ACCORDO INTEGRATIVO NAZIONALE (Legge n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale , art. 1 comma 5) TRA

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1 AORDO INTEGRATIVO NAZIONAE (egge n. 431, art. 2 comma 3 e Decreto Ministeriale , art. 1 comma 5) TRA 'ISTITUTO NAZIONAE DI PREVIDENZA DEI GIORNAISTI ITAIANI "GIOVANNI AMENDOA", con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona del suo Presidente e legale rappresentante Gabriele escutti, del Direttore Generale Arsenio Tortora e del Dirigente del Servizio Immobiliare Francesco Imbimbo, assistito dall'u.p.p.i., in persona di Angelo De Nicola; le seguenti Organizzazioni Sindacali Nazionali dei conduttori: - SUNIA in persona di Piero Ranieri - SIET nelle persone di Ferruccio Rossini e Maurizio Savignano - UNIAT in persona di Roberto Scorpioni - UNIONE INQUIINI in persona di Massimo Pasquini E - ANIA in persona di Walter Angori, rappresentato da Gianluigi Pascoletti - FEDERASA in persona di Gianluigi Pascoletti - SIAI in persona di Mario arosi che si dichiarano delegati dalle rispettive associazioni per quanto richiesto a norma di legge. PREMESSO a) che le Organizzazioni Sindacali Nazionali stipulanti il presente accordo integrativo sono firmatarie - tranne il SIAI, federato con il Sunia, che comunque sottoscrive il presente accordo in rappresentanza dei propri iscritti, assegnatari di alloggi dell'istituto - degli Accordi territoriali ex art. 2 comma 3 della legge 431/98, depositati a norma di legge; b) che l'art. 1 comma 5 del Decreto ministeriale ha stabilito che, per quanto riguarda gli enti privatizzati ed altri soggetti detentori di grandi proprietà immobiliari, che vogliano procedere alla stipula di contratti ai sensi dell'art. 2 comma 3 della legge 431/98, è necessario che gli stessi concludano appositi accordi integrativi con le Organizzazioni sindacali dei conduttori rappresentative dell inquilinato partecipanti al tavolo di confronto per il rinnovo della onvenzione nazionale o comunque firmatarie degli Accordi territoriali relativi; c) che le parti concordano di aprire confronti territoriali in ogni realtà ove esistano proprietà dell Istituto. Gli accordi a livello territoriale, ove raggiunti e sottoscritti, costituiranno parte integrante del presente accordo, definendo in tal modo l elenco degli stabili oggetto dello stesso. e parti si danno reciproco affidamento che, qualora si modificassero le eventuali condizioni ostative al raggiungimento sollecito degli accordi territoriali nel corso della vigenza del presente atto, e cioè 1

2 sino al , sarà possibile raggiungere detti accordi anche successivamente alla data prevista dall art. 16 di cui appresso. d) che gli accordi integrativi sopra menzionati hanno lo scopo di definire i canoni di locazione, all'interno dei valori minimi e massimi stabiliti per le fasce di oscillazione per aree omogenee indicate dagli accordi territoriali; e) che le parti, come sopra costituite, hanno raggiunto un'intesa, in base alla quale, come criterio generale, per ogni unità immobiliare dell'ente, sarà previsto un canone di locazione unitario compreso tra i valori minimi della fascia di oscillazione più bassa e quelli medi della fascia di oscillazione media stabilite dagli accordi territoriali, fatta salva la possibilità per la contrattazione integrativa territoriale di prevedere canoni unitari più elevati in presenza di elementi di pregio e/o di specifiche situazioni locali, ovvero diminuiti in presenza di elementi di degrado. TUTTO IO' PREMESSO le parti sopra costituite convengono e stipulano quanto segue: 1. Premessa. a premessa forma parte integrante e sostanziale del presente accordo integrativo e ne costituisce il patto primo. 2. anoni. e parti concordano che i canoni di locazione unitari mq / mese, per il rinnovo dei contratti saranno indicati nell'ambito degli accordi territoriali che verranno stipulati successivamente alla sottoscrizione del presente accordo nazionale, in conformità ai parametri in quest'ultimo indicati alle lettere d) ed e) della premessa. I canoni, come sopra determinati, essendo riferiti ai vari stabili, subiranno i seguenti coefficienti correttivi: - unità immobiliari poste al piano seminterrato (da intendersi come tale solo quello che presenti tale caratteristica per ogni lato del suo perimetro): 0,80; - piano terra: 0,90; - piani dal primo all'ultimo: 1,00 (ridotto a 0,95 se manca l'ascensore, a partire dal terzo piano); - piano attico: 1,20 (ridotto a 1,10 se manca l'ascensore), con la precisazione che gli accordi territoriali potranno prevedere che l incidenza dell aumento del canone sulla percentuale del 20% applicata ai piani attici sia graduale e determinata in misura pari al 25% per ogni anno. 3. Superfici. e superfici degli immobili interessati, con le relative pertinenze, verranno calcolate al netto dei muri perimetrali e di quelli divisori interni; esse saranno ragguagliate secondo i seguenti coefficienti: a) intera superficie calpestabile dell'appartamento; b) 50% della superficie delle autorimesse singole; c) 20% della superficie del posto macchina in autorimesse di uso comune; d) 25% della superficie di balconi, terrazzi, cantine ed altri accessori simili; e) 15% della superficie scoperta di pertinenza dell'immobile in godimento esclusivo del conduttore, ivi compreso il posto auto scoperto; f) 10 % della superficie condominiale a verde nella misura corrispondente alla quota millesimale dell'unità immobiliare. E detratto il 30% della superficie dei vani con altezza utile inferiore a m 1,70. 2

