REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI RICOVERO PER CANI DI CRESPELLANO
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1 REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE ED IL FUNZIONAMENTO DELLA STRUTTURA DI RICOVERO PER CANI DI CRESPELLANO Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.52 del 7/6/2011 Art.1 FINALITA DEL REGOLAMENTO Il Comune intende garantire nell'ambito del territorio comunale, le attività previste L.R. 7 aprile 2000 n. 27 ed, in via generale, attuare interventi finalizzati alla tutela ed al controllo della popolazione canina, in modo da prevenire il randagismo e fenomeni di maltrattamento degli animali. In particolare il Comune intende provvedere alla cattura ed al ricovero dei cani randagi e/o vaganti ed assicurare la loro custodia temporanea o permanente nella struttura all'uopo destinata, ubicata in località Fontana. Il Comune si propone, altresì, di incentivare l affido definitivo dei predetti animali E prevista la temporanea e straordinaria accoglienza di gatti per motivi sanitari presso lo spazio loro dedicato all interno del canile, a supporto delle attività svolte nelle colonie feline riconosciute sul territorio comunale. Le modalità di tale accoglienza sono disciplinate dalle norme del presente regolamento, in quanto compatibili. Art. 2 - MODALITA DI GESTIONE DEL SERVIZIO Il canile comunale può essere gestito nelle seguenti forme: - direttamente dal Comune; - a mezzo di società o aziende dipendenti dal Comune; - con la forma della concessione a terzi nel rispetto delle formalità e dei modi stabiliti dalla normativa vigente. Nel caso in cui si provveda con gestori terzi, il rapporto tra il Comune e il Gestore viene disciplinato con specifica Convenzione. Gli operatori ed i volontari afferenti al Gestore devono essere muniti di tessera di riconoscimento che attesti l adesione alla convenzione in essere col Comune. Presso il canile viene istituito un registro degli operatori e dei volontari composto da due sezioni: nella prima deve essere tenuto aggiornato l elenco degli associati abilitati a prestare la loro opera presso il canile, nella seconda devono essere registrate e sottoscritte dagli interessati le presenze giornaliere di ogni singolo volontario. Il servizio è inoltre supportato da un Veterinario appositamente incaricato dal Comune. Art.3 - VETERINARIO DEL CANILE Il Comune individua un Veterinario di riferimento con apposito incarico. Il Veterinario è responsabile della scorta farmaceutica presente nell'ambulatorio; redige la scheda sanitaria di ogni cane, è responsabile della compilazione e dell aggiornamento in ogni occasione. Il veterinario può chiedere la collaborazione degli operatori, compatibilmente al normale svolgimento delle loro mansioni, per le prestazioni che voglia effettuare nella conduzione igienico-sanitaria del canile, comprese le operazioni di inserimento dei microchips o nei casi di emergenza. Il Veterinario attua tutti i provvedimenti utili a salvaguardare il benessere e la salute dei cani informandone il Gestore, siano essi di tipo chirurgico, terapeutico, d urgenza, profilattico o di laboratorio. Il Veterinario è responsabile della prescrizione e della somministrazione delle terapie e può incaricare gli operatori, previo accordo con gli stessi, alla somministrazione dei farmaci, registrando il tutto nella scheda sanitaria. 1
2 Art.4 - ORARIO DI APERTURA DEL CANILE Il canile è aperto al pubblico tutti i giorni feriali per almeno due ore al giorno. Le fascie orarie saranno concordate tra l amministrazione e il gestore. Negli stessi giorni e orari un operatore risponde alle chiamate telefoniche; è sempre attiva una segreteria telefonica che fornisce informazioni sugli orari di apertura e sulle emergenze. Art.5 - INGRESSO DEI CANI AL CANILE Al canile accedono prioritariamente: 1) i cani in stato di abbandono e vaganti, segnalati da persone che non sono le legittime proprietarie, trovati nel territorio comunale; 2) i cani sequestrati; 3) a titolo gratuito i cani di proprietà di persone decedute prive di eredi; 4) i cani aggressivi o traumatizzati sottoposti a rieducazione obbligatoria dall autorità sanitaria competente. 