L agenda delle dichiarazioni 2012
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- Amando Olivieri
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1 L agenda delle dichiarazioni di Salvina Morina (*) e Tonino Morina (**) L agenda di UNICO Persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA UNICO - UNICO Mini - Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare che presentano l UNICO. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1º giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l UNICO. Per l adeguamento IVA agli studi di settore, e` possibile effettuare il pagamento a rate. UNICO - Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non e` dovuta: se la predetta differenza e` inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superio- Con il modello F24. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti IVA annuali o infrannuali (articolo 10, D.L. 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Occorre inoltre considerare che la compensazione dei crediti nell F24, relativi alle imposte erariali, e` vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e` scaduto il termine di pagamento (articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Rimane fermo che la compensazione vecchia o interna e` esclusa da qualsiasi divieto. Restano percio` libere, ad esempio, le compensazioni IVA da IVA IRPEF da IRPEF IRES da IRES I contribuenti, che effettuano l adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l IVA per adeguamento con il codice tributo Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell imposta sul reddito (articolo 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore o il codice 2118 denominato Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno (*) Esperto fiscale (**) Esperto fiscale - professore della Scuola Superiore di Economia e Finanze di Roma PRATICA FISCALE e Professionale 8 n. 17 del 23 APRILE
2 re al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. Diritto annuale dovuto dalle imprese iscritte o annotate nel Registro delle imprese (R.I.). L importo del diritto non e` frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell anno. Il termine di pagamento ordinario e` lo stesso previsto per gli altri tributi e contributi relativi a UNICO per i quali si usa il modello F24. I termini per i versamenti, sia quello al 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno, sia quello dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu`, riguardano, di norma, tutti i contribuenti obbligati alla dichiarazione unificata, UNICO PF persone fisiche, UNICO SP societa` di persone e soggetti assimilati, UNICO SC societa` di capitali ed enti commerciali (con esercizio che coincide con l anno solare) e UNICO ENC enti non commerciali UNICO Mini - persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta UNICO Mini UNICO persone fisiche Contribuenti che presentano alla posta l UNI- CO Ravvedimento lungo per omessi o tardivi versamenti 2011 per i contribuenti che presentano alla posta l UNICO o UNICO Mini. Sono esonerati dall obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilita` di utilizzare il modello 730 perche privi di datore di lavoro o non titolari di pensione UNICO - Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare che presentano l UNICO Il versamento eseguito dal 19 giugno al 18 luglio comporta l aumento dello 0,40% delle somme dovute. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1º giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima Con il modello F24. L importo dovuto si indica nella sezione altri tributi locali con la sigla della provincia e il codice tributo L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Presentazione tramite un ufficio postale. Sono esonerati dall obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perche privi di datore di lavoro o non titolari di pensione Presentazione tramite un ufficio postale. Sono esonerati dall obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il modello 730 perche privi di datore di lavoro o non titolari di pensione I contribuenti che per il 2011 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; e` anche dovuta la sanzione del 3,75% (sanzione del 30% ridotta a un ottavo); per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011, si applica la sanzione del 3 per cento (un decimo del 30%). L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno, o dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu` 30 giugno, che slitta a lunedı` 2 luglio 30 giugno, che slitta a lunedı` 2 luglio 30 giugno, che slitta a lunedı` 2 luglio dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,40% in piu` PRATICA FISCALE e Professionale 9 n. 17 del 23 APRILE
