CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING

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1 CODICE DI COMPORTAMENTO IN MATERIA DI INTERNAL DEALING Procedura per la comunicazione delle operazioni aventi ad oggetto azioni emesse da Bialetti Industrie S.p.A. o altri strumenti finanziari ad esse collegati adottata ai sensi e per gli effetti dell art. 152-sexies e seguenti del regolamento Consob 11971/99 e successive modificazioni

2 BIALETTI INDUSTRIE S.p.A. Sede legale in Coccaglio (BS) Via Fogliano, 1 Capitale sociale Euro ,00 i.v. Versione Data Tipo di modifica ottobre 2007 Emissione procedura luglio 2009 Revisione procedura 2

3 Indice Scopo e campo di applicazione 4 CAPITOLO 1 1. Definizioni 6 CAPITOLO II 2. Obblighi di comunicazione a Consob e a Bialetti Industrie 9 3. Modalità di comunicazione a Consob e a Bialetti Industrie 9 CAPITOLO III 4. Incarico a Bialetti Industrie per l inoltro delle comunicazioni delle operazioni rilevanti a Consob Restrizioni Informativa adesione Inosservanza della presente procedura Modifiche ed integrazioni 13 Allegati Allegato A 14 Allegato B 18 3

4 Scopo e campo di applicazione La presente procedura (di seguito la Procedura ), definisce le regole per l adempimento da parte dei Soggetti Rilevanti, come infra definiti, e di Bialetti Industrie S.p.A. (di seguito la Società oppure Bialetti Industrie ) degli obblighi di informazione alla Consob e al mercato sulle operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio aventi ad oggetto le azioni Bialetti Industrie, o gli strumenti finanziari alle stesse collegati, compiute da tali soggetti anche per interposta persona (operatività di c.d. internal dealing). La disciplina normativa e regolamentare dei sopra richiamati obblighi informativi (di seguito la Disciplina ), introdotta dalle disposizioni contenute negli Artt. 114, comma settimo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (di seguito il TUF ) e 152-sexies e seguenti del Regolamento adottato da Consob con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (di seguito il Regolamento Emittenti ) con effetto dal 1 aprile 2006, si sostituisce alle norme precedent emente introdotte in materia di internal dealing da Borsa Italiana S.p.A. La finalità perseguita dalla Disciplina resta essenzialmente quella di garantire adeguata trasparenza alle operazioni che possano assumere una specifica funzione segnaletica per il mercato, essendo effettuate da persone che, sia per le funzioni aziendali svolte all interno di Bialetti Industrie, sia per la loro qualità di azionisti titolari di una partecipazione significativa (almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto), o della partecipazione di controllo di Bialetti Industrie stessa, hanno una chiara percezione delle prospettive di quest ultima e del suo Gruppo, in quanto partecipano attivamente ai processi decisionali, o comunque hanno una significativa conoscenza delle strategie aziendali. Il regime di comunicazione di tali operazioni, oltre a garantire adeguati livelli di trasparenza informativa al mercato, persegue altresì finalità di prevenzione degli abusi di informazioni privilegiate. Il sistema di regole contenute nella presente Procedura comprende, tra l altro: (i) (ii) in conformità a quanto previsto dall Art. 152-octies, ottavo comma, del Regolamento Emittenti, i criteri per l identificazione dei dirigenti di Bialetti Industrie che, in qualità di dirigenti che hanno accesso regolare a informazioni privilegiate e detengono il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future di Bialetti Industrie, sono qualificati da quest ultima Soggetti Rilevanti e vengono pertanto informati di essere obbligati ad effettuare le comunicazioni previste dal citato Art. 114, settimo comma, del TUF; un capitolo (Capitolo II) ove sono riportate le modalità per l adempimento, da parte dei Soggetti Rilevanti, degli obblighi di comunicazione a Consob, al mercato e a Bialetti Industrie delle operazioni rilevanti, in conformità a 4

