> Ai Direttori dei SIAN LORO SEDI
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1 Prot. n XV.11.5 Cagliari, 20 Luglio 2011 > Ai Direttori dei Dipartimenti di prevenzione delle ASL della Sardegna > Ai Direttori dei Servizi veterinari delle ASL > Ai Direttori dei SIAN LORO SEDI Oggetto: procedure di riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale destinati al consumo umano ai sensi del Regolamento CE 853/2004; procedure di sospensione, cessazione e revoca. Con la circolare interassessoriale n del 23/6/2009 la Regione Sardegna ha dato indicazioni operative ai SUAP dei Comuni e ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL per la gestione dei procedimenti di riconoscimento degli stabilimenti che trattano prodotti di origine animale destinati al consumo umano ai sensi del Regolamento CE 853/2004. La predetta circolare norma alcuni aspetti peculiari del procedimento unico di cui alla Legge Regionale n. 3/2008 (articolo 1, commi 16-32) applicato ai riconoscimenti comunitari ed, in particolare, disciplina le interazioni tra i SUAP, i Dipartimenti di prevenzione delle ASL e l Assessorato regionale deli Igiene e Sanità e dell Assistenza Sociale, per quanto concerne le seguenti fattispecie: 1. avvio di nuovi stabilimenti; 2. aggiornamento del riconoscimento a seguito di modifiche strutturali e/o impiantistiche e/o di gamma produttiva tali da richiedere una rivalutazione dei requisiti igienico sanitari; Via Roma Cagliari - tel fax sanita@regione.sardegna.it 1/5
2 3. cambio di ragione sociale e/o titolarità dello stabilimento già riconosciuto. I primi due casi comportano la convocazione della Conferenza di Servizi da parte del SUAP competente, mentre il terzo è in immediato avvio, fatte salve le verifiche successive e l aggiornamento degli elenchi ufficiali degli stabilimenti riconosciuti (sistema SINTESI) attraverso l emissione di apposita determinazione da parte dell Assessorato dell Igiene e sanità e dell Assistenza sociale. Ferme restando le disposizioni della circolare in argomento, alle quali si rinvia integralmente, si rende necessario dare indicazioni operative ai Dipartimenti di prevenzione delle ASL relativamente al procedimento di rilascio del riconoscimento condizionato, ai sensi del Regolamento CE 854/2004 (articolo 3, paragrafo 1 lettera b), ascrivibile all avvio di nuovi stabilimenti, e del successivo riconoscimento definitivo. Procedura per il rilascio del riconoscimento condizionato in caso di avvio di nuovi stabilimenti. Il procedimento è avviato su istanza del legale rappresentante dell impresa alimentare ed è disciplinato secondo le indicazioni e la tempistica riportate nella circolare interassessoriale n del 23/6/2009, in particolare: - Il rappresentante legale dell impresa alimentare presenta al SUAP del Comune dove è situato lo stabilimento, la DUAAP (dichiarazione unica autocertificativa di attività produttiva) e gli allegati pertinenti, comprensivi della planimetria dello stabilimento e della relazione tecnica descrittiva del processo produttivo; - il SUAP, verificata la correttezza formale dell istanza e degli allegati, trasmette la documentazione, secondo la tempistica definita, agli Enti coinvolti nel procedimento, tra i quali, in ogni caso, il Dipartimento di prevenzione della ASL ed il regionale; - il Servizio veterinario della ASL, ricevuta la DUAAP e la documentazione a corredo, effettua una visita in loco per verificare la rispondenza dello stabilimento ai requisiti relativi alle infrastrutture ed alle attrezzature, ivi compreso il requisito concernente la predisposizione di procedure basate sui principi del sistema HACCP adeguate rispetto alla natura ed alla dimensione dell impresa alimentare, procedure che potranno successivamente essere riadattate dopo l avvio dell attività; 2/5
3 - Il Servizio Veterinario trasmette la check list - comprensiva del giudizio complessivo sulla sussistenza dei requisiti igienico - strutturali ed il parere favorevole o sfavorevole al rilascio del riconoscimento condizionato - al Servizio Prevenzione regionale; nel caso di approvvigionamento idrico autonomo dello stabilimento, il SIAN trasmette al Servizio Prevenzione regionale il giudizio di idoneità d uso dell acqua e il parere sulla idoneità dell area di salvaguardia (vedasi circolari dell Assessorato n del 25/3/2010 e n del 9/5/2011). I suddetti pareri dovranno essere inviati in tempo utile affinché il regionale possa esprimersi in sede di Conferenza di Servizi; - il SUAP, in caso di esito positivo della Conferenza di Servizi, trasmette il relativo verbale al regionale e al Dipartimento di prevenzione della ASL oppure, in caso di esito negativo, trasmette il provvedimento di diniego; - il regionale, acquisito il verbale della Conferenza provvede, con atto formale, ad attribuire numero di