ESTRATTO DELLE CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE QUATTRORUOTE CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA

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1 PREMESSO che CartaSi S.p.A., (in seguito denominata Contraente), ha interesse a stipulare una polizza assicurativa a copertura delle seguenti Garanzie rientranti nei rami: - 16, perdite pecuniarie (n 045) - 18, assistenza (n 001/044) che la INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. - Rappresentanza Generale per l'italia, (in seguito denominata Società) è disposta a prestare le garanzie assicurative indicate nella successiva Sezione Unica - Condizioni particolari di assicurazione; che la presente polizza viene stipulata dal Contraente ai sensi dell'art C.C. per conto dell'assicurato, persona fisica titolare di una carta CartaSi Quattroruote (Base e Oro); che la presente polizza sarà gratuita per l'assicurato; che ai seguenti termini il Contraente e la Società attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato: Assicurato: Centrale Operativa: Contraente: Furto parziale: Garanzia: Guasto: Incidente: Infortunio: Malattia: Malattia improvvisa: Polizza: Premio: Sinistro: Società: Veicolo: CONDIZIONI GENERALI DI POLIZZA il titolare della CartaSi BASE (oppure della CartaSi ORO). INTER PARTNER ASSISTENZA SERVIZI S.p.A. Via Antonio Salandra, Roma CARTASI S.p.A. - Corso Sempione, Milano si intende il furto di alcune parti dell'autoveicolo, esclusi gli accessori, tale che i danni subiti dall'autoveicolo determinino l'immobilizzo dello stesso ovvero ne consentano la marcia ma con rischio dell'aggravamento del danno ovvero in condizioni di pericolosità e/o grave disagio per l'assicurato. la prestazione di assistenza fornita, in caso di sinistro, tramite la Centrale Operativa a disposizione di INTER PARTNER ASSISTANCE. l'evento occorso al veicolo tale da renderne impossibile l'utilizzo in condizioni normali, dovuto ad usura, difetto o mancato funzionamento di parti del veicolo. ogni evento dovuto a causa violenta ed esterna che produca danni al veicolo abbonato quali urto e collisione con oggetti o veicoli identificati e no, ribaltamento, uscita di strada. l'evento dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obbiettivamente constatabili, che abbiano per conseguenza la morte, un'invalidità permanente o un'invalidità temporanea. l'alterazione dello stato di salute non dovuta ad infortunio. malattia di improvvisa insorgenza di cui l'assicurato non era a conoscenza e che comunque non sia una manifestazione di un precedente morbo noto all'assicurato. il documento che prova l'assicurazione. la somma dovuta dalla Contraente alla Società. il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione. INTER PARTNER ASSISTANCE S.A. Rappresentanza Generale per l'italia Via Antonio Salandra, Roma si intende ogni autoveicolo non oltre 35q, destinato ad uso privato, regolarmente comunicato alla Società, destinato al trasporto di persone, capace di contenere al massimo 9 posti compreso quello del conducente (autovettura). Sono esclusi i veicoli a tre ruote e/ o gli autoveicoli per portatori di handicap.

