CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING NoemaLife S.p.A. via Gobetti, Bologna Tel Fax Capitale sociale ,40 P. IVA C.F Reg. Imprese Bologna R.E.A. Bologna

2 Bologna, 29 agosto 2014 Francesco Serra Presidente e Amministratore Delegato Simona Campo Investor Relator Officer CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 2

3 INDICE INDICE. 3 DEFINIZIONI... 4 INFORMAZIONI PRIVILEGIATE SOGGETTI RILEVANTI... 4 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI... 6 STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI... 6 INVESTOR RELATION OFFICER... 8 PREMESSA... 9 AMBITO DI APPLICAZIONE OBBLIGHI INFORMATIVI CHE I SOGGETTI RILEVANTI SONO TENUTI A RISPETTARE NEI CONFRONTI DELLA CONSOB, DELLA SOCIETÀ E DEL PUBBLICO OBBLIGHI INFORMATIVI CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A RISPETTARE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAI SOGGETTI RILEVANTI MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ, ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ PUBBLICITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 10, LEGGE N. 196/ CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 3

4 DEFINIZIONI INFORMAZIONI PRIVILEGIATE Conformemente a quanto stabilito dagli artt. 114 e 181 del D.lgs. 24 Febbraio 1998 n. 58 (di seguito, "TUF"), si definiscono Informazioni Privilegiate le informazioni di carattere preciso, che non sono state rese pubbliche, che riguardano direttamente o indirettamente la Società o le società controllate, o gli strumenti finanziari ad esse collegati che, se rese pubbliche, potrebbero influire in modo sensibile sul prezzo delle azioni della Società o degli strumenti finanziari. Un informazione si ritiene di carattere preciso se: a) si riferisce ad un complesso di circostanze esistente o che si possa ragionevolmente prevedere che verrà ad esistenza o ad un evento verificatosi o che si possa ragionevolmente prevedere che si verificherà; b) è sufficientemente precisa da consentire di trarre conclusioni sul possibile effetto del complesso di circostanze o dell evento di cui alla lettera a) sui prezzi delle azioni o degli strumenti finanziari ad esse collegati. Per informazione che, se resa pubblica, potrebbe influire in maniera sensibile sui prezzi delle azioni della Società o degli strumenti finanziari ad esse collegati si intende un informazione che presumibilmente un investitore ragionevole utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. SOGGETTI RILEVANTI Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 sexies del Regolamento Consob 11971/98 ( Regolamento Emittenti ), si definiscono Soggetti Rilevanti: a) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo della Società; b) i soggetti che svolgono funzioni di direzione 1 in un emittente quotato e i dirigenti 2 che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisione di gestione che possono incidere sull evoluzione delle prospettive future della Società; 1 La Comunicazione Consob n. DME/ del 28 marzo 2006 (di seguito, Comunicazione Consob ) precisa che le funzioni di direzione sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti. 2 La Comunicazione Consob precisa che per quanto riguarda la definizione di dirigenti devono essere verificate congiuntamente le due condizioni indicate nella disposizione regolamentare. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 4

5 c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione 3 e i dirigenti 4 che abbiano regolare accesso a Informazioni Privilegiate e detengono il potere di adottare decisione di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future in una società controllata, direttamente o indirettamente, dalla Società, se il valore contabile della partecipazione nella predetta società controllata rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale della Società, come risultante dall ultimo bilancio approvato; d) chiunque altro detenga una partecipazione calcolata ai sensi dell art. 118 del Regolamento Emittenti 5, pari almeno al 10% del capitale sociale della Società, rappresentato da azioni con diritto di voto 6, nonché ogni altro soggetto che controlla la Società 7. 3 La Comunicazione Consob precisa che le funzioni di direzione sono quelle svolte dai direttori generali e dai soggetti che svolgono funzioni equivalenti. 4 La Comunicazione Consob precisa che per quanto riguarda la definizione di dirigenti devono essere verificate congiuntamente le due condizioni indicate nella disposizione regolamentare. 5 L art. 118 del Regolamento Emittenti stabilisce [.] sono considerate partecipazioni sia le azioni delle quali un soggetto è titolare, anche se il diritto di voto spetta o è attribuito a terzi, sia quelle in relazione alle quali spetta o è attribuito il diritto di voto. Ai medesimi fini sono anche computate le azioni di cui sono titolari interposte persone, fiduciari, società controllate, sia quelle in relazione alle quali il diritto di voto spetta o è attribuito a tali soggetti. Le azioni intestate o girate a fiduciari e quelle per le quali il diritto di voto è attribuito a un intermediario, nell ambito dell attività di gestione del risparmio, non sono computate dai soggetti controllanti il fiduciario o l intermediario. 6 La Comunicazione Consob precisa che qualora più soggetti siano tenuti agli obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati. 7 La Comunicazione Consob per l identificazione dei soggetti che controllano l emittente quotato puntualizza che si applica la definizione di controllo dell art. 93 TUF, pertanto sono soggetti controllanti tutti coloro che controllano direttamente o indirettamente l emittente quotato. La Comunicazione Consob precisa altresì che qualora più soggetti, tra loro legati da rapporti di controllo, siano tenuti agli obblighi di comunicazione relativi alla medesima partecipazione, tali obblighi possono essere assolti da uno solo di essi, purché sia garantita la completezza delle informazioni dovute da tutti i soggetti interessati. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 5

