C A R T A D E I D I R I T T I F O N D A M E N T A L I D E L L U N I O N E E U R O P E A

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1 C A R T A D E I D I R I T T I F O N D A M E N T A L I D E L L U N I O N E E U R O P E A D I G N I T À L I B E R T À U G U A G L I A N Z A S O L I D A R I E T À C I T T A D I N A N Z A G I U S T I Z I A

2 C A R T A D E I D I R I T T I F O N D A M E N T A L I D E L L U N I O N E E U R O P E A

3 I n d i c e Prefazione d e l Presidente d e l G r u p p o d e l P P E - D E 5 I n t r o d u z i o n e 9 C a r t a d e i d i r i t t i f o n d a m e n t a l i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a 1 5 E d i z i o n e

4 P r e f a z i o n e Il Gruppo politico del Partito Popolare Europeo (Democratici-cristiani) e dei Democratici Europei (PPE-DE), il più influente del Parlamento europeo, è la grande forza politica che raccoglie l eredità e la visione dei padri fondatori, Robert Schuman, Konrad Adenauer, Alcide De Gasperi. Lavora per un Europa dei valori, unita, aperta, diversa e più umana. La nostra concezione della costruzione europea si basa sul rispetto dei diritti fondamentali e sulla supremazia del diritto, su istituzioni democratiche e indipendenti e sul rispetto del principio di sussidiarietà. Per i membri della famiglia del PPE-DE, che hanno partecipato attivamente alla redazione della Carta dei diritti fondamentali, quest ultima costituisce un aspetto essenziale dell Unione politica e dimostra come l Europa costruita negli scorsi cinquant anni sia una comunità di valori fondamentali. La Carta dei diritti fondamentali conferma quindi i principi difesi dal Gruppo del PPE-DE. Quest influenza determinante si spiega con i valori con i quali la nostra famiglia politica si identifica: la protezione e la

5 salvaguardia dei diritti umani hanno sempre guidato la nostra azione, la consapevolezza della cittadinanza europea si è sempre manifestata nella ricerca dell interesse comune. Il metodo alla base dell elaborazione della Carta merita tutta la nostra attenzione. La Convenzione ha riunito parlamentari nazionali, parlamentari europei, rappresentanti dei governi nazionali e il commissario europeo responsabile. Democrazia e trasparenza hanno guidato i lavori della Convenzione. Questo metodo, originale nella storia della costruzione europea, ha permesso una discussione estesa e approfondita, che ha dato vita a un testo di qualità adottato a grandissima maggioranza. Il successo è immenso e rivela in modo straordinario la fondatezza e l efficacia del metodo comunitario, che privilegia la ricerca del bene comune e la visione globale dei nostri interessi. La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea è stata solennemente proclamata nel dicembre 2000 a Nizza dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell Unione europea e dalla Commissione europea. Il testo è stato introdotto come Parte II della Costituzione europea. Il nostro Gruppo sarà come sempre attivo e determinato nella realizzazione del grande disegno europeo al servizio dei cittadini. Joseph Daul, Presidente del Gruppo del PPE-DE al Parlamento Europeo

6 I n t r o d u z i o n e 1. La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea C A R T A DEI DIRIT TI FONDAMENTALI D E L L U N I O N E E U R O P E A - promuove la dignità umana, - stabilisce i diritti fondamentali dei cittadini dell Unione, - descrive le basi intellettuali e giuridiche dell Unione europea, - rappresenta l Unione europea come una comunità di valori e di diritto, - è la più moderna dichiarazione dei diritti fondamentali nel mondo e la prima del nuovo millennio, - garantisce il rispetto dei diritti fondamentali da parte di tutte le istituzioni dell Unione. 2. La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea è stata solennemente proclamata nel Dicembre 2000 a Nizza dal Parlamento europeo, dal Consiglio dell Unione europea (ossia da tutti i governi dei paesi membri) e dalla Commissione europea. Ha valenza politica in quanto tutte le istituzioni UE e i Paesi membri quando promulgano e applicano il diritto civile si basano su di essa anche nella negoziazione con Paesi candidati e Terzi. La Carta ha inoltre valenza giuridica. Nel gennaio 2001, ad esempio, la Corte Costituzionale federale tedesca di Karlsruhe ha annullato una sentenza di ultima istanza del tribunale amministrativo federale appellandosi ai diritti fondamentali dei cittadini dell Unione europea. Allo stesso modo la Corte costituzionale spagnola ha annullato una parte della legge sulla protezione dei dati. La Carta dei diritti fondamentali rappresenta un punto di riferimento e uno strumento interpretativo importanti per la Corte di Giustizia delle Comunità europee e la sua giurisprudenza. Firma della Car ta dei diritti fondamentali dell Unione europea a N izza il 7 Dicembre Il progetto di questa Carta dei diritti fondamentali è stato redatto dalla Convenzione istituita appositamente per discutere dei diritti fondamentali dell Unione europea, una novità in termini di storia del diritto e di politica di integrazione. Alla Convenzione, presieduta dall ex Presidente tedesco, Roman Herzog, che è stato in grado di integrare fra loro i paesi e i partiti, erano presenti 30 deputati provenienti dai 15 parlamenti nazionali, 16 membri del Parlamento europeo, 15 rappresentanti dei governi dei paesi membri e il Commissario responsabile per tre quarti dei quali trasparenza e dibattito pubblico sono punti fondamentali. Il progetto di Carta è stato redatto di concerto con i supplenti. Fin dall inizio la Convenzione si è riunita in pubblico e i documenti sono stati a disposizione di tutti su Internet. La Convenzione ha tenuto udienze pubbliche di rappresentanti di protagonisti della società civile e dalle sue fila sono state proposte oltre 1500 formulazioni per il testo della Carta. Anche i parlamenti nazionali hanno predisposto udienze, dibatti parlamentari e pareri sul testo della Carta.