2 NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE ART.1 - MODALITÀ DI ADESIONE Per beneficiare delle prestazioni della presente polizza è necessario essere titolare di una Carta di pagamento CartaSi Quattroruote. ART.2 - DICHIARAZIONI RELATIVE ALLE CIRCOSTANZE DEL RISCHIO Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli ART.1892, 1893 e 1894 C.C.. ART.3 - ALTRE ASSICURAZIONI L'Assicurato, in deroga a quanto disposto dall'art del C.C., ai sensi della presente polizza è esonerato dalla preventiva comunicazione dell'esistenza o della successiva stipulazione di altre assicurazioni per gli stessi rischi. In caso di sinistro, l'assicurato deve tuttavia darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri a norma del terzo comma dell'art del C.C.. In caso di attivazione di altra compagnia, le prestazioni previste nel contratto saranno operanti, entro i limiti indicati, quale rimborso all'assicurato degli eventuali maggiori importi addebitati all'assicurato stesso dalla compagnia che ha erogato l'assistenza superando il proprio massimale. ART.4 - MANCATO UTILIZZO DELLE PRESTAZIONI In caso di prestazioni non usufruite o usufruite solo parzialmente per scelta dell'assicurato o per negligenza di questi, la Società non è tenuta a fornire alcun altro aiuto in alternativa o a titolo di compensazione rispetto a quello offerto. La Società non assume responsabilità per danni conseguenti ad un suo mancato o ritardato intervento dovuto a disposizioni delle Autorità del paese nel quale è prestata l'assistenza o a causa di forza maggiore o circostanza fortuita ed imprevedibile. ART.5 - ESTENSIONE TERRITORIALE Le prestazioni sono valide in tutto il mondo, salvo per quelle prestazioni dove sia espressamente indicato il luogo di validità. ART.6 - PERSONE ASSICURATE E LORO IDENTIFICAZIONE Le garanzie di assistenza sono prestate alla persona fisica titolare di una carta di pagamento CartaSi Quattroruote. ART.7 - LIMITI DI ESPOSIZIONE I massimali previsti per le prestazioni assicurative qui di seguito riportate, si intendono al lordo di qualsiasi imposta od altro onere stabilito per legge. Le eventuali spese sostenute direttamente dall'assicurato per una prestazione, sempre ché contemplata e preventivamente autorizzata dalla Società, saranno rimborsate previa presentazione di validi giustificativi (fatture, ricevute fiscali), ferme restando le eventuali esclusioni e/o franchigie previste. ART.8 - CENTRALE OPERATIVA CON LINEA VERDE DEDICATA La struttura è in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno, e provvede su richiesta dell'assicurato ad organizzare ed erogare, con costi a carico della Società, le prestazioni previste in Polizza. Per i servizi di consulenza o informazioni, qualora non fosse possibile prestare una pronta risposta, l'assicurato sarà richiamato entro le successive 8 ore lavorative. Resta inteso che nel caso di servizi all'estero alla tempistica prevista dovranno essere aggiunti eventuali giorni festivi e dovrà anche essere considerato l'adeguamento al fuso orario locale. ART.9 - OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE La Società, tramite la Centrale Operativa, fornisce all'assicurato, a seguito del verificarsi di un sinistro, le prestazioni assicurative specificate in polizza.

3 PRESTAZIONI OFFERTE AI TITOLARI DELLA BASE INFO 001) INFORMAZIONI SUL TRAFFICO (Garanzia valida in Italia) La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni sulla situazione del traffico sulle strade statali e la rete autostradale (aggiornamenti in tempo reale). 002) INFORMAZIONI METEOROLOGICHE (Garanzia valida in Italia) La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni riguardo la situazione meteorologica in Italia. 003) INFORMAZIONI DI CARATTERE AUTOMOBILISTICO La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere automobilistico: concessionari case automobilistiche; rete di assistenza convenzionata dalle Case Costruttrici di auto; rete di assistenza per riparazioni pneumatici; caratteristiche tecniche dei principali modelli venduti in Italia. 004) CONSULENZA ED INFORMAZIONI IN CASO DI RITIRO DEL DOCUMENTO DI GUIDA La Centrale Operativa è a disposizione dell'assicurato per fornire informazioni circa i seguenti argomenti: ufficio deputato al ritiro della domanda per la restituzione della patente di guida; documenti necessari per lo svolgimento della pratica; tempi e costi dell'operazione. 005) INFORMAZIONI DI CARATTERE TURISTICO E/O RICREATIVO La Centrale Operativa è a disposizione per fornire informazioni circa i seguenti argomenti di carattere ricreativo e/o turistico: arte: mostre, musei, gallerie d'arte, esposizioni, fiere e aste; concerti: musica classica, lirica, opera, rock, pop, jazz ecc.; sport: eventi sportivi; moda: sfilate di moda, out-let delle più importanti case di moda nel mondo ecc.; benessere: informazioni su terme, centri sportivi, spa; turismo: tour e guide private; hotel: informazioni su alberghi/residence nel mondo. ASSISTENZA AUTO 006) SOCCORSO STRADALE (Garanzia valida in Italia ed all'estero) Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio l'autoveicolo dell'assicurato risulti danneggiato in modo tale da non poter riprendere la marcia, l'assicurato ha la possibilità di contattare la Centrale Operativa per usufruire del traino dell'autoveicolo danneggiato fino al più vicino centro di assistenza della Casa Costruttrice di appartenenza o, in accordo con l'assicurato, all'officina più vicina. La Società tiene a proprio carico le spese relative al traino fino ad un massimale di 150,00 euro per evento. L'eventuale eccedenza resta a carico dell'assicurato. La prestazione sarà fornita massimo 3 volte l'anno, ed è garantita anche sulla rete autostradale. 007) RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO Qualora, in conseguenza di incidente, l'autoveicolo dell'assicurato sia fuoriuscito dalla sede stradale, in modo tale da non essere in condizione di riprendere la marcia autonomamente, la Centrale Operativa procurerà direttamente un mezzo di soccorso per riportare l'autoveicolo nell'ambito della sede stradale. La Società terrà a proprio carico i relativi costi fino ad un massimo di 260,00 euro per evento. 008) AUTO IN SOSTITUZIONE (Garanzia valida in Italia) Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio l'autoveicolo dell'assicurato richieda un intervento superiore alle 8 ore di manodopera (comprovate da preventivo o documento fiscale, in linea con quanto previsto dai tempari ANIA), la Società metterà a disposizione

4 dello stesso un'autovettura a noleggio c.c., a chilometraggio illimitato, sino al termine delle riparazioni, per un periodo massimo di 72 ore. La prestazione è a carico della Società per massimo 3 volte l'anno con esclusione dei costi di carburante, assicurazioni facoltative, franchigie, pedaggi, multe. La prestazione potrà essere fornita durante gli orari di apertura e secondo le disponibilità delle Società di autonoleggio convenzionate. Al momento del ritiro dell'autoveicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito. 009) RECUPERO DELL'AUTOVEICOLO DOPO LE RIPARAZIONI (Garanzia valida quando l'autoveicolo è immobilizzato ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato) Qualora l'autoveicolo abbia subito un intervento di riparazione superiore alle 12 ore di manodopera (comprovate da preventivo o documento fiscale in linea con quanto previsto dai tempari ANIA), la Società metterà a disposizione dell'assicurato un biglietto in treno (prima classe) o aereo di linea (classe turistica) per il recupero del mezzo dopo la riparazione. La Società terrà a proprio carico le spese fino ad un massimo di 260,00 euro. 010) SPESE DI SOGGIORNO (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato) Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio l'autoveicolo rimanga immobilizzato per oltre 36 ore, (comprovate da preventivo o documento fiscale, in linea con quanto previsto dai tempari ANIA) la Società reperisce un albergo se possibile in loco e prende a carico le spese di soggiorno sino al termine delle riparazioni con un massimale di 260,00 euro complessive e 80,00 euro per notte e per persona. 011) RIENTRO O PROSECUZIONE DEL VIAGGIO (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato) Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio l'autoveicolo rimanga immobilizzato e richieda oltre 12 ore di manodopera (comprovate da preventivo o documento fiscale in linea con quanto previsto dai tempari ANIA) o in caso di furto totale dell'autoveicolo stesso, la Società organizza, tenendo a proprio carico, il rientro dell'assicurato e degli eventuali altri trasportati sino al proprio domicilio in Italia o consente all'assicurato ed ai trasportati di proseguire il viaggio sino al luogo di destinazione. Il rientro o il proseguimento del viaggio verrà effettuato, a scelta della Società, con treno (prima classe), aereo (classe turistica) o fornendo un'autovettura a noleggio c.c. all'assicurato per il tempo necessario a che giunga a destinazione, non superiore a 72 ore (al momento del ritiro dell'autoveicolo a noleggio è previsto il rilascio di un deposito cauzionale, lo stesso in alcuni casi potrebbe dover essere garantito con carta di credito finanziaria). Sono escluse dalla prestazione le spese inerenti assicurazioni facoltative, le spese di carburante ed i pedaggi autostradali multe e/o simili. 012) RIMPATRIO DELL'AUTOVEICOLO (Garanzia valida dall'estero) Qualora a seguito di guasto, incidente o incendio avvenuto all'estero, l'autoveicolo subisca danni tali da non consentire la prosecuzione del viaggio e da richiedere un tempo di riparazione superiore 4 giorni lavorativi, (comprovate da preventivo o documento fiscale, in linea con quanto previsto dai tempari ANIA) la Società, incarica un trasportatore convenzionato di rimpatriarlo dal luogo dell'immobilizzo fino all'officina segnalata dall'assicurato. La Società terrà a proprio carico le spese di trasporto dell'autoveicolo fino ad un massimale complessivo di 1.040,00 euro per evento. Analogamente, in caso di furto avvenuto all'estero, quando l'autoveicolo venga recuperato nel medesimo paese, dopo il rientro dell'assicurato in Italia e risulti danneggiato in modo tale da non poter essere guidato e da richiedere un tempo di riparazione superiore 4 giorni lavorativi, (comprovate da preventivo o documento fiscale, in linea con quanto previsto dai tempari ANIA). Da tale prestazione sono esclusi gli autoveicoli il cui valore commerciale, dopo l'evento imprevisto, risulti inferiore all'ammontare delle spese previste per il trasporto in Italia. La Società non assume nessuna responsabilità per eventuali atti di vandalismo, furto di accessori e parti dell'autoveicolo, eventuali ulteriori danneggiamenti da parte di terzi durante l'immobilizzo ed in attesa delle operazioni di rimpatrio o di abbandono.