5 quanto prescritto dalla Disciplina (Art. 152-octies, commi primo, secondo e quarto, del Regolamento Emittenti); (iii) un ulteriore capitolo (Capitolo III) contenente la regolamentazione delle condizioni per il conferimento da parte dei Soggetti Rilevanti di apposito incarico a Bialetti Industrie affinché quest ultima effettui, per loro conto, le comunicazioni a Consob e, ove applicabile, al mercato delle operazioni rilevanti dagli stessi effettuate, ai sensi di quanto previsto dalla Disciplina (Art. 152-octies, commi quinto e sesto, del Regolamento Emittenti). In tale caso, infatti, i sopra menzionati Soggetti Rilevanti, usufruendo della facoltà ivi prevista, conferiscono incarico a Bialetti Industrie affinché la stessa espleti, per loro conto, nei confronti di Consob e, ove applicabile, del mercato l obbligo informativo previsto dalla Disciplina. Nell ipotesi di mancato esercizio della facoltà di conferimento dell incarico secondo le regole previste dal Capitolo III della Procedura, i Soggetti Rilevanti saranno pertanto tenuti ad espletare autonomamente i suddetti obblighi informativi nei confronti di Consob e del mercato. La Procedura rientra tra gli strumenti di controllo adottati da Bialetti Industrie diretti a programmare la formazione e l attuazione delle decisioni stesse in relazione ai reati previsti dal D. Lgs. 231/01 e successive modifiche. 5

6 CAPITOLO I 1. DEFINIZIONI Ai fini di quanto previsto dalla presente Procedura ed in aggiunta alle definizioni previste in Premessa e nelle disposizioni che seguono, le espressioni e/o le parole riportate con lettera iniziale maiuscola assumono il seguente significato Per Soggetti Rilevanti si intendono: (a) gli Amministratori e i Sindaci Effettivi di Bialetti Industrie; (b) i Dirigenti Obbligati, intendendosi per tali i soggetti che svolgono funzioni di direzione in Bialetti Industrie e i dirigenti di Bialetti Industrie che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possono incidere sull evoluzione e sulle prospettive future di Bialetti Industrie. L Amministratore Delegato/Direttore Generale può individuare i dirigenti che, in ragione delle funzioni svolte o dell incarico loro assegnato, rientrano nella categoria dei Dirigenti Obbligati; di tale individuazione dovrà essere fornita immediata comunicazione alla Funzione Preposta che provvederà prontamente ad aggiornare l elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell Art. 6.1 della presente Procedura; (c) i componenti degli organi di amministrazione e di controllo, i soggetti che svolgono funzioni di direzione ed i dirigenti che abbiano regolare accesso a informazioni privilegiate e detengano il potere di adottare decisioni di gestione che possano incidere sull evoluzione e sulle prospettive future in una Principale Controllata di Bialetti Industrie, come infra definita. L Amministratore Delegato/Direttore Generale provvede a identificare tali soggetti e a darne comunicazione alla Funzione Preposta che provvederà prontamente ad aggiornare l elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell Art. 6.1 della presente Procedura; (d) chiunque altro detenga una partecipazione, calcolata ai sensi dell Art. 118 del Regolamento Emittenti, pari ad almeno il 10 per cento del capitale sociale di Bialetti Industrie, rappresentato da azioni con diritto di voto; nonchè (e) qualunque altro soggetto che controlla Bialetti Industrie Per Principale Controllata si intende la società controllata, direttamente o indirettamente, da Bialetti Industrie se il valore contabile della partecipazione nella 6