5) Ricovero temporaneo come previsto dalla Legge Regionale n. 27, certificato da parte del proprietario (esempio ricovero in struttura ospedaliera o non più in grado di gestire animali) Art.6 - ABBINAMENTO E INSERIMENTO NUOVI CANI NEI BOX Gli abbinamenti dei cani che devono coabitare nello stesso box o negli stessi spazi, vengono effettuati da un operatore che conosce bene i cani ospiti, con la collaborazione del Veterinario. Gli abbinamenti vanno eseguiti considerando la compatibilità fra individui e fra razze, comunque nell ottica del benessere animali. Gli spostamenti dei cani da un box all altro devono essere limitati all'indispensabile e decisi dal Gestore in collaborazione col Veterinario; i motivi degli spostamenti vanno annotati sulla scheda anagrafica dei cani. Art.7 - CURA ED IGIENE DEI CANI Tutte le mattine, all'inizio delle attività gestionali e tutte le sere prima della chiusura delle operazioni, gli operatori effettuano la ricognizione di tutti i box per la verifica dello stato di salute dei cani ospitati. Eventuali anomalie devono essere immediatamente annotate sulla scheda del cane, segnalate al Veterinario e risolte. La spazzolatura dei cani può avvenire compatibilmente con le esigenze degli animali, con la collaborazione del personale volontario. A tutti i cani deve essere effettuato almeno un bagno durante l'estate. Art.8 - PULIZIA DEL CANILE Il canile deve essere dotato del Piano di Controllo Annuale per la disinfezione, disinfestazione e derattizzazione validato dall ASL; tale piano dispone, tra l altro la frequenza ordinaria di tali trattamenti e straordinaria, in caso di patologie trasmissibili. La pulizia ordinaria dei box va effettuata tassativamente tutti i giorni, con le modalità indicate nel Piano, come pure dei locali di servizio, degli spazi interni ed esterni del canile. Art. 9 - SGAMBAMENTO Tutti i cani, eccetto quelli posti in quarantena ed i casi specifici indicati dal Veterinario, devono essere sgambati quotidianamente per circa 1 ora nell apposita area annessa al canile, secondo un programma deciso dal Gestore, salvo impedimenti di carattere eccezionale. 2
3 Art.10 - ALIMENTAZIONE I cani vengono alimentati esclusivamente con mangimi composti integrati: Il mangime viene fornito dal Comune. In casi particolari (cuccioli, cani vecchi, o cani in terapia) il Veterinario può autorizzare l'utilizzo di altri prodotti. Il cibo viene somministrato almeno una volta al giorno, nei box preventivamente puliti. Ai cani di grossa taglia la somministrazione viene effettuata frazionata in due momenti. Il cibo avanzato durante la giornata deve essere rimosso prima della chiusura delle operazioni serali. Art.11 - PRESTAZIONI VETERINARIE Il cane, in entrata deve essere posto nel reparto di quarantena per il periodo stabilito dal Veterinario che è comunque di almeno 10 giorni; il Veterinario provvede alla visita clinica dell'animale entro 48 ore e, nel più breve tempo possibile, alla sverminazione, alle vaccinazioni entro 7 giorni, all applicazione dei microchips se mancante, ed ai trattamenti profilattici che ritiene più opportuni. Il Veterinario effettua periodicamente il giro di visite di tutti i cani ospitati. Il personale volontario è tenuto a collaborare col Veterinario per l'effettuazione di tutte le prestazioni necessarie nella conduzione igienico-sanitaria del canile. Presso l infermeria del canile è istituita una agenda utilizzabile da operatori e volontari per segnalare problemi sanitari degli animali ospitati con firma di presa visione da parte del Veterinario. Il personale volontario provvede a segnalare immediatamente al Veterinario qualsiasi cambiamento sospetto o manifesto nel comportamento e nella salute dei cani. Art.12 - MICROCHIPS Tutti i cani ospitati presso il canile sono identificati a cura del gestore, mediante microchips forniti dal Comune. Art.13- SCHEDE ANAGRAFICHE E SANITARIE Al momento dell'ingresso del cane al canile deve essere compilata da parte del Gestore, la scheda anagrafica contenente la data di accesso, i motivi dell accesso con indicazione del luogo di ritrovamento, il nome del cane (se già noto, oppure il nuovo nome che verrà assegnato), la presunta età, il numero di identificazione, ecc ; la scheda è corredata di foto. Il cane viene tempestivamente sottoposto a visita da parte del Veterinario