P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere ROSSI
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1 Atti Consiliari VII LEGISLATURA ATTO N P ROPOSTA DI LEGGE di iniziativa del Consigliere ROSSI Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana, dagli operatori parrocchiali e dalle fondazioni cristiane nell ambito del percorso formativo e di recupero della persona Depositato al Servizio Assistenza agli Organi, Iter Procedimenti e Sistema Informativo il Trasmesso alla III-I Commissione Consiliare Permanente il
2 Piazza Italia PERUGIA Tel Fax cell RELAZIONE L obiettivo della proposta di legge in oggetto è quello di proporre un aiuto concreto per coloro che vogliono uscire dalle dipendenze che dominano la loro vita o per chi le vuole prevenire e per aiutare chi vive ai margini della società tramite la possibilità di accesso a fondi regionali da parte di Istituti, Congregazioni, Fondazioni, Comunità e Associazioni cristiane che operano nel territorio regionale. In particolare si evidenzia come questi operatori si adoperino con cristiana carità verso le categorie di persone bisognose in genere, ed in particolare verso gli anziani, i minorati psicofisici, gli orfani e i giovani poveri, utilizzando spesso spazi e strutture di emergenza. Riprendendo le linee espresse nel Piano Sanitario Nazionale si evidenzia che adeguate strategie pubbliche soprattutto contro la droga richiedono che le Amministrazioni dello Stato promuovano una cultura istituzionale idonea a contrastare l idea della sostanziale innocuità delle droghe e l atmosfera di normalità di cui il loro uso, non di rado, si diffonde determinando un pericoloso abbassamento dell allarme sociale, fattori questi che contribuiscono a determinare un oggettivo vantaggio per il mercato criminale nell offerta di droghe. E possibile affermare che il fenomeno della tossicodipendenza riguarda oggi l uso contemporaneo di più sostanze, dalle cosiddette droghe leggere, alle anfetamine, all eroina e alla cocaina ( solo in Umbria nel 2000 sono stati 25 i decessi da overdose eroina, di cui 4 tra i 20 e i 24 anni, 7 tra i 25 e i 30 anni, 10 tra i 30 e i 35 anni).e accertato anche come l età del primo approccio con le sostanze sia in continua e progressiva diminuzione: recenti ricerche hanno posto in evidenza come essa sia collocabile, per la stragrande maggioranza dei consumatori di droghe, fra gli 11 e i
3 ~~~~\~ cell. Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax anni, con la media della prima esperienza stabilizzata ormai al di sotto dei 13 anni. Allo stesso tempo il passaggio dal consumo di cannabis a quello delle altre droghe risulta awenire in tempi sempre più ridotti rispetto agli anni passati. Dai dati ufficiali risulta inoltre che: - il consumo di eroina è in aumento, specialmente attraverso nuove modalità di assunzione (fumo ed inalazione); - continua il progressivo aumento del consumo di cocaina, che da droga di elite si è trasformata rapidamente in droga di massa; - si evidenzia un costante aumento dei consumi di ecstasy e di anfetamine, come indirettamente confermato dall aumento esponenziale dei sequestri di questo tipo di droghe; - il consumo di cannabinoidi coinvolge, ormai, secondo le statistiche più attendibili, oltre un terzo degli adolescenti ed è un comportamento considerato normale da una parte consistente dell opinione pubblica, dei mezzi di informazione e perfino da alcuni soggetti istituzionali. Inoltre riferendoci anche ai dati elaborati dall ISTAT sulla popolazione anziana, si attesta che nella nostra Regione è più alto il rapporto della popolazione anziana sulla popolazione attiva e che l Umbria risulta avere il maggior numero di anziani in proporzione alla popolazione regionale rispetto alle altre regioni d Italia. Questi dati non possono che farci riflettere sulla necessità di costruire al più presto percorsi integrativi a quelli esistenti a livello comunale e regionale che possano essere da complemento per raggiungere insieme ad altri strumenti di prevenzione il risultato di recupero dei tossicodipendenti e degli emarginati sociali.
