La definizione delle liti pendenti: articolo 16 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003)

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1 La definizione delle liti pendenti: articolo 16 della legge 289/2002 (Finanziaria 2003) Aggiornato con le modifiche introdotte dal disegno di legge di conversione del Dl 282/2002 Enrico Tedesco 1

2 Definizione delle liti pendenti: ambito oggettivo della norma LE LITI DEFINIBILI TRE REQUISITI MATERIA PENDENZA OGGETTO Enrico Tedesco 2

3 Definizione delle liti pendenti: ambito oggettivo della norma Possono essere definite le liti PENDENTI al 1/1/2003 dinanzi: 4 alle Commissioni Tributarie Provinciale, Regionale, di primo e secondo grado di Trento e Bolzano e centrale anche a seguito di rinvio; 4 ai Tribunali e alle Corti d appello che abbiano ad oggetto tributi e sanzioni che dal 1 gennaio 2002 rientrano nell ambito della giurisdizione delle Commissioni Tributarie; 4 alla Corte di Cassazione. Enrico Tedesco 3

4 Definizione delle liti pendenti: ambito oggettivo della norma Sono considerate pendenti le liti per le quali: 4 all 1/1/2003 sia stato proposto l atto introduttivo del giudizio; 4 all 1/1/2003 sia intervenuta una sentenza che dichiara il ricorso inammissibile e NON sia ancora passata in giudicato; 4 al 29/9/2002 non sia intervenuta una sentenza passata in giudicato; 4 all 1/1/2003 vi sia pendenza del giudizio a seguito di rinvio. Enrico Tedesco 4

5 Definizione delle liti pendenti: ambito oggettivo della norma Sono definibili le controversie che hanno ad oggetto AVVISI DI ACCERTAMENTO, PROVVEDIMENTI DI IRROGAZIONE DELLE SANZIONI e OGNI ALTRO ATTO DI IMPOSIZIONE. Di conseguenza NON sono definibili le controversie aventi ad oggetto l avviso di liquidazione, il ruolo e la cartella di pagamento quando tali atti si limitano a quantificare o a liquidare la pretesa impositiva. Se svolgono la funzione di atto di accertamento, le controversie che riguardano i suddetti atti rientrano nell ambito di applicazione della norma. Enrico Tedesco 5

6 Liti pendenti: il costo della definizione Se il valore della lite è inferiore a 2.000, la definizione avviene pagando un importo fisso pari a 150. Se il valore della lite è superiore a 2.000, la definizione avviene pagando un importo pari al: 4 10 % del valore della lite in caso di soccombenza dell amministrazione finanziaria nell unica o ultima pronuncia giurisdizionale resa; 4 30% del valore della lite nel caso in cui non sia ancora intervenuta alcuna pronuncia giurisdizionale; 4 50% del valore della lite in caso di soccombenza del contribuente nell ultima o unica pronuncia giurisdizionale resa. Enrico Tedesco 6

7 Liti pendenti: il costo della definizione 4 Il valore della lite è dato dall importo dell imposta che ha formato oggetto di contestazione in primo grado al netto di interessi, indennità di mora e sanzioni collegate al tributo. 4 Se la lite pendente ha ad oggetto l irrogazione di sanzioni non collegate al tributo, il valore della lite è costituito dall ammontare delle sanzioni la cui applicazione è contestata nell atto introduttivo del giudizio. 4 Il valore della lite deve essere individuato per per ogni lite autonoma: per lite autonoma si intende quella relativa a ciascun provvedimento impugnato con l atto introduttivo del giudizio. 4 Non è ammessa la definizione parziale della lite pendente poiché, nel determinare il valore della lite, bisogna tenere conto di tutti i tributi in contestazione. Enrico Tedesco 7

8 Liti pendenti: il costo della definizione Dalle somme dovute si scomputano quelle il cui pagamento è previsto in pendenza della lite: al di fuori dei casi di soccombenza dell amministrazione nell ultima pronuncia giurisdizionale resa, la definizione non dà luogo alla restituzione di quanto già versato. Enrico Tedesco 8

9 Somme dovute in pendenza di giudizio: imposte dirette Prima della sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: 4 1/3 dell imposta accertata dall Ufficio, per le liti concernenti le dichiarazioni presentate ante 1/1/1999; 4 1/2 dell imposta accertata dall Ufficio, per le liti concernenti le dichiarazioni presentate post 1/1/1999. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: 4 2/3 dell imposta in contestazione o, in caso di sentenza favorevole al contribuente, l imposta stabilita dal giudice entro la soglia massima dei 2/3 dell imposta in contestazione. Dopo la sentenza della commissione regionale: 4 l intero ammontare stabilito dalla sentenza. Enrico Tedesco 9