7 4. Qual è l obiettivo della Carta dei diritti fondamentali? È stata concepita durante il vertice del Consiglio europeo a Colonia. Si trattava di limitarsi ai diritti fondamentali dell individuo, di rendere trasparente il diritto vigente, di precisare che tutte le istituzioni dell Unione europea e dei Paesi membri, nell attuare e applicare il diritto comunitario, devono rispettare i diritti fondamentali dei cittadini ossia che il trasferimento della responsabilità dalla sfera di competenza dei Paesi membri a quella della Comunità tramite modifica di un Trattato non comporta la perdita della protezione nazionale dei diritti fondamentali da parte dei cittadini dell Unione. Come constatato dal Presidente Roman Herzog, si trattava di «descrivere le basi intellettuali e giuridiche dell Unione europea», ovvero di chiarire che fin dai suoi inizi l Unione europea ha rappresentato uno spazio di valori e leggi comuni. Si trattava e si tratta tuttora di far sapere ai cittadini, al mondo, ai paesi candidati e vicini che la politica e le leggi dell UE si impegnano a rispettare valori e leggi comuni e che a vincolarli è un diritto comune. 5. Cosa non si voleva raggiungere: non si voleva redigere una costituzione dell Unione europea in quanto ciò dipende dagli sviluppi futuri. Avvalendosi del consiglio del sig. Herzog, tuttavia, la Carta è stata concepita come se dovesse essere parte integrante di una costituzione dell UE; i termini utilizzati si confanno quindi sia ad una costituzione che a un Trattato. Non si trattava nemmeno di formulare diritti fondamentali per i Paesi membri godendo questi di propri diritti fondamentali e disponendo a questo fine della sovranità legislativa. Non era neanche questione di trasferire responsabilità dai Paesi membri all Unione in quanto la loro modifica è un diritto e un dovere esclusivo dei Paesi membri sotto forma di una modifica dei Trattati istitutivi dell Unione europea. In conclusione, non si trattava tanto di formulare nuovi diritti quanto di rendere il diritto vigente trasparente. 6. Da quali fonti giuridiche trae origine l elaborazione della Carta dei diritti fondamentali? I diritti dei cittadini dell Unione sono disseminati su numerosi testi giuridici, ostici anche per gli esperti. Per i cittadini dell Unione la Carta rappresenta il fondamento del diritto in vigore e, più in particolare, del diritto unanimemente ritenuto idoneo in Europa quanto a diritti fondamentali e che si basa sul Trattato sull Unione europea, sul Trattato che istituisce la Comunità europea, sulle tradizioni costituzionali dei 15 paesi membri, sulla Convenzione del Consiglio d Europa sui diritti umani del 1950 inclusi i suoi protocolli aggiuntivi e sulla giurisprudenza della Corte dei diritti dell uomo di Strasburgo, sulla giurisprudenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, sulla Carta Sociale europea del Consiglio d Europa del 1961 (alla quale si fa riferimento nel preambolo del Trattato sull Unione europea), sulla Carta comunitaria dei diritti fondamentali dei lavoratori del 1989 (una dichiarazione politica dei Capi di governo dell Unione alla quale si fa riferimento nel preambolo del Trattato sull Unione europea e nell articolo 136 del trattato CE), sulla Convenzione sui diritti del fanciullo dell ONU, sulle convenzioni del Consiglio d Europa, sullo statuto del Tribunale internazionale per i crimini contro l umanità, sulle convenzioni Europol, sull accordo di applicazione di Schengen, ecc. 7. Non sarebbe stato più semplice copiare la Convenzione europea dei diritti dell uomo del Consiglio d Europa del 1950? Al momento dell elaborazione del progetto del testo la Convenzione si è ispirata anche alla CEDU, tuttavia, per svariati motivi, non è stato possibile né riprenderla né copiarla. Da un lato questo non era il messaggio di Colonia e il contenuto della Convenzione europea dei diritti dell uomo rappresenta circa un terzo del testo della Carta europea dei diritti fondamentali. Inoltre, alla veneranda età di 50 anni e tenuto conto dell evoluzione della giurisprudenza, la CEDU è troppo vecchia per essere ripresa. Lo stesso Consiglio d Europa, dopo la proclamazione della Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea, ne ha preso atto decidendo di modificare la CEDU. La Convenzione doveva in realtà anche stare attenta a non formulare nuovi diritti, dal momento che il suo compito era di esaminare il diritto vigente. Tuttavia, parallelamente con i vecchi diritti sono stati presi in considerazione nuovi pericoli: le dichiarazioni sulla tratta degli esseri umani, sulla clonazione riproduttiva, sulla protezione dei dati, sull assistenza legale, sulla buona amministrazione, sul diritto di asilo e sull accesso alla giustizia ne sono la prova. Infine, la formulazione ostica della CEDU rappresenta un ulteriore motivo per non prenderla come modello di riferimento. 8. La Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea comporta delle salvaguardie per l individuo volte a proteggerlo contro il potere dello Stato, nonché dei diritti sociali fondamentali senza tuttavia promettere cose impossibili. Il testo precisa quindi che tali diritti non conferiscono competenze all Unione europea che non siano decise dai Paesi membri tramite emendamenti del trattato. Prevede inoltre il rispetto delle condizioni e delle restrizioni imposte dal diritto comunitario. La famiglia PPE-DE vede con particolare favore il fatto che, in seguito a lunghi dibattiti in seno alla Convenzione, nel preambolo vengano definite le fonti culturali del testo; nonostante la presenza di tradizioni costituzionali assai diverse in ciascun Paese membro, durante la stessa Convenzione è stato possibile garantire che si facesse riferimento al patrimonio spirituale e morale. Premeva allo stesso tempo far prendere coscienza della correlazione primaria tra diritti e doveri; una comunità è in grado di garantire i diritti solo nel caso in cui i suoi membri siano pronti ad assolvere i doveri essenziali a vantaggio della comunità un nesso logico che era rivolto a coloro che non partecipavano ai lavori di fortificazione o, quando era necessario, agli sforzi di difesa utilizzando l espressione medievale l aria di città ti rende libero. Nella penultima frase 10 11