6 PERSONE STRETTAMENTE LEGATE AI SOGGETTI RILEVANTI Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 sexies del Regolamento Emittenti, si definiscono Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti: a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico, e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini dei Soggetti Rilevanti; b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui un Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lettera precedente sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione 8 ; c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente da un Soggetto Rilevante o da una delle persone indicate alla precedente lettera a) 9 ; d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a) 10 ; e) i trust costituiti a beneficio di un Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla precedente lettera a). STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 sexies del Regolamento Emittenti, per Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società si intendono: - gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le azioni; - gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle azioni o scambiabili con esse; 8 La Comunicazione Consob precisa quanto segue: - la funzione di gestione è quella svolta dal soggetto o dall organo titolare dei poteri di amministrazione (amministratore unico, consiglio di amministrazione o consiglio di gestione); - si considera titolare, da solo, della funzione di gestione il Soggetto Rilevante che rivesta la carica di amministratore unico; - nel caso di più amministratori, il Soggetto Rilevante è titolare della funzione di gestione nel caso in cui più della metà del consiglio sia composto dal Soggetto Rilevante e/o da Persone a lui Strettamente Legate. 9 La Comunicazione Consob, per quanto riguarda le definizione di società controllate, puntualizza che vengono considerate le società nelle quali il Soggetto Rilevante o le Persone ad essi Strettamente legate detenga una quota significativa della proprietà, in quanto solo in questo caso gli effetti economici di transazioni concluse dalla società possano essere riconducibili al soggetto stesso. In particolare si considera esserci una quota significativa quando al soggetto sia riconducibile una quota di diritti agli utili superiore al 50%. La quota di diritti agli utili nel caso di una catena di società controllate è calcolata ponderando le quote di diritti agli utili detenute nei singoli livelli. 10 La Comunicazione Consob precisa che gli interessi economici equivalenti in una società di persone sono presenti quando il Soggetto Rilevante detiene, da solo o congiuntamente a Persone Strettamente Legate, una quota superiore al 50% dei diritti agli utili. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 6

7 - gli strumenti finanziari derivati sulle azioni indicati nell art. 1, comma 3, TUF 11 ; - gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni; - le azioni quotate emesse da società controllate dalla Società 12 e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate; - le azioni non quotate emesse da società controllate dalla Società 13, quando il valore contabile della partecipazione nella società controllata rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale della Società, come risultante dall ultimo bilancio approvato, e gli strumenti finanziari di cui alle precedenti lettere da a) a d) ad esse collegate. 11 L art. 1, comma 3, TUF stabilisce che per strumenti finanziari derivati si intendono: - contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ( futures ), swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti; - contratti di opzione, future, swap, accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto; - contratti di opzione, future, swap ed altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione; - contratti di opzione, future, swap, contratti a termine ( forward ) e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli di cui all alinea precedente, che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando tra l altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; - strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito; - contratti finanziari differenziali; - contratti di opzione, future, swap, contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; - qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure. 12 La Comunicazione Consob precisa che le azioni quotate emesse da società controllate dall emittente quotato sono le azioni, emesse da soggetti italiani o esteri, quotate nei mercati regolamentati italiani. 13 La Comunicazione Consob puntualizza che: - le azioni non quotate emesse da società controllate dall emittente quotato comprende anche le azioni quotate in un mercato diverso dai mercati regolamentati italiani; - per società controllate dall emittente quotato devono intendersi sia le società controllate direttamente sia quelle controllate indirettamente per le quali si realizza la condizione di rilevanza. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 7

8 INVESTOR RELATION OFFICER Il soggetto nominato dal Consiglio di Amministrazione. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 8

9 PREMESSA 1.1 La Società, richiamati: a) il disposto dell art. 114, comma 7, d e l T U F, che stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui al primo comma del medesimo articolo e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future dell emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma ; b) il disposto degli articoli 152 sexies e seguenti del Regolamento Emittenti che ha dato attuazione a quanto stabilito dall art. 114, comma 7, TUF; c) la Comunicazione Consob n. DME/ del 28 marzo 2006 ( Comunicazione Consob ), che raccoglie e coordina le interpretazioni concernenti le nuove norme introdotte con il recepimento della direttiva sugli abusi di mercato e le proprie precedenti comunicazioni in materia; ha approvato, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 29 agosto 2014, le modifiche alle seguenti procedure interne volte a disciplinare gli obblighi di comunicazione relativi alle operazioni (come di seguito definite) aventi ad oggetto le azioni emesse dalla Società o gli altri strumenti finanziari ad esse collegati, effettuate dai soggetti rilevanti e dalle persone strettamente legate ai soggetti rilevanti (di seguito, Codice di Internal Dealing ), originariamente approvate dagli Amministratori Delegati in data 31 marzo 2006 in esecuzione della Delibera del Consiglio di Amministrazione datata 10 febbraio CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 9