3 Alle superfici di alloggi comprese tra mq 46 e mq 70 si applica il coefficiente dell'1,10; per quelle inferiori a mq 46 si applica il coefficiente dell'1,20. In ogni caso, per gli alloggi con superficie interna inferiore ai 70,01 mq le parti richiamano il contenuto della sentenza della orte ostituzionale n. 236 del Qualora il metodo utilizzato per la determinazione delle superfici, in alcuni accordi territoriali, fosse diverso da quello della superficie convenzionale, così come sopra dettagliato, troverà applicazione il criterio stabilito dagli accordi territoriali. 4. Durata e decorrenza. I contratti che verranno stipulati per il rinnovo dei rapporti locativi scaduti e da scadere, avranno la durata di anni 5+3, superiore a quella minima prevista dall'art. 2 comma 5 della legge 431/98; per il caso di rinnovo di rapporti locativi già scaduti alla data di sottoscrizione del presente accordo, le parti convengono che i nuovi contratti avranno decorrenza dalla scadenza dei precedenti rapporti, con conseguente addebito ai conduttori delle differenze di importi tra il canone applicato fino a detta scadenza e quello determinato in base al presente accordo integrativo. Tali differenze saranno oggetto di rateizzazione, senza interessi, secondo le seguenti modalità,: fino a.258,23 in n. 6 rate mensili; da.258,24 ad.516,46 in n. 12 rate mensili; da.516,47 ad.774,69 in n. 18 rate mensili e, infine, oltre tale importo, in n. 24 rate mensili. 5. Modalità di aumento del canone. e parti concordano che la differenza in aumento tra il canone relativo al precedente contratto e quello determinato in base al presente accordo e ai successivi accordi territoriali, verrà applicata gradualmente in 5 parti uguali annue a partire dalle singole vigenze contrattuali. A livello territoriale verranno stabiliti i criteri di applicazione della su indicata gradualità, tenendo conto delle entità degli aumenti previsti. 6. Aggiornamento Istat. e parti convengono che, nel corso della locazione, a partire dal secondo anno, il canone sarà aggiornato, all'inizio di ciascuna annualità, nella misura del 75% della variazione, accertata dall'istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (F.O.I.) verificatasi nell'anno precedente. Esse precisano, altresì, che, con riferimento ai rinnovi relativi ai contratti scaduti dopo la sottoscrizione degli accordi territoriali, i canoni di locazione, fissati in detti accordi, verranno aggiornati in base all'indice Istat raccordato alla data di stipula del nuovo contratto. 7. Oneri accessori. e parti stabiliscono che la ripartizione degli oneri accessori verrà regolata dagli articoli 9 e 10 della legge 392/78 e dalla tabella di cui al D.M allegata al presente accordo sub A). 8. lausola di salvaguardia. Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore ad ,14 (incrementabile di 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di ,71, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un eventuale richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 50% dell'aumento medesimo. Ai nuclei familiari composti da una sola persona che, alla data di sottoscrizione del presente accordo, risulteranno possedere un reddito annuo lordo non superiore a ,71 (incrementabile di 2.582,28 per ogni ulteriore componente, fino ad un massimo di ,28, per nuclei familiari composti da più persone), fermo restando l'impegno delle parti di favorire, ove possibile, alle stesse condizioni del presente accordo, un eventuale richiesta di cambio di alloggio, verrà applicato l'aumento del canone previsto dai successivi accordi territoriali, con una detrazione pari al 40% dell'aumento medesimo. 3

4 Inoltre, i contratti sottoscritti ai sensi del presente articolo avranno durata triennale, e verranno rinnovati con le stesse agevolazioni, ove permangano le condizioni sopra indicate. Gli inquilini che intendano richiedere le agevolazioni previste dal presente articolo dovranno presentare la documentazione idonea ogni anno di vigenza contrattuale. a modifica dei requisiti sopra indicati comporterà l applicazione della disciplina prevista per gli altri contratti. e stesse agevolazioni saranno applicabili in caso di variazioni reddituali che comportino l inserimento all interno della fascia sopra indicata. Ai fini dell accertamento dei limiti reddituali, saranno validi solo quelli riferiti a lavoro dipendente e assimilabili, relativi all anno precedente. e richieste provenienti da lavoratori autonomi verranno valutate dall Istituto locatore caso per caso. Infine, l Ente proprietario dichiara la propria disponibilità a individuare soluzioni a situazioni di particolare bisogno, accertate a proprio insindacabile giudizio. 9. Richieste di cambio di alloggio. Indipendentemente dall'appartenenza alle cd. fasce deboli di cui al precedente art. 8, l'istituto si impegna a favorire, ove possibile, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, provenienti unicamente da nuclei familiari che occupino alloggi aventi superfici maggiori rispetto alle loro esigenze abitative o che, comunque, comportino oneri finanziari non in linea con il reddito posseduto dal nucleo familiare stesso. 'Istituto, inoltre, si impegna a favorire, ove possibile, unicamente negli stessi due casi appena indicati, le richieste di cambio di alloggio, alle medesime condizioni del presente accordo, che dovessero pervenire da parte di inquilini di unità immobiliari per le quali non è prevista l'applicazione dell'art. 2, comma 3 della egge n o scambio di alloggio tra inquilini dell'istituto sarà consentito soltanto applicando tale procedura. 10. ondizioni per il rinnovo e comunicazione agli inquilini. e parti stabiliscono che il rinnovo contrattuale sarà consentito solo a favore di quei conduttori che: - non risultino proprietari di unità abitative, adeguate al nucleo familiare, site nel comune ove conducono in locazione l immobile dell Ente, o in comuni viciniori; - non abbiano pendenze giudiziarie penali nei confronti dell Istituto; - non abbiano situazioni di morosità nei confronti dell'ente, salvo che provvedano a regolarizzarle prima della stipula del nuovo contratto; - risultino abitare effettivamente gli alloggi dagli stessi attualmente condotti in locazione. 'Istituto locatore comunicherà ad ogni inquilino le condizioni per la stipula del nuovo contratto, di cui al presente accordo, ed indicherà un termine congruo decorso il quale l'inquilino sarà considerato come non interessato al rinnovo contrattuale. inquilino potrà esercitare la facoltà di farsi rappresentare da un organizzazione sindacale firmataria del presente accordo. 11. Diritto di prelazione. Nel caso in cui l'istituto provveda a dismettere il proprio patrimonio immobiliare, sarà riconosciuto ai singoli inquilini il diritto di prelazione per l'acquisto dell'alloggio da essi condotto in locazione. 12. ontratto - tipo. I rinnovi contrattuali dovranno essere stipulati secondo lo schema di contratto tipo di cui all allegato B del Decreto ministeriale , che viene in ogni caso allegato al presente accordo sub B), unitamente a quello previsto per i conduttori in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 8, che in forza di quanto disposto dall art. 1 comma 5 del Decreto ministeriale 4