8 del preambolo della Carta dei diritti fondamentali questo è efficacemente espresso nel seguente modo: il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. 9. I membri della famiglia PPE-DE che hanno partecipato alla sua stesura sotto la guida dall on. Ingo Friedrich, Vicepresidente del Parlamento europeo, ritengono che la Carta sia un importante pietra miliare nella graduale costruzione dell unione politica. Essa dimostra come l Europa costruita nel corso degli ultimi 50 anni non sia solamente un mercato benché ciò sia un fatto alquanto rilevante in se stesso ma qualcosa di più, ossia una comunità ispiratrice di valori comuni. I membri della famiglia PPE-DE hanno svolto un ruolo molto attivo durante le discussioni della Convenzione e hanno apportato un contribuito notevole nella redazione del testo definitivo approvato all unanimità. Siamo particolarmente soddisfatti di avere contribuito alla definizione dell inviolabilità della dignità umana, del diritto di ogni individuo al rispetto della sua integrità, del diritto di sposarsi e di costituire una famiglia e della protezione di quest ultima sul piano giuridico, economico e sociale. Inoltre, il diritto all istruzione è stato espresso in modo tale da prevedere anche la possibilità di accedere gratuitamente all istruzione obbligatoria. 10. Il Parlamento e la maggioranza dei partiti qui rappresentati sono convinti che la Carta deve in definitiva essere parte integrante dei trattati che devono essere ratificati dai Paesi membri, ovvero deve essere inequivocabilmente vincolante dal punto di vista legale, come espresso dal Presidente della delegazione del Parlamento europeo, on. Íñigo Méndez de Vigo, al Consiglio europeo di Biarritz. Questo consentirà a tutti i cittadini europei di far valere direttamente i diritti fondamentali dell Unione presso i tribunali nazionali e la Corte di giustizia europea. La famiglia PPE-DE ritiene che il principio di pari opportunità e di non discriminazione sia di fondamentale importanza. Qualsiasi forma di razzismo, xenofobia o discriminazione deve essere totalmente respinta. Sosteniamo la completa parità tra uomini e donne e il rispetto della diversità linguistica, culturale e religiosa in Europa. Sosteniamo fermamente il capitolo sulla Solidarietà in quanto crediamo che la sfera sociale debba necessariamente andare di pari passo con quella economica. Tuttavia abbiamo dato il nostro appoggio senza cercare il favore popolare né ricorrere alle false illusioni della sinistra, senza ledere le rispettive competenze dell Unione e dei Paesi membri e senza promettere cose che non saremmo stati in grado di mantenere. Abbiamo anche cercato di dare rilievo alle basi economiche dell Unione: «Allo stesso modo, il diritto alla proprietà, inclusa la proprietà intellettuale, e il diritto fondamentale sulla libertà di impresa rivestono una notevole importanza in quanto comprendono i diritti racchiusi nel mercato interno garantiti dai trattati a tutti i cittadini dell Unione, ovvero la libertà di impresa e di dimora, la libertà di prestare servizi e la libera circolazione dei beni». La Carta riconosce di conseguenza che ogni individuo ha diritto a che le questioni che lo riguardano siano sottoposte ad una buona amministrazione da parte delle istituzioni dell Unione. In breve, la Carta dei diritti fondamentali dell Unione europea è stata redatta a vantaggio di tutti, e trae origine dai principi e dai valori sostenuti dal PPE-DE