10 1.2 Il presente Codice Internal Dealing, pertanto, regola: a) gli obblighi informativi che tutti i Soggetti Rilevanti (e le Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti) sono tenuti a rispettare nei confronti della Società (e del pubblico) in relazione alle operazioni da essi compiute sulle azioni della Società e sugli strumenti finanziari ad esse collegati; b) gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti del pubblico in relazione alle operazioni sulle azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari ad esse Collegati compiute dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. AMBITO DI APPLICAZIONE 2.1 Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 septies del Regolamento Emittenti, gli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, TUF e meglio disciplinati in prosieguo, si applicano alle seguenti operazioni: - acquisto, - vendita, - sottoscrizione, - scambio, aventi ad oggetto le azioni della Società e/o gli Strumenti Finanziari Collegati alle azioni della Società La Comunicazione Consob precisa al riguardo quanto segue: - sono escluse dall obbligo di dichiarazione le transazioni che non hanno corrispettivo economico quali le donazioni e le eredità; - sono incluse dall obbligo di dichiarazione le permute. In tale ultimo caso andrà considerato come prezzo della transazione il valore stimato degli strumenti finanziari oggetto della permuta; - sono escluse dall obbligo di dichiarazione le assegnazioni a titolo gratuito di azioni o di diritti di acquisto o sottoscrizione e l esercizio di tali diritti quando derivino da piani di compensi previsti dall art. 114 bis TUF; CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 10

11 - sono incluse dall obbligo di dichiarazione le vendite di azioni rivenienti dall esercizio dei diritti di cui sopra o dall assegnazione gratuita; - per le operazioni effettuate nell ambito di un rapporto di gestione su base individuale di portafogli di investimento, nel caso in cui esse non derivino da un istruzione del cliente, gli obblighi di comunicazione decorrono dal giorno in cui il cliente riceve la comunicazione da parte dell intermediario delle operazioni stesse Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 septies del Regolamento Emittenti, gli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, TUF e meglio disciplinati in prosieguo, non si applicano alle seguenti operazioni: - operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i 5000 euro entro la fine dell anno 15 ; - operazioni successive il cui importo complessivo non raggiunga un controvalore di ulteriori 5000 euro entro la fine dell'anno; - le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le persone ad esso Strettamente Legate; - le operazioni effettuate dalla Società e dalle società da essa controllate. Per gli Strumenti Finanziari Collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle azioni sottostanti. 2.4 Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 septies del Regolamento Emittenti, l importo di 5000 euro di cui al punto precedente è calcolato sommando le operazioni relative alle azioni e agli Strumenti Finanziari Collegati alle azioni, effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate a tali soggetti. OBBLIGHI INFORMATIVI CHE I SOGGETTI RILEVANTI SONO TENUTI A RISPETTARE NEI CONFRONTI DELLA CONSOB, DELLA SOCIETÀ E DEL PUBBLICO 3.1 Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 octies Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti di cui alle lettere a), b) e c) della relativa definizione, sono tenuti a comunicare alla Consob ed alla Società tutte le operazioni sulle azioni della Società e sugli strumenti 14 Per queste operazioni si invitano i soggetti interessati ad indicare nel campo delle note della sezione 4 dell Allegato la sigla SGR. 15 La Comunicazione Consob stabilisce che la soglia di euro è calcolata nell ambito di un anno solare. Per il 2006 la soglia di euro è calcolata con riferimento alle operazioni effettuate dall entrata in vigore delle disposizioni (1 aprile 2006) fino al 31 dicembre 2006 (compreso). CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 11

12 finanziari collegati alle azioni della Società compiute da loro stessi e dalle Persone ad essi Strettamente Legate entro 5 giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 octies Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti di cui alla lettera d) della relativa definizione, sono tenuti a comunicare alla Società e a pubblicare tutte le operazioni sulle azioni della Società e sugli strumenti finanziari collegati alle azioni della Società compiute da loro stessi e dalle Persone a loro Strettamente Legate entro la fine del 15 giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione. OBBLIGHI INFORMATIVI CHE LA SOCIETÀ È TENUTA A RISPETTARE CON RIFERIMENTO ALLE OPERAZIONI POSTE IN ESSERE DAI SOGGETTI RILEVANTI 4.1 La Società pubblica le informazioni ricevute ai sensi del precedente art. 3, comma 1, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento La comunicazione al pubblico di cui al precedente art. 3, comma 2, viene effettuata, per conto dei Soggetti Rilevanti ivi indicati, dalla Società, a condizione che tali Soggetti Rilevanti inviino le informazioni necessarie alla Società nei termini fissati dal medesimo art. 3, comma 2. In tal caso la Società pubblica le informazioni ricevute entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello in cui ha ricevuto le informazioni dai predetti Soggetti Rilevanti La comunicazione alla Consob di cui al precedente art. 3, commi 1 e 2, viene effettuata, per conto di tutti i Soggetti Rilevanti, dalla Società entro i termini rispettivamente indicati nei predetti articoli. 16 La Comunicazione Consob precisa che il termine di 5 giorni si calcola escludendo il giorno dell operazione. 17 La Comunicazione Consob precisa che la pubblicazione da parte dell emittente quotato delle comunicazioni ricevute è effettuata entro il giorno successivo al loro ricevimento anche qualora le comunicazioni siano state inviate all emittente prima del 5 giorno. 18 La Comunicazione Consob precisa che la pubblicazione da parte dell emittente quotato delle comunicazioni ricevute è effettuata entro il giorno successivo al loro ricevimento anche qualora le comunicazioni siano state inviate all emittente prima del 5 giorno. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 12