5 (facoltà di prevedere speciali condizioni per far fronte ad esigenze di particolari categorie di conduttori) è stato concordato tra le parti e viene allegato al presente accordo sub ). 13. Modifiche. In considerazione delle agevolazioni fiscali di cui all'art. 8, comma 1, della legge 431/98, le parti concordano che modifiche sostanziali a detta normativa fiscale relativa agli immobili di cui al presente accordo, comporteranno una nuova convocazione delle parti per la individuazione di soluzioni idonee. 14. ommissione conciliativa. Per ogni controversia che dovesse sorgere in merito all interpretazione ed esecuzione dei contratti stipulati in forza del Decreto ministeriale nonché in ordine all esatta applicazione del presente accordo integrativo nazionale le parti richiamano quanto disposto dall art. 6 del Decreto Ministeriale , che prevede la facoltà di ciascuna parte di ricorrere, prima di adire l Autorità giudiziaria, ad una ommissione di conciliazione stragiudiziale che dovrà decidere entro sessanta giorni dalla data della richiesta. e parti convengono, altresì, di costituire una ommissione conciliativa stragiudiziale, cui ognuna di essa potrà ricorrere per favorire la soluzione di contrasti in merito alla corretta applicazione del presente accordo integrativo nazionale. Detta ommissione, che non ha natura di arbitrato, potrà, inoltre, essere investita solo per valutare casi che abbiano una rilevanza generale per l inquilinato e non particolare, limitata al singolo conduttore. 15. Ambito di applicazione. Il presente accordo integrativo nazionale e i successivi accordi integrativi territoriali saranno applicabili per il rinnovo dei contratti di locazione la cui scadenza sia successiva alla data di deposito presso i omuni degli accordi territoriali sottoscritti dalle Organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori maggiormente rappresentative a livello locale ai sensi dell art. 1, commi da 1 a 4, del Decreto ministeriale , ed avrà vigenza fino al , salvo eventuali proroghe che dovessero essere stabilite dalla prossima onvenzione nazionale e/o dal decreto ministeriale di cui all art. 4, comma 1 della legge n e parti concordano di chiudere i tavoli di confronto territoriale entro il mese di maggio 2004, definendo preventivamente sede e modalità degli stessi. Roma, lì 30 marzo INPGI UPPI SUNIA SIET UNIAT UNIONE INQUIINI ANIA FEDERASA SIAI 5

6 Allegato A TABEA ONERI AESSORI RIPARTIZIONE FRA OATORE E ONDUTTORE AMMINISTRAZIONE Tassa occupazione suolo pubblico per passo carrabile Tassa occupazione suolo pubblico per lavori condominiali ASENSORE Manutenzione ordinaria e piccole riparazioni Installazione e manutenzione straordinaria degli impianti Adeguamento alle nuove disposizioni di legge onsumi energia elettrica per forza motrice e illuminazione Ispezioni e collaudi AUTOAVE Installazione e sostituzione integrale dell impianto o di componenti primari (pompa, serbatoio, elemento rotante, avvolgimento elettrico ecc.) Manutenzione ordinaria Imposte e tasse di impianto Forza motrice Ricarico pressione del serbatoio Ispezioni, collaudi e lettura contatori IMPIANTI DI IUMINAZIONE, DI VIDEOITOFONO E SPEIAI Installazione e sostituzione dell impianto comune di illuminazione Manutenzione ordinaria dell impianto comune di illuminazione Installazione e sostituzione degli impianti di suoneria e allarme Manutenzione ordinaria degli impianti di suoneria e allarme Installazione e sostituzione dei citofoni e videocitofoni Manutenzione ordinaria dei citofoni e videocitofoni Installazione e sostituzione di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili Manutenzione ordinaria di impianti speciali di allarme, sicurezza e simili IMPIANTI DI RISADAMENTO, ONDIZIONAMENTO, PRODUZIONE AQUA ADA, ADDOIMENTO AQUA Installazione e sostituzione degli impianti Adeguamento degli impianti a leggi e regolamenti Manutenzione ordinaria degli impianti, compreso il rivestimento refrattario Pulizia annuale degli impianti e dei filtri e messa a riposo stagionale ettura dei contatori Acquisto combustibile, consumi di forza motrice, energia elettrica e acqua IMPIANTI SPORTIVI Installazione e manutenzione straordinaria Addetti (bagnini, pulitori, manutentori ordinari ecc.) onsumo di acqua per pulizia e depurazione; acquisto di materiale per la manutenzione ordinaria (es.: terra rossa)

7 IMPIANTO ANTINENDIO Installazione e sostituzione dell impianto Acquisti degli estintori Manutenzione ordinaria Ricarica degli estintori, ispezioni e collaudi IMPIANTO TEEVISIVO Installazione, sostituzione o potenziamento dell impianto televisivo centralizzato Manutenzione ordinaria dell impianto televisivo centralizzato PARTI OMUNI Sostituzione di grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione ordinaria grondaie, sifoni e colonne di scarico Manutenzione straordinaria di tetti e lastrici solari Manutenzione ordinaria dei tetti e dei lastrici solari Manutenzione straordinaria della rete di fognatura Manutenzione ordinaria della rete di fognatura, compresa la disotturazione dei condotti e pozzetti Sostituzione di marmi, corrimano, ringhiere Manutenzione ordinaria di pareti, corrimano, ringhiere di scale e locali comuni onsumo di acqua ed energia elettrica per le parti comuni Installazione e sostituzione di serrature Manutenzione delle aree verdi, compresa la riparazione degli attrezzi utilizzati Installazione di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo Manutenzione ordinaria di attrezzature quali caselle postali, cartelli segnalatori, bidoni, armadietti per contatori, zerbini, tappeti, guide e altro materiale di arredo PARTI INTERNE A APPARTAMENTO OATO Sostituzione integrale di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di pavimenti e rivestimenti Manutenzione ordinaria di infissi e serrande, degli impianti di riscaldamento e sanitario Rifacimento di chiavi e serrature Tinteggiatura di pareti Sostituzione di vetri Manutenzione ordinaria di apparecchi e condutture di elettricità e del cavo e dell impianto citofonico e videocitofonico Verniciatura di opere in legno e metallo Manutenzione straordinaria dell impianto di riscaldamento PORTIERATO Trattamento economico del portiere e del sostituto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. 10% 90% Materiale per le pulizie Indennità sostitutiva alloggio portiere prevista nel c.c.n.l. 10% 90% Manutenzione ordinaria della guardiola 10% 90% Manutenzione straordinaria della guardiola PUIZIA Spese per l assunzione dell addetto

