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1 BANDO SPORTELLO DELL INNOVAZIONE - FAQ PROGETTI DI TRASFERIMENTO TECNOLOGICO COOPERATIVI E DI PRIMA INDUSTRIALIZZAZIONE PER LE IMPRESE INNOVATIVE AD ALTO POTENZIALE Data di pubblicazione 30 maggio 2014 Sommario SOGGETTI AMMISSIBILI (32)...2 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (16)...8 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI (14)...12 CRITERI DI VALUTAZIONE (26)...15 DETERMINAZIONE E AMMISSIBILITÀ DEI COSTI (19)...20 INTENSITÀ DI AIUTO (7)...24

2 SOGGETTI AMMISSIBILI (32) 1. Una PMI può partecipare a più Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale? Una PMI può essere beneficiaria di un solo finanziamento a valere sull azione Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e. Nel caso di presentazione di domande multiple nell ambito dello stesso intervento da parte di una PMI, anche se relative a differenti partenariati o a differenti tipologie di spesa, tutte le domande presentate in cui esso partecipa saranno escluse. 2. Un organismo di ricerca pubblico può partecipare a più Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e anche se con partner diversi? Un Organismo di ricerca pubblico può essere beneficiaria di più finanziamenti a valere sull azione Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, purché i relativi partenariati siano formati da differenti PMI. 3. Un organismo di ricerca privato può partecipare a più Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e anche se con partner diversi? Un Organismo di ricerca privato può essere beneficiaria di più finanziamenti a valere sull azione Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, purché i relativi partenariati siano formati da differenti PMI. 4. Può uno stesso soggetto, all'interno del Titolo IV - Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e, presentare una domanda per l'azione 3 ed un'altra per l'azione 4? No. Ai fini dell ammissibilità di un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, le attività previste devono risultare una combinazione tra un progetto di R&S e almeno un azione connessa. 5. Ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale possono partecipare solo le imprese innovative? Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale le imprese di piccola e media dimensione che rientrano nei parametri stabili dall Allegato I del regolamento GBER, partecipanti a partenariati, costituiti o costituendi nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa, con almeno un Organismo di ricerca. 6. La partecipazione a Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale è limitato agli organismi di ricerca vigilati dal MIUR? Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale gli Organismi di Ricerca, così come definiti alla lettera i) dell art. 2 dell Avviso, purché partecipanti a partenariati, costituiti o costituendi nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa, con almeno una PMI.

3 7. Gli Organismi di Ricerca di natura privata che collaborano con le imprese in qualità di partner devono anche loro essere PMI? La qualificazione di piccola e media fa riferimento alle sole imprese partecipanti al a partenariati, costituiti o costituendi, che presentano un Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale. 8. È ammissibile un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale presentato da una ATS formata da un Organismo di ricerca pubblico e da più PMI, di cui una delle PMI è una S.c.ar.l. nella cui compagine è presente una grande impresa o un ente pubblico? Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale le imprese di piccola e media dimensione partecipanti a partenariati, costituiti o costituendi nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa, con almeno un Organismo di ricerca. Le imprese beneficiarie sono solo quelle classificabili come piccole o medie ai sensi dell Articolo 2 ALLEGATO I del Regolamento CE n. 800/ È ammissibile un Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale presentato da un Consorzio formato da più Organismi di ricerca, una Grande Impresa e una PMI? I consorzi, così come le società consortili, possono essere beneficiari degli interventi di cui all Avviso, purché siano costituiti esclusivamente da PMI. Nel caso in cui tra i consorziati vi sia anche una Grande Impresa, il consorzio/società consortile non può essere beneficiario, a sensi dell art. 18 comma 1, degli interventi agevolativi previsti per i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale. 10. In riferimento all art.18, comma 1, si chiede se il progetto è presentato in solido dalle PMI e da almeno un Organismo di Ricerca oppure la domanda va presentata ufficialmente a nome di uno dei soggetti partecipanti al partenariato? Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale i partenariati, costituiti o costituendi nella forma di associazione temporanea di scopo, consorzio, società consortile o rete di impresa, tra almeno una PMI ed almeno un Organismo di ricerca. Ne deriva che a secondo della forma assunta dal partenariato potranno essere soggetti proponenti: il capofila nel caso di ATS e nel caso della Rete di Impresa, il Consorzio o la Società consortile, purché costituite esclusivamente da PMI ed Organismi di Ricerca 11. Nel caso in cui il soggetto proponente sia un Consorzio o una Società Consortile, l'organismo di Ricerca partner deve essere all'interno della compagine sociale della consortile che presenta la domanda o è sufficiente stipulare, a data anteriore la presentazione della domanda, un accordo di collaborazione con un Organismo di Ricerca esterno alla consortile? Nel caso in cui l Organismo di Ricerca partner non sia all'interno della compagine sociale della consortile/consorzio, il progetto può essere presentato attraverso la forma di ATS/Consorzio/Società consortile/rete di impresa tra PMI e l Organismo di Ricerca partner.

