COMUNE DI OSIMO. (Provincia di Ancona) Protezione e custodia degli animali. IL SINDACO
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1 COMUNE DI OSIMO (Provincia di Ancona) PROT. n del 19/5/2000 Protezione e custodia degli animali. IL SINDACO Visto il D.P.R n.320 (Regolamento di Polizia Veterinaria); Visto il D.P.R che attribuisce ai Comuni la funzione di vigilanza sull'osservanza delle leggi e dei regolamenti generali e locali relativi alla protezione degli animali e alla difesa del patrimonio zootecnico; Vista la legge n.281 (legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo); Vista la Legge Regionale n.10 (norme in materia di animali da affezione e prevenzione del randagismo); Vista la Legge Regionale n.26 del (modifiche ed integrazioni della Legge Regionale 1997 n.10) Visto il Regolamento regionale di esecuzione n.49; Visto l'art.727 del codice penale e la legge 473/1993 che puniscono l'abbandono ed il maltrattamento di animali; Visto l'art. 638 del codice penale inerente l'uccisione ed il danneggiamento di animali altrui; Visto il D.lgs n.116 (attuazione della direttiva n.86/609 CEE in materia di protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici); Visti gli artt. 106 e 107 del R.D N.383 (legge comunale e provinciale); Visto l'art. 38 della legge n.142; Acquisito il parere del Servizio Veterinario dell'azienda USL n.7; Sentite le proposte delle Associazioni Animaliste locali; Preso atto delle indicazioni del Comando di Polizia Municipale; In considerazione che tutti gli animali, in quanto esseri senzienti hanno diritto all'integrità psicofisica e a vivere liberi quando non esistono condizioni di pericolo per persone animali o cose; Ravvisata la necessità di tutelare le specie animali in conformità ai principi etici, morali e culturali di una società civile;
2 ORDINA ART.1.- Maltrattamento e abbandono. E' vietato a chiunque possieda un animale o lo detenga a qualsiasi titolo mettere in atto comportamenti lesivi e abbandonarlo. ART.2 - Condizioni di benessere e controllo o della fertilità. E' fatto obbligo di garantire a tutti gli animali, la possibilità di soddisfare le proprie fondamentali esigenze, nel rispetto della specie e della razza cui appartengono. In ogni caso, i proprietari o detentori degli animali sono responsabili della salute e del benessere della prole. ART.3 - Accudimento e condizioni igienico- sanitarie. Chi detiene un animale o lo possiede a qualunque titolo deve: - averne cura e rispettarne i diritti; - farlo visitare da medici veterinari ogniqualvolta il suo stato di salute lo renda necessario; - accudirlo ed alimentarlo secondo le necessità della specie, della razza e del ciclo vitale dell'animale stesso, con carattere di continuità; - garantire le opportune condizioni igienico-sanitarie all'interno delle abitazioni e sui terrazzi, balconi, giardini di proprietà che li ospitano, nonché dei locali condominiali annessi in cui gli animali transitano. ART.4 - Caratteristiche spazi e condizioni di detenzione dei cani. I cani detenuti prevalentemente in spazi delimitati, necessitano di un'area di almeno 8 mq. per capo adulto, o superiore su esigenze, particolari di razza; sono fatte salve temporanee esigenze sanitarie. I locali di ricovero devono essere aperti verso l'esterno per consentire sufficiente illuminazione naturale, ventilazione e temperatura adeguate. I detentori devono garantire gli animali dalle intemperie con un ricovero, ben coibentato ed impermealizzato, coperto almeno su tre lati, oltre il tetto,rialzato ed isolato dall'umidità del terreno. Gli animali devono inoltre essere protetti da temperature e condizioni climatiche sfavorevoli, da illuminazione forzata e da eccessivi rumori. E' vietata la detenzione dei cani alla catena; qualora si renda necessaria per comprovati motivi e mai per piu' di otto ore giornaliere, occorre che all'animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di muoversi liberamente e che questa sia: catena fissa con una lunghezza non inferiore a mt. 5 e fissata ad un'altezza da terra non superiore a mt. 1; - catena collegata a cavo aereo con una lunghezza non inferiore a mt.3 collegata ad altra catena di lunghezza minima di mt.5 ed alta da terra mt.1,5 a mezzo di due moschettoni rotanti alle estremità. Gli animali tenuti a catena dovranno comunque sempre poter raggiungere il proprio riparo ed i contenitori dell'acqua e del cibo.