8 Trattamento economico dell addetto, compresi contributi previdenziali e assicurativi, accantonamento liquidazione, tredicesima, premi, ferie e indennità varie, anche locali, come da c.c.n.l. Spese per il conferimento dell appalto a ditta Spese per le pulizie appaltate a ditta Materiale per le pulizie Acquisto e sostituzione macchinari per la pulizia Manutenzione ordinaria dei macchinari per la pulizia Derattizzazione e disinfestazione dei locali legati alla raccolta delle immondizie Disinfestazione di bidoni e contenitori di rifiuti Tassa rifiuti o tariffa sostitutiva Acquisto di bidoni, trespoli e contenitori Sacchi per la preraccolta dei rifiuti SGOMBERO NEVE Spese relative al servizio, compresi i materiali d uso EGENDA = locatore = conduttore

9 Allegato B OAZIONE ABITATIVA AGEVOATA TIPO DI ONTRATTO (egge 9 dicembre 1998, n. 431, articolo 2, comma 3) Il/a sig./soc. (1) di seguito denominato/a OATRIE, (assistita da (2)... in persona di ) concede in locazione al/ alla sig. (1)... di seguito denominato/a ONDUTTORE, identificato mediante (3). (assistito da (2).in persona di ), che accetta, per sé e suoi aventi causa, l'unità immobiliare posta in via n.piano.. scala.. int... composta di n. vani, oltre cucina e servizi, e dotata altresì dei seguenti elementi accessori (indicare quali: solaio, cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune o meno, ecc. )... non ammobiliata / ammobiliata (4) come da elenco a parte sottoscritto dalle parti. TABEE MIESIMAI: proprietà riscaldamento. acqua altre OMUNIAZIONE ex articolo 8, 3 comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359: a) estremi catastali identificativi dell'unità immobiliare:..... b) codice fiscale della OATRIE. DOUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA E TENIA SIUREZZA IMPIANTI: ERTIFIATO DI OAUDO E ERTIFIAZIONE ENERGETIA:... RIFERIMENTI SPEIFII AE ARATTERISTIHE DE FABBRIATO E/O DE UNITA IMMOBIIARE:. a locazione è destinata ad uso esclusivo di abitazione del ONDUTTORE e dei suoi familiari conviventi che attualmente sono:. Il ONDUTTORE si impegna a comunicare alla OATRIE ogni successiva variazione della composizione del nucleo familiare sopra indicato. a locazione è regolata dalle pattuizioni seguenti. Articolo 1 (Durata) Il contratto è stipulato per la durata di anni.. (5), dal... al.. e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto di due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte della OATRIE che intenda adibire l immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all articolo 3 della legge n. 431/98, ovvero vendere l immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo di proroga biennale ciascuna parte ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, comunicando la propria intenzione con lettera 1

10 raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle stesse condizioni. Nel caso in cui la OATRIE abbia riacquistato la disponibilità dell unità immobiliare alla prima scadenza e non l'adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato tale disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il ONDUTTORE ha diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento pari a trentasei mensilità dell ultimo canone di locazione corrisposto. Articolo 2 (anone) A. Il canone annuo di locazione è convenuto in euro.., importo che il ONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della OATRIE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero..., in n. rate eguali anticipate di euro ciascuna, alle seguenti date:.... (4) e parti si danno reciprocamente atto che il canone è determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al omune di.., depositato presso detto omune il, prot., ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall Accordo integrativo stipulato in. il.. tra la OATRIE e le organizzazioni sindacali della proprietà edilizia e dei conduttori. del omune di.... Nel caso in cui nel predetto Accordo territoriale e/o integrativo sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del, che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. B. Il canone annuo di locazione, secondo quanto stabilito dal decreto di cui all'articolo 4, comma 3, della legge n. 431/1998, è convenuto in euro., importo che il ONDUTTORE si obbliga a corrispondere nel domicilio della OATRIE ovvero a mezzo di bonifico bancario, ovvero, in n. rate eguali anticipate di euro. ciascuna, alle seguenti date: (4) Nel caso in cui nel predetto decreto sia previsto, il canone è aggiornato annualmente nella misura contrattata del.., che comunque non può superare il 75% della variazione Istat. (6) Articolo 3 (Deposito cauzionale) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume col presente contratto, il ONDUTTORE versa/non versa (4) alla OATRIE (che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza) una somma di euro.. pari a. mensilità del canone, non imputabile in conto canoni e produttiva - salvo che la durata contrattuale minima non sia superiore ad anni quattro, ferma la proroga del contratto per anni due - di interessi legali, riconosciuti al ONDUTTORE al termine di ogni anno di locazione. Il deposito cauzionale come sopra costituito viene reso al termine della locazione, previa verifica sia dello stato dell'unità immobiliare sia dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale. Altre forme di garanzia :.. (4) 2