9 P R E A M B O L O I popoli d Europa, nel creare tra loro un unione sempre più stretta, hanno deciso di condividere un futuro di pace fondato su valori comuni. Consapevole del suo patrimonio spirituale e morale, l Unione si fonda sui valori indivisibili e universali della dignità umana, della libertà, dell uguaglianza e della solidarietà; essa si basa sul principio della democrazia e sul principio dello Stato di diritto. Pone la persona al centro della sua azione istituendo la cittadinanza dell Unione e creando uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia. C A R T A D E I D I R I T T I F O N D A M E N T A L I D E L L U N I O N E E U R O P E A L Unione contribuisce alla salvaguardia e allo sviluppo di questi valori comuni nel rispetto della diversità delle culture e delle tradizioni dei popoli d Europa, nonché dell identità nazionale degli Stati membri e dell ordinamento dei loro pubblici poteri a livello nazionale, regionale e locale; essa si sforza di promuovere uno sviluppo equilibrato e sostenibile e assicura la libera circolazione delle persone, dei servizi, delle merci e dei capitali, nonché la libertà di stabilimento. A tal fine è necessario rafforzare la tutela dei diritti fondamentali, alla luce dell evoluzione della società, del progresso sociale e degli sviluppi scientifici e tecnologici, rendendo tali diritti più visibili in una Carta. La presente Carta riafferma, nel rispetto delle competenze e dei compiti dell Unione e del principio di sussidiarietà, i diritti derivanti in particolare dalle tradizioni costituzionali e dagli obblighi internazionali comuni agli Stati membri, dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, dalle carte sociali adottate dall Unione e dal Consiglio d Europa, nonché dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell Unione europea e da quella della Corte europea dei diritti dell uomo. In tale contesto, la Carta sarà interpretata dai giudici dell Unione e degli Stati membri tenendo in debito conto le spiegazioni elaborate sotto l autorità del praesidium della Convenzione che ha redatto la Carta e aggiornate sotto la responsabilità del praesidium della Convenzione europea. Il godimento di questi diritti fa sorgere responsabilità e doveri nei confronti degli altri come pure della comunità umana e delle generazioni future. Pertanto, l Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi enunciati in appresso

10 T I T O L O I D I G N I T À T I T O L O I I L I B E R T À A R T I C O L O I I D I G N I TÀ U M A N A La dignità umana è inviolabile. Essa deve essere rispettata e tutelata. A R T I C O L O I I D I R I T T O A L L A V I TA 1. Ogni persona ha diritto alla vita. 2. Nessuno può essere condannato alla pena di morte, né giustiziato. A R T I C O L O I I D I R I T T O A L L I N T E G R I TÀ D E L L A P E R S O N A 1. Ogni persona ha diritto alla propria integrità fisica e psichica. 2. Nell ambito della medicina e della biologia devono essere in particolare rispettati: a) il consenso libero e informato della persona interessata, secondo le modalità definite dalla legge, b) il divieto delle pratiche eugenetiche, in particolare di quelle aventi come scopo la selezione delle persone, c) il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti in quanto tali una fonte di lucro, d) il divieto della clonazione riproduttiva degli esseri umani. A R T I C O L O I I D I R I T T O A L L A L I B E R TÀ E A L L A S I C U R E Z Z A Ogni persona ha diritto alla libertà e alla sicurezza. A R T I C O L O I I R I S P E T T O D E L L A V I TA P R I VATA E D E L L A V I TA FA M I L I A R E Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e delle proprie comunicazioni. A R T I C O L O I I P R O T E Z I O N E D E I D AT I D I C A R AT T E R E P E R S O N A L E 1. Ogni persona ha diritto alla protezione dei dati di carattere personale che la riguardano. 2. Tali dati devono essere trattati secondo il principio di lealtà, per finalità determinate e in base al consenso della persona interessata o a un altro fondamento legittimo previsto dalla legge. Ogni persona ha il diritto di accedere ai dati raccolti che la riguardano e di ottenerne la rettifica. 3. Il rispetto di tali regole è soggetto al controllo di un autorità indipendente. A R T I C O L O I I P R O I B I Z I O N E D E L L A T O R T U R A E D E L L E P E N E O T R AT TA M E N T I I N U M A N I O D E G R A D A N T I Nessuno può essere sottoposto a tortura, né a pene o trattamenti inumani o degradanti. A R T I C O L O I I P R O I B I Z I O N E D E L L A S C H I A V I T Ù E D E L L A V O R O F O R Z AT O 1. Nessuno può essere tenuto in condizioni di schiavitù o di servitù. 2. Nessuno può essere costretto a compiere un lavoro forzato o obbligatorio. 3. È proibita la tratta degli esseri umani. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I S P O S A R S I E D I C O S T I T U I R E U N A FA M I G L I A Il diritto di sposarsi e il diritto di costituire una famiglia sono garantiti secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D I P E N S I E R O, D I C O S C I E N Z A E D I R E L I G I O N E 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione. Tale diritto include la libertà di cambiare religione o convinzione, così come la libertà di manifestare la propria religione o la propria convinzione individualmente o collettivamente, in pubblico o in privato, mediante il culto, l insegnamento, le pratiche e l osservanza dei riti. 2. Il diritto all obiezione di coscienza è riconosciuto secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio

11 A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D I E S P R E S S I O N E E D I N F O R M A Z I O N E 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di espressione. Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera. 2. La libertà dei media e il loro pluralismo sono rispettati. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D I R I U N I O N E E D I A S S O C I A Z I O N E 1. Ogni persona ha diritto alla libertà di riunione pacifica e alla libertà di associazione a tutti i livelli, segnatamente in campo politico, sindacale e civico, il che implica il diritto di ogni persona di fondare sindacati insieme con altri e di aderirvi per la difesa dei propri interessi. 2. I partiti politici a livello dell Unione contribuiscono a esprimere la volontà politica dei cittadini dell Unione. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D E L L E A R T I E D E L L E S C I E N Z E Le arti e la ricerca scientifica sono libere. La libertà accademica è rispettata. A R T I C O L O I I D I R I T T O A L L I S T R U Z I O N E 1. Ogni persona ha diritto all istruzione e all accesso alla formazione professionale e continua. 2. Questo diritto comporta la facoltà di accedere gratuitamente all istruzione obbligatoria. 3. La libertà di creare istituti di insegnamento nel rispetto dei principi democratici, così come il diritto dei genitori di provvedere all educazione e all istruzione dei loro figli secondo le loro convinzioni religiose, filosofiche e pedagogiche, sono rispettati secondo le leggi nazionali che ne disciplinano l esercizio. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ P R O F E S S I O N A L E E D I R I T T O D I L A V O R A R E 1. Ogni persona ha il diritto di lavorare e di esercitare una professione liberamente scelta o accettata. 2. Ogni cittadino dell Unione ha la libertà di cercare un lavoro, di lavorare, di stabilirsi o di prestare servizi in qualunque Stato membro. 3. I cittadini dei paesi terzi che sono autorizzati a lavorare nel territorio degli Stati membri hanno diritto a condizioni di lavoro equivalenti a quelle di cui godono i cittadini dell Unione. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D I M P R E S A È riconosciuta la libertà d impresa, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I P R O P R I E TÀ 1. Ogni persona ha il diritto di godere della proprietà dei beni che ha acquisito legalmente, di usarli, di disporne e di lasciarli in eredità. Nessuna persona può essere privata della proprietà se non per causa di pubblico interesse, nei casi e nei modi previsti dalla legge e contro il pagamento in tempo utile di una giusta indennità per la perdita della stessa. L uso dei beni può essere regolato dalla legge nei limiti imposti dall interesse generale. 2. La proprietà intellettuale è protetta. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I A S I L O Il diritto di asilo è garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione. A R T I C O L O I I P R O T E Z I O N E I N C A S O D I A L L O N TA N A M E N T O, D I E S P U L S I O N E E D I E S T R A D I Z I O N E 1. Le espulsioni collettive sono vietate. 2. Nessuno può essere allontanato, espulso o estradato verso uno Stato in cui esiste un rischio serio di essere sottoposto alla pena di morte, alla tortura o ad altre pene o trattamenti inumani o degradanti

