REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE DISPOSIZIONI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA

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1 C o m u n e d i B r u n a t e P r o v i n c i a di C o m o REGOLAMENTO COMUNALE RECANTE DISPOSIZIONI PER L ACQUISIZIONE DI BENI E SERVIZI IN ECONOMIA Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del Entrato in vigore il 15 marzo 2002

2 INDICE Art. 1 Oggetto del regolamento Art. 2 Modalità di esecuzione di spese per l acquisizione dei beni e servizi in economia Art. 3 Programmazione Art. 4 Limiti di applicazione Art. 5 Divieto di frazionamento Art. 6 Responsabile del servizio Art. 7 Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario Art. 8 Svolgimento della procedura in amministrazione diretta Art. 9 Ordinazione e liquidazione interventi in economia Art. 10 Mezzi di tutela e garanzia Art. 11 Verifica della prestazione Art. 12 Disposizioni di coordinamento

3 Art. 1 Oggetto del regolamento 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l esecuzione in economia delle spese per l acquisizione di beni e servizi, da parte del Comune di Brunate, in attuazione e nei limiti di quanto previsto dal D.P.R , n. 384, disponendo così l applicabilità delle disposizioni ivi contenute anche per questa Amministrazione Comunale, ai sensi dell art. 12 della medesima disposizione legislativa. 2. L acquisizione dei beni e servizi, di seguito in taluni casi per brevità unitariamente intesi sotto il termine di interventi, può essere effettuata esclusivamente nei casi in cui non sia vigente alcuna convenzione stipulata ai sensi dell art. 26 della Legge , n. 488 e successive modificazioni. Art. 2 Modalità di esecuzione di spese per l acquisizione di beni e servizi in economia 1. L esecuzione di spese per l acquisizione in economia di beni e servizi può avvenire: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario. 2. Sono in amministrazione diretta i lavori, i servizi e i beni per i quali non occorre l intervento di alcun imprenditore. Essi sono effettuati con materiali e mezzi propri o appositamente noleggiati e con personale proprio. Sono a cottimo fiduciario gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l affidamento ad imprese o persone fisiche esterne all amministrazione. 3. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro, con esclusione dell I.V.A.. 4. I beni e i servizi affidati in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a euro, con esclusione dell I.V.A.. Art. 3 Programmazione 1. L esecuzione degli interventi in economia viene disposta da parte del Responsabile del Servizio, nel rispetto degli obiettivi programmati ed alle risorse assegnate ed individuate dall Amministrazione nel Piano Risorse e Obiettivi (P.R.O.) di ciascun esercizio, con apposito provvedimento di impegno o prenotazione di spesa sui relativi interventi/capitoli di Bilancio da adottarsi secondo quanto previsto dall art. 183 del D.Lgs. 267/ Il provvedimento deve contenere: a) la motivazione per la quale gli interventi devono avere luogo; b) l ammontare presunto della spesa ed i mezzi di bilancio per farne fronte; c) le motivazioni della scelta del sistema in economia e la relativa modalità esecutiva; d) il visto di regolarità contabile. 3. Qualora si tratti di interventi non compresi negli obiettivi assegnati dal P.R.O., o conseguenti alla variazione dello stesso, l esecuzione degli stessi dovrà essere preventivamente approvata dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo nel quale dovranno essere indicati sia gli obiettivi che la quantificazione delle relative risorse assegnate. 4. Non si dà corso alla procedura di cui al precedente comma 3, qualora si tratta di interventi rientranti al successivo art. 4, lettere t, u w.

