La generazione distribuita: novità regolatorie

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1 La generazione distribuita: novità regolatorie Solarexpo Fiera di Verona 5 maggio 2011 Direzione Mercati Unità fonti rinnovabili, produzione di energia e impatto ambientale Autorità per l energia elettrica e il gas 1

2 PREMESSA TEMI IMPORTANTI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA 2 di 131

3 Elementi fondamentali per la produzione di energia elettrica Chi regola il servizio Chi eroga il servizio Autorizzazioni Regioni o Stato (solo per impianti con potenza termica superiore a 300 MWt e impianti eolici off shore) Regioni, enti locali o Stato (solo per impianti con potenza termica superiore a 300 MWt e impianti eolici off shore) Accesso ai servizi di sistema Connessioni Trasporto e dispacciamento Misura Autorità Autorità Autorità Gestore di rete (imprese distributrici o Terna) Trasporto: imprese distributrici e Terna Dispacciamento in immissione: Terna Gestore di rete (imprese distributrici o Terna) Cessione o scambio dell'energia Cessione dell'energia Scambio sul posto (in alternativa alla cessione) Autorità Autorità Libero mercato o GSE per il ritiro dedicato Imprese distributrici fino al 31 dicembre 2008, GSE dall'1 gennaio 2009 Incentivi Incentivi (ove previsti) MSE, MATTM e Autorità ove previsto GSE 3 di 131

4 Vantaggi per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili priorità di dispacciamento dell energia elettrica prodotta e immessa in rete (d. lgs. n. 79/99); semplificazioni nelle procedure per la connessione (delibera ARG/elt 99/08 dall 1 gennaio 2009); per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell energia elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro dedicato, delibera n. 280/07 dall 1 gennaio 2008); in alternativa alla cessione dell energia immessa in rete, scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08 dall 1 gennaio 2009). Questa possibilità è prevista per gli impianti fino a 200 kw; incentivi economici, tra cui certificati verdi, incentivi in conto energia (feed in premium), tariffa fissa onnicomprensiva (feed in tariff). 4 di 131

5 Descrizione sintetica degli strumenti incentivanti esistenti in Italia per le fonti rinnovabili Tipo di incentivo A quali impianti si applica Durata del periodo di incentivazione Quantità di energia incentivata Certificati verdi Impianti alimentati da fonti rinnovabili e impianti ibridi entrati in esercizio dall'1 aprile anni per gli impianti entrati in esercizio tra l'1 aprile 1999 e il 31 dicembre 2007; 15 anni per gli impianti entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008 Energia elettrica prodotta netta per gli impianti entrati in esercizio tra l'1 aprile 1999 e il 31 dicembre 2007; energia elettrica prodotta netta moltiplicata per un coefficiente per gli impianti entrati in esercizio dall'1 gennaio Nel caso di impianti ibridi, la produzione incentivata è quella attribuibile alle fonti rinnovabili. Conto energia per impianti fotovoltaici Impianti fotovoltaici entrati in esercizio dopo il 30 settembre anni Energia elettrica prodotta. Conto energia per impianti solari termodinamici Impianti solari termodinamici entrati in esercizio dopo il 18 luglio anni Energia elettrica prodotta netta. Nel caso di impianti ibridi, la produzione incentivata in conto energia è quella attribuibile alla fonte solare. Tariffa fissa onnicomprensiva Impianti entrati in esercizio dall'1 gennaio 2008: alimentati da fonte eolica fino a 200 kw; alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ad eccezione della solare, fino a 1 MW. 15 anni Energia elettrica immessa. Nel caso di impianti ibridi, l'immissione incentivata in conto energia è quella attribuibile alle fonti rinnovabili. 5 di 131

6 Vantaggi per la produzione di energia elettrica da impianti cogenerativi ad alto rendimento esonero dall obbligo di acquisto dei certificati verdi e priorità di dispacciamento dell energia elettrica immessa in rete (d. lgs. n. 79/99); semplificazioni per le connessioni (delibera ARG/elt 99/08 dall 1 gennaio 2009); per impianti di potenza inferiore a 10 MVA e per le fonti rinnovabili non programmabili di ogni taglia, semplificazioni per la cessione dell energia elettrica, nel caso in cui il produttore scelga di cederla al GSE (ritiro dedicato): non è quindi conseguenza della qualifica di cogenerazione ad alto rendimento (delibera n. 280/07 dall 1 gennaio 2008); in alternativa alla cessione dell energia immessa in rete, scambio sul posto (delibera ARG/elt 74/08 dall 1 gennaio 2009). Questa possibilità è prevista per gli impianti fino a 200 kw; certificati bianchi (in fase di revisione e ridefinizione a cura del MSE). 6 di 131

7 Accesso alla rete, modalità di cessione dell'energia elettrica e incentivi previsti per le fonti rinnovabili (esclude le connessioni e la misura) 1 Accesso alla rete e modalità di cessione dell'energia elettrica immessa Modalità di cessione Quali impianti Contratti da siglare Tipo di incentivi Libero mercato (partecipazione diretta in Borsa o tramite trader) Tutti Dispacciamento in immissione con Terna + Compravendita con la propria controparte + Regolazione trasporto con Terna e impresa distributrice per impianti connessi in MT o BT Incentivi (per le fonti rinnovabili) Certificati verdi Conto energia Quali fonti tra quelle rinnovabili Tutte, ad eccezione della fonte solare Solare Totale Ricavi per il produttore Vendita + incentivo 2 Ritiro dedicato, secondo modalità e condizioni economiche definite dall'autorità Di potenza < 10 MVA o di potenza qualsiasi se alimentati da fonti rinnovabili non programmabili Unica convenzione con il GSE che comprende anche il dispacciamento in immissione e il trasporto dell'energia elettrica immessa Certificati verdi Conto energia Tutte, ad eccezione della fonte solare Solare Vendita + incentivo 3 Ritiro a tariffa fissa onnicomprensiva Alimentati da fonte eolica fino a 200 kw; alimentati dalle altre fonti rinnovabili, ad eccezione della solare, fino a 1 MW Unica convenzione con il GSE inclusiva di tutto, compresi gli incentivi Conto energia, già incluso nel prezzo di ritiro dell'energia elettrica Tutte, ad eccezione della fonte solare Vendita (a un prezzo che già include l'incentivo) 4 Scambio sul posto Alimentati da fonti rinnovabili e cogenerativi ad alto rendimento di potenza fino a 200 kw Contratto di scambio con il GSE relativo all'energia elettrica immessa e allo scambio sul posto. Non sostituisce la regolazione dell'energia elettrica prelevata Certificati verdi Conto energia Tutte, ad eccezione della fonte solare Solare Compensazione tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata + incentivo 7 di 131