13 4.4 Responsabile di tali obblighi di pubblicazione è l Investor Relation Officer, il suo sostituto ovvero il soggetto appositamente incaricato dalla Società. 4.5 La Società, accogliendo il suggerimento di cui alla Comunicazione Consob, diffonde tutte le comunicazioni al pubblicate ai sensi dell art. 152 octies sul proprio sito internet. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETÀ, ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE 5.1 Tutte le comunicazioni alla Società, alla Consob ed al pubblico di cui ai precedenti artt. 3 e 4, concernenti le operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e dalle Persone ad essi Strettamente Legate, devono essere effettuate utilizzando il modulo allegato al presente Codice Internal Dealing (Allegato A). 5.2 Tali moduli sono disponibili presso la sede sociale. Per ogni operazione compiuta deve essere compilato il relativo modulo, non sono consentite comunicazioni cumulative. 5.3 La comunicazione alla Società da parte dei Soggetti Rilevanti deve essere indirizzata alla attenzione dell Investor Relation Officer e trasmessa a mezzo fax, al seguente numero: 051/ , ovvero a mezzo , al seguente indirizzo: ir@noemalife.com o all indirizzo dello stesso Investor Relator. 5.4 La comunicazione alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti e/o dalla Società deve essere inviata a mezzo fax, al seguente numero ovvero a mezzo , al seguente indirizzo internaldealing@consob.it. Le comunicazioni possono essere effettuate altresì attraverso i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati da Borsa Italiana ai quali Consob ha accesso. 5.5 La comunicazione al pubblico da parte dei Soggetti Rilevanti e/o dalla Società deve essere effettuata tramite l invio alle agenzie di stampa e a Borsa Italiana ovvero tramite i sistemi telematici di trasmissione delle informazioni attuati da Borsa Italiana ai quali ha accesso la Consob. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 13

14 ULTERIORI OBBLIGHI DEI SOGGETTI RILEVANTI 6.1 Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 octies del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rendere note alle Persone ad essi Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali ultime persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall art. 114, comma 7, TUF. ULTERIORI OBBLIGHI DELLA SOCIETÀ 7.1 Conformemente a quanto stabilito dall art. 152 octies del Regolamento Emittenti, è compito della Società e delle società da queste controllate 19 identificare tra i propri dirigenti i soggetti obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dall art. 114, comma 7, TUF. 7.2 È compito dell Investor Relation Officer, del suo sostituto ovvero del soggetto appositamente incaricato dalla Società, comunicare ai soggetti identificati ai sensi del precedente comma di essere stati identificati tra quelli tenuti ad effettuare le comunicazioni previste dall art. 114, comma 7, TUF. 7.3 È compito dell Investor Relation Officer, del suo sostituto ovvero del soggetto appositamente incaricato dalla Società, dare informativa ai soggetti identificati ai sensi dell art. 7, comma 1, degli obblighi cui essi sono tenuti. PUBBLICITÀ DEL CODICE DI COMPORTAMENTO E PROCEDIMENTO SANZIONATORIO 8.1 È compito dell Investor Relation Officer, del suo sostituto ovvero del soggetto appositamente incaricato dalla Società, far conoscere il Codice Internal Dealing a tutti i Soggetti Rilevanti. A tal fine, l Investor Relation Officer provvede ad inviare copia del Codice Internal Dealing ai tutti i destinatari, specificando la data a partire dalla quale esse entrano in vigore, che il 19 Ai sensi dell art. 152 octies del Regolamento Emittenti, per società controllate si intendono le società controllate direttamente o indirettamente se il valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale della Società, come risulta dall ultimo bilancio approvato. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 14