7 predetta società controllata rappresenta più del 50% dell attivo patrimoniale di Bialetti Industrie, come risulta dall ultimo bilancio approvato. L Amministratore Delegato/Direttore Generale, successivamente all approvazione del bilancio civilistico, provvede a identificare la Principale Controllata e a darne comunicazione alla Funzione Preposta che provvederà prontamente ad aggiornare l elenco dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell Art. 6.1 della presente Procedura; 1.3. Per Persone Strettamente Legate al Soggetto Rilevante si intendono: (a) il coniuge non separato legalmente, i figli, anche del coniuge, a carico e, se conviventi da almeno un anno, i genitori, i parenti e gli affini del Soggetto Rilevante; (b) le persone giuridiche, le società di persone e i trust in cui il Soggetto Rilevante o una delle persone indicate alla lett. (a) che precede sia titolare, da solo o congiuntamente tra loro, della funzione di gestione; (c) le persone giuridiche controllate direttamente o indirettamente dal Soggetto Rilevante o da una delle persone di cui alla lett. (a) che precede; (d) le società di persone i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti a quelli del Soggetto Rilevante o di una delle persone indicate alla lett. (a) che precede; (e) i trust costituiti a beneficio del Soggetto Rilevante o di una delle persone di cui al punto che precede Per Azioni Bialetti Industrie si intendono le azioni rappresentative del capitale ordinario di Bialetti Industrie nonchè ogni altra eventuale categoria di azioni che Bialetti Industrie potrà emettere in conformità alle disposizioni statutarie Per Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni Bialetti Industrie si intendono: (a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere le Azioni Bialetti Industrie; (b) gli strumenti finanziari di debito convertibili nelle Azioni Bialetti Industrie o scambiabili con esse; (c) gli strumenti finanziari derivati sulle Azioni Bialetti Industrie indicati dall Art. 1, comma terzo, del TUF; (d) gli altri strumenti finanziari equivalenti alle Azioni Bialetti Industrie, rappresentanti tali azioni; (e) le eventuali azioni quotate emesse da società controllate da Bialetti Industrie e gli strumenti finanziari di cui sopra ad esse collegati; (f) le azioni non quotate emesse dalle Principali Controllate e gli strumenti finanziari di cui alle lettere da (a) a (d) che precedono ad esse collegati Per Operazioni Rilevanti si intendono le operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione o scambio di Azioni Bialetti Industrie o di Strumenti Finanziari Collegati alle Azioni Bialetti Industrie, con esclusione delle seguenti operazioni: (i) le operazioni il cui importo complessivo non raggiunga i (cinquemila) Euro entro il 31 dicembre di ogni anno (l Importo Rilevante). Per gli 7

8 (ii) (iii) Strumenti Finanziari Collegati derivati l importo è calcolato con riferimento alle Azioni Bialetti Industrie sottostanti. L Importo Rilevante è calcolato sommando le Operazioni Rilevanti effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Legate al medesimo; le operazioni effettuate tra il Soggetto Rilevante e le Persone Strettamente Legate al medesimo; le operazioni effettuate da Bialetti Industrie e da società dalla stessa controllate Per Funzione Preposta si intende l ufficio Affari Societari di Bialetti Industrie Per Recapiti della Funzione Preposta si intende: (a) con riferimento al recapito per gli inoltri a mezzo di posta ordinaria: Affari Societari di Bialetti Industrie S.p.A., in Coccaglio (BS) 25030, Via Fogliano n. 1; (b) con riferimento al recapito per gli inoltri a mezzo di telefax: Affari Societari di Bialetti Industrie S.p.A., Fax n (c) con riferimento al recapito per gli inoltri a mezzo di posta elettronica: Affari Societari di Bialetti Industrie S.p.A., vambrosini@bialettiindustrie.it; (d) con riferimento al recapito telefonico, il seguente numero: Durante i periodi di chiusura collettiva aziendale di Bialetti Industrie, stante l assenza della Funzione Preposta, sarò cura dei Soggetti Rilevanti verificare le modalità alternative di espletamento degli obblighi contenuti nella Procedura. 8

9 CAPITOLO II 2. OBBLIGHI DI COMUNICAZIONE A CONSOB E A BIALETTI INDUSTRIE 2.1. Ai sensi di quanto disposto dall Art. 152-octies, commi primo e secondo, del Regolamento Emittenti, ogni Soggetto Rilevante di cui alle lett. (a), (b) e (c) del precedente Art è tenuto a comunicare a Consob e a Bialetti Industrie tutte le Operazioni Rilevanti compiute da lui stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate al medesimo, entro 5 (cinque) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. La sopra indicata comunicazione a Consob sarà effettuata da Bialetti Industrie qualora il Soggetto Rilevante abbia conferito alla stessa apposito incarico ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 4, Capitolo III Bialetti Industrie pubblica, mediante comunicato e con le modalità previste dall Art. 66, commi secondo e terzo, del Regolamento Emittenti, le informazioni ricevute ai sensi dell Art che precede, entro la fine del giorno di mercato aperto successivo a quello del loro ricevimento Ai sensi di quanto disposto dall Art. 152-octies, comma quarto, del Regolamento Emittenti, i Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (d) e (e) del precedente Art comunicano alla Consob e al mercato le Operazioni Rilevanti dai medesimi compiute entro la fine del quindicesimo giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione. Le sopra indicate comunicazioni alla Consob e al mercato saranno effettuate da Bialetti Industrie per conto dei Soggetti Rilevanti qualora essi abbiano conferito alla stessa apposito incarico ai sensi di quanto previsto al successivo Art. 4, Capitolo III I Soggetti Rilevanti rendono nota alle Persone Strettamente Legate ai medesimi la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste ultime sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti agli Artt e 2.3. che precedono. 3. MODALITÀ DI COMUNICAZIONE A CONSOB E A BIALETTI INDUSTRIE 3.1. Fatto salvo quanto previsto al successivo Art. 4, Capitolo III, i Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (a), (b) e (c) dell Art effettuano le comunicazioni di cui all Art. 2.1., nei termini ivi previsti, con le seguenti modalità: - quanto alla comunicazione a Consob, secondo le modalità indicate nell Allegato 6 del Regolamento Emittenti; 9