8 QUESTIONI GENERALI RELATIVE ALL ACCESSO E ALL UTILIZZO DELLE RETI 8 di 131

9 Il problema della saturazione virtuale delle reti Complessivamente in Italia sono stati accettati preventivi di connessione per 128 GW sulla rete di trasmissione nazionale e per circa 22 GW sulla rete di distribuzione (dati aggiornati al 31 dicembre 2010), a fronte di una potenza complessivamente installata pari a circa 111 GW alla fine del 2010 e di una domanda di energia elettrica alla punta inferiore a 57 GW. In alcune regioni i preventivi accettati superano di gran lunga la capacità installabile sulla base dei piani energetici regionali. Appare pertanto impossibile che vengano effettivamente realizzati impianti per potenze complessive così elevate. Tale situazione, soprattutto nelle zone dove la rete è una risorsa maggiormente scarsa, porta alla saturazione virtuale della capacità di rete che, pur essendo una saturazione sulla carta, rende impossibile lo sviluppo di nuove iniziative. 9 di 131

10 Riduzione dei fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 1 Al fine di risolvere tale problema, l Autorità, nei limiti dei propri poteri e del proprio ambito di intervento, con il documento per la consultazione DCO 15/10, ha proposto due linee di intervento tra loro alternative: la prima consiste nella previsione che il diritto alla prenotazione della capacità di trasporto sulle linee elettriche si venga a consolidare soltanto a seguito dell ottenimento delle autorizzazioni necessarie per la realizzazione dell impianto di produzione; la seconda consiste nella definizione di una garanzia (deposito cauzionale o fideiussione) da presentare al gestore di rete, in aggiunta al versamento dei corrispettivi per la richiesta del preventivo e per la realizzazione della connessione. 10 di 131

11 Riduzione dei fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 2 L Autorità, con la delibera ARG/elt 125/10, partendo dalla seconda proposta contenuta nel documento per la consultazione (da quasi tutti ritenuta la più indicata anche perché di più semplice attuazione), ha previsto che nelle aree critiche e per le linee critiche (definite nella medesima deliberazione), il richiedente, qualora diverso da un cliente finale domestico, renda disponibile al gestore di rete, con cadenza annuale, un corrispettivo a garanzia della prenotazione della capacità di rete, sotto forma di fideiussione bancaria o di deposito cauzionale. Le garanzie hanno funzione di corrispettivo per la prenotazione della rete e, pertanto, sono correlate alla durata della prenotazione. Per lo stesso motivo, vengono restituite (o non escusse) solo se l impianto di produzione viene completato. Tale misura deve essere estesa anche agli iter di connessione già in corso perché, diversamente, il problema non può trovare soluzione. 11 di 131

12 Riduzione dei fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 3 Valori della garanzia: AT e AAT: /MW MT: /MW BT: 110 /kw I valori delle garanzie che si intendono determinare sono convenzionali e devono essere tali da riflettere i costi medi sostenuti dal sistema e le infrastrutture di rete coinvolte nei casi più frequenti. Pertanto, i modelli utilizzati non sono finalizzati alla determinazione puntuale dei costi associati ad uno specifico intervento, ma alla determinazione di valori medi convenzionali. 12 di 131

13 Riduzione dei fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 4 In data 11 gennaio il Tar Lombardia, su istanza di diversi operatori del settore, ha emanato un ordinanza sospensiva delle disposizioni del TICA in materia di garanzia (avente funzione di corrispettivo) per l occupazione della capacità di trasporto per le linee e le aree critiche. Il provvedimento amministrativo sopra menzionato non costituisce una valutazione sul merito della delibera dell Autorità, ma rappresenta solamente una misura cautelare, motivata dalla presenza di elementi di ambiguità in merito alla casistica relativa all escussione della garanzia. Il giudizio definitivo è atteso per il 30 giugno p.v. 13 di 131

14 Riduzione dei fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete - 5 L Autorità, con delibera ARG/elt 9/11, ha sospeso l efficacia dell applicazione del corrispettivo, nelle more dei giudizi pendenti dinanzi al Tar Lombardia, ferma restando la piena efficacia delle altre disposizioni del TICA. Inoltre l Autorità ha disposto che i gestori della rete nelle more dei suddetti giudizi pendenti: non richiedano ai soggetti richiedenti la connessione il versamento del corrispettivo per la prenotazione della capacità di rete; non provvedano all'escussione delle fideiussioni bancarie o al trattenimento dei depositi cauzionali; restituiscano, su richiesta del soggetto interessato, il corrispettivo già versato, sotto forma di fideiussione bancaria o deposito cauzionale, salva eventuale ripetizione all esito del giudizio. 14 di 131