4 12 - Nell'ambito dei Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, in caso di costituzione di un'ats che tipo di garanzie di stabilità finanziarie sono richieste al capofila? Il capofila dell'ats deve essere necessariamente il soggetto industriale che sostiene la maggiore percentuale del costo del progetto? No. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 1 dell'art. 18 dell'avviso, possono qualificarsi come soggetto capofila. In caso di presentazione in forma associata, i soggetti industriali di cui al precedente comma 1 devono sostenere, direttamente e congiuntamente, almeno il 60% del costo complessivo del Progetto, indipendentemente dal requisito di capofila. 13. In riferimento ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, nel caso in cui il progetto venisse finanziato possono entrare a far parte della forma associata, successivamente alla presentazione del progetto, una nuova azienda/ente che non erano stati inclusi in fase di presentazione? No. Tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 dell'avviso, qualora propongano un progetto in forma associata, devono produrre anche il relativo atto costitutivo ovvero l impegno a costituirlo. A tal proposito si specifica che, ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente la costituzione della forma associata anche solo mediante scrittura privata senza necessità di autenticazione notarile. Nel caso di ammissione a finanziamento della domanda, la Regione Campania provvederà a richiedere la riproduzione dell'atto in forma pubblica dinanzi ad un notaio della scrittura privata sottoscritta. 14. Il codice ATECO di un'azienda è discriminante ai fini dell'ammissibilità di un soggetto? Sono ammissibili tutti i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 comma 1, dell'avviso, indipendentemente dal corrispondente codice ATECO di riferimento. Nel caso in cui sia ampiamente dimostrato che le soluzioni tecnologiche ricercate e sviluppate attraverso il Progetto sono coerenti con quelle emergenti per i settori produttivi complementari alle piattaforme tecnologiche di filiera regionali secondo quanto riportato dell Allegato 1 dell Avviso, il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e sarà positivamente valutato, ai sensi dell art. 22 comma 3, rispetto al criterio C.1 relativamente al macro-ambito Capacità di innovazione. 15. Ai sensi dell'avviso, le ditte individuali e le associazioni culturali dotate di partita IVA e iscritte alla camera di commercio sono soggetti ammissibili? Possono costituirsi a seguito della presentazione del bando? Sono ammissibili a presentare un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale tutti i soggetti in possesso unicamente dei requisiti di cui all art. 18 comma 1 dell'avviso, già costituiti al momento della pubblicazione dell'avviso. 16. Gli enti pubblici sono soggetti ammissibili? Ai sensi dell'avviso, i soggetti pubblici ammissibili in qualità di co-proponenti di un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale sono quelli indicati dall art. 18 comma 1 dell Avviso, nelle forme ivi specificate. 17. La sede operativa in Regione Campania può essere stabilita in data successiva alla pubblicazione dell'avviso?

5 Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'avviso, i soggetti di cui all'art. 18 comma 1, devono realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso un unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità deve essere dimostrata dalla data di accettazione del contributo e comunque non successivamente alla data di avvio delle attività progettuali 18 - Relativamente ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, può presentare domanda una PMI con sede legale e operativa (ad oggi) non in Campania, ma che realizzerà il progetto in una sede sita in Campania, da costituire solo all atto dell approvazione della domanda? Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'avviso, i soggetti di cui all'art. 18 comma 1, devono realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso un unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità deve essere dimostrata dalla data di accettazione del contributo e comunque non successivamente alla data di avvio delle attività progettuali 19 - È ammissibile un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale presentato da un partenariato tra una PMI ed tre Organismi di ricerca di cui uno solo con sede operativa in Campania? Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'avviso, tutti i soggetti ammissibili di cui all'art. 18 comma 1, devono realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso un unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità deve essere dimostrata dalla data di accettazione del contributo e comunque non successivamente alla data di avvio delle attività progettuali. In riferimento a partenariati composti da più di un Organismo di Ricerca, si rammenta che per tale tipologia di soggetti, la quota massima di partecipazione ai costi in attività di R&S del Progetto, non può essere superiore al 40% dei costi complessivi in attività di R&S del progetto stesso Relativamente ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, come viene dimostrata l'effettiva collaborazione di cui all'art. 19 comma 5 tra le imprese e gli organismi di ricerca? E' sufficiente che i soggetti presentino la domanda congiunta? La partecipazione ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale può avvenire in una delle forme previste dall'art. 18 comma 1. In ogni caso, si prefigura un'effettiva collaborazione (quale requisito per ottenere una maggiorazione ai fini del calcolo dell'intensità dell'aiuto), qualora siano rispettate le condizioni previste dalla Disciplina Comunitaria in materia di Aiuti di Stato in favore di Ricerca, Sviluppo e Innovazione 2006/C 323/01, riportate all'art. 12 comma 4 dell'avviso D.D. 436 del 13 marzo 2013, e nello specifico che l'organismo di Ricerca sostenga almeno il 10% dei costi ammissibili del progetto e che abbia il diritto di pubblicare i risultati dell'attività di ricerca da essa svolta. 21. Con riferimento ai Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, due PMI proponenti del progetto, possono essere una partecipata dall'altra? Si, purché in possesso dei requisiti di cui all'art. 18 comma 1, dell'avviso aventi il requisito di "piccola e media impresa" alla data di presentazione della Domanda. 22. È necessario che la costituzione del partenariato in una delle forme previste dall art 18, comma 1, avvenga mediante atto notarile o è sufficiente una scrittura privata tra i soggetti partner?