11 Articolo 4 (Quote di ripartizione di spese ed oneri) a OATRIE dichiara che la quota di partecipazione dell'unità immobiliare locata e delle relative pertinenze al godimento delle parti e dei servizi comuni è determinata nelle misure di seguito riportate, che il ONDUTTORE approva ed espressamente accetta, in particolare per quanto concerne il riparto delle relative spese: a) spese generali. b) spese ascensore. c) spese riscaldamento... d) spese condizionamento. e)... f). g) a OATRIE, esclusivamente in caso di interventi edilizi autorizzati o di variazioni catastali o di mutamento nel regime di utilizzazione delle unità immobiliari o di interventi comportanti modifiche agli impianti, si riserva il diritto di adeguare le quote di ripartizione delle spese predette, dandone comunicazione tempestiva e motivata al ONDUTTORE. e nuove quote, così determinate, vengono applicate a decorrere dall'esercizio successivo a quello della variazione intervenuta. In caso di disaccordo con quanto stabilito dalla OATRIE, il ONDUTTORE può adire la ommissione di conciliazione di cui all articolo 6 del decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze ai sensi dell articolo 4, comma 2, della legge 431/98, e costituita con le modalità indicate all articolo 20 del presente contratto. Articolo 5 (Spese ed oneri a carico del conduttore) Sono a carico del ONDUTTORE, per le quote di competenza esposte all articolo 4, le spese che in base alla Tabella oneri accessori, allegato G al decreto emanato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze ai sensi dell articolo 4, comma 2 della legge n. 431/98 - e di cui il presente contratto costituisce l allegato B - risultano a carico dello stesso. Di tale Tabella la OATRIE e il ONDUTTORE dichiarano di aver avuto piena conoscenza. Il pagamento degli oneri anzidetti deve avvenire - in sede di consuntivo - entro sessanta giorni dalla richiesta. Prima di effettuare il pagamento, il conduttore ha diritto di ottenere l'indicazione specifica delle spese anzidette e dei criteri di ripartizione. Ha inoltre diritto di prendere visione - anche tramite organizzazioni sindacali - presso il locatore (o il suo amministratore o l'amministratore condominiale, ove esistente) dei documenti giustificativi delle spese effettuate. Insieme con il pagamento della prima rata del canone annuale, il conduttore versa una quota di acconto non superiore a quella di sua spettanza risultante dal consuntivo dell'anno precedente. Articolo 6 (Riscaldamento, raffrescamento, condizionamento) Sono interamente a carico del ONDUTTORE i costi sostenuti dalla OATRIE per la fornitura dei servizi di riscaldamento/raffrescamento/condizionamento dei quali l'immobile risulti dotato, secondo quanto previsto dalla Tabella di cui all articolo precedente. Il ONDUTTORE è tenuto al rimborso di tali costi, per la quota di sua competenza di cui all articolo 4. Il ONDUTTORE è tenuto a corrispondere, a titolo di acconto, alla OATRIE, per le spese che quest'ultima sosterrà per tali servizi, una somma minima pari a quella risultante dal consuntivo 3

12 precedente. E' in facoltà della OATRIE richiedere, a titolo di acconto, un maggior importo in funzione di documentate variazioni intervenute nel costo dei servizi, salvo conguaglio, che deve essere versato entro sessanta giorni dalla richiesta della OATRIE, fermo quanto previsto al riguardo dall'articolo 9 della legge n. 392/78. Resta altresì salvo quanto previsto dall'articolo 10 di detta legge. Per la prima annualità, a titolo di acconto, tale somma da versare è di euro.., da corrispondere in.rate alle seguenti scadenze: al.euro al.euro al.euro... al euro.., salvo conguaglio. (7) Articolo 7 (Imposte, tasse, spese di contratto) Tutte le spese di bollo, di quietanza, di esazione canoni, sono a carico del ONDUTTORE. a OATRIE provvede alla registrazione del contratto, dandone notizia al ONDUTTORE. Questi corrisponde la quota di sua spettanza, pari alla metà. e parti possono delegare alla registrazione del contratto una delle organizzazioni sindacali che abbia prestato assistenza ai fini della stipula del contratto medesimo. Articolo 8 (Pagamento) Il ONDUTTORE si impegna ad effettuare il pagamento degli importi dovuti ai sensi di quanto previsto agli articoli 4 e 5, il primo giorno del mese/trimestre (4) di competenza, secondo le modalità stabilite dalla OATRIE. Per quanto concerne i conguagli delle spese previste dagli articoli 4 e 5 si rinvia a quanto ivi previsto. Il mancato o ritardato pagamento totale o parziale del canone o delle altre spese sopraddette, trascorsi i termini di cui all'articolo 5 della legge n. 392/78, dà diritto alla OATRIE di chiedere la risoluzione del contratto, come per legge, oltre al risarcimento degli eventuali danni. In caso di ritardato pagamento del canone e di quant'altro dovuto, il ONDUTTORE è tenuto a corrispondere gli interessi moratori, da calcolarsi ad un tasso pari a quello d'interesse legale. Rimane comunque salvo il diritto della OATRIE alla risoluzione del contratto, col conseguente risarcimento di ogni maggiore danno dalla medesima subìto. Il pagamento non può venire ritardato o sospeso dal ONDUTTORE per alcuna ragione o motivo, salvo restando il separato esercizio delle proprie eventuali ragioni. Resta salvo quanto disposto dall'articolo 55 della legge n. 392/78. Articolo 9 (Risoluzione e prelazione) Qualora dovesse intervenire una causa che possa dar diritto al ONDUTTORE di ottenere la risoluzione del contratto per inidoneità sopravvenuta della cosa locata a servire all'uso convenuto, che non sia imputabile né al ONDUTTORE né alla OATRIE, la OATRIE è tenuta a restituire solo la parte di corrispettivo anticipatole proporzionale al periodo di mancato godimento da parte del ONDUTTORE, escluso ogni altro compenso e qualsiasi risarcimento di danni e previa riconsegna della cosa locata. Il ONDUTTORE ha facoltà di recedere per gravi motivi dal contratto, previo avviso da recapitare mediante lettera raccomandata almeno sei mesi prima. 4