3 devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l UNICO. Il versamento delle somme dovute per la maggiore IVA, per le imposte sui redditi e per l IRAP eseguito dal 19 giugno al 18 luglio, comporta la maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute. Per l adeguamento IVA agli studi di settore, e` possibile effettuare il pagamento a rate UNICO - Studi di settore - Maggiorazione del 3% per i ricavi o compensi non annotati con 0,40% in piu`. I contribuenti che adeguano le entrate contabilizzate, se inferiori al ricavo o compenso, che risulta dagli studi di settore, devono versare una maggiorazione del 3% calcolata sulla differenza tra i ricavi (o i compensi) derivanti dall applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. La maggiorazione non e` dovuta: se la predetta differenza e` inferiore al 10% dei ricavi o compensi annotati nelle scritture contabili; per gli studi approvati per la prima volta, o per il primo anno di applicazione dello studio revisionato. La maggiorazione del 3% deve essere calcolata sull intero ammontare dello scostamento, qualora esso sia superiore al suddetto limite del 10% e, pertanto, il suddetto limite del 10% non costituisce una sorta di franchigia. Ravvedimento sprint per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu` Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu` I contribuenti, che effettuano l adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l IVA per adeguamento con il codice tributo Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell imposta sul reddito. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Con il modello F24. Per pagare la maggiorazione del 3% si usa il codice tributo 4726 denominato Persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore o il codice 2118 denominato Soggetti diversi dalle persone fisiche, maggiorazione 3% adeguamento studi di settore L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 14 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24 sanato entro 30 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento breve entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, puo` essere fatto il ravvedimento sprint en- dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,40% in piu` dal 19 giugno al 18 luglio con lo 0,40% in piu` 1º agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) 17 agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) PRATICA FISCALE e Professionale 10 n. 17 del 23 APRILE
4 tro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo Ravvedimento omessa presentazione dell UNICO 2011 persone fisiche, in scadenza il 30 giugno, che slitta a lunedı` 2 luglio (consegna alla posta). Sono esonerati dall obbligo di invio telematico i contribuenti che non hanno la possibilita` di utilizzare il modello 730 perche privi di datore di lavoro o non titolari di pensione Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e` sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che saltano la scadenza del 2 luglio, possono pero` rimediare, senza pagare alcuna sanzione, presentando la dichiarazione UNICO in via telematica entro il 30 settembre, ottobre 30 settembre, ottobre UNICO Presentazione in via telematica 30 settembre, ottobre UNICO Mini - persone fisiche Presentazione in via telematica 30 settembre, ottobre Sanatoria irregolarita` formali -, modello UNICO 2011 e UNICO Mini 2011 presentate in via telematica entro il 30 settembre 2011 da parte delle persone fisiche, societa` di persone o societa` di capitali o enti non commerciali Ravvedimento lungo per omessi o tardivi versamenti 2011 per i contribuenti che presentano in via telematica l UNICO Acconto di novembre - UNICO - Versamento seconda rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare, che hanno presentato l UNICO. Ravvedimento sprint per omesso o tardivo acconto di novembre - UNICO - Versamento seconda rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare, che hanno presentato l UNICO. In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini I contribuenti che per il 2011 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e` anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). Per le violazioni commesse a partire dal 1º febbraio 2011, la sanzione per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e` passata al 3% (un decimo del 30%), mentre la sanzione per il ravvedimento lungo e` passata al 3,75% (un ottavo del 30%) Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 14 giorni dal 30 novembre ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 30 novembre fino al giorno di pagamento compreso, nonche 30 settembre, ottobre 30 settembre, ottobre 30 novembre 14 dicembre PRATICA FISCALE e Professionale 11 n. 17 del 23 APRILE
