LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE.

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1 A. Ventimiglia 1 LE COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE, IL LAVORO A PROGETTO E IL LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. ASPETTI FISCALI 1) Premessa 2) Determinazione del reddito di collaborazione 3) Regole di tassazione 4) Adempimenti del sostituto d imposta

2 A. Ventimiglia 2 1. PREMESSA Le collaborazioni dal punto di vista fiscale La legge Biagi ha definito nuove tipologie di collaborazione coordinata e continuativa. Dal punto di vista fiscale, la collaborazione coordinata e continuativa rientra tra i redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. c-bis Tuir) a condizione che la collaborazione: -non rientri nell esercizio abituale dell arte o professione; -sia svolta senza vincolo di subordinazione; -sia svolta nell ambito di un rapporto unitario e continuativo; -sia effettuata senza l impiego di mezzi organizzati; -sia svolta con compenso periodico prestabilito.

3 A. Ventimiglia 3 amministratori (titolari di partita iva) Se l attività di amministratore rientra nell esercizio abituale di arte e professione il compenso rientra tra il reddito di lavoro autonomo. (Circolare Agenzia delle Entrate n. 105/2001) sindaci o revisori: Se i compensi percepiti nell esercizio dell attività di sindaco o di revisore di società sono corrisposti a soggetti iscritti all albo dei ragionieri o dei dottori commercialisti rientrano tra i redditi di lavoro autonomo. (Circolari Agenzia delle Entrate 58/2001 e 67/2001) La sola iscrizione al registro dei revisori contabili non implica l instaurarsi di un rapporto di lavoro autonomo, ma di una collaborazione coordinata e continuativa e quindi tassazione come reddito assimilato al lavoro dipendente (Circolare Agenzia delle Entrate 56/2002)

4 A. Ventimiglia 4 Le collaborazioni fiscalmente sono di 2 tipi: - collaborazioni i cui compensi costituiscono redditi assimilati al lavoro dipendente (art. 50 comma 1 lett. c-bis Tuir); - collaborazioni i cui compensi costituiscono ai redditi di lavoro autonomo (art. 67 lett. L Tuir).

5 2. DETERMINAZIONE DEL REDDITO DI COLLABORAZIONE I redditi di collaborazione coordinata e continuativa devono essere determinati sulla base delle regole previste dell articolo 52 del TUIR che rinvia all articolo 51 in materia di determinazione del reddito di lavoro dipendente. a) Somme e valori da far concorrere tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. A. Ventimiglia 5

6 A. Ventimiglia 6 Si applica anche per i compensi percepiti dai collaboratori coordinati e continuativi il criterio di cassa allargato. si considerano percepiti nel periodo d imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai committenti entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d imposta successivo a quello a cui si riferiscono. b) Non concorrono alla formazione del reddito di collaborazione I contributi assistenziali e previdenziali obbligatori versati dal committente o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge.

7 A. Ventimiglia 7 FRINGE BENEFITS PER I COLLABORATORI Le regole di determinazione del reddito per i fringe benefits sono le stesse dei dipendenti. Le ritenute relative al compenso in natura sono operate in ciascun periodo di paga. Se non sono previsti pagamenti in denaro o la ritenuta da operare non trova capienza sui pagamenti in denaro, il collaboratore è tenuto a versare al committente l importo corrispondente alla ritenuta.

8 A. Ventimiglia 8 a) Erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o categorie di dipendenti non superiori nel periodo d imposta a. 258,23 (Circolare Agenzia delle Entrate 6 luglio 2001 n. 67: il riferimento alla generalità o categorie di dipendenti si intende operato, dal 1 gennaio 2001, anche ai collaboratori). Il tetto di. 258,23 è una franchigia: solo l eccedenza rispetto al tetto è tassata. per collaboratori che intrattengono rapporti con più committenti: ciascun sostituto d imposta, su richiesta del collaboratore, deve tener conto della corresponsione di altri benefits corrisposti da parte degli altri committenti.

