CODICE DI INTERNAL DEALING. Reti Telematiche Italiane S.p.A. in forma abbreviata Retelit S.p.A.

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1 CODICE DI INTERNAL DEALING Reti Telematiche Italiane S.p.A. in forma abbreviata Retelit S.p.A. Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 25 giugno

2 CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING DI RETELIT S.P.A. Premessa. Il presente codice di comportamento (il Codice ) di Reti Telematiche Italiane S.p.A. in forma abbreviata Retelit S.p.A. ( Retelit o, anche, l Emittente o la Società ) disciplina, con efficacia cogente tra gli aderenti, gli obblighi informativi e di comportamento inerenti alle Operazioni (come di seguito definite) su strumenti finanziari Retelit effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (come di seguito definiti), nonché le procedure e le modalità di comunicazione al mercato di dette Operazioni, in conformità (i) al comma 7 dell art. 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF ), (ii) agli articoli 152-sexies e seguenti della delibera della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (la Consob ) n del 14 maggio 1999 in materia di emittenti, come successivamente modificata (il Regolamento ) e (iii) all allegato 6 del Regolamento. Il Codice quindi (i) costituisce lo strumento di individuazione all interno di Retelit e/o del gruppo di società controllate dall Emittente ( Gruppo Retelit ), delle persone rientranti nella nozione di Soggetto Rilevante e di Persona Strettamente Legata al Soggetto Rilevante; (ii) disciplina i flussi informativi, stabilendo precise regole di condotta e di comunicazione, alla Consob, alla Società e al pubblico, delle Operazioni compiute dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti o per loro conto, nonché, più in generale, (iii) stabilisce come adempiere agli obblighi previsti dall art. 152-sexies e seguenti del Regolamento. Il Codice definisce quindi le norme procedurali, vincolanti per la Società, per i Soggetti Rilevanti e per le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, per adempiere alle prescrizioni della vigente normativa, fermo restando che la sua osservanza non esonera dall obbligo di rispettare qualsiasi ulteriore norma di legge o di regolamento in materia, quale, a titolo esemplificativo, gli stessi articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento o le disposizioni, a rilevanza anche penale, degli articoli 180 e seguenti del TUF, sull abuso di informazioni privilegiate (c.d. insider trading ). Art. 1 - Soggetti Rilevanti Ai fini del Codice, ai sensi dell articolo 152-sexies del Regolamento, sono considerati soggetti rilevanti del Gruppo Retelit (i "Soggetti Rilevanti"): 1) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo dell Emittente; 2) i soggetti che svolgono funzioni di direzione dell Emittente e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future dell'emittente stesso; 3) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione e i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull'evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, 2

3 direttamente o indirettamente, dall Emittente, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% (cinquanta per cento) dell'attivo patrimoniale dell'emittente, come risultante dall'ultimo bilancio approvato; 4) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell'articolo 118 del Regolamento, pari almeno al 10% (dieci per cento) del capitale sociale dell'emittente, rappresentato da azioni con diritto di voto, nonché ogni soggetto che controlla l'emittente (gli Azionisti Rilevanti ). Sulla base di quanto previsto nel presente paragrafo 1.1. e tenuto anche conto di ogni eventuale relativo intervento interpretativo della Consob (tra cui la Comunicazione n. DME/ del 28 marzo 2006), il Soggetto Responsabile, come di seguito definito, forma e tiene aggiornato un elenco contenente gli specifici nominativi dei Soggetti Rilevanti. I Soggetti Rilevanti verranno inoltre iscritti anche in un apposito registro delle persone che hanno accesso a informazioni privilegiate, con l indicazione del motivo dell iscrizione, della data di iscrizione e della data di ogni aggiornamento. Di tale iscrizione e degli aggiornamenti ne verrà data comunicazione ai soggetti interessati Sono considerate Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti ai fini del Codice ed ai sensi dell articolo 152-sexies del Regolamento: 1) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti; 2) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate al precedente numero 1) del presente paragrafo sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; 3) le persone giuridiche, controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate al precedente numero 1) del presente paragrafo; 4) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente numero 1) del presente paragrafo; 5) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate al precedente numero 1) del presente paragrafo I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7 del TUF. 1.4 Il Consiglio di Amministrazione di Retelit ha la facoltà di individuare, mediante modifica del Codice, ulteriori e diversi Soggetti Rilevanti e Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. Art. 2 - Obblighi Informativi. 3