12 T I T O L O I I I U G U A G L I A N Z A A R T I C O L O I I D I R I T T I D E G L I A N Z I A N I L Unione riconosce e rispetta il diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente e di partecipare alla vita sociale e culturale. A R T I C O L O I I U G U A G L I A N Z A D A VA N T I A L L A L E G G E Tutte le persone sono uguali davanti alla legge. A R T I C O L O I I N O N D I S C R I M I N A Z I O N E 1. È vietata qualsiasi forma di discriminazione fondata, in particolare, sul sesso, la razza, il colore della pelle o l origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, la disabilità, l età o l orientamento sessuale. 2. Nell ambito d applicazione della Costituzione e fatte salve disposizioni specifiche in essa contenute, è vietata qualsiasi discriminazione in base alla nazionalità. A R T I C O L O I I D I V E R S I TÀ C U LT U R A L E, R E L I G I O S A E L I N G U I S T I C A L Unione rispetta la diversità culturale, religiosa e linguistica. A R T I C O L O I I I N S E R I M E N T O D E L L E P E R S O N E C O N D I S A B I L I TÀ L Unione riconosce e rispetta il diritto delle persone con disabilità di beneficiare di misure intese a garantirne l autonomia, l inserimento sociale e professionale e la partecipazione alla vita della comunità. T I T O L O I V S O L I D A R I E T À A R T I C O L O I I D I R I T T O D E I L A V O R AT O R I A L L I N F O R M A Z I O N E E A L L A C O N S U LTA Z I O N E N E L L A M B I T O D E L L I M P R E S A Ai lavoratori o ai loro rappresentanti devono essere garantite, ai livelli appropriati, l informazione e la consultazione in tempo utile nei casi e alle condizioni previsti dal diritto dell Unione e dalle legislazioni e prassi nazionali. A R T I C O L O I I PA R I TÀ T R A D O N N E E U O M I N I La parità tra donne e uomini deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione. Il principio della parità non osta al mantenimento o all adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato. A R T I C O L O I I D I R I T T I D E L M I N O R E 1. I minori hanno diritto alla protezione e alle cure necessarie per il loro benessere. Essi possono esprimere liberamente la propria opinione; questa viene presa in considerazione sulle questioni che li riguardano in funzione della loro età e della loro maturità. 2. In tutti gli atti relativi ai minori, siano essi compiuti da autorità pubbliche o da istituzioni private, l interesse superiore del minore deve essere considerato preminente. 3. Il minore ha diritto di intrattenere regolarmente relazioni personali e contatti diretti con i due genitori, salvo qualora ciò sia contrario al suo interesse. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I N E G O Z I A Z I O N E E D I A Z I O N I C O L L E T T I V E I lavoratori e i datori di lavoro, o le rispettive organizzazioni, hanno, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali, il diritto di negoziare e di concludere contratti collettivi, ai livelli appropriati, e di ricorrere, in caso di conflitti di interessi, ad azioni collettive per la difesa dei loro interessi, compreso lo sciopero. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I A C C E S S O A I S E R V I Z I D I C O L L O C A M E N T O Ogni persona ha il diritto di accedere a un servizio di collocamento gratuito

13 A R T I C O L O I I T U T E L A I N C A S O D I L I C E N Z I A M E N T O I N G I U S T I F I C AT O Ogni lavoratore ha il diritto alla tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. A R T I C O L O I I C O N D I Z I O N I D I L A V O R O G I U S T E E D E Q U E 1. Ogni lavoratore ha diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose. 2. Ogni lavoratore ha diritto a una limitazione della durata massima del lavoro, a periodi di riposo giornalieri e settimanali e a ferie annuali retribuite. A R T I C O L O I I D I V I E T O D E L L A V O R O M I N O R I L E E P R O T E Z I O N E D E I G I O VA N I S U L L U O G O D I L A V O R O Il lavoro minorile è vietato. L età minima per l ammissione al lavoro non può essere inferiore all età in cui termina la scuola dell obbligo, fatte salve le norme più favorevoli ai giovani ed eccettuate deroghe limitate. I giovani ammessi al lavoro devono beneficiare di condizioni di lavoro appropriate alla loro età ed essere protetti contro lo sfruttamento economico o contro ogni lavoro che possa minarne la sicurezza, la salute, lo sviluppo fisico, mentale, morale o sociale o che possa mettere a rischio la loro istruzione. A R T I CO LO I I V I TA FA M I L I A R E E V I TA P R O F E S S I O N A L E 1. È garantita la protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale. 2. Al fine di poter conciliare vita familiare e vita professionale, ogni persona ha il diritto di essere tutelata contro il licenziamento per un motivo legato alla maternità e il diritto a un congedo di maternità retribuito e a un congedo parentale dopo la nascita o l adozione di un figlio. A R T I C O L O I I S I C U R E Z Z A S O C I A L E E A S S I S T E N Z A S O C I A L E 2. Ogni persona che risieda o si sposti legalmente all interno dell Unione ha diritto alle prestazioni di sicurezza sociale e ai benefici sociali conformemente al diritto dell Unione e alle legislazioni e prassi nazionali. 3. Al fine di lottare contro l esclusione sociale e la povertà, l Unione riconosce e rispetta il diritto all assistenza sociale e all assistenza abitativa volte a garantire un esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, secondo le modalità stabilite dal diritto dell Unione e le legislazioni e prassi nazionali. A R T I C O L O I I P R O T E Z I O N E D E L L A S A L U T E Ogni persona ha il diritto di accedere alla prevenzione sanitaria e di ottenere cure mediche alle condizioni stabilite dalle legislazioni e prassi nazionali. Nella definizione e nell attuazione di tutte le politiche ed attività dell Unione è garantito un livello elevato di protezione della salute umana. A R T I C O L O I I A C C E S S O A I S E R V I Z I D I N T E R E S S E E C O N O M I C O G E N E R A L E Al fine di promuovere la coesione sociale e territoriale dell Unione, questa riconosce e rispetta l accesso ai servizi d interesse economico generale quale previsto dalle legislazioni e prassi nazionali, conformemente alla Costituzione. A R T I C O L O I I T U T E L A D E L L A M B I E N T E Un livello elevato di tutela dell ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere integrati nelle politiche dell Unione e garantiti conformemente al principio dello sviluppo sostenibile. A R T I C O L O I I P R O T E Z I O N E D E I C O N S U M AT O R I Nelle politiche dell Unione è garantito un livello elevato di protezione dei consumatori. 1. L Unione riconosce e rispetta il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali che assicurano protezione in casi quali la maternità, la malattia, gli infortuni sul lavoro, la dipendenza o la vecchiaia, oltre che in caso di perdita del posto di lavoro, secondo le modalità stabilite dal diritto dell Unione e le legislazioni e prassi nazionali