5 la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione - Presentazione telematica della dichiarazione per modificare l originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche il rimborso stesso non sia stato gia` erogato anche in parte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 settembre, ottobre, ha tempo cioe` fino al 29 gennaio 2013 Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione UNICO, in scadenza il 30 settembre, ottobre (invio telematico) Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dell acconto di novembre in scadenza il 30 novembre Sanatoria irregolarita` formali - UNICO o UNICO Mini presentate entro il 30 giugno, che slitta a lunedı` 2 luglio (presentazione alla posta) da parte delle persone fisiche Sanatoria irregolarita` formali - UNICO o UNICO Mini presentate in via telematica entro il 30 settembre, ottobre da parte delle persone fisiche, societa` di persone e contribuenti IRES con esercizio che coincide con l anno solare Presentazione in via telematica da parte dei contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell IRAP, si pentono di avere chiesto l eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa e` che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per modificare la scelta espressa in dichiarazione hanno 120 giorni di tempo Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e` sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). I contribuenti che presentano l UNICO in via telematica entro 90 giorni dalla scadenza del termine, per pagare le sanzioni relative alla tardiva presentazione, devono verificare quante sono le dichiarazioni presentate tardivamente, perche a ogni dichiarazione corrisponde un autonoma sanzione sanato entro 30 giorni dal 30 novembre ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, piu` gli interessi del 2,5% calcolati per ogni giorno successivo al 30 novembre fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione del 3 per cento (sanzione del 30% ridotta a un decimo). In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint puo` essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini 29 gennaio dicembre, che slitta a lunedı` 31 dicembre 30 dicembre, che slitta a lunedı` 31 dicembre. 30 giugno settembre 2013 PRATICA FISCALE e Professionale 12 n. 17 del 23 APRILE
6 Le persone fisiche nonché le società o le associazioni di cui all art. 6 del D.P.R. n. 600/1973, presentano all Agenzia delle Entrate le dichiarazioni in materia di imposta sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive esclusivamente in via telematica entro il 30 settembre dell anno successivo a quello di chiusura del periodo d imposta secondo le modalità stabilite dal regolamento di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n Le società di capitali e gli altri soggetti IRES presentano le dichiarazioni entro l ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d imposta. Sono esonerati dall obbligo di invio telematico i contribuenti che non possono usare il mod. 730 perché privi di datore di lavoro o non titolari di pensione. L agenda IVA del ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA IVA - Versamento a saldo 2011 I contribuenti, sia se tenuti alla dichiarazione IVA in via autonoma, sia se tenuti alla dichiarazione unificata, modello UNICO, possono pagare a rate il saldo IVA La prima rata doveva essere versata entro il 16 marzo ; le altre rate devono essere maggiorate dello 0,33% per ogni mese o frazione di mese di differimento, a prescindere dal giorno del versamento che, in ogni caso, deve essere effettuato entro il 16 di ciascun mese. La presentazione in via autonoma della dichiarazione annuale IVA comporta che il versamento del saldo annuale doveva essere effettuato entro il 16 marzo in un unica soluzione, o rateando da tale data le somme dovute, maggiorando dello 0,33% mensile l importo di ciascuna rata successiva alla prima. In questo caso, e` esclusa la possibilita` di effettuare i versamenti entro le scadenze del modello UNI- CO (circolare 1/E del 25 gennaio 2011). Resta fermo che il pagamento rateale deve essere completato entro novembre Contribuenti superminimi dal - Versamento dell IVA dovuta per la rettifica conseguente al passaggio dal regime normale IVA al regime dei superminimi. Il contribuente che dal applica il nuovo regime dei superminimi, con il forfait del 5%, di cui all articolo 27, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, deve