15 mancato rispetto delle regole di comportamento ivi previste darà luogo all applicazione di sanzioni e richiedendo ai destinatari una dichiarazione scritta dell avvenuto ricevimento. 8.2 L Investor Relation Officer: a) vigila sulla corretta applicazione e sul pieno rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di informazione relativa alle operazioni rilevanti e dal Codice Internal Dealing; b) analizza il mantenimento nel corso del tempo dei requisiti di solidità e funzionalità del Codice Internal Dealing; c) cura l aggiornamento del Codice Internal Dealing. A tal fine presenta proposte di adeguamento del Codice Internal Dealing al Consiglio di Amministrazione della Società e verifica l effettiva funzionalità delle soluzioni proposte; d) trasmette i risultati delle indagini svolte al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione. 8.3 L organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti nell ipotesi di infrazioni al presente Codice Internal Dealing è il Consiglio di Amministrazione della Società e delle società da queste controllate Qualora ad avere posto in essere infrazioni al presente Codice Internal Dealing sia uno dei membri del Consiglio di Amministrazione, il Consigliere interessato non potrà partecipare alla deliberazione. 8.5 Qualora ad avere posto in essere infrazioni del presente Codice Internal Dealing sia la maggioranza dei membri del Consiglio di Amministrazione, l organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti è il Collegio Sindacale. 8.6 I comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti in violazione delle regole di comportamento dedotte nel presente Codice Internal Dealing sono definiti come illeciti disciplinari. Le modalità di contestazione delle infrazioni al Codice Internal Dealing e di irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili. Sono fatte salve tutte le procedure previste dall art. 7 della legge 20 maggio 20 Ai sensi dell art. 152 octies del Regolamento Emittenti, per società controllate si intendono le società controllate direttamente o indirettamente se il valore contabile della partecipazione rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale della Società, come risulta dall ultimo bilancio approvato. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 15

16 1970, n. 300 ed eventualmente dagli accordi e contratti di lavoro, ove applicabili, in materia di controdeduzioni e di diritto alla difesa da parte del soggetto a cui è contestata l infrazione. 8.7 In caso di violazione, da parte di dirigenti, delle regole di comportamento dedotte nel presente Codice Internal Dealing, si provvederà ad applicare nei confronti dei responsabili le misure più idonee in conformità a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti. 8.8 In caso di violazione del presente Codice Internal Dealing da parte di Amministratori e Sindaci si provvederà ad assumere le opportune iniziative previste dalla vigente normativa. 8.9 Fermo quanto sopra, la violazione reiterata delle disposizioni del presente Codice Internal Dealing potrà anche essere causa di recesso per giusta causa ai sensi dell art c.c. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 16

17 INFORMATIVA AI SENSI DELL ART. 10, LEGGE N. 196/2003 A seguito dell entrata in vigore della legge n. 196/2003 e succ. modd. (cc.dd. legge sulla privacy ), NoemaLife S.p.A. (di seguito, la Società ) avente sede in Bologna, via Gobetti, 52 in qualità di titolare del trattamento, è tenuta ad informarla in merito all uso che verrà fatto dei Suoi dati personali ed ai diritti che la citata legge Le riconosce. Il disposto dell art. 114, comma 7, D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e successive integrazioni e modificazioni (di seguito, TUF ) che stabilisce che i soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in un emittente quotato e i dirigenti che abbiano regolare accesso alle informazioni privilegiate di cui al primo comma del medesimo articolo e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future dell emittente quotato, chiunque detenga azioni in misura almeno pari al 10 per cento del capitale sociale, nonché ogni altro soggetto che controlla l emittente quotato, devono comunicare alla Consob e al pubblico le operazioni, aventi ad oggetto azioni emesse dall emittente o altri strumenti finanziari ad esse collegati, da loro effettuate, anche per interposta persona. Tale comunicazione deve essere effettuata anche dal coniuge non separato legalmente, dai figli, anche del coniuge, a carico, nonché dai genitori, i parenti e gli affini conviventi dei soggetti sopra indicati, nonché negli altri casi individuati dalla Consob con regolamento, in attuazione della direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile La Consob individua con lo stesso regolamento le operazioni, le modalità e i termini delle comunicazioni, le modalità e i termini di diffusione al pubblico delle informazioni, nonché i casi in cui detti obblighi si applicano anche con riferimento alle società in rapporto di controllo con l emittente nonché ad ogni altro ente nel quale i soggetti sopra indicati svolgono le funzioni previste dal primo periodo del presente comma. Il disposto degli articoli 152 sexies e seguenti del Regolamento Consob 11971/98 (di seguito, Regolamento Emittenti ) che ha dato attuazione a quanto stabilito dall art. 114, comma 7, TUF. La Società ha adottato un proprio Codice Internal Dealing che regola: a) gli obblighi informativi che tutti i Soggetti Rilevanti sono tenuti a rispettare nei confronti della Società, di Consob e del pubblico in relazione alle operazioni da essi compiute sulle azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari ad esse Collegati; b) gli obblighi che la Società è tenuta a rispettare nei confronti di Consob e del pubblico in relazione alle operazioni sulle azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari ad esse Collegati compiute dai Soggetti rilevanti e dalle Persone Strettamente Legate ai Soggetti Rilevanti. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 17