13 a vendita dell'unità immobiliare locata - in relazione alla quale viene / non viene (4) concessa la prelazione al ONDUTTORE - non costituisce motivo di risoluzione del contratto. Articolo 10 (essione, sublocazione, comodato, successione) E' fatto espresso divieto al ONDUTTORE di sublocare, in tutto o in parte, la cosa locata; di cedere in qualsiasi forma ad altri il suo contratto; di consentire, a qualsiasi titolo, l'utilizzo di quanto oggetto del presente contratto a chicchessia. Non è quindi consentito, al di là della breve ed occasionale ospitalità, dare alloggio, sia pure a titolo gratuito, a persone che non facciano parte del nucleo familiare, così come descritto nelle premesse del presente contratto. 'inosservanza del presente patto determina inadempimento contrattuale e consente alla OATRIE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del odice civile. Per la successione nel contratto si applica l'articolo 6 della legge n. 392/78, nel testo vigente a seguito della sentenza della orte costituzionale n. 404/1988. Articolo 11 (Uso e riparazioni) Il ONDUTTORE si obbliga ad usare l unità immobiliare locata con la diligenza del buon padre di famiglia, senza recare molestia agli altri conduttori o utilizzatori dell'edificio, e ad eseguire gli interventi di manutenzione ordinaria. Sono altresì a carico del ONDUTTORE gli interventi resi necessari da un uso negligente o cattivo dell unità immobiliare o dalla mancata manutenzione. Ove il ONDUTTORE non provveda a tali interventi, vi può provvedere la OATRIE, a spese del ONDUTTORE medesimo. Qualora l unità immobiliare abbisogni di riparazioni non a carico del ONDUTTORE, quest'ultimo è tenuto a dare immediata comunicazione scritta alla OATRIE della necessità delle riparazioni stesse. Oltre ai lavori che il ONDUTTORE non abbia eseguito pur essendo a suo carico, sono addebitati al ONDUTTORE medesimo o ai conduttori responsabili le spese occorrenti per riparare i danni prodotti da colpa, negligenza o cattivo uso ai locali ed agli impianti di uso e di utilità comuni. Il ONDUTTORE è tenuto ad osservare, nell'uso dei locali e dei servizi comuni, le prescrizioni di legge o di regolamento emanate dalle competenti autorità, tenendo ad esclusivo suo carico qualunque sanzione pecuniaria o altra conseguenza derivante dall'inadempimento di tale suo obbligo. Deve altresì osservare le disposizioni contenute nel "Regolamento dello stabile" o nel "Regolamento di condominio" ove esistente, ovvero, in mancanza, nel "Regolamento generale per gli inquilini" registrato per la provincia in cui si trova l'immobile, dichiarando il ONDUTTORE di avere avuto piena conoscenza di quello applicabile al presente contratto, posto a sua disposizione dalla OATRIE, contestualmente alla consegna delle chiavi. a OATRIE si riserva il diritto di far eseguire, sia all'interno che all'esterno dell'unità immobiliare oggetto del presente contratto, tutti gli interventi che si rendessero necessari, fatto salvo quanto previsto dagli articoli 1583 e 1584 del odice civile. Articolo 12 (onsegna) Il ONDUTTORE dichiara di aver visitato i locali oggetto della locazione e di averli trovati in normale stato d'uso, adatti all'uso convenuto e adeguati alle sue specifiche esigenze, in particolare per quanto riguarda tutti gli impianti, infissi e serramenti. Il ONDUTTORE dichiara, altresì, di essere perfettamente a conoscenza dello stato di fatto e di diritto in cui detti locali si trovano, esonerando la OATRIE da qualsiasi obbligo di effettuare 5

14 adattamenti di sorta, salvo quanto previsto dalle vigenti normative. Il ONDUTTORE con il ritiro delle chiavi prende consegna ad ogni effetto di legge dei locali suindicati. a OATRIE si impegna peraltro ad eseguire entro il. i seguenti interventi:..., senza che il ONDUTTORE possa opporsi o alcunché rivendicare anche a titolo di indennizzo ovvero il ONDUTTORE eseguirà entro il. i seguenti interventi: e l'ammontare della spesa relativa (forfettariamente determinata dalle parti consensualmente in euro ) verrà dal ONDUTTORE medesimo trattenuta dal canone. (4) Qualora si tratti di unità immobiliare già occupata dal medesimo ONDUTTORE, il ONDUTTORE stesso dichiara di ben conoscere i locali oggetto del precedente contratto per abitarli sin dal. in virtù di contratto stipulato in data... e di non avere eccezioni da sollevare al riguardo ovvero di avere rappresentato le seguenti carenze, il cui onere ricade per legge a carico della OATRIE:.....(8) Articolo 13 (Riconsegna) Alla data di cessazione del contratto il ONDUTTORE riconsegna puntualmente alla OATRIE i locali in normale stato d'uso sotto pena del risarcimento dei danni, fatti salvi il normale deperimento derivante dall'uso e i danni attribuibili a mancati interventi a carico della OATRIE purché preventivamente segnalati dal ONDUTTORE. A tal fine, le parti si obbligano a redigere, all'atto della riconsegna dell'alloggio, un verbale di constatazione dello stato dei luoghi e di riconsegna. Articolo 14 (Modifiche e migliorie) E' vietato al ONDUTTORE apportare qualsiasi innovazione o modifica nei locali locati ed agli impianti di cui gli stessi sono dotati senza il consenso scritto della OATRIE e modificarne, anche parzialmente, la destinazione d'uso. In ogni caso tutti i miglioramenti o mutamenti di fissi od infissi, compresi gli impianti elettrici, di riscaldamento ecc., rimangono, per patto espresso, a beneficio della OATRIE, senza che il ONDUTTORE possa pretendere rimborso o indennizzo qualsiasi. Articolo 15 (Divieti) E' vietato al ONDUTTORE occupare con materiali od oggetti gli spazi comuni, nonché porre fissi, infissi, targhe, insegne, tende di qualsiasi genere e condizionatori all'esterno dell'unità immobiliare locatagli, salvo che a ciò non sia stato preventivamente autorizzato dalla OATRIE, la quale si riserva in ogni caso la disponibilità dell'esterno dell'immobile. E' fatto altresì divieto di installare antenne radio o TV senza il preventivo consenso della OATRIE, che potrà indicare le modalità di installazione. In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale. Il ONDUTTORE prende atto che è assolutamente vietato entrare con veicoli di qualsiasi tipo nei cortile, nei viali di accesso e comunque nelle zone private circostanti il fabbricato, così come è vietato far sostare veicoli di sorta in tali zone, salvo espressa autorizzazione della OATRIE. 6