6 Ai fini della presentazione della domanda, è sufficiente la costituzione della forma associata anche solo mediante scrittura privata senza necessità di autenticazione notarile. Nel caso di ammissione a finanziamento della domanda, la Regione Campania provvederà a richiedere la riproduzione dell'atto in forma pubblica dinanzi ad un notaio della scrittura privata sottoscritta. 23. Che caratteristiche deve avere l organismo di ricerca che collabora con l impresa? Può essere un università di diritto francese? Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'avviso, i soggetti partecipanti alla realizzazione di attività oggetto di finanziamento regionale relativamente ai Progetti di trasferimento tecnologico, devono realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso una propria ed autonoma unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità deve essere dimostrata alla data accettazione del contributo e comunque non successivamente alla data di avvio delle attività progettuali. 24. Un Organismo di ricerca Privato, qualificato però come Grande impresa, può partecipare ad un progetto Campania Start Up? Si in qualità di Organismo di Ricerca partner e relativamente alle attività di R&S previste dal Progetto. 25. In merito all intervento Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, la partecipazione dell'organismo di ricerca è obbligatorio? Nel caso di collaborazione con un Organismo di Ricerca è prevista una partecipazione minima o massima per l Organismo di Ricerca partner? La partecipazione di un organismo di ricerca è obbligatoria. La partecipazione da parte dell Organismo di Ricerca al Progetto di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione non può essere, a pena di esclusione della domanda, inferiore al 10% e superiore al 40% del costo totale delle attività di R&S del Progetto. Ai fini delle premialità relativamente alle intensità di aiuto, la partecipazione dell organismo di ricerca alle attività di R&S non può essere inferiore al 10% del costo totale delle attività di R&S. Ai fini dell ottenimento del punteggio relativo al criterio di valutazione A.3) di cui all art. 22 dell Avviso, la partecipazione degli Organismi di ricerca deve non inferiore al 30% del valore complessivo del Progetto. 26. Può un Organismo di Ricerca presentare domanda per Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e? Sono ammissibili a presentare Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, i partenariati, costituiti o costituendi nella forma di ATS, consorzio, società consortile o rete di impresa, tra una o più PMI ed almeno un Organismo di ricerca. In ogni caso, il soggetto proponente, impresa ovvero consorzio/società consortile, deve possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del Progetto il quale deve mirare a sviluppare la sperimentazione di risultati di attività di ricerca già svolte e caratterizzati da un adeguato potenziale innovativo e raggiungere la fase di industrializzazione e di commercializzazione. 27. Premesso che la nostra società si configura come un Organismo di ricerca di diritto privato ad esclusiva partecipazione pubblica ( tutti i scoi sono soggetti pubblici) e che già il Ministero per l Istruzione, l Università e la Ricerca ci ha attribuito il riconoscimenti di organismo di ricerca pubblico nella partecipazione a progetti finanziati su risorse PON REC , si richiede una tale qualità possa valere per la partecipazione a Progetti di Trasferimento tecnologico?

7 Si. Pertanto i moduli da produrre sono quelli previsti per gli organismi di Ricerca Pubblici con l indicazione che il soggetto seppur Organismo di Ricerca privato risulta essere partecipato esclusivamente da soggetti di diritto pubblico. 28. Un organismo di ricerca costituito in società consortile a responsabilità limitata, il cui capitale sociale è interamente a partecipazione pubblica, deve soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria indicati all'art.18.5? No, in quanto configurabile ai fini della partecipazione al presente Avviso al pari di un Organismo di Ricerca pubblico. 29. Il requisito di cui all art. 18 comma 2, che ciascuna impresa richiedente deve possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi di progetto, può essere soddisfatto invece che dalla Scarl, soggetto proponente, da una o più delle sue socie a cui saranno affidate parte delle attività del progetto? Il requisito di una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi di progetto deve essere soddisfatto direttamente ed esclusivamente da tutte le imprese proponenti partecipanti ad un Progetto di Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione. 30. Ai fini dell'ammissibilità e in riferimento all'art. 18 comma 2, un costituendo consorzio formato da un Organismo di Ricerca con qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del progetto di trasferimento tecnologico e una PMI senza la qualificata esperienza, ha i requisiti per partecipare al bando? No. I requisiti di ammissione devono essere dimostrati direttamente ed esclusivamente dal soggetto proponente, ovvero nel caso indicato dal Consorzio. 31. Ai fini dell'ammissibilità e in riferimento all'art. 18 comma 2, nel caso in cui l impresa dimostri la propria esperienza in attività di R&S attraverso l attestazione di costi sostenuti per attività di R&S per un ammontare pari ad almeno il 2% del totale dei costi del personale, il perito che attesti la coerenza tra attività di R&S svolte e le tematiche del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, a quale albo deve risultare iscritto? Il perito chiamato ad attestare la coerenza tra attività di R&S svolte dall impresa, debitamente certificate in termini di costi da un revisore esterno, e le tematiche del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, dovrà possedere un attestata esperienza professionale e risultare iscritto ad un albo riservato a soggetti qualificati a realizzare attività professionale coerente con le tematiche tecnologiche oggetto delle attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzazione e risultare iscritto. 32. Ai fini dell'ammissibilità e in riferimento all'art. 18 comma 2, nel caso in cui l impresa dimostri la propria esperienza in attività di R&S attraverso l attestazione della realizzazione di un Progetto di R&S nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda, è sufficiente che siano state realizzate solo alcune delle attività del Progetto di R&S aventi comunque ad oggetto le tematiche che si intendono sviluppare? L impresa deve aver concluso il Progetto di R&S che viene utilizzato come elemento di dimostrazione della propria esperienza i n attività di R&S

