Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL)
|
|
- Corinna Ruggeri
- 8 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 Regolamento concernente l'erogazione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale * (Regolamento sulla lotteria, RFL) del 7 marzo 998 (stato dicembre 0) emanato dal Governo il 7 marzo 998 in virtù dell'accordo intercantonale concernente l'esecuzione collettiva delle lotterie del 6 maggio 937/7 gennaio 944/4 settembre 976 nonché dell'art. 34 bis della Legge sulla gestione finanziaria del Cantone dei Grigioni del 0 marzo 988 ). Disposizioni generali Art. * Mezzi L'aliquota del Cantone dei Grigioni all'utile netto della lotteria intercantonale costituisce, unitamente agli interessi dal patrimonio agli ulteriori redditi, il finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso è gestito quale finanziamento speciale ai sensi della legge sulla gestione finanziaria. Il patrimonio rende un interesse relativo all'aliquota stabilita dal Dipartimento delle finanze e dei comuni. Art. Impiego dei fondi Le risorse del finanziamento speciale lotteria intercantonale possono essere impiegate esclusivamente per scopi di pubblica utilità e di beneficenza. * È escluso l'impiego di risorse per l'adempimento d'impegni di diritto pubblico. * 3 Sono a disposizione della promozione della cultura e della protezione della natura e del patrimonio culturale almeno due quinti ciascuna dell'aliquota annua dell'utile netto. ) Ora art. 5 della legge sulla gestione e sulla vigilanza finanziaria del Cantone dei Grigioni del 30 agosto 007; CSC * Tabelle con le modifiche in fondo all'atto normativo
2 Art. 3 * Vigilanza, preventivo, versamento Il finanziamento speciale lotteria intercantonale è soggetto alla vigilanza del Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente (Dipartimento) e all'alta vigilanza del Governo. Il Dipartimento è competente della stesura del preventivo e del controllo del patrimonio, nonché del pagamento dei contributi. Art. 4 Concessione di sussidi Non sussiste alcun diritto inalienabile alla concessione di sussidi dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * I sussidi si calcolano di regola sulla base delle possibilità finanziarie dei richiedenti e possono essere subordinati alle prestazioni dei comuni, di altre corporazioni di diritto pubblico e di istituzioni nonché a prestazioni proprie adeguate. Art. 5 Sussidi unici È esclusa l'erogazione di sussidi annui ricorrenti. I progetti che si estendono su più anni sono considerati unici se comportano una tematica uniforme e sono chiaramente limitati. Il sussidio totale è stabilito anticipatamente. Art. 6 Oneri, condizioni, limitazioni I sussidi possono essere legati a condizioni e subordinati all'adempimento di oneri e termini. Se manca una limitazione esplicita del termine, la garanzia vale al massimo per tre anni. Art. 7 Rifiuto, restituzione I sussidi vengono rifiutati o devono essere restituiti se: a) * la domanda non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale; b) il sussidio è stato ottenuto mediante indicazioni false o ingannevoli nella domanda; c) i richiedenti non soddisfano le condizioni e gli oneri; d) il sussidio non è stato impiegato per attività nell'ambito della domanda sottoposta.