10 Somme dovute in pendenza di giudizio: IVA Prima della sentenza della Commissione Provinciale: 4 1/2 dell imposta accertata dall ufficio. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: 4 2/3 dell imposta in contestazione o, in caso di sentenza favorevole al contribuente, l imposta stabilita dal giudice entro la soglia massima dei 2/3 dell imposta in contestazione. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale: 4 l intero ammontare stabilito dalla sentenza. Enrico Tedesco 10

11 Somme dovute in pendenza di giudizio: imposta di registro Prima della sentenza della Commissione Tributaria provinciale: 4 1/3 dell imposta complementare dovuta per maggior valore accertato dall Ufficio; l intera imposta principale accertata e l intera imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale: 4 2/3 dell imposta complementare dovuta per maggior valore accertato dall Ufficio, o, in caso di pronuncia favorevole al contribuente, quanto stabilito nella sentenza nei limiti dei 2/3 dell imposta in contestazione; l intera imposta principale accertata e l intera imposta complementare diversa da quella per maggior valore accertato. Dopo la sentenza della Commissione Tributaria Regionale: 4 l intero ammontare stabilito dalla sentenza. Enrico Tedesco 11

12 Somme dovute in pendenza di giudizio: liquidazione e controllo formale della dichiarazione Salvo che sia intervenuta una sentenza favorevole al contribuente, in pendenza di un giudizio avente per oggetto cartelle di pagamento emesse a seguito di liquidazione della dichiarazione emesse ai sensi degli articoli 36 bis e 36 ter del DPR 600/1973 e 54 bis del DPR 633/1972, devono essere versata: l intera imposta risultante dall atto; gli interessi; le sanzioni. Enrico Tedesco 12

13 Somme dovute in pendenza di giudizio: soppresse Commissioni tributarie di primo e secondo grado Dopo la sentenza della Commissione di primo grado: 4 per imposte DIRETTE ed IVA 2/3 dell imposta corrispondente all imponibile o al maggior imponibile deciso dalla Commissione; 4 per le imposte INDIRETTE 2/3 dell imposta complementare relativa all imponibile deciso dalla Commissione. Dopo la sentenza della Commissione di secondo grado: 4 per imposte DIRETTE ed IVA 3/4 dell imposta corrispondente all imponibile o al maggior imponibile deciso dalla Commissione; 4 per le imposte INDIRETTE l intera imposta complementare relativa all imponibile deciso dalla Commissione. Enrico Tedesco 13

14 Liti pendenti: modalità di definizione Il pagamento degli importi deve avvenire entro il 16 aprile 2003: resta ferma la possibilità di RATEIZZARE il pagamento in 6 rate trimestrali di pari importo, o in 12 rate se la somma dovuta supera Le rate successive alla prima devono essere maggiorate degli interessi legali calcolati a partire dal 17 aprile L omesso versamento di una delle rate successive alla prima non determina l inefficacia della definizione: è comunque previsto il pagamento di una sanzione pari al 30% dell omesso versamento a cui si aggiungono gli interessi legali. Se il pagamento avviene entro 10 giorni dalla scadenza, la sanzione viene dimezzata. In caso di pagamento inferiore al dovuto, qualora l ufficio riconosca la scusabilità dell errore, è consentito regolarizzare il versamento entro 30 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione. Enrico Tedesco 14

15 Liti pendenti: modalità di definizione Entro il 21 aprile 2003, deve essere presentata una domanda di definizione in carta libera secondo le modalità che saranno stabilite da apposito provvedimento dell Amministrazione finanziaria. Enrico Tedesco 15

16 Definizione delle liti pendenti: effetti Tutti i giudizi che possono essere definiti sono SOSPESI dal 1/1/2003 al 30/6/2003. Se la data di trattazione dell udienza è stata già fissata per il periodo dal 1/1/2003 al 30/6/2003, il giudizio è sospeso a richiesta del contribuente che dichiari di volersi avvalere della definizione. Le liti per le quali è stata chiesta la definizione sono sospese sino al 31/7/2004: entro questa data l Ufficio dovrà far pervenire al giudice la comunicazione di regolarità della definizione. In seguito a tale comunicazione di regolarità il giudice potrà dichiarare ESTINTO il processo. Contro il diniego della domanda di definizione, è possibile presentare ricorso. Enrico Tedesco 16

17 Definizione delle liti pendenti: effetti Nel caso in cui la controversia riguardi una pluralità di soggetti, la definizione da parte di uno dei coobbligati produce effetto anche nei confronti degli altri: 4 sia nel caso di pendenza di un unica lite promossa congiuntamente da più soggetti 4 sia nel caso di pendenza di liti distinte promosse separatamente da ciascuno degli interessati. Nel caso di presentazione del ricorso solo da parte di alcuni degli interessati, la definizione della lite produce effetto anche nei confronti dei soggetti che non hanno impugnato l atto impositivo. Nei confronti di questi ultimi, l amministrazione non potrà più intraprendere alcuna azione fermo restando che le somme già pagate non saranno restituite. Enrico Tedesco 17

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