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE (16) 1. In merito al parametro di affidabilità economico-finanziaria CN/(CP - I) > 25%, come si calcola il valore dell agevolazione (I)? Il valore dell agevolazione (I) è determinato applicando, alle differenti tipologie di spesa relative alle attività finanziabili ammissibili (Ricerca Industriale e Sviluppo Sperimentale, Azioni connesse) l intensità di aiuto prevista per l impresa richiedente in funzione della relativa dimensione, secondo quanto previsto dall art. 19 dell Avviso. 2. La verifica dell affidabilità economico finanziaria si applica anche agli Organismi di ricerca privati? Le disposizioni relative alla verifica dell affidabilità economico-finanziaria si applicano anche agli Organismi di ricerca privati, secondo quanto previsto dall art 18 comma 5 dell Avviso. 3. L'impresa richiedente deve prestare l'affidabilità solo per la quota propria o anche per quella relativa all'organismo di ricerca partner? Le disposizioni relative alla verifica dell affidabilità economico-finanziaria si applicano in modo indipendente a ciascuna impresa e a ciascun Organismo di ricerca privato, secondo quanto previsto dal dall art 18 dell Avviso, e attengono ai valori di Patrimonio Netto, costo progettuale e agevolazione relativi esclusivamente al singolo soggetto interessato. 4. Una PMI che in funzione dei dati dell ultimo bilancio approvato non soddisfi il requisito della congruenza fra capitale netto e costo del progetto può ricorrere ad un aumento di capitale? Un impresa che non soddisfi il requisito CN/(CP - I)> 25%, può ricorrere ad un aumento di capitale purché la relativa deliberazione abbai data antecedente a quella della presentazione della domanda e il capitale deliberato in aumento sia versato integralmente entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi. 5. Come si determina l affidabilità economico-finanziaria per un impresa di recente costituzione che non dispone al momento della presentazione della Domanda di un bilancio approvato? Per le imprese di recente costituzione che non dispongono ancora di un bilancio approvato l affidabilità economico-finanziaria è valutata solo sul parametro relativo alla congruenza fra capitale netto dell impresa/organismo di ricerca privato e la relativa quota di costo del progetto. Qualora, al fine di soddisfare i parametri di affidabilità economico-finanziaria, l impresa/organismo di ricerca privato deliberi un aumento di capitale, è necessario versare integralmente il capitale deliberato in aumento ai fini dell ottenimento del contributo richiesto entro 30 gg. dalla data di notifica del provvedimento di concessione dei contributi. 6. Cosa di intende per impresa in difficoltà? Ai sensi del comma 7 dell art.1 del Regolamento GBER, così come rettificato con nota DCPC n de 18 marzo 2010, per impresa in difficoltà si intende una PMI che soddisfa le seguenti condizioni: a) qualora, se si tratta di una società a responsabilità limitata, abbia perduto più della metà del capitale sottoscritto e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure b) qualora, se si tratta di una società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, abbia perduto più della metà del capitale, come indicato nei conti della società, e la perdita di più di un quarto di detto capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi, oppure c) indipendentemente dal tipo di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l'apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Una PMI costituitasi da meno di tre anni non è considerata un'impresa in difficoltà per il periodo interessato, a meno che essa non soddisfi le condizioni previste alla lettera c) del primo comma.

9 7. Un impresa che attualmente si trova in concordato preventivo in continuità secondo l art. 186 bis della legge fallimentare, può presentare domanda a valere sull azione Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale? Non sono ammissibile le imprese in difficoltà. In ogni caso, ai sensi dell art. 34 commi 1 e 2, l erogazione dei contributi cessa nei casi, tra gli altri, di fallimento, liquidazione coatta amministrativa o assoggettamento dell impresa finanziata ad altra procedura concorsuale (anche volontaria,) ed accordi stragiudiziali, piani attestati ex art. 67 L.F., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis L.F. Nei casi sopra indicati, i contributi eventualmente già erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento. 8. In riferimento alla partecipazione da parte di un Dipartimento universitario in qualità di Organismo di ricerca pubblico, si chiede se il firmatario della domanda debba essere il direttore del dipartimento o il rettore dell università. Firmatario degli Allegati alla richiesta di agevolazione compilata attraverso il SIM può essere, oltre che il legale rappresentate dell Organismo di ricerca o la persona da questo delegata, il titolare dell Unita di ricerca di base dell Organismo di ricerca, purché dotata di autonomia finanziaria ed amministrativa. 9. Al limite di euro fissato per il costo complessivo di progetto concorrono le sole le spese sostenute per la realizzazione delle attività di ricerca industriale e di sviluppo sperimentale previste per il progetto o a queste vanno sommati gli importi delle spese previste relativamente alle Azioni Connesse? Ai fini dell ammissibilità alle agevolazioni i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale devono avere un costo complessivo non superiore a ,00 (unmilioneduecentomila) euro e non inferiori a ,00 (cinquecentomila) euro. 10. E possibile la presentazione della domanda da parte di un consorzio o società consortile? Un consorzio o società consortile può essere soggetto proponente purché i consorziati siano tutti classificati come PMI ed abbiano tutti sede operativa in Regione Campania. 11. Per gli Organismi di Ricerca privati co-proponente, nel modello Allegato A al secondo punto, andrebbe dichiarato che (nome per esteso dell Organismo di Ricerca Privato) è tenuto alla pubblicazione di un bilancio di esercizio annuo in cui sono chiaramente distinti i costi e finanzianti derivanti da attività non economica ed attività economica;. Nel caso di OdR privato non obbligato da alcuna disposizione normativa a redigere bilancio d esercizio nel quale siano distinti i costi e finanzianti derivanti da attività non economica ed attività economica, tale dichiarazione può essere depennata? Si, purché l OdR in sostituzione a quanto previsto dalla modulistica dichiari di possedere un sistema di contabilità interna da cui si evinca chiaramente la distinzione tra i costi e finanziamenti derivanti da attività non economica e quelli derivanti da attività economica ovvero che si impegna a implementare un tale sistema ai fini dell ottenimento del contributo. 12. Per la verifica di alcuni requisiti di ammissibilità relativamente ai progetti di trasferimento tecnologico, il bando fa riferimento ai bilanci approvati. Ai fini dell utilizzo del bilancio relativo all esercizio 2013 è necessario che il bilancio si approvato e depositato? Ai fini della dimostrazione dei requisiti di affidabilità economico finanziaria e dell esperienza in attività di R&S e di ogni altro elemento di ammissibilità e valutazione, saranno considerati validi i soli bilanci approvati prima della data di presentazione della domanda.