9 b) Sussidi occasionali - sono concessi per rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente (collaboratore); - assenza dell obbligo di corresponsione generalizzata a tutti i dipendenti/collaboratori o a categorie. c) Somministrazioni di vitto, prestazioni o indennità sostitutive Sono totalmente esenti: - vitto somministrato dal committente; - servizio di mensa organizzato direttamente dal committente; - servizio di mensa garantito dal committente anche se gestito da terzi. A. Ventimiglia 9

10 A. Ventimiglia 10 Sono esenti fino ad un importo giornaliero di. 5,29: - le prestazioni sostitutive di mensa (buoni pasto, ticket restaurant); - le indennità sostitutive della mensa corrisposte agli addetti a cantieri edili, strutture lavorative a carattere temporaneo, unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione. Se l orario di lavoro non prevede la pausa pranzo l esenzione fiscale fino a. 5,29 è comunque riconosciuta (Risoluzione Agenzia delle Entrate 30 ottobre 2006 n. 118).

11 A. Ventimiglia 11 d) autoveicoli, motocicli, ciclomotori Dal 1 gennaio uso promiscuo al collaboratore: costo chilometrico ACI X Km X 50% al netto di quanto versato dal collaboratore; - Circolare Agenzia delle Entrate 17 aprile 2007 n. 21: 30%.

12 Trasferte Sede di lavoro: - Del committente: se risulta dal contratto, lettera d incarico o dall atto di nomina; - Domicilio fiscale del collaboratore: se non è possibile individuare in modo chiaro la sede di lavoro; di conseguenza si ha trasferta quando il collaboratore svolge la propria prestazione in un comune diverso da quello del domicilio fiscale. (Circolare Agenzia delle Entrate 18 giugno 2001 n. 58) A. Ventimiglia 12

13 A. Ventimiglia 13 Trasferte fuori comune IT EE solo indennità di trasferta 46,48 77,47 + vitto O alloggio rimborsato 30,99 51,65 + vitto E alloggio rimborsato 15,49 25,82 il rimborso delle spese documentate per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, non concorre a formare reddito indipendentemente dall ammontare; le altre spese rimborsate, anche non documentabili, ma attestate, non concorrono alla formazione del reddito nel limite di. 15,49 al giorno (. 25,82 per estero). La quota di indennità che non concorre alla formazione del reddito non subisce alcuna riduzione in relazione alla durata della trasferta e quindi anche nell ipotesi di trasferta inferiore a 24 ore che non comporti alcun pernottamento fuori sede. (Circolare Agenzia delle Entrate 326/1997).

14 rasferte nel comune e indennità o i rimborsi per trasferte nell ambito del comune concorrono a formare eddito ad eccezione dei: rimborsi delle spese di trasporto comprovabili con idonea documentazione roveniente dal vettore (biglietti di autobus, ricevuta taxi, ecc.); l rimborso delle spese di trasporto effettuato attraverso la corresponsione di n indennità chilometrica è assoggettata a tassazione. A. Ventimiglia 14

15 Prestiti Costituisce reddito imponibile il 50% della differenza tra: - l importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento BCE (4%) vigente al termine di ciascun anno; - l importo degli interessi calcolato al tasso effettivamente applicato. g) Utilizzo immobile Costituisce reddito imponibile: RC + spese fabbricato + eventuali utenze gratuite quanto versato dal collaboratore. A. Ventimiglia 15

16 3. LE REGOLE DI TASSAZIONE A) COLLABORATORI RESIDENTI IN ITALIA Imponibile fiscale E IMPONIBILE FISCALE IL REDDITO COMPLESSIVO PERCEPITO DAL COLLABORATORE, COSTITUITO DA TUTTE LE SOMME E I VALORI A QUALUNQUE TITOLO PERCEPITI NEL PERIODO D IMPOSTA AL NETTO DEGLI ONERI DEDUCIBILI. SE IL COMMITTENTE NON CONOSCE IL REDDITO COMPLESSIVO DEL COLLABORATORE, CONSIDERA AI FINI DEL REDDITO COMPLESSIVO SOLO IL REDDITO DI COLLABORAZIONE. A. Ventimiglia 16