3 Domande Art. 8 Principi Le domande di sussidio devono essere sottoposte per iscritto al Governo o al dipartimento al momento competente prima della messa in opera di eventuali progetti e provvedimenti, unitamente alla documentazione necessaria. Per la messa a pubblico concorso possono essere fissati i termini per la presentazione di una domanda. 3 Non sono considerate le domande presentate in ritardo. Art. 9 Documenti da allegare alla domanda Le domande di sussidio devono contenere in particolare: a) informazioni sui richiedenti; b) una esatta descrizione del progetto; c) un preventivo dei costi dettagliato nonché un piano di finanziamento con le indicazioni relative a tutti i sussidi di terzi secondo le aspettative e i sussidi già assicurati. Se la documentazione non è sufficiente per la valutazione della domanda, possono essere richieste ulteriori informazioni o documenti. 3. Procedura Art. 0 Protezione della natura e del patrimonio culturale Per l'erogazione di sussidi a provvedimenti di protezione della natura e del patrimonio culturale fanno stato le disposizioni particolari giusta gli articoli 9 e 0 della Legge sulla promozione della natura e del patrimonio culturale nel Cantone dei Grigioni ) nonché l'articolo sgg. del Regolamento per l'erogazione di sussidi a provvedimenti della protezione della natura e del patrimonio culturale del 9 febbraio 99 ). Art. * Esame della domanda Il segretariato del Dipartimento esamina la completezza dei documenti allegati alla domanda nonché la conformità della domanda con i principi d'impiego del finanziamento speciale lotteria intercantonale. Esso può respingere una domanda se questa è incompleta o ovviamente non corrisponde ai principi d'impiego del finanziamento speciale. Su istanza del richiedente, il Dipartimento decide in merito al rinvio della domanda. ) CSC ) CSC
4 Art. Decisione. Operato culturale e scientifico Il Dipartimento concede sussidi a opere culturali e scientifiche fino a franchi. * La concessione di sussidi che superano questi importi rientra nella competenza del Governo. * Art. 3. Ulteriori sussidi Il Governo decide, su proposta del Dipartimento, in merito all'impiego delle ulteriori risorse dal finanziamento speciale lotteria intercantonale. * In singoli casi il Dipartimento può concedere sussidi fino a franchi * Art. 4 Versamento del sussidio Il sussidio è versato di regola dopo l'esecuzione del progetto in base ad un conteggio finale. Se le circostanze lo giustificano, su richiesta possono essere versati anticipatamente fino a due terzi del sussidio. 4. Disposizioni finali Art. 5 Entrata in vigore La regolamentazione entra in vigore con effetto retroattivo al gennaio
5 Tabella modifiche - Secondo decisione Decisione Entrata in vigore Elemento Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione Art. cpv. modifica Art. cpv. introduzione Art. 3 cpv. modifica titolo dell'atto normativo modifica Art. revisione totale Art. cpv. modifica Art. cpv. modifica Art. 3 revisione totale Art. 4 cpv. modifica Art. 7 cpv., a) modifica Art. revisione totale Art. 3 cpv. modifica - 5
6 Tabella modifiche - Secondo articolo Elemento Decisione Entrata in vigore Cambiamento Rimando AGS atto normativo prima versione - titolo dell'atto normativo modifica - Art revisione totale - Art. cpv modifica - Art. cpv modifica - Art revisione totale - Art. 4 cpv modifica - Art. 7 cpv., a) modifica - Art revisione totale - Art. cpv modifica - Art. cpv introduzione - Art. 3 cpv modifica - Art. 3 cpv modifica - 6
Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult)
494.0 Ordinanza della legge sulla promozione della cultura (OPCult) emanata dal Governo il gennaio 998 ai sensi degli art. 0 e 4 della legge sulla promozione della cultura (LPCult) del 8 settembre 997
DettagliOrdinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento *
5.050 Ordinanza sull'anticipo di contributi per il mantenimento di figli aventi diritto al mantenimento * del maggio 986 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il maggio 986 ) ai sensi dell'art.
DettagliOrdinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport)
470.00 Ordinanza sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Ordinanza sulla promozione dello sport) del 7 luglio 05 (stato agosto 05) emanata dal Governo il 7 luglio 05 visto l'art. 45 della
DettagliSu richiesta motivata degli offerenti, le forfettarie possono venire riesaminate e adeguate.
Ordinanza sui sussidi a fornitori di prestazioni senza finanziamento del disavanzo nella formazione professionale e nelle offerte di formazione continua (Ordinanza sui sussidi) del 5 febbraio 008 (stato
Dettagli11.1.3.2. Pubblicato nel BU 2008, 212. Oggetto. Scopo. Organi. Competenza. serie I/2008 1
11.1.3.2 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della
DettagliRegolamento sul pensionamento anticipato
70.0 Regolamento sul pensionamento anticipato del 9 marzo 0 (stato aprile 0) emanato dal Governo il 9 marzo 0 visto l'art. 5 cpv. della legge sul rapporto di lavoro dei collaboratori del Cantone dei Grigioni
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) del 5 febbraio 008 (stato agosto 04) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione
DettagliLegge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport)
Legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica (Legge sulla promozione dello sport) del giugno 04 (stato agosto 05) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visti gli art. 3 e 9 della Costituzione
Dettagli935.470 I. DISPOSIZIONI GENERALI. Oggetto e scopo
935.470 Convenzione intercantonale sulla sorveglianza, l'autorizzazione e la ripartizione dei proventi delle lotterie e delle scommesse gestite sul piano intercantonale o su tutto il territorio della Confederazione
DettagliOrdinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr)
Ordinanza cantonale sulla maturità professionale (OCMPr) del 7 febbraio 05 (stato marzo 05) emanata dal Governo il 7 febbraio 05 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali Art.