4 2.1. I Soggetti Rilevanti sono tenuti all obbligo di informativa per tutte le Operazioni, come di seguito definite, compiute da loro stessi o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti, anche per interposta persona, qualora l importo complessivo delle Operazioni sia pari o superiore a Euro (cinquemila) entro la fine di ciascun anno. L importo indicato è calcolato sommando gli importi delle Operazioni effettuate da un Soggetto Rilevante, o per suo conto, con gli importi delle Operazioni effettuate dalle relative Persone Strettamente Legate a tale Soggetto Rilevante, o per loro conto. Le comunicazioni devono essere predisposte secondo lo schema di cui all Allegato 6 al Regolamento, il cui testo attualmente in vigore costituisce Allegato D al Codice I Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e all Emittente le Operazioni oggetto di dichiarazione compiute per loro conto o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. L Emittente, in persona del Soggetto Responsabile, pubblica le informazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento e le trasmette contestualmente al meccanismo di stoccaggio autorizzato Gli Azionisti Rilevanti comunicano alla Consob e al pubblico le Operazioni oggetto di dichiarazione compiute per loro conto o delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione. La comunicazione al pubblico può essere effettuata dall Emittente entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dagli Azionisti Rilevanti, a condizione che questi ultimi lo richiedano per tempo all Emittente e gli inviino le informazioni oggetto di dichiarazione entro la fine del decimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione, così come indicato nei successivi articoli 4 e La comunicazione alla Consob può essere effettuata per conto di tutti Soggetti Rilevanti (ivi inclusi, dunque, gli Azionisti Rilevanti) dall Emittente entro i termini sopra indicati, previo conferimento dell incarico così come indicato nei successivi articoli 4 e 5. Art. 3 - Operazioni oggetto di dichiarazione. 3.1 Il presente Codice si applica a tutte le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio (le Operazioni ) compiute, anche per interposta persona, dai Soggetti Rilevanti o dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti (le Operazioni ), aventi ad oggetto: (a) le azioni emesse dalla Società (le Azioni ); (b) gli strumenti finanziari collegati alle Azioni (gli Strumenti Finanziari Collegati ), per tali intendendosi: (i) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni; (ii) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni o scambiabili con esse; (iii) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni indicati dall articolo 1, comma 3, del TUF; 4

5 (iv) gli altri strumenti finanziari, equivalenti, alle Azioni rappresentanti tali Azioni; (v) le azioni quotate emesse da società controllate dall Emittente e gli strumenti finanziari di cui ai punti (i)-(iv) ad esse collegate; (vi) le azioni non quotate emesse da società controllate dall Emittente, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenti più del 50% (cinquanta per cento) dell attivo patrimoniale dell Emittente, come risultante dall ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui ai punti (i)-(iv) ad esse collegati. 3.2 Ai fini dell obbligo di dichiarazione, non si tiene conto: (i) delle Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga Euro (cinquemila) entro la fine dell anno solare, calcolato sommando le Operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a ciascun Soggetto Rilevante. Successivamente a ogni comunicazione, non sono comunicate le Operazioni il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori Euro (cinquemila) entro la fine dell anno solare. Per gli Strumenti Finanziari Collegati che siano strumenti derivati, l importo è calcolato con riferimento alle Azioni sottostanti; (ii) delle Operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate ad esso; (iii) delle Operazioni effettuate tra la Società e le sue controllate; (iv) delle Operazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità; (v) delle assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall articolo 114 bis del TUF. 3.3 Sono invece oggetto di dichiarazione: (i) (ii) le vendite di Azioni rivenienti dall esercizio di tali diritti o dall assegnazione gratuita; le permute; in questo caso andrà considerato come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta. 3.4 Per le operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell intermediario delle operazioni stesse. Art. 4 - Soggetto Responsabile del ricevimento, della gestione e della diffusione delle informazioni relative alle Operazioni Preposto al ricevimento, alla gestione e alla diffusione delle comunicazioni relative alle Operazioni comunicate dai Soggetti Rilevanti (il Soggetto Responsabile ) è il Direttore Finanziario, che si avvale dell assistenza dell Ufficio Comunicazione. 5