15 In caso di unità immobiliare sita in condominio, vale la normativa del relativo regolamento condominiale. Articolo16 (Esonero di responsabilità) Il ONDUTTORE è costituito custode della cosa locata. Egli esonera espressamente la OATRIE da qualsiasi responsabilità per danni diretti ed indiretti che potessero derivargli da fatti dolosi o colposi di altri conduttori o di terzi in genere. Resta ferma la responsabilità della OATRIE per i danni provocati da fatti colposi dei propri dipendenti nell'esercizio delle mansioni loro affidate. Il ONDUTTORE si obbliga a rispondere puntualmente dei danni causati dai propri familiari, dipendenti o da tutte le persone che egli ammette temporaneamente nei locali. Si obbliga inoltre a tenere sollevata ed indenne la OATRIE da eventuali danni cagionati con propria colpa o dalle persone delle quali è chiamato a rispondere e derivanti dall'uso del gas, dell'acqua o dell'elettricità. Articolo 17 (Servizi) Il ONDUTTORE esonera la OATRIE da ogni responsabilità per sospensioni e/o irregolarità dei servizi di riscaldamento, raffrescamento, condizionamento, illuminazione, acqua, acqua calda e ascensore dovute a casi imprevisti o alla sostituzione, riparazione, adeguamento, manutenzione degli impianti per il periodo necessario per l'effettuazione di tali interventi. a OATRIE si riserva il diritto di non fornire il servizio di portierato nei giorni di riposo, di ferie e di ogni altra assenza del portiere rientrante nelle previsioni normative e contrattuali della categoria, nonché di modificare e sopprimere il servizio di portierato. Il ONDUTTORE è tenuto a fruire, se forniti, dei servizi di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento nei periodi previsti per l'erogazione e deve rimborsare alla OATRIE, con le modalità stabilite all articolo 6, la relativa spesa. Il ONDUTTORE non può altresì esimersi dall'obbligo di rimborsare nelle misure contrattualmente stabilite le spese poste a suo carico relative agli altri servizi resi, ove rinunzi a tutti o parte dei servizi stessi. Il ONDUTTORE ha diritto di voto, in luogo della OATRIE, nelle deliberazioni dell'assemblea condominiale relative alle spese ed alle modalità di gestione dei servizi di riscaldamento e di condizionamento d'aria. Ha inoltre diritto di intervenire, senza voto, sulle deliberazioni relative alla modificazione degli altri servizi comuni. Quanto stabilito in materia di condizionamento, raffrescamento e riscaldamento si applica anche ove si tratti di edificio non in condominio. In tale caso (e con l'osservanza, in quanto applicabili, delle disposizioni del codice civile sull'assemblea dei condomini) i conduttori si riuniscono in apposita assemblea, convocata dalla OATRIE o da almeno tre conduttori. Articolo 18 (Visite) a OATRIE, per motivate ragioni, si riserva il diritto di far visitare da propri incaricati i locali dati in locazione. Il ONDUTTORE si impegna altresì a consentire la visita dell'unità immobiliare locatagli sia agli aspiranti nuovi conduttori, in caso di risoluzione del presente rapporto, sia, in caso di vendita, agli aspiranti acquirenti. A tal fine il ONDUTTORE si obbliga a concordare con la OATRIE un 7

16 giorno lavorativo della settimana in cui consentire la visita; l'orario di visita verrà del pari concordato, e sarà comunque compreso nell arco di tempo intercorrente tra le ore 8 e le ore 12 e tra le ore 16 e le 20, per una durata di due ore. Articolo 19 (Inadempimento) e clausole del presente contratto di cui agli articoli.. hanno carattere essenziale sì che, per patto espresso, la violazione anche di una sola delle clausole suddette dà diritto alla OATRIE di chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 1453 del odice civile. Articolo 20 (ommissione di conciliazione) a ommissione di conciliazione, di cui all articolo 6 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell economia e delle finanze, emanato ai sensi dell articolo 4, comma 2, della legge 431/98, è composta al massimo da tre membri di cui due scelti fra appartenenti alle rispettive organizzazioni firmatarie dell'accordo territoriale sulla base delle designazioni, rispettivamente, del locatore e del conduttore ed un terzo - che svolge funzioni di presidente - sulla base della scelta operata dai due componenti come sopra designati qualora gli stessi ritengano di nominarlo. a richiesta di intervento della ommissione non determina la sospensione delle obbligazioni contrattuali. Articolo 21 (Varie) A tutti gli effetti del presente contratto, comprese la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, il conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l'ufficio di segreteria del omune ove è situato l'immobile locato. Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non con atto scritto. Il locatore ed il conduttore si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione (legge n. 675/96). In quanto vi siano più conduttori tutti gli obblighi del presente contratto s'intendono dagli stessi assunti solidalmente. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti rinviano a quanto in materia disposto dal odice civile, dalle leggi n. 392/78 e n. 431/98 o comunque dalle norme vigenti e dagli usi locali nonché alla normativa ministeriale emanata in applicazione della legge n. 431/98 ed agli Accordi di cui all articolo 2. Altre clausole etto, approvato e sottoscritto, li,. Il locatore. 8

17 Il conduttore A mente dell'articolo 1342, secondo comma, del odice civile, le parti specificamente approvano i patti di cui agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21 del presente contratto. Il locatore. Il conduttore. NOTE (1) Per le persone fisiche, riportare: nome e cognome; luogo e data di nascita; domicilio e codice fiscale. Per le persone giuridiche, indicare: ragione sociale, sede, codice fiscale, partita IVA, numero d'iscrizione al Tribunale; nonché nome, cognome, luogo e data di nascita del legale rappresentante. (2) 'assistenza è facoltativa. (3) Documento di riconoscimento: tipo ed estremi. I dati relativi devono essere riportati nella denuncia da presentare all'autorità di P.S., da parte del locatore, ai sensi dell'articolo 12 del decretolegge 21 marzo 1978, n. 59 convertito dalla legge 18 maggio 1978, n Nel caso in cui il conduttore sia cittadino extracomunitario, deve essere data comunicazione all'autorità di P.S., ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 286/98. (4) ancellare la parte che non interessa. (5) a durata minima è di anni tre. (6) ancellare la lettera A o B. (7) In caso di alloggi dotati di impianti termici autonomi verrà inserita nel contratto - in sostituzione una clausola del seguente tenore: "Per quanto attiene all'impianto termico autonomo, vale la normativa del DPR 26 agosto 1993, n. 412, con particolare riferimento a quanto stabilito dall'art. 11, c. 2, dello stesso DPR". (8) ancellare per intero o nelle parti interessate. 9