17 Determinazione dell imposta IMPONIBILE FISCALE x ALIQUOTE A SCAGLIONI IRPEF = IMPOSTA LORDA - ALTRE DETRAZIONI (ART. 13 TUIR) - DETRAZIONI PER CARICHI DI FAMIGLIA (ART. 12 TUIR) = IMPOSTA DOVUTA (cod. 1004) A. Ventimiglia 17

18 Dichiarazione di spettanza delle detrazioni (figli e altri familiari a carico) Il collaboratore deve dichiarare: - il familiare da considerare a carico (il reddito complessivo non superiore a ,51); - la detrazione per i figli è ripartita al 50% fra i coniugi o genitori; - la detrazione per i figli è attribuita al 100% al coniuge o genitore che ha il reddito complessivo più elevato o se l altro coniuge è a carico del primo. Per il primo figlio spetta, se più conveniente, la detrazione per il coniuge (se questo manca fisicamente); A. Ventimiglia 18

19 A. Ventimiglia 19 Le addizionali regionali e comunali all IRPEF Anche per i redditi di collaborazione coordinata e continuativa si applicano le disposizioni in materia di addizionali regionali e comunali all IRPEF. base imponibile addizionali IRPEF = reddito complessivo (*) - oneri deducibili art. 10 TUIR Sono tenuti al pagamento dell addizionale all IRPEF i collaboratori che con riferimento all anno d imposta, sono tenuti al pagamento dell IRPEF. (*) se il committente non conosce il reddito complessivo del collaboratore, considera, ai fini del reddito complessivo, solo il reddito di collaborazione.

20 A. Ventimiglia 20 Addizionale regionale (cod. 3802) - è dovuta alla regione nella quale il collaboratore al 31 dicembre di ogni anno ha il domicilio fiscale; - prelievo in un n. di rate compreso tra 11 e 9 a seconda del mese in cui sono state effettuate le operazioni di conguaglio; - in caso di cessazione del collaboratore le addizionali sono trattenute in unica soluzione.

21 Addizionale comunale - è dovuta nel comune in cui il collaboratore ha il domicilio fiscale al 1 gennaio dell anno cui si riferisce l addizionale; - per i collaboratori in forza: versamento in acconto in 9 rate (cod. 3860); versamento a saldo (cod in massimo 11 rate) - per i collaboratori cessati: versamento a saldo dell addizionale residua dovuta prelevata in un unica soluzione; A. Ventimiglia 21

22 Determinazione dell acconto reddito imponibile anno precedente X aliquota (*) dell anno cui si riferisce l addizionale se la delibera è pubbl. sul sito finanze entro il 15/2 del medesimo anno X 30% in numero massimo di 9 rate dal mese di marzo; (*) aliquota dell anno precedente se la delibera è pubblicata dopo il 15/2. A. Ventimiglia 22

23 A. Ventimiglia 23 Compenso corrisposto al collaboratore nel periodo d imposta e il sostituto conosce sia l ammontare dello stesso che la periodicità dei pagamenti: a) senza la cessazione del rapporto il sostituto trattiene le addizionali in un unica soluzione o in forma rateale in base alle modalità di pagamento del compenso; b) con la cessazione del rapporto il sostituto trattiene in unica soluzione l ammontare delle addizionali dovute al momento del pagamento del compenso. Il sostituto d imposta non è in grado di prevedere la periodicità dei pagamenti: - le addizionali sono trattenute in un unica soluzione l anno successivo sulla prima corresponsione di emolumenti.

24 A. Ventimiglia 24 Applicazione della maggiore ritenuta Facoltà per i sostituti d imposta di applicare nei confronti dei percettori di redditi di lavoro dipendente e assimilati, su richiesta degli stessi percipienti, un aliquota più elevata rispetto a quella ordinariamente dovuta, per evitare di sostenere un conguaglio eccessivamente pesante. (ribadito anche nella Circolare Agenzia dell Entrate n. 15/2007).