operare la rettifica IVA sulle merci in giacenza al 31 dicembre 2011 e sui beni strumentali. L IVA puo` essere versata, oltre che in un unica soluzione, in cinque rate annuali di pari importo, senza interessi. La prima o unica rata doveva essere versata entro il termine previsto per il versamento del saldo dell IVA relativa all anno precedente a quello di applicazione del regime, cioe` entro il 16 marzo, mentre le rate successive sono versate entro i termini del versamento a saldo dell imposta sostitutiva dell IRPEF IVA - Versamento a saldo 2011 delle persone fisiche e dei contribuenti che presentano l IVA con l UNICO, che hanno differito il saldo IVA 2011; essi possono eseguire il ver- Con il modello F24. Per il saldo IVA si usa il codice tributo L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti IVA annuali o infrannuali (articolo 10, decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). Occorre inoltre considerare che la compensazione dei crediti nell F24, relativi alle imposte erariali, e` vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e` scaduto il termine di pagamento (articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Rimane fermo che la compensazione vecchia o interna e` esclusa da qualsiasi divieto. Restano percio` libere, ad esempio, le compensazioni IVA da IVA IRPEF da IRPEF IRES da IRES 16 marzo Con il modello F marzo Per il pagamento, si usa il codice tributo 6497, indicando, come anno di riferimento, l anno L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. Per i contribuenti, in attivita` nel 2011 e in regime normale IVA, che dal passano al nuovo regime dei superminimi, nel modello IVA, per l anno 2011, e` previsto un apposito rigo VA14, che va compilato dai contribuenti che a partire dal applicano il nuovo regime. In particolare, la casella 1 deve essere barrata per comunicare che si tratta dell ultima dichiarazione annuale IVA precedente all applicazione del regime, in quanto, dal, il contribuente passa dal regime normale IVA applicato nel 2011, al regime dei superminimi escluso da IVA. Nel campo 2 si deve indicare l ammontare complessivo della rettifica dell IVA gia` detratta a norma dell articolo 19-bis2, del decreto IVA, D.P.R. 633/1972, in relazione al mutato regime fiscale Con il modello F24. Per il saldo IVA si usa il codice tributo L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno PRATICA FISCALE e Professionale 13 n. 17 del 23 APRILE
7 samento, aumentato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, entro il termine per i versamenti dell U- NICO. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l UNICO. Per l adeguamento IVA agli studi di settore, e` possibile effettuare il pagamento a rate IVA - Versamento a saldo 2011 delle persone fisiche e degli altri contribuenti che presentano l IVA con l UNICO, che non hanno effettuato il versamento del saldo IVA entro il 16 marzo e nemmeno entro il 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno ; essi possono eseguire il pagamento, maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successiva al 16 marzo, entro il termine per i versamenti dell UNICO. Il versamento dell IVA insieme ai versamenti di UNICO eseguiti dal 19 giugno al 18 luglio, comporta che la maggiorazione dello 0,40% si applica anche al saldo dell IVA aumentato della maggiorazione dell 1,20% dovuta dal 17 marzo al 18 giugno. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale, entro il 16 di ciascun mese. Il pagamento rateale deve essere completato entro novembre IVA - Adeguamento IVA agli studi di settore dei contribuenti che presentano l UNICO. Il versamento delle somme dovute per la maggiore IVA, per le imposte sui redditi e per l IRAP eseguito dal 19 giugno al 18 luglio, comporta la maggiorazione dello 0,40% delle somme dovute. Per l adeguamento IVA agli studi di settore, e` possibile effettuare il pagamento a rate Ravvedimento sprint per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu` Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dell IVA dovuta in scadenza il 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento I contribuenti, che effettuano l adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l IVA per adeguamento con il codice tributo Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell imposta sul reddito (articolo 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Con il modello F24. Per il saldo IVA si usa il codice tributo L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente I contribuenti, che effettuano l adeguamento ai ricavi o compensi presunti dagli studi di settore, devono versare l IVA per adeguamento con il codice tributo Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine del versamento a saldo dell imposta sul reddito (articolo 2, D.P.R. 31 maggio 1999, n. 195). L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 14 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24 sanato entro 30 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno dal 19 giugno al 18 luglio, con l aumento dello 0,40 per cento dal 19 giugno al 18 luglio, con l aumento dello 0,40% 1º agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) 17 agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) PRATICA FISCALE e Professionale 14 n. 17 del 23 APRILE
