ambito delle risorse assegnate in sede di bilancio di previsione e sono direttamente responsabili della gestione delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati. Art. 26 Centri di servizio 1. I Centri di servizio sono individuati in base a quanto riportato all art. 8 comma Relativamente allo svolgimento dei processi contabili, le funzioni che attengono a ciascun Centro sono: a. programmare in concerto con il Direttore generale l uso delle risorse assegnate in base a quanto previsto nelle linee per la programmazione di Ateneo e ai bisogni evidenziati dai Centri istituzionali e dagli altri Centri di servizio; b. vigilare sull andamento generale della propria gestione economica. 3. I Centri di servizio dispongono di autonomia gestionale nell ambito delle risorse assegnate in sede di bilancio di previsione e sono direttamente responsabili della gestione delle risorse in relazione agli obiettivi prefissati. Art. 27 Direzione bilancio 1. La Direzione bilancio svolge nei confronti dei Centri gestionali una funzione di supporto e coordinamento, sia con riferimento al corretto svolgimento dei processi contabili sia con riferimento all applicazione della normativa fiscale. 2. La Direzione bilancio svolge nell ambito dei processi contabili le seguenti attività: a. svolge servizio di supporto agli Organi di governo e ai Centri gestionali per la valutazione degli effetti economici dei programmi e delle attività; b. avvia, coordina e supporta il corretto funzionamento dei processi contabili di programmazione, coadiuvando anche i Centri; c. cura la tenuta delle scritture contabili economico-patrimoniali, finanziarie e di analisi di gestione; d. cura la tenuta delle scritture non obbligatorie e presidia la metodologia e il sistema dei costi standard; e. coordina e assicura il corretto svolgimento dei processi contabili di gestione e di consuntivazione, coordinando anche i Centri; f. cura la predisposizione dei documenti contabili di sintesi; g. cura la gestione della liquidità. TITOLO IV PROGRAMMAZIONE Art. 28 Oggetto, finalità e principi dei processi di programmazione e previsione 1. Il processo di programmazione è finalizzato a definire gli obiettivi e i programmi operativi dell Ateneo su base annuale e pluriennale. Sulla base della programmazione si definisce la previsione delle risorse e dei proventi assegnati ai Centri gestionali. I risultati del processo di previsione sono riassunti nel bilancio di previsione annuale e pluriennale di Ateneo, che comprendono i documenti gestionali preventivi dei Centri gestionali. 2. Il bilancio di previsione deve garantire il pareggio tra costi e proventi, anche tenendo conto dell utilizzo del risultato previsto dell esercizio precedente, nonché la copertura finanziaria degli investimenti programmati, tenendo conto delle residue disponibilità derivanti dalla mancata realizzazione degli investimenti previsti nell esercizio precedente. 3. Il bilancio di previsione pluriennale di Ateneo è inteso quale documento di budget prospettico di programmazione per il quale non è prevista l evidenziazione del pareggio tra costi e proventi. Art. 29 Programmazione e Previsione pluriennale 1. La programmazione annuale si inserisce in un programma pluriennale. 2. Il programma di sviluppo pluriennale viene predisposto dal Rettore e approvato dal Consiglio di amministrazione. Pagina 11 di 16

12 3. Il programma contiene indicazioni sulle linee di sviluppo dell Ateneo tenendo conto delle nuove iniziative e delle istanze e progetti dei Centri istituzionali e ne verifica l impatto finanziario in un contesto pluriennale. 4. Il Direttore generale supporta il Rettore nella predisposizione di un documento di previsione economicofinanziaria pluriennale contenente anche l analisi degli impatti gestionali delle nuove iniziative, così come elaborati in concerto con le diverse Direzioni. Art. 30 Definizione delle linee per la programmazione 1. Le linee per la programmazione si articolano in: a. linee strategiche che definiscono gli obiettivi e le risorse complessive da assegnare per l attuazione del programma pluriennale; b. linee operative che definiscono parametri e criteri per la distribuzione delle risorse fra i centri gestionali. Queste si suddividono in Linee per la programmazione degli investimenti e per la programmazione dei costi. 