15 Il problema della saturazione reale delle reti Già oggi esistono reti elettriche realmente sature e, pertanto, non in grado di veicolare tutta la produzione elettrica immessa. Il problema si è manifestato soprattutto lungo alcune dorsali appenniniche caratterizzate dalla presenza di numerosi impianti (per lo più eolici) e carichi limitati o nulli. Per risolvere tale problema occorre sviluppare le reti elettriche e, congiuntamente, valutare la realizzazione di sistemi di accumulo (in particolare i sistemi di pompaggio) che consentano di sfruttare al meglio la rete disponibile. In tal senso il decreto legislativo n. 28/11 introduce elementi importanti, anche finalizzati ad accelerare l iter autorizzativo delle reti. L Autorità, nell ambito dei propri poteri, sta cercando di promuovere (seppur in via sperimentale) l accelerazione nella realizzazione delle reti o degli elementi di rete nelle zone più critiche (delibera ARG/elt 87/10). 15 di 131

16 Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 1 Le unità di produzione alimentate da fonti rinnovabili hanno diritto alla priorità di dispacciamento, compatibilmente con la sicurezza del sistema elettrico. Tra di esse, per quelle alimentate da fonti rinnovabili non programmabili, qualora l energia elettrica effettivamente immessa in rete da tali unità sia diversa da quella prevista, non vengono attribuiti a tali unità i maggiori costi indotti sul sistema che, pertanto, vengono socializzati. L aleatorietà della disponibilità delle fonti non programmabili, infatti, comporta la necessità di impianti sempre disponibili ad entrare in produzione (capacità di riserva). Per contenere la necessità (e il costo) di capacità di riserva, è essenziale, tra l altro, promuovere la corretta previsione della produzione di energia elettrica. 16 di 131

17 Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 2 L Autorità sta già assumendo provvedimenti volti a ottimizzare l utilizzo della rete elettrica anche attraverso il miglioramento delle previsioni delle immissioni di energia elettrica da parte dei produttori, e quindi a ridurre i costi complessivi di dispacciamento, favorendo l incremento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili e garantendo la sicurezza della rete. In particolare: nel caso di impianti > 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, è stata definito un premio in caso di corretta previsione; nel caso di impianti fino a 10 MVA alimentati da fonti rinnovabili non programmabili, il GSE ha il compito di effettuare previsioni aggregate per zona di mercato: ad oggi questo è il massimo beneficio che il sistema può trarre con riferimento alla cosiddetta generazione distribuita. 17 di 131

18 Il dispacciamento delle fonti rinnovabili - 3 Al fine di ridurre i costi complessivi di dispacciamento e di favorire l incremento della produzione da fonti rinnovabili non programmabili, gli impianti eolici devono fornire una serie di servizi di rete (peraltro già introdotti nei Paesi europei con maggior diffusione di impianti eolici), tra cui la regolazione di potenza attiva e reattiva, la riduzione di potenza, l insensibilità agli abbassamenti di tensione. Fino ad oggi non sono state definite disposizioni analoghe per gli altri impianti alimentati da fonti rinnovabili non programmabili. Infine, per il periodo compreso tra il 2008 e il 2011, l Autorità ha definito una nuova regolamentazione tariffaria volta a promuovere gli investimenti in sistemi di automazione, protezione e controllo delle reti attive (con la possibilità di coinvolgere l utenza con interventi di efficientamento della domanda). Ci si aspettano effetti positivi sull intero sistema elettrico, promuovendo ulteriormente lo sviluppo della generazione distribuita e della piccola generazione e, in ultima istanza, delle fonti rinnovabili. 18 di 131

19 LE CONNESSIONI DEGLI IMPIANTI DI PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA ALLE RETI: LA DELIBERA ARG/ELT 99/08 COME MODIFICATA DALLA DELIBERA ARG/ELT 125/10 19 di 131

20 Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10-1 I punti principali possono essere così sintetizzati: definizione di interventi finalizzati ad annullare i fenomeni associati all occupazione della capacità di trasporto sulla rete. Tali fenomeni sono dannosi al corretto sviluppo del sistema elettrico soprattutto nelle zone in cui, anche per effetto dello sviluppo delle fonti rinnovabili, la capacità di trasporto richiesta è di gran lunga superiore alla capacità di trasporto attualmente disponibile sulla rete (si vedano le slides precedenti); analisi più puntuale delle procedure che al momento non trovano regolazione nel TICA, con particolare riferimento al coordinamento tra gestori di rete, al coordinamento tra produttori e all attivazione della cosiddetta open season nelle aree critiche; 20 di 131

21 Obiettivi della delibera ARG/elt 125/10-2 definizione e razionalizzazione delle procedure che, pur non essendo direttamente correlate alla connessione tecnica di un impianto alla rete, sono necessarie affinché la connessione possa essere attivata (ad esempio, affinché un impianto possa entrare in esercizio commerciale è necessaria la stipula di alcuni contratti con cui viene regolato l utilizzo della rete). A tal fine si propone l introduzione di un vero e proprio pannello di controllo unico, realizzato e gestito da Terna nell ambito del progetto GAUDÌ, atto ad evidenziare la sequenza delle attività da svolgere e dove i vari soggetti coinvolti (impresa distributrice, GSE, richiedente la connessione/produttore, Terna) possano registrare i relativi esiti rendendo monitorabile e trasparente la situazione dell accesso di un impianto di produzione di energia elettrica alla rete; definizione di principi finalizzati a garantire uno sviluppo più razionale del sistema elettrico, per promuovere l accesso alla rete degli impianti di produzione realizzati e di futura realizzazione. 21 di 131

