LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE

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1 LA NUOVA DIRETTIVA EUROPEA SULLA SICUREZZA DELLE MACCHINE Breve sintesi della nuova normativa europea sulla sicurezza delle macchine, recepita nella legislazione nazionale A CURA DELLA REDAZIONE Metal Cleaning & Finishing 29

2 PREMESSA Il 29 dicembre 2009 è entrata in vigore in tutta Europa la Direttiva 2006/42/CE (la nuova Direttiva Macchine, che sostituisce la precedente 98/37/CE che a sua volta sostituiva e integrava l originaria 89/392/CEE), recepita dallo stato italiano con il Decreto Legislativo n. 17 del 27 gennaio 2010 Attuazione della Direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la Direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori. Questo decreto ABROGA (art. 18) il precedente DPR 24 luglio 1996, n. 459, fatta salva la residua applicazione delle disposizioni transitorie contenute nel precedente regolamento governativo, che riguarda le macchine costruite prima della direttiva 89/392/CEE e che comunque continuano ad essere vendute, noleggiate o concesse in uso o in locazione finanziaria. Tra le novità introdotte dalla nuova direttiva, ci sono quelle relative al campo di applicazione, quelle relative ad alcune nuove definizioni, quelle relative alle esclusioni e quelle relative a specifiche misure riguardanti alcune categorie di macchine potenzialmente pericolose. Inoltre, viene meglio definito il confine tra la direttiva macchine e la direttiva 2006/95/CE (direttiva bassa tensione ). Di notevole interesse è anche l introduzione del concetto di quasimacchina : insiemi che costituiscono quasi una macchina, ma che, da soli, non sono in grado di garantire un applicazione ben determinata [ ] unicamente destinate ad essere incorporate o assemblate ad altre macchine o ad altre quasi-macchine o apparecchi per costituire una macchina disciplinata dalla direttiva. Per questa tipologia di prodotti non vige l obbligo dell apposizione della marcatura CE di conformità, ma vanno redatte - da parte del fabbricante - la Dichiarazione di Incorporazione e le istruzioni per l assemblaggio con le altre parti. La filosofia che muove il legislatore europeo nell emanazione della nuova direttiva deriva dalla consapevolezza che il problema della sicurezza delle macchine in termini di costo sociale - si pone con maggior evidenza che in passato. La direttiva ci informa infatti che il settore delle macchine costituisce una parte importante del settore della meccanica ed è uno dei pilastri industriali dell economia comunitaria. Il costo sociale dovuto all alto numero di infortuni provocati direttamente dall utilizzazione delle macchine può essere ridotto integrando la sicurezza nella progettazione e nella costruzione stesse delle macchine nonché effettuando una corretta installazione e manutenzione. Di conseguenza, se la precedente direttiva 98/37/CE era stata emanata col fine di consentire ai costruttori o loro mandatari, operanti sia su suolo comunitario che extra, l immissione sul mercato o la messa in servizio di macchine o componenti di sicurezza solamente se conformi ai requisiti essenziali di sicurezza previsti, con l adozione della nuova direttiva, gli Stati membri sono tenuti a garantire sul loro territorio la sicurezza e la salute delle persone, segnatamente dei lavoratori e, all occorrenza, degli animali domestici e dei beni, specie nei confronti dei rischi che derivano dall uso delle macchine. In aggiunta a ciò, qualora la macchina possa essere utilizzata dai consumatori, cioè da operatori non professionisti, il fabbricante ne dovrebbe tenere conto nella progettazione e nella costruzione. Parimenti ne dovrebbe tenere conto qualora la macchina possa essere utilizzata per fornire servizi ai consumatori. Come ulteriore aggiunta, il Parlamento Europeo e il Consiglio dell Unione Europea indicano la necessità di prevedere un adeguato meccanismo che consenta l adozione di specifiche misure a livello comunitario che impongano agli stati membri di vietare o limitare l immissione sul mercato di alcuni tipi di macchine che presentano lo stesso rischio per la salute e la sicurezza delle persone a causa di lacune nelle pertinenti norme armonizzate o a causa delle loro caratteristiche tecniche, o per assoggettare tali macchine a condizioni speciali. Questo lo schema generale. Per entrare più nel dettaglio delle modifiche introdotte dalla 2006/42/CE rispetto alla precedente 98/37/CE, ci faremo aiutare da una interessante Guida al confronto redatta dal Dipartimento Tecnologie di Sicurezza dell ISPESL (Istituto Superiore per la Prevenzione e la Sicurezza sul Lavoro), disponibile al seguente indirizzo internet: uida/lgdirettivamacchine.pdf. Poiché il D.Lgs 17/2010 di recepimento della Direttiva ha modificato la sequenza degli articoli di quest ultima, riducendone il numero (attraverso l integrazione di alcuni di essi in altri), il commento seguirà l articolato della legge nazionale. 30 Anno XVII n.65 Gennaio-Febbraio-Marzo 2011