2. Le linee per la programmazione sono definite dal Rettore e poi esaminate e approvate dal Consiglio di amministrazione. Al fine della loro predisposizione il Rettore si avvale della previsione dei proventi di Ateneo forniti dal Direttore generale. 3. Le linee per la programmazione annuale devono essere emesse in seguito dell approvazione del bilancio consuntivo dell anno precedente. 4. Gli organi di area discutono gli obiettivi definiti dal Rettore per la loro area di competenza e indirizzano i Centri istituzionali per la loro traduzione in termini operativi. 5. Il Direttore generale indirizza i Centri di servizio per la traduzione operativa delle strategie e degli obiettivi definiti per l area tecnico-amministrativa. Art. 31 Predisposizione dei budget dei centri gestionali 1. Ogni Centro gestionale predispone budget così composto: a. un budget (conto economico gestionale di previsione) sotto-articolato in budget di Centri di costo e Progetti; b. un Conto di previsione degli Investimenti eventualmente sotto-articolato in Centri di costo e Progetti. 2. Entro 10 giorni dall emanazione delle Linee per la programmazione la Direzione bilancio emette il calendario delle attività per il bilancio di previsione annuale. 3. I Responsabili dei Centri gestionali, ciascuno per la parte di sua competenza, con il supporto della Direzione bilancio, predispongono la proposta di budget con indicazione delle linee di sviluppo della struttura. 4. Per la parte delle risorse disponibili nell esercizio per ogni Centro gestionale, il budget tiene conto dell assegnazione di Ateneo e dei proventi derivanti dall attività verso terzi e da attribuzioni dirette da parte di soggetti esterni all Università. Per quanto riguarda i proventi propri la previsione deve essere accompagnata da un indicazione di quelli soggetti a condizione. 5. Si intendono risorse soggette a condizione le disponibilità di risorse rispetto alle quali esistono, per il Centro gestionale, incertezze in merito alla loro esatta quantificazione legata ad eventi che non sono sotto il diretto controllo del Centro gestionale o dell Ateneo. 6. Nel corso dell esercizio i Progetti nell area Ricerca hanno la possibilità di trasferire una quota dei costi del Conto economico gestionale di previsione a Conto di previsione degli investimenti e viceversa, nel rispetto delle regole di rendicontazione dello specifico progetto. 7. Il budget di ciascun Centro istituzionale viene analizzato congiuntamente dal Rettore, dal Direttore generale assieme al Responsabile del Centro. 8. Il budget dei Centri di servizio viene predisposto dal Direttore generale, che poi lo esamina con il Rettore. 9. La Direzione bilancio procede in concerto con il Direttore generale alla predisposizione dei Bilanci di Previsione delle diverse Aree e di Ateneo con una proiezione triennale degli effetti economico-finanziari delle decisioni assunte. 10. La Direzione bilancio predispone poi un documento di previsione finanziaria per l anno. 11. Il Bilancio di previsione di Ateneo viene portato all esame della Commissione per la ricerca scientifica e del Senato accademico che, in seduta congiunta, esprimono parere obbligatorio. Qualora opportuno possono essere attivati opportuni ricicli parziali di modifica delle previsioni. Pagina 12 di 16

13 Art. 32 Predisposizione del bilancio di previsione di Ateneo 1. I documenti contabili previsionali dei Centri gestionali, nella loro versione definitiva, costituiscono la base per la definizione, attraverso un processo di integrazione e aggregazione, dei documenti contabili previsionali pubblici di Ateneo. 2. Il Bilancio di previsione di Ateneo si compone di: a. Conto economico di previsione b. Conto di previsione degli Investimenti c. Conto patrimoniale previsionale d. Preventivo finanziario. 