8 ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento breve entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint puo` essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle sole mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo Dichiarazione IVA dei contribuenti non tenuti all UNICO Ravvedimento lungo per omessi o tardivi versamenti IVA relativi al 2011 per i contribuenti che presentano on line l IVA in via autonoma Adeguamento IVA per il 2011 ai parametri dei contribuenti che presentano l UNICO in via telematica. Sanatoria irregolarita` formali - Dichiarazione IVA 2011 in via autonoma presentata in via telematica entro il 30 settembre 2011 IVA - Acconto per il Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA, in scadenza il 30 settembre, ottobre (in via telematica) Presentazione in via telematica 30 settembre, ottobre I contribuenti che per il 2011 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e` anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). Per le violazioni commesse a partire dal 1º febbraio 2011, la sanzione per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e` passata al 3% (un decimo del 30%), mentre la sanzione per il ravvedimento lungo e` passata al 3,75% (un ottavo del 30%) I contribuenti, che effettuano l adeguamento ai ricavi o compensi presunti dai parametri, devono versare l IVA per adeguamento con il codice tributo Gli importi devono essere versati con il modello F24 entro il termine di presentazione di UNICO. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini 30 settembre, ottobre 30 settembre, ottobre 30 settembre, ottobre Con il modello F dicembre Per l acconto IVA si usa il codice tributo 6013, se contribuenti mensili, o il codice 6035, se trimestrali. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a euro. La dichiarazione annuale IVA, per l anno 2011, 30 dicembre, che slitta a lunedı` 31 dicembre PRATICA FISCALE e Professionale 15 n. 17 del 23 APRILE
9 presentata con ritardo non superiore a 90 giorni e` sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti IVA. L importo a debito, riferito alla sanzione, puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Ravvedimento sprint per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 27 dicembre IVA - Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dell acconto per il in scadenza il 27 dicembre Sanatoria irregolarita` formali - Dichiarazione IVA autonoma presentata in via telematica entro il 30 settembre, che slitta a lunedı` 1º ottobre L agenda dei modelli IRAP sanato entro 14 giorni dal 27 dicembre ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 27 dicembre fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24 sanato entro 30 giorni dal 27 dicembre ; in questo caso, si paga l IVA dovuta, più gli interessi del 2,5 per cento calcolati per ogni giorno successivo al 27 dicembre fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3 per cento (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento breve entro 30 giorni, devono versare l IVA dovuta, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint puo` essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale IVA successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini 10 gennaio gennaio 2013, che slitta a lunedı` 28 gennaio settembre 2013 Persone fisiche, società di persone, società di capitali, enti non commerciali (dal 2009 la dichiarazione IRAP è separata da UNICO) ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA IRAP - Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare che presentano il modello IRAP. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi che decorrono dal 1º giorno successivo alla scadenza della prima rata Con il modello F24. L importo a debito puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente. In tema di compensazioni dei crediti con i versamenti da fare con l F24, si deve stare attenti alla stretta sulle compensazioni dei crediti IVA annuali o infrannuali (articolo 10, decreto legge 1º luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102). 16 giugno, che slitta a lunedı` 18 giugno PRATICA FISCALE e Professionale 16 n. 17 del 23 APRILE