3 ARTICOLO 1 Campo di applicazione In aggiunta a quanto già indicato dalla precedente normativa (macchine, attrezzature intercambiabili, componenti di sicurezza, accessori di sollevamento), la presente si applica anche ai seguenti prodotti: catene, funi, cinghie, quasi-macchine. Viceversa, sono esclusi dal campo di applicazione: i componenti di sicurezza destinati ad essere utilizzati come pezzi di ricambio in sostituzione di componenti identici e forniti dal fabbricante della macchina originaria ; tutte le armi; le macchine appositamente progettate e costruite a fini di ricerca per essere temporaneamente utilizzate nei laboratori ; i prodotti elettrici ed elettronici che rientrano nella 2006/95/CE (direttiva Bassa tensione), quali ad esempio i motori elettrici e le apparecchiature di collegamento e controllo a bassa tensione; i trasformatori e le apparecchiature di collegamento e di comando ad alta tensione; altri prodotti vari. ARTICOLO 2 Definizioni Oltre all introduzione del concetto di quasi-macchina indicato in precedenza, questo articolo specifica in maniera più approfondita cosa si debba intendere per macchina; la direttiva specifica infatti che anche le macchine prive di un sistema di azionamento (ad esempio un motore) sono da considerarsi macchine. Questa nuova definizione tuttavia non risolve completamente eventuali dubbi: ISPESL infatti commenta che se vengono sanati i problemi delle macchine azionate attraverso sistemi di trasmissione collegati a fonti di energia esterne, tuttavia vengono introdotte nuove problematiche, ad esempio per le macchine commercializzate senza sistema di azionamento, per le quali appare difficile per il costruttore garantire i livelli di emissione per rumore e vibrazioni, o l efficacia del sistema di controllo e/o i tempi di arresto. Non è inoltre definito il termine sistema di azionamento che può comprendere, oltre al motore, anche il sistema di trasmissione, il freno e/o le parti del sistema di controllo ad essi normalmente connesse. Per quanto concerne le componenti di sicurezza, è stato redatto un elenco aggiornabile (allegato V) in cui sono elencati tutti i dispositivi che rientrano nella definizione. Vengono inoltre inserite tra le macchine anche le catene, funi e cinghie, ma solo quelle destinate ad essere incorporate in prodotti per il sollevamento che sono oggetto della direttiva stessa. ARTICOLO 3 Immissione sul mercato e messa in servizio L articolo elenca tutti i compiti del fabbricante prima dell immissione sul mercato e la messa in servizio della macchina (soddisfacimento dei requisiti di sicurezza e di tutela della salute, disponibilità del fascicolo tecnico, istruzioni per l uso, valutazione della conformità, redazione della dichiarazione CE, presenza della marcatura CE); tutte le macchine devono avere la marcatura CE e quindi anche i componenti di sicurezza e tutti gli altri dispositivi che rientrano nella definizione di macchina. Le quasimacchine non devono essere marcate CE. Questo articolo stabilisce inoltre che è possibile anche per le quasi-macchine la presentazione di prodotti non conformi alla presente direttiva in occasione di fiere, esposizioni e simili. ARTICOLO 4 Presunzione di conformità e norme armonizzate Viene qui specificato che non è più necessario che il riferimento ad una norma armonizzata sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale nazionale, affinché essa conferisca presunzione di conformità; basta che il riferimento sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale europea. sicurezza ARTICOLO 5 Procedura di contestazione di una norma armonizzata Con questo articolo viene chiarito che la Commissione può pubblicare anche con delle restrizioni (ad esempio con l esclusione di un requisito) il riferimento ad una norma armonizzata, se la Commissione stessa o uno Stato membro ritengono che tale norma non soddisfi pienamente i requisiti