3. Il Bilancio di previsione di Ateneo è predisposto utilizzando costi e proventi effettivi. Art. 33 Approvazione del bilancio di previsione di Ateneo 1. Il Bilancio di previsione di Ateneo viene presentato dal Rettore al Consiglio di amministrazione e da questo approvato entro il 15 dicembre. Il Direttore generale ne cura la diffusione presso le strutture interessate e lo trasmette per conoscenza ai Ministeri competenti, alla Provincia Autonoma di Trento e agli altri Enti indicati dal Consiglio di amministrazione. Art. 34 Esercizio provvisorio 1. Qualora il Consiglio di amministrazione non sia in grado di approvare il Bilancio di Previsione entro i termini stabiliti dal presente Regolamento, autorizza con propria deliberazione l esercizio provvisorio del bilancio, al fine di consentire l operatività ordinaria. 2. L esercizio provvisorio può essere autorizzato per un periodo non superiore a quattro mesi, durante il quale potranno essere sostenute esclusivamente le spese ordinarie, quelle obbligatorie e quelle relative a progetti pluriennali già in corso nell esercizio precedente. Le spese obbligatorie sono riferite a impegni già assunti e a spese che, se non effettuate, possono nuocere al regolare svolgimento delle attività di gestione ordinaria. TITOLO V GESTIONE Art. 35 Finalità del processo di gestione 1. Il processo di gestione ha lo scopo di registrare, all interno del sistema contabile, gli eventi che hanno rilevanza sotto il profilo della gestione economico-patrimoniale e della gestione finanziaria e di sviluppare analisi dei risultati conseguiti. 2. Tale processo deve essere condotto in modo da garantire il rispetto dei principi del sistema contabile e amministrativo, nonché delle norme e dei regolamenti di riferimento. Art. 36 Registrazione degli eventi contabili 1. La rilevazione degli eventi contabili di cui all art. 13 avviene in modo continuativo, secondo le procedure e le regole descritte dal Manuale di contabilità. Art. 37 Verifica delle disponibilità di risorse per i centri gestionali 1. La registrazione degli eventi contabili correlati al ciclo di utilizzo delle risorse è subordinata alla disponibilità assegnata nel budget, che viene contestualmente verificata a livello di Centro gestionale e di Fondo, quest ultimi così come definiti nell art. 11 comma 3. Sono imputati al Fondo i costi e i proventi e gli investimenti relativi alle risorse interne ed esterne gestite dal Centro gestionale. Il manuale di controllo di gestione definisce nel dettaglio la procedura di costruzione dei budget come stabilito all art. 2 comma 4 del presente regolamento. La disponibilità di risorse nel bilancio di previsione dei centri gestionali si determina inoltre modificando la disponibilità iniziale degli importi registrati secondo le modalità definite all art. 13. Art. 38 Gestione liquidità Pagina 13 di 16

14 1. La gestione della liquidità avviene in maniera unitaria per tutto l Ateneo e fa capo alla Direzione bilancio. Essa è responsabile della programmazione e della gestione operativa dei pagamenti e degli incassi dell Ateneo in relazione alle esigenze di tutti i Centri gestionali. 2. La Direzione bilancio è dotata di fondi cassa. La consistenza e le modalità di utilizzo degli stessi sono definite nell ambito di specifiche disposizioni regolamentari interne. 3. Per la gestione della liquidità si può ricorrere a strumenti diversi dal mero deposito. Per necessità correnti nell ambito dell esercizio si possono usare anticipazioni bancarie collegate a futuri incassi. Per la gestione degli investimenti si può ricorrere a mutui e ad altri strumenti finanziari nei limiti delle disposizioni di legge. Art. 39 Finalità dell analisi della gestione 1. L analisi della gestione si articola in controlli annuali e infra-annuali. Essa ha primariamente la finalità di consentire la gestione anticipata dei rischi e dei problemi che si possono presentare nel corso dell esercizio attraverso l individuazione e l attuazione delle opportune azioni correttive. Art. 40 verifica periodica entrate e uscite 1. La Direzione bilancio periodicamente verifica la congruenza tra entrate e uscite e l effettiva realizzazione delle entrate previste. Tali controlli possono determinare una revisione della