10 Occorre inoltre considerare che la compensazione dei crediti nell F24, relativi alle imposte erariali, e` vietata fino a concorrenza dell importo dei debiti, di ammontare superiore a euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali e` scaduto il termine di pagamento (articolo 31, decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122). Rimane fermo che la compensazione vecchia o interna e` esclusa da qualsiasi divieto. Restano percio` libere, ad esempio, le compensazioni IVA da IVA IRPEF da IRPEF IRES da IRES IRAP - Versamento a saldo 2011 e prima rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare che presentano il modello IRAP. Il versamento eseguito dal 19 giugno al 18 luglio comporta l aumento dello 0,40% delle somme dovute. Il pagamento puo` essere fatto in modo rateale. Sulle somme rateate, a partire dalla seconda rata, il contribuente deve pagare gli interessi del 4% annuo, che decorrono dal 1º giorno successivo alla scadenza della prima rata. Le rate successive alla prima devono essere pagate entro il 16 di ciascun mese di scadenza per i titolari di partita IVA ed entro la fine di ciascun mese per gli altri contribuenti Ravvedimento sprint per omesso o tardivo versamento dei tributi dovuti in scadenza al 18 luglio con lo 0,40 per cento in piu` Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dell IRAP dovuta in scadenza il 18 luglio, con la maggiorazione dello 0,40 per cento Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 14 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24 sanato entro 30 giorni dal 18 luglio ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, gia` aumentati dello 0,40 per cento, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 18 luglio fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento breve entro 30 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint puo` essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo dal 19 giugno al 18 luglio, con l aumento dello 0,40 per cento 1º agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) 17 agosto (e` attesa la proroga di Ferragosto) PRATICA FISCALE e Professionale 17 n. 17 del 23 APRILE
11 Modello IRAP 2011 Presentazione in via telematica 30 settembre, ottobre Ravvedimento lungo per omessi o tardivi versamenti IRAP relativi al 2011 per i contribuenti che presentano on line il modello IRAP Acconto di novembre - IRAP - Versamento seconda rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare, che hanno presentato il modello IRAP. Ravvedimento sprint per omesso o tardivo acconto di novembre - IRAP - Versamento seconda rata di acconto per il delle persone fisiche e degli altri contribuenti con esercizio che coincide con l anno solare, che hanno presentato l UNICO. Ravvedimento breve per omesso o tardivo versamento dell acconto di novembre in scadenza il 30 novembre Ravvedimento omessa presentazione della dichiarazione IRAP, in scadenza il 30 settembre, ottobre I contribuenti che per il 2011 non hanno eseguito versamenti di tributi possono effettuare il pagamento tardivo, cosiddetto ravvedimento lungo, entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione; in questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio, calcolati per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e` anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). Per le violazioni commesse a partire dal 1º febbraio 2011, la sanzione per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e` passata al 3% (un decimo del 30%), mentre la sanzione per il ravvedimento lungo e` passata al 3,75% (un ottavo del 30%) Con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 14 giorni dal 30 novembre ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, piu` gli interessi del 2,5 per cento annuo calcolati per ogni giorno successivo al 30 novembre fino al giorno di pagamento compreso, nonche la sanzione dello 0,2% giornaliero (la misura varia dallo 0,2% per un giorno di ritardo, fino al 2,80% per 14 giorni di ritardo); i contribuenti, che effettuano il ravvedimento sprint entro 14 giorni, devono versare i tributi dovuti, gli interessi e le sanzioni con il modello F24. Gli importi a debito possono essere compensati con i crediti spettanti al contribuente sanato entro 30 giorni dal 30 novembre ; in questo caso, si pagano i tributi dovuti, più gli interessi del 2,5% calcolati per ogni giorno successivo al 30 novembre fino al giorno di pagamento compreso, nonché la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). In caso di pagamento delle sole imposte, entro i 14 giorni successivi alla scadenza, il ravvedimento sprint puo` essere fatto entro il termine di 30 giorni dalla scadenza originaria del versamento, con il pagamento delle mini-sanzioni dello 0,2% giornaliero e degli interessi del 2,5% per i giorni di ritardo Per la presentazione della dichiarazione con ritardo non superiore a 90 giorni, si applica la sanzione da 258 euro a euro. La dichiarazione annuale presentata con ritardo 30 settembre, ottobre 30 novembre 14 dicembre 30 dicembre, che slitta a lunedı` 31 dicembre. 