14 T I T O L O V C I T T A D I N A N Z A A R T I C O L O I I D I R I T T O D I V O T O E D I E L E G G I B I L I TÀ A L L E E L E Z I O N I D E L PA R L A M E N T O E U R O P E O 1. Ogni cittadino dell Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni del Parlamento europeo nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. 2. I membri del Parlamento europeo sono eletti a suffragio universale diretto, libero e segreto. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I V O T O E D I E L E G G I B I L I TÀ A L L E E L E Z I O N I C O M U N A L I Ogni cittadino dell Unione ha il diritto di voto e di eleggibilità alle elezioni comunali nello Stato membro in cui risiede, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato. A R T I C O L O I I D I R I T T O A D U N A B U O N A A M M I N I S T R A Z I O N E 1. Ogni persona ha diritto a che le questioni che la riguardano siano trattate in modo imparziale ed equo ed entro un termine ragionevole dalle istituzioni, organi e organismi dell Unione. 2. Tale diritto comprende in particolare: a) il diritto di ogni persona di essere ascoltata prima che nei suoi confronti venga adottato un provvedimento individuale che le rechi pregiudizio; b) il diritto di ogni persona di accedere al fascicolo che la riguarda, nel rispetto dei legittimi interessi della riservatezza e del segreto professionale; c) l obbligo per l amministrazione di motivare le proprie decisioni. 3. Ogni persona ha diritto al risarcimento da parte dell Unione dei danni cagionati dalle sue istituzioni o dai suoi agenti nell esercizio delle loro funzioni conformemente ai principi generali comuni agli ordinamenti degli Stati membri. 4. Ogni persona può rivolgersi alle istituzioni dell Unione in una delle lingue della Costituzione e deve ricevere una risposta nella stessa lingua. A R T I C O L O I I D I R I T T O D A C C E S S O A I D O C U M E N T I Ogni cittadino dell Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di accedere ai documenti delle istituzioni, organi e organismi dell Unione, a prescindere dal loro supporto. A R T I C O L O I I M E D I AT O R E E U R O P E O Ogni cittadino dell Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di sottoporre al mediatore europeo casi di cattiva amministrazione nell azione delle istituzioni, organi o organismi dell Unione, salvo la Corte di giustizia dell Unione europea nell esercizio delle sue funzioni giurisdizionali. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I P E T I Z I O N E Ogni cittadino dell Unione nonché ogni persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro ha il diritto di presentare una petizione al Parlamento europeo. A R T I C O L O I I L I B E R TÀ D I C I R C O L A Z I O N E E D I S O G G I O R N O 1. Ogni cittadino dell Unione ha il diritto di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. 2. La libertà di circolazione e di soggiorno può essere accordata, conformemente alla Costituzione, ai cittadini dei paesi terzi che risiedono legalmente nel territorio di uno Stato membro. A R T I C O L O I I T U T E L A D I P L O M AT I C A E C O N S O L A R E Ogni cittadino dell Unione gode, nel territorio di un paese terzo nel quale lo Stato membro di cui ha la cittadinanza non è rappresentato, della tutela delle autorità diplomatiche e consolari di qualsiasi Stato membro, alle stesse condizioni dei cittadini di detto Stato