previsione. Art. 41 Analisi degli scostamenti obiettivi-risultati 1. I Centri gestionali sviluppano le analisi degli scostamenti obiettivi-risultati. Tali analisi sono condotte al fine di identificare le cause degli scostamenti ed al fine di predisporre il budget per l esercizio successivo. La Direzione bilancio è soggetto attivo del processo secondo quanto previsto dall art. 27 comma Le risultanze delle analisi degli scostamenti vengono comunicate al Rettore e agli Organi d Area, accompagnate da una relazione a commento predisposta dalla Direzione bilancio. Tali risultanze costituiscono la base della programmazione dell anno successivo. TITOLO VI CONSUNTIVAZIONE Art. 42 processo di consuntivazione 1. Il processo di consuntivazione ha lo scopo di determinare i valori da inserire a consuntivo nei documenti contabili riguardanti i Centri gestionali e l Ateneo nel suo complesso di cui agli art. 16 e Il processo di consuntivazione si esplica in modo completo al termine dell esercizio. Art. 43 Registrazioni contabili di chiusura 1. Le registrazioni contabili di chiusura sono utilizzate per la corretta determinazione dei valori da inserire nei documenti contabili di sintesi e si suddividono in: a. scritture contabili di assestamento; b. scritture finali di chiusura. 2. Le scritture contabili di assestamento hanno il fine di rettificare e integrare i valori rilevati nella contabilità economico-patrimoniale ai fini della corretta determinazione della competenza economica. Tali scritture, quindi, stornano dalla contabilità di esercizio quote di costi e proventi già contabilizzati nell esercizio, ma di competenza di esercizi futuri (risconti) e imputano alla contabilità di esercizio quote di costi e proventi che verranno contabilizzate in esercizi futuri, ma di competenza dell esercizio corrente (ratei). Con esse si provvede, inoltre, a determinare le quote di ammortamento e gli accantonamenti ai fondi che sono di competenza dell esercizio. 3. Le scritture finali hanno lo scopo di chiudere i conti e di iscrivere i relativi saldi nei conti riepilogativi di Conto Economico e Conto del Patrimonio. 4. Il Manuale di contabilità esplicita e dettaglia i criteri e le modalità di effettuazione delle registrazioni contabili finali di chiusura. Art. 44 Predisposizione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio di Ateneo Pagina 14 di 16

15 1. La Direzione bilancio predispone il Conto Economico consuntivo, il Conto del Patrimonio e il Rendiconto Finanziario di Ateneo entro il 31 marzo successivo alla chiusura dell esercizio. La Relazione Integrativa viene redatta entro il 30 aprile. 2. La Direzione bilancio predispone altresì i Conti gestionali consuntivi, che sono sottoposti alla valutazione dei responsabili dei Centri stessi. Art. 45 Valutazione e approvazione dei documenti contabili di sintesi di fine esercizio di Ateneo 1. Il Rettore presenta il Bilancio Consuntivo di Ateneo, accompagnato dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti, al Consiglio di amministrazione che lo approva entro il 31 maggio. Art. 46 Apertura dei conti 1. I valori del Conto del Patrimonio consuntivo costituiscono i valori iniziali del nuovo periodo contabile. All inizio del nuovo esercizio contabile, quindi, si provvede alla riapertura dei conti del Conto del Patrimonio consuntivo. TITOLO VII REVISIONE DELLA PREVISIONE Art. 47 Finalità del processo di revisione della previsione 1. Il processo di revisione della previsione ha lo scopo di aggiornare i dati contenuti nel Bilancio di Previsione di Ateneo, in relazione all andamento della gestione in corso d anno, verificato attraverso il processo di analisi di gestione, e in relazione al consolidamento delle informazioni riferite all esercizio precedente. 