18 ONTRATTO DI OAZIONE PER USO ABITAZIONE All.: sub Per conduttori in possesso dei requisiti di cui all art. 8 (clausola di salvaguardia) dell Accordo integrativo nazionale stipulato in data (ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9 dicembre 1998 n. 431) 'Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani "Giovanni Amendola", codice fiscale , con sede in Roma alla via Nizza 35, in persona di.. domiciliato per la carica presso la sede dell'istituto, identificato dal documento. assistito dalla organizzazione sindacale (facoltativo), di seguito indicato con Istituto o locatore ONEDE IN OAZIONE il Sig., nato a, il, codice fiscale, con domicilio in alla via, assistito da. (facoltativo), qui di seguito denominato conduttore, che accetta, per sé e i suoi aventi causa, l'unità immobiliare sita in alla via n., piano., scala., interno, composto di n... vani, oltre cucina e servizi, e dotata, altresì, delle seguenti pertinenze (cantina, autorimessa singola, posto macchina in comune, ecc.) Descrizione dell'immobile con: dati catastali, tabelle millesimali, superficie convenzionale, allegazione della piantina catastale, stato degli impianti e delle attrezzature tecnologiche. 'unità immobiliare oggetto del presente contratto dovrà essere destinata a uso esclusivo di abitazione del conduttore e dei suoi familiari conviventi, con espresso divieto di qualsiasi diversa anche parziale destinazione e con obbligo del conduttore di comunicare ogni successiva variazione del nucleo familiare attualmente composto da: Art. 1. (Durata) a locazione ha durata di anni tre a decorrere dal con scadenza al, e alla prima scadenza, ove le parti non concordino sul rinnovo del medesimo, e senza che sia necessaria disdetta per finita locazione, il contratto è prorogato di diritto per altri due anni, fatta salva la facoltà di disdetta da parte del locatore che intenda adibire l immobile agli usi o effettuare sullo stesso le opere di cui all art. 3, comma 1, della legge 9 dicembre 1998 n. 431, ovvero vendere l immobile alle condizioni e con le modalità di cui al citato articolo 3. Alla scadenza del periodo biennale di proroga, ciascuna delle parti ha diritto di attivare la procedura per il rinnovo a nuove condizioni o per la rinuncia al rinnovo del contratto, 1

19 comunicando la propria intenzione con lettera raccomandata da inviare all'altra parte almeno sei mesi prima della scadenza. In mancanza della comunicazione il contratto è rinnovato tacitamente alle medesime condizioni. Nel caso in cui il locatore abbia riacquistato la disponibilità dell'alloggio alla prima scadenza e non lo adibisca, nel termine di dodici mesi dalla data in cui ha riacquistato la detta disponibilità, agli usi per i quali ha esercitato la facoltà di disdetta, il conduttore avrà diritto al ripristino del rapporto di locazione alle medesime condizioni di cui al contratto disdettato o, in alternativa, ad un risarcimento in misura pari a trentasei mensilità dell'ultimo canone di locazione corrisposto. E' comunque in facoltà del conduttore di recedere in qualunque momento dal contratto con preavviso di tre mesi da effettuarsi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno. Art. 2. (anone) A. Trattandosi di conduttore in possesso dei requisiti di cui all'art. 8 (clausola di salvaguardia) dell'accordo integrativo nazionale stipulato in data , ai sensi del D.M , il canone annuo di locazione, a regime, è pari a euro., calcolato in base ai criteri previsti dal su citato articolo. In applicazione di quanto previsto dall art. 5 dell accordo integrativo nazionale e dall art. 3 dell accordo territoriale, depositato presso il.., le parti concordano che il canone annuo da corrispondere per il primo anno sarà pari a euro.., a euro. per il secondo anno, a euro per il terzo anno, a euro per il quarto anno e ad euro. per il quinto anno; il canone di cui sopra non comprende gli oneri accessori, che sono a carico del conduttore nella misura e come previsto dalla normativa vigente e dalle pattuizioni seguenti. Il conduttore si obbliga a presentare all'istituto, alla scadenza di ogni anno di contratto, tutta la documentazione idonea a dimostrare la permanenza dei requisiti previsti dall'art. 8 dell'accordo integrativo nazionale. In mancanza, o in caso di perdita dei suddetti requisiti, il conduttore decadrà dai benefici previsti dalla su citata clausola di salvaguardia, con l'immediata applicazione del canone previsto per i conduttori non in possesso dei requisiti in parola. Sia il canone che la quota per i servizi accessori, fatti salvi i conguagli annuali, saranno pagati, quanto al canone, in rate MENSII anticipate di euro, per il 1 anno, di euro per il 2 anno, di euro per il 3 anno, di euro per il 4 anno e di euro per il 5 anno; quanto alla quota accessori, in rate MENSII anticipate pari ad euro..., determinate in via provvisoria sulla base delle spese sostenute nell'anno precedente, entro i primi cinque giorni successivi a ciascuna scadenza mediante versamento sul c/c postale n intestato all'istituto che, peraltro, si riserva la più ampia facoltà di precisare eventuali diverse forme di pagamento da concordare con il conduttore. 'eventuale mancata ricezione dei bollettini di c/c postale predisposti non esonera il conduttore dal pagamento di quanto dovuto. e parti si danno reciprocamente atto che il canone determinato fra i valori minimi e massimi risultanti dall Accordo territoriale stipulato tra organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori relativo al omune di.., depositato presso detto omune il, prot., ed inoltre che detto canone è conforme a quanto stabilito dall Accordo integrativo stipulato in. il.. tra la OATRIE e 2

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