essenziali di sicurezza e di tutela alla salute ai quali fa riferimento. ARTICOLO 6 Sorveglianza del mercato Questo articolo chiarisce i principi della sorveglianza del mercato, termine mai usato nella direttiva 98/37/CE: gli Stati devono prendere misure appropriate relativamente ai prodotti non conformi e devono nominare un autorità competente con organizzazione e compiti definiti e trasparenti. Anche le quasi-macchine sono soggette alla sorveglianza del mercato. A livello nazionale le autorità di sorveglianza per il controllo della conformità alla presente legge sono il Ministero dello sviluppo economico ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, le quali si avvalgono dell ISPESL per gli accertamenti di carattere tecnico. Viene altresì specificato che se viene constatato che, nonostante sia dotata di marcatura CE, di dichiarazione di conformità ed utilizzata conformemente alla sua destinazione, una macchina rischia comunque di compromettere la salute e la sicurezza delle persone, l autorità competente ha facoltà di ritirarla dal mercato, di vietarne l immissione, di limitarne la libera circolazione. ARTICOLO 7 Clausola di salvaguardia Qui viene specificato che se uno Stato membro adotta dei provvedimenti per ritirare o vietare l immissione sul mercato o la libera circolazione di una macchina che, nonostante sia Metal Cleaning & Finishing 31

4 dotata di marcatura CE, di dichiarazione di conformità ed utilizzata conformemente alla sua destinazione, rischia comunque di compromettere la salute e la sicurezza delle persone, lo Stato deve darne comunicazione motivandone la decisione sia alla Commissione europea che agli altri Stati membri. ARTICOLO 8 Misure specifiche riguardanti categorie di macchine potenzialmente pericolose Questo è un articolo completamente nuovo che dà facoltà alla Commissione di limitare l immissione sul mercato delle macchine potenzialmente pericolose, di quelle macchine, cioè, costruite sulla base di una norma armonizzata considerata carente, con caratteristiche tecniche che presentano rischi dovuti a tali lacune. Gli Stati membri devono uniformarsi alle decisioni della Commissione e hanno facoltà di richiedere alla Commissione di adottare misure specifiche relativamente a questa tipologia di macchine. ARTICOLO 9 Valutazione della conformità delle macchine Non sono presenti grosse variazioni, rispetto alla direttiva precedente. A seconda della pericolosità delle macchine cambia la procedura di valutazione della conformità: se la macchina non è contemplata nell allegato IV (macchine particolari), resta valida la procedura di valutazione dei rischi e di redazione del fascicolo tecnico da parte del fabbricante (autocertificazione; allegato VIII); se la macchina è contemplata nell allegato IV, il fabbricante deve procedere a richiedere la certificazione ad un organismo notificato. La certificazione presso terzi può seguire due strade: o la procedura di esame per la certificazione CE del tipo (allegato IX) o la procedura di garanzia qualità totale (allegato X), unica novità di rilievo introdotta. L unica deroga, per le macchine che rientrano nell allegato IV, riguarda quelle macchine che sono fabbricate conformemente alle norme armonizzate di cui all articolo 4 e nella misura in cui tali norme coprono tutti i pertinenti requisiti di sicurezza e di tutela della salute : in questo caso, il fabbricante può anche scegliere di seguire la procedura di autocertificazione prevista nell allegato VIII. ARTICOLO 10 Procedure di valutazione della conformità delle quasi-macchine Per le quasi-macchine il fabbricante deve preparare una pertinente documentazione tecnica, le istruzioni per l assemblaggio e la dichiarazione di incorporazione; gli ultimi due documenti dovranno entrare a fare parte del fascicolo tecnico della macchina al cui interno la quasi-macchina è stata incorporata. ARTICOLO 11 Organismi notificati In questo articolo vengono specificati i compiti delle autorità competenti (Ministero dello sviluppo economico) rispetto alla nomina degli organismi designati per effettuare la valutazione della conformità delle macchine, nonché i compiti e le responsabilità di questi ultimi. ARTICOLO 12 Marcatura CE Viene specificato che altre marcature presenti sulla macchina non debbono indurre ad essere confuse con la vera marcatura CE. ARTICOLO 13 Non conformità della marcatura Questo nuovo articolo elenca con chiarezza tutte le possibili non conformità della marcatura CE. ARTICOLO 14 Obbligo di riservatezza Vengono definiti i criteri per cui sussiste l obbligo di mantenere riservate le informazioni relative all ap- 32 Anno XVII n.65 Gennaio-Febbraio-Marzo 2011