22 Strumenti finalizzati a migliorare la trasparenza delle connessioni Terna e le imprese distributrici definiscono e pubblicano sui propri siti internet degli atlanti relativi alle reti in alta e altissima tensione e alle cabine primarie AT/MT per fornire indicazioni qualitative aggiornate, in relazione alle disponibilità di capacità di rete, individuando le linee e le aree critiche. Terna e le imprese distributrici con almeno clienti, entro il 31 dicembre 2011, predispongono un portale informatico finalizzato alla gestione dell iter di connessione. Le imprese distributrici con almeno clienti, entro il 30 giugno di ogni anno, pubblicano e trasmettono all Autorità e al Ministero dello Sviluppo Economico i propri piani per lo sviluppo delle reti, anche tenendo conto dello sviluppo atteso della produzione di energia elettrica. 22 di 131

23 Attivazione dell open season in bt e MT Nelle aree critiche (come definite nel TICA) le imprese distributrici possono prevedere l attivazione dell open season di ampiezza trimestrale, al fine di consentire l analisi congiunta di più richieste di connessione e per poter pianificare in modo più adeguato e razionale il necessario sviluppo di rete. L open season non riguarda i clienti domestici e le richieste di connessione per le quali la potenza ai fini della connessione è pari a zero. In caso di attivazione dell open season le tempistiche previste per la messa a disposizione del preventivo e le tempistiche relative al coordinamento tra gestori di rete, qualora si renda necessaria l attivazione, decorrono dal giorno lavorativo successivo a quello di chiusura dell open season. Le imprese distributrici che intendono attivare l open season lo comunicano all Autorità e ne danno informativa sui propri siti internet con almeno un mese di anticipo, specificando, tra l altro, la data di inizio e la data di conclusione. 23 di 131

24 Procedure per la richiesta della connessione 24 di 131

25 La regolazione delle connessioni attive: il quadro d insieme Regole tecniche Procedure Livello di erogazione del servizio Corrispettivo di connessione bt MT AT - AAT Norme dei distributori CEI 0-16 o Codice di Rete (nel caso di Terna) Unico iter per la richiesta di connessione Procedure comuni e dettagliate Come in del. n. 281/05 Fino a 100 kw Fino a kw Oltre Convenzionale per FER e CAR Proporzionalità alla potenza della rete impegnata per FER e CAR + sconto per FER 25 di 131

26 Richiesta di connessione - 1 Le richieste di nuove connessioni: a) riguardanti una potenza in immissione richiesta inferiore a kw, devono essere presentate all impresa distributrice competente nell ambito territoriale; b) riguardanti una potenza in immissione richiesta uguale o superiore a kw, devono essere presentate a Terna. Le richieste di valutazione di adeguamento della connessione esistente devono essere presentate a Terna nel caso in cui l impianto sia già connesso alla rete di trasmissione e all impresa distributrice competente per ambito territoriale nel caso in cui l impianto sia già connesso alla rete di distribuzione. 26 di 131

27 Richiesta di connessione - 2 Il richiedente può indicare nella richiesta di connessione un punto esistente della rete con obbligo di connessione di terzi al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la determinazione della soluzione per la connessione. Terna e le imprese distributrici elaborano e pubblicano un modello standard per la presentazione della richiesta di connessione. 27 di 131

28 La scelta del punto di connessione preferenziale Si può indicare nella richiesta un punto esistente della rete al quale il gestore di rete dovrà riferirsi per la soluzione di connessione. In tali casi: il preventivo deve prevedere la connessione nel punto di rete indicato dal richiedente; se quel punto non accetta l intera potenza richiesta in immissione, il preventivo deve indicare la massima potenza che può essere connessa, con relativa giustificazione; il gestore di rete può proporre soluzioni alternative finalizzate a connettere l intera potenza richiesta in immissione; il richiedente, se rinuncia alla soluzione per la connessione relativa al punto di rete indicato, può optare per l elaborazione di un nuovo preventivo, senza ripresentare la documentazione che già aveva inviato ai fini del primo preventivo. 28 di 131

29 Richiesta di connessione - 3 All atto della presentazione della richiesta di connessione il richiedente è tenuto a versare a Terna o all impresa distributrice un corrispettivo per l ottenimento del preventivo pari a: 100 euro per potenze in immissione richieste fino a 50 kw; 200 euro per potenze in immissione richieste superiori a 50 kw e fino a 100 kw; 500 euro per potenze in immissione richieste superiori a 100 kw e fino a 500 kw; euro per potenze in immissione richieste superiori a 500 kw e fino a kw; euro per potenze in immissione richieste superiori a kw. 29 di 131

30 Il livello di tensione di erogazione del servizio di connessione Potenza richiesta in immissione fino a 100 kw fino a kw oltre kw Livello di erogazione del servizio bt MT AT/AAT Oltre i valori indicati, è facoltà del gestore di rete connettere comunque il richiedente al livello di tensione inferiore: ad esempio, per una potenza richiesta pari a 120 kw, il distributore, se lo ritiene compatibile con la propria rete, può realizzare la connessione in bt. Nel caso di connessione esistente, il servizio di connessione è erogato al livello di tensione della connessione esistente nei limiti di potenza già disponibile per la connessione. 30 di 131

31 Modalità e Condizioni Contrattuali I gestori di rete pubblicano le modalità e condizioni contrattuali (MCC) per l erogazione del servizio di connessione. Le MCC definiscono, tra l altro: le modalità e i tempi di risposta relativi alle varie richieste, ove previsto, conformemente a quanto disposto nel TICA; le soluzioni tecniche convenzionali adottate dal gestore di rete per la realizzazione della connessione; gli standard tecnici e le specifiche di progetto essenziali per la realizzazione, l esercizio e la manutenzione degli impianti di rete per la connessione; le modalità di pagamento dei corrispettivi di connessione e per la determinazione dei corrispettivi a copertura dei costi sostenuti dal gestore di rete per la gestione dell iter autorizzativo. 31 di 131