4 Art. 4 Limiti di applicazione 1. È ammesso il ricorso alle procedure di spesa in economia, nei limiti di quanto previsto dai precedenti commi 3 e 4 dell art. 2, per i seguenti beni e servizi e nel limite dell importo di spesa, IVA esclusa, a fianco di ciascuno indicato: a) la partecipazione e l organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e sportive, per un importo fino a euro; b) i servizi di consulenza, studi, ricerca, indagini e rilevazioni, per un importo fino a euro; c) divulgazione di bandi di concorso o avvisi a mezzo stampa od altri mezzi di informazione, per un importo fino a euro; d) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazioni di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione, per un importo fino a euro; e) rilegatura di deliberazioni, determinazioni, contratti e atti amministrativi in genere e pubblicazioni, per un importo fino a euro; f) servizi di trascrizione dibattiti consiliari, qualora l amministrazione non possa provvedervi con proprio personale per un importo sino a euro, ed eccezionalmente lavori di copia, da liquidarsi dietro presentazione di apposita fattura e da affidare unicamente a imprese commerciali nei casi in cui l amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale per un importo fino a euro; g) lavori di stampa, tipografia, litografia o realizzati per mezzo di tecnologia audiovisiva per un importo fino a euro; h) spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio, per un importo fino a euro; i) acquisti di coppe, medaglie, diplomi ed altri oggetti per premi, per un importo fino a euro; j) spese di rappresentanza, per un importo fino a euro; k) spese per riparazione mobili, macchine ed altre attrezzature d ufficio, per un importo fino a euro; l) spese per l acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere e spese per servizi informatici, per un importo fino a euro; m) fornitura di mobili, fotocopiatrice, climatizzatori, macchine di ufficio ed attrezzature varie, per un importo fino a euro; n) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti ed amministrazioni varie, per un importo fino a euro; o) fornitura di cancelleria, materiale di ferramenta, beni di qualsiasi natura, necessari al buon funzionamento degli uffici comunali e servizi alla cittadinanza per un importo sino a euro; p) beni e servizi di qualsiasi natura per i quali siano esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni e trattative private, per un importo fino a euro; q) polizze di assicurazione, per un importo fino a euro; r) acquisizione di beni e servizi nell ipotesi di risoluzione di un precedente rapporto contrattuale e quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per assicurare la prestazione nel termine previsto dal contratto, per un importo fino a euro; s) acquisizione di beni e servizi nell ipotesi di completamento delle prestazioni non previste dal contratto in corso, qualora non sia possibile imporne l esecuzione nell ambito dell oggetto principale del contratto medesimo, per un importo fino a euro; t) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nel caso di contratti scaduti, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, per un importo fino a euro; u) acquisizione di beni e servizi nei casi di eventi oggettivamente imprevedibili ed urgenti, al fine di scongiurare situazioni di pericolo a persone, animale o cose, nonché a danno dell igiene e salute pubblica o del patrimonio di proprietà comunale, per un importo fino a euro;

5 v) pulizia, derattizzazione, disinfestazione, smaltimento rifiuti speciali e servizi analoghi, per un importo fino a euro; w) servizi tesi ad assicurare il trasporto scolastico e la mensa scolastica, nonché i servizi nel campo assistenziale, culturale e sportivo per un importo fino a euro; x) acquisto, noleggio, riparazioni e manutenzioni di autoveicoli, di materiale di ricambio, combustibili e lubrificanti, per un importo fino a euro; y) acquisizione di beni e servizi nella misura strettamente necessaria, nelle more di svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente nonché di esecuzione del contratto, per un importo fino a euro. Art. 5 Divieto di frazionamento 1. È vietato l artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente provvedimento. Art. 6 Responsabile del servizio 1. L esecuzione degli interventi in economia viene disposta, nel rispetto dei limiti e della tipologia di intervento indicati dai precedenti artt. 2 e 3, nell ambito degli obiettivi e del budget, dal responsabile del servizio interessato che può affidarla al responsabile del procedimento ai sensi dell art. 4 della legge 7 agosto 1990, n Per l acquisizione di beni e servizi il responsabile del servizio si avvale delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate da amministrazioni od enti a ciò preposti a fini di orientamento e della valutazione della congruità dei prezzi stessi in sede di offerta. Art. 7 Svolgimento della procedura del cottimo fiduciario 1. L affidamento dei servizi e l acquisizione dei beni a cottimo fiduciario avviene mediante gara informale, con richiesta di almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d invito. 2. Si prescinde dalla richiesta di più preventivi nel caso di nota specialità del bene o servizio da acquisire, in relazione alle caratteristiche tecniche o di mercato, ovvero quando l importo della spesa non superi l ammontare di euro, con esclusione dell I.V.A.. 3. La richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.) deve contenere: a) l oggetto della prestazione; b) le eventuali garanzie; c) le caratteristiche tecniche; d) la qualità e le modalità di esecuzione; e) i prezzi; f) le modalità di pagamento; g) le modalità di scelta del contraente; h) l informazione circa l obbligo di assoggettarsi alle condizioni e penalità previste e di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà, per l amministrazione, di provvedere all esecuzione dell obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere 1 il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati; i) quant altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell intervento. 1 Rectius: risolvere.