5 plicazione della presente direttiva. ARTICOLO 15 Sanzioni Questo articolo rappresenta una novità rispetto alla precedente normativa. Di fatto vengono qui esplicitate le sanzioni amministrative pecuniarie che devono essere comminate in caso di violazione delle prescrizioni che costituiscono la presente legge, salvo il fatto che la violazione non costituisca reato (frode in commercio, truffa, ecc.). In particolare, il D.Lgs. 17/2010 considera come condotta più grave l assenza dei requisiti di conformità richiesti dall allegato I; viene altresì sanzionata l omessa esibizione della documentazione tecnica che il fabbricante o il suo mandatario è tenuto ad avere ed esibire, così come l immissione sul mercato di un bene conforme ai requisiti tecnici ma privo della dichiarazione di conformità; infine sanziona la pubblicità per macchine che non rispettano le prescrizioni del decreto legislativo. ARTICOLO 16 Ascensori e montacarichi Nella nuova direttiva vengono qui definite le modifiche da apportare alla direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori, per meglio chiarire i limiti dei rispettivi campi di applicazione per questa tipologia di macchine. ARTICOLO 17 Deroga Fino al 29 giugno 2011 è consentita l immissione sul mercato e la messa in servizio di apparecchi portatili a carica esplosiva per il fissaggio e altre macchine ad impatto a carica esplosiva che sono conformi alle disposizioni vigenti al 17 maggio ALLEGATO I Requisiti essenziali di sicurezza e di tutela della salute relativi alla progettazione e alla costruzione delle macchine L allegato I si applica solamente alle macchine e non alle quasi-macchine. Non ci sono qui grosse differenze sostanziali rispetto al corrispondente allegato della vecchia direttiva; spesso i due testi si differenziano solamente per le espressioni usate e per la diversa organizzazione dei paragrafi. Ad esempio, nel titolo dell allegato scompare la dicitura...e dei componenti di sicurezza, ma solo perché i componenti di sicurezza sono stati fatti rientrare nella definizione di macchina. Vediamo comunque alcune delle novità più significative introdotte nel testo. La prima deriva dal fatto che tutti gli esempi riportati nell allegato I della vecchia direttiva, che avevano lo scopo di rendere più comprensibili i requisiti, sono stati eliminati. Questo perché una direttiva deve esprimere dei concetti generali e gli esempi sono riduttivi e rischiano di essere fuorvianti. In secondo luogo, la nuova direttiva dà maggior risalto alla valutazione dei rischi e pertanto nell allegato I viene descritto nel dettaglio il processo iterativo di valutazione e riduzione del rischio (Principi generali - Il fabbricante di una macchina, o il suo mandatario, deve garantire che sia effettuata una valutazione dei rischi per stabilire i requisiti di sicurezza e di tutela della salute che concernono la macchina. La macchina deve inoltre essere progettata e costruita tenendo conto dei risultati della valutazione dei rischi. Con il processo iterativo della valutazione dei rischi e della riduzione dei rischi di cui sopra, il fabbricante o il suo mandatario: stabilisce i limiti della macchina, il che comprende l uso previsto e l uso scorretto ragionevolmente prevedibile; individua i pericoli cui può dare origine la macchina e le situazioni pericolose che ne derivano; stima i rischi, tenendo conto della gravità dell eventuale lesione o danno alla salute e della probabilità che si verifichi; valuta i rischi al fine di stabilire se sia richiesta una riduzione del rischio conformemente sicurezza all obiettivo del presente decreto legislativo; elimina i pericoli o riduce i rischi che ne derivano, applicando le misure di protezione opportune). Viene altresì data maggiore rilevanza alle condizioni di uso anormali e prevedibili, di cui occorre sempre tener conto nella progettazione delle macchine. L allegato si articola in varie parti di cui la prima ha una portata generale e si applica a tutti i tipi di macchine, mentre le altre parti si riferiscono a taluni tipi di pericoli più specifici. Rispetto al precedente allegato, sono state aggiunte sei nuove definizioni (pericolo, rischio, riparo, dispositivo di protezione, uso previsto, uso scorretto ragionevolmente prevedibile), tenendo