32 Condizioni per la connessione alle reti in bassa e media tensione 32 di 131

33 20 gg se Pi 100 kw 45 gg se 100 kw < Pi kw 60 gg se Pi > kw maggiorati di 15 gg se necessari interventi al livello di tensione superiore max 45 gg Tempistiche e responsabilità In capo all impresa distributrice max 30 gg per bt max 60 gg per MT - In capo al richiedente max 60 gg per bt max 90 gg per MT TEMPI gg = giorni lavorativi max 30 gg (lavori semplici) max 90 gg (lavori complessi) maggiorati di 15 gg/km di linea MT per distanze superiori al km max 10 gg t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 Richiesta di connessione richiedente Preventivo RESPONSABILITÀ Pagamento corrispettivo per ottenimento preventivo Accettazione preventivo impresa distributrice richiedente Presentazione richieste autorizzazioni impresa distributrice - richiedente Pagamento del 30% del corrispettivo per la connessione: viene restituito, maggiorato degli interessi legali, se l iter autorizzativo ha esito negativo + eventuale garanzia Fine lavori produttore per connessione richiedente Pagamento del 70% del corrispettivo per la connessione Completamento connessione impresa distributrice GAUDÌ Completamento lavori impianto di produzione richiedente Attivazione connessione impresa distributrice max 2 gg 33 di 131

34 Interpretazione autentica della definizione di data di completamento della connessione (delibera ARG/elt 51/11) La data di completamento della connessione, che pone fine al tempo per la realizzazione della connessione, è la data di invio del documento relativo al completamento della realizzazione e alla disponibilità all'entrata in esercizio della connessione. Ciò presuppone che il gestore di rete abbia completato tutte le attività preliminari di propria competenza, rendendosi reperibile per definire, d'accordo con il richiedente, la data dell'attivazione. Tra le attività preliminari necessarie ai fini dell'attivazione della connessione rientra anche la predisposizione e l'invio al richiedente del regolamento d'esercizio nonché, qualora tale attività non sia effettuata dal richiedente, l'installazione dei misuratori necessari. 34 di 131

35 Corrispettivo per la connessione - 1 Il corrispettivo per la connessione di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 è il minor valore tra: A CP P CM dove: CP A = 35 /kw CM A = 90 /(kw km) CP B = 4 /kw CM B = 7,5 /(kw km) B CP A B P CM P D P D P è la potenza ai fini della connessione D A è la distanza in linea d aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione MT/bt D B è la distanza in linea d aria tra il punto di connessione e la più vicina cabina di trasformazione AT/MT Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai medesimi. A B A B 35 di 131

36 Corrispettivo per la connessione - 2 Il corrispettivo per la connessione di impianti non alimentati da fonti rinnovabili né cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 è pari al massimo tra il corrispettivo convenzionale definito nella slide precedente e il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard, pubblicate dall impresa distributrice unitamente ai relativi costi medi. Il corrispettivo esclude i costi di gestione delle autorizzazioni che dovranno essere versati separatamente ai gestori di rete, se gestite dai medesimi. 36 di 131

37 Priorità di trattamento Le imprese distributrici trattano in via prioritaria le richieste e la realizzazione delle connessioni di impianti di produzione da fonte rinnovabile e da cogenerazione ad alto rendimento rispetto agli impianti di produzione diversi dai predetti impianti. I limiti temporali stabiliti dalle condizioni procedurali di cui al presente provvedimento riferite a connessioni di impianti di produzione da fonti diverse dalle fonti rinnovabili e dalla cogenerazione ad alto rendimento possono subire modifiche, stabilite dalle imprese distributrici non oltre un tempo massimo pari al doppio dei tempi previsti, per effetto dell attuazione del predetto principio di priorità. 37 di 131

38 Gli indennizzi automatici - 1 In caso di mancato rispetto dei tempi previsti per: la messa a disposizione del preventivo; la messa a disposizione del preventivo per il quale è stata richiesta la modifica prima dell accettazione; la messa a disposizione dell eventuale preventivo aggiornato a seguito dell ottenimento delle autorizzazioni; la presentazione di eventuali richieste di autorizzazione in capo all impresa distributrice; la messa a disposizione delle informazioni necessarie alla predisposizione della documentazione da presentare nell ambito del procedimento autorizzativo; l invio al richiedente, nel caso si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell impianto per la connessione, degli elementi necessari alla realizzazione della connessione secondo gli standard realizzativi; l attivazione della connessione; 38 di 131

39 Gli indennizzi automatici - 2 il collaudo per la messa in esercizio dell impianto di rete, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell impianto per la connessione; la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, versato dal richiedente, nel caso in cui il procedimento autorizzativo unico o l iter per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione abbia avuto esito negativo; la restituzione del 30% del corrispettivo per la connessione, maggiorato degli interessi legali, già versato dal richiedente, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell impianto per la connessione; la restituzione, qualora positiva, della differenza tra il costo relativo alle opere realizzate dal richiedente, come individuato nella STMG, e il corrispettivo per la connessione, nel caso in cui il richiedente si avvalga della facoltà di realizzazione in proprio dell impianto per la connessione, l impresa distributrice è tenuta a corrispondere al richiedente 20 euro/giorno per ogni giorno lavorativo a titolo di indennizzo automatico. 39 di 131

40 Gli indennizzi automatici - 3 Realizzazione della connessione Per ogni giorno lavorativo di ritardo della realizzazione della connessione, fino a un massimo di 120 giorni lavorativi, l impresa distributrice è tenuta a corrispondere al soggetto che richiede la connessione un indennizzo pari al maggior valore tra: 5% del corrispettivo per la realizzazione della connessione e 20 euro Se il ritardo supera i 120 giorni lavorativi, il richiedente segnala l inadempienza all Autorità, per l adozione dei provvedimenti di propria competenza. 40 di 131

