D I M O N D A I N O REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

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1 C O M U N E D I M O N D A I N O REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ

2 TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI Art. 1 Ambito di applicazione. 1. La pubblicità esterna effettuata nell ambito del Comune di Mondaino è soggetta ad un imposta secondo le disposizioni del D. Lgs. n. 507, del 15/11/93 e successive modificazioni ed integrazioni oltre che alle norme del presente regolamento. Art. 2 Classificazione del Comune. 1. In applicazione dell art. 2, del D. Lgs. n. 507/93 il Comune di Mondaino è da considerarsi appartenente alla Classe V, in base alla popolazione residente al 31/12/1991, quale risulta dai dati pubblicati dall Istituto Centrale di Statistica. Art. 3 Tipologia degli impianti pubblicitari. 1. È competenza del Comune definire o approvare le caratteristiche tecniche e strutturali degli impianti pubblicitari in relazione alla loro ubicazione, alle norme del Codice della Strada e ad ogni altro vincolo di natura ambientale o per esigenze di pubblico interesse, nonché definire la tipologia degli stessi e le modalità per ottenerne l installazione. Art. 4 Pagamento dell imposta sulla pubblicità. 1. Il pagamento dell imposta sulla pubblicità deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune, ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario, con arrotondamento a mille Lire per difetto se la frazione non è superiore a Lire cinquecento o per eccesso se è superiore. 2. L attestazione dell avvenuto pagamento deve essere allegata alla dichiarazione prevista dall art. 8, del D. Lgs. 507/ Per l effettuazione dei pagamenti sopra descritti, dovrà essere usato il bollettino predisposto dal Ministro delle Finanze e dovrà essere indicata la causale del versamento. Fino alla predisposizione del modello suddetto, sono validi i versamenti effettuati con i bollettini attualmente in dotazione. 4. Si applicano integralmente i commi 4, 5, 6 e 7 dell art. 9, del D. Lgs. n. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

3 Art. 5 Rettifica ed accertamento d ufficio. 1. Il Comune, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato. 2. Nell avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l ubicazione del mezzo pubblicitario, l importo dell imposta o della maggiore imposta accertata, delle sopratasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. 3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l organizzazione e la gestione dell imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario. Art. 6 Funzionario responsabile. 1. Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell imposta sulla pubblicità; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi. 2. Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la Fiscalità Locale del Ministero delle Finanze il nominativo del funzionario entro sessanta giorni dalla sua nomina. 3. Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui al comma 1, spettano al concessionario. TITOLO II IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ Art. 7 Oggetto. 1. Ai sensi dell art. 5, del D. Lgs. n. 507/93 è soggetta all imposta sulla pubblicità la diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile.

4 2. Ai fini dell imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l immagine del soggetto pubblicizzato. 3. Si intende per attività economica lo scambio di beni o di servizi o comunque un attività suscettibile di valutazione economica. Art. 8 Soggetto passivo. 1. Soggetto passivo dell imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone, a qualsiasi titolo, del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso. 2. È solidalmente obbligato al pagamento dell imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità. Art. 9 Modalità di effettuazione della pubblicità. 1. Nel territorio del Comune di Mondaino la diffusione di messaggi può avvenire esclusivamente attraverso i mezzi pubblicitari e gli impianti di propaganda e pubblicità definiti ed individuati dal Comune medesimo. Art. 10 Modalità di applicazione dell imposta. 1. L imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero di messaggi in esso contenuti. 2. Le superfici inferiori ad un metro quadrato si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazione di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati. 3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita alla pubblicità. 4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo del minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso. 5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come unico mezzo pubblicitario.

5 Art. 11 Limitazioni e divieti. 1. Per i divieti e le limitazioni alle forme pubblicitarie valgono le disposizioni previste dal presente regolamento e dalle norme del Codice della Strada. 2. L autorizzazione ad esporre trasversalmente alle vie o alle piazze striscioni pubblicitari ed altri mezzi similari può essere rilasciata solo quando, per l ubicazione, le dimensioni e le iscrizioni, essi non possono nuocere all estetica ed al decoro urbano, nonché alla sicurezza della viabilità. Art. 12 Pubblicità effettuata su spazi comunali. 1 Qualora la pubblicità sia effettuata su beni di proprietà comunale o dati in godimento al Comune ovvero su beni appartenenti al demanio comunale, oltre alla corresponsione è dovuto il pagamento di un canone di affitto o di concessione nella misura stabilita dal Comune, nonché il pagamento della tassa per occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando sia dovuta. Art. 13 Dichiarazione per l effettuazione di pubblicità. 1. Il soggetto passivo di cui all art. 6, del D. Lgs. n. 507/93, è tenuto, prima di iniziare la pubblicità, a presentare al Comune apposita dichiarazione anche cumulativa, nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati. 2. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente, nuova imposizione; è fatto obbligo al Comune di procedere al conguaglio fra l importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo. 3. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verifichino modificazioni degli elementi dichiarati, cui consegua un diverso ammontare dell imposta dovuta; tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuata entro il trentun gennaio dell anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine. 4. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione, la pubblicità di cui agli artt. 12, 13 e 14, commi 1, 2 e 3 si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell anno in cui è stata accertata; per le altre fattispecie la presunzione opera dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l accertamento.