5 013) ANTICIPO SPESE PER LA RIPARAZIONE DELL'AUTOVEICOLO (Garanzia valida all'estero) Qualora in seguito a guasto, incidente o incendio, l'autoveicolo in garanzia necessiti di riparazioni, indispensabili al suo funzionamento, la Società metterà a disposizione dell'assicurato fino a 775,00 euro a titolo di anticipo contro assegno circolare od altra idonea garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società. L'Assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità. L'Assicurato dovrà, comunque, provvedere alla restituzione della somma anticipata entro 30 giorni dall'erogazione della stessa; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria. 014) INVIO DEI PEZZI DI RICAMBIO (Garanzia valida all'estero) Qualora i pezzi di ricambio, indispensabili al funzionamento dell'autoveicolo e necessari alla sua riparazione, non possano essere reperiti in loco, la Società provvede ad inviarli, col mezzo più rapido (tenendo conto delle norme locali che regolano il trasporto delle merci in genere e dei pezzi di ricambio automobilistici in particolare), fino al luogo di sdoganamento più vicino alla località di immobilizzo dell'autoveicolo. Il costo dei pezzi e delle eventuali spese doganali, se necessario, può essere anticipato dalla Società contro adeguate garanzie di rimborso fornite dall'assicurato e ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società. Le spese di ricerca e di spedizione restano a carico della Società. La prestazione non è operante nel caso in cui il pezzo non sia reperibile presso i concessionari Italiani ufficiali dell'autoveicolo immobilizzato, o nel caso in cui la Società non ritenga idonee le garanzie di rimborso fornite dall'assicurato. In caso di spedizione via aerea, il pezzo di ricambio sarà messo a disposizione dell'assicurato all'aeroporto internazionale più vicino al luogo delle riparazioni. 015) ANTICIPO CAUZIONE PENALE (Garanzia valida solo all'estero) In caso di fermo o arresto dell'assicurato, in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto, questi debba versare una cauzione per ottenere la libertà provvisoria, la Società si impegna ad anticiparne l'importo fino a concorrenza di 5.165,00 euro contro opportuna garanzia bancaria fornita dall'assicurato e ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società.Tale somma dovrà essere rimborsata: in caso di assoluzione o non luogo a procedere, non appena la cauzione venga restituita; in caso di condanna, entro i 15 giorni successivi alla esecutività della sentenza. In ogni caso, la somma dovrà essere rimborsata entro 3 mesi dalla messa a disposizione l'assicurato dovrà comunicare alla Centrale Operativa il motivo della richiesta, la cifra necessaria, il suo attuale recapito e le indicazioni bancarie che consentono alla Società di verificarne la solvibilità; trascorso tale termine, la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al tasso di legge. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria. 016) ASSISTENZA LEGALE (Garanzia valida solo all'estero) In caso di fermo o arresto dell'assicurato, in conseguenza di incidente nel quale sia stato coinvolto l'assicurato, la Società terrà a carico fino ad un massimo di 520,00 euro le spese per l'onorario legale. 017) ANTICIPO SPESE DI PRIMA NECESSITÀ (Garanzia valida ad oltre 100 km dal domicilio dell'assicurato) Qualora l'assicurato dovesse trovarsi sprovvisto di denaro, in conseguenza di furto, scippo, rapina o mancata consegna del bagaglio e dovesse sostenere delle spese impreviste di prima necessità, la Società provvederà ad anticipare allo stesso la somma di 2.500,00 euro contro opportuna garanzia bancaria, ritenuta tale ad insindacabile giudizio della Società. Il rimborso di tali anticipi dovrà essere effettuato dall'assicurato entro 30 giorni