41 Il lotto di impianti Il lotto di impianti di produzione è un gruppo di impianti di produzione distinti, alimentati da fonti rinnovabili e/o in assetto cogenerativo che soddisfano i requisiti della deliberazione n. 42/02, ubicati sullo stesso terreno o su terreni adiacenti eventualmente separati unicamente da strada, strada ferrata o corso d acqua. Gli impianti che compongono il lotto devono avere una potenza in immissione tale da consentire, per ciascuno di essi, l erogazione del servizio di connessione esclusivamente in bt o MT. In tali casi: richiesta di connessione unica; ai fini del preventivo si considera una potenza in immissione richiesta pari alla somma delle potenze in immissione richieste per i vari impianti; unico preventivo; il livello di tensione a cui è erogato il servizio dipende dalle potenze in immissione richieste per ciascun impianto; qualora la potenza in immissione richiesta totale per il lotto sia maggiore di kw, si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in AT e AAT; altrimenti si applicano le condizioni relative alle connessioni alle reti in bt e MT. 41 di 131

42 La realizzazione in proprio della connessione - 1 E possibile nel caso di connessioni di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili e cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/02 e qualora la connessione sia erogata ad un livello di tensione nominale superiore ad 1 kv; il soggetto richiedente la connessione può realizzare in proprio l impianto per la connessione nelle parti che non implichino l effettuazione di interventi sulla rete elettrica esistente, vale a dire, di norma, la realizzazione dell eventuale linea elettrica e dell impianto per la consegna; le imprese distributrici possono consentire al soggetto richiedente la connessione di intervenire anche sulla rete esistente fatte salve le esigenze di sicurezza e la salvaguardia della continuità del servizio elettrico; 42 di 131

43 La realizzazione in proprio della connessione - 2 gli impianti per la connessione realizzati dal soggetto richiedente la connessione sono resi disponibili all impresa distributrice per il collaudo e la conseguente accettazione; l impresa distributrice, entro 60 giorni lavorativi dal completamento del collaudo e comunque non prima dell atto di acquisizione delle opere realizzate, restituisce al richiedente il corrispettivo di connessione già versato, maggiorato degli interessi legali. L impresa distributrice versa anche un corrispettivo pari alla differenza, se positiva, tra il costo determinato sulla base di soluzioni tecniche standard e il corrispettivo per la connessione convenzionale. Qualora detta differenza sia negativa, viene versata dal richiedente all impresa distributrice entro le medesime tempistiche. 43 di 131

44 Disposizioni finali 44 di 131

45 Modifica del preventivo prima dell accettazione Il richiedente può chiedere al gestore di rete una modifica del preventivo entro il termine di accettazione del preventivo. In questi casi, il richiedente, all atto della richiesta di modifica del preventivo, versa al gestore di rete un corrispettivo pari alla metà di quello per la messa a disposizione del preventivo. Il gestore di rete, entro le medesime tempistiche di messa a disposizione del preventivo a decorrere dalla data di ricevimento della richiesta completa di modifica del preventivo, elabora un nuovo preventivo o rifiuta la richiesta di modifica del preventivo. In caso di rifiuto, il gestore di rete è tenuto ad evidenziare le motivazioni. Qualora il richiedente preferisca una soluzione tecnica per la connessione più costosa di quella inizialmente indicata dal gestore di rete e qualora tale soluzione sia realizzabile, il gestore di rete, nel ridefinire il preventivo, determina il corrispettivo per la connessione sulla base dei costi convenzionali (articolo 13 del TICA), anche nei casi di impianti alimentati da fonti rinnovabili e/o impianti cogenerativi che soddisfano i requisiti previsti dalla deliberazione n. 42/ di 131

46 Modifica del preventivo accettato Il preventivo accettato, per il quale il gestore di rete ha riservato la capacità di rete, può essere ulteriormente modificato, previo accordo tra il gestore di rete e il richiedente, nei casi in cui la modifica del preventivo non comporta alterazioni della soluzione tecnica per la connessione o al fine di proporre nuove soluzioni tecniche che tengano conto dell evoluzione del sistema elettrico locale. È consentito lo spostamento dell impianto di produzione, qualora tale spostamento sia direttamente attribuibile all iter autorizzativo ovvero imputabile ad atti normativi (anche di carattere regionale), ovvero imputabile ad altre cause fortuite o di forza maggiore non dipendenti dalla volontà del richiedente e opportunamente documentabili. 46 di 131

47 Validità del preventivo accettato Il preventivo accettato dal richiedente cessa di validità qualora il medesimo soggetto non comunichi al gestore di rete l inizio dei lavori per la realizzazione dell impianto di produzione di energia elettrica entro: 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bt; 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in MT; 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in AT e AAT, fatti salvi ritardi causati dall iter autorizzativo, cause di forza maggiore e cause non imputabili al richiedente. 47 di 131

48 Coordinamento tra gestori di rete - 1 Nel caso in cui la connessione debba essere effettuata a una rete diversa dalla rete gestita dal gestore di rete a cui è presentata la richiesta di connessione: 1) il gestore di rete che riceve la richiesta di connessione (primo gestore) trasmette, entro 15 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta di connessione, al gestore della rete a cui potrebbe essere connesso l impianto di produzione (secondo gestore) le informazioni necessarie e contestualmente informa il richiedente dell avvio della procedura di coordinamento; 2) il secondo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al punto 1), si coordina con il primo gestore anche in relazione alla fattibilità della connessione sulla propria rete. La connessione potrebbe avvenire sulla rete del secondo gestore e in caso di mancato coordinamento l erogazione del servizio di connessione rimane in capo al primo gestore; 3) entro i successivi 5 giorni lavorativi, il gestore di rete che erogherà il servizio di connessione a seguito del coordinamento di cui al punto 2) ne dà informazione al richiedente. A decorrere da questa data si applicano le tempistiche previste dal TICA. 48 di 131