6 Art. 14 Tariffe. 1. Le tariffe per l imposta della pubblicità di cui agli art. 12, 13, 14, 15 e 7, comma 7, del D. Lgs. n. 507/93, sono applicate nella misura stabilita dalla legge e determinate con apposita deliberazione. 2. Per le riduzioni ed esenzioni si applicano rispettivamente le disposizioni contenute agli art. 16 e 17 del D. Lgs. n. 507/ Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili. Art. 15 Pagamento dell imposta. 1. Il pagamento dell imposta deve essere effettuato secondo le modalità di cui all art. 9, del D. Lgs. n. 507/ Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art. 9, del citato decreto legislativo. Art. 16 Riduzioni dell imposta. 1. La tariffa dell imposta è ridotta alla metà: a) per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro; b) per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali; c) per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza. Art. 17 Esenzioni dell imposta. 1. Sono esenti dall imposta: a) la pubblicità realizzata all interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla presentazione di servizi quando si riferisca all attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;

7 b) gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all attività svolta, nonché quelle riguardanti la localizzazione e l utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato; c) la pubblicità comunque effettuata all interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione; d) la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita; e) la pubblicità esposta all interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l attività esercitata dall impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all esterno delle stazioni stesse o lungo l itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio; f) la pubblicità esposta all interno delle vetture ferroviarie, degli aerei e delle navi, ad eccezione dei battelli di cui all art. 13 del D. Lgs. n. 507/93; g) la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali; h) le insegne, le targhe e simili apposte per l individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro; i) le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie. Art. 18 Sanzioni tributarie ed interessi. 1. Per l omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all art. 8, del D. Lgs. n. 507/93 si applica, oltre al pagamento dell imposta dovuta, una sopratassa pari all ammontare dell imposta evasa. 2. Per l omesso o tardivo pagamento dell imposta o delle singole rate di essa è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una sopratassa peri al 20% dell imposta il cui pagamento è stato ritardato. 3. Le sopratasse previste dai precedenti commi sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell avviso di accertamento. 4. Sulle somme dovute per l imposta sulla pubblicità e per le relative sopratasse si applicano interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell eseguito pagamento.

8 Art. 19 Gestione del servizio. 1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità può essere effettuata dal Comune di Mondaino con affidamento in concessione ai soggetti previsti dal D. Lgs. n. 507/93, art. 28 e segg. Art. 20 Durata della concessione. 1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell imposta sulla pubblicità ha durata massima di anni sei. Art. 21 Sanzioni amministrative. 1. Per le violazioni della legge o del presente regolamento si applica l art. 24, del D. Lgs. n. 507/ Per quanto riguarda la pubblicità abusiva, il Comune o il concessionario deve effettuare la immediata copertura, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, con successiva notifica di apposito avviso secondo quanto previsto dall art. 10, del D. Lgs. n. 507/ Verrà, inoltre, disposto il sequestro dei mezzi pubblicitari abusivi mediante apposita ordinanza del Sindaco, ai sensi e per gli effetti previsti dai commi 4 e 5 dell art. 24, del D. Lgs. n. 507/93. Art. 22 Contenzioso. 1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso: a) all Intendente di Finanza sino alla data di insediamento della Commissione tributaria provinciale; b) alla detta Commissione tributaria provinciale, dopo il suo insediamento, secondo il disposto dell art. 80, del D. Lgs. 31/12/92, n. 546, recante: Disposizioni sul processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta nell art. 30, della legge 30/12/91, n Art. 23 Disposizioni finali. 1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D. Lgs. n. 507, del 15/11/93 e successive modifiche ed integrazioni.

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