2. Le revisioni sono riconducibili a: a. assestamenti che non modificano sostanzialmente la programmazione iniziale; b. assestamenti che derivano da modifiche della programmazione con riferimento agli obiettivi e/o ai tempi di raggiungimento degli stessi. Art. 48 Modifiche del bilancio di previsione in corso d esercizio 1. In corso d anno, il Bilancio di Previsione può essere oggetto di variazioni della disponibilità di risorse senza vincolo di destinazione per effetto di: a. assegnazione di nuovi finanziamenti senza vincolo di destinazione; b. riallocazione della differenza tra utile previsto e allocato in sede di bilancio di previsione e utile effettivamente accertato in sede di consuntivo; c. riduzione delle previsioni di entrata senza vincolo di destinazione. 2. In corso d anno, il Bilancio di Previsione può essere oggetto di variazioni della disponibilità di risorse con vincolo di destinazione. Queste avvengono per effetto di variazioni nella disponibilità di risorse con vincolo di destinazione derivanti da fonti esterne e/o interne classificate come soggette a condizione. Art. 49 Autorizzazione alle variazioni del conto economico di previsione e del conto del patrimonio di previsione 1. Le variazioni di cui all art. 48 comma 1 danno luogo ad una revisione del Bilancio di Previsione di Ateneo. Queste variazioni sono deliberate nei modi e con le procedure previste per l approvazione del Bilancio di Previsione di Ateneo di cui all art. 33. Il processo di variazione è avviato su proposta del Rettore. 2. Le variazioni di cui all art. 48 comma 2 sono autorizzate e gestite dai responsabili dei Centri gestionali ponendo a carico del Centro gestionale eventuali errori di previsione. 3. Le variazioni del budget dei Centri gestionali che derivano da trasferimenti tra centri sono autorizzate dai responsabili dei Centri gestionali interessati. 4. Le variazioni del budget tra il centro di responsabilità che raccoglie le attività comuni e gli altri centri sono autorizzate dal Rettore e, limitatamente alle attività di tipo amministrativo, dal Direttore generale. 5. Le variazioni del budget dei Centri che comportano trasferimento di risorse dal Conto economico gestionale previsionale al Conto previsionale degli investimenti vengono approvate dal responsabile di Centro. 6. Le variazioni del budget dei Centri che comportano trasferimento di risorse dal Conto previsionale degli investimenti al Conto economico gestionale previsionale vengono approvate dal Direttore generale. Pagina 15 di 16

16 TITOLO VIII CONTROLLI E NORME FINALI Art. 50 Il sistema dei controlli 1. I controlli esterni finalizzati a garantire l imparzialità e la funzionalità della gestione in termini di economicità, efficienza ed efficacia dell Ateneo nel suo complesso e delle singole strutture sono eseguiti dai seguenti organi: a. il Nucleo di valutazione; b. il Collegio dei revisori dei conti. 2. La composizione e i compiti del Nucleo di valutazione sono specificati all interno dello Statuto dell Università degli Studi di Trento e nel regolamento relativo al funzionamento del Nucleo di Valutazione. 3. La composizione del Collegio dei revisori dei conti è disciplinata dallo Statuto dell Università degli Studi di Trento. 4. L esercizio dei poteri di controllo da parte del Collegio dei revisori dei conti si esplica nella predisposizione delle relazioni: a. al Bilancio di Previsione di Ateneo; b. al Bilancio Consuntivo di Ateneo; c. alle variazioni del Bilancio di Previsione di Ateneo definite all art. 48 comma 1. Il Collegio dei Revisori dei conti compie tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione finanziaria, contabile e patrimoniale, vigilando sull osservanza della legge, dello Statuto e del presente Regolamento, nonché sulla corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze dei libri e delle scritture contabili. 5. Il Consiglio di amministrazione può decidere di avvalersi di società di revisione qualificate. Art. 51 Norme finali 1. Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dal 1 gennaio 2009, ad eccezione degli adempimenti relativi al precedente esercizio. Il bilancio di previsione per l anno 2009 viene redatto tenendo conto delle disposizioni di cui al presente Regolamento. 2. Nei primi 2 anni dall entrata in vigore del presente Regolamento, è possibile derogare, con provvedimento del Rettore, alla tempistica e alle modalità applicative in esso definite. Pagina 16 di 16

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