30 dicembre, che slitta a lunedı` 31 dicembre PRATICA FISCALE e Professionale 18 n. 17 del 23 APRILE
12 non superiore a 90 giorni e` sanabile con il pagamento di una sanzione di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali). Restano ferme le sanzioni dovute in caso di eventuali tardivi od omessi versamenti dei tributi. L importo a debito, riferito alle sanzioni, puo` essere compensato con i crediti spettanti al contribuente Dichiarazione integrativa per modificare il rimborso in compensazione - Presentazione telematica della dichiarazione per modificare l originaria richiesta di rimborso dell eccedenza d imposta esclusivamente per la scelta della compensazione, sempreche il rimborso stesso non sia stato gia` erogato anche in parte. Per modificare la scelta, il contribuente ha 120 giorni di tempo a partire dal 30 settembre, ottobre, ha tempo cioe` fino al 29 gennaio 2013 Sanatoria irregolarita` formali - Dichiarazione IRAP presentata in via telematica entro il 30 settembre, ottobre Presentazione in via telematica da parte dei contribuenti che, dopo avere presentato la dichiarazione annuale dei redditi e dell IRAP, si pentono di avere chiesto l eccedenza a rimborso e vogliono modificarla in credito da usare in compensazione. Condizione per presentare la dichiarazione integrativa e` che sia stata validamente presentata la dichiarazione originaria. Per modificare la scelta espressa in dichiarazione hanno 120 giorni di tempo In caso di violazioni formali non e` dovuta alcuna sanzione se la dichiarazione e` inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione IRAP successiva per correggere errori formali contenuti nella precedente presentata nei termini 29 gennaio settembre 2013 L agenda del 730/ Modello 730 TERMINI Presentazione 730 al sostituto d imposta 30 aprile Presentazione 730 al Caf, o ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti 31 maggio del lavoro Il contribuente riceve copia elaborata del 730 dal sostituto d imposta 31 maggio Il contribuente riceve copia elaborata del 730 dal Caf o dai dottori commercialisti, ragionieri, 15 giugno periti commerciali o consulenti del lavoro Il sostituto d imposta riceve la comunicazione dei risultati dei 730 elaborati dal Caf o dagli 25 giugno altri intermediari abilitati Presentazione telematica dichiarazioni 30 giugno Il sostituto effettua le operazioni di conguaglio ed esegue le trattenute a titolo di acconto in riferimento al mese di competenza Comunicazione al sostituto d imposta di non volere fare il secondo o UNICO acconto IRPEF o di volerlo fare in misura inferiore Modello 730 integrativo al Caf o ai dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali o consulenti del lavoro Presentazione telematica 730 integrativo Luglio (per i pensionati a partire dal mese di agosto o settembre) 30 settembre 25 ottobre 10 novembre, slitta a lunedı` 12 novembre Retribuzione al netto delle trattenute delle somme dovute a titolo di acconto IRPEF Novembre È stabilito che, in caso di assistenza fiscale prestata dal Caf o dagli altri intermediari abilitati, l Agenzia delle Entrate, dopo avere ricevuto, entro il 30 giugno, le comunicazioni dei dati finali del 730: 1) fornisce ai Caf e agli altri intermediari, entro 5 giorni, l attestazione di ricezione delle comunicazioni; 2) rende disponibili le comunicazioni ai sostituti d imposta, in via telematica, entro 10 giorni dalla ricezione; in caso di sostituto che non ha richiesto l abilitazione alla presentazione telematica delle dichiarazioni, le comunicazioni sono rese per il tramite di un intermediario abilitato. PRATICA FISCALE e Professionale 19 n. 17 del 23 APRILE