18 Ai fini di quanto sopra, la Società deve acquisire alcuni dati che La riguardano, ed in particolare le informazioni relative alle operazioni sulle azioni della Società e sugli Strumenti Finanziari ad esse Collegati poste in essere da Lei e dalle Persone che Le sono Strettamente Legate, e deve comunicare tali dati a Consob e al pubblico. Come ha avuto modo di esprimersi il Garante, la raccolta e la diffusione di tali dati, ove prevista sulla base di regole di comportamento cogenti, non richiede il consenso degli interessati, poiché tale trattamento rientrerebbe tra quelli necessari per l adempimento degli obblighi informativi divenuti giuridicamente vincolanti anche per gli interessati. I dati da Lei forniti sono utilizzati solo con le modalità e le procedure strettamente necessarie per adempiere agli obblighi di legge. Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati e come essi vengono utilizzati. Lei ha inoltre il diritto di fare aggiornare, integrare, rettificare o cancellare i Suoi dati, nonché chiederne il blocco ed opporsi al loro trattamento Questi diritti sono previsti dall art. 7 della Legge n. 196/2003. La cancellazione ed il blocco riguardano i dati trattati in violazione di legge. Per l integrazione occorre invece vantare un interesse. Il diritto di opposizione può essere sempre esercitato nei riguardi del materiale commerciale e pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato. Negli altri casi, l opposizione presuppone un motivo legittimo. CODICE DI COMPORTAMENTO INTERNAL DEALING 18

19 ALLEGATO A SCHEMA DI COMUNICAZIONE ALLA SOCIETA ALLA CONSOB E AL PUBBLICO DELLE INFORMAZIONI RELATIVE ALLE OPERAZIONI EFFETTUATE DAI SOGGETTI RILEVANTI E DALLE PERSONE AD ESSI STRETTAMENTE LEGATE da ALLEGATO 6 /ANNEX 6 SCHEMA DI COMUNICAZIONE AI SENSI DELL ARTICOLO 152-octies, comma 7 FILING MODEL FOR DISCLOSURE OF TRANSACTIONS REFERRED TO ARTICLE 152-octies, paragraph 7 1. PERSONA RILEVANTE DICHIARANTE / DECLARER 1.1 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA COGNOME / FAMILY NAME CODICE FISCALE / TAX CODE* DOMICILIO PER LA CARICA / PLACE OF RESIDENCE* RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME CODICE FISCALE / TAX CODE* DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)/ DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)* SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON NOME / FIRST NAME SESSO / GENDER* COMUNE PROVINCIA STATO DI DI DI NASCITA / NASCITA / NASCITA / COUNTRY PLACE OF PROVINCE OF BIRTH* BIRTH* OF BIRTH* SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM* DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)* SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE* 1.2. NATURA DEL RAPPORTO CON L EMITTENTE QUOTATO / NATURE OF RELATIONSHIP WITH THE LISTED COMPANY C.1) SOGGETTO CHE SVOLGE FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE IN UN EMITTENTE QUOTATO/ MEMBER OF THE ADMINISTRATIVE, MANAGEMENT OR SUPERVISORY BODIES OF THE ISSUER C.2) DIRIGENTE CHE HA REGOLARE ACCESSO A INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E DETIENE IL POTERE DI ADOTTARE DECISIONI DI GESTIONE CHE POSSONO INCIDERE SULL'EVOLUZIONE E SULLE PROSPETTIVE FUTURE DELL EMITTENTE QUOTATO/ SENIOR EXECUTIVE HAVING REGULAR ACCESS TO INSIDE INFORMATION RELATING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, TO THE ISSUER, AND THE POWER TO MAKE MANAGERIAL DECISIONS ON THE FUTURE DEVELOPMENTS AND BUSINESS PROSPECTS OF THE ISSUER C.3) SOGGETTO CHE SVOLGE LE FUNZIONI DI CUI AL PUNTO C1) O C.2) IN UNA SOCIETÀ CONTROLLATA, DALL EMITTENTE QUOTATO/PERSON S/N S/N S/N

20 WHO PERFORM S THE FUNCTIONS REFERRED TO IN POINT C1 AND C2 IN A SUBSIDIARY OF THE LISTED COMPANIES C.4) SOGGETTO CHE DETIENE AZIONI IN MISURA ALMENO PARI AL 10 PER CENTO DEL CAPITALE SOCIALE DELL EMITTENTE QUOTATO O SOGGETTO CHE CONTROLLA L'EMITTENTE QUOTATO/ PERSON WHO HOLD SHARES AMOUNTING TO AT LEAST 10 PER CENT OF THE SHARE CAPITAL AND ANY OTHER PERSON WHO CONTROL THE ISSUER S/N RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME 2. EMITTENTE QUOTATO CODICE FISCALE / TAX CODE* * informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure). ANNOTAZIONI / ANNOTATION