riconoscimento (approval number) allo stabilimento, e ad iscriverlo provvisoriamente nell apposito elenco ufficiale (sistema SINTESI) con riconoscimento condizionato; tale atto dovrà essere inviato al SUAP. Si precisa che il provvedimento di riconoscimento condizionato ha una validità di 3 mesi, prorogabile per altri 3 mesi alle condizioni specificate al punto 2 della procedura di riconoscimento definitivo. - il SUAP emana il provvedimento unico finale al quale sarà allegata la determinazione regionale, e provvede quindi a notificarlo, oltre che al titolare dell impresa alimentare, al regionale e al Dipartimento di prevenzione della ASL. Procedura per il rilascio del riconoscimento definitivo in caso di avvio di nuovi stabilimenti. Il procedimento è avviato d ufficio e non è disciplinato secondo le disposizioni del procedimento unico di cui alla L.R. n. 3/2008 e della circolare n del 23/6/2009; esso si svolge nel modo seguente: - entro 3 mesi dal rilascio del riconoscimento condizionato il servizio veterinario della ASL effettua un sopralluogo presso lo stabilimento al fine di verificare la sussistenza di tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare, compresi i requisiti gestionali; 3/5
4 - il sopralluogo presso lo stabilimento può dare origine ad uno dei seguenti casi: 1) il Servizio veterinario verifica la sussistenza di tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare, compresi i requisiti gestionali, ed esprime il proprio parere favorevole al rilascio del riconoscimento definitivo; in tal caso il Servizio veterinario trasmette al regionale la check list comprensiva del giudizio complessivo sullo stabilimento e del parere favorevole al riconoscimento definitivo. Il regionale emana la determinazione di riconoscimento definitivo e provvede all aggiornamento del sistema SINTESI; 2) il Servizio veterinario verifica che lo stabilimento non soddisfa ancora tutti i pertinenti requisiti della legislazione alimentare e, qualora siano stati comunque compiuti progressi evidenti nella gestione dell attività, concede la proroga del riconoscimento condizionato, di durata non superiore a 3 mesi e provvederà, contestualmente, ad impartire le opportune prescrizioni al titolare dello stabilimento. L atto di concessione della proroga da parte della ASL determina il verificarsi della condizione per la proroga della validità del provvedimento di riconoscimento condizionato emanato dal regionale. Il riconoscimento condizionato non potrà in ogni caso superare la durata totale di 6 mesi. La check list e l atto di concessione della proroga sono quindi trasmessi al regionale. 3) il Servizio veterinario verifica la mancanza di uno o più requisiti tali per cui non è possibile concedere proroghe e, pertanto, dispone la chiusura dell attività. Il riconoscimento condizionato decade e l impresa deve cessare di operare, così come previsto dall articolo 4, comma 4, del Regolamento CE 853/2004. Il Servizio veterinario invierà quindi l esito del sopralluogo con la disposizione di chiusura al regionale che provvederà ad emettere la determinazione di revoca del riconoscimento condizionato ed alla cancellazione dello stabilimento dal sistema SINTESI. Si precisa infine che, per quanto attiene ai casi di chiusura temporanea o definitiva degli stabilimenti riconosciuti, è necessario distinguere tra sospensione/cessazione volontaria dell attività e sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell articolo 54 del Regolamento CE 882/2004: 4/5
5 - la sospensione/cessazione volontaria è comunicata, a cura del rappresentante legale dell impresa alimentare, al SUAP competente, attraverso la compilazione della modulistica pertinente; successivamente il SUAP provvederà ad inoltrare la documentazione al Servizio veterinario della ASL e al regionale per gli adempimenti di rispettiva competenza; in caso di richiesta di sospensione volontaria dell attività si precisa che lo stabilimento potrà essere riavviato solo previo parere favorevole del Servizio veterinario della ASL a seguito di sopralluogo ispettivo. Considerato che ai sensi articolo 6 paragrafo 2 del Regolamento CE 852/2004, l Operatore del Settore Alimentare è tenuto a comunicare all Autorità Competente ogni variazione intervenuta nell attività, il Servizio veterinario vigila sulla corretta applicazione di tale disposizione; - i provvedimenti di sospensione o revoca del riconoscimento ai sensi dell articolo 54 del Regolamento CE 882/2004 sono adottati dal regionale su impulso del Servizio veterinario della ASL e non prevedono il coinvolgimento del SUAP. I provvedimenti di sospensione, cessazione o revoca del riconoscimento determinano l aggiornamento del sistema SINTESI. Il Direttore del Dott.ssa Donatella Campus PRT/resp. 4.5 GI/Resp /5
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