DettagliLegge federale sulle finanze della Confederazione
Decisioni del Consiglio degli Stati del 10.09.2014 Proposte della Commissione del Consiglio nazionale del 18.09.2014 e-parl 23.09.2014 08:45 Legge federale sulle finanze della Confederazione (LFC) (Nuovo
DettagliOrdinanza sulla scuola media di diploma (OSMD)
45.40 Ordinanza sulla scuola media di diploma (OSMD) del settembre 008 (stato agosto 05) emanata dal Governo il settembre 008 visti l'art. 45 della Costituzione cantonale ) e l'art. 9 della legge sulle
DettagliOrdinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia
Ordinanza sugli aiuti finanziari per la custodia di bambini complementare alla famiglia 861.1 del 9 dicembre 2002 (Stato 1 febbraio 2015) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 9 della legge
Dettagli(ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato 1 gennaio 2012)
Ordinanza sulla riduzione dei premi nell assicurazione malattie per beneficiari di rendite residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia 1 (ORPMCE) del 3 luglio 2001 (Stato
Dettagli817.042 Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari
Ordinanza concernente la formazione e l esame delle persone preposte all esecuzione della legislazione sulle derrate alimentari (OFEDerr) del 9 novembre 2011 (Stato 1 gennaio 2012) Il Consiglio federale
Dettagliin base all'art. 14 cpv. 2 della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 1989 1)
Ordinanza cantonale sui cani da caccia del 0 gennaio 004 (stato gennaio 05) emanata dal Governo il 0 gennaio 004 in base all'art. 4 cpv. della legge cantonale sulla caccia del 4 giugno 989 ). Disposizioni
DettagliOrdinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC)
430.00 Ordinanza sulla formazione professionale e sulle offerte di formazione continua (OFPFC) emanata dal Governo il 5 febbraio 008 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali
DettagliB. Finanziamento I. Finanziamento per l acquisto di terreni, la costruzione, la ristrutturazione e l ampliamento 1. Principio Art.
Legge concernente il promovimento, il coordinamento e il finanziamento delle attività a favore delle persone anziane (LAnz) (del 30 novembre 2010) IL GRAN CONSIGLIO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO 6.4.5.1
DettagliIl Consiglio federale svizzero, visto l articolo 96 della legge federale del 18 marzo 1994 2 sull assicurazione malattie (legge), 3 ordina:
Ordinanza sul calcolo dei costi e la registrazione delle prestazioni da parte degli ospedali, delle case per partorienti e delle case di cura nell assicurazione malattie 1 (OCPre) del 3 luglio 2002 (Stato
DettagliLegge federale sulla politica regionale
Legge federale sulla politica regionale Disegno del L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il messaggio del Consiglio federale del
DettagliLegge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico)
9.00 Legge sulla promozione dello sviluppo economico nel Cantone dei Grigioni (LSE, Legge sullo sviluppo economico) del febbraio 004 (stato settembre 007) Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni, visto
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari)
507.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sulle derrate alimentari e gli oggetti d'uso (Ordinanza sulle derrate alimentari) del 8 febbraio 995 (stato gennaio 0) emanata dal Gran Consiglio il 8
Dettaglidel 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008)
Ordinanza sul «Fondo di garanzia LPP» (OFG) 831.432.1 del 22 giugno 1998 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 56 capoversi 3 e 4, 59 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della
DettagliOrdinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera
Ordinanza concernente i provvedimenti atti a promuovere il mutuo riconoscimento degli studi e la mobilità in Svizzera 414.411 del 9 luglio 1991 Il Dipartimento federale dell interno, visto l articolo 5
Dettaglivisto l'art. 27 cpv. 2-4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) 1) del 22 marzo 1995
80.0 Regolamento sull'assicurazione del 0 giugno 995 (stato luglio 995) emanato dal Governo il 0 giugno 995 visto l'art. 7 cpv. -4 della legge sui diritti d'acqua del Cantone dei Grigioni (LGDA) ) del
DettagliOrdinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero
Ordinanza concernente il promovimento dell istruzione dei giovani Svizzeri all estero (Ordinanza sull istruzione degli Svizzeri all estero, OISE) 418.01 del 29 giugno 1988 (Stato 1 gennaio 2008) Il Consiglio
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) del dicembre 007 (stato maggio 05) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ). Disposizioni generali
DettagliOrdinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC)
933.00 Ordinanza d'esecuzione della legge federale sul credito al consumo (OE della LCC) del febbraio 006 (stato aprile 006) emanata dal Governo il febbraio 006 visti gli art. 39 e 40 della legge federale
DettagliCancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio
Cancelleria comunale Via Municipio 13 6850 Mendrisio 058 688 31 10 cancelleria@mendrisio.ch mendrisio.ch Comunicato stampa Gennaio 2014 Incentivi della per iniziative nel campo della mobilità aziendale.
DettagliLegge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità
Progetto della Commissione di redazione per il voto finale Legge federale sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l invalidità (LPP) (Finanziamento degli istituti di previdenza
DettagliDisposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza
546.70 Disposizioni esecutive della legge cantonale sull'assistenza emanate dal Governo l'8 novembre 005 visti l'art. 45 cpv. della Costituzione cantonale ) e l'art. 8 della legge cantonale sull'assistenza
DettagliRegolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014
Regolamento per il sostegno dei progetti di Memoriav Versione del 4 marzo 2014 approvata dall Assemblea generale di Memoriav il 4 aprile 2014 Sezione 1: Informazioni generali Art. 1 Principi Il presente
DettagliRegolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero
Regolamento concernente il personale del Museo nazionale svizzero (Regolamento del personale del MNS) del settembre 00 (Stato º gennaio 06) approvato dal Consiglio federale il 7 ottobre 0 Il consiglio
DettagliLegge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG)
70.450 Legge sulla Cassa pensioni dei Grigioni (LCPG) del aprile 0 Il Gran Consiglio del Cantone dei Grigioni ), visto l'art. della Costituzione cantonale ), visto il messaggio del Governo del 5 gennaio
DettagliRegolamento CFSL. Nr. 6019. Edizione ottobre 2007. Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra
Schweizerische Eidgenossenschaft Confédération suisse Confederazione Svizzera Confederaziun svizra Commissione federale di coordinamento per la sicurezza sul lavoro CFSL Regolamento CFSL Nr. 6019 Ordinamento
DettagliOrdinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione
Ordinanza sulla traduzione nell amministrazione generale della Confederazione 172.081 del 19 giugno 1995 (Stato 1 gennaio 2009) Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 36 e 61 capoverso 1 della
Dettagliart. 3 condizioni per la concessione e il pagamento dell anticipazione
Regolamento in materia di anticipazioni di cassa degli incentivi statali alla Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi di Trieste, ai teatri nazionali, ai teatri di rilevante interesse culturale, alle imprese
DettagliRegolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria e fiduciario-immobiliare con COG
Regolamento del Fondo per la formazione professionale fiduciaria 1 Nome, enti responsabili e scopo Art. 1 Nome ed enti responsabili 1 L associazione «Fondo per la formazione professionale Organizzazione
Dettagli01.2012. HOTELA Fondo di previdenza. Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza
0.0 HOTELA Fondo di previdenza Regolamento d'affiliazione a HOTELA Fondo di previdenza Valido dal luglio 009 revisione dal gennaio 0 Rue de la Gare 8, Case postale 5, 80 Montreux, Tél. 0 96 49 49, www.hotela.ch
DettagliCORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO
CORPORAZIONE DEI COMUNI DEL MOESANO PER LA RACCOLTA E L ELIMINAZIONE DEI RIFIUTI (CRER) REGOLAMENTO SUL FINANZIAMENTO Regolamento sul finanziamento Pagina 1 di 5 Indice Art. 1 Scopo... 3 Art. 2 Costi delle
DettagliSpiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta (concessione di contributi federali per progetti secondo gli articoli 54/55 LFPr)