15 T I T O L O V I G I U S T I Z I A A R T I C O L O I I D I R I T T O A U N R I C O R S O E F F E T T I V O E A U N G I U D I C E I M PA R Z I A L E Ogni persona i cui diritti e le cui libertà garantiti dal diritto dell Unione siano stati violati ha diritto a un ricorso effettivo dinanzi a un giudice, nel rispetto delle condizioni previste nel presente articolo. Ogni persona ha diritto a che la sua causa sia esaminata equamente, pubblicamente e entro un termine ragionevole da un giudice indipendente e imparziale, precostituito per legge. Ogni persona ha la facoltà di farsi consigliare, difendere e rappresentare. A coloro che non dispongono di mezzi sufficienti è concesso il patrocinio a spese dello Stato, qualora ciò sia necessario per assicurare un accesso effettivo alla giustizia. A R T I C O L O I I P R E S U N Z I O N E D I I N N O C E N Z A E D I R I T T I D E L L A D I F E S A 1. Ogni imputato è considerato innocente fino a quando la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata. 2. Il rispetto dei diritti della difesa è garantito ad ogni imputato. A R T I C O L O I I P R I N C I P I D E L L A L E G A L I TÀ E D E L L A P R O P O R Z I O N A L I TÀ D E I R E AT I E D E L L E P E N E 1. Nessuno può essere condannato per un azione o un omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest ultima. 2. Il presente articolo non osta al giudizio e alla condanna di una persona colpevole di un azione o di un omissione che, al momento in cui è stata commessa, costituiva un crimine secondo i principi generali riconosciuti da tutte le nazioni. 3. Le pene inflitte non devono essere sproporzionate rispetto al reato. A R T I C O L O I I D I R I T T O D I N O N E S S E R E G I U D I C AT O O P U N I T O D U E V O LT E P E R L O S T E S S O R E AT O Nessuno può essere perseguito o condannato per un reato per il quale è già stato assolto o condannato nell Unione a seguito di una sentenza penale definitiva conformemente alla legge. T I T O L O V I I D I S P O S I Z I O N I G E N E R A L I C H E D I S C I P L I N A N O L I N T E R P R E T A Z I O N E E L A P P L I C A Z I O N E D E L L A C A R T A A R T I C O L O I I A M B I T O D I A P P L I C A Z I O N E 1. Le disposizioni della presente Carta si applicano alle istituzioni, organi e organismi dell Unione nel rispetto del principio di sussidiarietà, come pure agli Stati membri esclusivamente nell attuazione del diritto dell Unione. Pertanto, i suddetti soggetti rispettano i diritti, osservano i principi e ne promuovono l applicazione secondo le rispettive competenze e nel rispetto dei limiti delle competenze conferite all Unione nelle altre parti della Costituzione. 2. La presente Carta non estende l ambito di applicazione del diritto dell Unione al di là delle competenze dell Unione, né introduce competenze nuove o compiti nuovi per l Unione, né modifica le competenze e i compiti definiti nelle altre parti della Costituzione. A R T I C O L O I I P O R TATA E I N T E R P R E TA Z I O N E D E I D I R I T T I E D E I P R I N C I P I 1. Eventuali limitazioni all esercizio dei diritti e delle libertà riconosciuti dalla presente Carta devono essere previste dalla legge e rispettare il contenuto essenziale di detti diritti e libertà. Nel rispetto del principio di proporzionalità, possono essere apportate limitazioni solo laddove siano necessarie e rispondano effettivamente a finalità di interesse generale riconosciute dall Unione o all esigenza di proteggere i diritti e le libertà altrui

16 2. I diritti riconosciuti dalla presente Carta per i quali altre parti della Costituzione prevedono disposizioni si esercitano alle condizioni e nei limiti ivi definiti. 3. Laddove la presente Carta contenga diritti corrispondenti a quelli garantiti dalla Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, il significato e la portata degli stessi sono uguali a quelli conferiti dalla suddetta convenzione. La presente disposizione non preclude che il diritto dell Unione conceda una protezione più estesa. 4. Laddove la presente Carta riconosca i diritti fondamentali quali risultano dalle tradizioni costituzionali comuni agli Stati membri, tali diritti sono interpretati in armonia con dette tradizioni. 5. Le disposizioni della presente Carta che contengono dei principi possono essere attuate da atti legislativi e esecutivi adottati da istituzioni, organi e organismi dell Unione e da atti di Stati membri allorché essi danno attuazione al diritto dell Unione, nell esercizio delle loro rispettive competenze. Esse possono essere invocate dinanzi a un giudice solo ai fini dell interpretazione e del controllo della legalità di detti atti. 6. Si tiene pienamente conto delle legislazioni e prassi nazionali, come specificato nella presente Carta. 7. I giudici dell Unione e degli Stati membri tengono nel debito conto le spiegazioni elaborate al fine di fornire orientamenti per l interpretazione della Carta dei diritti fondamentali. A R T I C O L O I I L I V E L L O D I P R O T E Z I O N E Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata come limitativa o lesiva dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali riconosciuti, nel rispettivo ambito di applicazione, dal diritto dell Unione, dal diritto internazionale, dalle convenzioni internazionali delle quali l Unione o tutti gli Stati membri sono parti, in particolare la Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell uomo e delle libertà fondamentali, e dalle costituzioni degli Stati membri. A R T I C O L O I I D I V I E T O D E L L A B U S O D I D I R I T T O Nessuna disposizione della presente Carta deve essere interpretata nel senso di comportare il diritto di esercitare un attività o compiere un atto che miri a distruggere diritti o libertà riconosciuti nella presente Carta o a imporre a tali diritti e libertà limitazioni più ampie di quelle previste dalla presente Carta. 28

17 Editore: Gruppo del PPE-DE al Parlamento Europeo Servizio Documentazione-Pubblicazioni-Ricerca Indirizzo: 60, rue Wiertz, 1047 Bruxelles - Belgio angela.kaladjis@europarl.europa.eu Tel: Internet:

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