6 4.2. Il Soggetto Responsabile: (i) (ii) (iii) (iv) cura la ricezione, gestione e trasmissione al mercato delle comunicazioni relative alle Operazioni, secondo quanto previsto nell art. 152-octies, commi 2 e 3, del Regolamento; redige e tiene aggiornato l elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti secondo quanto previsto dal paragrafo 1.1 del Codice; segnala le irregolarità riscontrate negli adempimenti del Codice al Consiglio di Amministrazione della Società affinché siano presi i necessari provvedimenti; verifica l adeguatezza del Codice, sottoponendo al Consiglio di Amministrazione della Società le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie o opportune Il Soggetto Responsabile provvede ad inviare copia del Codice ai Soggetti Rilevanti rendendo questi edotti degli obblighi connessi, fatto comunque salvo quanto previsto nella Premessa del Codice Il Soggetto Responsabile cura, qualora uno o più dei Soggetti Rilevanti gli conferiscano il relativo incarico, l esecuzione del mandato affidato all Emittente di provvedere, per conto del o dei Soggetti Rilevanti che abbiano conferito tale mandato e sulla base delle informazioni che verranno da questi trasmesse in conformità al disposto del successivo articolo 5, ad effettuare le necessarie comunicazioni alla Consob e al mercato ai sensi della normativa applicabile. Tale incarico viene affidato all Emittente dal Soggetto Rilevante su base volontaria. Art. 5 - Obblighi di comportamento e informativi dei Soggetti Rilevanti I Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti ricevono copia del Codice dal Soggetto Responsabile e gli restituiscono l Allegato B debitamente sottoscritto per dichiarare di averne letto e accettato le disposizioni e per impegnarsi, anche nei confronti dell Emittente, all'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a renderle note alle Persone loro Strettamente Legate. In tal caso, ai sensi del Regolamento, come già ricordato al precedente articolo 2, i Soggetti Rilevanti dovranno, anche nell interesse dell Emittente, comunicare loro stessi sia alla Consob sia alla Società (in entrambi i casi secondo lo schema di cui all Allegato 6 al Regolamento, nella sua attuale formulazione costituente Allegato D), le Operazioni compiute da loro o dalle Persone loro Strettamente Legate o per loro conto entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione Qualora, diversamente da quanto previsto al paragrafo che precede, i Soggetti Rilevanti diversi dagli Azionisti Rilevanti intendano invece conferire mandato all Emittente affinché, per conto loro e in loro sostituzione, questi provveda ad effettuare le comunicazioni alla Consob ai sensi del comma 1 dell articolo 152-octies del Regolamento, essi dovranno restituire al Soggetto Responsabile la dichiarazione costituente Allegato A (anziché quella costituente Allegato B) sottoscritta in segno di integrale accettazione. In tal caso tali Soggetti Rilevanti dovranno comunicare all Emittente (sempre secondo lo schema di cui all Allegato 6 al Regolamento, nella sua attuale formulazione costituente Allegato D), le Operazioni compiute da loro o dalle Persone loro Strettamente Legate o per loro conto entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla 6

7 data della loro effettuazione, al fine di permettere al Soggetto Responsabile di effettuare la comunicazione alla Consob entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data di effettuazione delle Operazioni stesse Gli Azionisti Rilevanti ricevono copia del Codice dal Soggetto Responsabile e glielo restituiscono, sottoscrivendone l Allegato B per dichiarare di averne letto e accettato le disposizioni e per impegnarsi, anche nell interesse dell Emittente, all'osservanza delle disposizioni in esso contenute e a renderle note alle Persone loro Strettamente Legate. In tal caso, anche nell interesse dell Emittente, ai sensi del Regolamento tali Soggetti Rilevanti, come già ricordato nel precedente articolo 2, dovranno comunicare loro stessi alla Consob (secondo lo schema di cui all Allegato 6 al Regolamento, nella sua attuale formulazione costituente Allegato D) e pubblicare al mercato le Operazioni compiute da loro o dalle Persone loro Strettamente Legate o per loro conto entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione Qualora, diversamente da quanto previsto al paragrafo che precede, gli Azionisti Rilevanti intendano invece conferire mandato all Emittente affinché, per conto loro e in loro sostituzione, questi provveda ad effettuare le comunicazioni alla Consob e la pubblicazione al mercato, essi dovranno restituire al Soggetto Responsabile la dichiarazione costituente Allegato C, anziché quella costituente Allegato B, sottoscritta in segno di integrale accettazione. In questo caso, tali Soggetti Responsabili dovranno comunicare all Emittente, sempre secondo lo schema di cui all Allegato 6 al Regolamento (nella sua attuale formulazione costituente Allegato D), le Operazioni compiute da loro o dalle Persone loro Strettamente Legate o per loro conto entro la fine del 10 (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione, al fine di permettere al Soggetto Responsabile di effettuare la comunicazione alla Consob e la pubblicazione al mercato entro la fine del 15 (quindicesimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l Operazione. 5.5 La trasmissione dello schema e di ogni comunicazione inerente il Codice al Soggetto Responsabile dovrà avvenire: (i) con consegna brevi manu della relativa comunicazione indirizzata al Soggetto Responsabile presso la sede sociale di Retelit, in Viale Francesco Restelli, 3/7, Milano; (ii) via fax al numero e , all attenzione della Segreteria Retelit e di Mirko Endrizzi, con copia per conoscenza a Antonio Maconi e Federico Protto; (iii) via agli indirizzi: segreteria@retelit.it, m.endrizzi@retelit.it e in c.c. a a.maconi@retelit.it, f.protto@retelit.it. Art. 6.- Obblighi dell Emittente Ricevute le comunicazioni di cui al precedente articolo 5, l Emittente, tramite il Soggetto Responsabile, effettuerà, ove richiesto anche per conto dei Soggetti Rilevanti, le comunicazioni a Consob e al mercato secondo i termini e le modalità previsti dalle disposizioni applicabili. 7