Dipartimento federale dell economia, della formazione e della ricerca DEFR Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione SEFRI Spiegazioni per la compilazione del modulo di richiesta
DettagliRegolamento sull'organizzazione di XY RETE SA ... 2008. 1 Consiglio di amministrazione
Page 1 de 5 Regolamento sull'organizzazione di XY RETE SA... 2008 1 Consiglio di amministrazione Art. 1 Compiti e poteri Al Consiglio di amministrazione spettano ai sensi dell art. 15 degli statuti la
DettagliR E G O L A M E N T O
COMUNE DI VENZONE UDINE PROVINCIA DI ************************************************************************************************ R E G O L A M E N T O PER LA COSTITUZIONE ED IL FUNZIONAMENTO DEL GRUPPO
DettagliMINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE DECRETO 10 Maggio 2007, n. 62 Regolamento per l'adeguamento alle disposizioni del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, in materia di forme pensionistiche
DettagliBollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi
Repubblica e Cantone 391 Ticino Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi Volume 139 Bellinzona, 20 settembre 49/2013 Regolamento di applicazione della legge edilizia (RLE) del 9 dicembre
DettagliD. L. 21 marzo 2003, n. 45. Disposizioni urgenti relative all'unire ed alle scommesse ippiche
D. L. 21 marzo 2003, n. 45. Disposizioni urgenti relative all'unire ed alle scommesse ippiche. ( Gazzetta Ufficiale Serie gen.- n. 69 del 24 marzo 2003) Art. 1. ( Disposizioni in materia di UNIRE e di
DettagliRegolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof
99.00 Regolamento scolastico per il Centro di formazione e consulenza agraria Plantahof del 6 settembre 04 (stato gennaio 05) emanato dal Governo il 6 settembre 04 in virtù dell'art. 6 cpv. della legge
DettagliREGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI
REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI SOVVENZIONI, CONTRIBUTI E SUSSIDI FINANZIARI ART. 1 PREMESSA 1) Il Consiglio Direttivo può concedere contributi a favore di Enti ed Associazioni pubbliche e private ove
Dettaglidel 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008)
Legge federale sulla politica regionale 901.0 del 6 ottobre 2006 (Stato 1 gennaio 2008) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visto l articolo 103 della Costituzione federale 1 ; visto il
DettagliRISOLUZIONE N. 304/E. Quesito
RISOLUZIONE N. 304/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 luglio 2008 OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Riscossione accentrata dei compensi dovuti
DettagliOrdinanza concernente la legge sul credito al consumo
Ordinanza concernente la legge sul credito al consumo (OLCC) del 6 novembre 2002 Il Consiglio federale svizzero, visti gli articoli 14, 23 capoverso 3 e 40 capoverso 3 della legge federale del 23 marzo
DettagliRegolamento della Conferenza universitaria svizzera
CONFERENZA UNIVERSITARIA SVIZZERA Segretaria generale Regolamento della Conferenza universitaria svizzera del febbraio 00 (Stato: luglio 0) La Conferenza universitaria svizzera, vista la legge federale
Dettagli431.09 Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione
Ordinanza sugli emolumenti e le indennità per le prestazioni di servizi statistici delle unità amministrative della Confederazione del 25 giugno 2003 (Stato 29 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero,
DettagliUET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse 35 Tel. 081 257 23 12 Fax 081 257 21 71 D E C I S I O N E D I P A R T I M E N T A L E
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 4/13 7000 Coira, Reichsgasse
Dettagli852.1 Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero
Legge federale sull aiuto sociale e i prestiti ai cittadini svizzeri all estero (LAPE) 1 del 21 marzo 1973 (Stato 1 gennaio 2010) L Assemblea federale della Confederazione Svizzera, visti gli articoli
DettagliRegolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia
Regolamento in materia di pubblicità e trasparenza dei dati e delle informazioni concernenti l organizzazione e l attività della Banca d Italia LA BANCA D ITALIA Visto l art. 1, comma 15, della legge 6
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO l articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400; VISTA la legge 17 dicembre 2010, n. 227, recante disposizioni concernenti la definizione