25 COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE TASSATE SEPARATAMENTE RITENUTA DEL 20% A TITOLO DI ACCONTO PER: 1) TFM CORRISPOSTO AD AMMINISTRATORI SE IL DIRITTO ALL INDENNITA RISULTA DA ATTO AVENTE DATA CERTA ANTERIORE ALL INIZIO DEL RAPPORTO. 2) SOMME E VALORI COMUNQUE PERCEPITI: - A SEGUITO DI PROVVEDIMENTI DELL AUTORITA GIUDIZIARIA; - TRANSAZIONI RELATIVE ALLA RISOLUZIONE DEI RAPPORTI DI COLLABORAZIONE COORDINATA E CONTINUATIVA. A. Ventimiglia 25

26 A. Ventimiglia 26 B) COLLABORATORI NON RESIDENTI IN ITALIA. Si considerano prodotti nel territorio dello Stato e quindi tassati (art. 23 co. 2 lett. b): - i redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente(*), se corrisposti dallo Stato, da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. Non è necessario che la relativa prestazione sia svolta in Italia, ma è sufficiente che tali redditi siano corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato o da stabili organizzazioni nel territorio stesso di soggetti non residenti. (*) collaborazioni coordinate e continuative.

27 A. Ventimiglia 27 Tassazione Il compenso corrisposto al collaboratore non residente è soggetto ad una ritenuta a titolo di imposta del 30% salva l applicazione delle convenzioni contro le doppie Imposizioni. Su tale compenso non sono dovute le addizionali comunali e regionali all Irpef.

28 A. Ventimiglia 28 4) GLI ADEMPIMENTI DEL SOSTITUTO D IMPOSTA. A) Nei confronti dell Amministrazione Finanziaria a fronte della corresponsione di redditi assimilati: Obbligo di compilare il mod. 770 semplificato Eccetto per i non residenti nei confronti dei quali non si rilascia il CUD, ma si compilano i quadri ST (versamenti) ed SX (riepilogo compensazioni). B) Nei confronti dei collaboratori per effetto dell assimilazione dei redditi di collaborazione a quelli di lavoro dipendente -Tenuta libro paga: no imposta di bollo per i contratti di collaborazione (l art. 25 Tabella, All. B Dpr. 642/1972 esenta in modo assoluto da imposta tutti i contratti di lavoro e non è rilevante la qualità del datore di lavoro, né la natura della prestazione convenuta); sono assoggettate ad imposta di bollo le quietanze relative ai compensi per prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa.

29 A. Ventimiglia 29 - Obbligo di effettuazione delle operazioni di conguaglio Il committente deve attenersi alla procedura prevista per i lavoratori dipendenti e considerare in relazione al periodo d imposta: - tutti i compensi corrisposti al collaboratore; - le detrazioni d imposta riconosciute; - le ritenute operate.

30 A. Ventimiglia 30 Il collaboratore può richiedere al committente di tenere conto in sede di conguaglio anche: - delle detrazioni/deduzioni d imposta che non sono stati sostenuti per il tramite del sostituto, che ha facoltà di accettare; - dei redditi di lavoro dipendente o assimilati percepiti per precedenti rapporti di lavoro ovvero di collaborazione, anche da soggetti non obbligati ad effettuare le ritenute (consegna del CUD attestante tali redditi al sostituto d imposta).

31 A. Ventimiglia 31 - Obbligo di consegnare il CUD (salvo per i collaboratori non residenti per i quali si può rilasciare una certificazione diversa dal CUD) Il sostituto d imposta è tenuto a rilasciare ai soggetti ai quali ha operato ritenute nel periodo d imposta, una certificazione attestante l ammontare: - delle somme dei valori corrisposti; - delle detrazioni applicate e delle ritenute operate; - dei contributi previdenziali e assistenziali versati. - entro il 15 marzo dell anno successivo (dal 2008, 28 febbraio), ovvero - entro 12 giorni dall eventuale richiesta del collaboratore che abbia cessato il rapporto in corso d anno, utilizzando il mod. CUD in vigore.

32 LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE ART. 67 COMMA 1 LETTERA L) TUIR - REDDITI DERIVANTI DA ATTIVITA DI LAVORO AUTONOMO NON ESERCITATE ABITUALMENTE - RITENUTA DEL 20% A TITOLO DI ACCONTO (ART. 25 DPR. 600/1973) A. Ventimiglia 32

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