13 Il calendario dei modelli 770/ ADEMPIMENTO MODALITA SCADENZA Modello 770 semplificato. Questo modello riguarda i sostituti d imposta, comprese le amministrazioni dello Stato, che devono dichiarare i dati relativi a certificazioni rilasciate ai contribuenti cui sono stati corrisposti nel 2011 redditi di lavoro dipendente e assimilati, indennita` di fine rapporto, prestazioni in forma di capitale erogate da fondi pensione, redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi nonche i dati contributivi, previdenziali e assicurativi e quelli relativi all assistenza fiscale prestata nel 2011 per il 2010 Presentazione in via telematica 31 luglio Modello 770 semplificato Omessi versamenti ritenute Ravvedimento Modello 770 semplificato Irregolarita` modello 770/ Ravvedimento Modello 770 ordinario. Questo modello riguarda i sostituti d imposta e gli intermediari che devono dichiarare le ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nel 2011 o operazioni di natura finanziaria effettuate nello stesso periodo. Il 770 ordinario richiede anche l indicazione dei dati riassuntivi dei versamenti effettuati, delle compensazioni operate e dei crediti d imposta usati Modello 770 ordinario. Omessi versamenti ritenute Ravvedimento I contribuenti, che inviano telematicamente il 770/ semplificato, possono sanare eventuali irregolarita` commesse in tema di versamenti relativi al I contribuenti che in relazione all anno 2011 non hanno eseguito versamenti di ritenute possono beneficiare del ravvedimento lungo, eseguendo il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione. In questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio ; gli interessi si calcolano per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e` anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). Per le violazioni commesse a partire dal 1º febbraio 2011, la sanzione per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e` passata al 3% (un decimo del 30%), mentre la sanzione per il ravvedimento lungo e` passata al 3,75% (un ottavo del 30%) I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione infedele dei sostituti d imposta, modello 770/2011, relativa al 2010, possono sanare queste irregolarita` con il ravvedimento lungo. Le violazioni commesse nel 2011 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento entro il termine di presentazione del 770/ 31 luglio 31 luglio Presentazione in via telematica 31 luglio I contribuenti, che inviano telematicamente il 770/ ordinario, possono sanare eventuali irregolarita` commesse in tema di versamenti relativi al I contribuenti che in relazione all anno 2011 non hanno eseguito versamenti di ritenute possono beneficiare 31 luglio PRATICA FISCALE e Professionale 20 n. 17 del 23 APRILE
14 del ravvedimento lungo, eseguendo il pagamento tardivo entro il termine per la trasmissione della dichiarazione relativa all anno nel corso del quale e` stata commessa la violazione. In questo caso, devono pagare le somme dovute, maggiorate degli interessi dell 1,5% annuo fino al 31 dicembre 2011 e del 2,5% annuo dal 1º gennaio ; gli interessi si calcolano per ogni giorno successivo alla scadenza del termine fino al giorno di pagamento compreso; per le violazioni commesse fino al 31 gennaio 2011 e` anche dovuta la sanzione del 3% (sanzione del 30% ridotta a un decimo). Per le violazioni commesse a partire dal 1º febbraio 2011, la sanzione per il ravvedimento breve, entro 30 giorni, e` passata al 3% (un decimo del 30%), mentre la sanzione per il ravvedimento lungo e` passata al 3,75% (un ottavo del 30%) Modello 770 ordinario Irregolarita` modello 770/ Ravvedimento Modello 770 semplificato - Ravvedimento omessa presentazione del modello 770/ semplificato in scadenza il 31 luglio Modello 770 ordinario Ravvedimento omessa presentazione del modello 770/ ordinario in scadenza il 31 luglio I contribuenti che hanno presentato la dichiarazione infedele dei sostituti d imposta, modello 770/2011, relativa al 2010, possono sanare queste irregolarita` con il ravvedimento lungo. Le violazioni commesse nel 2011 possono essere regolarizzate mediante il ravvedimento entro il termine di presentazione del modello 770/ La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni puo` essere regolarizzata, eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali), ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni per il tardivo o omesso pagamento delle ritenute 31 luglio 29 ottobre La dichiarazione presentata con ritardo non superiore a 90 giorni puo` essere regolarizzata, 29 ottobre eseguendo spontaneamente, entro lo stesso termine, il pagamento di una sanzione ridotta di 25 euro (un decimo di 258 euro, con troncamento dei decimali), ferma restando l applicazione delle sanzioni relative alle eventuali violazioni per il tardivo o omesso pagamento delle ritenute PRATICA FISCALE e Professionale 21 n. 17 del 23 APRILE
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