10 - quanto alla comunicazione a Bialetti Industrie, inviando ai Recapiti della Funzione Preposta lo schema allegato sub Lett. A alla presente Procedura (Allegato A), correttamente compilato, a mezzo di telefax o posta elettronica e previo avviso telefonico. La Funzione Preposta fornirà un riscontro immediato, a mezzo di fax o posta elettronica al recapito che la Persona Rilevante provvederà ad indicare, dell avvenuto ricevimento della comunicazione Fatto salvo quanto previsto dal successivo Art. 4, Capitolo III, i Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (d) e (e) dell Art effettuano le comunicazioni alla Consob e al mercato di cui all Art. 2.3., nei termini ivi previsti, secondo le modalità indicate dall Art. 66, secondo comma, e dall Allegato 6 del Regolamento Emittenti. 10

11 CAPITOLO III 4. INCARICO A BIALETTI INDUSTRIE PER L INOLTRO DELLE COMUNICAZIONI DELLE OPERAZIONI RILEVANTI A CONSOB 4.1. I Soggetti Rilevanti possono conferire mandato a Bialetti Industrie affinchè la stessa effettui, per loro conto, le comunicazioni a Consob e, ove applicabile, al mercato, delle Operazioni Rilevanti di cui agli Art e 2.3., nei termini ivi previsti (l Incarico) L Incarico viene conferito a Bialetti Industrie mediante sottoscrizione della Sezione II del Modulo allegato alla presente Procedura sub Lett. B (Allegato B) I Soggetti Rilevanti che abbiano conferito l Incarico a Bialetti Industrie comunicano alla Funzione Preposta ogni operazione rilevante, di qualunque importo, anche inferiore all Importo Rilevante, compiuta da lui stesso e/o dalle Persone Strettamente Legate al medesimo entro i seguenti termini: a) i Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (a), (b) e (c) del precedente Art. 1.1., entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione. b) i Soggetti Rilevanti di cui alle lett. (d) e (e) del precedente Art. 1.1., entro la fine del (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione La comunicazione a Bialetti Industrie di cui all Art che precede è effettuata dal Soggetto Rilevante mediante invio ai Recapiti della Funzione Preposta dello schema di cui all Allegato A alla presente Procedura, correttamente compilato e sottoscritto, a mezzo di telefax o posta elettronica e previo avviso telefonico. La Funzione Preposta fornirà un riscontro immediato, a mezzo di fax o posta elettronica al recapito che la Persona Rilevante provvederà ad indicare, dell avvenuto ricevimento della comunicazione La Funzione Preposta provvederà ad effettuare per conto del Soggetto Rilevante le comunicazioni a Consob e al mercato, ai sensi dell Art. 152-octies, commi quinto e sesto, del Regolamento Emittenti, delle operazioni comunicate dal predetto soggetto qualora tali operazioni raggiungano l Importo Rilevante. La Funzione Preposta darà evidenza al Soggetto Rilevante dell avvenuta comunicazione a Consob e al mercato. La Funzione Preposta provvederà ad inserire nel sito internet di Bialetti Industrie, alla sezione Internal Dealing, il comunicato di cui al presente articolo Ferme restando le disposizioni di legge applicabili e quanto previsto nel successivo Art. 7, Bialetti Industrie non assume alcuna responsabilità per la scorretta 11