21 3. SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / PARTY WHICH EXECUTED THE TRANSACTION 3.1. NATURA DEL SOGGETTO CHE HA EFFETTUATO LE OPERAZIONI / REASON FOR RESPONSABILITY TO NOTIFY PERSONA RILEVANTE / RELEVANT PERSON PERSONA FISICA STRETTAMENTE LEGATE AD UN SOGGETTO RILEVANTE (CONIUGE NON SEPARATO LEGALMENTE, FIGLIO, ANCHE DEL CONIUGE, A CARICO, GENITORE, PARENTE O AFFINE CONVIVENTE) / NATURAL PERSON CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON (SPOUSE, UNLESS LEGALLY SEPARATED, DEPENDENT CHILDREN OF THE RELEVANT PERSON OR OF THE SPOUSE, PARENTS, RELATIVES AND RELATIVES-IN-LAW) PERSONA GIURIDICA, SOCIETÀ DI PERSONE O TRUST STRETTAMENTE LEGATA AD UN SOGGETTO RILEVANTE O AD UNA PERSONA FISICA DI CUI AL PUNTO PRECEDENTE / LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST CLOSELY ASSOCIATED WITH A RELEVANT PERSON 3.2 DATI ANAGRAFICI / PERSONAL DATA 1 S/N S/N S/N COGNOME / FAMILY NAME CODICE FISCALE / TAX CODE * RESIDENZA ANAGRAFICA / PLACE OF RESIDENCE RAGIONE SOCIALE / CORPORATE NAME CODICE FISCALE / TAX CODE* SEDE LEGALE / REGISTERED OFFICE* DATA DI NASCITA (gg/mm/aaaa)/ DATE OF BIRTH (dd/mm/yyyy)* SE PERSONA FISICA / IF NATURAL PERSON NOME / FIRST NAME SESSO / GENDER* COMUNE PROVINCIA STATO DI DI DI NASCITA / NASCITA / NASCITA / COUNTRY PLACE OF PROVINCE OF BIRTH* BIRTH* OF BIRTH* SE PERSONA GIURIDICA, SOCIETA DI PERSONE O TRUST / IF LEGAL PERSON, UNLIMITED PARTNERSHIP OR TRUST FORMA GIURIDICA / LEGAL FORM* DATA DI COSTITUZIONE (gg/mm/aaaa) / DATE ESTABLISHED (dd/mm/yyyy)* * informazioni da inserire solo nel caso in cui l invio sia effettuato tramite sistemi telematici attuati dalla società di gestione dei mercati (che non sono oggetto di diffusione al pubblico da parte di quest ultima) / information must be provided only if the form is disseminated through the telematics system provided by the market management company (these information will not be subject to public disclosure).

22 4.OPERAZIONI / TRANSACTIONS SEZIONE A): RELATIVA ALLE AZIONI E STRUMENTI FINANZIARI EQUIVALENTI E ALLE OBBLIGAZIONI CONVERTIBILI COLLEGATE / SECTION A): RELATED TO SHARES AND EQUIVALENT FINANCIAL INSTRUMENT AND ASSOCIATED CONVERTIBLE BOND DATA / DATE TIPO OPERAZIONE/ TYPE OF TRANSACTION 2 CODICE ISIN / ISIN CODE 3 DENOMINAZIONE TITOLO / NAME OF SECURITY TIPO STRUMENTO FINANZIARIO/ TYPE OF FINANCIAL INSTRUMENT 4 QUANTITÀ/ QUANTITY PREZZO (in ) / PRICE (in ) 5 CONTROVALORE (in ) / VALUE (in ) MODALITÀ DELL OPERAZIONE / DESCRIPTION OF TRANSACTION 6 NOTE / NOTES TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A (in ) / TOTAL AMOUNT SECTION A (in ) SEZIONE B): RELATIVA AGLI ALTRI STRUMENTI FINANZIARI COLLEGATI ALLE AZIONI DI CUI ALL ART. 152-sexies, comma 1, lett. b1, b3 SECTION B): RELATED TO FINANCIAL INSTRUMENTS ASSOCIATED TO SHARE REFERRED TO IN ART. 152-sexies, paragraph 1, letters b1, b3 DATA / DATE TIPO OPERAZIO NE / TYPE OF TRANSAC TION 6 TIPO STRUM. FINANZIA RIO COLLEGA TO / TYPE OF ASSOCIAT ED FINANCIA L INSTRUM ENT 8 TIPO FACOLTÀ / TYPE OF RIGHT 9 STRUMENTO FINANZIARIO COLLEGATO / ASSOCIATED FINANCIAL INSTRUMENT COD. ISIN / ISIN CODE 10 DENOMI NAZION E / NAME 11 AZIONE SOTTOSTANTE / UNDERLYING SECURITY COD. ISIN / ISIN CODE DENOMI NAZION E / NAME 12 INVESTIMENTO / DISINVESTIMENTO EFFETTIVO / ACTUAL INVESTMENT / DISINVESTMENT QUANTIT À / QUANTIT Y PREZZO (in ) / PRICE (in ) 5 CONTROV ALORE (in ) / VALUE (in ) INVESTIMENTO/ DISINVESTIMENTO POTENZIALE (NOZIONALE) / POTENTIAL (NOTIONAL) INVESTMENT / DISINVESTMENT QUANTIT À DEL SOTTOST. / QUANTIT Y OF UNDERLY ING PREZZO D ES. O REGOLAM ENTO (in ) / STRIKE OR SETTLEME NT PRICE (in ) CONTROV (in ) / VALUE (in ) DATA SCAD ENZA / MATU RITY NOTE / NOTES TOTALE CONTROVALORE POTENZIALE SEZIONE B (in ) / TOTAL POTENTIAL AMOUNT SECTION B (in ) TOTALE CONTROVALORE SEZIONE A + SEZIONE B (in ) / TOTAL AMOUNT SECTION A + SECTION B (in )