10 13. L art. 18 comma 2 identifica tra i requisiti che provano il possesso da parte dell impresa proponente di una qualificata esperienza nelle attività di R&S, la realizzazione di un Progetto di R&S nei tre anni precedenti la presentazione della domanda. Che caratteristiche deve avere tale progetto di R&S già concluso? Ai fini dell ammissibilità ai Progetti di Trasferimento tecnologico e prima industrializzaizone, ciascuna impresa partecipante l impresa deve dimostrare di possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione. Ci può essere sodisfatto se l impresa dimostra di aver realizzato, nei tre anni precedenti la data di presentazione della domanda di agevolazione almeno un Progetto di R&S ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione e per il quale si è verificata la condizione di collaborazione con Organismi di ricerca, come risultante da apposita dichiarazione rilasciata dall Organismo di ricerca, nella quale sia attestata la conclusione con esito positivo del programma di ricerca o sviluppo sperimentale e siano descritti altresì i contenuti della collaborazione e i risultati conseguiti. Sarà cura dei competenti organi incaricati per la valutazione dei progetti determinare la corrispondenza e contiguità tra le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione ed l esperienza pregressa dell impresa. 14. L art. 18 comma 2 identifica tra i requisiti che provano il possesso da parte dell impresa proponente di una qualificata esperienza nelle attività di R&S, il possesso di un diritto di proprietà intellettuale. Che caratteristiche deve avere tale diritto? Ai fini dell ammissibilità ai Progetti di Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione, ciascuna impresa partecipante l impresa deve dimostrare di possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione. Ci può essere sodisfatto se l impresa dimostra di essere in possesso di un diritto di proprietà intellettuale almeno di aver depositato domanda di brevetto per invenzione - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - e abbia almeno ottenuto l emanazione da parte dell EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni. Sarà cura dei competenti organi incaricati per la valutazione dei progetti determinare la corrispondenza e contiguità tra le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione ed l esperienza pregressa dell impresa. 15. L art. 18 comma 2 identifica tra i requisiti che provano il possesso da parte dell impresa proponente di una qualificata esperienza nelle attività di R&S, l aver sostenuto nei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda costi in attività di R&S. Che caratteristiche devono avere tale costi? Ai fini dell ammissibilità ai Progetti di Trasferimento tecnologico e prima industrializzazione, ciascuna impresa partecipante l impresa deve dimostrare di possedere una qualificata esperienza nelle attività di R&S coerenti con gli obiettivi del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione. Ci può essere sodisfatto se l impresa dimostra di aver sostenuto, in almeno uno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, costi per attività di R&S - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - per un ammontare pari ad almeno il 2% del totale dei costi del personale. Tali elementi dovranno essere debitamente certificati: a) da parte di un perito tecnico iscritto in apposito albo, per la coerenza tra attività di R&S svolte e le tematiche del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione; b) da parte di un revisore contrabile esterno iscritto nell apposito registro, per la valorizzazione dei costi delle suddette attività di R&S svolte dall impresa.

11 Sarà cura dei competenti organi incaricati per la valutazione dei progetti determinare la corrispondenza e contiguità tra le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione ed l esperienza pregressa dell impresa. 16. Si chiede se il requisito - da certificare da un perito tecnico e da un revisore contabile - di "aver sostenuto costi per attività di R&S.per un ammontare pari ad almeno il 2% del totale dei costi del personale" fa riferimento al complesso dei costi sostenuti per attività di ricerca svolti dall'azienda ovvero solo ed esclusivamente ai costi sostenuti per personale dipendente impegnato nella ricerca. Nel computo del valore dei costi per attività di R&S da compare al 2% del totale dei costi del personale, possono essere considerati il complesso dei costi sostenuti per attività di ricerca. I valori devono fare riferimento allo stesso esercizio, e comunque ad uno dei tre esercizi precedenti alla data di presentazione della domanda, considerando degli esercizi quelli i cui bilanci sono stati approvati.