conto della terminologia utilizzata nelle più recenti norme armonizzate. Viene altresì introdotto un nuovo paragrafo (1.1.6) interamente dedicato all ergonomia, così da individuarla con chiarezza come uno specifico obiettivo da raggiungere, ed alcuni paragrafi (tra cui il Posti di lavoro e il Sedili ), che estendono a tutte le macchine i requisiti che nella precedente direttiva erano validi solo per le macchine mobili. Nel paragrafo ( Avviamento ), mentre sono rimaste immutate le parti che prevedono la volontarietà dell azione su un dispositivo di comando dedicato all avviamento...alla rimessa in marcia dopo un arresto e/o all effettuazione di una modifica rilevante delle condizioni di funzionamento, è stata invece apportata una importante variazione alla terza parte del requisito: in caso di assenza di rischio per le persone, infatti, la precedente direttiva ammetteva che la rimessa in marcia dopo un arresto e l effettuazione di una modifica rilevante potessero non avvenire attraverso un azione volontaria su di un dispositivo di comando preposto a tal fine; la nuova direttiva ammette invece Metal Cleaning & Finishing 33

6 soltanto che esse possano avvenire attraverso l azionamento di un dispositivo diverso da quello previsto a tal fine, ma non deroga dalla volontarietà dell azione. Vengono poi introdotti due nuovi requisiti importanti in merito ai dispositivi di arresto di emergenza: La funzione di arresto di emergenza deve essere sempre disponibile e operativa a prescindere dalla modalità di funzionamento. I dispositivi di arresto di emergenza devono offrire soluzioni di riserva ad altre misure di protezione e non sostituirsi ad esse. Relativamente ai ripari (paragrafo 1.4), viene introdotto un nuovo requisito indicante che il riparo, in quanto barriera fisica, debba ove necessario e nei limiti del possibile esercitare anche funzioni di protezione (da caduta o proiezione di oggetti o emissioni dalla macchina) diverse da quelle di impedire il raggiungimento di zone pericolose con parti del corpo. Viene altresì modificato completamente il paragrafo dedicato ai Ripari mobili interbloccati ( ). Relativamente ai pericoli dovuti all energia elettrica, la nuova direttiva chiarisce che alle macchine alimentate da energia elettrica si applicano gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione, ma che per gli obblighi relativi alla conformità e l immissione sul mercato / messa in servizio, si applica esclusivamente la Direttiva Macchine. Tutta la parte dedicata alle Informazioni (1.7) è stata revisionata e rimaneggiata, specificando maggiormente nel dettaglio alcuni requisiti, sia dal punto di vista descrittivo (manuale di istruzioni, marcatura,) che dal punto di vista delle avvertenze e dei dispositivi di segnalazione (simbologia, pittogrammi, avvertenze, ecc.). ALLEGATO II - Dichiarazioni Questo allegato è relativo a due tipi di dichiarazioni: la dichiarazione CE di conformità per le macchine; la dichiarazione di incorporazione per le quasi-macchine. Le novità relative alla dichiarazione di conformità riguardano il fatto che ora, poiché i componenti di sicurezza rientrano nella definizione di macchina, essi non necessitano più di una dichiarazione specifica. Viene inoltre inserito un nuovo requisito che serve per semplificare le procedure di sorveglianza del mercato: tale requisito prevede che debba essere nominata una persona autorizzata a compilare il fascicolo tecnico. Si specifica anche che nella dichiarazione sono ammessi solo i riferimenti alle pertinenti direttive europee (cioè quelle pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale dell Unione Europea) e non i riferimenti alle normative nazionali di recepimento. La dichiarazione di incorporazione è una novità assoluta, non presente nella precedente direttiva. Essa prevede sostanzialmente prescrizioni simili alla dichiarazione di conformità, con le debite differenze dovute al fatto che si riferisce alle quasimacchine. Infine, nel presente allegato si chiarisce in modo preciso e inequivocabile che l originale della dichiara- 34 Anno XVII n.65 Gennaio-Febbraio-Marzo 2011