che provvede a compilare la scheda sanitaria per quanto di sua competenza. La scheda sanitaria viene aggiornata ogni qualvolta il cane presenti problemi, con l'annotazione delle patologie e delle terapie praticate, con l apposizione della firma da parte del Veterinario che ha condotto l accertamento. Ogni foglio della scheda sanitaria deve riportare il nome del cane ed il numero di identificazione. Le schede devono essere conservate accuratamente in apposito archivio. Il Comune metterà nel proprio sito la lista dei cani presenti nella struttura con i dati e le foto di ciascun cane per favorire eventuali ricerche di animali smarriti o in cerca di adozioni. Art.14 REGISTRO DI CARICO E SCARICO Il Gestore deve tenere aggiornato il registro di carico e scarico, nel quale deve essere riportata la data di entrata e quella della eventuale uscita, i dati anagrafici, nonché gli estremi completi di un documento di identità di chi consegna il cane e di chi lo ritira. Qualora il proprietario del cane in entrata sia sconosciuto, deve essere annotata la zona di provenienza. Devono inoltre essere registrati i dati identificativi del cane. 3
4 Nel registro vengono inoltre riportati, se del caso, i dati relativi al periodo di sequestro, alla cessione, alla eliminazione eutanasica, ed alla morte degli animali; in quest'ultimo caso deve essere riportata la causa della morte da parte del Veterinario Il Veterinario controlla e vista periodicamente il registro. I dati riportati nel registro di carico e scarico sono all evenienza confrontati con le segnalazioni del registro cani smarriti. Art.15 - LIMITAZIONE DELLE NASCITE Gli interventi per la limitazione delle nascite dei cani sono eseguiti esclusivamente dal Veterinario incaricato, con modalità atte a garantire il benessere degli animali, presso l ambulatorio annesso alle strutture di ricovero o presso gli ambulatori convenzionati. Gli interventi possono essere eseguiti anche dai veterinari dipendenti dall Azienda Unità Sanitaria Locale, qualora tale attività sia compatibile con lo svolgimento delle funzioni ad essi assegnate dalla normativa vigente. Art.16 AFFIDO E ADOZIONE L adozione è preceduta da un periodo di affido di 30 giorni durante i quali il candidato all adozione può valutare l opportunità di una adozione definitiva ed altresì al Gestore di verificare i requisiti dell adottante e le condizioni di mantenimento del cane. Le pratiche di adozione dei cani vengono seguite dal Veterinario del canile in collaborazione con il Gestore per quanto concerne la compatibilità fra le peculiarità caratteriali dell'animale e le richieste dell'adottante. Ogni cane deve essere consegnato alla persona che intende adottarlo, già sverminato, esente da filaria, vaccinato da non oltre 10 mesi, dotato di microchip e, se femmina adulta, sterilizzata. Nel caso di patologie o terapie in atto al momento dell adozione, viene data informazione al nuovo proprietario con possibilità della loro prosecuzione (temporanea) a carico del gestore del canile. I cani non possono essere dati in adozione a persone recidive nella rinuncia di proprietà. Non possono altresì essere ceduti a persone residenti fuori della Regione Emilia- Romagna. Solamente in casi particolari, se l adottante fornisce serie e comprovate garanzie, il cane può essere ceduto ad un non residente nella Regione Emilia-Romagna, previa iscrizione all anagrafe canina del nuovo comune di residenza. E vietato dare in adozione o affidare qualsiasi cane a soggetti riconosciuti colpevoli di reato di maltrattamento e crudeltà nei confronti degli animali, in applicazione dell art.24, comma 3, L.R.27/2000. Qualora si presenti questa situazione, la richiesta dev essere segnalata immediatamente alle guardie zoofile ENPA ed ai servizi di polizia amministrativa e giudiziaria. I cani posti sotto sequestro per maltrattamento e successivamente confiscati non possono essere restituiti o dati in adozione ai precedenti proprietari. In tutti i casi è comunque prevista una valutazione sui richiedenti, effettuata congiuntamente dal gestore e dal Veterinario del canile. Al momento dell adozione o dell affidamento temporaneo vengono registrati tutti i dati necessari al controllo del cane. L adottante riceve materiale informativo sugli oneri da assolvere in tutti i casi previsti per legge e sulle elementari norme da mantenere per il corretto rapporto con il proprio animale. Art.17 - RICONSEGNA CANI RITROVATI AI LORO PROPRIETARI Nella stessa giornata in cui è avvenuto il ritrovamento, il Gestore del canile deve provvedere a verificare la proprietà qualora il cane sia tatuato o dotato di microchip, 4