8 6.2. E esclusa ogni responsabilità dell Emittente per il mancato, incompleto o intempestivo assolvimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi informativi loro imposti dalla vigente normativa. Art. 7 - Sanzioni In caso di inosservanza da parte dei Soggetti Rilevanti delle disposizioni del Codice, il Soggetto Rilevante inadempiente sarà tenuto al risarcimento, in favore della Società, di ogni danno, spesa, costo, onere o responsabilità che sia derivato o possa derivare alla Società stessa da tale inosservanza I risarcimenti previsti nel paragrafo che precede sono autonomi e del tutto indipendenti rispetto alle sanzioni amministrative previste dal TUF per violazione degli articoli 152-sexies e seguenti del Regolamento, e quindi per l inosservanza degli obblighi di comunicazione ivi stabiliti, che saranno disposte dalle competenti Autorità. 7.3 Per le Operazioni compiute dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti e per i relativi inadempimenti al Codice, sono ritenute responsabili, ai sensi e per gli effetti del Codice e delle relative pretese risarcitorie, i rispettivi Soggetti Rilevanti cui tali persone sono legate. Art. 8 - Trattamento dei Dati Personali. 8.1 I dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti saranno oggetto di trattamento nei termini e ai fini dell assolvimento degli obblighi previsti dal Codice, dal TUF e dal Regolamento. 8.2 Il conferimento di tali dati da parte degli interessati è obbligatorio onde poter assolvere agli obblighi in parola. 8.3 Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in materia di protezione dei dati personali, sono comunicati dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti solo i dati necessari al raggiungimento delle specifiche finalità cui sono destinati e sono comunicati, nei limiti strettamente pertinenti agli obblighi, alle finalità o ai compiti in precedenza indicati. 8.4 I dati sono conservati per il periodo necessario agli scopi per i quali sono stati ricevuti. Art. 9 - Entrata in vigore del Codice. 9.1 Il Codice entra in vigore a far data dalla sua accettazione e sostituisce integralmente il precedente codice di internal dealing. 8

9 Allegato A CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE E INCARICO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI A CONSOB Io sottoscritto/a preso atto di rientrare nella nozione di Soggetto Rilevante di cui al Codice per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla Delibera Consob n del 14 maggio 1999 DICHIARO (i) (ii) (iii) di aver ricevuto copia del predetto Codice e di averne letto e accettato le disposizioni; di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e di renderle note alle Persone a me Strettamente Legate di cui all articolo 1 del Codice stesso; di conferire incarico a Retelit S.p.A. affinché questa provveda, sulla base delle informazioni che le verranno da me trasmesse, secondo i termini e le modalità indicate nel Codice, a effettuare le necessarie comunicazioni a Consob ai sensi della normativa applicabile. Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Soggetto Rilevante". (Data) (Firma) 9

10 Allegato B CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE Io sottoscritto/a preso atto di rientrare nella nozione di Soggetto Rilevante di cui al Codice per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla Delibera Consob n del 14 maggio 1999 DICHIARO (i) (ii) di aver ricevuto copia del predetto Codice e di averne letto e accettato le disposizioni; di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e di renderle note alle Persone a me Strettamente Legate di cui all articolo 1 del Codice stesso. Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Soggetto Rilevante". (Data) (Firma) 10