23 1 Questa sezione relativa ai dati anagrafici del soggetto non va compilata nel caso in cui il soggetto coincida con il dichiarante della sezione 1.1 / Not to fill if the person which executed the transaction is the same as section Indicare la tipologia di operazione, effettuata anche mediante l esercizio di strumenti finanziari collegati / Indicate the type of transaction, even if executed through the exercise of associated financial instruments A= acquisto / purchase V= vendita / sale S= sottoscrizione / subscription X= scambio / exchange 3 Il codice ISIN deve essere sempre indicato qualora lo strumento finanziario ne abbia ricevuto l assegnazione da un agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l Italia) / ISIN code must be indicated whenever the financial istrument received that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy) 4 Indicare lo strumento finanziario oggetto dell operazione / Indicate the financial instrument involved in the transaction: AZO = azioni ordinarie / ordinary shares AZP = azioni privilegiate / preference shares AZR = azioni di risparmio / saving shares QFC = quote di fondi chiusi / units of closed-end funds EQV = altri strumenti finanziari, equivalenti alle azioni, rappresentanti tali azioni / other financial instruments, equivalent, or representative of shares OBCV = Obbligazioni convertibili o altri strumenti finanziari scambiabili con azioni / convertible bonds or other debt financial instruments convertible into shares or exchangeable for shares 5 Nel caso in cui nel corso della giornata per un dato titolo sia stata effettuata più di una operazione dello stesso tipo (vedi nota 2) e con la stessa modalità (vedi nota 6) indicare il prezzo medio ponderato delle suddette operazioni. Nel caso di obbligazioni convertibili deve essere indicato in centesimi (es. per un obbligazione quotata sotto la pari ad un prezzo di 99 indicare 0,99, mentre se quotata sopra la pari ad un prezzo di 101 indicare 1,01 / In case of multiple transactions on securities of the same type (see note 2) and with the same modality (see note 6), indicate the weighted average price of the aforementioned transactions. In case of convertible bonds use prices in hundredths (e.g. for a bond negotiated below par value at a price of 99 indicate 0,99, whereas for a bond negotiated above the par value at a price of 101 indicate 1,01). 6 Indicare l origine dell operazione / Indicate the origin of the transaction: MERC-IT = transazione sul mercato regolamentato italiano / transaction over italian regulated market MERC-ES = transazione sul mercato regolamentato estero / transaction over foreign regulated markets FMERC = transazione fuori mercato o ai blocchi / off-market transaction and blocks CONV = conversione di obbligazioni convertibili o scambio di strumenti finanziari di debito con azioni / conversion of convertible bonds or exchange of debt financial instruments for shares ESE-SO = transazione sul mercato a seguito dell esercizio di stock option stock grant / transaction over regulated market concurrent to exercise of stock option stock grant ESE-DE = esercizio di strumento derivato o regolamento di altri contratti derivati (future,swap) / exercise of derivatives or settlement of other derivatives (future,swap) ESE-DI = esercizio di diritti (warrant/covered warrant/securitised derivatives/diritti) / exercise of rights (warrant/covered warrant/securitised derivatives/rights)

24 7 Indicare la tipologia di operazione / Indicate the type of transaction: A= acquisto / purchase V= vendita / sale S= sottoscrizione / subscription AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes) 8 Indicare la tipologia di strumento finanziario / Indicate the type of financial instrument: W= warrant / warrant OBW = obbligazione cum warrant / bond cum warrant SD= securitised derivative / securitised derivative OPZ= opzione / option FUT = future / future contracts FW = forward (contratti a termine) / forward contracts OS = Obbligazione strutturata / structured bond SW = swap / swap DIR = diritti / rights 9 Indicare la categoria di strumento finanziario derivato (solo per le opzioni) / Indicate the category of derivative (only for options): CE= call European style PE= put European style CA= call American style PA= put American style AL= altro (dettagliare in nota) / other (to be specified in the notes) 10 Da non indicare solo per contratti derivati (su strumenti finanziari) non standard oppure qualora lo strumento non abbia ricevuto l assegnazione da un agenzia di codifica internazionale (es. UIC per l Italia) / Not to be indicated for non-standard derivatives or whenever the financial instrument did not receive that code from an appointed international agency (e.g. UIC for Italy). 11 Indicare lo strumento finanziario collegato alle azioni / Indicate the associated financial instrument 12 Indicare lo strumento finanziario sottostante (azione) / Indicate the underlying financial instrument (share)

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