12 CARATTERISTICHE DEI PROGETTI (14) 1. È possibile presentare un Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale il cui costo complessivo sia superiore a euro? Ai fini dell ammissibilità alle agevolazioni i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale devono avere un costo complessivo non superiore a ,00 (unmilioneduecentomila) euro e non inferiori a ,00 (cinquecentomila) euro. 2. Quale deve essere la partecipazione complessiva degli Organismi di Ricerca al progetto in qualità di partner? La partecipazione complessiva degli Organismi di Ricerca al progetto in qualità di partner non può essere inferiore al 10% del costo complessivo del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale presentato. Nel caso di una partecipazione complessiva degli Organismi di ricerca inferiore al 10% ovvero superiore al 40% del costo complessivo del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale, la domanda di partecipazione sarà giudicata non ammissibili per mancanza del requisito di cui all art. 18 comma 1 dell Avviso. 3. È possibile presentare un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione avente ad oggetto lo sviluppo di soluzioni ICT per l efficienza energetica? Un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione per le imprese innovative ad alto potenziale può trovare applicazione in uno o più ambiti di intervento Nel caso in cui sia ampiamente dimostrato che le soluzioni tecnologiche ricercate e sviluppate attraverso il Progetto sono coerenti con quelle emergenti per i settori produttivi complementari alle piattaforme tecnologiche di filiera regionali secondo quanto riportato dell Allegato 1 dell Avviso, il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativi e sarà positivamente valutato, ai sensi dell art. 22 comma 3, rispetto al criterio C.1 relativamente al macroambito Capacità di innovazione. 4. L art. 18 comma 2 identifica tre requisiti che provano il possesso da parte dell impresa proponente di una qualificata esperienza nelle attività di R&S. Questi 3 requisiti devono essere posseduti dalla PMI alternativamente o cumulativamente? Alternativamente. 5. Ai fini dell ammissibilità di un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, il brevetto per invenzione ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto può essere acquisito nell'ambito dello stesso Progetto? In alternativo il suddetto brevetto può essere acquisito da terzi in data anteriore alla data di presentazione della domanda di finanziamento? Ai fini dell ammissibilità, la qualificata esperienza nelle attività di R&S dell impresa proponente, prevista dall art. 18 comma 2, può essere dimostrata, anche, attraverso la diponibilità di un brevetto che l impresa ha conseguito dalle proprie pregresse attività di R&S ovvero attraverso una domanda di brevetto per invenzione - ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione - purché questa abbia almeno ottenuto l emanazione da parte dell EPO del Rapporto di Ricerca con esito non negativo prima della data di presentazione della domanda di agevolazioni.

13 6. Ai fini dell ammissibilità di un Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, nel caso in cui la qualificata esperienza nelle attività di R&S dell impresa proponente sia dimostrata attraverso l evidenziazione dei costi sostenuti dall impresa in almeno uno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda per attività di R&S, la coerenza di tali attività rispetto alle tematiche di innovazione da industrializzare sarà valutata rispetto alle tematiche di ricerca sviluppate o all ambito di applicazione delle soluzioni innovative da industrializzare? Ai fini dell ammissibilità, il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione deve porsi come naturale prosecuzione di attività di R&S che l impresa proponente ha già positivamente concluso o sviluppato. La valutazione della coerenza tra le pregresse attività di R&S e le attività di trasferimento tecnologico e prima industrializzare (presentate a finanziamento) avrà ad oggetto la rilevanza delle conoscenze di ricerca già sviluppate e delle soluzione tecnologica prospettare rispetto ai processi di industrializzazione ed alle strategie di mercato che l impresa si propone di realizzare attraverso la partecipazione all Avviso 7. Ai fini della ammissibilità, l attestazione della positivo esito del Progetto di R&S attestante la qualificazione dell impresa nella ricerca delle tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione deve necessariamente essere rilasciata dall Organismo di ricerca partner del suddetto progetto di R&S? Ad attestare la conclusione con esito positivo del programma di R&S svolto dall impresa avente ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione deve essere lo stesso Organismo di ricerca partner con il quale l impresa ha collaborato per realizzare il suddetto Progetto di R&S. In caso di progetto svolto autonomamente da parte dell impresa l attestazione, circa il positivo esito del Progetto di R&S e la coerenza con le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, può essere rilasciata da un qualsiasi Organismo di ricerca. 8. Ai fini della ammissibilità, il Progetto di R&S avente ad oggetto le tematiche di innovazione che si intendono sviluppare con il Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione deve necessariamente essersi svolto in Regione Campania? Ai sensi dell art 18 comma 3, l impresa proponente può attestare, secondo quanto dal comma suddetto articolo, la propria qualificata esperienza in attività di R&S attraverso la certificazione della positiva conclusione di un Progetto di R&S da essa svolto indipendentemente dal luogo di realizzazione dello stesso e dalla provenienza territoriale degli eventuali partner con i quali il suddetto progetto di R&S è stato svolto. 9. Ai fini della ammissibilità, la dimostrazione della qualificata esperienza in attività di R&S da parte dell impresa attraverso l attestazione di costi di R&S pari ad almeno il 2% del costo del personale deve risultare da Immobilizzazioni Immateriali ( Capitalizzazione di costi di R&S)? La dimostrazione della qualificata esperienza in attività di R&S da parte dell impresa attraverso l attestazione di costi di R&S pari ad almeno il 2% del costo del personale l impresa, in almeno uno dei tre esercizi precedenti la data di presentazione della domanda, va opportunamente certificata dai soggetti e secondo le modalità prescritte dalle lettere a) e b) del comma 2 dell art. 18 dell Avviso. La capitalizzazione di costi di R&S non è condizione necessaria né sufficiente per la certificazione.