6 dall'erogazione della somma; trascorso tale termine la Società potrà richiedere anche i relativi interessi al tasso di legge. La prestazione non è operante nei paesi in cui non esistono filiali o corrispondenti della Società e se l'assicurato non sia in grado di fornire adeguate garanzie bancarie di rimborso, ritenute tali ad insindacabile giudizio della Società. La prestazione non è altresì operante in quei casi in cui l'espletamento della medesima contravvenisse alle norme vigenti in materia valutaria. L'Assicurato è tenuto a fornire la denuncia di furto, scippo, rapina o mancata consegna del bagaglio inoltrata alle Autorità competenti. ART MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI ASSISTENZA Per ogni richiesta di assistenza l'assicurato verrà messo in contatto, con la Centrale Operativa della Società, per il tramite del Servizio Clienti CartaSi, al momento dell'insorgere della necessità, e comunque non oltre 3 giorni dal verificarsi del sinistro. L'Assicurato dovrà qualificarsi come Titolare di Carta Quattroruote e comunicare: cognome e nome; targa dell'autoveicolo (in caso di richiesta di assistenza auto); prestazione richiesta. Gli interventi di assistenza devono essere di norma disposti direttamente dalla Centrale Operativa, ovvero essere da questa espressamente autorizzati, pena la decadenza del diritto alla prestazione di assistenza. OBBLIGHI DELL'ASSICURATO L'Assicurato libera dal segreto professionale, per i sinistri oggetto della presente Assicurazione, i medici che lo hanno visitato o curato dopo od anche prima del sinistro, nei confronti della Società e/o dei magistrati eventualmente investiti dall'esame del sinistro stesso. La Società ha facoltà di richiedere, ai fini liquidativi, ulteriore documentazione rispetto a quella contrattualmente prevista e non perde il diritto di far valere in qualunque momento ed in ogni caso eventuali eccezioni anche se abbia iniziato le pratiche per la rilevazione del danno, ovvero abbia effettuato la liquidazione od il pagamento della indennità. A parziale deroga, resta inteso che qualora la persona fisica, titolare dei diritti derivanti dal contratto, sia nell'oggettiva e comprovata impossibilità di denunciare il sinistro entro i termini previsti potrà farlo non appena ne sarà in grado. ART.11 - RISCHI ESCLUSI Fermo restando le condizioni e le esclusioni previste per le singole prestazioni valgono inoltre le seguenti esclusioni: 1) Tutte le prestazioni non sono dovute per eventi provocati o dipendenti da: - atti di guerra, insurrezioni, tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo, sabotaggio, occupazioni militari, invasioni; - eruzioni vulcaniche, terremoti, trombe d'aria, uragani, alluvioni, inondazioni, maremoti, fenomeni atmosferici aventi caratteristiche di calamità naturale; - sviluppo comunque insorto, controllato o meno, di energia nucleare o di radioattività; - dolo, fatto illecito dell'assicurato; - suicidio o tentato suicidio, commesso dall'assicurato; - abuso di alcolici, psicofarmaci nonché uso non terapeutico di stupefacenti ed allucinogeni; - eventi il cui accadimento sia fuori dal periodo di copertura; - gare automobilistiche, motociclistiche e relative prove ed allenamenti. Si precisa che le garanzie non sono operanti nei seguenti casi: 2) Qualora l'assicurato sottoponga ad uso improprio i veicoli o non provveda a far effettuare la manutenzione prevista dalla Casa Costruttrice. 3) In caso di guasto provocato da errore e/o mancanza di carburante o foratura. 4) Qualora l'assicurato non usufruisca di una o più prestazioni la Società non è tenuta a fornire indennizzi o prestazioni alternative di alcun genere a titolo di compensazione. 5) La Società non riconosce, e quindi non rimborsa, spese per interventi non autorizzati preventivamente dalla Centrale Operativa, salvo i casi verificatisi a causa di forza maggiore e ritenuti tali ad insindacabile giudizio della Società.

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