49 Coordinamento tra gestori di rete - 2 Nel caso in cui la connessione venga effettuata alla rete del gestore a cui viene richiesta la connessione (primo gestore) ma siano necessari degli interventi di rete (sviluppi di rete, adeguamenti delle infrastrutture per rendere la rete idonea a una gestione attiva ovvero realizzazione di nuovi punti di interconnessione) che interessano la rete a monte, gestita da un diverso gestore (secondo gestore): 1) il primo gestore richiede al secondo gestore l attivazione della procedura di coordinamento, entro 25 giorni lavorativi dalla data di ricevimento dalla richiesta di connessione, dandone comunicazione al richiedente entro la medesima data, in particolare indicando le tempistiche entro cui il secondo gestore dovrà fornire al primo gestore gli elementi di propria competenza; 2) il primo gestore, entro 20 giorni lavorativi dalla data di ricevimento degli elementi di cui al punto 1), trasmette al richiedente il preventivo completo delle tempistiche di realizzazione e dei relativi corrispettivi secondo quanto previsto dal TICA. 49 di 131

50 Adeguamento di ufficio della potenza in immissione Qualora, durante l esercizio dell impianto di produzione, il gestore di rete rileva, in almeno due distinti mesi nell anno solare, immissioni di energia elettrica eccedenti la potenza in immissione richiesta, il gestore di rete, ove tecnicamente possibile: modifica il valore della potenza in immissione richiesta; ricalcola il corrispettivo per la connessione, sulla base della regolazione vigente al momento del ricalcolo, applicando al richiedente il triplo della differenza tra il corrispettivo per la connessione ricalcolato e il corrispettivo per la connessione determinato nel preventivo, provvedendo a modificare di conseguenza il contratto di connessione. 50 di 131

51 Regole tecniche di connessione La realizzazione e la gestione della connessione è effettuata nel rispetto delle regole tecniche di connessione adottate dalle imprese distributrici conformemente alle disposizioni dell Autorità e alle norme e guide tecniche del Comitato elettrotecnico italiano. Dette regole tecniche devono indicare, almeno: a) le soluzioni tecniche standard per la connessione e i criteri per la determinazione della soluzione tecnica per la connessione a fronte di una richiesta di connessione; b) le condizioni tecniche che devono essere rispettate dall utente di rete ai fini della gestione della connessione; c) le condizioni da applicarsi nei casi di necessità di adeguamento di una connessione esistente. Per le connessioni alle reti di distribuzione con tensione superiore a 1 kv, tali regole tecniche sono state definite con la delibera ARG/elt 33/08 e ARG/elt 119/08 (Norma CEI 0-16). 51 di 131

52 Casi di decadenza del preventivo - 1 Rinuncia da parte del richiedente. Mancata presentazione della richiesta di avvio del procedimento autorizzativo unico (o del procedimento autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto di produzione qualora non si applichi il procedimento autorizzativo unico) comprensiva di tutta la documentazione necessaria, ivi compreso il progetto dell impianto di rete per la connessione e degli eventuali interventi sulla rete esistente (ove previsti) validato dal gestore di rete, entro: 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione; 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione; 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione; 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione, dalla data di accettazione del preventivo per la connessione (commi 9.3, 9.5, 21.3 e 21.5 del TICA). 52 di 131

53 Casi di decadenza del preventivo - 2 Esito negativo del procedimento autorizzativo unico o dell iter per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione, a decorrere dalla data di ricevimento dell informativa inviata dal richiedente (commi 9.11 e del TICA). Esito negativo dell iter di autorizzazione per la realizzazione dell impianto di rete per la connessione e/o l iter di autorizzazione per gli interventi sulla rete esistente ove previsti, qualora disgiunti dall iter per l autorizzazione alla costruzione e all esercizio dell impianto di produzione, nei casi in cui il richiedente non opti per la definizione di una nuova soluzione tecnica per la connessione (commi 9.12 e del TICA). Mancata realizzazione dell impianto di produzione entro le tempistiche previste dall autorizzazione alla costruzione e all esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall ente autorizzante (commi 9.14 e del TICA). 53 di 131

54 Casi di decadenza del preventivo - 3 Mancato invio della comunicazione, mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, di inizio dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione, entro: 6 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in bassa tensione; 12 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in media tensione; 18 mesi dalla data di comunicazione di accettazione del preventivo, nel caso di connessioni in alta e altissima tensione, ovvero di mancato inizio dei lavori di realizzazione dell impianto entro i medesimi termini, a causa della mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi o per cause di forza maggiore o per cause non imputabili al richiedente: in questi casi occorre aggiornare il gestore di rete con cadenza periodica di 120 giorni, fino all effettivo inizio dei lavori (comma 31.3 del TICA); Mancata presentazione della garanzia all atto di accettazione del preventivo o alle successive scadenze (comma 33.5 e 33.6 del TICA). 54 di 131

55 Applicazione dell Allegato B alla delibera ARG/elt 125/10 55 di 131

56 Ambito di applicazione dell Allegato B L Allegato B alla delibera ARG/elt 125/10 si applica a tutte le richieste di connessione inviate ai gestori di rete entro il 31 dicembre 2010, ivi incluse quelle presentate ai sensi della deliberazione n. 281/05, e relative a impianti di produzione per cui non è stata ancora completata la connessione. 56 di 131