11 Allegato C CONFERMA DI RICEZIONE DEL CODICE E INCARICO DI COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI A CONSOB E AL PUBBLICO DA PARTE DI UN SOGGETTO RILEVANTE AI SENSI DEL PUNTO 4 DEL PARAGRAFO 1.1. ( AZIONISTA RILEVANTE ) Io sottoscritto/a preso atto di rientrare nella nozione di Azionista Rilevante di cui al Codice per la disciplina degli obblighi informativi in materia di internal dealing ai sensi di quanto previsto dal comma 7 dell articolo 114 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e dalla Delibera Consob n del 14 maggio 1999 DICHIARO (i) (ii) (iii) di aver ricevuto copia del predetto Codice e di averne letto e accettato le disposizioni; di impegnarmi con la massima diligenza all'osservanza delle disposizioni ivi contenute e di renderle note alle Persone a me Strettamente Legate di cui all articolo 1 del Codice stesso; di conferire incarico a Retelit S.p.A. affinché questa provveda, sulla base delle informazioni che le verranno da me trasmesse, secondo i termini e le modalità indicate nel Codice, a effettuare le necessarie comunicazioni a Consob e al pubblico ai sensi della normativa applicabile. Quanto sopra dichiarato rimarrà efficace fino a quando rivestirò la qualità di "Azionista Rilevante". (Data) (Firma) 11

12 ALLEGATO D 12

13 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 152-octies, comma 7 1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE 1.1 DATI ANAGRAFICI SE PERSONA FISICA COGNOME NOME SESSO * CODICE FISCALE * DOMICILIO PER LA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE * SEDE LEGALE DATA DI COMUNE DI 13 PROVINCI A DI SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST FORMA GIURIDIC DATA DI COSTITUZIONE STATO 1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L EMITTENTE QUOTATO C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C.1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL EMITTENTE QUOTATO C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE 2. EMITTENTE QUOTATO RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE * DI S/N S/N S/N S/N

14 * informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime PERSONA RILEVANTE 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI 3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO 3.2 DATI ANAGRAFICI 1 SE PERSONA FISICA COGNOME NOME SESSO* CODICE FISCALE * RESIDEN ZA RAGIONE SOCIALE CODICE FISCALE * SEDE LEGALE DATA DI COMUN E DI PROVINCI A DI SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST FORMA GIURIDI DATA DI COSTITUZI STATO * informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio è effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati e che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di queste ultime DI S/N S/N S/N 14

15 4. OPERAZIONI SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE DAT TIPO COD DENOMINA TIPO QUANTI PREZZ CONTROVA MODALIT NOTE A OPERAZI ICE ZIONE STRUMEN TÀ O LORE À TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in ) DA TA TIPO OPERA ZIONE 7 SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL ART. 152-sexies, comma 1, lett. b) TIPO TIP STRUM AZIO INVESTIMEN INVESTIMENTO/ DAT NOTE STRUM O ENTO NE TO/ DISINVESTIMENT A. FACO FINAN SOTTOS DISINVESTIMEN O POTENZIALE SCAD C DENO C DENO QUAN PRE CONT QUAN PREZZO CONT FINAN LTÀ 9 O MIN O MIN TITÀ ZZO ROV TITÀ D ESER ROV ZIARIO D. A D. A (in ) (in ) DEL CIZIO O (in ) TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in ) TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in ) 15

16 NOTE 1 2 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l esercizio di strumenti finanziari collegati A= acquisto V= vendita S= sottoscrizione X= scambio 3 4 Il codice isin deve sempre essere indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l assegnazione da un agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l Italia) Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione: AZO = azioni ordinarie AZP = azioni privilegiate AZR = azioni di risparmio QFC = quote di fondi chiusi quotati EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 4) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. obbligazione quotata sotto alla pari a un prezzo di 99 indicare 0,99, quotata sopra alla pari ad un prezzo di 101 indicare

17 6 Indicare l origine dell operazione: MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni ESE-SO = esercizio di stock option/stock grant; in caso di vendita di azioni rivenienti dall esercizio di stock option, nella medesima riga ove è indicata la vendita, indicare in corrispondenza della colonna note il relativo prezzo di esercizio ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future, swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti) ( ) 7 Indicare la tipologia di operazione: A= acquisto V= vendita S= sottoscrizione 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario: W= warrant OBW = obbligazione cum warrant SD= securitised derivative OPZ= opzione FUT = future FW = forward (contratti a termine) OS = Obbligazione strutturata SW = swap DIR = diritti 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni): CE= call European style PE= put European style CA= call American style PA= put 17

18 American style AL= altro (dettagliare in nota) 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento finanziario non abbia ricevuto l assegnazione da un agenzia di codifica internazionale (es. U.I.C. per l Italia) 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione). 18

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