4 :\ cell. Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax Proposta di Legge Regionale del Consigliere Luciano Rossi su: Riconoscimento e valorizzazione della funzione sociale svolta dalla comunità cristiana, dagli operatori parrocchiali, dalle fondazioni cristiane nell ambito del percorso formativo e di recupero della persona. Art. 1 (Obiettivi) 1. La Regione Umbria riconosce e valorizza la funzione sociale svolta dalle comunità cristiane, dagli oratori parrocchiali, dalle fondazioni cristiane nell ambito del percorso formativo e di recupero dei ragazzi, degli adolescenti e dei giovani, attraverso la realizzazione di itinerari formativi nei settori culturale e del tempo libero: a) con la creazione di ludoteche e centri ricreativi nel campo dello spettacolo, della musica e dell attività sportiva; b) con la realizzazione di percorsi di recupero, in collaborazione con le strutture territoriali dei servizi sociali pubblici e del privato sociale, di soggetti a rischio di emarginazione per il superamento dello stato di isolamento psichico e fisico e per l inserimento scolastico e lavorativo di soggetti portatori di handicap e/o con difficoltà psico-sociali. 2. La Regione, favorisce, altresì, la formazione sociale in ambito ecclesiale valorizzando tutte le risorse e competenze presenti sul territorio. Art.2 ( Comitato Regionale e Comitati Provinciali) 1. Al fine di attuare gli obiettivi previsti dall art.1, la Regione istituisce un Comitato Regionale e dei Comitati Provinciali. Quest ultimi hanno il compito della programmazione degli itinerari formativi in ambito provinciale, per la realizzazione degli interventi sul territorio da parte delle comunità cristiane, con riferimento ai punti a) e b) del primo comma dell art. 1; svolgono anche funzione consultiva e di assistenza.
5 qq$&\p cell. Piazza Italia, PERUGIA Tel Fax Il Comitato Regionale valuta le proposte di programmazione trasmesse dai Comitati provinciali entro il 31 marzo di ogni anno e formula un piano di finanziamento che viene trasmesso alla Giunta regionale per l emissione dei decreti, nei settori preventivamente individuati dallo stesso Comitato Regionale entro il 31 aprile di ogni anno e trasmessi entro il 31 maggio ai Comitati Provinciali. 3. Il Comitato Regionale è composto da: a) Assessore Regionale al Turismo, Beni ed Attività Culturali, Sport o da un suo delegato; b) Assessore Regionale alle Politiche Sociali; c) Due rappresentanti per ogni Comitato Provinciale; d) Tre esperti in campo pedagogico, psicologico e organizzativo-strutturale, nominati dal all inizio di ogni legislatura; e) Tre rappresentanti per provincia delle associazioni cristiane, di cui almeno due per le associazioni operanti per il recupero sociale della persona; 4. 1 Comitati Provinciali sono composti da: a) Assessori Provinciali allo Sport e tempo libero, servizi sociali, cultura e formazione professionale; b) Tre rappresentanti per ogni Diocesi designati dal Vescovo; c) Due rappresentanti delle associazioni cristiane; 5. Il Comitato Regionale ha sede presso la Giunta Regionale, i Comitati Provinciali presso la Provincia. 6. Il Comitato Regionale e i Comitati Provinciali vengono costituiti entro e non oltre 90 giorni dall entrata in vigore della presente legge. Art.3 (Finanziamenti) 1. Verranno concessi finanziamenti per la costruzione di nuove strutture, per il riadattamento, riqualificazione di strutture esistenti, per attrezzature e strumenti didattici. 2. Ai fìni dell attuazione dell art.1 comma 1 lettera b) della presente legge, vengono finanziati percorsi di recupero in stretto rapporto con strutture socioassistenziali pubbliche e private delle ASL, da effettuarsi presso le sedi delle comunità e associazioni cristiane, inserendo nei piani annuali corsi di formazione professionale finalizzati al coinvolgimento dei soggetti che si
6 celi. Piazza Italia PERUGIA Tel Fax trovano nelle situazioni di disagio di cui all art. 1 comma 1 1ett.b) della presente legge, riconoscendo alle comunità cristiane la titolarità ad essere soggetto promotore di programmi, azioni ed investimenti. Art.4 (Norma Finanziaria) 1. All onere derivante dalla presente legge, autorizzato per l anno 2003 in euro ,OO, si prowede con i finanziamenti previsti nel bilancio pluriennale Per gli anni successivi la corrispondente spesa, cui si fa fronte con le entrate proprie della Regione, sarà determinata per ciascun esercizio finanziario con la legge finanziaria regionale.
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