DettagliRegolamento per la formazione professionale continua del Consiglio Nazionale
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA degli iscritti negli Albi tenuti dagli Ordini dei dottori commercialisti e degli esperti contabili
DettagliAtto di fondazione. Atto di fondazione 1/6
Atto di fondazione Atto di fondazione 1/6 Indice Art. 1 Nome e sede...3 Art. 2 Scopo...3 Art. 3 Patrimonio...4 Art. 4 Consiglio di fondazione...4 Art. 5 Revisione...5 Art. 6 Successione giuridica, scioglimento
DettagliReferendum facoltativo
Referendum facoltativo Scadenza del termine di referendum: 8 dicembre 00 Legge sulla promozione della cura degli ammalati e dell'assistenza alle persone anziane e bisognose di cure (Legge sulla cura degli
DettagliRegolamento d esame. Patrocinio: veb.ch, Società svizzera degli impiegati del commercio. Valido dall esame di ottobre 2016
Collaboratore/collaboratrice qualificato/a della contabilità Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiduciario Collaboratore/collaboratrice qualificato/a fiscale edupool.ch Patrocinio: veb.ch, Società
DettagliOrdinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra
Ordinanza sull assicurazione federale dei trasporti contro i rischi di guerra (OARG) 531.711 del 7 maggio 1986 (Stato 22 luglio 2003) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 22 capoverso 2 della
Dettagli412.106.141 Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale
Regolamento del Consiglio dello IUFFP concernente il personale dell Istituto universitario federale per la formazione professionale (Regolamento del personale IUFFP) del 22 settembre 2006 (Stato 27 dicembre
DettagliSTATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO
STATUTO DI PRO SENECTUTE TICINO E MOESANO 8 maggio 2015 INDICE Art. 1 Nome e sede 4 Art. 2 Scopo 4 Art. 3 Comprensorio di attività 4 Art. 4 Organizzazione 5 Art. 5 Patrimonio e finanziamento 5 Art. 6 Organi
DettagliVISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove
VISTO l articolo 87, quinto comma, della Costituzione; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, contenente nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio
DettagliDECISIONE DIPARTIMENTALE. concernente la concessione di mutui e sussidi a esercizi ricettivi
Departement für Volkswirtschaft und Soziales Graubünden Departament d economia publica e fatgs socials dal Grischun Dipartimento dell economia pubblica e socialità dei Grigioni UET 10/14 7000 Coira, Reichsgasse
DettagliCIRCOLARE N. 8/E. Roma, 01 aprile 2016
CIRCOLARE N. 8/E Direzione Centrale Normativa Roma, 01 aprile 2016 OGGETTO: Problematiche relative alla tassazione di capitali percepiti in caso di morte in dipendenza di contratti di assicurazione vita
DettagliFondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni)
Fondazione umanitaria CRS Direttive per le attribuzioni dei fondi della Fondazione umanitaria CRS (Direttive sulle dotazioni) La Croce Rossa Svizzera (CRS) è un associazione privata, riconosciuta dalla
DettagliRegolamento. concernente. gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista
Regolamento concernente gli esami per l ottenimento del diploma cantonale di giornalista In base agli articoli: 30 e 31 della Legge federale sulla formazione professionale del 13 dicembre 2002, 8, 13,
DettagliImmatricolazioni degli studenti stranieri e comunitari presso:
Dipartimento per l università, l alta formazione artistica, musicale e coreutica e per la ricerca scientifica e tecnologica Direzione Generale per lo studente e il diritto allo studio Prot. 658 Roma, 21
DettagliREGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE
REGOLAMENTO PER L ISTITUZIONE E L APPLICAZIONE DEL SISTEMA DI MISURAZIONE E VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE Approvato con delibera di Giunta Comunale n. 22 del 20.04.2011 in vigore dal 26.05.2011 TITOLO
DettagliFondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo. Regolamento di investimento
Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Regolamento di investimento Fondazione indipendente di libero passaggio di Zurigo Indice Articolo 1 Articolo 2 Articolo 3 Articolo 4 Articolo 5 Articolo
DettagliL.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1. DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres.