14 10. Premesso che in base all art. 19 comma 4 i Progetti di trasferimento tecnologico cooperativi e di prima industrializzazione devono prevedere, oltre alle attività di R&S, almeno una delle Attività Connesse descritte nell articolo stesso, è necessario, ai fini dell ammissibilità del progetto, che ciascun soggetto attuatore preveda l esecuzione di almeno una delle Azione Connesse indicate? Ai fini dell ammissibilità del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione, è sufficiente che almeno una delle Azioni Connesse dall art 19 comma 4, sia realizzata da almeno uno dei soggetti partecipanti. In sede di valutazione della capacità di innovazione del progetto, il referee nominato dalla Regione esprimerà la coerenza tra gli obiettivi di industrializzazione e commercializzazione previsti e le azioni programmate dai soggetti partecipanti al Progetto. 11. Che caratteristiche dovrà avere l accordo di collaborazione, previsto dall art. 19 comma 5, tra l impresa e l Organismo di ricerca Partner? L accordo va strutturato in modo tale da configurare tra l impresa o le imprese e l organismo di ricerca partner una collaborazione effettiva ai sensi della Disciplina in materia di Ricerca, sviluppo ed innovazione. Il dettaglio dei contenuti dell Accordo è lasciato alla negoziazione tra le parti. 12. Che caratteristiche dovrà avere l accordo di collaborazione, previsto dall art. 19 comma 5, tra l impresa e l Organismo di ricerca Partner? Esso è obbligatorio Ai fini dell ammissibilità l accordo è obbligatorio, ai sensi dell art. 19 comma 5 del bando. L accordo va strutturato in modo tale da configurare tra l impresa o le imprese e l organismo di ricerca partner una collaborazione effettiva ai sensi della Disciplina in materia di Ricerca, sviluppo ed innovazione. Il dettaglio dei contenuti dell Accordo è lasciato alla negoziazione tra le parti. In ogni caso, ai fini dell ammissibilità, la natura dell accordo deve comportare la collaborazione effettiva tra l impresa o le imprese e l organismo di ricerca. L organismo di ricerca deve sostenere almeno il 10 % dei costi ammissibili del progetto e deve poter pubblicare i risultati dei progetti di ricerca nella misura in cui derivino da ricerche da esso svolte. Infine, l accordo deve avere una data anteriore alla data di presentazione della domanda. 13. Un OdR pubblico partner di progetto, deve partecipare solo al progetto di R&S o può anche sostenere parte delle "spese per la realizzazione delle attività di innovazione e di trasferimento tecnologico"? Ciascuno dei soggetti partecipanti può realizzare attività di innovazione e di trasferimento tecnologico così come caratterizzate nei contenuti e nei costi ammissibili dalle Azioni Connesse di cui all art 18 e 19 dell Avviso. 14. In relazione a quanto previsto dal Comma 4 art. 19 relativamente all obbligo di prevedere tra le azioni progettuali almeno una delle Attività Connesse individuate a valere sull Azione 3 della DGR 407/2013, si richiede se tale obbligo sussista per ogni singolo proponente oppure sia sufficiente che uno solo dei soggetti partecipanti inserisca nel progetto spese relative ad azioni connesse. Ai fini dell ammissibilità di un Progetto di trasferimento tecnologico e di prima industrializzazione, è necessario che almeno uno dei soggetti partecipanti preveda la realizzazione di almeno uno delle Azioni Connesse.

15 CRITERI DI VALUTAZIONE (26) 1. Con riferimento all articolo 22, Criteri di valutazione Potenziale di innovazione del proponente punti A.1 e A.2 cosa si intende per disponibilità delle figure professionali indicate? Ai fini del soddisfacimento dei Criteri di valutazione A.1 e A.2, relativamente al macro-ambito di valutazione Potenziale di innovazione del proponente di cui all art. 22 dell Avviso, la disponibilità delle figure professionali indicate deve essere dimostrata al momento della presentazione della domanda attraverso la documentazione attestante: 1) tra l impresa e le figure professionali indicate un rapporto di lavoro subordinato in essere, in una delle possibili forme previste dalla normativa o, in alternativa, un contratto a progetto già in essere per attività di R&S e 2) i requisiti di professionalità dei soggetti indicati. 2. In riferimento alle figure professionali richiamate nei criteri di valutazione A.1) e A.2), è sufficiente ai fini dell ottenimento del relativo punteggio che esse dispongano di una laurea triennale di I livello? Possono essere legate all azienda da forme contrattuali quali contratto di apprendistato e/o contratto di collaborazione a progetto? Ai fini del soddisfacimento dei Criteri di valutazione A.1) e A.2), relativamente al macro-ambito di valutazione Potenziale di innovazione del proponente di cui all art. 22 dell Avviso, le figure professionali indicate devono possedere almeno un laurea triennale e devono essere nella disponibilità dell impresa al momento della domanda per effetto di un rapporto di lavoro subordinato in essere, in una delle possibili forme previste dalla normativa o, in alternativa, un contratto a progetto già in essere per attività di R&S. 3. Cosa si intende per Disponibilità di ciascuna impresa partecipante,, di almeno figura professionali, ovvero con quale modalità contrattuale devono essere assunte le figure professionali richieste? Le modalità contrattuali con cui l impresa partecipante al Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione deve attestare nel suo organico la disponibilità di figure professionali qualificate è un contratto di lavoro subordinato, in una delle possibili forme previste dalla normative, ovvero un contratto a progetto già in essere per attività di R&S. 4. Ai fini del soddisfacimento dei Criteri di valutazione A.1) e A.2), l impresa partecipante può attestare nel suo organico la disponibilità delle figure professionali richieste mediante un contratto di avvalimento (ai sensi dell art. 49 del d.lgs 163/2006) o mediante il distacco di personale dipendente di un soggetto terzo presso la propria impresa (nell art. 30 del D.Lgs. 276/2003), producendo adeguata ed idonea documentazione a supporto? No 5. Le figure professionali richieste punti A.1 e A.2 devono essere nella disponibilità dell azienda in qualità di dipendenti o possono essere anche consulenti esterni? Le figure professionali di cui l impresa deve disporre per soddisfare le condizioni di cui ai criteri A.1) e A.2) del macro-ambito di valutazione Potenziale di innovazione del proponente devono essere dipendenti dell impresa o in alternativa lavoratori a progetto impegnati in pregresse attività di R&S condotte dall impresa. Ai fini del computo non saranno considerati i rapporti tra l impresa e i professionisti erogatori di servizi di consulenza.