12 e/o incompleta e/o non tempestiva comunicazione delle Operazioni Rilevanti da parte del Soggetto Rilevante In ogni ipotesi di responsabilità diretta del Soggetto Rilevante, Bialetti Industrie si riserva il diritto di procedere nei confronti del medesimo per il risarcimento di qualsivoglia danno subito o subendo. 5. RESTRIZIONI 5.1. Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di individuare periodi o circostanze in cui l effettuazione di Operazioni Rilevanti è soggetta a limiti e condizioni, dandone immediata comunicazione ai Soggetti Rilevanti e alla Funzione Preposta. 6. INFORMATIVA - ADESIONE 6.1. La Funzione Preposta provvede: (a) a comunicare ai Dirigenti Obbligati di cui al precedente Art lett. b) e c) l avvenuta loro identificazione tra i Soggetti Rilevanti e, pertanto, il loro assoggettamento agli obblighi informativi previsti dalla Disciplina ed oggetto della presente Procedura; (b) ad informare ogni Soggetto Rilevante dei contenuti della presente Procedura affinchè gli stessi provvedano a (i) confermare espressamente di avere preso visione ed acquisito piena conoscenza della medesima mediante sottoscrizione della Sezione I del Modulo di cui all Allegato B; (ii) formalizzare l eventuale conferimento dell Incarico mediante sottoscrizione della Sezione II del predetto Modulo; (iii) comunicare alle Persone Strettamente Legate la sussistenza delle condizioni in base alle quali queste persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 114, comma 7, del TUF; (iv) consentire il trattamento dei dati personali ai sensi della vigente normativa sulla privacy, ove applicabile; (c) a redigere e aggiornare l elenco nominativo dei Soggetti Rilevanti che hanno ricevuto e accettato la presente Procedura e a conservare le relative dichiarazioni di conoscenza e accettazione, nonché traccia di tutte le comunicazioni ricevute e effettuate al mercato e alla Consob. 7. INOSSERVANZA DELLA PRESENTE PROCEDURA 7.1 La presente Procedura ha efficacia cogente. 7.2 L inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che rivestano la carica di amministratore o sindaco o che svolgano funzioni di direzione in Bialetti Industrie o nelle sue Principali Controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale violazione del vincolo fiduciario. Gli organi competenti potranno adottare eventuali provvedimenti tenendo conto delle specifiche circostanze. Qualora gli amministratori o i direttori rivestano contestualmente 12

13 la qualità di dipendenti di Bialetti Industrie o di altre società controllate, si applicano anche le disposizioni di cui al successivo comma tre. 7.3 L inosservanza degli obblighi prescritti dalla presente Procedura da parte di Soggetti Rilevanti che siano dipendenti di Bialetti Industrie o di sue Principali Controllate potrà essere valutata dagli organi competenti quale eventuale responsabilità di natura disciplinare. I provvedimenti disciplinari sono applicati secondo il criterio di proporzionalità, in base alla gravità ed alla intenzionalità dell infrazione commessa, tenendosi anche conto dell eventuale reiterazione degli inadempimenti e/o delle violazioni ivi previste. 7.4 Bialetti Industrie si riserva in ogni caso la facoltà di rivalersi per ogni danno e/o responsabilità che possa ad essa derivare da comportamenti tenuti dai Soggetti Rilevanti in violazione della presente Procedura. 8. MODIFICHE ED INTEGRAZIONI La presente Procedura potrà essere modificata ed integrata sulla base dell esperienza applicativa, in coerenza con la prassi di mercato e l evoluzione normativa in materia. La Funzione Preposta provvederà senza indugio a comunicare per iscritto ai Soggetti Rilevanti le modifiche e/o le integrazioni della presente Procedura e ad ottenere l accettazione dei nuovi contenuti della Procedura con le modalità di cui al precedente Art. 5. ALLEGATI: Allegato A Schema da utilizzare per la comunicazione dell Operazione Rilevante e relative istruzioni per la compilazione. Allegato B - Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza della Procedura e l eventuale conferimento dell Incarico ai sensi dell Art. 4 della Procedura. 13

14 Allegato A Schema da utilizzare per la comunicazione dell Operazione Rilevante e relative istruzioni per la compilazione. 14