L.R. 12/2006, art. 6, commi da 82 a 89 B.U.R. 3/1/2007, n. 1 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 dicembre 2006, n. 0381/Pres. LR 12/2006, articolo 6, commi da 82 a 89. Regolamento concernente i criteri
DettagliArt. 1 Premessa. Art. 2 Ambito di applicazione
Regolamento di applicazione dell Indicatore della Situazione Economica Equivalente per le prestazioni sociali agevolate. Approvato con deliberazione di C.C. n. 50 del 30.11.2007 Art. 1 Premessa Il presente
DettagliMinistero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA
Ministero dello Sviluppo Economico DIREZIONE GENERALE PER LA POLITICA INDUSTRIALE E LA COMPETITIVITA Linee guida per l'applicazione del Metodo nazionale per calcolare l elemento di aiuto nelle garanzie
DettagliRISOLUZIONE N.1/E. Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003
RISOLUZIONE N.1/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma,02 gennaio 2003 Oggetto: Istanza d interpello - Art. 11, legge 27-7-2000, n. 212. INPDAP- IVA-Trattamento fiscale applicabile ai mutui
DettagliCOMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA
COMUNE DI VILLANOVA MARCHESANA Provincia di Rovigo P.zza Marconi, 2 45030 Villanova Marchesana (RO) Tel. 0425.770934 Fax 0425.770663 e-mail: anagrafevillanova@libero.it REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI
DettagliOrdinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione
Ordinanza sul finanziamento dell assicurazione contro la disoccupazione (OFAD) 837.141 del 31 gennaio 1996 (Stato 12 marzo 2002) Il Consiglio federale svizzero, visto l articolo 109 della legge del 25
DettagliRISOLUZIONE N.100/E QUESITO
RISOLUZIONE N.100/E Roma, 19 ottobre 2011 Direzione Centrale Normativa OGGETTO: Interpello ai sensi dell articolo 11 della legge n. 212 del 2000 Articolo 1, commi 280-283, della legge 27 dicembre 2006,
DettagliOrdinanza sull assicurazione diretta sulla vita
Ordinanza sull assicurazione diretta sulla vita (Ordinanza sull assicurazione vita, OAssV) Modifica del 24 marzo 2004 Il Consiglio federale svizzero ordina: I L ordinanza sull assicurazione vita del 29
DettagliLegge 30 aprile 1999, n. 130. " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti "
Legge 30 aprile 1999, n. 130 " Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti " pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 111 del 14 maggio 1999 Art. 1. (Ambito di applicazione e definizioni) 1. La presente
DettagliRandazzo, 9 Novembre 2015
Randazzo, 9 Novembre 2015 L'INTERVENTO DEL FONDO DI GARANZIA SULLE OPERAZIONI DI MICROCREDITO divenuto operativo con circolare n. 8 del 26 maggio 2015 1 Il Fondo di Garanzia per le PMI è uno strumento
DettagliCapo I disposizioni comuni. art. 1 contenuti e finalità. art. 2 struttura competente
Regolamento per la concessione e l erogazione dei contributi per la realizzazione di alloggi o residenze per studenti universitari, ai sensi della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1, art. 7, comma 18
DettagliDisposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica)
Disposizioni d esecuzione generali per l esame finale di tirocinio (parte aziendale e parte scolastica) Criteri di base Legge federale del 9 aprile 978 sulla formazione professionale (vlfpr) Ordinanza
DettagliRegolamento della legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi
1 Regolamento della legge sull integrazione sociale e professionale degli invalidi (del 19 giugno 2012) IL CONSIGLIO DI STATO DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO Dipartimento della sanità e della socialità
DettagliSezione 1: Obiettivi. Sezione 2: Strumenti. del 25 novembre 2015 (Stato 1 gennaio 2016)
Ordinanza del DFI concernente il regime di promozione 2016 2017 in favore dei musei, delle collezioni e delle reti di terzi ai fini della salvaguardia del patrimonio culturale del 25 novembre 2015 (Stato