16 6. Si chiede di confermare che per disponibilità possa intendersi anche un impegno di collaborazione, da perfezionarsi a seguito dell erogazione del finanziamento? Le figure professionali di cui l impresa deve disporre per soddisfare le condizioni di cui ai criteri A.1) e A.2) del Macro-ambito di valutazione Potenziale di innovazione del proponente devono essere dipendenti dell impresa o in alternativa lavoratori a progetto impegnati in pregresse attività di R&S condotte dall impresa. Ai fini del computo non saranno considerati gli impegni di collaborazione tra l impresa e soggetti terzi. 7. L azienda dispone di alcune figure che, pur avendo una laurea di tipo economico, si occupano operativamente di attività connesse al processo produttivo, avendo quindi competenze tecniche che si sposano con l attività di ricerca oggetto del progetto anche se il titolo di studio è diverso. Come viene valutata questa variabile? La valutazione ad oggetto le competenze delle figure professionali di cui l impresa dispone ed indica ai fini dell ottenimento dei punteggi relativamente ai criteri A.1 e a.2) - del Macro-ambito Potenziale di innovazione del proponente di cui all art. 22 comma 2 dell Avviso - avrà ad oggetto sia la qualifica delle figure indicate (es. titolo di studio, esperienze professionale certificata, ecc..) sia le mansioni che al momento della domanda tali figure ricoprono in azienda e relativa attinenza con le attività dell impresa all interno del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione. 8. Se l Organismo di ricerca partecipa per il 40 % al progetto, vi è un criterio di premialità nella valutazione e nell attribuzione dei punteggi? L ottenimento del punteggio relativo al criterio di valutazione A.3) del macro-ambito Potenziale di innovazione del proponente di cui all art. 22 comma 2 dell Avviso, è condizionamento ad una partecipazione ai costi complessivo del Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione da parte dell Organismo di ricerca, ovvero dell insieme degli Organismi di Ricerca, di almeno il 30%. 9. Nel calcolo della soglia del 30% dei costi sostenuti dall Organismo di Ricerca si considerano solo i costi espressi dagli Organismi di Ricerca con sede in Regione Campania? Ai fini dell ottenimento del punteggio di cui al criterio A.3) del macro-ambito Potenziale di innovazione del proponente di cui all art. 22 comma 2 dell Avviso, la percentuale prevista per la primalità è da intendersi come somma dei costi complessivi sostenuti da parte di tutti gli Organismi di Ricerca partecipanti al Progetto di trasferimento tecnologico cooperativo e di prima industrializzazione. Ai sensi dell'art. 4 comma 1 dell'avviso, i soggetti partecipanti alla realizzazione di attività oggetto di finanziamento regionale relativamente ai Progetti di trasferimento tecnologico, devono realizzare le attività progettuali previste esclusivamente presso una propria ed autonoma unità locale ubicata nel territorio della Regione Campania, la cui disponibilità deve essere dimostrata alla data accettazione del contributo e comunque non successivamente alla data di avvio delle attività progettuali. 10. Con riferimento alla tabella Macro-ambiti di valutazione/criteri di valutazione, alla voce Cantierabilità del progetto quando deve avvenire la stipula dei contratti relativi alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l acquisto di attivi materiali ed immateriali? (rettificata) La stipula dei contratti relativi alle spese di consulenza ammissibili e alle spese per l acquisto degli attivi materiali ed immateriali, da realizzarsi anche nelle forme di ordine e relativa conferma d ordine, e/o condizionati, anche attraverso idonee alternativa documentazione, all effettiva concessione delle agevolazioni deve avvenire in data non antecedente alla pubblicazione dell Avviso, ovvero il 17 5 febbraio 2014, e prima della presentazione della domanda. Nel caso dei soli Organismi di Ricerca, la condizione di cantierabilità fissata dal criterio B.1) può essere soddisfatta, attraverso la presentazione di almeno tre preventivi di spese relativi a ciascuna fornitura esterna.

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