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18 Allegato B - Modulo per la dichiarazione di presa visione e piena conoscenza della Procedura e l eventuale conferimento dell Incarico ai sensi dell Art. 4 della Procedura. Spett.le Bialetti Industrie S.p.A. Ufficio Affari Societari Via fax al n Oggetto: Obblighi informativi in materia di internal dealing. Il sottoscritto, nella propria qualità di.., con sede in., via. dichiara quanto segue: SEZIONE I - di avere ricevuto copia della Procedura (la Procedura) istituita da Bialetti Industrie S.p.A. (Bialetti Industrie), ai sensi degli Artt. 114, comma settimo, del Decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il TUF) e 152-sexies e ss. del Regolamento adottato da Consob con Delibera n del 14 maggio 1999 e successive modificazioni (il Regolamento Emittenti) e di averne acquisito compiuta conoscenza; - di avere preso atto di essere stato incluso nel novero dei Soggetti Rilevanti ai sensi dell Art. 1.1 della Procedura e, pertanto, di essere assoggettato agli obblighi informativi previsti dalle sopra menzionate disposizioni normative e regolamentari; - di impegnarsi a rispettare tutti gli obblighi previsti dalla Procedura, ivi incluso quello di rendere nota alle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, come definite dall articolo 1.3 dalla Procedura, la sussistenza delle condizioni in base alle quali tali persone sono tenute agli obblighi di comunicazione previsti dall articolo 114, comma 7, del TUF. - di autorizzare il trattamento dei dati personali che verranno utilizzati da Bialetti Industrie ai soli fini indicati dalla legge e dai regolamenti Data Firma 18

19 SEZIONE II (APPLICABILE AI SOGGETTI RILEVANTI DI CUI ALL ART. 1.1, LETT. (A), (B) E (C) DELLA PROCEDURA) dichiara inoltre quanto segue: - di conferire a Bialetti Industrie l Incarico di cui all Art. 4 e seguenti della Procedura affinché la stessa effettui, per conto del sottoscritto, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione a Consob delle Operazioni Rilevanti effettuate personalmente dal sottoscritto o dalle Persone Strettamente Legate al sottoscritto; - di impegnarsi pertanto a comunicare a Bialetti Industrie, ai sensi dell Art della Procedura ogni Operazione Rilevante, di qualunque importo, anche inferiore all Importo Rilevante, compiuta dal sottoscritto e/o dalle Persone Strettamente Legate al sottoscritto, entro 3 (tre) giorni di mercato aperto a partire dalla data della loro effettuazione, mediante corretta compilazione ed invio alla Funzione Preposta dello schema di cui all Allegato A alla Procedura. - Il presente Incarico è valido a decorrere dalla sottoscrizione sino a recesso da parte del sottoscritto o di Bialetti Industrie, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto prima della data di efficacia del recesso. - Bialetti Industrie potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte del sottoscritto delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura. - Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura. Data Firma 19

20 SEZIONE III (APPLICABILE AI SOGGETTI RILEVANTI DI CUI ALL ART. 1.1, LETT. (D) ed E)DELLA PROCEDURA) dichiara inoltre quanto segue: - di conferire a Bialetti Industrie l Incarico di cui all Art. 4 e seguenti della Procedura affinché la stessa effettui, per conto del sottoscritto, alle condizioni e nei termini previsti dalla Procedura medesima, la comunicazione alla Consob e al mercato delle Operazioni Rilevanti effettuate dal sottoscritto o dalle Persone allo stesso Strettamente Legate. - di impegnarsi pertanto a comunicare a Bialetti Industrie, ai sensi dell Art della Procedura ogni Operazione Rilevante, di qualunque importo, anche inferiore all Importo Rilevante, compiuta dal sottoscritto e/o dalle Persone allo stesso Strettamente Legate, entro la fine del (decimo) giorno del mese successivo a quello in cui è stata effettuata l operazione, mediante corretta compilazione ed invio alla Funzione Preposta dello schema di cui all Allegato A alla Procedura. - Il presente Incarico è valido a decorrere dalla sua sottoscrizione sino a recesso da parte del sottoscritto o di Bialetti Industrie, da comunicarsi per iscritto almeno 5 (cinque) giorni di mercato aperto prima della data di efficacia del recesso. - Bialetti Industrie potrà inoltre ritenere risolto il presente Incarico con effetto immediato, senza necessità di comunicazione alcuna, in caso di mancato rispetto da parte del sottoscritto delle sopra richiamate condizioni e modalità di invio delle comunicazioni previste dalla Procedura. - Per tutto quanto non previsto dal presente Modulo troveranno applicazione le disposizioni della Procedura. Data Firma 20

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