3 E' vietato tenere permanentemente animali in cantine, garage o in altri locali chiusi- balconi o box esterni in lamiera. ART.5 - Condizioni temporanee di detenzione e di trasporto. Quando per motivate e temporanee esigenze sia indispensabile tenere animali in gabbia o in spazi angusti essi devono avere sufficiente libertà di movimento, acqua e cibo necessari, luce ed aria. In caso di trasporto è vietata la detenzione di tutti i tipi di animali in condizioni che ne determino inutile sofferenza In particolare, per gli animali d'affezione sono vietati il trasporto e la detenzione in condizioni o con mezzi inidonei o comunque tali da procurare loro danni fisici: gli spazi e i contenitori eventualmente utilizzati devono essere tali da consentire loro la posizione retta e di sdraiarsi e rigirarsi; devono, inoltre, essere garantite le necessarie condizioni igieniche ed alimentari. E' assolutamente vietato trasportare degli animali segregati nei bagagliai chiusi dei mezzi di trasporto E' altresì vietato lasciare gli stessi chiusi all'interno dell'abitacolo dei mezzi di trasporto per più di 4 ore consecutive e sempre, comunque, quando manchino le condizioni di vivibilità dell'animale. ART.6 - Anagrafe canina e tatuaggio. I proprietari o detentori a qualsiasi titolo di cani, devono procedere alla loro iscrizione all'anagrafe canina. E' inoltre obbligatorio sottoporre il cane a tatuaggio. Art.7 - Guinzagli e museruola. Nei luoghi pubblici o aperti al pubblico, nonché nei locali condominiali, i cani devono essere tenuti al guinzaglio da persone in grado di controllarli. Per i cani caratterialmente aggressivi o mordaci è obbligatorio l'uso della museruola, oltre che del guinzaglio. In tutte le aree verdi ove siano presenti le attrezzature per i giochi dei bambini, opportunamente segnalate, è vietato l'ingresso ai cani. Art.8 - Aree verdi accessibili ai cani In alcune aree verdi e parchi segnalati con appositi cartelli è permessa la libera circolazione dei cani sotto il costante controllo del proprietario o detentore. Nel Centro Storico verrà appositamente attrezzata a tale scopo un'area del Parco della Rimembranza - zona Via Cialdini - Via Giulia. Negli altri parchi e giardini pubblici e nelle aree attrezzate per svago o ricreazione é consentito l'accesso di cani nel rispetto delle seguenti modalità:
4 liberi solo se muniti di museruola e purché di piccola taglia, tenuti al guinzaglio corto se privi di museruola o di taglia medio-grossa. Nella zona pedonale di Corso Mazzini e Piazza del Comune, dall'incrocio con le piazze Don Minzoni e Boccolino, dalle ore 18 alle 20, è vietato condurre cani anche al guinzaglio e con la museruola. ART.9 - Disturbo della quiete pubblica. I cani a guardia di case, orti, giardini e poderi dovranno essere tenuti in modo che non possano aggredire o recare danno ai passanti. I proprietari devono segnalare con apposito cartello o scritta la presenza degli stessi, inoltre devono impedire che nelle ore notturne e di riposo i cani arrechino disturbo alla quiete pubblica da intendersi dalle ore 14 alle ore 16 e dalle ore 22 alle ore 6. Fatte salve le norme del codice penale, la sanzione prevista è di ART Paletta e sacchetto. I proprietari detentori di cani devono evitare che i loro cani lascino escrementi sul suolo pubblico. I proprietari o detentori devono raccogliere gli eventuali escrementi servendosi di apposita paletta o altro mezzo idoneo nonché di sacchetti di plastica e depositarli nei cassonetti. La detenzione della paletta - o mezzo sostitutivo - e del sacchetto di plastica sono obbligatori fin dal momento dell'accompagnamento degli animali ai luoghi pubblici Sono esonerati da tale divieto le persone non vedenti accompagnate dai propri cani guida. ART.11 - Tutela delle colonie feline. E' vietato maltrattare i gatti che vivono in libertà. Le colonie feline presenti nelle aree pubbliche o aperte al pubblico, devono essere rispettate e tutelate, facilitando l'opera di accudimento del personale addetto e delle associazioni protezionistiche, nel rispetto delle condizioni igienico- sanitarie. E'inoltre vietato spostare animali singoli o intere colonie dal loro habitat senza il parere favorevole del Servizio Veterinario pubblico e della Associazione di Protezione animale cui la colonia è affidata E' vietato a personale non autorizzato mettere "avanzi"di cibo nel suolo pubblico per sfamare gatti in libertà pena l'applicazione di una sanzione pecuniaria di ART Addestramento destramento animali. E' vietato nell'addestramento degli animali e dei cani in particolare, ricorrere a percosse, strumenti o ad altre forme di violenza psicofisica che possano traumatizzare l'animale stesso.
5 E' inoltre vietato qualsiasi tipo di addestramento incompatibile con lo stato psicofisico dell'animale che comporti sofferenze o rischio di morte dello stesso. E' altresì vietata qualunque forma di combattimento tra animali. ART Vivisezione e utilizzo improprio di animali. E' vietato prelevare cani, gatti o qualsiasi altro animale per conferirlo a laboratori di vivisezione, in ottemperanza alle disposizioni del decreto legislativo n.116 del E' inoltre vietato catturare animali randagi o vaganti per commercio o per scopi comunque diversi da quelli previsti dalle norme vigenti. ART Giochi e premi con animali. E' vietato utilizzare sul territorio comunale animali vivi per manifestazioni che richiedono comportamenti non conformi alle caratteristiche etologiche della razza o allo stato di salute dell'animale stesso. DISPONE 1- Che le trasgressioni alla presente ordinanza, fatte salve le disposizioni della legge e del codice penale in materia, sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da a , dove non espressamente indicato. 2- Che quando si ravvisa un maltrattamento si puo' procedere al sequestro cautelativo e alla confisca dell'animale. 3- Che il Corpo di Polizia Municipale, gli agenti della forza pubblica, il Servizio Veterinario della ASLn n.7 nonché le guardie giurate volontarie, ciascuno per la parte di propria competenza, sono incaricate dell'esecuzione della presente ordinanza e dell'applicazione delle relative sanzioni 4- Che la presente ordinanza entra in vigore dopo 15 gg. Dalla pubblicazione all'albo 5- Che il presente provvedimento venga notificato a: - Questore di Ancona. - Comando provinciale dei Carabinieri. - - Comando Polizia Municipale. - - Dirigente responsabile del Servizio Veterinario della ASL 7 Area Sanità. - - Presidenti delle Associazioni Animaliste locali. - - Responsabile Ufficio Stampa del Comune. - - Responsabile Lavori Pubblici del Comune. - - Albo Pretorio. 6- Con l'entrata in vigore della presente ordinanza cessa di avere efficacia la precedente prot. n del Dalla Residenza Municipale, lì 19/05/2000 IL SINDACO Avv. Dino Latini
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