57 Comunicazione di avvio del procedimento autorizzativo Il richiedente è tenuto ad avviare il procedimento autorizzativo unico previsto dall articolo 12 del decreto legislativo n. 387/03 o il procedimento autorizzativo per la costruzione e l esercizio dell impianto di produzione entro: 60 giorni lavorativi per connessioni in bassa tensione; 90 giorni lavorativi per connessioni in media tensione; 120 giorni lavorativi per connessioni in alta tensione; 180 giorni lavorativi per connessioni in altissima tensione. I termini decorrono dall 1 ottobre 2010, nel caso in cui la richiesta di connessione sia stata inviata al gestore di rete entro il 7 agosto 2010 e alla data del 30 settembre 2010 il richiedente abbia già accettato il preventivo ma non abbia ancora presentato la richiesta di avvio del procedimento autorizzativo, o dalla data di accettazione del preventivo negli altri casi. 57 di 131

58 Comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell impianto di produzione - 1 Nel caso in cui il richiedente non abbia inoltrato al gestore di rete la comunicazione di cui all articolo 31, commi 31.1 o 31.2, del TICA, il medesimo gestore, prima di rendere esecutiva la decadenza del preventivo, è tenuto a darne comunicazione al richiedente secondo modalità che permettano di verificare l avvenuto recapito. Il richiedente, entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della predetta comunicazione, invia al gestore di rete una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: l avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione, come evidenziato da comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l inizio dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. Il contenuto della dichiarazione non può comunque essere riferito a eventi avvenuti in data successiva a quella entro cui il richiedente era tenuto ad inviare la comunicazione di cui ai predetti commi 31.1 o 31.2 del TICA. 58 di 131

59 Comunicazione di inizio lavori di realizzazione dell impianto di produzione - 2 L articolo 31 del TICA si applica a decorrere dall 1 ottobre In particolare, da tale data, le comunicazioni da inviare ai gestori di rete devono essere effettuate tramite dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante: l avvenuto inizio dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione, allegando eventuali comunicazioni di pari oggetto trasmesse alle autorità competenti, ovvero il mancato rispetto dei termini per l inizio dei lavori di realizzazione dell impianto di produzione, indicando la causa del mancato inizio e il tipo di procedimento autorizzativo al quale è sottoposto l impianto di produzione, qualora la causa del mancato inizio dei lavori sia la mancata conclusione dei procedimenti autorizzativi. I richiedenti sono tenuti a conservare i documenti necessari ad attestare le informazioni trasmesse ai gestori di rete ai sensi di quanto detto nella slide precedente e in questa slide. 59 di 131

60 Casi in cui l impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall autorizzazione Dall 1 novembre 2010, nei casi in cui l impianto di produzione non venga realizzato entro le tempistiche previste dall autorizzazione alla costruzione e all esercizio, ivi incluse eventuali proroghe concesse dall ente autorizzante, oltre all autorizzazione ottenuta decade anche il preventivo accettato per la connessione. 60 di 131

61 Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 1 Nei casi in cui il mancato rispetto, da parte del gestore di rete, dei tempi per la connessione previsti dal TICA comporti la perdita del diritto a una determinata tariffa incentivante, il produttore (che è il Soggetto Responsabile ai fini degli incentivi) può richiedere l erogazione di indennizzi aggiuntivi a quelli già previsti dal TICA. Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano al più pari a 25, l indennizzo, aggiuntivo rispetto a quelli previsti dal TICA, è pari al valore degli indennizzi che sono stati e devono essere complessivamente erogati ai sensi del TICA, moltiplicato per la differenza tra 1,3 e il rapporto tra la potenza ai fini della connessione e la potenza in immissione richiesta. Nel caso in cui i giorni lavorativi di ritardo imputabili al gestore di rete siano superiori a 25, l indennizzo, aggiuntivo a quelli previsti dal TICA, è pari al massimo tra l indennizzo di cui al precedente punto e il seguente: I = (inc_ottenibile inc_ottenuto) 20 (P imm 0,8 P) 61 di 131

62 Delibera ARG/elt 181/10: indennizzi - 2 Qualora l indennizzo da riconoscere sia al più pari a euro, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile il medesimo indennizzo entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari. Negli altri casi, il gestore di rete eroga al Soggetto Responsabile: euro entro 60 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari; - la differenza, se positiva, tra il 40% dell indennizzo e euro entro 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari; - la parte rimanente in rate annuali definite dal gestore di rete e comunque entro 3 anni dalla data di ricevimento della richiesta completa di tutti gli elementi necessari. 62 di 131

63 Futuri ambiti di intervento in materia di connessioni L Autorità, con delibera VIS 42/11, ha avviato un istruttoria conoscitiva inerente l erogazione del servizio di connessione. A seguito della chiusura dell istruttoria conoscitiva potrebbe manifestarsi la necessità di apportare correttivi al TICA. Potrebbe essere necessario valutare l implementazione di nuovi strumenti per contenere il problema delle saturazioni virtuali delle reti: ciò anche a seguito della sentenza del Tar Lombardia in relazione all applicabilità delle garanzie (l udienza è prevista per il 30 giugno). 63 di 131

64 CONDIZIONI PER L ACCESSO E L UTILIZZO DELLA RETE 64 di 131

65 Produttori: condizioni per immettere energia elettrica in rete Una volta realizzato l impianto, i produttori, direttamente o attraverso l interposizione di un terzo (grossista), per poter immettere energia elettrica in rete e, quindi, mettere nelle condizioni il gestore di rete di attivare la connessione e mettere in esercizio l impianto, devono stipulare il contratto per il servizio di dispacciamento in immissione con Terna. In più devono concludere con il distributore il contratto per il servizio di trasporto (per eventuali prelievi). Inoltre, se connessi in MT o BT, essi riceveranno dai distributori la componente CTR (pari a 0,416 c /kwh nel 2011 per l energia elettrica immessa aumentata del 9,9% in BT e del 4,2% in MT: le perdite convenzionali sono oggetto di prossima revisione). 65 di 131

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