6 4. L esame dei preventivi e la scelta del contraente, effettuati dal soggetto di cui al precedente art. 6, avviene in base all offerta più vantaggiosa, in relazione a quanto previsto nella lettera d invito. Il medesimo soggetto provvede anche a sottoscrivere il contratto o la lettera d ordinazione. Art. 8 Svolgimento della procedura in amministrazione diretta 1. Quando viene scelta la forma dell amministrazione diretta, il Responsabile del servizio o il Responsabile del Procedimento nel caso in cui trova applicazione l eventualità di cui al precedente art. 6, comma 1, organizza ed esegue per mezzo del personale dipendente o di personale eventualmente assunto, gli interventi individuati nelle tipologie di cui al precedente art Il soggetto di cui al precedente comma, in questo caso dispone esclusivamente l acquisto dei materiali, ed eventualmente il noleggio dei mezzi se necessari per la realizzazione dell intervento. Art. 9 Ordinazione e liquidazione interventi in economia 1. L acquisizione di beni e servizi può essere perfezionata da contratto, stipulato nei modi e forme che la legge consente, oppure da apposita lettera di ordinazione con la quale il responsabile del servizio, o il responsabile del procedimento eventualmente all uopo individuato, dispone l ordinazione dei beni e dei servizi. 2. Tali atti, con esclusione della lettera di ordinazione/buono d ordine, devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d invito. 3. Il suddetto atto di ordinazione o buono d ordine deve contenere almeno: a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell ordinazione; b) la quantità ed il prezzo degli stessi con l indicazione dell I.V.A.; c) la qualità e la modalità di esecuzione; gli estremi contabili (capitolo, intervento, impegno) ed amministrativi (atto di riferimento); d) l ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili od opportune al fornitore. Dell ordinazione ricevuta l assuntore deve dare immediata accettazione per iscritto all amministrazione. 4. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell attestazione di regolare esecuzione ovvero, se successiva, dalla data di presentazione delle fatture. Le fatture dei beni e dei servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non munite del visto o incluse in un provvedimento di liquidazione del responsabile del servizio. 5. I documenti di cui al comma precedente dovranno essere prodotti in originale e copia, di cui uno da allegare al titolo di spesa e l altra da conservare agli atti. Art. 10 Mezzi di tutela e garanzie 1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto o all impresa cui è stata affidata l esecuzione dei lavori, o le forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si applicano le penali stabilite nell atto o lettera d ordinazione; 2. Inoltre l amministrazione dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, rimasta senza esito, può disporre l esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del bene e del servizio, a spese del soggetto, a spese del soggetto o dell impresa, salvo l esercizio, da parte dell amministrazione, dell azione per il risarcimento del danno derivante dall inadempienza. 3. Nel caso d inadempimento grave, l amministrazione può altresì, procedere, nei modi e forme di legge, alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

7 4. Le ditte/imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fidejussoria a fronte degli oneri da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo complessivo inferiore a ,14 euro. 5. Per gli appalti superiori al limite di importo di cui al precedente comma 4 le ditte/imprese affidatarie sono tenute a presentare garanzia, da presentarsi nelle forme previste dalla normativa vigente e da specificare nella lettera d invito, pari al 10% dell importo dell intervento, al netto degli oneri fiscali. Art. 11 Verifica della prestazione 1. I beni e i servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro i venti giorni dall acquisizione. 2. Tali verifiche non sono necessarie per le spese di importo inferiore a euro, con esclusione dell I.V.A.. 3. Il collaudo è eseguito da impiegati appositamente nominati da competente responsabile del Servizio. 4. Il collaudo non può essere effettuato da impiegati che abbiano partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi. Art. 12 Disposizioni di coordinamento 1. Per le forniture di beni e servizi da eseguirsi sino all importo di complessivi 516,46 euro da acquisirsi a mezzo dell Economo Comunale non si applicano le disposizioni di cui al presente regolamento, ma quelle contenute nel relativo Regolamento Comunale del Servizio Economato. 2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento comunale, si fa espresso rinvio alle norme contenute nel D.P.R , n. 384, che il Consiglio Comunale, con l approvazione del presente regolamento, ritiene applicabile per il Comune di Brunate.

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