7 zione di conformità (o di incorporazione) deve essere conservato per un periodo di dieci anni dall ultima data di fabbricazione della macchina (o della quasi-macchina). ALLEGATO III Marcatura CE In questo allegato vengono introdotti tre nuovi requisiti: la marcatura deve essere apposta vicino al nome del fabbricante; deve essere apposta utilizzando la stessa tecnica; deve essere seguita dal numero identificativo dell organismo notificato, qualora venga applicata la procedura di garanzia qualità totale. ALLEGATO IV Macchine particolari Questo allegato riporta l elenco delle macchine particolari (seghe, piallatrici, fresatrici, benne, ecc.) per cui si applicano le procedure di certificazione previste nell articolo 9 commi 3 e 4. ALLEGATO V Elenco indicativo dei componenti di sicurezza Tale elenco è aggiornabile con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, in attuazione degli eventuali aggiornamenti effettuati dalla Commissione europea. ALLEGATO VI Istruzioni per l assemblaggio delle quasi-macchine Le indicazioni qui riportate sono pressoché inesistenti, nel senso che viene fatto un generico richiamo alla necessità di descrivere le condizioni che devono essere rispettate per effettuare una corretta incorporazione della quasi-macchina nella macchina finale, al fine di non compromettere la sicurezza e la salute. ALLEGATO VII Fascicolo tecnico e Documentazione tecnica pertinente Questo allegato contiene le prescrizioni per la composizione del fascicolo tecnico (per le macchine) e della documentazione tecnica pertinente (per le quasi-macchine). Le prescrizioni per la documentazione inerente le quasi-macchine sono una novità rispetto alla direttiva precedente; la documentazione deve essere compilata dal fabbricante quando uno o più requisiti essenziali di sicurezza sono applicati alla quasi-macchina e deve essere tenuta a disposizione per almeno 10 anni. Per quanto riguarda il fascicolo tecnico, invece, sono state introdotte delle ulteriori prescrizioni rispetto alla direttiva precedente. In primo luogo viene richiesta la presenza dell intera documentazione relativa alla valutazione dei rischi, al posto della sola descrizione delle soluzioni adottate per prevenire i rischi stessi. Secondariamente, vengono richieste la dichiarazione di incorporazione e le istruzioni di assemblaggio delle quasi-macchine, nonché la copia della dichiarazione di conformità e i risultati/relazioni delle prove/ricerche effettuate. ALLEGATO VIII Valutazione della conformità con controllo interno sulla fabbricazione delle macchine Riporta la procedura affinché il fabbricante di macchine che non rientrano nell allegato IV, giunga alla stesura della dichiarazione di conformità. Viene qui esplicitata la necessità del controllo interno sul processo di fabbricazione dei prodotti, affinché questi siano conformi al corrispondente fascicolo tecnico. ALLEGATO IX Esame CE del tipo In questo allegato vengono indicate le procedure per il rilascio di un attestato di conformità, per macchine di sicurezza cui all Allegato IV, da parte degli agli organismi notificati e le procedure da effettuarsi da parte del fabbricante. Il fascicolo tecnico che quest ultimo deve elaborare è lo stesso di quello esposto nell allegato precedente per le macchine non elencate nell allegato IV. L attestato e la documentazione di cui sopra devono essere conservati per quindici anni dalla data di emissione; la validità dell attestato è di cinque anni, passati i quali il fabbricante deve richiederne la validità (e l eventuale rinnovo) all organismo notificato. ALLEGATO X Garanzia qualità totale Questo allegato descrive la nuova procedura attraverso la quale un organismo notificato non valuta un singolo prodotto, ma il sistema di garanzia di qualità del fabbricante, per la progettazione, la costruzione, l ispezione finale e il collaudo di una o più categorie di macchine elencate nell allegato IV. Questa è una nuova possibilità di certificazione per le macchine presenti in allegato IV. Il fascicolo tecnico è quello di un qualsiasi modello della categoria di macchine per la quale viene fatta la domanda. Il fascicolo tecnico serve a verificare la capacità del fabbricante di compilare il documento per quella specifica categoria di macchine e l idoneità dei documenti, relazioni e test contenuti, per l accertamento della conformità alla direttiva. ALLEGATO XI Criteri minimi che devono essere osservati dagli Stati membri per la notifica degli organismi. Vengono qui meglio specificati i criteri minimi, rispetto alla precedente direttiva. Gli organismi notificati ai sensi della vecchia direttiva devono essere nuovamente notificati ai sensi della nuova direttiva sulla base di questi criteri minimi. Metal Cleaning & Finishing 35

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