5 mediante accesso all anagrafe canina, e a darne immediata informazione al legittimo proprietario affinchè possa provvedere a riprenderlo in consegna. Nel caso non risulti possibile individuare il proprietario del cane, il Gestore trasmette alla Polizia Municipale una scheda segnaletica del cane corredata di foto per confrontarla con eventuali segnalazioni di smarrimento pervenute. Nel caso in cui il cane risulti sprovvisto di microchip, dovrà essere applicato prima della riconsegna a spese del proprietario. Art.18 - TARIFFE DI PERMANENZA GIORNALIERA, SPESE DI ACCALAPPIAMENTO E SANITARIE PER CANI RICONSEGNATI AI PROPRIETARI Al proprietario del cane ritrovato e restituito viene applicata la tariffa giornaliera per la permanenza al canile, oltre che il costo dell accalappiamento. Al proprietario vengono inoltre applicate le spese sostenute dal Gestore per eventuali trattamenti sanitari. Le tariffe per le prestazioni praticate devono essere pubbliche. A tal fine il Gestore si deve dotare di una bacheca, situata esternamente al locale di ricezione del pubblico dove deve essere esposta la tabella con l'indicazione delle tariffe per: 1) accalappiamento e recupero cani 2) permanenza giornaliera al canile di animali restituiti ai proprietari; 3) trattamenti sanitari (vaccinazioni, trattamenti antiparassitari, analisi cliniche, ecc) 4) inserimento microchip Le tariffe indicate sono proposte dal Gestore, in accordo col Veterinario, sottoposte al Gruppo di Lavoro Permanente di cui all art. 22 e approvate dal Comune. Detti importi dovranno essere corrisposti direttamente al Comune di Crespellano tramite versamento su conto corrente postale intestato alla Tesoreria Comunale, sulla base del conteggio predisposto dal Gestore in rapporto agli effettivi giorni di permanenza dell animale. La ricevuta dell avvenuto pagamento dovrà essere esibita al Gestore entro cinque giorni dalla riconsegna dell animale. In difetto, il proprietario sarà sanzionato a termini di legge. Art.19 - DECESSI e EUTANASIA I cani ritrovati morti nel canile o soppressi sono eliminati nel rispetto della normativa vigente dopo la procedura sopra indicata. Le soppressioni urgenti sono decise dal Veterinario; quelle per gravi e incurabili malattie sono proposte dal Veterinario in accordo col gestore. Art.20 - LISTA DI ATTESA Nel caso in cui la struttura non sia in grado di accogliere prontamente nuovi cani, viene istituita una lista d'attesa sotto la diretta responsabilità del gestore che deve periodicamente vistarla e controllarla. Art.21 - MANUTENZIONE DI LOCALI E SPAZI Con periodicità mensile il Gestore esegue il controllo, la verifica di tutte le strutture fisse e mobili interne al canile, segnalando per iscritto al Comune l eventuale necessità di riparazioni e manutenzioni straordinari. Analogamente il Comune attua tutte le misure di prevenzione dagli infortuni per gli operatori ed i visitatori e gli interventi per la messa in sicurezza degli impianti, delle apparecchiature e degli accessori presenti e/o utilizzati. Art.22 GRUPPO DI LAVORO PERMANENTE E istituito il Gruppo di Lavoro Permanente per il canile con funzioni di indirizzo e di controllo della gestione del canile, composto da: 5
6 - un rappresentante della Giunta - un funzionario tecnico dell area manutenzione e pianificazione territoriale - un funzionario del Corpo Unico di Polizia Municipale Valle del Samoggia - un funzionario dell Anagrafe Canina - il veterinario incaricato - un veterinario della Sanità Pubblica Veterinaria dell AUSL; - il rappresentante del Gestore I compiti e le funzioni di tale organismo sono i seguenti: - definire le strategie di gestione del canile - definire le linee guida per i rapporti col gestore - controllare l esecuzione dei contenuti e delle prescrizioni del presente Regolamento - valutare la proposta delle tariffe 6
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