DettagliRISOLUZIONE.N. 391/E
RISOLUZIONE.N. 391/E Direzione Centrale Normativa e Contenzioso Roma, 21 dicembre 2007 OGGETTO: Fondo Unico Nazionale L.T.C. - Trattamento fiscale dei contributi a carico del datore di lavoro - Detrazione
DettagliCOMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI
COMUNE DI RAVENNA REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER INTERVENTI NEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI INDICE SOMMARIO CAPO I: Principi del Regolamento e soggetti beneficiari art. 1. Principi e
Dettagli1. MISURA DEI CONTRIBUTI DOVUTI PER L ANNO 2005. 1.1 - Contribuzione I.V.S. sul minimale di reddito
Direzione Centrale delle Entrate Contributive Roma, 25 Febbraio 2005 Circolare n. 36 Ai Dirigenti centrali e periferici Ai Direttori delle Agenzie Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami
DettagliOPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI
OPERATRICE/-TORE SOCIOASSISTENZIALE CORSI INTERAZIENDALI REGOLAMENTO ESECUTIVO PER LE COMMISSIONI DEI CORSI Sulla base dell'articolo 6 capoverso 10 del Regolamento concernente i corsi interaziendali Operatrice/-tore
DettagliInformazioni europee di base relative al credito ai consumatori
Informazioni europee di base relative al credito ai consumatori PRESTITO PERSONALE A TASSO FISSO 1. Identità e contatti del creditore / intermediario del credito Finanziatore Indirizzo Telefono 0761/248207
DettagliOrdinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing)
49.0 Ordinanza sulle lingue del Cantone dei Grigioni (OCLing) emanata dal Governo l' dicembre 007 visto l'art. 45 della Costituzione cantonale ) I. Disposizioni generali Art. La presente ordinanza disciplina:
DettagliOrdinanza sul servizio dentistico scolastico
4.850 Ordinanza sul servizio dentistico scolastico del 3 luglio 007 (stato agosto 0) emanata dal Governo il 3 luglio 007 visti l'art. 6 della legge sulle scuole dell'infanzia del 7 maggio 99 ), l'art.
DettagliRegolamento sulla formazione continua dei docenti
27/2015 Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi 12 giugno 297 Regolamento sulla formazione continua dei docenti (del 9 giugno 2015) Dipartimento competente Organizzazione e finanziamento
DettagliDECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V
DECRETO 20 dicembre 2002 Rilevazione dei tassi effettivi globali medi. (Periodo gennaio-marzo 2003). IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO - DIREZIONE V VISTA la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni
Dettagli446.11 Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani
Ordinanza sulla promozione delle attività extrascolastiche di fanciulli e giovani (Ordinanza sulla promozione delle attività giovanili extrascolastiche, OPAG) del 17 ottobre 2012 (Stato 1 gennaio 2013)
DettagliMinistero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Criteri e modalità di erogazione dei contributi in favore dei partecipanti nazionali per la realizzazione dei progetti eleggibili a finanziamento nell ambito dell azione ERANET PLUS CORE ORGANIC PLUS.
Dettagli- b) sotto la colonna Corrispettivo (Euro) risulta una riga vuota si chiede se è da compilare e nel caso a quale corrispettivo si riferisce;
Direzione generale Servizio Antincendio, Protezione civile e Autoparco PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO, MEDIANTE L ISTITUTO DELL ACCORDO QUADRO AI SENSI DELL ART. 59 COMMA 4 DEL D. LGS. 163/06, PER
DettagliREGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO. Politecnico di Bari
REGOLAMENTO PER L ATTIVAZIONE DI MASTER DI I E II LIVELLO Politecnico di Bari Decreto di emanazione D.R. n. 307 del 24/05/2002 D.R. n. 307 IL RETTORE VISTO VISTO lo Statuto di questo Politecnico; il Regolamento
Dettagli